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Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 23/12/2025, n. 9945 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 9945 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 34218/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
Sezione Decima Civile nella persona del Giudice dott. Annamaria Salerno ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 34218/2022 promossa da:
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Daniele Parte_1 C.F._1
ZO IA NE ed elettivamente domiciliato presso lo studio legale del suo procuratore in Milano, Corso di Porta Vittoria n. 47, come da procura in atti;
ATTORE contro
(C.F. ), in persona del legale rappresentante Controparte_1 P.IVA_1
v. Gi hiaffino ed elettivamente domiciliata presso lo studio legale del suo procuratore in Milano, via Boito n. 8, come da procura in atti;
CONVENUTO
(C.F. ), residente in [...] C.F._2 Quadri n. 30;
ZO TO
Conclusioni
Le parti, all'udienza del 18.09.2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., hanno precisato le conclusioni come di seguito.
Parte attrice:
“Voglia Ill.mo Tribunale di Milano, respinta ogni contraria istanza, deduzione, eccezione, così giudicare:
Nel Merito: accertare e dichiarare la responsabilità del conducente del veicolo BMW, tg. DF226HX, nella causazione del sinistro de quo, e la responsabilità di in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, per l'effetto, condannare in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro-tempore, e il Sig. , in via solidale tra loro, al risarcimento in favore Controparte_3 dell'attore di tutti i danni patrimoniali e n conseguenza del sinistro de quo, quantificati nella
1 somma che sarà accertata in corso di causa, oltre ad interessi legali e rivalutazione monetaria dal dì del fatto sino al saldo effettivo;
In via Istruttoria: ammettere a prova per testi sui seguenti capitoli di prova preceduti dal rituale “vero che”:
1. in data 29.07.2022 veniva revocata la cessione del credito del Sig. per la riparazione del veicolo Pt_1
BMW tg. FM023PS per il sinistro del 2.02.2022 come da doc. 13 che si rammostra;
2. in data 2.02.2022 sono stato chiamato dal Sig. per trasporto del mezzo BMW tg. FM023PS Pt_1 incidentato in Via della Repubblica nei pressi della rotonda che si immette in via Morandi;
3. il veicolo dell'attore aveva danni causati dallo scoppio dell'airbag e alla parte inferiore anteriore nonché al paraurti anteriore sinistro.
Si indica quale testimone il Sig. amministratore unico della Società Autovignano 5 Srl - Via Testimone_1 Melegnano 22 - 27010 Siziano (PV) sul capitolo n. 7;
Sig. Via delle rose, 4/D - Pieve Emanuele sui cap.
8-9. Testimone_2
Ancora in via istruttoria: si chiede di ammettersi C.T.U. cinematica e/o perizia per accertare congruità e compatibilità dei danni;
In ogni caso: con vittoria di spese e competenze del presente giudizio, con distrazione delle spese e competenze a favore del difensore antistatario, il quale dichiara di aver anticipato le prime e di non aver riscosso gli onorari ex art. 93 c.p.c.”.
Parte convenuta Controparte_1
“in via principale nel merito: respingere le domande avversarie in quanto totalmente infondate in fatto e in diritto e prive di supporto probatorio;
in via subordinata: dichiarare il difetto di legittimazione di parte attrice quanto alla richiesta risarcitoria in punto di “danno materiale” quantificata in Euro 14.720,00; nella denegata e non creduta ipotesi in cui si dovesse riconoscere una qualche responsabilità in capo alla Compagnia, limitare la condanna della società al risarcimento della minor somma che sarà accertata Controparte_1 in corso di causa, tenendo conto delle reciproche responsabilità dei soggetti coinvolti nel sinistro;
Con vittoria di spese e compensi professionali, oltre oneri di legge”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio Parte_1 dinanzi l'intestato Tribunale, ai sensi dell'art. 149 cod. ass. priv., quale Controparte_1 compagnia assicurativa del veicolo BMW (tg. FM023PS) di s ere il risarcimento dei danni, patrimoniali e non, patiti a causa del sinistro stradale occorso in data
02.02.2022 in Milano a causa della responsabilità esclusiva del sig. . Controparte_2
In particolare, parte attrice allegava e deduceva:
2 - che in data 02.02.2022, il sig. alla guida del proprio veicolo BMW (tg. Controparte_2
DF226HX), prevenendo da via della Repubblica in direzione Melegnano-Binasco, sorpassava il veicolo BMW (tg. FM023PS) di proprietà e condotto dall'attore che lo precedeva intento ad uscire dalla rotatoria per immettersi su via della Repubblica direzione Melegnano-Binasco;
- che, nell'eseguire la predetta manovra di sorpasso, il sig. urtava lateralmente la vettura CP_2 condotta dall'attore che, invano, tentava di sterzare a destra per evitare l'impatto;
- che, in seguito al predetto urto, l'attore concludeva la propria marcia contro il marciapiede posto sul lato destro della carreggiata con conseguente apertura degli airbag;
- che a causa del sinistro la vettura dell'attore riportava evidenti danni, veniva recuperata dalla ditta individuale Autosoccorso Stradale 24 H – 24 A.P.A. edilizia Stradale di e Tes_2 Testimone_2 veniva ricoverata presso la carrozzeria ove, successivamente, veni to dell'assicurazione che redigeva preventivo di riparazione;
- che, pertanto, l'attore chiedeva alla compagnia di procedere al risarcimento dei danni quantificati dal perito della compagnia medesima, ma quest'ultima rifiutava il risarcimento ritenendo i danni accertati non compatibili con la dinamica del sinistro;
- che, oltre al danno materiale, l'attore riportava anche danni fisici e veniva pertanto trasportato al P.S. del Policlinico di San Donato Milanese;
- che, alla stabilizzazione dei postumi, l'attore si sottoponeva a visita medico-legale presso il dott. il quale accertava in capo al medesimo un I.P. pari al 4%. Per_1
Con comparsa di costituzione e risposta si costituiva in giudizio la compagnia Controparte_1 eccependo, in via preliminare, la violazione da parte dell'attore dell'art.
[...] ass. priv., per non aver citato in giudizio anche il responsabile civile del danno. Sempre in via preliminare, la compagnia convenuta eccepiva l'inammissibilità della domanda attorea ai sensi dell'art. 3 del D.L. n. 132/2014 per non aver preventivamente esperito il tentativo obbligatorio di negoziazione assistita. Ancora, eccepiva altresì la nullità dell'atto di Controparte_1 citazione ai sensi dell'art. 164, comma 4, c.p.c. per assoluta indeterminatezza e genericità in punto di causa petendi e petitum, sostenendo che l'attore si fosse limitato a riferire alcune sintetiche circostanze, senza fornire dettagli utili o un impianto probatorio in grado di suffragare quanto asserito.
Nel merito, la compagnia convenuta eccepiva l'illeceità della richiesta risarcitoria avanzata dall'attore per il danno materiale, in quanto il ha ceduto il presunto credito da lui vantato alla Pt_1 carrozzeria “Autovigano 5 s.r.l.” co del 14.02.2022, dunque la somma eventualmente riconosciuta a titolo di risarcimento del danno materiale sarebbe comunque a lui non dovuta. Infine, eccepiva l'infondatezza della domanda contestando l'an debeatur in punto Controparte_1 di dinamica del sinistro e il valore probatorio del modulo C.A.I.; la compagnia eccepiva altresì il concorso di colpa dell'attore nella causazione del sinistro, in quanto è verosimile che stesse procedendo a velocità superiore ai limiti. In via subordinata, contestava Controparte_1 il quantum debeatur.
All'udienza del 24.01.2023, questo Giudice, ritenuta infondata l'eccezione di nullità della citazione formulata da parte convenuta, ordinava a parte attrice l'integrazione del contraddittorio con il litisconsorte necessario, responsabile civile del danno.
Alla successiva udienza del 04.07.2023, constatata la regolarità della notificazione dell'atto di citazione nei confronti di , questo Giudice ne dichiarava la contumacia e Controparte_2
3 assegnava alle parti il termine di quindici giorni per la comunicazione dell'invito alla negoziazione assistita. Successivamente, all'udienza del 17.10.2023, il Giudice assegnava alle parti i termini di cui all'art. 183, comma VI, c.p.c., fissando l'udienza del 28.02.2024 per la trattazione nel contraddittorio tra le parti sui mezzi di prova dedotti.
La causa veniva istruita con l'acquisizione dei documenti prodotti dalle parti e con l'espletamento di accertamenti medico-legali sulla persona dell'attore.
All'udienza del 20.11.2024, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., ritenuta la causa matura per la decisione, questo giudice rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni all'udienza del giorno 18.09.2025.
All'esito di quest'ultima udienza, celebrata anch'essa nelle forme della c.d. trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c., verificata la precisazione delle conclusioni delle parti, con Ordinanza del 24.09.2025, la causa veniva trattenuta in decisione con assegnazione dei termini ordinari ex art. 190 c.p.c. (rito ante riforma Cartabia).
2. Preliminarmente, in merito alle istanze istruttorie reiterate da parte attrice in sede di precisazione delle conclusioni, si ritiene di dover ribadire le argomentazioni di cui all'Ordinanza del 29.02.2024, precisandosi, in ogni caso, che le istanze istruttorie reiterate risultano superflue alla luce della documentazione in atti e anche delle motivazioni che di seguito saranno esposte.
3. In punto di diritto giova preliminarmente rilevare che l'attore ha esperito Parte_1 azione risarcitoria ai sensi dell'art. 149 cod. ass. private nei confro compagnia assicuratrice, instaurando, a seguito di ordine del giudice ex art. 102 Controparte_1 c.p.c., il cont i del responsabile civile del danno, , Controparte_2 litisconsorte necessario.
