Accoglimento
Sentenza 12 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 12/05/2025, n. 4037 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 4037 |
| Data del deposito : | 12 maggio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 04037/2025REG.PROV.COLL.
N. 01692/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1692 del 2023, proposto da Ministero dell'Interno, Ufficio Territoriale del Governo di Catanzaro, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria in Roma, via dei Portoghesi, 12;
contro
-OMISSIS-, non costituito in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Prima) n. 01353/2022, resa tra le parti;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 27 marzo 2025 il Cons. Enzo Bernardini, nessuno presente per le parti, come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. La controparte, qui non costituitasi in giudizio, ha impugnato innanzi al Tar il decreto prefettizio con cui era stato non era stata accolta l’istanza di riesame del provvedimento di divieto di detenzione di armi, munizioni ed esplosivi emesso nei suoi confronti.
2. Il Giudice di prime cure ha accolto il ricorso, avendo ritenuto che:
“… il giudizio prognostico della Prefettura non sia, nel caso di specie, adeguatamente supportato dagli elementi fattuali genericamente indicati nel provvedimento di divieto (e in quello di rigetto del riesame) ponendosi, detta valutazione dell’Autorità, come l’esito di un'attività istruttoria la cui trasposizione in sede motivazionale non dà sufficientemente conto né tantomeno consente un’adeguata ricostruzione dell’iter logico seguito dalla P.A. nell’addivenire alla definizione del contenuto dispositivo del provvedimento.
5.5. – Non è stata data, nel decreto di divieto, specifica indicazione e descrizione degli eventuali rapporti conflittuali con i vicini di casa, adducendo in proposito rilievi non circostanziati, privi di richiami temporali e di specifici riferimenti ai soggetti coinvolti nei prospettati rapporti ostili; il provvedimento amministrativo, poi, si è limitato a individuare una correlazione tra l’affermata situazione di conflittualità e la mancanza di buona condotta del ricorrente, senza alcuna esplicitazione delle ragioni per le quali lo stesso, regolarmente titolare dell’autorizzazione per molti anni, possa, dopo il decorso di tale lasso di tempo dal verificarsi dei fatti contestati, abusare dell’uso delle armi.
5.6. - Va in proposito riaffermata la necessità – nel caso di specie, per quanto detto, da ritenersi obliterata – che il giudizio prognostico in ordine al possibile abuso delle armi sia effettuato sulla base del prudente apprezzamento di tutte le circostanze di fatto rilevanti nella concreta fattispecie, al fine di verificare il potenziale pericolo rappresentato dalla possibilità di utilizzare le armi possedute, e si estrinsechi in una congrua motivazione, che consenta in sede giurisdizionale di verificare la sussistenza dei presupposti idonei a far ritenere che le valutazioni effettuate non siano irrazionali o arbitrarie (T.A.R. Napoli, sez. V, 3 novembre 2021, n. 6980).
6. – Discende, in conclusione, da quanto sopra detto, l’illegittimità dell'impugnato provvedimento della Prefettura, viziato dai descritti deficit motivazionali, non essendo esplicitate in modo convincente, in rapporto agli elementi di fatto genericamente indicati, le ragioni della ritenuta inaffidabilità del ricorrente sul corretto uso delle armi”.
