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Sentenza 23 settembre 2025
Sentenza 23 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vibo Valentia, sentenza 23/09/2025, n. 720 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vibo Valentia |
| Numero : | 720 |
| Data del deposito : | 23 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2117/2013
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA
- SEZIONE CIVILE ORDINARIA - nella persona del GIUDICE MONOCRATICO dott.ssa GERMANA RADICE ha emesso la seguente
SENTENZA nella controversia civile iscritta al numero 2117/2013 del Ruolo Generale Affari Contenziosi (R.
G. A. C.) dell'anno 2013 avente ad oggetto: “opposizione a decreto ingiuntivo n. 331/2013” e promossa
DA
(C.F. ), rappresentato e difeso dagli avv.ti Parte_1 C.F._1
Domenico Pontoriero e Francesco Damiano Muzzupappa;
-attore opponente in riconvenzionale in riassunzione–
CONTRO
(P.IVA ), in persona del Controparte_1 P.IVA_1
Curatore, rappresentato e difeso, dall'avv. Alessandra Amantea;
-convenuta opposta in riassunzione-
CONCLUSIONI: all'udienza del 21.01.2025, i procuratori delle parti hanno concluso riportandosi ai rispettivi atti di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 13.11.2013, conveniva in giudizio la Parte_1
in persona de l.r.p.t. innanzi al Tribunale di Vibo Valentia al fine di proporre Controparte_1 opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 331/2013 – R.G. n. 1378/2013 –, emesso in data
6.08.2013 dall'intestato Tribunale, con il quale gli veniva intimato il pagamento della somma di €
74.165,00 derivanti dal mancato pagamento della fattura n. 137 del 31.12.2012 relativa a lavori di predisposizione dell'impianto di condizionamento, termoidraulici ed estrazione di aria e piscina, attinenti al contratto di appalto concluso tra le parti in data 8.5.2012. L'opponente, a fondamento della domanda, deduceva l'infondatezza della pretesa monitoria avanzata dalla e spiegava, altresì, domanda riconvenzionale volta ad accertare e
Controparte_1 dichiarare l'inadempimento contrattuale della nell'intercorso contratto di appalto per
Controparte_1 la mancata realizzazione a regola d'arte delle opere realizzate e per la risoluzione del contratto per mancato rispetto dei termini. Chiedeva, pertanto, di condannare, la in persona
Controparte_1 dell'Amministratore unico Francesco, al risarcimento in favore del sig. della CP_2 Parte_1 somma € 14.667,18 a titolo di penale/risarcimento del danno per la ritardata esecuzione dell'opera, in ragione di € 103,29 per ogni giorno di ritardo, o nella diversa anche maggiore o minore somma che risulterà di giustizia;
nonché di condannare l'opposta a corrispondere la somma di €
Controparte_1
59.497,90 in favore dell'opponente, a titolo di risarcimento per i danni morali e materiali (lucro cessante), ricorrendone oggettivamente i presupposti, derivanti dal danno di immagine, dal disagio, dalla frustrazione e dall'ingiusta restrizione del patrimonio personale per il mancato guadagno (chiara perdita di chance di guadagno) a causa della mancata apertura della nuova palestra, nonché a causa dei costi ulteriori, scaturiti con l'affidamento dei lavori di completamento ad altre ditte o di quella somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia, che qualora l'Ill.mo Tribunale adito riterrà di difficile o incerta quantificazione, potrà dallo stesso essere liquidata equitativamente ex art. 1226
c.c., oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto al saldo.
Con comparsa di costituzione del 18.03.2014, si costituiva la in persona del legale Controparte_1 rappresentante p.t., contestando quanto ex adverso dedotto e chiedendo al contempo il rigetto dell'opposizione con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Concessi i termini di cui all'art 183, 6 co. c.p.c., a cui seguiva il pedissequo deposito di dette memorie istruttorie, all'udienza del 18.04.2017, il procuratore della società Controparte_1 depositava la sentenza dichiarativa di fallimento della società opposta di talché il G.I. in precedenza titolare del procedimento dichiarava l'interruzione del giudizio. Con ricorso in riassunzione ex art. 303 c.p.c. depositato in data 25.5.2017, l'opponente riassumeva regolarmente il processo interrotto al fine di sentire accogliere le domande tutte spiegate in giudizio. Con comparsa di costituzione dell'8.11.2017 si costituiva in prosecuzione, altresì, la Curatela del fallimento Controparte_1 contestando quanto ex adverso dedotto e chiedendo al contempo il rigetto dell'opposizione con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Con ordinanza del 25.7.2019, il g.o.t., ammetteva la prova testi richiesta dalle pari. Con successiva ordinanza del 27.10.2020, la Scrivente, nelle more subentrata sul ruolo, modificava e revocava parzialmente la precedente ordinanza istruttoria. Esaurita l'attività istruttoria (prova testi), la causa era rinviata per la precisazione delle conclusioni. Dopo una serie di rinvii (dovuti al carico di ruolo e all'applicazione della Scrivente presso la Sezione Penale del Tribunale), all'udienza cartolare del 21.01.2025, ex art. 127 ter c.p.c., sulle conclusioni precisate dalle parti, la causa veniva assegnata a sentenza con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Occorre preliminarmente dare risposta ad alcune questioni sollevate dall'opposta nell'ambito dell'atto introduttivo ed anche negli atti conclusivi. L'opposta si duole pure del fatto per cui, intervenuto il suo fallimento, inammissibile è la domanda riconvenzionale espressa dall'opponente in ordine a compensazioni e riconoscimenti economici dovuti a vizi dell'opera. Il Fallimento, infatti, rileva come tali argomenti economici debbano essere discussi nella sede fallimentare, essendo precluso al giudice ordinario ogni valutazione. L'eccezione è fondata.
