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Sentenza 27 giugno 2025
Sentenza 27 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Perugia, sentenza 27/06/2025, n. 381 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Perugia |
| Numero : | 381 |
| Data del deposito : | 27 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. 96/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO di PERUGIA
SEZIONE CIVILE nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Claudio Baglioni Presidente dott.ssa Francesca Altrui Consigliere dott.ssa Arianna De Martino Consigliere Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 96/2024 promossa da:
(P.I.: , Parte_1 P.IVA_1
in persona del legale rappresentante , rappresentata e difesa dall'Avv. Angelo David Parte_1
D'Ambrogio ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in ROMA VIA FRATTINA 10
APPELLANTE contro
(C.F.: P.I. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Mauro Carboni ed CP_1 P.IVA_2
elettivamente domiciliata in FOLIGNO VIA MONTE ACUTO 49, presso lo studio del difensore
APPELLATA
e contro
C.F.: ) rappresentata e difesa dagli Avv.ti Carmine Controparte_2 P.IVA_3
Perrotta e Valerio Libratti ed elettivamente domiciliata in PERUGIA VIA C. CAPORALI N.19, presso lo studio dei difensori
APPELLATA
pagina 1 di 10 avente ad
OGGETTO
Somministrazione
CONCLUSIONI DEI PROCURATORI DELLE PARTI
Per parte appellante:
Nel merito:
- Accogliere il proposto appello per i motivi tutti dedotti in narrativa e, per l'effetto, riformare la sentenza n. 1345/2023 emessa nell'ambito del procedimento RG 3826/2020 presso il Tribunale Civile di
Perugia, accogliere tutte le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado che qui si riportano: “Nel merito: previo accertamento e conseguente declaratoria, dichiarare nullo o comunque privo di efficacia
e/o illegittimo e, per l'effetto, revocare il decreto ingiuntivo opposto, nulla risultando dovuto dalla odierna opponente alla pr quanto esposto e provato o, in via subordinata, accertarsi e CP_1
dichiarare la minor somma dovuta in relazione a tutto quanto esposto e dedotto in atti, anche mediante idonea consulenza tecnica d'ufficio che individui e verifichi effettivamente quanto dovuto”; In ogni caso: rigettare ogni avversa domanda, in quanto inammissibile, oltre che infondata in fatto ed in diritto e, comunque, non provata e/o contestata, salvo in via meramente gradata pronunciarsi in ordine alle domande ex adverso proposte con la miglior formula in favore dell'opponente, in considerazione di quanto sopra esposto e dedotto. Con vittoria di spese, competenze ed onorari, oltre IVA, CPA e rimb.forf. di legge, da liquidarsi in conformità all'attività difensiva svolta in codifesa e relativi parametri tabellari, nella misura di legge e di tariffario, che verrà ritenuta di giustizia.” e conseguentemente disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dall'appellato/a dinanzi il Tribunale per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto” e conseguentemente disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dall'appellato/a dinanzi il Tribunale per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto.
Per Controparte_1
NEL MERITO
- Dichiarare inammissibile e comunque rigettare perché destituito di qualsiasi fondamento giuridico e fattuale, l'appello proposto avverso la Sentenza Parte_1
pagina 2 di 10 n. 1345/2023 emessa dal Tribunale di Perugia, Giudice Dott. Fiore, pubblicata il 18.04.2023, R.G.
3826/2020 e confermarla integralmente.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari, oltre a IVA e CNAP, come per legge, per entrambi i gradi di giudizio.”
Per Controparte_2
- in via preliminare, rigettare l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata;
- in via principale nel merito, rigettare l'appello principale e, per l'effetto, confermare integralmente la sentenza impugnata;
- in via gradata, accertare e dichiarare il difetto di legittimazione passiva di e/o, Controparte_2
comunque, rigettare le domande svolte nei confronti di Controparte_2
Con vittoria delle spese anche del presente grado di giudizio.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in appello notificato il 14.2.2024 la IG.ra , in qualità di legale Parte_1
rappresentante pt della società Parte_1 Parte_1
ha impugnato la sentenza n. 1345/2023 con cui il Tribunale di Perugia ha rigettato l'opposizione a decreto ingiuntivo proposta avverso il decreto ingiuntivo n. 1094/2020 del 30.06.2020 emesso in favore della società per l'importo di € 13.550,67 oltre interessi e spese di procedura. CP_1
Con primo motivo di appello ha censurato la pronuncia di primo grado laddove ha ritenuto di non pronunciarsi, in ossequio al criterio della “ragione più liquida”, sull'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata da nei confronti di nonché sull'eccezione Controparte_2 Controparte_1
relativa alla titolarità del credito in capo all'opposta allegando la carenza di Controparte_1
motivazione sul punto.
Con secondo motivo di appello ha lamentato l'errata valutazione e carente motivazione in ordine alla prova del credito, sia con riguardo alle insufficienti fatture che ai furti di energia conseguenti a manomissione del contatore rispetto ai quali l'appellante si è dichiarata ignara, osservando che la stessa non ha partecipato alle prove di funzionalità che avevano consentito a di accertare tale Controparte_2
manomissione, che il contatore si trovava alloggiato nella pubblica via e quindi fuori dalla sua sfera di pagina 3 di 10 custodia, oltre a versare in condizioni precarie così da essere facilmente accessibile a terzi;
in ogni caso la presenza del magnete non avrebbe inciso sulla capacità di misurazione dell'apparecchio.
[... Nel giudizio così incardinato si è costituita con comparsa di costituzione e risposta datata 10.07.2024
contestando quanto ex adverso dedotto e chiedendo la conferma della sentenza di Controparte_3
primo grado.
