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Sentenza 2 dicembre 2025
Sentenza 2 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 02/12/2025, n. 6162 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 6162 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. 1196/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
Sezione IX civile, composta dai magistrati:
dott. Eugenio Forgillo Presidente dott. Francesco Notaro Consigliere dott.ssa Maria Di Lorenzo Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al numero di ruolo generale 1196/2025 R.G.
TRA
Vi. p.i. , in persona del legale rappresentante Pt_1 Controparte_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa dall'avv. Rosa Di Caprio, c.f.: CP_2
, presso il cui studio elettivamente domicilia, in Casoria, alla via C.F._1
Principe di Piemonte n. 55, in virtù di procura allegata all'atto di appello
APPELLANTE
E
c.f. rappresentato e difeso dall'avv.to Diego Controparte_3 C.F._2
Di Grazia, presso il cui studio elettivamente domicilia in Aversa, alla via Ettore Corcioni nr. 56, c.f. , in virtù di procura allegata alla comparsa di C.F._3 costituzione e risposta
APPELLATO/APPELLANTE INCIDENTALE
c.f. , rappresentata e difesa Controparte_4 P.IVA_2 dall'avv.to Paolo De Divitiis, presso il cui studio elettivamente domicilia in Napoli, alla via Monte di Dio n. 66, in virtù di procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta
1 APPELLATA
Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Napoli Nord n. 3912/2024, pubblicata il 23.09.2024.
Conclusioni dell'appellante i. “
1. In via preliminare, Pt_1 Controparte_1 accertare e dichiarare la nullità e/o l'illegittimità della sentenza impugnata per violazione del diritto alla prova e per motivazione apparente.
2. In via principale, accogliere le domande proposte in primo grado, accertando e dichiarando la responsabilità professionale dell'ing. per negligenza nella redazione Controparte_3 della perizia e condannandolo al risarcimento del danno pari a € 550.000,00, o nella somma maggiore o minore ritenuta di giustizia. In via istruttoria, ammettere la prova testimoniale così come articolata in primo grado nelle memorie 183. 6^ comma cpc e ribadite in ogni atto nonché disporre l'ammissione della CTU tecnica”.
Conclusioni dell'appellato/appellante incidentale : “2) Rigettare, Controparte_3 in quanto inammissibili e infondati, in fatto ed in diritto, tutti i motivi di appello proposti, confermando integralmente la sentenza n. 3912/2024, pronunciata dal
Tribunale di Napoli Nord, II Sezione Civile, in persona del Giudice dott.ssa Matilde
Boccia, a definizione del procedimento rubricato al R.G.N. 1152/2020 pubblicata il
23/09/2024 e tutte le statuizioni in essa contenute e previste;
3) In via incidentale e condizionata all'accoglimento del gravame principale, in parziale riforma della sentenza n. 3912/2024, pronunciata dal Tribunale di Napoli Nord, II Sezione Civile, in persona del Giudice dott.ssa Matilde Boccia, a definizione del procedimento rubricato al R.G.N. 1152/2020 pubblicata il 23/09/2024, condannarsi, esclusivamente e per
l'intero, la terza chiamata in causa in primo grado ed altra parte appellata in questo giudizio ossia la con sede legale in Controparte_5
Torino alla Via Corte di Appello n. 11 – C.F. e P.IVA. - in persona del P.IVA_2 legale rappresentante pro tempore, quale garante obbligata a manlevare e/o a tenere indenne l'assicurato odierno comparente/appellato ing. , per tutte le Controparte_3 responsabilità civili verso terzi e quindi anche verso l'appellante e per qualsiasi somma sia eventualmente tenuto a pagare e /o rimborsare nonché per tutte le conseguenze pregiudizievoli che fosse eventualmente tenuto a subire, sia quanto alla sorta che alle spese legali, per effetto della sentenza di definizione del presente giudizio e/o per effetto di altri atti e/o provvedimenti adottati dall'Ill.ma Giustizia adita”.
Conclusioni dell'appellata “1) rigettare Controparte_4
l'appello proposto dalla società “ , con atto di citazione Pt_1 Parte_2
2 notificato il 10/3/2025, avverso la sentenza del Tribunale di Napoli Nord – 2^ Sezione
Civile - G.U. dott. Boccia n. 3912 del 23/9/2024, perchè inammissibile, non provato ed infondato: per l'effetto, 2) confermare integralmente la sentenza impugnata ed il rigetto delle domande proposte dalla società “ Vi. nei confronti dell' Pt_1 Controparte_1 ing. , perché inammissibili, non provate ed infondate (nell'an e nel Controparte_3 quantum); 3) in via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento dell'appello e di ritenuta fondatezza, anche parziale, delle domande con esso riproposte dall'appellante, in relazione alla domanda di garanzia riproposta dall'ing. CP_3
nei confronti della “ , contenere
[...] Controparte_4
l'eventuale condanna della Compagnia a manlevare e rivalere lo stesso ing. nei CP_3 limiti del massimale di polizza (€ 150.000,00), con detrazione della quota prevista a titolo di scoperto (20%, con il minimo di € 1.500,00 ed il massimo di € 30.000,00) e rigettando comunque la domanda di condanna della stessa al pagamento delle spese processuali”.
Ragioni in fatto e in diritto della decisione
§ 1. La Chia.Vi. citò in giudizio dinanzi al Tribunale di Napoli Nord Controparte_1
esponendo che: a) con atto per notaio del Controparte_3 Persona_1
4.5.2016 (rep. n. 1547 racc. n. 942) aveva venduto alla Controparte_6 una porzione di immobile sito in Casoria, alla via Pietro Nenni, posta su tre livelli In corso di costruzione;
b) l'ing. , persona di fiducia della società Controparte_3 acquirente e direttore tecnico della stessa, aveva redatto una perizia giurata di stima della porzione immobiliare su richiesta di , legale rappresentante della Tes_1 [...]
facendosi sottoscrivere un incarico anche da essa società Controparte_6 attrice;
c) contrariamente a quanto assunto “falsamente” nella perizia elaborata dall'ing.
ed allegata al contratto, la porzione immobiliare aveva un valore “di gran lunga CP_3 superiore” al prezzo di vendita.
L'attrice dedusse che la perizia di stima l'aveva condotta “a superare ogni ultima remora circa la vendita (già avvenuta in stato di bisogno), inducendola in errore circa
l'esattezza del prezzo della compravendita e determinandola a vendere il cespite ad un prezzo nettamente inferiore al valore di mercato, determinandole un grave danno”.