Le Sezioni Unite della Cassazione con sentenze nn. 21499 e 21500 del 2004 hanno statuito come sia inammissibile la domanda riconvenzionale proposta dal convenuto al fine di ottenere il riconoscimento di un proprio credito nei confronti del fallimento, derivante dal medesimo rapporto dedotto nel giudizio di cognizione ordinario promosso dal curatore per il recupero di un credito contrattuale del fallito. In linea di principio e visto l'art. 93 LF, è pure evidente come non possa ammettersi la domanda riconvenzionale del convenuto verso il fallito per rapporto autonomo.
Con le predette decisioni, la Suprema Corte ha allargato gli scenari e ha attribuito al solo giudice del fallimento il conoscere relativamente al rapporto di credito del convenuto, cosicché non può essere ammessa la domanda riconvenzionale neppure per compensazione del rapporto dare/avere e ciò in ragione proprio del fatto che il rapporto verte sul medesimo titolo, che nel caso di specie è il contratto di appalto. Invero, occorre dare nota che la domanda avrebbe rivestito caratteri di inammissibilità ab origine se il fallimento fosse ante causam, ma nel caso di specie, essendo la procedura concorsuale intervenuta in corso di causa, la domanda riconvenzionale così come articolata è divenuta per sua natura improcedibile. Le superiori ragioni impongono, quindi, di non poter e dover trattare in questa sede della pretesa creditoria dell'opponente derivante dal credito, che questo ha eventualmente maturato per la non regola ad arte delle opere svolte dalla società opposta.
Entriamo quindi nel rapporto credito/debito.
La domanda monitoria è stata avanzata dalla ditta Ge.Co. Ser s.r.l. per il mancato pagamento della fattura n. 137 del 31.12.2012 (somma di € 74.165,00) relativa a lavori di predisposizione dell'impianto di condizionamento, termoidraulici ed estrazione di aria e piscina, attinenti al contratto di appalto concluso tra le parti in data 8.5.2012.
La causale della fattura risulta testualmente la seguente: “lavori di predisposizione dell'impianto di condizionamento, termoidraulici ed estrazione di aria e piscina”, attinente al contratto di appalto concluso tra le parti in data 8.5.2012. Risulta invero documentata la stipula di un contratto di appalto concluso tra le parti in data
8.5.2012 per l'esecuzione degli impianti termoidraulici, di condizionamento, estrazione aria e piscina, relativi ad un immobile per uso commerciale ubicato in Viale Affaccio a Vibo Valentia e per un importo complessivo di euro 204.687,59 euro.
All'art.
2.7 del testo contrattuale le parti hanno convenuto, quanto alle modalità di pagamento del corrispettivo dell'appalto, che “alla ditta appaltatrice verranno corrisposti pagamenti in acconto al maturare di stati di avanzamento lavori di apporto netto non inferiore ad euro 10.000,00 da stimare con l'ausilio del direttore dei lavori in base alle lavorazioni eseguite fino a tale data”.Quanto ai pagamenti in acconto corrisposti nel corso dell'esecuzione del contratto, l'opponente ha fornito quale prova del pagamento del primo SAL - per l'importo di € 60.000,00 - n.6 assegni datati
23.07.12; 31.07.12; 2.10.12; 30.10.12 e 30.11.12.
Come innanzi anticipato, con l'opposizione a decreto ingiuntivo il ha contestato in primis Pt_1 la sussistenza dei presupposti per la sua emissione, con particolare riguardo all'incertezza del credito essendo stato esso quantificato con atto unilaterale dall'impresa appaltatrice. Ha messo in evidenza a tal riguardo che, anteriormente alla proposizione del ricorso per decreto ingiuntivo, era sorta contestazione tra le parti in ordine alla contabilizzazione dei lavori, ma anche riguardo alla loro regolarità ed a quella degli importi richiesti in fase monitoria, non essendo stati i lavori “eseguiti a regola d'arte” ed essendo stati illegittimamente sospesi - ad avviso dell'opponente – dalla ditta appaltatrice in data 12.2.2013 (dunque, già in ritardo rispetto alla data prevista dalle pattuizioni contrattuali) ai sensi dell'art. 2.8 (cfr. documentazione in atti).
È documentato in atti, invero, che, la stessa ditta appaltatrice nella missiva innanzi indicata intitolata “sospensione lavori per morosità Ge.Co.Ser. s.r.l./Michele Fortuna”, testualmente afferma:
“i lavori non sono stati consegnati alla data del 30.10.2012 per infiltrazioni d'acqua in cantiere e mancanza totale dell'impianto elettrico”.
