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Sentenza 14 maggio 2025
Sentenza 14 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 14/05/2025, n. 2970 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2970 |
| Data del deposito : | 14 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5693/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE PRIMA CIVILE riunita in camera di consiglio e composta dai seguenti Magistrati:
Dott. Nicola Saracino Presidente
Dott. Gianluca Mauro Pellegrini Consigliere
Dott. Marco Genna Consigliere relatore ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello, iscritta al n. 5693 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2020, trattenuta in decisione con ordinanza ex art. 127 - ter c.p.c. del 23.07.2024 e vertente
T R A
(C.F. ), con sede in Roma, Via Mar della Cina Parte_1 P.IVA_1
n.304, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Cristiano Colonnelli
APPELLANTE
E
(C.F. ), in persona del Controparte_1 P.IVA_2
pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Giovanna De Maio CP_2
APPELLATA
CONCLUSIONI
Per l'appellante:
r.g. n. 5693/2020 1 “Piaccia alla Corte d'Appello adita, in accoglimento del proposto appello, riformare la sentenza impugnata n. 13709/2020 del 6.10.2020 emessa dal Tribunale civile di Roma,
e per l'effetto, dichiarare illegittima, nulla e/o annullabile l'ingiunzione di pagamento n.
26739/2015 del 27.2.2015 di € 99.942,70, emessa dalla Controparte_1
accertare e dichiarare non dovuto, dalla alla
[...] Parte_1 [...]
l'importo indicato nell'ingiunzione di pagamento n. Controparte_1
26739/2015 del 27.2.2015 di € 99.942,70, nonchè riformare la sentenza del Tribunale in ordine alla condanna della al pagamento delle spese legali nei confronti Parte_1
della condannare la Controparte_1 Controparte_1
al pagamento delle spese e dei compensi del doppio grado di giudizio,
[...]
oltre accessori, in favore della . Parte_1
Per l'appellata:
“In accoglimento delle eccezioni e difese svolte, che l'appello venga rigettato, con condanna della l pagamento di onorari e spese di lite nonché degli Parte_1
oneri accessori come previsti per legge per gli Avvocati dell'Albo speciale.”
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
La Corte, visti gli atti e sentito il relatore, osserva quanto segue.
La proponeva opposizione dinanzi al Tribunale di Roma Parte_1
avverso l'ingiunzione di pagamento n. 26739/15 del 27.02.2015 con cui la
[...]
aveva ingiunto alla opponente il pagamento Controparte_1
della somma di € 99.942,70 a titolo di canone per l'occupazione del suolo pubblico per gli anni dal 2005 al 2014 con riferimento all'installazione di n. 40 impianti pubblicitari.
Il Tribunale di Roma con sentenza n. 13709/2020 rigettava l'opposizione.
Preliminarmente il tribunale, per quanto qui di interesse, respingeva:
- l'eccezione di nullità dell'ingiunzione per difetto di motivazione rilevando che, avuto riguardo alla sussistenza dei presupposti richiesti dall'art. 2, co.
1, R.D. N. 639/1910, il provvedimento conteneva gli elementi (esatta indicazione della causale e della somma pretesa) certamente idonei a rendere edotto il debitore della pretesa creditoria azionata;
r.g. n. 5693/2020 2 - l'eccezione di mancanza dei requisiti minimi dell'accertamento, rilevando che il provvedimento conteneva l'esplicita indicazione dei criteri di calcolo e delle tariffe dovute per i singoli impianti;
- l'eccezione di inesistenza del diritto a richiedere il canone atteso il mancato rilascio dei rinnovi delle autorizzazioni richiesti dalla società opponente, rilevando che doveva applicarsi l'art. 39 del d. lgs. n. 507/93 il quale stabilisce che la tassa è dovuta al comune o alla provincia dal titolare della concessione o, in mancanza, dall'occupante di fatto, anche abusivo;
- l'eccezione relativa alla violazione dell'art. 6, co.5, del “Regolamento impianti
e cartelli pubblicitari” che dispone che la riscossione coattiva dei canoni deve essere affidata ai concessionari del servizio e non può essere gestita in proprio, attesa l'intervenuta abrogazione dell'art. 36 co. 2 lett.b) del d.l. n.