Argomentò che, alla luce di una diversa relazione redatta da un proprio tecnico di fiducia, si evinceva come la perizia giurata dell'ing. , “persona di esclusiva CP_3
3 fiducia di nonchè suo storico collaboratore”, fosse “falsa, compiacente ed Tes_1 assolutamente erronea”.
La Chia.Vi. Immobiliare espose, quindi, che il professionista convenuto aveva agito con dolo e negligenza, in violazione delle regole di correttezza e buona fede, nell'esecuzione del mandato, nonchè in violazione del codice deontologico degli ingegneri, redigendo una “perizia falsa ed errata” al solo scopo di agevolare la Controparte_6 nell'acquisto del cespite ad un prezzo irrisorio rispetto al valore di mercato dello stesso.
Aggiunse che il convenuto non era in possesso dei requisiti necessari per la redazione di una perizia di stima immobiliare, richiamando la norma UNI 11558/2014, secondo la quale il valutatore immobiliare deve avere un'esperienza nel settore di almeno 3 anni e avere competenze in estimo, principi di economia e mercati immobiliari, sistema catastale, fiscalità immobiliare, certificazione ambientale, nonché competenze in diritto urbanistico, matematica finanziaria, statistica, scienza e tecnica delle costruzioni.
Rappresentò, infine, che la perizia era errata ed assolutamente inadeguata poichè non erano stati adottati i criteri previsti dalla normativa per la stima degli immobili, non essendo stati indicati “la esatta procedura e i metodi di valutazione”, nè il “metodo del confronto di mercato, il metodo finanziario e il metodo dei costi”, con omissione del riferimento ai valori di mercato dall'Osservatorio del Mercato Immobiliare OMI.
Concluse chiedendo di accertare e dichiarare la responsabilità professionale dell'ing.
per negligenza nell'esecuzione del mandato nonchè per la falsità, erroneità ed CP_3 imperizia nella stima della porzione immobiliare oggetto del contratto di compravendita, con condanna del convenuto al risarcimento del danno patito quantificato nella differenza tra il prezzo di vendita del cespite ed il valore reale del bene pari ad euro
550.000,00, o nella somma ritenuta equa all'esito dell'istruttoria.
Si costituì e contestò di essere persona di fiducia e direttore tecnico Controparte_3 della società acquirente, sottolineando che l'incarico di Controparte_7 redigere la perizia era stato conferito sia da quest'ultima che dalla società venditrice
Vi. Contestò, altresì, che il valore del cespite indicato nella Pt_1 Controparte_1 perizia giurata che aveva redatto, fosse inferiore a quello di mercato.
Quanto alla dedotta circostanza che il valore determinato nella perizia avesse indotto la controparte “a superare un'ultima remora circa la vendita già avvenuta in stato di bisogno”, il convenuto evidenziò che si trattava di questione già oggetto di un separato giudizio di rescissione introdotto da Vi. Immobiliare S.r.l. Pt_1
4 Rappresentò di aver espletato l'incarico in maniera diligente e che, essendo laureato in ingegneria, era abilitato ad effettuare le stime immobiliari, come previsto dal Regio
Decreto n. 2537 del 23 ottobre 1925, n. 2537, di approvazione del regolamento per le professioni d'ingegnere e di architetto.
Replicò, inoltre, come la perizia era stata elaborata secondo criteri di stima immobiliare oggettivi e come la controparte non aveva fornito alcuna prova della rilevanza che essa avrebbe avuto “rispetto alla compravendita effettuata ed al lamentato (ed inventato) danno” che ne sarebbe conseguito, nonché con riguardo al nesso di causalità.
Chiese ed ottenne di chiamare in causa la dalla Controparte_4 quale era assicurato con polizza per responsabilità professionale.
Concluse chiedendo il rigetto della domanda attorea e, in subordine, in caso di accoglimento della stessa, di condannare la compagnia assicuratrice ad essere tenuto indenne dal pagamento di qualsiasi somma fosse stato eventualmente tenuto a pagare.
Si costituì la rappresentando la carenza di prova Controparte_4 dei fatti costitutivi del diritto azionato, dell'entità dei danni subiti dalla società attrice e del nesso di causalità fra l'evento lesivo dedotto e i danni. Argomentò: “ai fini del giudizio di responsabilità nei confronti del professionista, rilevano le modalità di svolgimento della sua attività in relazione al parametro della diligenza fissato dall'art.
1176 c.c., comma 2, che è quello della diligenza del professionista di media attenzione
e preparazione in relazione alla prestazione resa, così da assicurare che la scelta professionale cada sulla soluzione che meglio tuteli il cliente”. Precisò che l'astratta dimostrazione della negligenza di una condotta professionale non sarebbe stata comunque sufficiente ai fini della declaratoria della responsabilità civile dell'ingegnere
(così come di ogni altro esercente una libera professione), essendo necessaria la dimostrazione che il pregiudizio lamentato non si sarebbe verificato in presenza di una condotta professionale diligente.
Quanto all'operatività della garanzia la eccepì che la Controparte_4 polizza prevedeva per “le perdite pecuniarie … derivanti da attività di perizia di immobili” (art. 2.1, 4° cpv., lett. “j”, delle c.g.a.),” un limite di risarcimento “pari al
30% del massimale indicato sul modulo di polizza”, ossia di euro 150.000,00 (30% di €
500.000,00), e che la garanzia era stata prestata con l'applicazione di uno scoperto del
20%, con il minimo di euro 1.500,00 ed il massimo di euro 30.000,00, somma che doveva comunque cedere a carico dell'assicurato.
5 Pertanto, concluse chiedendo il rigetto dalla domanda proposta dalla società Pt_1 [...] nei confronti dell'ing. e, in via subordinata, di Parte_2 Controparte_3 contenere la condanna della a rivalere il Controparte_4 convenuto nei limiti del massimale di polizza di euro 150.000,00.
Il giudice di primo grado, con la sentenza in epigrafe indicata, così statuì: “1) Rigetta la domanda principale;
2) Rigetta la domanda riconvenzionale;
3) Condanna parte attrice al pagamento, in favore di parte convenuta e della terza chiamata in causa, delle spese di lite per il presente giudizio, che si liquidano in complessivi euro 7.616,00 ciascuno per compensi professionali, oltre rimborso spese generali, nella misura del 15% sui compensi, IVA e CPA, se dovute, come per legge”.