3. Avverso la sentenza insorge il Dicastero appellante, che con il ricorso qui in scrutinio:
- premette che il provvedimento è stato motivato, indipendentemente dall’avvenuta assoluzione dell’interessato, in quanto “ allo stato attuale è emerso che il richiedente mantiene rapporti cattivi e conflittuali con i propri vicini, poiché il medesimo imputa loro l'allocazione in una struttura sanitaria del nipote. Nonché lo stesso, separato, vive unitamente ad una sorella, madre del predetto nipote o ad altra figlia della stessa, in condizioni che non permettono di considerare inesistente il pericolo di abusi ”;
- eccependo la violazione e falsa applicazione degli art.39, 11 e 43 del TULPS, in quanto:
“… “Il porto d'armi non costituisce un diritto assoluto", ma, all'opposto, «un'eccezione" al vigente divieto portare armi. Per cui tale eccezione può operare soltanto nei confronti di persone riguardo alle quali esista la "perfetta e completa sicurezza" circa il "buon uso delle armi, in modo tale da scongiurare ogni possibile dubbio o perplessità sotto il profilo prognostico dell'ordine e della tranquilla convivenza della collettività…
Il detentore di armi e di munizioni deve essere esente da qualsiasi sospetto o indizio a lui sfavorevoli (riferiti al complesso di compartimenti, atteggiamenti e situazioni che coinvolgono l'interessato, anche non penalmente rilevanti); deve essere. "indenne da ammende": cioè deve osservare una condotta di vita improntata alla piena osservanza non solo, ovviamente, delle norme penali e di tutela dell'ordine pubblico, ma anche delle comuni regole di convivenza civile…
Inoltre, sempre secondo la più recente giurisprudenza, il R.D. 18 giugno 1931 n. 773, non individua tassativamente le ragioni ostative al rilascio e alla permanenza dei titoli abilitativi, ma autorizza l’Amministrazione allo “svolgimento di valutazioni discrezionali ad ampio spettro che diano la prevalenza alle esigenze di tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica rispetto a quelle del privato sì che non possano emergere sintomi e nemmeno sospetti di utilizzo improprio dell’arma in pregiudizio ai tranquilli ed ordinati rapporti con gli altri consociati” (Consiglio di Stato, Sez. I, 13 marzo 2018, n. 617) ”.
4. All’udienza pubblica del 27 marzo 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. Il ricorso e fondato e va, quindi, accolto.
2. Va, infatti, preliminarmente osservato che in materia di armi è costante l’orientamento della Sezione di ritenere giustificato il ritiro della licenza allorquando l’Amministrazione abbia discrezionalmente, ma non irragionevolmente, valutato la concretezza e l’attualità del pericolo che il titolare della licenza potesse verosimilmente utilizzare in modo improprio le armi di cui era in possesso; nello specifico settore delle armi tale valutazione si connota in modo peculiare rispetto al giudizio che tradizionalmente l’Amministrazione compie nell’adottare provvedimenti permissivi di tipo diverso.
2.1. La peculiarità deriva dal fatto che, stante l’assenza di un diritto assoluto al porto d’armi (vds. nel senso Corte Costituzionale, 16 dicembre 1993, n. 440), nella valutazione comparativa degli interessi coinvolti assume carattere prevalente, nella scelta selettiva dell’Amministrazione, quello di rilievo pubblico, inerente alla sicurezza e all’incolumità delle persone, rispetto a quello del privato (vds. III Sez., sent. n. 840/2023).
2.2. In effetti, nell’ambito dell’esercizio di una sua lata discrezionalità (vds. nel senso Corte Costituzionale, 20 marzo 2019, n. 109), l’Amministrazione può concedere la relativa autorizzazione, laddove siano sussistenti specifiche ragioni e, comunque, siano esclusi rischi anche potenziali per la sicurezza e l’ordine pubblico, sulla base della valutazione anche in chiave prospettica dell’affidabilità del soggetto che richiede l’autorizzazione.
2.3. Emblematica, al riguardo, è la recente sentenza della Sezione n. 1828/2025, laddove afferma che:
“… la giurisprudenza ha stabilito che “il giudizio che compie l’Autorità di pubblica sicurezza è espressione di una valutazione ampiamente discrezionale, che presuppone un’analisi comparativa dell’interesse pubblico primario, degli interessi pubblici secondari, nonché degli interessi dei privati, oltre che un giudizio di completa affidabilità del soggetto istante basato su rigorosi parametri tecnici ”….e tenuto anche conto che “l’apprezzamento discrezionale rimesso all’Autorità di pubblica sicurezza involge soprattutto il giudizio di affidabilità del soggetto che detiene o aspira a ottenere il porto d’armi” (cfr. per tutte, Consiglio di Stato, Sezione III, 7 dicembre 2023, n. 10618).