Con particolare riguardo al primo motivo di appello, ha dedotto che, essendo stata Controparte_2
proprio la deducente a sollevare l'eccezione di difetto di titolarità passiva, l'appellante non avrebbe titolo ad impugnare la pronuncia – o meglio, l'omessa pronuncia sulla questione, ritenuta assorbita - e che la questione non avrebbe comunque carattere decisivo, in quanto l'eventuale accoglimento di detto motivo non farebbe venire meno i capi della sentenza sui quali si fondano il rigetto dell'opposizione e la conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto.
In merito al secondo motivo di appello E-IB ha dedotto che l'appellante si è limitata a professarsi estranea alla manomissione, avvenuta asseritamente ad opera di ignoti, ma ciò sarebbe irrilevante, rilevando solo il fatto che da tale manomissione l'appellante abbia tratto un indebito vantaggio, in termini di minori consumi addebitati;
che le misurazioni effettuate dai tecnici della società hanno dimostrato incontrovertibilmente come la presenza del magnete influisse sulla corretta rilevazione dei consumi;
che nulla è stato contestato dall'appellante circa la ricostruzione dei consumi da fatturare.
Si è altresì costituita con comparsa di costituzione e risposta del 16.9.2024 contestando Controparte_1
l'impugnazione proposta e chiedendo la conferma della pronuncia di primo grado.
Ha innanzitutto eccepito l'inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 342 c.p.c., essendo l'atto di appello generico e privo di fondamento.
Sul primo motivo di appello, ha osservato che nel giudizio di primo grado l'eccezione Controparte_1
di carenza di legittimazione passiva veniva sollevata dal terzo chiamato in causa Controparte_2
nei confronti di solo limitatamente alla domanda di manleva, ha eccepito quindi che Controparte_1
l'appellante non è legittimata a far valere detta eccezione o domanda nuova, inammissibile ex art. 345
c.p.c.
In ogni caso, ha ribadito l'infondatezza nel merito dell'eccezione di legittimazione passiva formulata da da ritenersi legittimato in qualità di soggetto responsabile della distribuzione Controparte_2
pagina 4 di 10 dell'energia e quindi unico soggetto in grado di dimostrare l'avvenuta manomissione del contatore e la corretta ricostruzione dei consumi addebitati.
Per quanto riguarda il secondo motivo di appello ha dedotto che l'operatore del mercato Controparte_1
libero dell'energia elettrica non ha alcun potere di gestione o intervento sulla rete di distribuzione e sui relativi impianti e pertanto si limita ad emettere le fatture sulla base dei dati di consumo comunicati dal
Distributore, unico soggetto autorizzato ad acquisire e validare i dati di consumo degli utenti;
pertanto essa ha legittimazione al contraddittorio solo con riferimento al rispetto delle condizioni contrattuali di somministrazione di energia elettrica in essere con il Cliente finale. Ha aggiunto di aver emesso le fatture oggetto del decreto ingiuntivo sulla base delle rilevazioni effettuate dalla società distributrice, la quale ha accertato l'esistenza del prelievo irregolare, provato dal verbale di verifica, che è atto dotato di fede privilegiata;
ivi si accertava che il contatore manomesso risultava chiuso con sportello con lucchetto, impedendo pertanto interventi di persone estranee, circostanza del resto neppure provata da controparte.
Ha aggiunto che la misurazione degli effettivi consumi di energia è stata effettuata sulla base delle disposizioni della delibera dell'Autorità per l'Energia Elettrica ed il Gas n. 200/99 del 29.12.1999 e che l'appellante si è limitata a contestazioni generiche e non dimostrate circa la debenza delle somme.
La causa viene in decisione all'esito dello scambio di note conclusionali e repliche ex art. 352 c.p.c. e dell'udienza a trattazione scritta del 28.5.2025.
Preliminarmente, va rigettata l'eccezione di inammissibilità dell'appello ex art 342 c.p.c. (nella sua anteriore formulazione) sollevata da Controparte_1
L'atto di appello appare formalmente rispettoso dei requisiti richiesti dalla norma, avendo l'appellante riportato nel testo dell'atto le parti di sentenza che ritiene affette da errori di giudizio, nonché esposto con sufficiente chiarezza le argomentazioni di fatto e di diritto per cui ne richiede la riforma.
Sempre in via preliminare, sono manifestamente superflue e da disattendere le richieste istruttorie reiterate, per mero scrupolo difensivo, da nella propria comparsa di costituzione Controparte_2
in appello, in quanto vertenti su circostanze già provate documentalmente.
Passando alla trattazione dei singoli motivi di appello, deve osservarsi che il primo motivo non può essere qualificato come “nuovo” dal momento che la relativa eccezione, anche se non sollevata dall'appellante pagina 5 di 10 ma da , era già stata discussa in contraddittorio in primo grado e dunque formava Controparte_2
parte del thema decidendum.
D'altra parte, le contestazioni sulla legittimazione ad agire, attiva o passiva, così come sulla titolarità, attiva o passiva, del rapporto controverso hanno natura di mere difese, proponibili in ogni fase del giudizio, e, di conseguenza, il difetto di legittimazione così come la carenza di titolarità del rapporto, ancorché non oggetto di contestazione dall'altra parte, sono rilevabili di ufficio se risultanti dagli atti di causa, in cassazione solo nei limiti del giudizio di legittimità e del giudicato (cfr. Cass. Sez. L.,
01/09/2021, n. 23721).