248/2007 richiamata dalla norma regolamentare;
- l'eccezione di decadenza dal diritto di procedere all'accertamento dei canoni relativi agli anni dal 2005 al 2011 per decorso del termine triennale stabilito dall'art. 51, co.3, del d. l. vo 15 novembre 1993 n. 507 richiamato dall'art. 1 del “Regolamento impianti e cartelli pubblicitari”, in quanto non era applicabile al canone ricognitorio in oggetto, disciplinato, invece, dall'art. 27 del Codice della Strada;
- l'eccezione di contraddittorietà dell'importo ingiunto con quello indicato nelle pregresse richieste ricevute per le medesime causali nel 2008, rilevando “l'attualità della pretesa”.
Nel merito, il tribunale rilevava che, poiché con deliberazione del Consiglio provinciale n. 33 del 29.07.1999 (confermata con deliberazione consiliare n.
212/2003) l'Amministrazione aveva optato, in relazione agli impianti pubblicitari, per l'applicazione del canone di natura ricognitoria previsto dall'art. 27 del Codice della Strada, era legittimo, contrariamente a quanto sostenuto dalla società opponente, il criterio di calcolo della tariffa basato sulla superficie espositiva dell'impianto pubblicitario e non su quello del suolo occupato (previsto dall'art. 9 del d. lgs. 507/93). Inoltre, in relazione agli impianti per i quali era stato richiesto il pagamento, l'ente convenuto aveva offerto documentazione comprovante l'esistenza, validità ed efficacia del diritto r.g. n. 5693/2020 3 ai pretesi canoni, con la conseguenza che l'ingiunzione di pagamento opposta per l'importo richiesto era legittima ed efficace.
La ha impugnato la suddetta sentenza sostenendo che: Parte_1
1) il tribunale ha erroneamente ritenuto che l'ingiunzione contenesse i requisiti minimi dell'accertamento in quanto l'ingiunzione indicava per ciascun impianto esclusivamente l'importo riferito al triennio e la superficie espositiva che non costituiscono criteri di determinazione del canone con conseguente difetto di motivazione;
2) la sentenza è contraddittoria nella parte in cui, da un lato, ha ritenuto la debenza dei canoni da parte dell'opponente quale occupante di fatto sulla scorta dell'art. 39 del d. lgs. n. 507/93 e, dall'altro, non ha ritenuto applicabile il criterio di calcolo del canone previsto dalla medesima normativa (in proporzione alla superficie sottratta all'uso pubblico), ma quello contenuto nel regolamento degli impianti pubblicitari (in base alla superficie espositiva);
3) il tribunale ha erroneamente ritenuto abrogato l'art. 36 co. 2 lett. b D.L. n.
248/2007 che prevedeva la riscossione a mezzo concessionario laddove, invece, alla data dell'emissione dell'ingiunzione (27.02.2015) la disposizione era ancora in vigore;
4) il tribunale ha erroneamente ritenuto che l'applicabilità dell'art. 27 del
Codice della Strada escludesse l'applicazione della normativa di cui al d.lgs.
507/1993 che prevedeva il termine decadenziale di tre anni per l'esercizio del potere di accertamento da parte della Provincia;
5) il tribunale ha erroneamente ritenuto legittima l'ingiunzione nonostante, per le medesime causali, con precedente comunicazione la Provincia avesse richiesto il pagamento di somme inferiori rispetto agli importi ingiunti con l'ordinanza impugnata;
6) il tribunale ha omesso di esaminare l'eccezione di illegittimità dell'ingiunzione per violazione dell'art. 19 del “Regolamento per l'occupazione del suolo pubblico” approvato dal Consiglio Provinciale di
Roma con deliberazione n. 33 del 12.2.2004 che prevedeva che le occupazioni inferiori al mezzo metro quadrato fossero esenti dal pagamento del canone;
r.g. n. 5693/2020 4 7) il tribunale ha omesso di esaminare l'eccezione relativa all'applicabilità al caso di specie dell'art. 9 co. 7 del d.lgs. 507/1993 come modificato dall'art. 145 co. 55 l. 388/2000 – secondo cui il canone doveva essere commisurato alla effettiva occupazione del suolo pubblico del mezzo pubblicitario - che, quale norma di rango primario, prevaleva sulle norme di rango secondario contenute nel Regolamento impianti e cartelli pubblicitari approvato con delibera n. 212/03;
8) il tribunale ha erroneamente condannato la società attrice al pagamento delle spese di lite con la conseguenza che “in considerazione della richiesta di riforma della sentenza di primo grado, si chiede, qualora venisse accolto l'appello, anche di condannare la al pagamento delle Controparte_1
spese del doppio grado di giudizio in favore della ”. Parte_1
Si è costituita chiedendo il rigetto dell'appello Controparte_1
in quanto infondato.
