TRIB
Sentenza 4 dicembre 2024
Sentenza 4 dicembre 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 04/12/2024, n. 5925 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 5925 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE I CIVILE riunito in camera di consiglio e composto dai sig.ri Magistrati dott. Francesco Micela Presidente dott.ssa Gabriella Giammona Giudice dott.ssa Monica Montante Giudice dei quali il primo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 7715/2024 R.G.N.C.
PROMOSSO DA
, nata a [...], in data [...], Parte_1 elettivamente domiciliata in VIA MARCHESE DI VILLABIANCA 61 90143
PALERMO, presso lo studio dell'Avv. CUSUMANO GIUSEPPINA ALESSIA, che la rappresenta e difende per mandato in atti;
E
, nato a [...], in data [...], Controparte_1 elettivamente domiciliato in Palermo Via Ruggero Settimo n. 74 /h, presso lo studio dell'Avv. PARISI VINCENZA, che lo rappresenta e difende per mandato in atti;
CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
AVENTE AD OGGETTO
Divorzio - Cessazione effetti civili
Conclusioni dei ricorrenti: Vedi accordo sottoscritto dalle parti e note di trattazione scritta dell'udienza
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Premesso che il giudizio di divorzio era stato inizialmente promosso da
, deve darsi atto che, successivamente all'udienza del Parte_1
22 ottobre 2024, le parti hanno raggiunto un accordo depositato telematicamente il 7 novembre 2024 e sottoscritto il 4 novembre 2024, con cui
1 hanno chiesto dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in Monreale il 17 ottobre 2003 alle condizioni ivi indicate.
Con note scritte depositate nel termine assegnato in sostituzione dell'udienza del 26 novembre 2024, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., e con le allegate dichiarazioni sottoscritte, le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare e hanno insisito nell'accordo.
Ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda.
Ed infatti:
• la separazione consensuale tra le parti è stata omologata dal Tribunale di Palermo, con decreto del 14 aprile 2021;
• la separazione tra i coniugi si è protratta ininterrottamente per il tempo previsto dall'art. 3 n. 2 lettera b), 2° cpv. legge n. 898 del 1970 a far tempo dalla comparizione dinanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione;
• i coniugi non risultano essersi riconciliati medio tempore, non avendo ripreso la convivenza e non avendo ricostituito la comunione materiale e spirituale interrotta con la separazione.
I coniugi, inoltre, hanno compiutamente indicato nell'accordo depositato il depositato telematicamente il 7 novembre 2024 e sottoscritto il 4 novembre
2024 le condizioni inerenti ai loro rapporti successivi al divorzio che in questa sede integralmente si richiamano:
“1) la sig.ra continuerà a vivere nella casa coniugale, assegnata in Pt_1 sede di separazione, in quanto genitore collocatario della figlia minore;
2) la figlia continuerà ad essere affidata congiuntamente ad entrambi Per_1
i genitori con domicilio prevalente presso la madre e residenza in Via
Francesco Testa n.56 Monreale (immobile quest'ultimo di proprietà esclusiva del sig. ); Controparte_1
3) il sig. avrà facoltà di incontrare liberamente durante la CP_1 Per_1 settimana tutte le volte che sarà possibile anche in relazione agli impegni scolastici, extrascolastici e terapeutici della minore, nonché nei weekend e nei giorni festivi, prefestivi, vacanze estive e pasquali, rispettando il metodo dell'alternanza ovvero, in caso di disaccordo, secondo le seguenti modalità: nei
2 giorni di martedì e giovedì dalle ore 18,00 alle ore 20:00; a settimane alterne nei weekend il signor terrà con sé la figlia dalle 15:00 del sabato alle CP_1
21:00 della domenica;