La Sezione ha altresì stabilito che, “ai sensi degli artt. 11, 39 e 43, r.d. 18 giugno 1931, n. 773 (c.d. T.U.L.P.S.), l’Amministrazione può legittimamente fondare il giudizio di “non affidabilità” del titolare del porto d’armi valorizzando il verificarsi di situazioni genericamente non ascrivibili alla “buona condotta” dell’interessato, non rendendosi necessario al riguardo né un giudizio di pericolosità sociale del soggetto né un comprovato abuso nell’utilizzo delle armi (Cons. Stato, sez. III, n. 2987 del 2014; n. 4121 del 2014; n. 4518 del 2016; sez. VI, -OMISSIS-; n. 4955 del 2018; n. 6812 del 2018)”, sussistendo soltanto “in capo all'Amministrazione l'obbligo di valutare, con la discrezionalità tipica sottesa al rilascio delle autorizzazioni di polizia, la specchiatezza del richiedente, non in termini assoluti e lato sensu etici, bensì con un approccio finalistico, in funzione proprio dei contenuti specifici della richiesta avanzata”, potendo la revoca della licenza essere “sufficientemente sorretta da valutazioni della capacità di abuso fondate su considerazioni probabilistiche e su circostanze di fatto assistite da meri elementi di fumus, rispetto alle quali l’espansione della sfera di libertà dell’individuo è destinata a recedere di fronte al bene della sicurezza collettiva, dovendo l’interessato essere una persona esente da mende e al di sopra di ogni sospetto e/o indizio negativo e nei confronti della quale esiste l’assoluta sicurezza circa il corretto uso delle armi, in modo da scongiurare dubbi e perplessità sotto il profilo dell’ordine pubblico e della tranquilla convivenza della collettività” (Consiglio di Stato, Sezione III, 22 aprile 2024, n. 3585).
In altre parole, “l’Amministrazione può legittimamente fondare il giudizio di “non affidabilità” del titolare del porto d'armi valorizzando il verificarsi di situazioni genericamente non ascrivibili alla “buona condotta” dell'interessato, non rendendosi necessario al riguardo né un giudizio di pericolosità sociale del soggetto, né un comprovato abuso nell’utilizzo delle armi in quanto, ai fini della revoca della licenza, l’Autorità di pubblica sicurezza può apprezzare discrezionalmente, quali indici rivelatori della possibilità d’abuso delle armi, fatti o episodi anche privi di rilievo penale, indipendentemente dalla riconducibilità degli stessi alla responsabilità dell'interessato” (Consiglio di tato, Sezione III, 19 luglio 2024, n. 6530) ”.
3. Nel caso in esame, è indubbio che l’amministrazione, emettendo i provvedimenti gravati in primo grado nei confronti dell’interessato, considerata la valutazione operata dalla Prefettura, abbia inteso evitare una situazione ritenuta rischiosa per l’incolumità dei terzi e dello stesso appellante, circostanza in grado di legittimare la decisione amministrativa.
4. In definitiva, alla luce di pregnanti esigenze di tutela, le valutazioni dell’amministrazione risultano ragionevoli, proporzionate, non manifestamente incongrue o illogiche, ben motivate e sono, come tali, insindacabili nella sede della giurisdizione di legittimità.
5. Per quanto detto il Collegio ritiene di dover accogliere l’appello, salvo eventuale riesame da parte dell’Amministrazione.
6. Sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, respinge il ricorso di primo grado.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità dell’appellato e di altre persone fisiche citate nella presente decisione.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 27 marzo 2025 con l'intervento dei magistrati:
Nicola D'Angelo, Presidente FF
Ezio Fedullo, Consigliere
Luca Di Raimondo, Consigliere
Angelo Roberto Cerroni, Consigliere
Enzo Bernardini, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Enzo Bernardini | Nicola D'Angelo |
IL SEGRETARIO