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Sentenza 26 settembre 2024
Sentenza 26 settembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 26/09/2024, n. 1660 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 1660 |
| Data del deposito : | 26 settembre 2024 |
Testo completo
Tribunale di Avellino n. 1487/2018 R.G. Affari Civili Contenziosi
Tribunale Ordinario di Avellino Esito dell'udienza a trattazione scritta ex art. 127ter c.p.c. del 26/09/2024
Il Giudice
- preso atto delle disposizioni che consentono lo svolgimento delle udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti, mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, parificate alla comparizione all'udienza;
- rilevato che in ottemperanza del decreto reso in corso di causa, debitamente comunicato, la partecipazione alla presente udienza vi è stata a mezzo del deposito delle suddette note scritte, contenenti la richiesta di accoglimento delle istanze, deduzioni, eccezioni e conclusioni ivi riportate;
pronuncia l'allegata sentenza alla luce delle conclusioni rassegnate nelle note scritte depositate, le quali tengono luogo della discussione orale, dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Il Giudice dott. Antonio Pasquariello
1 Tribunale di Avellino n. 1487/2018 R.G. Affari Civili Contenziosi
Repubblica Italiana In nome del popolo italiano Tribunale Ordinario di Avellino - Composizione Monocratica Il Giudice, dott. Antonio Pasquariello, ha pronunciato la seguente SENTENZA ex artt. 352, ult.co. e 281sexies c.p.c., resa a seguito dell'udienza a trattazione scritta ex art. 127ter c.p.c. del 26/09/2024 nella causa n. 1487/2018 avente ad oggetto appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Sant'Angelo dei Lombardi n. 308/2017, pubblicata in data 02.10.2017 e non notificata, resa in materia di “opposizione a decreto ingiuntivo” e vertente tra
(C.F./P.IVA: ), col Parte_1 C.F._1 ministero/assistenza degli avv.ti MARINO GIUSEPPE e PERFETTO PASQUALINA
- appellante - e
(C.F./P.IVA: ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, nella sua qualità di mandataria di , col Parte_2 ministero/assistenza dell'avv. DE BELLO VIVIANA
- appellato - Conclusioni All'udienza del 26/09/2024 svoltasi secondo le modalità di cui all'art. 127ter c.p.c. le parti concludevano come da note scritte depositate RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Sul modulo decisionale di cui all'art. 281sexies c.p.c.
Preliminarmente giova osservare come la presente decisione sia adottata ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c. e, quindi, sia possibile prescindere dalle indicazioni contenute nell'art. 132 c.p.c.
L'art. 281sexies c.p.c., infatti, consente al giudice di pronunciare la sentenza in udienza al termine della discussione dando lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, senza dover premettere le indicazioni richieste dal secondo comma dell'art. 132 c.p.c., perché esse si ricavano dal verbale dell'udienza di discussione sottoscritto dal giudice stesso.
2 Tribunale di Avellino n. 1487/2018 R.G. Affari Civili Contenziosi
Pertanto, non è affetta da nullità la sentenza, resa nella forma predetta, che non contenga le indicazioni riguardanti il giudice e le parti, le eventuali conclusioni del P.M. e la concisa esposizione dei fatti e dei motivi della decisione (Cass. civ., Sez. III, 19 ottobre 2006, n. 22409).
Ancora, in tale sentenza è superflua l'esposizione dello svolgimento del processo e delle conclusioni delle parti, quando questi siano ricostruibili dal verbale dell'udienza di discussione e da quelli che lo precedono. (Cass. civ., Sez. III, 11 maggio 2012, n. 7268; Cass. civ., Sez. III, 15 dicembre 2011, n. 27002). Sull'appello Tanto premesso, giova in apertura precisare come il Giudice di prime cure abbia con la sentenza gravata rigettato l'opposizione proposta dall'odierno appellante , con la seguente motivazione: […] L'opposizione Parte_1 non può essere accolta per le considerazioni di seguito precisate. Si premette che con DI n. 132/2015 notificato il 19-9-2016 veniva ingiunto al sig. di Parte_1 pagare la somma di € 3334,56 in forza di una domanda di finanziamento che lo stesso aveva sottoscritto in data 15-7-2005 come in atti. Avverso tale decreto il sig.