L'ammissibilità del motivo di appello va scrutinata, piuttosto, con riguardo al profilo della carenza di interesse della società appellante a dolersi della omissione di pronuncia del giudice di primo grado circa il difetto di legittimazione passiva di Controparte_2
Va infatti precisato che l'opponente in atto di citazione dedusse, genericamente, che la manomissione del contatore aveva falsato i dati di consumo e che quindi quanto conteggiato nelle fatture oggetto del decreto ingiuntivo era frutto di una procedura di calcolo errata.
L'opposta dichiarò di voler estendere il contraddittorio nei confronti del Distributore in CP_1
quanto soggetto che aveva effettuato le misurazioni.
Nell'atto di chiamata in causa del terzo espose che “qualora dall'istruttoria emerga che i CP_1
dati di consumo trasmessi da a seguito dell'accertamento effettuato in data Controparte_2
01.03.2017, non siano corretti, è tenuta a manlevare la convenuta dalle pretese Controparte_2
attoree in quanto l'attività di ricostruzione dei consumi e la successiva trasmissione alle società di vendita spetta esclusivamente al Distributore competente”.
Ciò però non si tradusse in una vera e propria domanda di manleva formulata nei confronti della
IB (come si desume dall'esame delle conclusioni rassegnate da che non CP_1
contengono alcuna richiesta nei confronti di ), né tantomeno l'opponente formulò pretese Controparte_2
nei confronti del terzo chiamato.
Il giudice di primo grado ha ritenuto di non pronunciarsi sull'eccezione preliminare di legittimazione perché, a suo avviso, assorbita per il principio della ragione più liquida, ossia per la soluzione di una questione assorbente e di più rapido scrutinio. Secondo il ragionamento del Tribunale, risultando rigettata pagina 6 di 10 l'opposizione non era necessario pronunciarsi sulla “domanda di manleva svolta da + energia nei confronti di ”. Controparte_2
La decisione non è corretta. Premesso che tale domanda di manleva, in realtà, non esiste perché non è stata formalizzata nelle conclusioni di (e non è stata neppure argomentata negli scritti difensivi, CP_1
al di là delle poche righe sopra testualmente riportate), l'omessa pronuncia su questione di carattere pregiudiziale di rito, quale la legittimazione, si configura effettivamente come un vizio della pronuncia gravata;
ciò anche perché l'eccezione era fondata, dal momento che si discuteva del diritto di credito del somministratore di energia elettrica nei confronti del cliente finale, mentre è il Controparte_2
proprietario e gestore della rete, responsabile dell'installazione e manutenzione dei misuratori e, nella fattispecie, soggetto intervenuto ad accertare l'anomalia dei consumi, ma estraneo al rapporto contrattuale.
Infatti, proprio alla luce dell'attuale regolamentazione del mercato di approvvigionamento dell'energia elettrica risultante dal D.Lgs. 16.03.1999 n. 79 (emesso in attuazione della direttiva comunitaria n.
96/92/CE) - che ha, per un verso, liberalizzato il mercato della vendita e, per altro verso, riservato allo
Stato ed attribuito in concessione al gestore della rete di trasmissione nazionale l'attività di distribuzione
– il contratto di somministrazione viene ad instaurarsi esclusivamente con la società preposta alla commercializzazione dell'energia presso l'utente finale.
Il ruolo di gestore della rete non conferiva, di per sé, a legittimazione a subire il Controparte_2
presente giudizio, anche perché la misurazione dei consumi era stata solo genericamente contestata dall'opponente, con riguardo al credito portato dalle fatture e quindi sotto il profilo dell'assolvimento dell'onere della prova da parte dell'ingiungente, ma non quanto alle risultanze del verbale di verifica redatto da tecnici di , che aveva riscontrato una registrazione negativa dei consumi Controparte_2
dell'80% per effetto della manomissione. In sostanza, quindi, in assenza di domande ed in assenza di prospettazione di ragioni giuridiche per cui il distributore avrebbe dovuto subire il giudizio, non
[... sussistendo la comunanza di causa richiesta dall'art. 106 c.p.c. per giustificare la chiamata in causa di
, l'eccezione di difetto di legittimazione passiva era fondata. Controparte_3
Ciò, però, non incideva sulla questione della debenza degli importi ingiunti ed avrebbe potuto avere rilievo solo ai fini della regolamentazione delle spese di giudizio.
pagina 7 di 10 Il giudice infatti, dichiarato il difetto di legittimazione avrebbe dovuto valutare se le spese del terzo chiamato, costretto a costituirsi pur essendo estraneo alla lite, dovevano gravare sull'attore-opponente che aveva visto rigettare la sua domanda oppure sul convenuto opposto che aveva “causato” la chiamata ma non aveva formulato alcuna domanda nei confronti del terzo.
La società appellante, tuttavia, non ha impugnato il capo di condanna alle spese del terzo chiamato poste a proprio carico, che di conseguenza è passato in giudicato. Alla luce di ciò, essa non ha interesse a chiedere una pronuncia sull'eccezione pregiudiziale, in quanto il suo accoglimento non ha alcun riflesso nella propria sfera giuridica.
Il motivo quindi, seppure fondato nel merito, va rigettato per carenza di interesse, in quanto inidoneo a condurre ad una riforma della pronuncia impugnata.
Con riguardo poi alla mancanza di titolarità del diritto di credito vantato da è ininfluente Controparte_1
la circostanza per cui la società fornitrice si sia avvalsa a sua volta di altre società venditrici per il trasporto e la distribuzione dell'energia all'utente finale, posto che, come dimostra il contratto di somministrazione versato in atti (cfr. All. 1 del fascicolo monitorio) l'appellante intratteneva rapporti contrattuali unicamente con che, agendo in sostanza quale fornitore-grossista, era il Controparte_1
soggetto che in costanza di rapporto emetteva le fatture sulla base dei dati di consumo messi a disposizione dal distributore, circostanza peraltro non contestata da parte dell'appellante.
