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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 11/12/2025, n. 2453 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 2453 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Torre Annunziata -Sezione del Lavoro - nella persona del magistrato dott.ssa Cristina Giusti ha pronunziato all'esito del deposito di note scritte e conclusioni ex art 127 ter cpc la seguente
S E N T E N Z A
nel giudizio iscritto al n. 4550/24 del ruolo generale previdenza vertente
TRA
rappresentata e difesa, come da mandato in atti, dall'avv. con il quale Parte_1 Parte_2 elettivamente domicilia giusta procura in atti RICORRENTE E
n persona del Presidente p.t., rappresentato e Controparte_1 CP_ difeso dall'Avv. STEFANO AZZANO con cui elettivamente domicilia presso gli Uffici dell' di Napoli
RESISTENTE OGGETTO: ricorso in opposizione ad ATP;
assegno mensile di assistenza
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 25/07/2024 parte ricorrente in epigrafe indicata, visti gli esiti negativi dell'atp proposto per ottenere l'assegno mensile di assistenza per invalidi civili, proponeva ricorso, previo dissenso tempestivamente espresso, ex art. 445 bis c. 6 c.p.c., impugnando le conclusioni del ctu, anche instando per il conferimento di nuovo incarico peritale, e chiedeva accogliersi il ricorso previo riconoscimento dell'invalidità civile del ricorrente almeno nella misura del 74%, con decorrenza dalla domanda amministrativa o da data successiva indicata dal ctu. Con vittoria di spese ed onorari. CP_ Si costituiva in giudizio l il quale concludeva per il rigetto del ricorso in opposizione, con ogni conseguenza di legge. Venivano chiesti chiarimenti al ctu nominato in fase di Atp. Valutata poi la nuova documentazione medica depositata, veniva autorizzata nuova visita medico legale. Alla data fissata ex art. 127 ter cpc, la controversia veniva decisa con la presente sentenza.
La domanda proposta con il ricorso introduttivo del giudizio odierna è fondata nei termini di cui in motivazione e va, pertanto, accolta per quanto di ragione. In rito, parte resistente non sollevava eccezioni preliminari. Quanto, invece, al requisito sanitario, il C.T.U., con la relazione agli atti, depositata in esecuzione dell'incarico conferito nel corso del presente giudizio, ha concluso nel senso che il complesso patologico diagnosticato a carico dell'istante comporta una riduzione permanente della capacità lavorativa generica pari al 78-79% e, dunque, in percentuale sufficiente per potere beneficiare dell'assegno invocato con decorrenza dal gennaio 2025, come stabilito in ragione della complessa patologia sofferta dal ricorrente. Invero, l'indagine clinica eseguita sulla persona della parte ricorrente ha consentito di verificare la presenza di un quadro patologico idoneo a determinare le condizioni legittimanti il diritto invocato, in ragione soprattutto della somma delle varie voci invalidanti, riportate dal consulente con le rispettive percentuali. Si ritiene di condividere le conclusioni rassegnate dal ctu in fase di opposizione;
la sua valutazione, in un primo momento confermativa di quanto stabilito in sede di Atp, è mutata a seguito dell'aggravamento dello stato di salute della ricorrente in corso di causa, e di richiesta di nuova visita medico legale da parte del difensore di parte ricorrente. All'esito della visita medico legale il ctu depositava la consulenza e riscontrava le seguenti patologie: artrosi polidistrettuale con discopatie multiple cervico-lombari e moderato deficit funzionale;
artrosi delle mani con deficit della funzione di presa;
depressione reattiva di grado moderato;
fibromialgia severa in trattamento con oppioidi;
sindrome della bocca urente;
cistite recidivante;
esiti isterectomia. Il ctu evidenziava che: “Occorre rilevare più in generale che il quadro clinico/invalidante della ricorrente è variato rispetto alla precedente visita del 2024 e che vi è stato un viraggio verso un maggiore potenziale invalidante soprattutto per quanto concerne la sindrome fibromialgica. Tale modifica in pejus non sarebbe stata rilevata senza visita diretta”. “Il complesso morboso descritto è costituito complessivamente da patologie in parte non tabellate ma con importante rilievo invalidante in particolare la fibromialgia presente nel caso in oggetto con sintomatologia dolorosa estremamente rilevante. Detto complesso morboso, una volta eseguito il riduzionistico sec. Balthazard, determina una invalidità complessiva del 78- 79% circa e ciò fin dal mese di Gennaio 2025 allorchè è documentata la prima prescrizione di cerotto di buprenorfina che indica un viraggio in senso aggressivo della sindrome fibromialgica. La ricorrente dovrà quindi essere considerata Invalida ai sensi di Legge dal Gennaio 2025”. Il ctu confermava le sue deduzioni in punto di decorrenza anche dopo le osservazioni di parte, sulla base della documentazione medica di gennaio 2025, in quanto, pur se definita severa già prima del gennaio 2025, non vi era prova del potenziale invalidante della patologia fibromialgica;
rilevava il ctu che “trattasi di patologia di oscura patogenesi e neanche tabellata”. Pertanto, per la valutazione medico legale del potenziale invalidante della patologia, il ctu ha ritenuto determinante la prescrizione di terapia con oppioidi. Tale terapia è stata individuata come marker di una forma particolarmente aggressiva e severa di malattia ed è documentata solo da gennaio 2025. Il Tribunale condivide le conclusioni del ctu. La conclusione è fondata su accurate indagini anamnestiche e cliniche e supportata da inequivocabile documentazione sanitaria, sostanziandosi in un giudizio medico-legale meritevole di totale adesione, anche in considerazione della valutazione globale dell'invalidità e della decorrenza di essa. Per quanto precede, la domanda proposta con l'atto introduttivo del giudizio va accolta nei termini di cui in motivazione. Le spese sono da compensare attesa la decorrenza differita dell'accertamento rispetto al ricorso per atp e al ricorso in opposizione. CP_ Le spese di ctu sono a carico dell' vista la dichiarazione ex art 152 disp. att. cpc e il riconoscimento dell'invalidità, sia pur con decorrenza differita.
P. Q. M.
Il Giudice, decidendo sul ricorso in opposizione all'Atp proposto da con ricorso del 25/07/2025, ogni altra Parte_1 domanda o eccezione disattesa, così provvede:
1) Accoglie il ricorso in opposizione avverso l'ATP per quanto di ragione e, per l'effetto, dichiara la ricorrente invalida al 78-79% ai fini della prestazione “assegno mensile di assistenza” a decorrere dal gennaio 2025.
2) compensa le spese di lite;
CP
3) pone le spese della CTU a carico dell' che liquida come da separato decreto.
Torre Annunziata, data del deposito Il Giudice del Lavoro Dott.ssa Cristina Giusti