Ed infatti, come più volte affermato dalla Suprema Corte, in tutte le ipotesi di azione diretta disciplinate dal d.lgs. n. 209 del 2005, ivi compresa quella prevista dall'art. 149, il proprietario del veicolo danneggiante deve essere chiamato in causa, al fine di rendergli opponibile l'accertamento della responsabilità in vista dell'azione di regresso dell'assicuratore (cfr. ex multis Cass. Civ. 7755/2020 e Cass. Civ. 21896/2017 ove si è affermato: “In tema di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, nella procedura di risarcimento diretto di cui all'art. 149 del d.lgs. n. 209 del 2005, promossa dal danneggiato nei confronti del proprio assicuratore, sussiste litisconsorzio necessario rispetto al danneggiante responsabile, analogamente a quanto previsto dall'art. 144, comma 3, dello stesso decreto, sicché, ove il proprietario del veicolo assicurato non sia stato citato in giudizio, il contraddittorio deve essere integrato ex art. 102 c.p.c. e la relativa omissione, rilevabile anche d'ufficio in ogni stato e grado del processo, comporta l'annullamento della sentenza ai sensi dell'art. 383, comma 3, c.p.c.”).
4. Ciò posto in punto di diritto, in relazione al profilo della responsabilità deve rilevarsi che il fatto storico e la dinamica del sinistro di causa si evincono dal complessivo compendio probatorio, che consta del modulo C.A.I. debitamente compilato e sottoscritto da entrambe le parti (v. doc.1, fasc. att.), della dichiarazione resa in via stragiudiziale dal convenuto (v. doc.2, Controparte_2 fasc. att.) e della condotta assunta da quest'ultimo che non è comparso all'udienza del 28.05.2024 al fine di rendere l'interrogatorio formale.
Innanzi tutto, con riguardo all'efficacia probatoria del modulo C.A.I., giova rilevare che la Suprema Corte ha avuto modo di affermare che: “Nel giudizio promosso dal danneggiato nei confronti dell'assicuratore della responsabilità civile da circolazione stradale, il responsabile del danno, che deve essere chiamato nel giudizio sin dall'inizio, assume la veste di litisconsorte necessario, poiché la controversia deve svolgersi in maniera unitaria tra i tre
4 soggetti del rapporto processuale (danneggiato, assicuratore e responsabile del danno) e coinvolge inscindibilmente sia il rapporto di danno, originato dal fatto illecito dell'assicurato, sia quello assicurativo, con la conseguenza che il giudizio deve necessariamente concludersi con una decisione uniforme per tutti i soggetti che vi partecipano. Pertanto, avuto riguardo alle dichiarazioni confessorie rese dal responsabile del danno, va escluso che, nel giudizio instaurato ai sensi dell'art. 18 l. n. 990 del 1969, sia nel caso in cui sia stata proposta soltanto l'azione diretta sia ove sia stata avanzata anche la domanda di condanna nei confronti del responsabile del danno, si possa pervenire ad un differenziato giudizio di responsabilità in base alle suddette dichiarazioni, in ordine ai rapporti tra responsabile e danneggiato, da un lato, e danneggiato ed assicuratore dall'altro. Ne consegue che la dichiarazione confessoria, contenuta nel modulo di constatazione amichevole del sinistro, resa dal responsabile del danno proprietario del veicolo assicurato e litisconsorte necessario, non ha valore di piena prova nemmeno nei confronti del solo confitente, ma deve essere liberamente apprezzata dal giudice, in applicazione dell'art. 2733, comma 3, c.c.” (cfr. Cass. civ. 25770 del 14.10.2019).
Declinando i predetti princìpi alla fattispecie in esame, deve dunque ritenersi che il modulo C.A.I. non vale da sé solo quale prova legale nei confronti della compagnia convenuta, ma costituisce un mero elemento di prova liberamente apprezzabile dal Giudice.
Ebbene, dall'esame del predetto modulo versato in atti si evince innanzi tutto che il medesimo convenuto, sig. , ha espressamene ammesso: “ho torto” (v. doc.1, fasc. att.). Controparte_2 Inoltre, sempre C.A.I. vi è raffigurato un grafico dell'incidente al momento dell'urto, dal quale si evince la dinamica del sinistro così come descritta dall'attore in sede di atto di citazione:
Dall'esame del grafico si evince che il veicolo B, condotto dal convenuto ha Controparte_2 effettuato una manovra di sorpasso del veicolo A, condotto dall'attore , che era Parte_1 intento ad uscire dalla rotatoria, urtandolo con la sua parte posteriore anteriore sinistra.
A sostegno della predetta dinamica del sinistro, rileva altresì la dichiarazione resa in via stragiudiziale dal sig. di cui al documento n. 2, fasc. att. – che assume nel presente giudizio il valore della CP_2
c.d. pr ica e, dunque, in quanto tale, è liberamente apprezzabile dal giudice – laddove quest'ultimo ha dichiarato quanto segue: “Il sinistro si è verificato come ho già precisato nel CID per mia esclusiva responsabilità atteso che provenivo da via della Repubblica in direzione della Melegnano-Binasco sorpassato il veicolo che mi precedeva e che stava abbandonando la rotonda per immettersi in via della Repubblica direzione della Melegnano-Binasco. All'atto del sorpasso calcolavo male la distanza con il predetto veicolo e lo urtavo lateralmente
5 nonostante l'altro veicolo avesse sterzato a destra per evitarmi. Infine, il veicolo condotto dal sig. concludeva la Pt_1 marcia contro il marciapiede con conseguente apertura degli airbag” (v. doc. 2, fasc. att.).
Inoltre, in relazione alla ricostruzione della dinamica del sinistro e al profilo della responsabilità, assume rilievo anche la mancata comparizione del conducente, convenuto contumace nel presente giudizio, all'interrogatorio formale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 232 c.p.c. il quale dispone che se la parte non si presenta senza giustificato motivo al fine di rendere l'interrogatorio formale, il Giudice può ritenere come ammessi i fatti dedotti nei capitoli di prova.
Al riguardo, la Suprema Corte di Cassazione ha statuito quanto segue: “In tema di prove, con riferimento all'interrogatorio formale, la disposizione dell'articolo 232 c.p.c. non ricollega automaticamente alla mancata risposta all'interrogatorio, per quanto ingiustificata, l'effetto della confessione, ma dà solo la facoltà al giudice di ritenere come ammessi i fatti dedotti con tale mezzo istruttorio, imponendogli, però, nel contempo, di valutare ogni altro elemento di prova” (cfr. Cass. civ. 25935 del 02.09.2022).
Ebbene, declinando i predetti princìpi al caso di specie, alla luce del complessivo compendio probatorio (modulo C.A.I. e dichiarazione stragiudiziale del convenuto), questo Giudice ritiene ammessi da parte del convenuto contumace, non comparso all'udienza del 28.05.2024, i fatti dedotti nei capitoli di prova nn. 1, 2 e 5 della memoria istruttoria di parte attrice.
In particolare, i predetti capitoli di prova di cui alla memoria ex art. 183, comma VI, n. 2 c.p.c. di parte attrice così recitavano: “1) il giorno 2.02.2022, alle ore 8:10 circa, mi trovavo alla guida del veicolo BMW 320D tg. DF226WX assicurato con polizza Zurich e viaggiavo in Via della Repubblica in direzione Melegnano- Binasco e sorpassavo il veicolo BMW tg. FM023PS condotto e di proprietà del Sig. 2) nelle Parte_1 circostanze di tempo e di luogo sopra indicate, nella manovra di sorpasso mentre il veicolo PS stava uscendo dalla rotonda per immettersi in Via della Repubblica lo urtavo lateralmente;
5) veniva compilato modulo CAI che si rammostra doc. 1” (v. memoria ex art. 183, co. VI, n.2 c.p.c., fasc. att.).
Dunque, stante la sua mancata comparizione senza giustificato motivo, devono ritenersi ammessi i fatti dedotti nell'interrogatorio ritualmente notificato al convenuto ex art. 292 Controparte_2
c.p.c..
Alla luce delle superiori emergenze processuali, la dinamica del sinistro di causa può essere così ricostruita: in data 02.02.2022 il sig. stava percorrendo via della Repubblica in Controparte_2 direzione Melegnano-Binasco alla g W 320D (tg. DF226WX), allorquando ha intrapreso una manovra di sorpasso del veicolo BMW (tg. FM023PS), di proprietà e condotto dall'attore che, nelle medesime circostanze di tempo e luogo, stava uscendo dalla Parte_1 rotatoria per immettersi in Via della Repubblica in direzione Melegnano-Binasco e, avendo verosimilmente calcolato in modo errato la distanza con il predetto veicolo, il convenuto ha urtato con la parte posteriore destra della propria vettura la parte anteriore sinistra del veicolo attoreo.
La ricostruzione della dinamica del sinistro nei predetti termini è altresì compatibile con i danni riportati dalla vettura BMW (tg. FM023PS) di proprietà dell'attore accertati dalla carrozzeria Autovigano 5 s.r.l., che ha riscontrato danni sul lato anteriore sinistro della vettura e, in particolare, il danneggiamento del parafango anteriore sinistro e della portiera anteriore sinistra (v. doc.3, fasc. att.).
È dunque acclarata, alla luce delle superiori considerazioni, la responsabilità nella determinazione del sinistro di causa del sig. , il quale ha posto in essere una condotta imprudente e Controparte_2 negligente in violazione del Codice della Strada.
Ed infatti, il convenuto ha innanzi tutto violato la regola cautelare generale di cui all'art. 140 del Codice della Strada, che impone agli utenti della strada di comportarsi in modo da non costituire
6 pericolo o intralcio per la circolazione ed in modo che sia in ogni caso salvaguardata la sicurezza stradale anche in relazione ai pericoli derivanti da eventuali comportamenti illeciti o imprudenti di altri utenti della strada (cfr. ex multis Cass. civ. 9528/2012 e Cass. Civ. 17985/2012); il convenuto ha altresì violato l'art. 148, comma II, lett. d) C.d.S., che impone ai conducenti che intendano eseguire una manovra di sorpasso di accertarsi preventivamente che la strada sia libera per uno spazio tale da consentire la completa esecuzione del sorpasso, nonché il comma XII del medesimo articolo, che vieta la manovra di sorpasso in prossimità o in corrispondenza delle intersezioni, alle quali devono ritenersi equiparabili anche le rotatorie (v. circolare n. 28819/23.3.5 del 19.09.2019 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti).
Così acclarata la responsabilità del convenuto giova altresì rilevare che, Controparte_2 diversamente da quanto eccepito dalla compag opri scritti difensivi, alcun concorso di colpa nella determinazione dell'evento lesivo de quo può essere riconosciuto in capo all'attore in relazione al profilo della velocità mantenuta al momento del sinistro, Parte_1 non essendovi in atti alcun elemento di prova dal quale poter desumere la predetta circostanza.