L'appello è infondato.
Occorre innanzitutto chiarire che la ricostruzione dell'appellante secondo cui per effetto dell'entrata in vigore del comma 55 dell'art. 145 della legge n.
388/2000 (che ha integrato il testo dell'art. 9, comma 7, del d.lgs. n. 507/1993) il canone di locazione o concessione deve essere “commisurato alla effettiva occupazione del suolo pubblico del mezzo pubblicitario”, non tiene conto del fatto che le somme oggetto dell'ingiunzione di pagamento opposta sono chieste dall'Amministrazione a titolo di canone ex art. 27 del D.lgs. n. 285 del 1992
(Codice della strada) applicato all'epoca dei fatti per cui è causa. Il Consiglio
Provinciale, infatti, aveva optato, in relazione all'occupazione del suolo pubblico mediante impianti pubblicitari, per il suddetto canone con delibera n.
33 del 29.07.1999, confermata poi con delibera n. 212/2003 (Regolamento impianti e cartelli pubblicitari).
L'art. 27 del Codice della Strada così prevede: “5. I provvedimenti di concessione ed autorizzazione di cui al presente titolo, che sono rinnovabili alla loro scadenza, indicano le condizioni e le prescrizioni di carattere tecnico o amministrativo alle quali esse sono assoggettate, la somma dovuta per l'occupazione o per l'uso concesso, nonché la durata, che non potrà comunque eccedere gli anni ventinove.
L'autorità competente può revocarli o modificarli in qualsiasi momento per
r.g. n. 5693/2020 5 sopravvenuti motivi di pubblico interesse o di tutela della sicurezza stradale, senza essere tenuta a corrispondere alcun indennizzo.
8. Nel determinare la misura della somma si ha riguardo alle soggezioni che derivano alla strada o autostrada, quando la concessione costituisce l'oggetto principale dell'impresa, al valore economico risultante dal provvedimento di autorizzazione o concessione e al vantaggio che l'utente ne ricava”.
I principi relativi al canone di concessione dettati dalla suddetta disposizione assegnano, pertanto, all'ente concedente un'ampia area di discrezionalità, tale per cui il criterio adottato dall'Amministrazione (relativo alle caratteristiche dimensionali dell'impianto) nel “Regolamento impianti e cartelli pubblicitari” non può che risultare del tutto aderente alla norma attributiva del potere, nella parte in cui essa indirizza l'amministrazione ad incorporare nel corrispettivo il
“valore economico risultante dal provvedimento di concessione” nonché il
“vantaggio che l'utente ne ricava”.
Ciò premesso in ordine alla disciplina applicabile al caso di specie, si osserva quanto segue.
Con il primo motivo l'appellante sostiene che l'ordinanza ingiunzione mancherebbe dei requisiti minimi dell'accertamento, contenendo esclusivamente il dato della superficie espositiva dell'impianto pubblicitario e l'importo dovuto per il triennio, con la conseguenza che: 1) l'ordinanza opposta presenterebbe un vizio di motivazione;
2) l'amministrazione non avrebbe dato prova del credito preteso.
Dall'esame degli atti emerge che con la nota del 16.10.2014 prot. n.
137605/2014, espressamente richiamata nell'ordinanza di ingiunzione, la
Provincia di Roma comunicava alla che le istanze di rinnovo di Parte_1
autorizzazione presentate dalla società per gli impianti installati sul territorio provinciale non risultavano “formalmente corrette” in quanto mancanti della
“attestazione del versamento del canone pregresso”. L'Amministrazione invitava, pertanto, la società a regolarizzare la propria posizione mediante il versamento delle somme determinate “ai sensi dell'art. 8 del Regolamento
Provinciale e del relativo allegato A: dimensione del cartello, se bifacciale o monofacciale, moltiplicato la tariffa in base alla categoria della strada per il numero di
r.g. n. 5693/2020 6 anni non prescritti” ed elencava per ciascun impianto il numero di fascicolo, la superficie base del calcolo, il numero di facce e la collocazione.
Deve ritenersi, pertanto, che l'ordinanza di ingiunzione, contenente l'indicazione dei criteri posti alla base del calcolo del canone previsti in atti regolamentari - resi pubblici con le modalità prescritte dalle norme vigenti - e, in relazione a ciascun impianto, dei dati necessari alla determinazione delle somme, rechi gli elementi sufficienti all'individuazione della pretesa creditoria dell'Amministrazione.