Il Tribunale ha posto a fondamento della decisione le seguenti ragioni: 1) parte attrice non ha fornito compiuta prova della verosimile esistenza del diritto per il cui riconoscimento ha agito nei confronti del professionista;
in particolare, “non ha provato
l'elemento soggettivo della colpa grave in capo al perito, né il lamentato pregiudizio patrimoniale, il quale deve essere dimostrato, ossia deve emergere, nel caso concreto, il nesso di causalità tra l'errata perizia (o perlomeno ritenuta tale) in termini di valutazione del bene e la diversa quantificazione del prezzo da porsi quale base d'asta rispetto al valore effettivo dell'immobile a prescindere dalla destinazione e dalla funzione indicata”; 2) nello specifico “parte attrice avrebbe dovuto dedurre in ordine al diverso prezzo che sarebbe stato pagato se non fosse intervenuto il colposo elemento perturbatore che ne avrebbe provocato l'alterazione ed anche in ordine al mancato guadagno, insito nella minore differenza tra il prezzo di acquisto e quello di rivendita”;
3) una eventuale consulenza tecnica di ufficio non avrebbe potuto colmare tali carenze probatorie ed avrebbe avuto carattere esplorativo;
4) “dal rigetto della domanda principale deriva per assorbimento anche il rigetto della domanda in manleva spiegata dal convenuto, vittorioso, nei confronti della terza società assicurativa”.
§ 2. Avverso la sentenza di primo grado Chia. Vi. ha proposto appello, Controparte_1
a cui ha resistito, costituendosi, . Controparte_3
Si è costituita la società proponendo appello incidentale Controparte_4 condizionato.
Le parti hanno rassegnato le conclusioni riportate in epigrafe e la Corte, all'udienza del
2.12.2025, all'esito della discussione, ha deciso la causa ai sensi dell'art. 350 bis c.p.c..
§ 2.1. Con il primo motivo di gravame - rubricato “Illegittima esclusione delle prove testimoniali” - l'appellante si duole della declaratoria di inammissibilità della prova
6 testimoniale e ne reitera la richiesta richiamando i seguenti capitoli di prova articolati in primo grado con le memorie depositate ai sensi dell'art. 183, 6° comma, c.p.c.: 1) “Vero che quale rappresentante della i. immobiliare vinse le ultime CP_2 Pt_1 resistenze alla vendita dell'immobile dopo la lettura della perizia a firma di
[...]
; 2) “Vero che aveva rapporti fiduciari con la CP_3 Controparte_3 CP_6
[... di ”; 3)“vero che la nomina di quale consulente per la Tes_1 Controparte_3 redazione della perizia fu imposta da ”; 4)“Vero che nella redazione della Tes_1 perizia si astenne dall'acquisire i documenti relativi ai costi di Controparte_3 realizzazione dell'immobile”; 5) “Vero che l'immobile oggetto della compravendita era stato valutato da agenzia immobiliare per un valore di circa € 600.000,00” 6) “Vero che in assenza della perizia dell'ing. che attestava un valore basso, CP_3 CP_2 avrebbe rifiutato la firma della compravendita”.
La prova testimoniale richiesta con il motivo di gravame è inammissibile.
Prive di pregio sono le argomentazioni dell'appellante a sostegno della specificità e della mancanza di elementi valutativi negli articolati capitoli di prova. La Corte condivide l'ordinanza del primo giudice - richiamata nell'impugnata sentenza - con la quale la prova testimoniale richiesta dalla società attrice, odierna appellante, è stata ritenuta “per come articolata inammissibile in quanto vertente su circostanze valutative e a tratti del tutto generiche da sottoporre al teste”.
E invero il capitolo di prova di cui al capo 1) implica che il teste riferisca non su una condotta, specificamente indicata, tenuta da legale rappresentante della CP_2
i. dalla quale poter desumere che quest'ultimo si sarebbe Pt_1 Controparte_1 determinato alla vendita del cespite soltanto dopo aver letto la perizia dell'ing. , CP_3 ma su una generica “resistenza” - non meglio circostanziata in termini fattuali - del CP_2 alla vendita dell'immobile, superata a seguito della lettura della suddetta perizia di stima.
Analogamente, quanto al capitolo di prova n. 2), si osserva come il testimone dovrebbe riferire su “rapporti fiduciari” intrattenuti tra e la di Controparte_3 Controparte_6
, soltanto genericamente indicati. Tes_1
Anche con riguardo al capo 3), l'imposizione del perito, ing. , da parte di CP_3 Tes_1
, legale rappresentante della non è una circostanza
[...] Controparte_7 che si chiede di provare con l'indicazione della specifica condotta posta in essere dal Tes_
, dalla quale poterne desumere un effetto impositivo nei confronti della Vi. Pt_1
Controparte_1
7 Pertanto i suindicati capi di prova sono formulati in maniera generica e darebbero spazio a dichiarazioni testimoniali di natura valutativa.
Altrettanto generica è la circostanza oggetto di prova di cui al capo 5), non essendo indicata quale agenzia immobiliare avrebbe stimato il cespite per un valore di circa euro
600.000,00, né in quale contesto di tempo e di luogo.
La circostanza formulata al capo 4) della mancata acquisizione di documenti relativi ai costi di realizzazione dell'immobile da parte dell'ing. , ai fini della Controparte_3 redazione della perizia, non necessita di prova testimoniale, essendo evincibile dal contenuto della medesima perizia in atti.
E', infine, di evidente carattere valutativo il capo di prova n. 6), relativo alla circostanza che il legale rappresentante della Vi. non avrebbe stipulato il Pt_1 Controparte_1 contratto di compravendita se non fosse stata redatta la perizia dell'ing. che CP_3 stimava la porzione immobiliare in un valore “basso”.
§ 2.1.1. Si osserva, in ogni caso, come l'appellante neanche allega nell'atto di appello, ai fini della dimostrazione del lamentato danno, che se avesse saputo che il valore dell'immobile fosse stato sensibilmente maggiore rispetto a quello indicato nella perizia redatta dall'ing. , non avrebbe venduto l'immobile al prezzo concordato nel CP_3 contratto di compravendita.