durante il periodo estivo, il sig. potrà tenere CP_1 con sé la figlia due settimane anche non consecutive da concordare preventivamente con la sig.ra Le festività, invece, saranno regolate Pt_1 nel seguente modo: la minore trascorrerà il giorno di Natale con uno dei due genitori ed il giorno di Capodanno con l'altro; il giorno di Pasqua con uno dei due genitori e il giorno di Pasquetta con l'altro. Le modalità sopra riportate, riguardanti le festività natalizie e pasquali, si susseguiranno alternativamente tra i genitori;
4) il sig. corrisponderà - entro il giorno 1 di ogni mese - alla signora CP_1 la somma di € 150,00 a titolo di contributo per il mantenimento Pt_1 della figlia – tale somma sarà annualmente soggetta a rivalutazione Per_1 secondo gli indici ISTAT - oltre alle spese straordinarie da corrispondere nella misura del 50%, ovvero secondo il protocollo approvato dal Tribunale di
Palermo;
5) il sig. si impegna a predisporre in favore della figlia un CP_1 Per_1 libretto postale intestato alla minore, cui verserà mensilmente e/o una tantum, secondo le proprie risorse economiche, l'importo di euro 150,00 o altra, maggiore o minore, somma di cui ne avrà disponibilità;
6) entrambe le parti prestano il reciproco consenso al rilascio dei rispettivi passaporti;
7) Le parti con il presente accordo dichiarano, altresì, che intendono avvalersi della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, dichiarando a tal fine espressamente di non volersi riconciliare.”
Le condizioni dell'accordo sono conformi alla legge.
Non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese.
PER QUESTI MOTIVI
Dichiara la cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio concordatario contratto in MONREALE, in data 17/10/2003, da nata a [...] in data [...] e da Parte_1 [...]
, nato a [...] in data [...], trascritto Controparte_1 nei registri dello Stato civile di detto Comune al n. 232, parte II, serie A,
3 dell'anno 2003, alle condizioni riportate in parte motiva.
Dispone che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente Ufficiale di Stato Civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre 2000 n. 369.
Nulla sulle spese.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della I Sezione Civile del
Tribunale, il 29/11/2024.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Presidente e relatore Francesco Micela, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005,
n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia
21/2/2011, n. 44.
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE I CIVILE riunito in camera di consiglio e composto dai sig.ri Magistrati dott. Francesco Micela Presidente dott.ssa Gabriella Giammona Giudice dott.ssa Monica Montante Giudice dei quali il primo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 7715/2024 R.G.N.C.
PROMOSSO DA
, nata a [...], in data [...], Parte_1 elettivamente domiciliata in VIA MARCHESE DI VILLABIANCA 61 90143
PALERMO, presso lo studio dell'Avv. CUSUMANO GIUSEPPINA ALESSIA, che la rappresenta e difende per mandato in atti;
E
, nato a [...], in data [...], Controparte_1 elettivamente domiciliato in Palermo Via Ruggero Settimo n. 74 /h, presso lo studio dell'Avv. PARISI VINCENZA, che lo rappresenta e difende per mandato in atti;
CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
AVENTE AD OGGETTO
Divorzio - Cessazione effetti civili
Conclusioni dei ricorrenti: Vedi accordo sottoscritto dalle parti e note di trattazione scritta dell'udienza
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Premesso che il giudizio di divorzio era stato inizialmente promosso da
, deve darsi atto che, successivamente all'udienza del Parte_1
22 ottobre 2024, le parti hanno raggiunto un accordo depositato telematicamente il 7 novembre 2024 e sottoscritto il 4 novembre 2024, con cui
1 hanno chiesto dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in Monreale il 17 ottobre 2003 alle condizioni ivi indicate.
Con note scritte depositate nel termine assegnato in sostituzione dell'udienza del 26 novembre 2024, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., e con le allegate dichiarazioni sottoscritte, le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare e hanno insisito nell'accordo.
Ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda.