Il secondo motivo di appello è parimenti infondato.
Non è contestato che sul contatore dell'energia elettrica intestato alla società appellante sia stato apposto un magnete, determinando un'anomalia nella registrazione dei consumi in quanto l'apposizione di tale meccanismo ha determinato una diminuzione della capacità di misurazione del consumo di energia dell'apparecchio, pari all'80%.
Ciò è infatti incontrovertibilmente dimostrato dal verbale di verifica n. DM00017/17 redatto dai tecnici inviati da in atti, dal quale si evince che essi hanno riscontrato la “manomissione Controparte_2
del misuratore mediante apposizione di un magnete nella parte superiore della calotta dello stesso”, e che gli stessi hanno effettuato delle misurazioni “con contatore campione il quale rilevava un errore negativo nella registrazione dell'energia prelevata del – 80%” e che “effettuata la stessa prova una volta rimosso il magnete ed il misuratore ha ripreso il suo regolare funzionamento”.
pagina 8 di 10 Sul punto, l'appellante si è limitata a formulare una contestazione generica sulla idoneità del magnete a causare un'alterazione nella rilevazione dei consumi da parte del contatore, contestazione che tuttavia è smentita nel caso concreto dal contenuto del predetto verbale che, come correttamente puntualizzato dal giudice di prime cure, fa piena prova fino a querela di falso in quanto proveniente da soggetto che, al momento della verbalizzazione ricopriva il ruolo di incaricato di pubblico servizio (si veda, fra le altre,
Cass. civ., Sez. V, Ord., 02/04/2025, n. 8729).
Inconferente è poi la circostanza che l'appellante si sia dichiarata estranea ai fatti al momento della firma del verbale di verifica, ipotizzando che la manomissione potesse essere imputabile a terzi soggetti, così come è ininfluente che lo strumento fosse alloggiato all'esterno dei locali di sua conduzione in condizioni definite “precarie”.
Infatti, anche volendo accedere alla tesi dell'appellante, era suo onere dimostrare, in qualità di utilizzatrice e quindi custode dello strumento, che l'avvenuta manomissione fosse derivata da causa a sé non imputabile, e dunque di avere adottato le cautele richieste secondo diligenza per porre al riparo il misuratore dalla possibile alterazione o danneggiamento da parte di terzi, prova che nel caso di specie non è stata fornita.
Oltretutto dal citato verbale di verifica si evince che il contatore era protetto da un lucchetto. Va aggiunto che, anche volendo ipotizzare che un terzo ignoto abbia compiuto la condotta contestata, dei suoi effetti si è giovata, in termini di risparmio sui consumi elettrici, soltanto l'attività della signora per un Pt_1
periodo che, peraltro, si è protratto per anni. Del resto qui non si discute di una responsabilità da fatto illecito, che presupporrebbe il raggiungimento della prova dell'ascrivibilità della condotta ad un soggetto determinato tenuto a risarcire il danno, ma della pretesa del somministrante di ottenere il pagamento dell'energia elettrica consumata dal cliente e non regolarmente fatturata in precedenza a causa della manomissione del contatore, che registrava consumi inferiori.
Infine, va osservato che il credito non si fonda solo su fatture, dal momento che l'esistenza del rapporto contrattuale e l'avvenuta erogazione di energia in favore dell'appellante non sono state neppure oggetto di contestazione.
Per quanto riguarda poi la ricostruzione dei consumi reali, innanzitutto è generica la contestazione relativa al fatto che l'appellante non ha partecipato alla prova di funzionalità del contatore eseguita da pagina 9 di 10 personale dipendente con strumentazione dell' , tenuto conto del valore probatorio del Parte_2
verbale che ha accertato una registrazione dei consumi in misura sottodimensionata dell'80% , mentre in assenza del magnete il contatore funzionava regolarmente. Si tratta quindi di censure generiche ed indimostrate che non si peritano neppure di offrire una plausibile ricostruzione alternativa alla vicenda.
Il criterio di calcolo per la ricostruzione dei consumi da parte del distributore secondo la normativa di settore non è poi stato oggetto di specifico motivo di appello, per cui la quantificazione delle somme dovute alla società fornitrice deve ritenersi coperta da giudicato.
L'appello deve essere pertanto rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, con la precisazione che quanto a
, che non ha depositato la nota spese, si procede d'ufficio. Controparte_2
Saranno applicati parametri medi, escludendo i compensi della fase di istruttoria e trattazione dal momento che non vi è stata istruttoria e non è stata svolta, nel corso della prima udienza di trattazione, alcuna delle specifiche attività previste dall'art. 350 c.p.c. (cfr. Cass. 7343/2025) e si riconosce la maggiorazione ex art. 4 comma 2 DM 55/14 per difesa contro più parti.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando nella causa di cui in epigrafe, rigetta l'appello; condanna l rimborso in favore Controparte_4
di delle spese processuali che si liquidano in euro € 5.155,80 per compenso Controparte_1
professionale, oltre IVA, CAP e rimborso forfetario pari al 15% come per legge;
condanna IL l rimborso in favore Parte_1
di elle spese processuali che si liquidano d'ufficio in euro € 5.155,80 per Controparte_2
compenso professionale, oltre IVA, CAP e rimborso forfetario pari al 15% come per legge.