§ 2.1.2. La prova delle suddette circostanze è, comunque, inconferente ai fini della decisione. E invero, dirimente è il rilievo che l'appellante non censura la statuizione del primo giudice nella parte in cui afferma che la parte attrice - a sostegno della domanda
- “avrebbe dovuto dedurre in ordine al diverso prezzo che sarebbe stato pagato se non fosse intervenuto il colposo elemento perturbatore che ne avrebbe provocato
l'alterazione ed anche in ordine al mancato guadagno, insito nella minore differenza tra il prezzo di acquisto e quello di rivendita” ed ha posto tale ragione a fondamento della pronuncia di rigetto della domanda attorea.
§ 2.2. Con il secondo motivo di gravame, rubricato “Mancata ammissione della
Consulenza Tecnica d'Ufficio (CTU)”, l'appellante censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto che l'espletamento di una consulenza tecnica sul valore dell'immobile sarebbe stata di natura esplorativa. Sostiene che la perizia di parte redatta dall'ing. , evidenziava gravi negligenze nella valutazione del cespite da Persona_2 parte dell'ing. ed offriva elementi che avrebbero dovuto indurre ad accertare, CP_3 mediante una consulenza tecnica d'ufficio, il valore reale dell'immobile e la responsabilità professionale del convenuto nell'esecuzione dell'incarico.
8 § 2.3. Con il terzo e il quarto motivo, intitolati, rispettivamente, “Erronea valutazione della documentazione prodotta” e “Mancata applicazione del principio di diligenza professione”, l'appellante si duole dell'omessa valutazione del contenuto della perizia tecnica di parte dell'ing. , che dimostrava la discordanza tra il valore Persona_2 reale dell'immobile (euro 600.000,00) e quello indicato nella perizia dell'ing. CP_3
(euro 250.000,00), dalla quale si poteva trarre la negligenza del professionista convenuto e la violazione, da parte di quest'ultimo, delle regole di cui all'art. 1176, co.
2, c.c., attesa la mancata adozione di criteri di valutazione adeguati, quali il metodo del confronto di mercato, il metodo finanziario, il metodo dei costi “e non aveva considerato elementi rilevanti come i materiali utilizzati, l'efficienza energetica e i valori di mercato
OMI”.
Gli illustrati motivi (secondo, terzo e quarto) sono inammissibili ai sensi dell'art. 342,
n. 2), c.p.c., in quanto con essi vengono sollevate questioni irrilevanti ai fini della decisione, le quali non scalfiscono la ragione che il primo giudice ha posto a fondamento del rigetto della domanda della società attrice.
Sul punto si richiama la considerazione esposta al precedente paragrafo 2.1.2. in ordine alla mancata censura della pronuncia del primo giudice nella parte in cui statuisce che l'attrice, a sostegno della domanda, avrebbe dovuto allegare sia il diverso prezzo che avrebbe conseguito dalla contrattazione avente ad oggetto il cespite in questione, in mancanza della perizia dell' ing. , sia il mancato guadagno, vale a dire che essa CP_3 società immobiliare avrebbe venduto l'immobile ad un prezzo maggiore, con una conseguente “minore differenza” tra il prezzo al quale ha venduto in concreto l'immobile e quello, maggiore, al quale avrebbe potuto venderlo.
In ogni caso si osserva come la perizia di parte dell'ing. (depositata Persona_2 dalla Vi. - che valuta il bene immobile nella somma di oltre Pt_1 Controparte_1
600.000,00 euro - reca la data del febbraio 2016, precedente a quella del 4 maggio 2016 di stipula del contratto di compravendita tra la Vi. e la Pt_1 Controparte_1 [...]
al prezzo di euro 250.000,00. Tale circostanza lascia Controparte_7 inequivocamente desumere che la Vi. fosse consapevole del Pt_1 Controparte_1 fatto che il suo consulente tecnico di fiducia avesse stimato l'immobile indicando un valore maggiore rispetto a quello indicato dall'ing. e al quale aveva in Controparte_3 concreto parametrato il prezzo di vendita. Del resto nella perizia dell'ing. non Per_2 vi è alcun riferimento, ai fini della stima dell'immobile, al significativo parametro - di cui invece ha tenuto opportunamente conto l'ing. - rappresentato dal Controparte_3
9 prezzo di altre compravendite di immobili simili effettuate nella medesima zona, anche considerando la destinazione di utilizzo prevista, lo stato ancora incompleto di urbanizzazione della zona in cui si trovava il fabbricato e lo stato di parziale completamento di quest'ultimo.
Per quanto esposto l'appello è inammissibile.
La declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione principale assorbe l'esame dell'appello incidentale condizionato spiegato da , avente ad oggetto la Controparte_3 statuizione di rigetto della “domanda riconvenzionale” di manleva da lui proposta nei confronti della compagnia assicuratrice.
§ 3. Le spese processuali seguono la soccombenza e vanno poste a carico della Vi. Pt_1 ed a favore di e della Controparte_1 Controparte_3 Controparte_4
Esse si liquidano come da dispositivo, in base ai parametri di cui all'art.
[...]
6 del D.M. 55/2014, come aggiornato con D.M. n. 147/2022, che riguarda le controversie aventi un valore superiore ad euro 520.000,00, in misura prossima ai minimi di tariffa, in considerazione della contenuta complessità delle questioni esaminate poste a fondamento della decisione, del modello decisorio semplificato adottato ai fini della definizione del giudizio, e del fatto che, in sede di gravame, non è stata svolta alcuna attività istruttoria.
Sussistono i presupposti di cui al comma 1 quater dell'art. 13 del d.p.r. 115/2002, inserito dall'art. 1 comma 17 della legge 228/2012, a carico dell'appellante.
P. Q. M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza in epigrafe indicata, così provvede:
a) dichiara l'inammissibilità dell'appello;
b) condanna la Vi. al pagamento delle spese processuali a Pt_1 Controparte_1 favore di , spese che si liquidano in euro 11.000,00 per compensi, oltre Controparte_3 al rimborso per spese generali nella misura del 15%, iva e cpa., con attribuzione al difensore dichiaratosi anticipatario;
c) condanna la Chia. Vi. al pagamento delle spese processuali a favore Controparte_1 della spese che si liquidano in euro 11.000,00 per Controparte_4 compensi, oltre al rimborso per spese generali nella misura del 15%, iva e cpa;
d) dà atto della sussistenza dei presupposti di cui al comma 1 quater dell'art. 13 del d.p.r. 115/2002 per il pagamento, a carico dell'appellante, di un ulteriore importo, pari
10 a quello versato o comunque dovuto, a titolo di contributo unificato per la proposta impugnazione.
Napoli, 2.12.2025.