Orbene, in questa sede va rimarcato che il committente/opponente non si è limitato ad eccepire la presenza di vizi e/o difformità nell'opera appaltata, bensì, come si è riportato sopra, ha contestato più in generale la contabilità dei lavori, oltre che la loro regolarità e quella dell'importo richiesto da controparte, denunciando l'unilateralità della determinazione del quantum preteso dall'appaltatore e, perciò, la stessa valenza probatoria della fattura contenente tale “unilaterale” pretesa.
In questo contesto, prima di ogni altra cosa sarebbe spettato all'impresa appaltatrice fornire la prova della congruità della somma richiesta e, per fare ciò, la ditta avrebbe dovuto preliminarmente dimostrare natura, entità e consistenza delle opere cui quel corrispettivo (“saldo”) si riferiva, non potendo costituire idonea prova del credito, come giustamente rilevato da parte opponente, la fattura azionata in monitorio, trattandosi di documento di natura fiscale proveniente dalla stessa parte richiedente che, come è noto, se costituisce titolo idoneo per l'emissione di un decreto ingiuntivo in favore di chi l'ha emessa, non può invece costituire prova dell'esistenza del credito nel susseguente giudizio di opposizione, (credito) che deve essere dimostrato con gli ordinari mezzi di prova dall'opposto (giurisprudenza pacifica;
tra le tante v. Cass. Civ. 17050/2011; 5915/2011; 5071/2009).
In particolare poi, per quanto concerne il corrispettivo di un contratto di appalto privato, di specifico interesse in questa sede, laddove il committente contesti l'entità del dovuto – come è avvenuto propriamente nella specie - la fattura emessa dall'appaltatore è utilizzabile come prova scritta ai soli fini della concessione del decreto ingiuntivo, ma non costituisce idonea prova dell'ammontare del credito nell'ordinario giudizio di cognizione che si apre con l'opposizione, trattandosi di documento di natura fiscale proveniente dalla stessa parte interessata (Cass. Civ. nn. 33575/2021; 26517/2018; 10860/2007).
Qualora si controverta sulle opere effettivamente eseguite dall'appaltatore, incombe sull'attore
(nella specie il convenuto in opposizione) fornirne la prova dell'entità e della consistenza, non potendo nemmeno supplirvi il giudice in base al potere conferitogli dall'art. 1657 c. c., poiché detto potere presuppone che non vi sia contrasto tra le parti in ordine a tutte le opere eseguite dall'appaltatore, mentre se, come nella specie, è controverso anche tale aspetto del rapporto,
l'attore non può sottrarsi al preciso onere probatorio che lo riguarda (v. Cass. Civ. nn.
17959/2016; 1511/1989).
Né tanto meno può attribuirsi valore dirimente al SAL firmato dall'ET ES (in qualità di direttore dei lavori, cfr. all. n. 1 e 2 della comparsa di costituzione); invero tale documentazione non attesta alcuna verifica in contraddittorio dei lavori eseguiti dalla Controparte_1
Ciò perché l'arch. si è limitato a firmare per sola ricevuta di consegna degli stessi ed anche CP_3 perché non avendo, di fatto, mai ricevuto l'incarico quale Direttore dei lavori non poteva in alcun modo certificare la conformità di detti lavori e tantomeno l'esattezza del computo metrico. Come rilevato dall'opponente, in effetti, il contratto d'incarico (cfr. all. 5 della produzione di parte opponente) stipulato tra l'opponente e l'arch. , si statuiva che l'incarico professionale riguardava solo lo CP_3
CP_ studio e la direzione dei lavori per la parte interna e presentazione di presso il comune di Vibo
Valentia, senza nessun tipo di incarico per tutta la progettazione e direzione dei lavori per gli impianti interni da realizzare all'interno. Difatti, dall'esame di detto contratto di incarico, risulta di all'art. 9 che risultano espressamente escluse dall'incarico le opere di cui, invece, l'opposta con il Controparte_1 predetto computo metrico (fatto firmare per mera consegna all'arch. ) tenta ora di dare una CP_3 parvenza di liceità sulla verifica dei lavori, così da considerarli impropriamente come eseguiti.
Né appare cogliere nel segno la circostanza addotta da parte opposta secondo cui la mancanza del progetto antincendio avrebbe in qualche modo il ritardo nell'esecuzione dei lavori nel termine fissato del 30.09.2012). Questa impostazione non può reggere sol se si considera anzitutto che nella fattura non vi è alcuna descrizione delle opere realizzate, in rapporto alle quali potere verificare la congruità della somma richiesta;
in secondo luogo, in essa si fa riferimento al “saldo” da dare dal committente “per consegna lavori”, presupponendo perciò che le opere commissionate fossero state ultimate e pronte per essere “consegnate” al L'importo recato dalla fattura sembra dunque Pt_1 riguardare il saldo del prezzo dell'appalto e non già un acconto relativo allo stato di avanzamento dei lavori. Giova rammentare in proposito che, fermo e ribadito che nessuna descrizione dei lavori è contenuta in fattura, il saldo del prezzo pattuito, avrebbe potuto essere richiesto dall'appaltatore solo una volta ultimata l'opera secondo quanto concordato espressamente tra le parti al comma 1 dell''art. 7 del contratto sopra richiamato: “la ditta appaltatrice ha diritto a pagamenti in acconto in corso
d'opera, mediante emissione di certificato di pagamento, ogni volta che i lavori prefissati verranno eseguiti, nonché contabilizzati alla fin di ogni mese”.