Ed infatti, la mera attivazione degli air-bag della vettura dell'attore in seguito all'impatto non è di per sé sufficiente a provare che la velocità mantenuta dal al momento del sinistro fosse Pt_1 eccessivamente elevata o comunque non adeguata allo sta uoghi, essendo fatto notorio che l'attivazione degli stessi occorre allorquando i sensori della vettura rilevano una forte decelerazione improvvisa.
Ebbene, nel caso di specie, dal complessivo compendio probatorio si evince che l'attore, proprio al fine di evitare di essere urtato dalla vettura del convenuto, il quale stava effettuando un'irregolare manovra di sorpasso, ha attuato una sterzata verso destra terminando la propria marcia contro il marciapiede ivi presente e, dunque, è verosimile che gli air-bag si siano attivati proprio a causa di quest'ultimo impatto.
Al riguardo, il convenuto ha infatti dichiarato: “[…] All'atto del sorpasso calcolavo Controparte_2 male la distanza con il predetto veicolo e lo urtavo lateralmente nonostante l'altro veicolo avesse sterzato a destra per evitarmi. Infine, il veicolo condotto dal sig. concludeva la marcia contro il marciapiede con conseguente apertura Pt_1 degli airbag” (v. doc. 2, fasc. att.).
Le superiori considerazioni consentono altresì di ritenere superata la presunzione di pari responsabilità in capo ai conducenti di cui all'art. 2054, II comma, c.c., che ha portata residuale e trova applicazione soltanto in ipotesi, diverse da quella di specie, in cui dalle risultanze istruttorie il Giudice non riesca a delineare una chiara dinamica incidentale da cui dedurre le reciproche responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti (cfr. ex multis Cass. Civ. 15736/2022).
È pertanto acclarata, alla luce del complessivo compendio probatorio, la responsabilità esclusiva del convenuto nella determinazione del sinistro per cui è causa. Controparte_2
5. Così ricostruita la dinamica del sinistro e accertata la responsabilità esclusiva di
[...]
occorre individuare l'area del danno risarcibile e procedere alla determinazi CP_2 liquidazione dei soli danni risarcibili.
5.1. I danni alla persona sono stati accertati dalla c.t.u. medico-legale espletata in corso di causa dalla dott.ssa , la quale ha accertato: che l'attore, in conseguenza dell'evento Persona_2 lesivo per cui è ca “traumatismo distorsivo cervicale e contusivo lombare” (v. relazione peritale, pag.11); che tali lesioni sono tali da giustificare pienamente il nesso di causalità materiale con il sinistro di causa;
che tali lesioni hanno comportato un periodo di inabilità temporanea al 75% di
7 giorni 10, di inabilità temporanea al 50% di giorni 20, di inabilità temporanea al 25% di giorni 30 e di inabilità temporanea al 10% di ulteriori giorni 30 con sofferenza psico-fisica in costanza di inabilità temporanea di grado pari a 2 su una scala da 1 a 5; che non sono conseguiti postumi di natura permanente tali da incidere sulla integrità psico-fisica del soggetto.
Le conclusioni del CTU risultano suffragate da accertamenti specifici nonché da un'esaustiva valutazione dei dati anamnestici e della documentazione sanitaria prodotta e, pertanto, devono essere senz'altro condivise dal Tribunale in quanto immuni da vizi logici e corredate da argomentazioni di indubbio valore scientifico, nemmeno inficiate da critiche di parte e possono essere poste a base per la valutazione del danno non patrimoniale in capo al sig. . Parte_1
Né tali conclusioni possono ritenersi scalfite dalle osservazioni formulate dal c.t.p. di parte attrice, dott. già in sede di relazione peritale e reiterate nella propria comparsa conclusionale, laddove Per_1 si legge quanto segue: “Si richiama peraltro quanto osservato dal proprio consulente di parte Dott. ovvero Per_1 che la contrattura/rettilineizzazione della colonna cervicale è stata accertata attraverso diagnostica radio che le lesioni sono state approfondite da visita ortopedica del 17.02.2022 e avvalorate da un progetto riabilitativo del 1.03.2022, da una visita fisiatrica del 25.03.2022. In più il consulente rileva che la stessa menomazione è stata riconosciuta in ambito con un'invalidità permanente pari al 2%, intesa come danno biologico in netto CP_4 contrasto con quanto osservato dalla CTU Dott.ssa ” (v. comparsa conclusionale, pag. 3, fasc. att.). Per_2
Ed infatti, in ordine alla predetta osservazione, il c.t.u. dott.ssa ha così replicato in sede Per_2 di c.t.u.: “La sottoscritta non ha affermato che la contrattura/rettilineiz iano strumentalmente rilevate (vd pg 11 del presente elaborato: Le indagini radiografiche eseguite in pronto soccorso documentarono la rettilineizzazione della lordosi cervicale con tendenza all'inversione e mantenimento della fisiologica curvatura lombare”); la questione è che la rettilineizzazione della lordosi non è dimostrativa di un trauma distorsivo (potendo riscontrarsi anche in mancanza dello stesso, trattandosi della conseguenze di contrattura della muscolatura paravertebrale, quindi indipendentemente da un trauma1). […] La sottoscritta a pg 13 ha invero precisato: “vicenda clinica che non ha richiesto particolari approfondimenti specialistici e strumentali” ossia il quadro clinico post- traumatico non ha richiesto quegli approfondimenti specialistici e strumentali di secondo livello (RMN, EMG, visite neurochirurgiche…) sollecitate da disturbi neuroradicolari che nel caso in esame non si sono manifestati: Le visite a cui si è sottoposto il signor successivamente al pronto soccorso sono state una visita ortopedica 15 giorni dopo il Pt_1 trauma , una visita fisi progetto riabilitativo e una a conclusione dello stesso , nonché una radiografia cervicale a distanza di alcuni mesi” (v. relazione peritale, pagg. 14 ss.).
Ebbene, tali repliche devono ritenersi pienamente condivisibili in quanto suffragate da accertamenti specifici e da un'esaustiva valutazione della documentazione prodotta e corredate da argomentazioni di indubbio valore tecnico-scientifico e non possono nemmeno ritenersi affette da vizi logici.
Sulla base di tali conclusioni spetta pertanto al danneggiato il risarcimento del danno non patrimoniale complessivamente inteso in relazione alla sola lesione dell'integrità psicofisica temporanea tutelata dall'art. 32 Cost. (Cass. 31/5/2003 n. 8827 e 8828).
5.1.1. Per quanto riguarda la liquidazione del danno non patrimoniale, trattandosi di lesioni micropermanenti, essa viene determinata sulla base dei parametri di cui alle disposizioni ex art. 139 Cod. Ass. integrate dal D.M. 18.07.2025 sulle lesioni micropermanenti stante il mancato accertamento di una lesione permanente superiore al 9% che avrebbe giustificato l'applicazione delle Tabelle di liquidazione del danno non patrimoniale elaborate dall'Osservatorio della Giustizia civile di Milano.
I predetti parametri conducono dunque a riconoscere all'attore, di anni 36 alla stabilizzazione dei postumi (cfr. ex multis Cass. civ. 3121/2017), l'importo complessivo di Euro 1.573,04 in moneta
8 attuale per ciò che riguarda la sola inabilità temporanea, avendo il c.t.u. accertato l'assenza di postumi da carattere permanente tali da incidere sull'integrità psico-fisica del sig. . Pt_1
Giova inoltre rilevare che la componente sofferenza (danno morale) non deve essere valutata ai fini della personalizzazione del danno, ma costituisce una categoria autonoma rispetto al danno biologico e si sostanzia nella rappresentazione di uno stato d'animo di sofferenza interiore del tutto autonomo e indipendente dalle vicende dinamico-relazionali della vita del danneggiato e che costituiscono, come detto, l'essenza del danno biologico.
Più precisamente, la Suprema Corte di Cassazione ha statuito che: “Il danno morale, infine, è costituito invece dai pregiudizi che non hanno fondamento medico-legale, perché non aventi base organica ed estranei alla determinazione medico-legale del grado percentuale di invalidità permanente, rappresentati dalla sofferenza interiore (quali, ad esempio, il dolore dell'animo, la vergogna, la disistima di sé, la paura, la disperazione)” (cfr., ex multis, Corte di Cassazione Ordinanza n. 26805 del 12.09.2022).
Ebbene, nel caso di specie, in assenza di un danno biologico di natura permanente in capo all'attore, alcuna ulteriore somma può essergli riconosciuta a titolo di danno morale.
5.1.2. In aggiunta alla somma sopra liquidata devono essere riconosciuti gli interessi compensativi del danno derivante dal mancato godimento tempestivo dell'equivalente pecuniario del bene perduto.
Gli interessi compensativi, secondo l'insegnamento delle Sezioni Unite (Cass. civ., SS.UU., n. 1712 del 17.2.95), decorrono dalla produzione dell'evento di danno sino al tempo della liquidazione e si calcolano non sulla somma già rivalutata ma, di anno in anno, sulle somme iniziali, ossia devalutate alla data del fatto illecito, a mano a mano incrementate nominalmente secondo la variazione dell'indice Istat.
Recependo i principi di cui alla sentenza n. 1712 del 1995 delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, appare congruo adottare, anche in applicazione del principio equitativo ex artt. 1226 e 2056 c.c., come criterio di risarcimento del pregiudizio da ritardato conseguimento della somma dovuta, tenuto conto della natura del danno, dell'arco temporale considerato e di tutte le circostanze accertate, quello degli interessi legali al saggio di cui al primo comma dell'art. 1284 c.c. (Cass. civ. 28036/2025), calcolati con le seguenti modalità: sulla somma come sopra liquidata devalutata all'epoca dell'evento lesivo (02.02.2022) e poi progressivamente rivalutata, di anno in anno, secondo gli indici I.S.T.A.T. dal 02.02.2022 fino alla presente sentenza.