Il Consigliere estensore dott.ssa Maria Di Lorenzo
Il Presidente
dott. Eugenio Forgillo
11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
Sezione IX civile, composta dai magistrati:
dott. Eugenio Forgillo Presidente dott. Francesco Notaro Consigliere dott.ssa Maria Di Lorenzo Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al numero di ruolo generale 1196/2025 R.G.
TRA
Vi. p.i. , in persona del legale rappresentante Pt_1 Controparte_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa dall'avv. Rosa Di Caprio, c.f.: CP_2
, presso il cui studio elettivamente domicilia, in Casoria, alla via C.F._1
Principe di Piemonte n. 55, in virtù di procura allegata all'atto di appello
APPELLANTE
E
c.f. rappresentato e difeso dall'avv.to Diego Controparte_3 C.F._2
Di Grazia, presso il cui studio elettivamente domicilia in Aversa, alla via Ettore Corcioni nr. 56, c.f. , in virtù di procura allegata alla comparsa di C.F._3 costituzione e risposta
APPELLATO/APPELLANTE INCIDENTALE
c.f. , rappresentata e difesa Controparte_4 P.IVA_2 dall'avv.to Paolo De Divitiis, presso il cui studio elettivamente domicilia in Napoli, alla via Monte di Dio n. 66, in virtù di procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta
1 APPELLATA
Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Napoli Nord n. 3912/2024, pubblicata il 23.09.2024.
Conclusioni dell'appellante i. “
1. In via preliminare, Pt_1 Controparte_1 accertare e dichiarare la nullità e/o l'illegittimità della sentenza impugnata per violazione del diritto alla prova e per motivazione apparente.
2. In via principale, accogliere le domande proposte in primo grado, accertando e dichiarando la responsabilità professionale dell'ing. per negligenza nella redazione Controparte_3 della perizia e condannandolo al risarcimento del danno pari a € 550.000,00, o nella somma maggiore o minore ritenuta di giustizia. In via istruttoria, ammettere la prova testimoniale così come articolata in primo grado nelle memorie 183. 6^ comma cpc e ribadite in ogni atto nonché disporre l'ammissione della CTU tecnica”.
Conclusioni dell'appellato/appellante incidentale : “2) Rigettare, Controparte_3 in quanto inammissibili e infondati, in fatto ed in diritto, tutti i motivi di appello proposti, confermando integralmente la sentenza n. 3912/2024, pronunciata dal
Tribunale di Napoli Nord, II Sezione Civile, in persona del Giudice dott.ssa Matilde
Boccia, a definizione del procedimento rubricato al R.G.N. 1152/2020 pubblicata il
23/09/2024 e tutte le statuizioni in essa contenute e previste;
3) In via incidentale e condizionata all'accoglimento del gravame principale, in parziale riforma della sentenza n. 3912/2024, pronunciata dal Tribunale di Napoli Nord, II Sezione Civile, in persona del Giudice dott.ssa Matilde Boccia, a definizione del procedimento rubricato al R.G.N. 1152/2020 pubblicata il 23/09/2024, condannarsi, esclusivamente e per
l'intero, la terza chiamata in causa in primo grado ed altra parte appellata in questo giudizio ossia la con sede legale in Controparte_5
Torino alla Via Corte di Appello n. 11 – C.F. e P.IVA. - in persona del P.IVA_2 legale rappresentante pro tempore, quale garante obbligata a manlevare e/o a tenere indenne l'assicurato odierno comparente/appellato ing. , per tutte le Controparte_3 responsabilità civili verso terzi e quindi anche verso l'appellante e per qualsiasi somma sia eventualmente tenuto a pagare e /o rimborsare nonché per tutte le conseguenze pregiudizievoli che fosse eventualmente tenuto a subire, sia quanto alla sorta che alle spese legali, per effetto della sentenza di definizione del presente giudizio e/o per effetto di altri atti e/o provvedimenti adottati dall'Ill.ma Giustizia adita”.
Conclusioni dell'appellata “1) rigettare Controparte_4
l'appello proposto dalla società “ , con atto di citazione Pt_1 Parte_2
2 notificato il 10/3/2025, avverso la sentenza del Tribunale di Napoli Nord – 2^ Sezione
Civile - G.U. dott. Boccia n. 3912 del 23/9/2024, perchè inammissibile, non provato ed infondato: per l'effetto, 2) confermare integralmente la sentenza impugnata ed il rigetto delle domande proposte dalla società “ Vi. nei confronti dell' Pt_1 Controparte_1 ing. , perché inammissibili, non provate ed infondate (nell'an e nel Controparte_3 quantum); 3) in via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento dell'appello e di ritenuta fondatezza, anche parziale, delle domande con esso riproposte dall'appellante, in relazione alla domanda di garanzia riproposta dall'ing. CP_3
nei confronti della “ , contenere
[...] Controparte_4
l'eventuale condanna della Compagnia a manlevare e rivalere lo stesso ing. nei CP_3 limiti del massimale di polizza (€ 150.000,00), con detrazione della quota prevista a titolo di scoperto (20%, con il minimo di € 1.500,00 ed il massimo di € 30.000,00) e rigettando comunque la domanda di condanna della stessa al pagamento delle spese processuali”.
Ragioni in fatto e in diritto della decisione
§ 1. La Chia.Vi. citò in giudizio dinanzi al Tribunale di Napoli Nord Controparte_1
esponendo che: a) con atto per notaio del Controparte_3 Persona_1
4.5.2016 (rep. n. 1547 racc. n. 942) aveva venduto alla Controparte_6 una porzione di immobile sito in Casoria, alla via Pietro Nenni, posta su tre livelli In corso di costruzione;
b) l'ing. , persona di fiducia della società Controparte_3 acquirente e direttore tecnico della stessa, aveva redatto una perizia giurata di stima della porzione immobiliare su richiesta di , legale rappresentante della Tes_1 [...]
facendosi sottoscrivere un incarico anche da essa società Controparte_6 attrice;
c) contrariamente a quanto assunto “falsamente” nella perizia elaborata dall'ing.
ed allegata al contratto, la porzione immobiliare aveva un valore “di gran lunga CP_3 superiore” al prezzo di vendita.
L'attrice dedusse che la perizia di stima l'aveva condotta “a superare ogni ultima remora circa la vendita (già avvenuta in stato di bisogno), inducendola in errore circa
l'esattezza del prezzo della compravendita e determinandola a vendere il cespite ad un prezzo nettamente inferiore al valore di mercato, determinandole un grave danno”.