Che i lavori non siano stati completati è circostanza oggettivamente pacifica tra le parti, seppure verosimilmente non imputabile alla condotta dell'appaltatore: dal carteggio che precede il ricorso per decreto ingiuntivo essa emerge chiaramente;
così come il carteggio medesimo sembrerebbe dimostrare più ragionevolmente che l'iniziale pretesa della abbia riguardato il Parte_2 corrispettivo dell'ultimo stato di avanzamento dei lavori, rimasti sospesi per lungo tempo (per ragioni che si assumono estranee alla ditta appaltatrice) e mai più ripresi.
Né dal prezziario allegato in atti, né dalla prova testimoniale escussa può dirsi dimostrato alcunché riguardo ai lavori cui si riferirebbe la fattura azionata in via monitoria.
L'“elenco prezzi” allegato in atti altro non è che un computo metrico estimativo contenente il prezzo unitario di ogni lavorazione, senza peraltro alcuna indicazione circa il costo complessivo dell'opera; esso, lungi dal provare quali e quanti lavori siano stati effettivamente stati eseguiti dall'appaltatore, ha valore di semplice traccia indicativa delle modalità di formazione del prezzo globale e non può essere in questa sede, perciò, valorizzato a comprova del credito preteso dalla ditta appaltatrice.
Ma nemmeno la testimonianza del direttore dei lavori arch. fornisce la prova CP_5 di quali e quanti siano stati i lavori eseguiti dalla ditta cui si riferirebbe la citata fattura azionata..
Dalla prova testimoniale si può ricavare dunque, per quanto qui di interesse, che gran parte dei lavori commissionati sono stati realizzati, salva la sospensione degli stessi per le ragioni più volte dette, ma, non conoscendo il valore complessivo delle opere già realizzate, né il prezzo globale concordato ed essendo stato decisamente contestato dal committente il quantum preteso dalla ditta appaltatrice, la testimonianza anzidetta a nulla vale per dimostrare che i lavori di cui alla fattura in esame siano stati eseguiti. E ciò per la semplice ragione che nella fattura – come si è già detto - non viene descritto o indicato alcunché in merito alle lavorazioni di riferimento, né, nella fase a cognizione piena, sono stati forniti dall'attore sostanziale, di ciò precipuamente onerato, elementi utili per potere quanto meno valutare a quali e quanti lavori imputare la somma pretesa, visto che non è dato sapere quali delle lavorazioni previste in contratto siano state esattamente eseguite, per qualità e quantità, né quali siano state pagate dall'opponente nel tempo attraverso la corresponsione degli acconti (circostanza - questa sì - da ritenersi provata documentalmente come innanzi detto).
In questo contesto una c. t. u. – che pure la convenuta ha sollecitato – avrebbe avuto carattere evidentemente, quanto inammissibilmente, esplorativo.
La prova offerta dalla convenuta, che non ha depositato una disamina analitica che giustificasse la somma richiesta, va ritenuta pertanto del tutto carente, non potendosi attribuire alcun valore in tal senso alla fattura, per le ragioni già illustrate, ma nemmeno al prezziario allegato ed alla prova testimoniale. Ne segue che la richiesta di pagamento azionata deve essere rigettata, con revoca del decreto ingiuntivo emesso non essendo stati riscontrati in atti i fatti costitutivi del preteso suo diritto.
Rimane assorbita in tale statuizione ogni altra questione, sia quella inerente all'eccezione di inadempimento – ultronea, stante la mancanza di prova del credito del preteso adempiente, che detta eccezione mirava a paralizzare.
Le spese seguono la soccombenza di parte convenuta e si liquidano come da dispositivo in applicazione dei parametri dettati dal D.M. 55/2014, come modificati dal D.M. 37/2018 e successivi aggiornamenti. In particolare, i compensi si ispirano ai valori minimi dello scaglione di riferimento
(da € 52.001,00 ad € 260.000,00), in ragione della natura prettamente documentale della controversia, del tenore della decisione e delle difese effettivamente svolte.
P.Q.M
Il Tribunale di Vibo Valentia, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sulla domanda, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
- ACCOGLIE l'opposizione proposta da parte attrice opponente e, per l'effetto,
REVOCA il decreto ingiuntivo n. 331/2013;
- DICHIARA IMPROCEDIBILE la domanda riconvenzionale proposta dall'opponente
- CONDANNA parte convenuta opposta al pagamento delle spese di lite, in favore di parte convenuta, che liquida in complessivi € 7.052,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge;
- DISPONE la distrazione delle spese di lite in favore dei procuratori costituiti per parte attrice opponente che ne hanno fatto richiesta.