Né si comprende come da tale asserita mancanza di elementi, anche laddove sussistente, discenderebbe un vizio di motivazione, atteso che, peraltro, nelle premesse dell'atto viene citata la normativa di riferimento e ripercorso il procedimento istruttorio svolto dall'amministrazione.
Infondato è anche il secondo motivo relativo alla contraddittorietà della motivazione. Sul punto si osserva che la censura è irrilevante. Prescindendo, infatti, dalla correttezza o meno del richiamo dell'art. 39 d.lgs. 507/1993 operato dal tribunale, il canone dovuto per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, qualsiasi sia la sua denominazione, risulta configurato come corrispettivo di una concessione dell'uso esclusivo o speciale di beni pubblici ed è quindi dovuto sia che la concessione sia reale sia che sia presunta come nel caso di occupazione abusiva. Ne deriva che il mancato rilascio del rinnovo dell'autorizzazione non fa venir meno la debenza dei canoni essendo irrilevante, data la ratio del canone, la mancanza di una formale concessione quando vi sia di fatto un'occupazione del suolo pubblico.
Quanto al terzo motivo di gravame, si osserva che effettivamente alla data dell'emissione dell'ingiunzione (27.02.2015) vigeva la disposizione di cui all'art. 36 co. 2 lett. b D.L. n. 248/2007 che prevedeva la riscossione del canone a mezzo concessionario. Tuttavia, la circostanza che l'art. 6 del “Regolamento impianti e cartelli pubblicitari” rinvii a tale disposizione nel disciplinare le modalità di riscossione del canone non vale ad escludere la facoltà, sempre e comunque riconosciuta agli enti locali, di riscuotere le entrate patrimoniali mediante procedura di ingiunzione di cui al r.d. 639/1910.
Il quarto motivo con cui l'appellante sostiene che, in applicazione dell'art. 51 co.3 d.lgs. 507/93, il tribunale avrebbe dovuto dichiarare la decadenza r.g. n. 5693/2020 7 dell'Amministrazione dall'esercizio del potere impositivo per gli anni
2005/2011, è infondato.
La norma invocata dall'appellante trova applicazione, come recita il Capo I sotto cui è collocata, per l'“imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni”, mentre, nel caso in esame, la richiesta dell'amministrazione attiene al pagamento del canone per l'occupazione del suolo pubblico di cui all'art. 27
Cds.
Parimenti infondato è il quinto motivo atteso che il computo delle somme richieste sia nel 2008 che con l'ordinanza di ingiunzione è effettuato mediante applicazione delle medesime tariffe e sulla scorta dei medesimi criteri. Tuttavia,
l'Amministrazione, a seguito della produzione di ulteriore documentazione da parte dell'appellante nel giudizio svoltosi nelle more del procedimento istruttorio, ha rideterminato le somme dovute sulla scorta dei nuovi elementi acquisiti (ad es. effettivo numero di “facce” dell'impianto).
Quanto al sesto motivo si osserva che il “Regolamento per l'occupazione del suolo pubblico”, del cui art. 19 l'appellante lamenta l'omessa applicazione, non disciplina il caso di specie come espressamente previsto dal regolamento stesso:
“Il presente regolamento riguarda i casi di occupazione onerosa, permanente o temporanea, di strade, aree e relativi spazi sovrastanti appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile della Provincia… non disciplinati dai singoli regolamenti”
(art. 1).
Deve respingersi anche il settimo motivo atteso che il tribunale ha ritenuto che la previsione regolamentare su cui si fonda la richiesta dell'amministrazione sia legittima in quanto conforme all'art. 27 Cds.
Infine, quanto all'impugnazione del capo sulle spese, si osserva il motivo di appello non contiene alcuna censura, ma si risolve in una mera richiesta di condanna della convenuta alle spese di lite del primo grado in caso di accoglimento dell'appello.
Alla luce delle considerazioni che precedono, l'appello deve essere pertanto respinto.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, ai sensi del DM n. 55/2014, come modificato dal DM 147/2022,
r.g. n. 5693/2020 8 tenuto conto del valore complessivo della controversia e dell'assenza di attività istruttoria.
Sussistono i presupposti, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n.
115/2002, per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Rigetta l'appello;
2) Condanna l'appellante al pagamento in favore di parte appellata delle spese di lite del presente giudizio che liquida in € 8.433,00 per compensi, oltre accessori di legge e rimborso spese generali.
Dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/2002, della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte d'Appello di Roma del
13.05.2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott. Marco Genna Dott. Nicola Saracino
r.g. n. 5693/2020 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE PRIMA CIVILE riunita in camera di consiglio e composta dai seguenti Magistrati:
Dott. Nicola Saracino Presidente
Dott. Gianluca Mauro Pellegrini Consigliere
Dott. Marco Genna Consigliere relatore ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello, iscritta al n. 5693 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2020, trattenuta in decisione con ordinanza ex art. 127 - ter c.p.c. del 23.07.2024 e vertente
T R A
(C.F. ), con sede in Roma, Via Mar della Cina Parte_1 P.IVA_1
n.304, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Cristiano Colonnelli
APPELLANTE
E
(C.F. ), in persona del Controparte_1 P.IVA_2
pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Giovanna De Maio CP_2
APPELLATA
CONCLUSIONI
Per l'appellante:
r.g. n. 5693/2020 1 “Piaccia alla Corte d'Appello adita, in accoglimento del proposto appello, riformare la sentenza impugnata n. 13709/2020 del 6.10.2020 emessa dal Tribunale civile di Roma,
e per l'effetto, dichiarare illegittima, nulla e/o annullabile l'ingiunzione di pagamento n.
26739/2015 del 27.2.2015 di € 99.942,70, emessa dalla Controparte_1
accertare e dichiarare non dovuto, dalla alla
[...] Parte_1 [...]
l'importo indicato nell'ingiunzione di pagamento n. Controparte_1
26739/2015 del 27.2.2015 di € 99.942,70, nonchè riformare la sentenza del Tribunale in ordine alla condanna della al pagamento delle spese legali nei confronti Parte_1
della condannare la Controparte_1 Controparte_1
al pagamento delle spese e dei compensi del doppio grado di giudizio,
[...]
oltre accessori, in favore della . Parte_1
Per l'appellata:
“In accoglimento delle eccezioni e difese svolte, che l'appello venga rigettato, con condanna della l pagamento di onorari e spese di lite nonché degli Parte_1
oneri accessori come previsti per legge per gli Avvocati dell'Albo speciale.”
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
La Corte, visti gli atti e sentito il relatore, osserva quanto segue.
La proponeva opposizione dinanzi al Tribunale di Roma Parte_1
avverso l'ingiunzione di pagamento n. 26739/15 del 27.02.2015 con cui la
[...]
aveva ingiunto alla opponente il pagamento Controparte_1
della somma di € 99.942,70 a titolo di canone per l'occupazione del suolo pubblico per gli anni dal 2005 al 2014 con riferimento all'installazione di n. 40 impianti pubblicitari.
Il Tribunale di Roma con sentenza n. 13709/2020 rigettava l'opposizione.
Preliminarmente il tribunale, per quanto qui di interesse, respingeva:
- l'eccezione di nullità dell'ingiunzione per difetto di motivazione rilevando che, avuto riguardo alla sussistenza dei presupposti richiesti dall'art. 2, co.
1, R.D. N. 639/1910, il provvedimento conteneva gli elementi (esatta indicazione della causale e della somma pretesa) certamente idonei a rendere edotto il debitore della pretesa creditoria azionata;
r.g. n. 5693/2020 2 - l'eccezione di mancanza dei requisiti minimi dell'accertamento, rilevando che il provvedimento conteneva l'esplicita indicazione dei criteri di calcolo e delle tariffe dovute per i singoli impianti;
- l'eccezione di inesistenza del diritto a richiedere il canone atteso il mancato rilascio dei rinnovi delle autorizzazioni richiesti dalla società opponente, rilevando che doveva applicarsi l'art. 39 del d. lgs. n. 507/93 il quale stabilisce che la tassa è dovuta al comune o alla provincia dal titolare della concessione o, in mancanza, dall'occupante di fatto, anche abusivo;
- l'eccezione relativa alla violazione dell'art. 6, co.5, del “Regolamento impianti
e cartelli pubblicitari” che dispone che la riscossione coattiva dei canoni deve essere affidata ai concessionari del servizio e non può essere gestita in proprio, attesa l'intervenuta abrogazione dell'art. 36 co. 2 lett.b) del d.l. n.