5.2. Quanto alla domanda di risarcimento del danno patrimoniale formulata dall'attore si rileva quanto segue.
5.2.1. Compete innanzi tutto all'attore il risarcimento delle spese mediche sostenute, ritenute congrue dal c.t.u. ed in connessione eziologica con il sinistro di causa pari a Euro 95,84 (sub doc. 7, fasc. att.), somma che, rivalutata all'attualità dal dì degli esborsi, è pari a Euro 106,96, nonché il rimborso della spesa sostenuta dall'attore per la stesura della relazione medico-legale ante causam, affidata al dott. pari a Euro 244,00 (sub doc. 8, fasc. att.), somma che, rivalutata all'attualità dal Per_1 dì degli esborsi, è pari a Euro 263,76.
Dunque, la somma complessivamente spettante a a titolo di risarcimento del danno Parte_1 patrimoniale derivante dalle spese mediche sostenute è pari a Euro 370,72 (già rivalutata all'attualità), oltre gli interessi compensativi del danno derivante dal mancato godimento tempestivo dell'equivalente pecuniario del bene perduto da calcolarsi secondo i criteri sopra richiamati di cui alle Sezioni unite della Suprema Corte (sub 5.1.2.).
9 5.2.2. Quanto, invece, alla domanda di risarcimento del danno materiale formulata da parte attrice, giova rilevare che la convenuta ha eccepito il difetto di Controparte_1 legittimazione attiva dell'attore sostenend duto irrevocabilmente alla ditta Autovigano 5 s.r.l. il credito risarcitorio dal medesimo vantato nei confronti della propria compagnia assicurativa corrispondente al risarcimento del danno subito Controparte_1 dal veicolo di sua proprietà a causa del sinistro de quo.
A sostegno della predetta eccezione la compagnia convenuta ha prodotto in giudizio il documento n.7, ovvero un atto di cessione del credito, debitamente sottoscritto, mediante il quale l'attore si è impegnato a cedere irrevocabilmente il credito dal medesimo vantato nei Parte_1 confronti della propria compagnia assicurativa corrispondente al Controparte_1 risarcimento del danno subito dal veicolo di su o de quo, alla ditta Autovigano 5 s.r.l. che, a sua volta, si è impegnata ad accettare la predetta cessione (v. doc.7, fasc. conv.), cessione del credito nemmeno contestata da parte attrice negli scritti successivi.
Con la memoria depositata ai sensi dell'art. 183, co. VI, n.1 c.p.c., parte attrice ha prodotto in giudizio sub doc.13 un atto avente ad oggetto la revoca della predetta cessione del credito, atto che risulta essere stato sottoscritto soltanto dal cessionario in persona del sig. , Testimone_1 amministratore unico della società Autovigano 5 s.r.l., e non anche dal sig. l Pt_1 credito suddetto.
Ebbene, sul punto deve rilevarsi, innanzi tutto, che la cessione del credito è il contratto con il quale il debitore trasferisce ad un altro il suo diritto, avendo per effetto l'automatica ed immediata sostituzione di un nuovo creditore al posto del precedente titolare del credito, restando l'obbligazione inalterata in tutti gli altri elementi. La cessione, pertanto, determina una successione a titolo particolare nel diritto di credito: il cedente trasferisce il credito ad un'altra persona (cessionario) e per effetto della cessione il debitore (ceduto), invece di dover prestare al cedente, è tenuto verso il cessionario. In conseguenza della cessione, benché venga ad essere modificato il soggetto attivo del credito, l'obbligazione rimane, per tutto il resto, inalterata: perciò il credito è trasferito al cessionario con i privilegi, con le garanzie personali e reali e con gli altri accessori (art. 1263 cod. civ.), tra cui devono necessariamente essere annoverate tutte le azioni che possono essere esperite a tutela del diritto ceduto.
Così come è stato più volte affermato dalla Suprema Corte (cfr. da ultimo Cass n. 22726/2019 e C. Cass. 22726/2019), i superiori principi generali non trovano alcuna contraddizione, smentita o eccezione nella legge speciale che disciplina la materia del risarcimento dei danni conseguenti a sinistro stradale, in particolare nelle norme sull'azione diretta contenute nel d.lgs. 7 settembre 2005, n. 209. Anche il credito al risarcimento di danni patrimoniali da sinistro stradale può costituire oggetto di cessione, non essendo esso di natura strettamente personale, né sussistendo specifico divieto normativo al riguardo (v. Cass. 13/05/2009, n. 11095; 05/11/2004, n. 21192, e già Cass. 21/04/1986, n. 2812).
Giova inoltre rilevare che, come noto, la cessione del credito è un negozio bilaterale e un atto dispositivo che modifica in modo significativo la consistenza del patrimonio di un soggetto e, pertanto, affinché un'eventuale rinuncia sia efficace è necessario un accordo evidentemente di natura bilaterale tra il cedente e il cessionario volto a privare di effetti la cessione, circostanza che non sussiste nel caso di specie in quanto, come già sopra rilevato, la rinuncia alla cessione del credito fatta valere da parte attrice di cui al documento n.13 è stata sottoscritta dalla sola cessionaria Autovigano 5 s.r.l. e non anche dal cedente.
10 Inoltre, giova altresì rilevare che, come correttamente eccepito dalla compagnia convenuta, la revoca della cessione del credito fatta valere da parte attrice sub doc.13 contiene la firma del sig. Tes_1
, qualificatosi nell'atto quale amministratore unico della società Autovigano 5 s.r.l.,
[...] parte attrice non ha prodotto in atti alcun documento, quale, ad esempio, una visura camerale, dal quale poter evincere il nominativo dell'effettivo amministratore della predetta società, sicché la sottoscrizione in calce al documento in questione non è chiaramente riconducibile all'effettivo legale rappresentate della cessionaria Autovigano 5 s.r.l..
Ne consegue che la revoca della cessione del credito vantato è del tutto inefficace e, pertanto, parte attrice è priva della titolarità attiva in relazione al diritto di credito risarcitorio del danno subito dal veicolo di sua proprietà a causa del sinistro de quo risultando che lo abbia ceduto alla Autovigano 5 s.r.l., come peraltro non contestato.
Al riguardo, si rammenta che è ius receptum della Suprema Corte di Cassazione il principio secondo il quale la legitimatio ad causam, nel suo duplice aspetto di legittimazione ad agire e a contraddire, consiste nella titolarità attiva e passiva dell'azione e sorge dalla correlazione configurabile tra i soggetti ed il rapporto giuridico dedotto nella domanda, in base alla quale si identificano le parti fra le quali può essere ammessa la statuizione del giudice, pervenendosi a riconoscerla per il solo fatto dell'affermazione della titolarità del diritto, sicché legittimato attivo è colui che si affermi titolare del diritto e legittimato passivo è colui nei confronti del quale la titolarità del diritto sia affermata. Diversamente, non attiene alla legittimazione, bensì al merito della lite, la questione relativa alla effettiva titolarità attiva o passiva del rapporto sostanziale dedotto in giudizio ed alla concreta identificazione dei soggetti di tale rapporto (cfr. ex multis, Cass. civ., sezioni unite, 2951/2016; Cass. civ. n. 11284 del 2010 e n. 13756 del 2006).
Orbene, nella specie, l'eccezione sollevata da parte convenuta attiene non già alla legittimazione attiva dell'attore, bensì al merito della lite, avendo essa contestato l'effettiva titolarità dal lato attivo del diritto al risarcimento in relazione al pregiudizio patrimoniale derivante dal danno materiale dedotto dall'attore . Parte_1
Alla luce delle superiori considerazioni, la domanda attorea di risarcimento del danno patrimoniale derivante dai danni materiali riportati dal veicolo BMW (tg. FM023PS) deve essere integralmente rigettata per difetto di titolarità del diritto risarcitorio fatto valere in questa sede.
6. Quanto al profilo relativo alle spese di lite, stante l'esito della lite, il parziale accoglimento delle pretese attoree rispetto a quelle azionate (rigetto domanda risarcimento danno biologico di natura permanente e danno morale e rigetto domanda risarcimento danno patrimoniale per i danni materiali), si ritiene di compensare le spese di lite tra le parti nella misura della metà e di porre la restante metà a carico delle parti convenute, spese liquidate come in dispositivo in applicazione dei criteri di cui al D.M. 147/2022, tenuto conto dei criteri ivi indicati, dell'attività difensiva effettivamente svolta e delle questioni giuridiche e di fatto trattate (con riconoscimento dei valori minimi per la sola fase decisionale tenuto conto del deposito della sola comparsa conclusionale limitata a brevi illustrazioni meramente riassuntive di quanto già esposto nei precedenti scritti difensivi), con riconoscimento di un importo inferiore rispetto a quello chiesto dall'avv. NE con nota spese depositata ex art. 75 disp. att. c.p.c. e da distrarsi a favore dell'avv. Daniele NE come da dichiarazione ex art. 93 c.p.c..
Secondo i medesimi criteri devono essere poste a carico dei convenuti, nella residua misura della metà, gli esborsi sostenuti da parte attrice per il contributo unificato e marca da bollo (Euro 518,00 +
11 Euro 27,00) nonché gli esborsi sostenuti per la c.t.u. come liquidati in corso di causa con decreto di pagamento del 16.10.2024.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, sezione decima civile, definitivamente pronunciando nella causa civile di cui in epigrafe, ogni diversa istanza, difesa, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- accerta la responsabilità esclusiva del convenuto nella determinazione Controparte_2 del sinistro di causa occorso in data 02.02.2022;
- condanna i convenuti e , in solido tra loro Controparte_1 Controparte_2
e nelle rispettive qualit e la somma di Parte_1
Euro 1.573,04, a titolo di danno non patrimoniale, e di Euro 370,72, a titolo di danno patrimoniale, oltre accessori come in motivazione;
- rigetta ogni altra domanda risarcitoria formulata da nei confronti di Parte_1 [...]
e CP_2 Controparte_1
- condanna i convenuti e , in solido tra loro Controparte_1 Controparte_2
e nelle rispettive qualit a rifondere a parte attrice le spese di lite che si liquidano in Euro 2.113,50 per compensi ed Euro 545,00 per esborsi, oltre spese generali, i.v.a e c.p.a. come per legge, da distrarsi ex art. 93 c.p.c. a favore dell'avv. Daniele NE;
- pone definitivamente a carico dei convenuti, previa compensazione nella misura della metà, le spese sostenute per la c.t.u. medico-legale come liquidate in corso di causa con decreto di pagamento del 16.10.2024.