Così deciso in Vibo Valentia, 23.9.2025 IL GIUDICE MONOCRATICO
dott.ssa Germana Radice
L'originale della presente sentenza costituisce un documento informatico sottoscritto mediante cd. “firma digitale” [artt. 1, lettera
s), 21 e 24 del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82] e depositata telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art. 35, comma 1, D. M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D. M. 15 ottobre 2012, n. 209.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA
- SEZIONE CIVILE ORDINARIA - nella persona del GIUDICE MONOCRATICO dott.ssa GERMANA RADICE ha emesso la seguente
SENTENZA nella controversia civile iscritta al numero 2117/2013 del Ruolo Generale Affari Contenziosi (R.
G. A. C.) dell'anno 2013 avente ad oggetto: “opposizione a decreto ingiuntivo n. 331/2013” e promossa
DA
(C.F. ), rappresentato e difeso dagli avv.ti Parte_1 C.F._1
Domenico Pontoriero e Francesco Damiano Muzzupappa;
-attore opponente in riconvenzionale in riassunzione–
CONTRO
(P.IVA ), in persona del Controparte_1 P.IVA_1
Curatore, rappresentato e difeso, dall'avv. Alessandra Amantea;
-convenuta opposta in riassunzione-
CONCLUSIONI: all'udienza del 21.01.2025, i procuratori delle parti hanno concluso riportandosi ai rispettivi atti di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 13.11.2013, conveniva in giudizio la Parte_1
in persona de l.r.p.t. innanzi al Tribunale di Vibo Valentia al fine di proporre Controparte_1 opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 331/2013 – R.G. n. 1378/2013 –, emesso in data
6.08.2013 dall'intestato Tribunale, con il quale gli veniva intimato il pagamento della somma di €
74.165,00 derivanti dal mancato pagamento della fattura n. 137 del 31.12.2012 relativa a lavori di predisposizione dell'impianto di condizionamento, termoidraulici ed estrazione di aria e piscina, attinenti al contratto di appalto concluso tra le parti in data 8.5.2012. L'opponente, a fondamento della domanda, deduceva l'infondatezza della pretesa monitoria avanzata dalla e spiegava, altresì, domanda riconvenzionale volta ad accertare e
Controparte_1 dichiarare l'inadempimento contrattuale della nell'intercorso contratto di appalto per
Controparte_1 la mancata realizzazione a regola d'arte delle opere realizzate e per la risoluzione del contratto per mancato rispetto dei termini. Chiedeva, pertanto, di condannare, la in persona
Controparte_1 dell'Amministratore unico Francesco, al risarcimento in favore del sig. della CP_2 Parte_1 somma € 14.667,18 a titolo di penale/risarcimento del danno per la ritardata esecuzione dell'opera, in ragione di € 103,29 per ogni giorno di ritardo, o nella diversa anche maggiore o minore somma che risulterà di giustizia;
nonché di condannare l'opposta a corrispondere la somma di €
Controparte_1
59.497,90 in favore dell'opponente, a titolo di risarcimento per i danni morali e materiali (lucro cessante), ricorrendone oggettivamente i presupposti, derivanti dal danno di immagine, dal disagio, dalla frustrazione e dall'ingiusta restrizione del patrimonio personale per il mancato guadagno (chiara perdita di chance di guadagno) a causa della mancata apertura della nuova palestra, nonché a causa dei costi ulteriori, scaturiti con l'affidamento dei lavori di completamento ad altre ditte o di quella somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia, che qualora l'Ill.mo Tribunale adito riterrà di difficile o incerta quantificazione, potrà dallo stesso essere liquidata equitativamente ex art. 1226
c.c., oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto al saldo.
Con comparsa di costituzione del 18.03.2014, si costituiva la in persona del legale Controparte_1 rappresentante p.t., contestando quanto ex adverso dedotto e chiedendo al contempo il rigetto dell'opposizione con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Concessi i termini di cui all'art 183, 6 co. c.p.c., a cui seguiva il pedissequo deposito di dette memorie istruttorie, all'udienza del 18.04.2017, il procuratore della società Controparte_1 depositava la sentenza dichiarativa di fallimento della società opposta di talché il G.I. in precedenza titolare del procedimento dichiarava l'interruzione del giudizio. Con ricorso in riassunzione ex art. 303 c.p.c. depositato in data 25.5.2017, l'opponente riassumeva regolarmente il processo interrotto al fine di sentire accogliere le domande tutte spiegate in giudizio. Con comparsa di costituzione dell'8.11.2017 si costituiva in prosecuzione, altresì, la Curatela del fallimento Controparte_1 contestando quanto ex adverso dedotto e chiedendo al contempo il rigetto dell'opposizione con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Con ordinanza del 25.7.2019, il g.o.t., ammetteva la prova testi richiesta dalle pari. Con successiva ordinanza del 27.10.2020, la Scrivente, nelle more subentrata sul ruolo, modificava e revocava parzialmente la precedente ordinanza istruttoria. Esaurita l'attività istruttoria (prova testi), la causa era rinviata per la precisazione delle conclusioni. Dopo una serie di rinvii (dovuti al carico di ruolo e all'applicazione della Scrivente presso la Sezione Penale del Tribunale), all'udienza cartolare del 21.01.2025, ex art. 127 ter c.p.c., sulle conclusioni precisate dalle parti, la causa veniva assegnata a sentenza con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Occorre preliminarmente dare risposta ad alcune questioni sollevate dall'opposta nell'ambito dell'atto introduttivo ed anche negli atti conclusivi. L'opposta si duole pure del fatto per cui, intervenuto il suo fallimento, inammissibile è la domanda riconvenzionale espressa dall'opponente in ordine a compensazioni e riconoscimenti economici dovuti a vizi dell'opera. Il Fallimento, infatti, rileva come tali argomenti economici debbano essere discussi nella sede fallimentare, essendo precluso al giudice ordinario ogni valutazione. L'eccezione è fondata.