Perugia, 26 giugno 2025
Il Consigliere Relatore Il Presidente
Arianna De Martino Claudio Baglioni
pagina 10 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO di PERUGIA
SEZIONE CIVILE nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Claudio Baglioni Presidente dott.ssa Francesca Altrui Consigliere dott.ssa Arianna De Martino Consigliere Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 96/2024 promossa da:
(P.I.: , Parte_1 P.IVA_1
in persona del legale rappresentante , rappresentata e difesa dall'Avv. Angelo David Parte_1
D'Ambrogio ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in ROMA VIA FRATTINA 10
APPELLANTE contro
(C.F.: P.I. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Mauro Carboni ed CP_1 P.IVA_2
elettivamente domiciliata in FOLIGNO VIA MONTE ACUTO 49, presso lo studio del difensore
APPELLATA
e contro
C.F.: ) rappresentata e difesa dagli Avv.ti Carmine Controparte_2 P.IVA_3
Perrotta e Valerio Libratti ed elettivamente domiciliata in PERUGIA VIA C. CAPORALI N.19, presso lo studio dei difensori
APPELLATA
pagina 1 di 10 avente ad
OGGETTO
Somministrazione
CONCLUSIONI DEI PROCURATORI DELLE PARTI
Per parte appellante:
Nel merito:
- Accogliere il proposto appello per i motivi tutti dedotti in narrativa e, per l'effetto, riformare la sentenza n. 1345/2023 emessa nell'ambito del procedimento RG 3826/2020 presso il Tribunale Civile di
Perugia, accogliere tutte le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado che qui si riportano: “Nel merito: previo accertamento e conseguente declaratoria, dichiarare nullo o comunque privo di efficacia
e/o illegittimo e, per l'effetto, revocare il decreto ingiuntivo opposto, nulla risultando dovuto dalla odierna opponente alla pr quanto esposto e provato o, in via subordinata, accertarsi e CP_1
dichiarare la minor somma dovuta in relazione a tutto quanto esposto e dedotto in atti, anche mediante idonea consulenza tecnica d'ufficio che individui e verifichi effettivamente quanto dovuto”; In ogni caso: rigettare ogni avversa domanda, in quanto inammissibile, oltre che infondata in fatto ed in diritto e, comunque, non provata e/o contestata, salvo in via meramente gradata pronunciarsi in ordine alle domande ex adverso proposte con la miglior formula in favore dell'opponente, in considerazione di quanto sopra esposto e dedotto. Con vittoria di spese, competenze ed onorari, oltre IVA, CPA e rimb.forf. di legge, da liquidarsi in conformità all'attività difensiva svolta in codifesa e relativi parametri tabellari, nella misura di legge e di tariffario, che verrà ritenuta di giustizia.” e conseguentemente disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dall'appellato/a dinanzi il Tribunale per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto” e conseguentemente disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dall'appellato/a dinanzi il Tribunale per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto.
Per Controparte_1
NEL MERITO
- Dichiarare inammissibile e comunque rigettare perché destituito di qualsiasi fondamento giuridico e fattuale, l'appello proposto avverso la Sentenza Parte_1
pagina 2 di 10 n. 1345/2023 emessa dal Tribunale di Perugia, Giudice Dott. Fiore, pubblicata il 18.04.2023, R.G.
3826/2020 e confermarla integralmente.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari, oltre a IVA e CNAP, come per legge, per entrambi i gradi di giudizio.”
Per Controparte_2
- in via preliminare, rigettare l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata;
- in via principale nel merito, rigettare l'appello principale e, per l'effetto, confermare integralmente la sentenza impugnata;
- in via gradata, accertare e dichiarare il difetto di legittimazione passiva di e/o, Controparte_2
comunque, rigettare le domande svolte nei confronti di Controparte_2
Con vittoria delle spese anche del presente grado di giudizio.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in appello notificato il 14.2.2024 la IG.ra , in qualità di legale Parte_1
rappresentante pt della società Parte_1 Parte_1
ha impugnato la sentenza n. 1345/2023 con cui il Tribunale di Perugia ha rigettato l'opposizione a decreto ingiuntivo proposta avverso il decreto ingiuntivo n. 1094/2020 del 30.06.2020 emesso in favore della società per l'importo di € 13.550,67 oltre interessi e spese di procedura. CP_1
Con primo motivo di appello ha censurato la pronuncia di primo grado laddove ha ritenuto di non pronunciarsi, in ossequio al criterio della “ragione più liquida”, sull'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata da nei confronti di nonché sull'eccezione Controparte_2 Controparte_1
relativa alla titolarità del credito in capo all'opposta allegando la carenza di Controparte_1
motivazione sul punto.
Con secondo motivo di appello ha lamentato l'errata valutazione e carente motivazione in ordine alla prova del credito, sia con riguardo alle insufficienti fatture che ai furti di energia conseguenti a manomissione del contatore rispetto ai quali l'appellante si è dichiarata ignara, osservando che la stessa non ha partecipato alle prove di funzionalità che avevano consentito a di accertare tale Controparte_2
manomissione, che il contatore si trovava alloggiato nella pubblica via e quindi fuori dalla sua sfera di pagina 3 di 10 custodia, oltre a versare in condizioni precarie così da essere facilmente accessibile a terzi;
in ogni caso la presenza del magnete non avrebbe inciso sulla capacità di misurazione dell'apparecchio.
[... Nel giudizio così incardinato si è costituita con comparsa di costituzione e risposta datata 10.07.2024
contestando quanto ex adverso dedotto e chiedendo la conferma della sentenza di Controparte_3
primo grado.