Milano, 23 dicembre 2025
Il Giudice
dott. Annamaria Salerno
12
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
Sezione Decima Civile nella persona del Giudice dott. Annamaria Salerno ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 34218/2022 promossa da:
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Daniele Parte_1 C.F._1
ZO IA NE ed elettivamente domiciliato presso lo studio legale del suo procuratore in Milano, Corso di Porta Vittoria n. 47, come da procura in atti;
ATTORE contro
(C.F. ), in persona del legale rappresentante Controparte_1 P.IVA_1
v. Gi hiaffino ed elettivamente domiciliata presso lo studio legale del suo procuratore in Milano, via Boito n. 8, come da procura in atti;
CONVENUTO
(C.F. ), residente in [...] C.F._2 Quadri n. 30;
ZO TO
Conclusioni
Le parti, all'udienza del 18.09.2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., hanno precisato le conclusioni come di seguito.
Parte attrice:
“Voglia Ill.mo Tribunale di Milano, respinta ogni contraria istanza, deduzione, eccezione, così giudicare:
Nel Merito: accertare e dichiarare la responsabilità del conducente del veicolo BMW, tg. DF226HX, nella causazione del sinistro de quo, e la responsabilità di in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, per l'effetto, condannare in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro-tempore, e il Sig. , in via solidale tra loro, al risarcimento in favore Controparte_3 dell'attore di tutti i danni patrimoniali e n conseguenza del sinistro de quo, quantificati nella
1 somma che sarà accertata in corso di causa, oltre ad interessi legali e rivalutazione monetaria dal dì del fatto sino al saldo effettivo;
In via Istruttoria: ammettere a prova per testi sui seguenti capitoli di prova preceduti dal rituale “vero che”:
1. in data 29.07.2022 veniva revocata la cessione del credito del Sig. per la riparazione del veicolo Pt_1
BMW tg. FM023PS per il sinistro del 2.02.2022 come da doc. 13 che si rammostra;
2. in data 2.02.2022 sono stato chiamato dal Sig. per trasporto del mezzo BMW tg. FM023PS Pt_1 incidentato in Via della Repubblica nei pressi della rotonda che si immette in via Morandi;
3. il veicolo dell'attore aveva danni causati dallo scoppio dell'airbag e alla parte inferiore anteriore nonché al paraurti anteriore sinistro.
Si indica quale testimone il Sig. amministratore unico della Società Autovignano 5 Srl - Via Testimone_1 Melegnano 22 - 27010 Siziano (PV) sul capitolo n. 7;
Sig. Via delle rose, 4/D - Pieve Emanuele sui cap.
8-9. Testimone_2
Ancora in via istruttoria: si chiede di ammettersi C.T.U. cinematica e/o perizia per accertare congruità e compatibilità dei danni;
In ogni caso: con vittoria di spese e competenze del presente giudizio, con distrazione delle spese e competenze a favore del difensore antistatario, il quale dichiara di aver anticipato le prime e di non aver riscosso gli onorari ex art. 93 c.p.c.”.
Parte convenuta Controparte_1
“in via principale nel merito: respingere le domande avversarie in quanto totalmente infondate in fatto e in diritto e prive di supporto probatorio;
in via subordinata: dichiarare il difetto di legittimazione di parte attrice quanto alla richiesta risarcitoria in punto di “danno materiale” quantificata in Euro 14.720,00; nella denegata e non creduta ipotesi in cui si dovesse riconoscere una qualche responsabilità in capo alla Compagnia, limitare la condanna della società al risarcimento della minor somma che sarà accertata Controparte_1 in corso di causa, tenendo conto delle reciproche responsabilità dei soggetti coinvolti nel sinistro;
Con vittoria di spese e compensi professionali, oltre oneri di legge”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio Parte_1 dinanzi l'intestato Tribunale, ai sensi dell'art. 149 cod. ass. priv., quale Controparte_1 compagnia assicurativa del veicolo BMW (tg. FM023PS) di s ere il risarcimento dei danni, patrimoniali e non, patiti a causa del sinistro stradale occorso in data
02.02.2022 in Milano a causa della responsabilità esclusiva del sig. . Controparte_2
In particolare, parte attrice allegava e deduceva:
2 - che in data 02.02.2022, il sig. alla guida del proprio veicolo BMW (tg. Controparte_2
DF226HX), prevenendo da via della Repubblica in direzione Melegnano-Binasco, sorpassava il veicolo BMW (tg. FM023PS) di proprietà e condotto dall'attore che lo precedeva intento ad uscire dalla rotatoria per immettersi su via della Repubblica direzione Melegnano-Binasco;
- che, nell'eseguire la predetta manovra di sorpasso, il sig. urtava lateralmente la vettura CP_2 condotta dall'attore che, invano, tentava di sterzare a destra per evitare l'impatto;
- che, in seguito al predetto urto, l'attore concludeva la propria marcia contro il marciapiede posto sul lato destro della carreggiata con conseguente apertura degli airbag;
- che a causa del sinistro la vettura dell'attore riportava evidenti danni, veniva recuperata dalla ditta individuale Autosoccorso Stradale 24 H – 24 A.P.A. edilizia Stradale di e Tes_2 Testimone_2 veniva ricoverata presso la carrozzeria ove, successivamente, veni to dell'assicurazione che redigeva preventivo di riparazione;
- che, pertanto, l'attore chiedeva alla compagnia di procedere al risarcimento dei danni quantificati dal perito della compagnia medesima, ma quest'ultima rifiutava il risarcimento ritenendo i danni accertati non compatibili con la dinamica del sinistro;
- che, oltre al danno materiale, l'attore riportava anche danni fisici e veniva pertanto trasportato al P.S. del Policlinico di San Donato Milanese;
- che, alla stabilizzazione dei postumi, l'attore si sottoponeva a visita medico-legale presso il dott. il quale accertava in capo al medesimo un I.P. pari al 4%. Per_1
Con comparsa di costituzione e risposta si costituiva in giudizio la compagnia Controparte_1 eccependo, in via preliminare, la violazione da parte dell'attore dell'art.
[...] ass. priv., per non aver citato in giudizio anche il responsabile civile del danno. Sempre in via preliminare, la compagnia convenuta eccepiva l'inammissibilità della domanda attorea ai sensi dell'art. 3 del D.L. n. 132/2014 per non aver preventivamente esperito il tentativo obbligatorio di negoziazione assistita. Ancora, eccepiva altresì la nullità dell'atto di Controparte_1 citazione ai sensi dell'art. 164, comma 4, c.p.c. per assoluta indeterminatezza e genericità in punto di causa petendi e petitum, sostenendo che l'attore si fosse limitato a riferire alcune sintetiche circostanze, senza fornire dettagli utili o un impianto probatorio in grado di suffragare quanto asserito.
Nel merito, la compagnia convenuta eccepiva l'illeceità della richiesta risarcitoria avanzata dall'attore per il danno materiale, in quanto il ha ceduto il presunto credito da lui vantato alla Pt_1 carrozzeria “Autovigano 5 s.r.l.” co del 14.02.2022, dunque la somma eventualmente riconosciuta a titolo di risarcimento del danno materiale sarebbe comunque a lui non dovuta. Infine, eccepiva l'infondatezza della domanda contestando l'an debeatur in punto Controparte_1 di dinamica del sinistro e il valore probatorio del modulo C.A.I.; la compagnia eccepiva altresì il concorso di colpa dell'attore nella causazione del sinistro, in quanto è verosimile che stesse procedendo a velocità superiore ai limiti. In via subordinata, contestava Controparte_1 il quantum debeatur.
All'udienza del 24.01.2023, questo Giudice, ritenuta infondata l'eccezione di nullità della citazione formulata da parte convenuta, ordinava a parte attrice l'integrazione del contraddittorio con il litisconsorte necessario, responsabile civile del danno.
Alla successiva udienza del 04.07.2023, constatata la regolarità della notificazione dell'atto di citazione nei confronti di , questo Giudice ne dichiarava la contumacia e Controparte_2
3 assegnava alle parti il termine di quindici giorni per la comunicazione dell'invito alla negoziazione assistita. Successivamente, all'udienza del 17.10.2023, il Giudice assegnava alle parti i termini di cui all'art. 183, comma VI, c.p.c., fissando l'udienza del 28.02.2024 per la trattazione nel contraddittorio tra le parti sui mezzi di prova dedotti.
La causa veniva istruita con l'acquisizione dei documenti prodotti dalle parti e con l'espletamento di accertamenti medico-legali sulla persona dell'attore.
All'udienza del 20.11.2024, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., ritenuta la causa matura per la decisione, questo giudice rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni all'udienza del giorno 18.09.2025.
All'esito di quest'ultima udienza, celebrata anch'essa nelle forme della c.d. trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c., verificata la precisazione delle conclusioni delle parti, con Ordinanza del 24.09.2025, la causa veniva trattenuta in decisione con assegnazione dei termini ordinari ex art. 190 c.p.c. (rito ante riforma Cartabia).
2. Preliminarmente, in merito alle istanze istruttorie reiterate da parte attrice in sede di precisazione delle conclusioni, si ritiene di dover ribadire le argomentazioni di cui all'Ordinanza del 29.02.2024, precisandosi, in ogni caso, che le istanze istruttorie reiterate risultano superflue alla luce della documentazione in atti e anche delle motivazioni che di seguito saranno esposte.
3. In punto di diritto giova preliminarmente rilevare che l'attore ha esperito Parte_1 azione risarcitoria ai sensi dell'art. 149 cod. ass. private nei confro compagnia assicuratrice, instaurando, a seguito di ordine del giudice ex art. 102 Controparte_1 c.p.c., il cont i del responsabile civile del danno, , Controparte_2 litisconsorte necessario.
Ed infatti, come più volte affermato dalla Suprema Corte, in tutte le ipotesi di azione diretta disciplinate dal d.lgs. n. 209 del 2005, ivi compresa quella prevista dall'art. 149, il proprietario del veicolo danneggiante deve essere chiamato in causa, al fine di rendergli opponibile l'accertamento della responsabilità in vista dell'azione di regresso dell'assicuratore (cfr. ex multis Cass. Civ. 7755/2020 e Cass. Civ. 21896/2017 ove si è affermato: “In tema di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, nella procedura di risarcimento diretto di cui all'art. 149 del d.lgs. n. 209 del 2005, promossa dal danneggiato nei confronti del proprio assicuratore, sussiste litisconsorzio necessario rispetto al danneggiante responsabile, analogamente a quanto previsto dall'art. 144, comma 3, dello stesso decreto, sicché, ove il proprietario del veicolo assicurato non sia stato citato in giudizio, il contraddittorio deve essere integrato ex art. 102 c.p.c. e la relativa omissione, rilevabile anche d'ufficio in ogni stato e grado del processo, comporta l'annullamento della sentenza ai sensi dell'art. 383, comma 3, c.p.c.”).