Le Sezioni Unite della Cassazione con sentenze nn. 21499 e 21500 del 2004 hanno statuito come sia inammissibile la domanda riconvenzionale proposta dal convenuto al fine di ottenere il riconoscimento di un proprio credito nei confronti del fallimento, derivante dal medesimo rapporto dedotto nel giudizio di cognizione ordinario promosso dal curatore per il recupero di un credito contrattuale del fallito. In linea di principio e visto l'art. 93 LF, è pure evidente come non possa ammettersi la domanda riconvenzionale del convenuto verso il fallito per rapporto autonomo.
Con le predette decisioni, la Suprema Corte ha allargato gli scenari e ha attribuito al solo giudice del fallimento il conoscere relativamente al rapporto di credito del convenuto, cosicché non può essere ammessa la domanda riconvenzionale neppure per compensazione del rapporto dare/avere e ciò in ragione proprio del fatto che il rapporto verte sul medesimo titolo, che nel caso di specie è il contratto di appalto. Invero, occorre dare nota che la domanda avrebbe rivestito caratteri di inammissibilità ab origine se il fallimento fosse ante causam, ma nel caso di specie, essendo la procedura concorsuale intervenuta in corso di causa, la domanda riconvenzionale così come articolata è divenuta per sua natura improcedibile. Le superiori ragioni impongono, quindi, di non poter e dover trattare in questa sede della pretesa creditoria dell'opponente derivante dal credito, che questo ha eventualmente maturato per la non regola ad arte delle opere svolte dalla società opposta.
Entriamo quindi nel rapporto credito/debito.
La domanda monitoria è stata avanzata dalla ditta Ge.Co. Ser s.r.l. per il mancato pagamento della fattura n. 137 del 31.12.2012 (somma di € 74.165,00) relativa a lavori di predisposizione dell'impianto di condizionamento, termoidraulici ed estrazione di aria e piscina, attinenti al contratto di appalto concluso tra le parti in data 8.5.2012.
La causale della fattura risulta testualmente la seguente: “lavori di predisposizione dell'impianto di condizionamento, termoidraulici ed estrazione di aria e piscina”, attinente al contratto di appalto concluso tra le parti in data 8.5.2012. Risulta invero documentata la stipula di un contratto di appalto concluso tra le parti in data
8.5.2012 per l'esecuzione degli impianti termoidraulici, di condizionamento, estrazione aria e piscina, relativi ad un immobile per uso commerciale ubicato in Viale Affaccio a Vibo Valentia e per un importo complessivo di euro 204.687,59 euro.
All'art.
2.7 del testo contrattuale le parti hanno convenuto, quanto alle modalità di pagamento del corrispettivo dell'appalto, che “alla ditta appaltatrice verranno corrisposti pagamenti in acconto al maturare di stati di avanzamento lavori di apporto netto non inferiore ad euro 10.000,00 da stimare con l'ausilio del direttore dei lavori in base alle lavorazioni eseguite fino a tale data”.Quanto ai pagamenti in acconto corrisposti nel corso dell'esecuzione del contratto, l'opponente ha fornito quale prova del pagamento del primo SAL - per l'importo di € 60.000,00 - n.6 assegni datati
23.07.12; 31.07.12; 2.10.12; 30.10.12 e 30.11.12.
Come innanzi anticipato, con l'opposizione a decreto ingiuntivo il ha contestato in primis Pt_1 la sussistenza dei presupposti per la sua emissione, con particolare riguardo all'incertezza del credito essendo stato esso quantificato con atto unilaterale dall'impresa appaltatrice. Ha messo in evidenza a tal riguardo che, anteriormente alla proposizione del ricorso per decreto ingiuntivo, era sorta contestazione tra le parti in ordine alla contabilizzazione dei lavori, ma anche riguardo alla loro regolarità ed a quella degli importi richiesti in fase monitoria, non essendo stati i lavori “eseguiti a regola d'arte” ed essendo stati illegittimamente sospesi - ad avviso dell'opponente – dalla ditta appaltatrice in data 12.2.2013 (dunque, già in ritardo rispetto alla data prevista dalle pattuizioni contrattuali) ai sensi dell'art. 2.8 (cfr. documentazione in atti).
È documentato in atti, invero, che, la stessa ditta appaltatrice nella missiva innanzi indicata intitolata “sospensione lavori per morosità Ge.Co.Ser. s.r.l./Michele Fortuna”, testualmente afferma:
“i lavori non sono stati consegnati alla data del 30.10.2012 per infiltrazioni d'acqua in cantiere e mancanza totale dell'impianto elettrico”.