Argomentò che, alla luce di una diversa relazione redatta da un proprio tecnico di fiducia, si evinceva come la perizia giurata dell'ing. , “persona di esclusiva CP_3
3 fiducia di nonchè suo storico collaboratore”, fosse “falsa, compiacente ed Tes_1 assolutamente erronea”.
La Chia.Vi. Immobiliare espose, quindi, che il professionista convenuto aveva agito con dolo e negligenza, in violazione delle regole di correttezza e buona fede, nell'esecuzione del mandato, nonchè in violazione del codice deontologico degli ingegneri, redigendo una “perizia falsa ed errata” al solo scopo di agevolare la Controparte_6 nell'acquisto del cespite ad un prezzo irrisorio rispetto al valore di mercato dello stesso.
Aggiunse che il convenuto non era in possesso dei requisiti necessari per la redazione di una perizia di stima immobiliare, richiamando la norma UNI 11558/2014, secondo la quale il valutatore immobiliare deve avere un'esperienza nel settore di almeno 3 anni e avere competenze in estimo, principi di economia e mercati immobiliari, sistema catastale, fiscalità immobiliare, certificazione ambientale, nonché competenze in diritto urbanistico, matematica finanziaria, statistica, scienza e tecnica delle costruzioni.
Rappresentò, infine, che la perizia era errata ed assolutamente inadeguata poichè non erano stati adottati i criteri previsti dalla normativa per la stima degli immobili, non essendo stati indicati “la esatta procedura e i metodi di valutazione”, nè il “metodo del confronto di mercato, il metodo finanziario e il metodo dei costi”, con omissione del riferimento ai valori di mercato dall'Osservatorio del Mercato Immobiliare OMI.
Concluse chiedendo di accertare e dichiarare la responsabilità professionale dell'ing.
per negligenza nell'esecuzione del mandato nonchè per la falsità, erroneità ed CP_3 imperizia nella stima della porzione immobiliare oggetto del contratto di compravendita, con condanna del convenuto al risarcimento del danno patito quantificato nella differenza tra il prezzo di vendita del cespite ed il valore reale del bene pari ad euro
550.000,00, o nella somma ritenuta equa all'esito dell'istruttoria.
Si costituì e contestò di essere persona di fiducia e direttore tecnico Controparte_3 della società acquirente, sottolineando che l'incarico di Controparte_7 redigere la perizia era stato conferito sia da quest'ultima che dalla società venditrice
Vi. Contestò, altresì, che il valore del cespite indicato nella Pt_1 Controparte_1 perizia giurata che aveva redatto, fosse inferiore a quello di mercato.
Quanto alla dedotta circostanza che il valore determinato nella perizia avesse indotto la controparte “a superare un'ultima remora circa la vendita già avvenuta in stato di bisogno”, il convenuto evidenziò che si trattava di questione già oggetto di un separato giudizio di rescissione introdotto da Vi. Immobiliare S.r.l. Pt_1
4 Rappresentò di aver espletato l'incarico in maniera diligente e che, essendo laureato in ingegneria, era abilitato ad effettuare le stime immobiliari, come previsto dal Regio
Decreto n. 2537 del 23 ottobre 1925, n. 2537, di approvazione del regolamento per le professioni d'ingegnere e di architetto.
Replicò, inoltre, come la perizia era stata elaborata secondo criteri di stima immobiliare oggettivi e come la controparte non aveva fornito alcuna prova della rilevanza che essa avrebbe avuto “rispetto alla compravendita effettuata ed al lamentato (ed inventato) danno” che ne sarebbe conseguito, nonché con riguardo al nesso di causalità.
Chiese ed ottenne di chiamare in causa la dalla Controparte_4 quale era assicurato con polizza per responsabilità professionale.
Concluse chiedendo il rigetto della domanda attorea e, in subordine, in caso di accoglimento della stessa, di condannare la compagnia assicuratrice ad essere tenuto indenne dal pagamento di qualsiasi somma fosse stato eventualmente tenuto a pagare.
Si costituì la rappresentando la carenza di prova Controparte_4 dei fatti costitutivi del diritto azionato, dell'entità dei danni subiti dalla società attrice e del nesso di causalità fra l'evento lesivo dedotto e i danni. Argomentò: “ai fini del giudizio di responsabilità nei confronti del professionista, rilevano le modalità di svolgimento della sua attività in relazione al parametro della diligenza fissato dall'art.
1176 c.c., comma 2, che è quello della diligenza del professionista di media attenzione
e preparazione in relazione alla prestazione resa, così da assicurare che la scelta professionale cada sulla soluzione che meglio tuteli il cliente”. Precisò che l'astratta dimostrazione della negligenza di una condotta professionale non sarebbe stata comunque sufficiente ai fini della declaratoria della responsabilità civile dell'ingegnere
(così come di ogni altro esercente una libera professione), essendo necessaria la dimostrazione che il pregiudizio lamentato non si sarebbe verificato in presenza di una condotta professionale diligente.
Quanto all'operatività della garanzia la eccepì che la Controparte_4 polizza prevedeva per “le perdite pecuniarie … derivanti da attività di perizia di immobili” (art. 2.1, 4° cpv., lett. “j”, delle c.g.a.),” un limite di risarcimento “pari al
30% del massimale indicato sul modulo di polizza”, ossia di euro 150.000,00 (30% di €
500.000,00), e che la garanzia era stata prestata con l'applicazione di uno scoperto del
20%, con il minimo di euro 1.500,00 ed il massimo di euro 30.000,00, somma che doveva comunque cedere a carico dell'assicurato.
5 Pertanto, concluse chiedendo il rigetto dalla domanda proposta dalla società Pt_1 [...] nei confronti dell'ing. e, in via subordinata, di Parte_2 Controparte_3 contenere la condanna della a rivalere il Controparte_4 convenuto nei limiti del massimale di polizza di euro 150.000,00.
Il giudice di primo grado, con la sentenza in epigrafe indicata, così statuì: “1) Rigetta la domanda principale;
2) Rigetta la domanda riconvenzionale;
3) Condanna parte attrice al pagamento, in favore di parte convenuta e della terza chiamata in causa, delle spese di lite per il presente giudizio, che si liquidano in complessivi euro 7.616,00 ciascuno per compensi professionali, oltre rimborso spese generali, nella misura del 15% sui compensi, IVA e CPA, se dovute, come per legge”.