248/2007 richiamata dalla norma regolamentare;
- l'eccezione di decadenza dal diritto di procedere all'accertamento dei canoni relativi agli anni dal 2005 al 2011 per decorso del termine triennale stabilito dall'art. 51, co.3, del d. l. vo 15 novembre 1993 n. 507 richiamato dall'art. 1 del “Regolamento impianti e cartelli pubblicitari”, in quanto non era applicabile al canone ricognitorio in oggetto, disciplinato, invece, dall'art. 27 del Codice della Strada;
- l'eccezione di contraddittorietà dell'importo ingiunto con quello indicato nelle pregresse richieste ricevute per le medesime causali nel 2008, rilevando “l'attualità della pretesa”.
Nel merito, il tribunale rilevava che, poiché con deliberazione del Consiglio provinciale n. 33 del 29.07.1999 (confermata con deliberazione consiliare n.
212/2003) l'Amministrazione aveva optato, in relazione agli impianti pubblicitari, per l'applicazione del canone di natura ricognitoria previsto dall'art. 27 del Codice della Strada, era legittimo, contrariamente a quanto sostenuto dalla società opponente, il criterio di calcolo della tariffa basato sulla superficie espositiva dell'impianto pubblicitario e non su quello del suolo occupato (previsto dall'art. 9 del d. lgs. 507/93). Inoltre, in relazione agli impianti per i quali era stato richiesto il pagamento, l'ente convenuto aveva offerto documentazione comprovante l'esistenza, validità ed efficacia del diritto r.g. n. 5693/2020 3 ai pretesi canoni, con la conseguenza che l'ingiunzione di pagamento opposta per l'importo richiesto era legittima ed efficace.
La ha impugnato la suddetta sentenza sostenendo che: Parte_1
1) il tribunale ha erroneamente ritenuto che l'ingiunzione contenesse i requisiti minimi dell'accertamento in quanto l'ingiunzione indicava per ciascun impianto esclusivamente l'importo riferito al triennio e la superficie espositiva che non costituiscono criteri di determinazione del canone con conseguente difetto di motivazione;
2) la sentenza è contraddittoria nella parte in cui, da un lato, ha ritenuto la debenza dei canoni da parte dell'opponente quale occupante di fatto sulla scorta dell'art. 39 del d. lgs. n. 507/93 e, dall'altro, non ha ritenuto applicabile il criterio di calcolo del canone previsto dalla medesima normativa (in proporzione alla superficie sottratta all'uso pubblico), ma quello contenuto nel regolamento degli impianti pubblicitari (in base alla superficie espositiva);
3) il tribunale ha erroneamente ritenuto abrogato l'art. 36 co. 2 lett. b D.L. n.
248/2007 che prevedeva la riscossione a mezzo concessionario laddove, invece, alla data dell'emissione dell'ingiunzione (27.02.2015) la disposizione era ancora in vigore;
4) il tribunale ha erroneamente ritenuto che l'applicabilità dell'art. 27 del
Codice della Strada escludesse l'applicazione della normativa di cui al d.lgs.
507/1993 che prevedeva il termine decadenziale di tre anni per l'esercizio del potere di accertamento da parte della Provincia;
5) il tribunale ha erroneamente ritenuto legittima l'ingiunzione nonostante, per le medesime causali, con precedente comunicazione la Provincia avesse richiesto il pagamento di somme inferiori rispetto agli importi ingiunti con l'ordinanza impugnata;
6) il tribunale ha omesso di esaminare l'eccezione di illegittimità dell'ingiunzione per violazione dell'art. 19 del “Regolamento per l'occupazione del suolo pubblico” approvato dal Consiglio Provinciale di
Roma con deliberazione n. 33 del 12.2.2004 che prevedeva che le occupazioni inferiori al mezzo metro quadrato fossero esenti dal pagamento del canone;
r.g. n. 5693/2020 4 7) il tribunale ha omesso di esaminare l'eccezione relativa all'applicabilità al caso di specie dell'art. 9 co. 7 del d.lgs. 507/1993 come modificato dall'art. 145 co. 55 l. 388/2000 – secondo cui il canone doveva essere commisurato alla effettiva occupazione del suolo pubblico del mezzo pubblicitario - che, quale norma di rango primario, prevaleva sulle norme di rango secondario contenute nel Regolamento impianti e cartelli pubblicitari approvato con delibera n. 212/03;
8) il tribunale ha erroneamente condannato la società attrice al pagamento delle spese di lite con la conseguenza che “in considerazione della richiesta di riforma della sentenza di primo grado, si chiede, qualora venisse accolto l'appello, anche di condannare la al pagamento delle Controparte_1
spese del doppio grado di giudizio in favore della ”. Parte_1
Si è costituita chiedendo il rigetto dell'appello Controparte_1
in quanto infondato.
L'appello è infondato.