Orbene, in questa sede va rimarcato che il committente/opponente non si è limitato ad eccepire la presenza di vizi e/o difformità nell'opera appaltata, bensì, come si è riportato sopra, ha contestato più in generale la contabilità dei lavori, oltre che la loro regolarità e quella dell'importo richiesto da controparte, denunciando l'unilateralità della determinazione del quantum preteso dall'appaltatore e, perciò, la stessa valenza probatoria della fattura contenente tale “unilaterale” pretesa.
In questo contesto, prima di ogni altra cosa sarebbe spettato all'impresa appaltatrice fornire la prova della congruità della somma richiesta e, per fare ciò, la ditta avrebbe dovuto preliminarmente dimostrare natura, entità e consistenza delle opere cui quel corrispettivo (“saldo”) si riferiva, non potendo costituire idonea prova del credito, come giustamente rilevato da parte opponente, la fattura azionata in monitorio, trattandosi di documento di natura fiscale proveniente dalla stessa parte richiedente che, come è noto, se costituisce titolo idoneo per l'emissione di un decreto ingiuntivo in favore di chi l'ha emessa, non può invece costituire prova dell'esistenza del credito nel susseguente giudizio di opposizione, (credito) che deve essere dimostrato con gli ordinari mezzi di prova dall'opposto (giurisprudenza pacifica;
tra le tante v. Cass. Civ. 17050/2011; 5915/2011; 5071/2009).
In particolare poi, per quanto concerne il corrispettivo di un contratto di appalto privato, di specifico interesse in questa sede, laddove il committente contesti l'entità del dovuto – come è avvenuto propriamente nella specie - la fattura emessa dall'appaltatore è utilizzabile come prova scritta ai soli fini della concessione del decreto ingiuntivo, ma non costituisce idonea prova dell'ammontare del credito nell'ordinario giudizio di cognizione che si apre con l'opposizione, trattandosi di documento di natura fiscale proveniente dalla stessa parte interessata (Cass. Civ. nn. 33575/2021; 26517/2018; 10860/2007).
Qualora si controverta sulle opere effettivamente eseguite dall'appaltatore, incombe sull'attore
(nella specie il convenuto in opposizione) fornirne la prova dell'entità e della consistenza, non potendo nemmeno supplirvi il giudice in base al potere conferitogli dall'art. 1657 c. c., poiché detto potere presuppone che non vi sia contrasto tra le parti in ordine a tutte le opere eseguite dall'appaltatore, mentre se, come nella specie, è controverso anche tale aspetto del rapporto,
l'attore non può sottrarsi al preciso onere probatorio che lo riguarda (v. Cass. Civ. nn.
17959/2016; 1511/1989).
Né tanto meno può attribuirsi valore dirimente al SAL firmato dall'ET ES (in qualità di direttore dei lavori, cfr. all. n. 1 e 2 della comparsa di costituzione); invero tale documentazione non attesta alcuna verifica in contraddittorio dei lavori eseguiti dalla Controparte_1
Ciò perché l'arch. si è limitato a firmare per sola ricevuta di consegna degli stessi ed anche CP_3 perché non avendo, di fatto, mai ricevuto l'incarico quale Direttore dei lavori non poteva in alcun modo certificare la conformità di detti lavori e tantomeno l'esattezza del computo metrico. Come rilevato dall'opponente, in effetti, il contratto d'incarico (cfr. all. 5 della produzione di parte opponente) stipulato tra l'opponente e l'arch. , si statuiva che l'incarico professionale riguardava solo lo CP_3
CP_ studio e la direzione dei lavori per la parte interna e presentazione di presso il comune di Vibo
Valentia, senza nessun tipo di incarico per tutta la progettazione e direzione dei lavori per gli impianti interni da realizzare all'interno. Difatti, dall'esame di detto contratto di incarico, risulta di all'art. 9 che risultano espressamente escluse dall'incarico le opere di cui, invece, l'opposta con il Controparte_1 predetto computo metrico (fatto firmare per mera consegna all'arch. ) tenta ora di dare una CP_3 parvenza di liceità sulla verifica dei lavori, così da considerarli impropriamente come eseguiti.
Né appare cogliere nel segno la circostanza addotta da parte opposta secondo cui la mancanza del progetto antincendio avrebbe in qualche modo il ritardo nell'esecuzione dei lavori nel termine fissato del 30.09.2012). Questa impostazione non può reggere sol se si considera anzitutto che nella fattura non vi è alcuna descrizione delle opere realizzate, in rapporto alle quali potere verificare la congruità della somma richiesta;
in secondo luogo, in essa si fa riferimento al “saldo” da dare dal committente “per consegna lavori”, presupponendo perciò che le opere commissionate fossero state ultimate e pronte per essere “consegnate” al L'importo recato dalla fattura sembra dunque Pt_1 riguardare il saldo del prezzo dell'appalto e non già un acconto relativo allo stato di avanzamento dei lavori. Giova rammentare in proposito che, fermo e ribadito che nessuna descrizione dei lavori è contenuta in fattura, il saldo del prezzo pattuito, avrebbe potuto essere richiesto dall'appaltatore solo una volta ultimata l'opera secondo quanto concordato espressamente tra le parti al comma 1 dell''art. 7 del contratto sopra richiamato: “la ditta appaltatrice ha diritto a pagamenti in acconto in corso
d'opera, mediante emissione di certificato di pagamento, ogni volta che i lavori prefissati verranno eseguiti, nonché contabilizzati alla fin di ogni mese”.