4. Ciò posto in punto di diritto, in relazione al profilo della responsabilità deve rilevarsi che il fatto storico e la dinamica del sinistro di causa si evincono dal complessivo compendio probatorio, che consta del modulo C.A.I. debitamente compilato e sottoscritto da entrambe le parti (v. doc.1, fasc. att.), della dichiarazione resa in via stragiudiziale dal convenuto (v. doc.2, Controparte_2 fasc. att.) e della condotta assunta da quest'ultimo che non è comparso all'udienza del 28.05.2024 al fine di rendere l'interrogatorio formale.
Innanzi tutto, con riguardo all'efficacia probatoria del modulo C.A.I., giova rilevare che la Suprema Corte ha avuto modo di affermare che: “Nel giudizio promosso dal danneggiato nei confronti dell'assicuratore della responsabilità civile da circolazione stradale, il responsabile del danno, che deve essere chiamato nel giudizio sin dall'inizio, assume la veste di litisconsorte necessario, poiché la controversia deve svolgersi in maniera unitaria tra i tre
4 soggetti del rapporto processuale (danneggiato, assicuratore e responsabile del danno) e coinvolge inscindibilmente sia il rapporto di danno, originato dal fatto illecito dell'assicurato, sia quello assicurativo, con la conseguenza che il giudizio deve necessariamente concludersi con una decisione uniforme per tutti i soggetti che vi partecipano. Pertanto, avuto riguardo alle dichiarazioni confessorie rese dal responsabile del danno, va escluso che, nel giudizio instaurato ai sensi dell'art. 18 l. n. 990 del 1969, sia nel caso in cui sia stata proposta soltanto l'azione diretta sia ove sia stata avanzata anche la domanda di condanna nei confronti del responsabile del danno, si possa pervenire ad un differenziato giudizio di responsabilità in base alle suddette dichiarazioni, in ordine ai rapporti tra responsabile e danneggiato, da un lato, e danneggiato ed assicuratore dall'altro. Ne consegue che la dichiarazione confessoria, contenuta nel modulo di constatazione amichevole del sinistro, resa dal responsabile del danno proprietario del veicolo assicurato e litisconsorte necessario, non ha valore di piena prova nemmeno nei confronti del solo confitente, ma deve essere liberamente apprezzata dal giudice, in applicazione dell'art. 2733, comma 3, c.c.” (cfr. Cass. civ. 25770 del 14.10.2019).
Declinando i predetti princìpi alla fattispecie in esame, deve dunque ritenersi che il modulo C.A.I. non vale da sé solo quale prova legale nei confronti della compagnia convenuta, ma costituisce un mero elemento di prova liberamente apprezzabile dal Giudice.
Ebbene, dall'esame del predetto modulo versato in atti si evince innanzi tutto che il medesimo convenuto, sig. , ha espressamene ammesso: “ho torto” (v. doc.1, fasc. att.). Controparte_2 Inoltre, sempre C.A.I. vi è raffigurato un grafico dell'incidente al momento dell'urto, dal quale si evince la dinamica del sinistro così come descritta dall'attore in sede di atto di citazione:
Dall'esame del grafico si evince che il veicolo B, condotto dal convenuto ha Controparte_2 effettuato una manovra di sorpasso del veicolo A, condotto dall'attore , che era Parte_1 intento ad uscire dalla rotatoria, urtandolo con la sua parte posteriore anteriore sinistra.
A sostegno della predetta dinamica del sinistro, rileva altresì la dichiarazione resa in via stragiudiziale dal sig. di cui al documento n. 2, fasc. att. – che assume nel presente giudizio il valore della CP_2
c.d. pr ica e, dunque, in quanto tale, è liberamente apprezzabile dal giudice – laddove quest'ultimo ha dichiarato quanto segue: “Il sinistro si è verificato come ho già precisato nel CID per mia esclusiva responsabilità atteso che provenivo da via della Repubblica in direzione della Melegnano-Binasco sorpassato il veicolo che mi precedeva e che stava abbandonando la rotonda per immettersi in via della Repubblica direzione della Melegnano-Binasco. All'atto del sorpasso calcolavo male la distanza con il predetto veicolo e lo urtavo lateralmente
5 nonostante l'altro veicolo avesse sterzato a destra per evitarmi. Infine, il veicolo condotto dal sig. concludeva la Pt_1 marcia contro il marciapiede con conseguente apertura degli airbag” (v. doc. 2, fasc. att.).
Inoltre, in relazione alla ricostruzione della dinamica del sinistro e al profilo della responsabilità, assume rilievo anche la mancata comparizione del conducente, convenuto contumace nel presente giudizio, all'interrogatorio formale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 232 c.p.c. il quale dispone che se la parte non si presenta senza giustificato motivo al fine di rendere l'interrogatorio formale, il Giudice può ritenere come ammessi i fatti dedotti nei capitoli di prova.
Al riguardo, la Suprema Corte di Cassazione ha statuito quanto segue: “In tema di prove, con riferimento all'interrogatorio formale, la disposizione dell'articolo 232 c.p.c. non ricollega automaticamente alla mancata risposta all'interrogatorio, per quanto ingiustificata, l'effetto della confessione, ma dà solo la facoltà al giudice di ritenere come ammessi i fatti dedotti con tale mezzo istruttorio, imponendogli, però, nel contempo, di valutare ogni altro elemento di prova” (cfr. Cass. civ. 25935 del 02.09.2022).
Ebbene, declinando i predetti princìpi al caso di specie, alla luce del complessivo compendio probatorio (modulo C.A.I. e dichiarazione stragiudiziale del convenuto), questo Giudice ritiene ammessi da parte del convenuto contumace, non comparso all'udienza del 28.05.2024, i fatti dedotti nei capitoli di prova nn. 1, 2 e 5 della memoria istruttoria di parte attrice.
In particolare, i predetti capitoli di prova di cui alla memoria ex art. 183, comma VI, n. 2 c.p.c. di parte attrice così recitavano: “1) il giorno 2.02.2022, alle ore 8:10 circa, mi trovavo alla guida del veicolo BMW 320D tg. DF226WX assicurato con polizza Zurich e viaggiavo in Via della Repubblica in direzione Melegnano- Binasco e sorpassavo il veicolo BMW tg. FM023PS condotto e di proprietà del Sig. 2) nelle Parte_1 circostanze di tempo e di luogo sopra indicate, nella manovra di sorpasso mentre il veicolo PS stava uscendo dalla rotonda per immettersi in Via della Repubblica lo urtavo lateralmente;
5) veniva compilato modulo CAI che si rammostra doc. 1” (v. memoria ex art. 183, co. VI, n.2 c.p.c., fasc. att.).
Dunque, stante la sua mancata comparizione senza giustificato motivo, devono ritenersi ammessi i fatti dedotti nell'interrogatorio ritualmente notificato al convenuto ex art. 292 Controparte_2
c.p.c..
Alla luce delle superiori emergenze processuali, la dinamica del sinistro di causa può essere così ricostruita: in data 02.02.2022 il sig. stava percorrendo via della Repubblica in Controparte_2 direzione Melegnano-Binasco alla g W 320D (tg. DF226WX), allorquando ha intrapreso una manovra di sorpasso del veicolo BMW (tg. FM023PS), di proprietà e condotto dall'attore che, nelle medesime circostanze di tempo e luogo, stava uscendo dalla Parte_1 rotatoria per immettersi in Via della Repubblica in direzione Melegnano-Binasco e, avendo verosimilmente calcolato in modo errato la distanza con il predetto veicolo, il convenuto ha urtato con la parte posteriore destra della propria vettura la parte anteriore sinistra del veicolo attoreo.
La ricostruzione della dinamica del sinistro nei predetti termini è altresì compatibile con i danni riportati dalla vettura BMW (tg. FM023PS) di proprietà dell'attore accertati dalla carrozzeria Autovigano 5 s.r.l., che ha riscontrato danni sul lato anteriore sinistro della vettura e, in particolare, il danneggiamento del parafango anteriore sinistro e della portiera anteriore sinistra (v. doc.3, fasc. att.).
È dunque acclarata, alla luce delle superiori considerazioni, la responsabilità nella determinazione del sinistro di causa del sig. , il quale ha posto in essere una condotta imprudente e Controparte_2 negligente in violazione del Codice della Strada.
Ed infatti, il convenuto ha innanzi tutto violato la regola cautelare generale di cui all'art. 140 del Codice della Strada, che impone agli utenti della strada di comportarsi in modo da non costituire
6 pericolo o intralcio per la circolazione ed in modo che sia in ogni caso salvaguardata la sicurezza stradale anche in relazione ai pericoli derivanti da eventuali comportamenti illeciti o imprudenti di altri utenti della strada (cfr. ex multis Cass. civ. 9528/2012 e Cass. Civ. 17985/2012); il convenuto ha altresì violato l'art. 148, comma II, lett. d) C.d.S., che impone ai conducenti che intendano eseguire una manovra di sorpasso di accertarsi preventivamente che la strada sia libera per uno spazio tale da consentire la completa esecuzione del sorpasso, nonché il comma XII del medesimo articolo, che vieta la manovra di sorpasso in prossimità o in corrispondenza delle intersezioni, alle quali devono ritenersi equiparabili anche le rotatorie (v. circolare n. 28819/23.3.5 del 19.09.2019 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti).
Così acclarata la responsabilità del convenuto giova altresì rilevare che, Controparte_2 diversamente da quanto eccepito dalla compag opri scritti difensivi, alcun concorso di colpa nella determinazione dell'evento lesivo de quo può essere riconosciuto in capo all'attore in relazione al profilo della velocità mantenuta al momento del sinistro, Parte_1 non essendovi in atti alcun elemento di prova dal quale poter desumere la predetta circostanza.