Ed infatti:
• la separazione consensuale tra le parti è stata omologata dal Tribunale di Palermo, con decreto del 14 aprile 2021;
• la separazione tra i coniugi si è protratta ininterrottamente per il tempo previsto dall'art. 3 n. 2 lettera b), 2° cpv. legge n. 898 del 1970 a far tempo dalla comparizione dinanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione;
• i coniugi non risultano essersi riconciliati medio tempore, non avendo ripreso la convivenza e non avendo ricostituito la comunione materiale e spirituale interrotta con la separazione.
I coniugi, inoltre, hanno compiutamente indicato nell'accordo depositato il depositato telematicamente il 7 novembre 2024 e sottoscritto il 4 novembre
2024 le condizioni inerenti ai loro rapporti successivi al divorzio che in questa sede integralmente si richiamano:
“1) la sig.ra continuerà a vivere nella casa coniugale, assegnata in Pt_1 sede di separazione, in quanto genitore collocatario della figlia minore;
2) la figlia continuerà ad essere affidata congiuntamente ad entrambi Per_1
i genitori con domicilio prevalente presso la madre e residenza in Via
Francesco Testa n.56 Monreale (immobile quest'ultimo di proprietà esclusiva del sig. ); Controparte_1
3) il sig. avrà facoltà di incontrare liberamente durante la CP_1 Per_1 settimana tutte le volte che sarà possibile anche in relazione agli impegni scolastici, extrascolastici e terapeutici della minore, nonché nei weekend e nei giorni festivi, prefestivi, vacanze estive e pasquali, rispettando il metodo dell'alternanza ovvero, in caso di disaccordo, secondo le seguenti modalità: nei
2 giorni di martedì e giovedì dalle ore 18,00 alle ore 20:00; a settimane alterne nei weekend il signor terrà con sé la figlia dalle 15:00 del sabato alle CP_1
21:00 della domenica;
durante il periodo estivo, il sig. potrà tenere CP_1 con sé la figlia due settimane anche non consecutive da concordare preventivamente con la sig.ra Le festività, invece, saranno regolate Pt_1 nel seguente modo: la minore trascorrerà il giorno di Natale con uno dei due genitori ed il giorno di Capodanno con l'altro; il giorno di Pasqua con uno dei due genitori e il giorno di Pasquetta con l'altro. Le modalità sopra riportate, riguardanti le festività natalizie e pasquali, si susseguiranno alternativamente tra i genitori;
4) il sig. corrisponderà - entro il giorno 1 di ogni mese - alla signora CP_1 la somma di € 150,00 a titolo di contributo per il mantenimento Pt_1 della figlia – tale somma sarà annualmente soggetta a rivalutazione Per_1 secondo gli indici ISTAT - oltre alle spese straordinarie da corrispondere nella misura del 50%, ovvero secondo il protocollo approvato dal Tribunale di
Palermo;
5) il sig. si impegna a predisporre in favore della figlia un CP_1 Per_1 libretto postale intestato alla minore, cui verserà mensilmente e/o una tantum, secondo le proprie risorse economiche, l'importo di euro 150,00 o altra, maggiore o minore, somma di cui ne avrà disponibilità;
6) entrambe le parti prestano il reciproco consenso al rilascio dei rispettivi passaporti;
7) Le parti con il presente accordo dichiarano, altresì, che intendono avvalersi della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, dichiarando a tal fine espressamente di non volersi riconciliare.”
Le condizioni dell'accordo sono conformi alla legge.
Non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese.
PER QUESTI MOTIVI
Dichiara la cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio concordatario contratto in MONREALE, in data 17/10/2003, da nata a [...] in data [...] e da Parte_1 [...]
, nato a [...] in data [...], trascritto Controparte_1 nei registri dello Stato civile di detto Comune al n. 232, parte II, serie A,
3 dell'anno 2003, alle condizioni riportate in parte motiva.
Dispone che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente Ufficiale di Stato Civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre 2000 n. 369.
Nulla sulle spese.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della I Sezione Civile del
Tribunale, il 29/11/2024.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Presidente e relatore Francesco Micela, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005,
n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia
21/2/2011, n. 44.
4