Che i lavori non siano stati completati è circostanza oggettivamente pacifica tra le parti, seppure verosimilmente non imputabile alla condotta dell'appaltatore: dal carteggio che precede il ricorso per decreto ingiuntivo essa emerge chiaramente;
così come il carteggio medesimo sembrerebbe dimostrare più ragionevolmente che l'iniziale pretesa della abbia riguardato il Parte_2 corrispettivo dell'ultimo stato di avanzamento dei lavori, rimasti sospesi per lungo tempo (per ragioni che si assumono estranee alla ditta appaltatrice) e mai più ripresi.
Né dal prezziario allegato in atti, né dalla prova testimoniale escussa può dirsi dimostrato alcunché riguardo ai lavori cui si riferirebbe la fattura azionata in via monitoria.
L'“elenco prezzi” allegato in atti altro non è che un computo metrico estimativo contenente il prezzo unitario di ogni lavorazione, senza peraltro alcuna indicazione circa il costo complessivo dell'opera; esso, lungi dal provare quali e quanti lavori siano stati effettivamente stati eseguiti dall'appaltatore, ha valore di semplice traccia indicativa delle modalità di formazione del prezzo globale e non può essere in questa sede, perciò, valorizzato a comprova del credito preteso dalla ditta appaltatrice.
Ma nemmeno la testimonianza del direttore dei lavori arch. fornisce la prova CP_5 di quali e quanti siano stati i lavori eseguiti dalla ditta cui si riferirebbe la citata fattura azionata..
Dalla prova testimoniale si può ricavare dunque, per quanto qui di interesse, che gran parte dei lavori commissionati sono stati realizzati, salva la sospensione degli stessi per le ragioni più volte dette, ma, non conoscendo il valore complessivo delle opere già realizzate, né il prezzo globale concordato ed essendo stato decisamente contestato dal committente il quantum preteso dalla ditta appaltatrice, la testimonianza anzidetta a nulla vale per dimostrare che i lavori di cui alla fattura in esame siano stati eseguiti. E ciò per la semplice ragione che nella fattura – come si è già detto - non viene descritto o indicato alcunché in merito alle lavorazioni di riferimento, né, nella fase a cognizione piena, sono stati forniti dall'attore sostanziale, di ciò precipuamente onerato, elementi utili per potere quanto meno valutare a quali e quanti lavori imputare la somma pretesa, visto che non è dato sapere quali delle lavorazioni previste in contratto siano state esattamente eseguite, per qualità e quantità, né quali siano state pagate dall'opponente nel tempo attraverso la corresponsione degli acconti (circostanza - questa sì - da ritenersi provata documentalmente come innanzi detto).
In questo contesto una c. t. u. – che pure la convenuta ha sollecitato – avrebbe avuto carattere evidentemente, quanto inammissibilmente, esplorativo.
La prova offerta dalla convenuta, che non ha depositato una disamina analitica che giustificasse la somma richiesta, va ritenuta pertanto del tutto carente, non potendosi attribuire alcun valore in tal senso alla fattura, per le ragioni già illustrate, ma nemmeno al prezziario allegato ed alla prova testimoniale. Ne segue che la richiesta di pagamento azionata deve essere rigettata, con revoca del decreto ingiuntivo emesso non essendo stati riscontrati in atti i fatti costitutivi del preteso suo diritto.
Rimane assorbita in tale statuizione ogni altra questione, sia quella inerente all'eccezione di inadempimento – ultronea, stante la mancanza di prova del credito del preteso adempiente, che detta eccezione mirava a paralizzare.
Le spese seguono la soccombenza di parte convenuta e si liquidano come da dispositivo in applicazione dei parametri dettati dal D.M. 55/2014, come modificati dal D.M. 37/2018 e successivi aggiornamenti. In particolare, i compensi si ispirano ai valori minimi dello scaglione di riferimento
(da € 52.001,00 ad € 260.000,00), in ragione della natura prettamente documentale della controversia, del tenore della decisione e delle difese effettivamente svolte.
P.Q.M
Il Tribunale di Vibo Valentia, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sulla domanda, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
- ACCOGLIE l'opposizione proposta da parte attrice opponente e, per l'effetto,
REVOCA il decreto ingiuntivo n. 331/2013;
- DICHIARA IMPROCEDIBILE la domanda riconvenzionale proposta dall'opponente
- CONDANNA parte convenuta opposta al pagamento delle spese di lite, in favore di parte convenuta, che liquida in complessivi € 7.052,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge;
- DISPONE la distrazione delle spese di lite in favore dei procuratori costituiti per parte attrice opponente che ne hanno fatto richiesta.
Così deciso in Vibo Valentia, 23.9.2025 IL GIUDICE MONOCRATICO
dott.ssa Germana Radice
L'originale della presente sentenza costituisce un documento informatico sottoscritto mediante cd. “firma digitale” [artt. 1, lettera
s), 21 e 24 del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82] e depositata telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art. 35, comma 1, D. M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D. M. 15 ottobre 2012, n. 209.