Il Tribunale ha posto a fondamento della decisione le seguenti ragioni: 1) parte attrice non ha fornito compiuta prova della verosimile esistenza del diritto per il cui riconoscimento ha agito nei confronti del professionista;
in particolare, “non ha provato
l'elemento soggettivo della colpa grave in capo al perito, né il lamentato pregiudizio patrimoniale, il quale deve essere dimostrato, ossia deve emergere, nel caso concreto, il nesso di causalità tra l'errata perizia (o perlomeno ritenuta tale) in termini di valutazione del bene e la diversa quantificazione del prezzo da porsi quale base d'asta rispetto al valore effettivo dell'immobile a prescindere dalla destinazione e dalla funzione indicata”; 2) nello specifico “parte attrice avrebbe dovuto dedurre in ordine al diverso prezzo che sarebbe stato pagato se non fosse intervenuto il colposo elemento perturbatore che ne avrebbe provocato l'alterazione ed anche in ordine al mancato guadagno, insito nella minore differenza tra il prezzo di acquisto e quello di rivendita”;
3) una eventuale consulenza tecnica di ufficio non avrebbe potuto colmare tali carenze probatorie ed avrebbe avuto carattere esplorativo;
4) “dal rigetto della domanda principale deriva per assorbimento anche il rigetto della domanda in manleva spiegata dal convenuto, vittorioso, nei confronti della terza società assicurativa”.
§ 2. Avverso la sentenza di primo grado Chia. Vi. ha proposto appello, Controparte_1
a cui ha resistito, costituendosi, . Controparte_3
Si è costituita la società proponendo appello incidentale Controparte_4 condizionato.
Le parti hanno rassegnato le conclusioni riportate in epigrafe e la Corte, all'udienza del
2.12.2025, all'esito della discussione, ha deciso la causa ai sensi dell'art. 350 bis c.p.c..
§ 2.1. Con il primo motivo di gravame - rubricato “Illegittima esclusione delle prove testimoniali” - l'appellante si duole della declaratoria di inammissibilità della prova
6 testimoniale e ne reitera la richiesta richiamando i seguenti capitoli di prova articolati in primo grado con le memorie depositate ai sensi dell'art. 183, 6° comma, c.p.c.: 1) “Vero che quale rappresentante della i. immobiliare vinse le ultime CP_2 Pt_1 resistenze alla vendita dell'immobile dopo la lettura della perizia a firma di
[...]
; 2) “Vero che aveva rapporti fiduciari con la CP_3 Controparte_3 CP_6
[... di ”; 3)“vero che la nomina di quale consulente per la Tes_1 Controparte_3 redazione della perizia fu imposta da ”; 4)“Vero che nella redazione della Tes_1 perizia si astenne dall'acquisire i documenti relativi ai costi di Controparte_3 realizzazione dell'immobile”; 5) “Vero che l'immobile oggetto della compravendita era stato valutato da agenzia immobiliare per un valore di circa € 600.000,00” 6) “Vero che in assenza della perizia dell'ing. che attestava un valore basso, CP_3 CP_2 avrebbe rifiutato la firma della compravendita”.
La prova testimoniale richiesta con il motivo di gravame è inammissibile.
Prive di pregio sono le argomentazioni dell'appellante a sostegno della specificità e della mancanza di elementi valutativi negli articolati capitoli di prova. La Corte condivide l'ordinanza del primo giudice - richiamata nell'impugnata sentenza - con la quale la prova testimoniale richiesta dalla società attrice, odierna appellante, è stata ritenuta “per come articolata inammissibile in quanto vertente su circostanze valutative e a tratti del tutto generiche da sottoporre al teste”.
E invero il capitolo di prova di cui al capo 1) implica che il teste riferisca non su una condotta, specificamente indicata, tenuta da legale rappresentante della CP_2
i. dalla quale poter desumere che quest'ultimo si sarebbe Pt_1 Controparte_1 determinato alla vendita del cespite soltanto dopo aver letto la perizia dell'ing. , CP_3 ma su una generica “resistenza” - non meglio circostanziata in termini fattuali - del CP_2 alla vendita dell'immobile, superata a seguito della lettura della suddetta perizia di stima.
Analogamente, quanto al capitolo di prova n. 2), si osserva come il testimone dovrebbe riferire su “rapporti fiduciari” intrattenuti tra e la di Controparte_3 Controparte_6
, soltanto genericamente indicati. Tes_1
Anche con riguardo al capo 3), l'imposizione del perito, ing. , da parte di CP_3 Tes_1
, legale rappresentante della non è una circostanza
[...] Controparte_7 che si chiede di provare con l'indicazione della specifica condotta posta in essere dal Tes_
, dalla quale poterne desumere un effetto impositivo nei confronti della Vi. Pt_1
Controparte_1
7 Pertanto i suindicati capi di prova sono formulati in maniera generica e darebbero spazio a dichiarazioni testimoniali di natura valutativa.
Altrettanto generica è la circostanza oggetto di prova di cui al capo 5), non essendo indicata quale agenzia immobiliare avrebbe stimato il cespite per un valore di circa euro
600.000,00, né in quale contesto di tempo e di luogo.
La circostanza formulata al capo 4) della mancata acquisizione di documenti relativi ai costi di realizzazione dell'immobile da parte dell'ing. , ai fini della Controparte_3 redazione della perizia, non necessita di prova testimoniale, essendo evincibile dal contenuto della medesima perizia in atti.
E', infine, di evidente carattere valutativo il capo di prova n. 6), relativo alla circostanza che il legale rappresentante della Vi. non avrebbe stipulato il Pt_1 Controparte_1 contratto di compravendita se non fosse stata redatta la perizia dell'ing. che CP_3 stimava la porzione immobiliare in un valore “basso”.
§ 2.1.1. Si osserva, in ogni caso, come l'appellante neanche allega nell'atto di appello, ai fini della dimostrazione del lamentato danno, che se avesse saputo che il valore dell'immobile fosse stato sensibilmente maggiore rispetto a quello indicato nella perizia redatta dall'ing. , non avrebbe venduto l'immobile al prezzo concordato nel CP_3 contratto di compravendita.
§ 2.1.2. La prova delle suddette circostanze è, comunque, inconferente ai fini della decisione. E invero, dirimente è il rilievo che l'appellante non censura la statuizione del primo giudice nella parte in cui afferma che la parte attrice - a sostegno della domanda
- “avrebbe dovuto dedurre in ordine al diverso prezzo che sarebbe stato pagato se non fosse intervenuto il colposo elemento perturbatore che ne avrebbe provocato
l'alterazione ed anche in ordine al mancato guadagno, insito nella minore differenza tra il prezzo di acquisto e quello di rivendita” ed ha posto tale ragione a fondamento della pronuncia di rigetto della domanda attorea.