Occorre innanzitutto chiarire che la ricostruzione dell'appellante secondo cui per effetto dell'entrata in vigore del comma 55 dell'art. 145 della legge n.
388/2000 (che ha integrato il testo dell'art. 9, comma 7, del d.lgs. n. 507/1993) il canone di locazione o concessione deve essere “commisurato alla effettiva occupazione del suolo pubblico del mezzo pubblicitario”, non tiene conto del fatto che le somme oggetto dell'ingiunzione di pagamento opposta sono chieste dall'Amministrazione a titolo di canone ex art. 27 del D.lgs. n. 285 del 1992
(Codice della strada) applicato all'epoca dei fatti per cui è causa. Il Consiglio
Provinciale, infatti, aveva optato, in relazione all'occupazione del suolo pubblico mediante impianti pubblicitari, per il suddetto canone con delibera n.
33 del 29.07.1999, confermata poi con delibera n. 212/2003 (Regolamento impianti e cartelli pubblicitari).
L'art. 27 del Codice della Strada così prevede: “5. I provvedimenti di concessione ed autorizzazione di cui al presente titolo, che sono rinnovabili alla loro scadenza, indicano le condizioni e le prescrizioni di carattere tecnico o amministrativo alle quali esse sono assoggettate, la somma dovuta per l'occupazione o per l'uso concesso, nonché la durata, che non potrà comunque eccedere gli anni ventinove.
L'autorità competente può revocarli o modificarli in qualsiasi momento per
r.g. n. 5693/2020 5 sopravvenuti motivi di pubblico interesse o di tutela della sicurezza stradale, senza essere tenuta a corrispondere alcun indennizzo.
8. Nel determinare la misura della somma si ha riguardo alle soggezioni che derivano alla strada o autostrada, quando la concessione costituisce l'oggetto principale dell'impresa, al valore economico risultante dal provvedimento di autorizzazione o concessione e al vantaggio che l'utente ne ricava”.
I principi relativi al canone di concessione dettati dalla suddetta disposizione assegnano, pertanto, all'ente concedente un'ampia area di discrezionalità, tale per cui il criterio adottato dall'Amministrazione (relativo alle caratteristiche dimensionali dell'impianto) nel “Regolamento impianti e cartelli pubblicitari” non può che risultare del tutto aderente alla norma attributiva del potere, nella parte in cui essa indirizza l'amministrazione ad incorporare nel corrispettivo il
“valore economico risultante dal provvedimento di concessione” nonché il
“vantaggio che l'utente ne ricava”.
Ciò premesso in ordine alla disciplina applicabile al caso di specie, si osserva quanto segue.
Con il primo motivo l'appellante sostiene che l'ordinanza ingiunzione mancherebbe dei requisiti minimi dell'accertamento, contenendo esclusivamente il dato della superficie espositiva dell'impianto pubblicitario e l'importo dovuto per il triennio, con la conseguenza che: 1) l'ordinanza opposta presenterebbe un vizio di motivazione;
2) l'amministrazione non avrebbe dato prova del credito preteso.
Dall'esame degli atti emerge che con la nota del 16.10.2014 prot. n.
137605/2014, espressamente richiamata nell'ordinanza di ingiunzione, la
Provincia di Roma comunicava alla che le istanze di rinnovo di Parte_1
autorizzazione presentate dalla società per gli impianti installati sul territorio provinciale non risultavano “formalmente corrette” in quanto mancanti della
“attestazione del versamento del canone pregresso”. L'Amministrazione invitava, pertanto, la società a regolarizzare la propria posizione mediante il versamento delle somme determinate “ai sensi dell'art. 8 del Regolamento
Provinciale e del relativo allegato A: dimensione del cartello, se bifacciale o monofacciale, moltiplicato la tariffa in base alla categoria della strada per il numero di
r.g. n. 5693/2020 6 anni non prescritti” ed elencava per ciascun impianto il numero di fascicolo, la superficie base del calcolo, il numero di facce e la collocazione.
Deve ritenersi, pertanto, che l'ordinanza di ingiunzione, contenente l'indicazione dei criteri posti alla base del calcolo del canone previsti in atti regolamentari - resi pubblici con le modalità prescritte dalle norme vigenti - e, in relazione a ciascun impianto, dei dati necessari alla determinazione delle somme, rechi gli elementi sufficienti all'individuazione della pretesa creditoria dell'Amministrazione.