Con particolare riguardo al primo motivo di appello, ha dedotto che, essendo stata Controparte_2
proprio la deducente a sollevare l'eccezione di difetto di titolarità passiva, l'appellante non avrebbe titolo ad impugnare la pronuncia – o meglio, l'omessa pronuncia sulla questione, ritenuta assorbita - e che la questione non avrebbe comunque carattere decisivo, in quanto l'eventuale accoglimento di detto motivo non farebbe venire meno i capi della sentenza sui quali si fondano il rigetto dell'opposizione e la conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto.
In merito al secondo motivo di appello E-IB ha dedotto che l'appellante si è limitata a professarsi estranea alla manomissione, avvenuta asseritamente ad opera di ignoti, ma ciò sarebbe irrilevante, rilevando solo il fatto che da tale manomissione l'appellante abbia tratto un indebito vantaggio, in termini di minori consumi addebitati;
che le misurazioni effettuate dai tecnici della società hanno dimostrato incontrovertibilmente come la presenza del magnete influisse sulla corretta rilevazione dei consumi;
che nulla è stato contestato dall'appellante circa la ricostruzione dei consumi da fatturare.
Si è altresì costituita con comparsa di costituzione e risposta del 16.9.2024 contestando Controparte_1
l'impugnazione proposta e chiedendo la conferma della pronuncia di primo grado.
Ha innanzitutto eccepito l'inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 342 c.p.c., essendo l'atto di appello generico e privo di fondamento.
Sul primo motivo di appello, ha osservato che nel giudizio di primo grado l'eccezione Controparte_1
di carenza di legittimazione passiva veniva sollevata dal terzo chiamato in causa Controparte_2
nei confronti di solo limitatamente alla domanda di manleva, ha eccepito quindi che Controparte_1
l'appellante non è legittimata a far valere detta eccezione o domanda nuova, inammissibile ex art. 345
c.p.c.
In ogni caso, ha ribadito l'infondatezza nel merito dell'eccezione di legittimazione passiva formulata da da ritenersi legittimato in qualità di soggetto responsabile della distribuzione Controparte_2
pagina 4 di 10 dell'energia e quindi unico soggetto in grado di dimostrare l'avvenuta manomissione del contatore e la corretta ricostruzione dei consumi addebitati.
Per quanto riguarda il secondo motivo di appello ha dedotto che l'operatore del mercato Controparte_1
libero dell'energia elettrica non ha alcun potere di gestione o intervento sulla rete di distribuzione e sui relativi impianti e pertanto si limita ad emettere le fatture sulla base dei dati di consumo comunicati dal
Distributore, unico soggetto autorizzato ad acquisire e validare i dati di consumo degli utenti;
pertanto essa ha legittimazione al contraddittorio solo con riferimento al rispetto delle condizioni contrattuali di somministrazione di energia elettrica in essere con il Cliente finale. Ha aggiunto di aver emesso le fatture oggetto del decreto ingiuntivo sulla base delle rilevazioni effettuate dalla società distributrice, la quale ha accertato l'esistenza del prelievo irregolare, provato dal verbale di verifica, che è atto dotato di fede privilegiata;
ivi si accertava che il contatore manomesso risultava chiuso con sportello con lucchetto, impedendo pertanto interventi di persone estranee, circostanza del resto neppure provata da controparte.
Ha aggiunto che la misurazione degli effettivi consumi di energia è stata effettuata sulla base delle disposizioni della delibera dell'Autorità per l'Energia Elettrica ed il Gas n. 200/99 del 29.12.1999 e che l'appellante si è limitata a contestazioni generiche e non dimostrate circa la debenza delle somme.
La causa viene in decisione all'esito dello scambio di note conclusionali e repliche ex art. 352 c.p.c. e dell'udienza a trattazione scritta del 28.5.2025.
Preliminarmente, va rigettata l'eccezione di inammissibilità dell'appello ex art 342 c.p.c. (nella sua anteriore formulazione) sollevata da Controparte_1
L'atto di appello appare formalmente rispettoso dei requisiti richiesti dalla norma, avendo l'appellante riportato nel testo dell'atto le parti di sentenza che ritiene affette da errori di giudizio, nonché esposto con sufficiente chiarezza le argomentazioni di fatto e di diritto per cui ne richiede la riforma.
Sempre in via preliminare, sono manifestamente superflue e da disattendere le richieste istruttorie reiterate, per mero scrupolo difensivo, da nella propria comparsa di costituzione Controparte_2
in appello, in quanto vertenti su circostanze già provate documentalmente.
Passando alla trattazione dei singoli motivi di appello, deve osservarsi che il primo motivo non può essere qualificato come “nuovo” dal momento che la relativa eccezione, anche se non sollevata dall'appellante pagina 5 di 10 ma da , era già stata discussa in contraddittorio in primo grado e dunque formava Controparte_2
parte del thema decidendum.
D'altra parte, le contestazioni sulla legittimazione ad agire, attiva o passiva, così come sulla titolarità, attiva o passiva, del rapporto controverso hanno natura di mere difese, proponibili in ogni fase del giudizio, e, di conseguenza, il difetto di legittimazione così come la carenza di titolarità del rapporto, ancorché non oggetto di contestazione dall'altra parte, sono rilevabili di ufficio se risultanti dagli atti di causa, in cassazione solo nei limiti del giudizio di legittimità e del giudicato (cfr. Cass. Sez. L.,
01/09/2021, n. 23721).