§ 2.2. Con il secondo motivo di gravame, rubricato “Mancata ammissione della
Consulenza Tecnica d'Ufficio (CTU)”, l'appellante censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto che l'espletamento di una consulenza tecnica sul valore dell'immobile sarebbe stata di natura esplorativa. Sostiene che la perizia di parte redatta dall'ing. , evidenziava gravi negligenze nella valutazione del cespite da Persona_2 parte dell'ing. ed offriva elementi che avrebbero dovuto indurre ad accertare, CP_3 mediante una consulenza tecnica d'ufficio, il valore reale dell'immobile e la responsabilità professionale del convenuto nell'esecuzione dell'incarico.
8 § 2.3. Con il terzo e il quarto motivo, intitolati, rispettivamente, “Erronea valutazione della documentazione prodotta” e “Mancata applicazione del principio di diligenza professione”, l'appellante si duole dell'omessa valutazione del contenuto della perizia tecnica di parte dell'ing. , che dimostrava la discordanza tra il valore Persona_2 reale dell'immobile (euro 600.000,00) e quello indicato nella perizia dell'ing. CP_3
(euro 250.000,00), dalla quale si poteva trarre la negligenza del professionista convenuto e la violazione, da parte di quest'ultimo, delle regole di cui all'art. 1176, co.
2, c.c., attesa la mancata adozione di criteri di valutazione adeguati, quali il metodo del confronto di mercato, il metodo finanziario, il metodo dei costi “e non aveva considerato elementi rilevanti come i materiali utilizzati, l'efficienza energetica e i valori di mercato
OMI”.
Gli illustrati motivi (secondo, terzo e quarto) sono inammissibili ai sensi dell'art. 342,
n. 2), c.p.c., in quanto con essi vengono sollevate questioni irrilevanti ai fini della decisione, le quali non scalfiscono la ragione che il primo giudice ha posto a fondamento del rigetto della domanda della società attrice.
Sul punto si richiama la considerazione esposta al precedente paragrafo 2.1.2. in ordine alla mancata censura della pronuncia del primo giudice nella parte in cui statuisce che l'attrice, a sostegno della domanda, avrebbe dovuto allegare sia il diverso prezzo che avrebbe conseguito dalla contrattazione avente ad oggetto il cespite in questione, in mancanza della perizia dell' ing. , sia il mancato guadagno, vale a dire che essa CP_3 società immobiliare avrebbe venduto l'immobile ad un prezzo maggiore, con una conseguente “minore differenza” tra il prezzo al quale ha venduto in concreto l'immobile e quello, maggiore, al quale avrebbe potuto venderlo.
In ogni caso si osserva come la perizia di parte dell'ing. (depositata Persona_2 dalla Vi. - che valuta il bene immobile nella somma di oltre Pt_1 Controparte_1
600.000,00 euro - reca la data del febbraio 2016, precedente a quella del 4 maggio 2016 di stipula del contratto di compravendita tra la Vi. e la Pt_1 Controparte_1 [...]
al prezzo di euro 250.000,00. Tale circostanza lascia Controparte_7 inequivocamente desumere che la Vi. fosse consapevole del Pt_1 Controparte_1 fatto che il suo consulente tecnico di fiducia avesse stimato l'immobile indicando un valore maggiore rispetto a quello indicato dall'ing. e al quale aveva in Controparte_3 concreto parametrato il prezzo di vendita. Del resto nella perizia dell'ing. non Per_2 vi è alcun riferimento, ai fini della stima dell'immobile, al significativo parametro - di cui invece ha tenuto opportunamente conto l'ing. - rappresentato dal Controparte_3
9 prezzo di altre compravendite di immobili simili effettuate nella medesima zona, anche considerando la destinazione di utilizzo prevista, lo stato ancora incompleto di urbanizzazione della zona in cui si trovava il fabbricato e lo stato di parziale completamento di quest'ultimo.
Per quanto esposto l'appello è inammissibile.
La declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione principale assorbe l'esame dell'appello incidentale condizionato spiegato da , avente ad oggetto la Controparte_3 statuizione di rigetto della “domanda riconvenzionale” di manleva da lui proposta nei confronti della compagnia assicuratrice.
§ 3. Le spese processuali seguono la soccombenza e vanno poste a carico della Vi. Pt_1 ed a favore di e della Controparte_1 Controparte_3 Controparte_4
Esse si liquidano come da dispositivo, in base ai parametri di cui all'art.
[...]
6 del D.M. 55/2014, come aggiornato con D.M. n. 147/2022, che riguarda le controversie aventi un valore superiore ad euro 520.000,00, in misura prossima ai minimi di tariffa, in considerazione della contenuta complessità delle questioni esaminate poste a fondamento della decisione, del modello decisorio semplificato adottato ai fini della definizione del giudizio, e del fatto che, in sede di gravame, non è stata svolta alcuna attività istruttoria.
Sussistono i presupposti di cui al comma 1 quater dell'art. 13 del d.p.r. 115/2002, inserito dall'art. 1 comma 17 della legge 228/2012, a carico dell'appellante.
P. Q. M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza in epigrafe indicata, così provvede:
a) dichiara l'inammissibilità dell'appello;
b) condanna la Vi. al pagamento delle spese processuali a Pt_1 Controparte_1 favore di , spese che si liquidano in euro 11.000,00 per compensi, oltre Controparte_3 al rimborso per spese generali nella misura del 15%, iva e cpa., con attribuzione al difensore dichiaratosi anticipatario;
c) condanna la Chia. Vi. al pagamento delle spese processuali a favore Controparte_1 della spese che si liquidano in euro 11.000,00 per Controparte_4 compensi, oltre al rimborso per spese generali nella misura del 15%, iva e cpa;
d) dà atto della sussistenza dei presupposti di cui al comma 1 quater dell'art. 13 del d.p.r. 115/2002 per il pagamento, a carico dell'appellante, di un ulteriore importo, pari
10 a quello versato o comunque dovuto, a titolo di contributo unificato per la proposta impugnazione.
Napoli, 2.12.2025.
Il Consigliere estensore dott.ssa Maria Di Lorenzo
Il Presidente
dott. Eugenio Forgillo
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