Né si comprende come da tale asserita mancanza di elementi, anche laddove sussistente, discenderebbe un vizio di motivazione, atteso che, peraltro, nelle premesse dell'atto viene citata la normativa di riferimento e ripercorso il procedimento istruttorio svolto dall'amministrazione.
Infondato è anche il secondo motivo relativo alla contraddittorietà della motivazione. Sul punto si osserva che la censura è irrilevante. Prescindendo, infatti, dalla correttezza o meno del richiamo dell'art. 39 d.lgs. 507/1993 operato dal tribunale, il canone dovuto per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, qualsiasi sia la sua denominazione, risulta configurato come corrispettivo di una concessione dell'uso esclusivo o speciale di beni pubblici ed è quindi dovuto sia che la concessione sia reale sia che sia presunta come nel caso di occupazione abusiva. Ne deriva che il mancato rilascio del rinnovo dell'autorizzazione non fa venir meno la debenza dei canoni essendo irrilevante, data la ratio del canone, la mancanza di una formale concessione quando vi sia di fatto un'occupazione del suolo pubblico.
Quanto al terzo motivo di gravame, si osserva che effettivamente alla data dell'emissione dell'ingiunzione (27.02.2015) vigeva la disposizione di cui all'art. 36 co. 2 lett. b D.L. n. 248/2007 che prevedeva la riscossione del canone a mezzo concessionario. Tuttavia, la circostanza che l'art. 6 del “Regolamento impianti e cartelli pubblicitari” rinvii a tale disposizione nel disciplinare le modalità di riscossione del canone non vale ad escludere la facoltà, sempre e comunque riconosciuta agli enti locali, di riscuotere le entrate patrimoniali mediante procedura di ingiunzione di cui al r.d. 639/1910.
Il quarto motivo con cui l'appellante sostiene che, in applicazione dell'art. 51 co.3 d.lgs. 507/93, il tribunale avrebbe dovuto dichiarare la decadenza r.g. n. 5693/2020 7 dell'Amministrazione dall'esercizio del potere impositivo per gli anni
2005/2011, è infondato.
La norma invocata dall'appellante trova applicazione, come recita il Capo I sotto cui è collocata, per l'“imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni”, mentre, nel caso in esame, la richiesta dell'amministrazione attiene al pagamento del canone per l'occupazione del suolo pubblico di cui all'art. 27
Cds.
Parimenti infondato è il quinto motivo atteso che il computo delle somme richieste sia nel 2008 che con l'ordinanza di ingiunzione è effettuato mediante applicazione delle medesime tariffe e sulla scorta dei medesimi criteri. Tuttavia,
l'Amministrazione, a seguito della produzione di ulteriore documentazione da parte dell'appellante nel giudizio svoltosi nelle more del procedimento istruttorio, ha rideterminato le somme dovute sulla scorta dei nuovi elementi acquisiti (ad es. effettivo numero di “facce” dell'impianto).
Quanto al sesto motivo si osserva che il “Regolamento per l'occupazione del suolo pubblico”, del cui art. 19 l'appellante lamenta l'omessa applicazione, non disciplina il caso di specie come espressamente previsto dal regolamento stesso:
“Il presente regolamento riguarda i casi di occupazione onerosa, permanente o temporanea, di strade, aree e relativi spazi sovrastanti appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile della Provincia… non disciplinati dai singoli regolamenti”
(art. 1).
Deve respingersi anche il settimo motivo atteso che il tribunale ha ritenuto che la previsione regolamentare su cui si fonda la richiesta dell'amministrazione sia legittima in quanto conforme all'art. 27 Cds.
Infine, quanto all'impugnazione del capo sulle spese, si osserva il motivo di appello non contiene alcuna censura, ma si risolve in una mera richiesta di condanna della convenuta alle spese di lite del primo grado in caso di accoglimento dell'appello.
Alla luce delle considerazioni che precedono, l'appello deve essere pertanto respinto.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, ai sensi del DM n. 55/2014, come modificato dal DM 147/2022,
r.g. n. 5693/2020 8 tenuto conto del valore complessivo della controversia e dell'assenza di attività istruttoria.
Sussistono i presupposti, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n.
115/2002, per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Rigetta l'appello;
2) Condanna l'appellante al pagamento in favore di parte appellata delle spese di lite del presente giudizio che liquida in € 8.433,00 per compensi, oltre accessori di legge e rimborso spese generali.
Dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/2002, della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte d'Appello di Roma del
13.05.2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott. Marco Genna Dott. Nicola Saracino
r.g. n. 5693/2020 9