L'ammissibilità del motivo di appello va scrutinata, piuttosto, con riguardo al profilo della carenza di interesse della società appellante a dolersi della omissione di pronuncia del giudice di primo grado circa il difetto di legittimazione passiva di Controparte_2
Va infatti precisato che l'opponente in atto di citazione dedusse, genericamente, che la manomissione del contatore aveva falsato i dati di consumo e che quindi quanto conteggiato nelle fatture oggetto del decreto ingiuntivo era frutto di una procedura di calcolo errata.
L'opposta dichiarò di voler estendere il contraddittorio nei confronti del Distributore in CP_1
quanto soggetto che aveva effettuato le misurazioni.
Nell'atto di chiamata in causa del terzo espose che “qualora dall'istruttoria emerga che i CP_1
dati di consumo trasmessi da a seguito dell'accertamento effettuato in data Controparte_2
01.03.2017, non siano corretti, è tenuta a manlevare la convenuta dalle pretese Controparte_2
attoree in quanto l'attività di ricostruzione dei consumi e la successiva trasmissione alle società di vendita spetta esclusivamente al Distributore competente”.
Ciò però non si tradusse in una vera e propria domanda di manleva formulata nei confronti della
IB (come si desume dall'esame delle conclusioni rassegnate da che non CP_1
contengono alcuna richiesta nei confronti di ), né tantomeno l'opponente formulò pretese Controparte_2
nei confronti del terzo chiamato.
Il giudice di primo grado ha ritenuto di non pronunciarsi sull'eccezione preliminare di legittimazione perché, a suo avviso, assorbita per il principio della ragione più liquida, ossia per la soluzione di una questione assorbente e di più rapido scrutinio. Secondo il ragionamento del Tribunale, risultando rigettata pagina 6 di 10 l'opposizione non era necessario pronunciarsi sulla “domanda di manleva svolta da + energia nei confronti di ”. Controparte_2
La decisione non è corretta. Premesso che tale domanda di manleva, in realtà, non esiste perché non è stata formalizzata nelle conclusioni di (e non è stata neppure argomentata negli scritti difensivi, CP_1
al di là delle poche righe sopra testualmente riportate), l'omessa pronuncia su questione di carattere pregiudiziale di rito, quale la legittimazione, si configura effettivamente come un vizio della pronuncia gravata;
ciò anche perché l'eccezione era fondata, dal momento che si discuteva del diritto di credito del somministratore di energia elettrica nei confronti del cliente finale, mentre è il Controparte_2
proprietario e gestore della rete, responsabile dell'installazione e manutenzione dei misuratori e, nella fattispecie, soggetto intervenuto ad accertare l'anomalia dei consumi, ma estraneo al rapporto contrattuale.
Infatti, proprio alla luce dell'attuale regolamentazione del mercato di approvvigionamento dell'energia elettrica risultante dal D.Lgs. 16.03.1999 n. 79 (emesso in attuazione della direttiva comunitaria n.
96/92/CE) - che ha, per un verso, liberalizzato il mercato della vendita e, per altro verso, riservato allo
Stato ed attribuito in concessione al gestore della rete di trasmissione nazionale l'attività di distribuzione
– il contratto di somministrazione viene ad instaurarsi esclusivamente con la società preposta alla commercializzazione dell'energia presso l'utente finale.
Il ruolo di gestore della rete non conferiva, di per sé, a legittimazione a subire il Controparte_2
presente giudizio, anche perché la misurazione dei consumi era stata solo genericamente contestata dall'opponente, con riguardo al credito portato dalle fatture e quindi sotto il profilo dell'assolvimento dell'onere della prova da parte dell'ingiungente, ma non quanto alle risultanze del verbale di verifica redatto da tecnici di , che aveva riscontrato una registrazione negativa dei consumi Controparte_2
dell'80% per effetto della manomissione. In sostanza, quindi, in assenza di domande ed in assenza di prospettazione di ragioni giuridiche per cui il distributore avrebbe dovuto subire il giudizio, non
[... sussistendo la comunanza di causa richiesta dall'art. 106 c.p.c. per giustificare la chiamata in causa di
, l'eccezione di difetto di legittimazione passiva era fondata. Controparte_3
Ciò, però, non incideva sulla questione della debenza degli importi ingiunti ed avrebbe potuto avere rilievo solo ai fini della regolamentazione delle spese di giudizio.
pagina 7 di 10 Il giudice infatti, dichiarato il difetto di legittimazione avrebbe dovuto valutare se le spese del terzo chiamato, costretto a costituirsi pur essendo estraneo alla lite, dovevano gravare sull'attore-opponente che aveva visto rigettare la sua domanda oppure sul convenuto opposto che aveva “causato” la chiamata ma non aveva formulato alcuna domanda nei confronti del terzo.
La società appellante, tuttavia, non ha impugnato il capo di condanna alle spese del terzo chiamato poste a proprio carico, che di conseguenza è passato in giudicato. Alla luce di ciò, essa non ha interesse a chiedere una pronuncia sull'eccezione pregiudiziale, in quanto il suo accoglimento non ha alcun riflesso nella propria sfera giuridica.
Il motivo quindi, seppure fondato nel merito, va rigettato per carenza di interesse, in quanto inidoneo a condurre ad una riforma della pronuncia impugnata.
Con riguardo poi alla mancanza di titolarità del diritto di credito vantato da è ininfluente Controparte_1
la circostanza per cui la società fornitrice si sia avvalsa a sua volta di altre società venditrici per il trasporto e la distribuzione dell'energia all'utente finale, posto che, come dimostra il contratto di somministrazione versato in atti (cfr. All. 1 del fascicolo monitorio) l'appellante intratteneva rapporti contrattuali unicamente con che, agendo in sostanza quale fornitore-grossista, era il Controparte_1
soggetto che in costanza di rapporto emetteva le fatture sulla base dei dati di consumo messi a disposizione dal distributore, circostanza peraltro non contestata da parte dell'appellante.