Ed infatti, la mera attivazione degli air-bag della vettura dell'attore in seguito all'impatto non è di per sé sufficiente a provare che la velocità mantenuta dal al momento del sinistro fosse Pt_1 eccessivamente elevata o comunque non adeguata allo sta uoghi, essendo fatto notorio che l'attivazione degli stessi occorre allorquando i sensori della vettura rilevano una forte decelerazione improvvisa.
Ebbene, nel caso di specie, dal complessivo compendio probatorio si evince che l'attore, proprio al fine di evitare di essere urtato dalla vettura del convenuto, il quale stava effettuando un'irregolare manovra di sorpasso, ha attuato una sterzata verso destra terminando la propria marcia contro il marciapiede ivi presente e, dunque, è verosimile che gli air-bag si siano attivati proprio a causa di quest'ultimo impatto.
Al riguardo, il convenuto ha infatti dichiarato: “[…] All'atto del sorpasso calcolavo Controparte_2 male la distanza con il predetto veicolo e lo urtavo lateralmente nonostante l'altro veicolo avesse sterzato a destra per evitarmi. Infine, il veicolo condotto dal sig. concludeva la marcia contro il marciapiede con conseguente apertura Pt_1 degli airbag” (v. doc. 2, fasc. att.).
Le superiori considerazioni consentono altresì di ritenere superata la presunzione di pari responsabilità in capo ai conducenti di cui all'art. 2054, II comma, c.c., che ha portata residuale e trova applicazione soltanto in ipotesi, diverse da quella di specie, in cui dalle risultanze istruttorie il Giudice non riesca a delineare una chiara dinamica incidentale da cui dedurre le reciproche responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti (cfr. ex multis Cass. Civ. 15736/2022).
È pertanto acclarata, alla luce del complessivo compendio probatorio, la responsabilità esclusiva del convenuto nella determinazione del sinistro per cui è causa. Controparte_2
5. Così ricostruita la dinamica del sinistro e accertata la responsabilità esclusiva di
[...]
occorre individuare l'area del danno risarcibile e procedere alla determinazi CP_2 liquidazione dei soli danni risarcibili.
5.1. I danni alla persona sono stati accertati dalla c.t.u. medico-legale espletata in corso di causa dalla dott.ssa , la quale ha accertato: che l'attore, in conseguenza dell'evento Persona_2 lesivo per cui è ca “traumatismo distorsivo cervicale e contusivo lombare” (v. relazione peritale, pag.11); che tali lesioni sono tali da giustificare pienamente il nesso di causalità materiale con il sinistro di causa;
che tali lesioni hanno comportato un periodo di inabilità temporanea al 75% di
7 giorni 10, di inabilità temporanea al 50% di giorni 20, di inabilità temporanea al 25% di giorni 30 e di inabilità temporanea al 10% di ulteriori giorni 30 con sofferenza psico-fisica in costanza di inabilità temporanea di grado pari a 2 su una scala da 1 a 5; che non sono conseguiti postumi di natura permanente tali da incidere sulla integrità psico-fisica del soggetto.
Le conclusioni del CTU risultano suffragate da accertamenti specifici nonché da un'esaustiva valutazione dei dati anamnestici e della documentazione sanitaria prodotta e, pertanto, devono essere senz'altro condivise dal Tribunale in quanto immuni da vizi logici e corredate da argomentazioni di indubbio valore scientifico, nemmeno inficiate da critiche di parte e possono essere poste a base per la valutazione del danno non patrimoniale in capo al sig. . Parte_1
Né tali conclusioni possono ritenersi scalfite dalle osservazioni formulate dal c.t.p. di parte attrice, dott. già in sede di relazione peritale e reiterate nella propria comparsa conclusionale, laddove Per_1 si legge quanto segue: “Si richiama peraltro quanto osservato dal proprio consulente di parte Dott. ovvero Per_1 che la contrattura/rettilineizzazione della colonna cervicale è stata accertata attraverso diagnostica radio che le lesioni sono state approfondite da visita ortopedica del 17.02.2022 e avvalorate da un progetto riabilitativo del 1.03.2022, da una visita fisiatrica del 25.03.2022. In più il consulente rileva che la stessa menomazione è stata riconosciuta in ambito con un'invalidità permanente pari al 2%, intesa come danno biologico in netto CP_4 contrasto con quanto osservato dalla CTU Dott.ssa ” (v. comparsa conclusionale, pag. 3, fasc. att.). Per_2
Ed infatti, in ordine alla predetta osservazione, il c.t.u. dott.ssa ha così replicato in sede Per_2 di c.t.u.: “La sottoscritta non ha affermato che la contrattura/rettilineiz iano strumentalmente rilevate (vd pg 11 del presente elaborato: Le indagini radiografiche eseguite in pronto soccorso documentarono la rettilineizzazione della lordosi cervicale con tendenza all'inversione e mantenimento della fisiologica curvatura lombare”); la questione è che la rettilineizzazione della lordosi non è dimostrativa di un trauma distorsivo (potendo riscontrarsi anche in mancanza dello stesso, trattandosi della conseguenze di contrattura della muscolatura paravertebrale, quindi indipendentemente da un trauma1). […] La sottoscritta a pg 13 ha invero precisato: “vicenda clinica che non ha richiesto particolari approfondimenti specialistici e strumentali” ossia il quadro clinico post- traumatico non ha richiesto quegli approfondimenti specialistici e strumentali di secondo livello (RMN, EMG, visite neurochirurgiche…) sollecitate da disturbi neuroradicolari che nel caso in esame non si sono manifestati: Le visite a cui si è sottoposto il signor successivamente al pronto soccorso sono state una visita ortopedica 15 giorni dopo il Pt_1 trauma , una visita fisi progetto riabilitativo e una a conclusione dello stesso , nonché una radiografia cervicale a distanza di alcuni mesi” (v. relazione peritale, pagg. 14 ss.).
Ebbene, tali repliche devono ritenersi pienamente condivisibili in quanto suffragate da accertamenti specifici e da un'esaustiva valutazione della documentazione prodotta e corredate da argomentazioni di indubbio valore tecnico-scientifico e non possono nemmeno ritenersi affette da vizi logici.
Sulla base di tali conclusioni spetta pertanto al danneggiato il risarcimento del danno non patrimoniale complessivamente inteso in relazione alla sola lesione dell'integrità psicofisica temporanea tutelata dall'art. 32 Cost. (Cass. 31/5/2003 n. 8827 e 8828).
5.1.1. Per quanto riguarda la liquidazione del danno non patrimoniale, trattandosi di lesioni micropermanenti, essa viene determinata sulla base dei parametri di cui alle disposizioni ex art. 139 Cod. Ass. integrate dal D.M. 18.07.2025 sulle lesioni micropermanenti stante il mancato accertamento di una lesione permanente superiore al 9% che avrebbe giustificato l'applicazione delle Tabelle di liquidazione del danno non patrimoniale elaborate dall'Osservatorio della Giustizia civile di Milano.
I predetti parametri conducono dunque a riconoscere all'attore, di anni 36 alla stabilizzazione dei postumi (cfr. ex multis Cass. civ. 3121/2017), l'importo complessivo di Euro 1.573,04 in moneta
8 attuale per ciò che riguarda la sola inabilità temporanea, avendo il c.t.u. accertato l'assenza di postumi da carattere permanente tali da incidere sull'integrità psico-fisica del sig. . Pt_1
Giova inoltre rilevare che la componente sofferenza (danno morale) non deve essere valutata ai fini della personalizzazione del danno, ma costituisce una categoria autonoma rispetto al danno biologico e si sostanzia nella rappresentazione di uno stato d'animo di sofferenza interiore del tutto autonomo e indipendente dalle vicende dinamico-relazionali della vita del danneggiato e che costituiscono, come detto, l'essenza del danno biologico.
Più precisamente, la Suprema Corte di Cassazione ha statuito che: “Il danno morale, infine, è costituito invece dai pregiudizi che non hanno fondamento medico-legale, perché non aventi base organica ed estranei alla determinazione medico-legale del grado percentuale di invalidità permanente, rappresentati dalla sofferenza interiore (quali, ad esempio, il dolore dell'animo, la vergogna, la disistima di sé, la paura, la disperazione)” (cfr., ex multis, Corte di Cassazione Ordinanza n. 26805 del 12.09.2022).
Ebbene, nel caso di specie, in assenza di un danno biologico di natura permanente in capo all'attore, alcuna ulteriore somma può essergli riconosciuta a titolo di danno morale.
5.1.2. In aggiunta alla somma sopra liquidata devono essere riconosciuti gli interessi compensativi del danno derivante dal mancato godimento tempestivo dell'equivalente pecuniario del bene perduto.
Gli interessi compensativi, secondo l'insegnamento delle Sezioni Unite (Cass. civ., SS.UU., n. 1712 del 17.2.95), decorrono dalla produzione dell'evento di danno sino al tempo della liquidazione e si calcolano non sulla somma già rivalutata ma, di anno in anno, sulle somme iniziali, ossia devalutate alla data del fatto illecito, a mano a mano incrementate nominalmente secondo la variazione dell'indice Istat.
Recependo i principi di cui alla sentenza n. 1712 del 1995 delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, appare congruo adottare, anche in applicazione del principio equitativo ex artt. 1226 e 2056 c.c., come criterio di risarcimento del pregiudizio da ritardato conseguimento della somma dovuta, tenuto conto della natura del danno, dell'arco temporale considerato e di tutte le circostanze accertate, quello degli interessi legali al saggio di cui al primo comma dell'art. 1284 c.c. (Cass. civ. 28036/2025), calcolati con le seguenti modalità: sulla somma come sopra liquidata devalutata all'epoca dell'evento lesivo (02.02.2022) e poi progressivamente rivalutata, di anno in anno, secondo gli indici I.S.T.A.T. dal 02.02.2022 fino alla presente sentenza.