Il secondo motivo di appello è parimenti infondato.
Non è contestato che sul contatore dell'energia elettrica intestato alla società appellante sia stato apposto un magnete, determinando un'anomalia nella registrazione dei consumi in quanto l'apposizione di tale meccanismo ha determinato una diminuzione della capacità di misurazione del consumo di energia dell'apparecchio, pari all'80%.
Ciò è infatti incontrovertibilmente dimostrato dal verbale di verifica n. DM00017/17 redatto dai tecnici inviati da in atti, dal quale si evince che essi hanno riscontrato la “manomissione Controparte_2
del misuratore mediante apposizione di un magnete nella parte superiore della calotta dello stesso”, e che gli stessi hanno effettuato delle misurazioni “con contatore campione il quale rilevava un errore negativo nella registrazione dell'energia prelevata del – 80%” e che “effettuata la stessa prova una volta rimosso il magnete ed il misuratore ha ripreso il suo regolare funzionamento”.
pagina 8 di 10 Sul punto, l'appellante si è limitata a formulare una contestazione generica sulla idoneità del magnete a causare un'alterazione nella rilevazione dei consumi da parte del contatore, contestazione che tuttavia è smentita nel caso concreto dal contenuto del predetto verbale che, come correttamente puntualizzato dal giudice di prime cure, fa piena prova fino a querela di falso in quanto proveniente da soggetto che, al momento della verbalizzazione ricopriva il ruolo di incaricato di pubblico servizio (si veda, fra le altre,
Cass. civ., Sez. V, Ord., 02/04/2025, n. 8729).
Inconferente è poi la circostanza che l'appellante si sia dichiarata estranea ai fatti al momento della firma del verbale di verifica, ipotizzando che la manomissione potesse essere imputabile a terzi soggetti, così come è ininfluente che lo strumento fosse alloggiato all'esterno dei locali di sua conduzione in condizioni definite “precarie”.
Infatti, anche volendo accedere alla tesi dell'appellante, era suo onere dimostrare, in qualità di utilizzatrice e quindi custode dello strumento, che l'avvenuta manomissione fosse derivata da causa a sé non imputabile, e dunque di avere adottato le cautele richieste secondo diligenza per porre al riparo il misuratore dalla possibile alterazione o danneggiamento da parte di terzi, prova che nel caso di specie non è stata fornita.
Oltretutto dal citato verbale di verifica si evince che il contatore era protetto da un lucchetto. Va aggiunto che, anche volendo ipotizzare che un terzo ignoto abbia compiuto la condotta contestata, dei suoi effetti si è giovata, in termini di risparmio sui consumi elettrici, soltanto l'attività della signora per un Pt_1
periodo che, peraltro, si è protratto per anni. Del resto qui non si discute di una responsabilità da fatto illecito, che presupporrebbe il raggiungimento della prova dell'ascrivibilità della condotta ad un soggetto determinato tenuto a risarcire il danno, ma della pretesa del somministrante di ottenere il pagamento dell'energia elettrica consumata dal cliente e non regolarmente fatturata in precedenza a causa della manomissione del contatore, che registrava consumi inferiori.
Infine, va osservato che il credito non si fonda solo su fatture, dal momento che l'esistenza del rapporto contrattuale e l'avvenuta erogazione di energia in favore dell'appellante non sono state neppure oggetto di contestazione.
Per quanto riguarda poi la ricostruzione dei consumi reali, innanzitutto è generica la contestazione relativa al fatto che l'appellante non ha partecipato alla prova di funzionalità del contatore eseguita da pagina 9 di 10 personale dipendente con strumentazione dell' , tenuto conto del valore probatorio del Parte_2
verbale che ha accertato una registrazione dei consumi in misura sottodimensionata dell'80% , mentre in assenza del magnete il contatore funzionava regolarmente. Si tratta quindi di censure generiche ed indimostrate che non si peritano neppure di offrire una plausibile ricostruzione alternativa alla vicenda.
Il criterio di calcolo per la ricostruzione dei consumi da parte del distributore secondo la normativa di settore non è poi stato oggetto di specifico motivo di appello, per cui la quantificazione delle somme dovute alla società fornitrice deve ritenersi coperta da giudicato.
L'appello deve essere pertanto rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, con la precisazione che quanto a
, che non ha depositato la nota spese, si procede d'ufficio. Controparte_2
Saranno applicati parametri medi, escludendo i compensi della fase di istruttoria e trattazione dal momento che non vi è stata istruttoria e non è stata svolta, nel corso della prima udienza di trattazione, alcuna delle specifiche attività previste dall'art. 350 c.p.c. (cfr. Cass. 7343/2025) e si riconosce la maggiorazione ex art. 4 comma 2 DM 55/14 per difesa contro più parti.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando nella causa di cui in epigrafe, rigetta l'appello; condanna l rimborso in favore Controparte_4
di delle spese processuali che si liquidano in euro € 5.155,80 per compenso Controparte_1
professionale, oltre IVA, CAP e rimborso forfetario pari al 15% come per legge;
condanna IL l rimborso in favore Parte_1
di elle spese processuali che si liquidano d'ufficio in euro € 5.155,80 per Controparte_2
compenso professionale, oltre IVA, CAP e rimborso forfetario pari al 15% come per legge.
Perugia, 26 giugno 2025
Il Consigliere Relatore Il Presidente
Arianna De Martino Claudio Baglioni
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