5.2. Quanto alla domanda di risarcimento del danno patrimoniale formulata dall'attore si rileva quanto segue.
5.2.1. Compete innanzi tutto all'attore il risarcimento delle spese mediche sostenute, ritenute congrue dal c.t.u. ed in connessione eziologica con il sinistro di causa pari a Euro 95,84 (sub doc. 7, fasc. att.), somma che, rivalutata all'attualità dal dì degli esborsi, è pari a Euro 106,96, nonché il rimborso della spesa sostenuta dall'attore per la stesura della relazione medico-legale ante causam, affidata al dott. pari a Euro 244,00 (sub doc. 8, fasc. att.), somma che, rivalutata all'attualità dal Per_1 dì degli esborsi, è pari a Euro 263,76.
Dunque, la somma complessivamente spettante a a titolo di risarcimento del danno Parte_1 patrimoniale derivante dalle spese mediche sostenute è pari a Euro 370,72 (già rivalutata all'attualità), oltre gli interessi compensativi del danno derivante dal mancato godimento tempestivo dell'equivalente pecuniario del bene perduto da calcolarsi secondo i criteri sopra richiamati di cui alle Sezioni unite della Suprema Corte (sub 5.1.2.).
9 5.2.2. Quanto, invece, alla domanda di risarcimento del danno materiale formulata da parte attrice, giova rilevare che la convenuta ha eccepito il difetto di Controparte_1 legittimazione attiva dell'attore sostenend duto irrevocabilmente alla ditta Autovigano 5 s.r.l. il credito risarcitorio dal medesimo vantato nei confronti della propria compagnia assicurativa corrispondente al risarcimento del danno subito Controparte_1 dal veicolo di sua proprietà a causa del sinistro de quo.
A sostegno della predetta eccezione la compagnia convenuta ha prodotto in giudizio il documento n.7, ovvero un atto di cessione del credito, debitamente sottoscritto, mediante il quale l'attore si è impegnato a cedere irrevocabilmente il credito dal medesimo vantato nei Parte_1 confronti della propria compagnia assicurativa corrispondente al Controparte_1 risarcimento del danno subito dal veicolo di su o de quo, alla ditta Autovigano 5 s.r.l. che, a sua volta, si è impegnata ad accettare la predetta cessione (v. doc.7, fasc. conv.), cessione del credito nemmeno contestata da parte attrice negli scritti successivi.
Con la memoria depositata ai sensi dell'art. 183, co. VI, n.1 c.p.c., parte attrice ha prodotto in giudizio sub doc.13 un atto avente ad oggetto la revoca della predetta cessione del credito, atto che risulta essere stato sottoscritto soltanto dal cessionario in persona del sig. , Testimone_1 amministratore unico della società Autovigano 5 s.r.l., e non anche dal sig. l Pt_1 credito suddetto.
Ebbene, sul punto deve rilevarsi, innanzi tutto, che la cessione del credito è il contratto con il quale il debitore trasferisce ad un altro il suo diritto, avendo per effetto l'automatica ed immediata sostituzione di un nuovo creditore al posto del precedente titolare del credito, restando l'obbligazione inalterata in tutti gli altri elementi. La cessione, pertanto, determina una successione a titolo particolare nel diritto di credito: il cedente trasferisce il credito ad un'altra persona (cessionario) e per effetto della cessione il debitore (ceduto), invece di dover prestare al cedente, è tenuto verso il cessionario. In conseguenza della cessione, benché venga ad essere modificato il soggetto attivo del credito, l'obbligazione rimane, per tutto il resto, inalterata: perciò il credito è trasferito al cessionario con i privilegi, con le garanzie personali e reali e con gli altri accessori (art. 1263 cod. civ.), tra cui devono necessariamente essere annoverate tutte le azioni che possono essere esperite a tutela del diritto ceduto.
Così come è stato più volte affermato dalla Suprema Corte (cfr. da ultimo Cass n. 22726/2019 e C. Cass. 22726/2019), i superiori principi generali non trovano alcuna contraddizione, smentita o eccezione nella legge speciale che disciplina la materia del risarcimento dei danni conseguenti a sinistro stradale, in particolare nelle norme sull'azione diretta contenute nel d.lgs. 7 settembre 2005, n. 209. Anche il credito al risarcimento di danni patrimoniali da sinistro stradale può costituire oggetto di cessione, non essendo esso di natura strettamente personale, né sussistendo specifico divieto normativo al riguardo (v. Cass. 13/05/2009, n. 11095; 05/11/2004, n. 21192, e già Cass. 21/04/1986, n. 2812).
Giova inoltre rilevare che, come noto, la cessione del credito è un negozio bilaterale e un atto dispositivo che modifica in modo significativo la consistenza del patrimonio di un soggetto e, pertanto, affinché un'eventuale rinuncia sia efficace è necessario un accordo evidentemente di natura bilaterale tra il cedente e il cessionario volto a privare di effetti la cessione, circostanza che non sussiste nel caso di specie in quanto, come già sopra rilevato, la rinuncia alla cessione del credito fatta valere da parte attrice di cui al documento n.13 è stata sottoscritta dalla sola cessionaria Autovigano 5 s.r.l. e non anche dal cedente.
10 Inoltre, giova altresì rilevare che, come correttamente eccepito dalla compagnia convenuta, la revoca della cessione del credito fatta valere da parte attrice sub doc.13 contiene la firma del sig. Tes_1
, qualificatosi nell'atto quale amministratore unico della società Autovigano 5 s.r.l.,
[...] parte attrice non ha prodotto in atti alcun documento, quale, ad esempio, una visura camerale, dal quale poter evincere il nominativo dell'effettivo amministratore della predetta società, sicché la sottoscrizione in calce al documento in questione non è chiaramente riconducibile all'effettivo legale rappresentate della cessionaria Autovigano 5 s.r.l..
Ne consegue che la revoca della cessione del credito vantato è del tutto inefficace e, pertanto, parte attrice è priva della titolarità attiva in relazione al diritto di credito risarcitorio del danno subito dal veicolo di sua proprietà a causa del sinistro de quo risultando che lo abbia ceduto alla Autovigano 5 s.r.l., come peraltro non contestato.
Al riguardo, si rammenta che è ius receptum della Suprema Corte di Cassazione il principio secondo il quale la legitimatio ad causam, nel suo duplice aspetto di legittimazione ad agire e a contraddire, consiste nella titolarità attiva e passiva dell'azione e sorge dalla correlazione configurabile tra i soggetti ed il rapporto giuridico dedotto nella domanda, in base alla quale si identificano le parti fra le quali può essere ammessa la statuizione del giudice, pervenendosi a riconoscerla per il solo fatto dell'affermazione della titolarità del diritto, sicché legittimato attivo è colui che si affermi titolare del diritto e legittimato passivo è colui nei confronti del quale la titolarità del diritto sia affermata. Diversamente, non attiene alla legittimazione, bensì al merito della lite, la questione relativa alla effettiva titolarità attiva o passiva del rapporto sostanziale dedotto in giudizio ed alla concreta identificazione dei soggetti di tale rapporto (cfr. ex multis, Cass. civ., sezioni unite, 2951/2016; Cass. civ. n. 11284 del 2010 e n. 13756 del 2006).
Orbene, nella specie, l'eccezione sollevata da parte convenuta attiene non già alla legittimazione attiva dell'attore, bensì al merito della lite, avendo essa contestato l'effettiva titolarità dal lato attivo del diritto al risarcimento in relazione al pregiudizio patrimoniale derivante dal danno materiale dedotto dall'attore . Parte_1
Alla luce delle superiori considerazioni, la domanda attorea di risarcimento del danno patrimoniale derivante dai danni materiali riportati dal veicolo BMW (tg. FM023PS) deve essere integralmente rigettata per difetto di titolarità del diritto risarcitorio fatto valere in questa sede.
6. Quanto al profilo relativo alle spese di lite, stante l'esito della lite, il parziale accoglimento delle pretese attoree rispetto a quelle azionate (rigetto domanda risarcimento danno biologico di natura permanente e danno morale e rigetto domanda risarcimento danno patrimoniale per i danni materiali), si ritiene di compensare le spese di lite tra le parti nella misura della metà e di porre la restante metà a carico delle parti convenute, spese liquidate come in dispositivo in applicazione dei criteri di cui al D.M. 147/2022, tenuto conto dei criteri ivi indicati, dell'attività difensiva effettivamente svolta e delle questioni giuridiche e di fatto trattate (con riconoscimento dei valori minimi per la sola fase decisionale tenuto conto del deposito della sola comparsa conclusionale limitata a brevi illustrazioni meramente riassuntive di quanto già esposto nei precedenti scritti difensivi), con riconoscimento di un importo inferiore rispetto a quello chiesto dall'avv. NE con nota spese depositata ex art. 75 disp. att. c.p.c. e da distrarsi a favore dell'avv. Daniele NE come da dichiarazione ex art. 93 c.p.c..
Secondo i medesimi criteri devono essere poste a carico dei convenuti, nella residua misura della metà, gli esborsi sostenuti da parte attrice per il contributo unificato e marca da bollo (Euro 518,00 +
11 Euro 27,00) nonché gli esborsi sostenuti per la c.t.u. come liquidati in corso di causa con decreto di pagamento del 16.10.2024.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, sezione decima civile, definitivamente pronunciando nella causa civile di cui in epigrafe, ogni diversa istanza, difesa, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- accerta la responsabilità esclusiva del convenuto nella determinazione Controparte_2 del sinistro di causa occorso in data 02.02.2022;
- condanna i convenuti e , in solido tra loro Controparte_1 Controparte_2
e nelle rispettive qualit e la somma di Parte_1
Euro 1.573,04, a titolo di danno non patrimoniale, e di Euro 370,72, a titolo di danno patrimoniale, oltre accessori come in motivazione;
- rigetta ogni altra domanda risarcitoria formulata da nei confronti di Parte_1 [...]
e CP_2 Controparte_1
- condanna i convenuti e , in solido tra loro Controparte_1 Controparte_2
e nelle rispettive qualit a rifondere a parte attrice le spese di lite che si liquidano in Euro 2.113,50 per compensi ed Euro 545,00 per esborsi, oltre spese generali, i.v.a e c.p.a. come per legge, da distrarsi ex art. 93 c.p.c. a favore dell'avv. Daniele NE;
- pone definitivamente a carico dei convenuti, previa compensazione nella misura della metà, le spese sostenute per la c.t.u. medico-legale come liquidate in corso di causa con decreto di pagamento del 16.10.2024.
Milano, 23 dicembre 2025
Il Giudice
dott. Annamaria Salerno
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