proponeva opposizione sul presupposto della mancanza di prova Parte_1 del credito ingiunto, della prescrizione del credito e dell'illegittima richiesta di interessi. Instaurato il contraddittorio si costituiva la chiedendo Controparte_1 il rigetto dell'opposizione poiché destituita di ogni fondamento. Si premette che il ottoscriveva una domanda di finanziamento con la Credial Italia Spa, per un Pt_1 importo di Euro 1500,00 a titolo di sorta capitale che maggiorata degli interessi di mora convenzionali al tasso contrattualmente pattuito, e del costo di polizza assicurativa comportava un rimborso totale parti ad Euro 2166,00 da versarsi mediante il pagamento di 38 rate mensili, ciascuna pari ad Euro 57,00 cadauna, tramite addebito in conto corrente bancario da effettuarsi il giorno 20 di ogni mese, come si evince da documentazione in atti. Nell'ambito del medesimo contratto veniva sottoscritta dal contraente l'apertura di una linea di credito utilizzabile mediante carta magnetizzata, come si deduce dalla domanda di finanziamento sottoscritta il 15-7-2005, che comportava un residuo impagato pari ad Euro 1531,12 da cui scaturisce il totale ingiunto di Euro 3334,56. Di seguito il credito veniva ceduto da Credial Italia Spa a e poi nell'ambito di una Controparte_2 operazione di cartolizzazione, da quest'ultimo ad la quale conferiva CP_3 mandato all'odierna opposta per il suo recupero. Non può sottacersi che il diritto fatto valere è fondato su prova scritta, i fatti costitutivi del diritto azionato sono stati documentalmente allegati e provati, come da contratto regolarmente sottoscritto in ogni sua parte, unitamente alle situazioni contabili riferite ai due contratti in questione. Per ciò che concerne la sollevata eccezione di prescrizione sollevata da parte opponente, va evidenziato che alla luce del fatto che il contratto
3 Tribunale di Avellino n. 1487/2018 R.G. Affari Civili Contenziosi
di finanziamento prevedeva la restituzione dell'importo attraverso il pagamento di n. 38 rate, decorrenti dalla materiale erogazione del finanziamento, l'ultima rata sarebbe scaduta il 20.9.08, poiché il pagamento era previsto per il 20 di ogni mese,
e quindi solo da quella data iniziava a decorrere il termine di prescrizione decennale. La data di decorrenza della prescrizione deve essere individuata con riferimento alla scadenza dell'ultima rata del finanziamento. Sul punto anche la
Cassazione si è pronunciata a riguardo, statuendo che l'unicità del debito seppur ratealmente frazionato impone la decorrenza di un unitario termine di prescrizione che trattandosi di debito rateizzato, decorre dal termine contrattualmente statuito per il pagamento dell'ultima rata Cass. Civ. n. 17798 del 20.08.2011. Per cui l'eccezione di prescrizione non è accoglibile. Per ciò che concerne l'assunta illegittimità degli interessi di mora applicati, non vi è supporto probatorio a riguardo che possa aiutare questo Giudicante a dirimere l'argomento. Parte opposta ha compiutamente allegato i fatti costitutivi del diritto azionato scaturenti dal contratto regolarmente sottoscritto in ogni sua parte che evidenzia la somma dovuta non contestata sostanzialmente dalla parte debitrice. Pertanto, alla luce di tutto quanto in atti, l'opposizione va rigettata e per l'effetto va confermato il D.I. opposto n. 142-15 […]. A fondamento dell'appello, i seguenti motivi: 1) violazione e/o falsa applicazione del primo comma dell'articolo 2697 del codice civile, atteso che nel caso in esame - diversamente da quanto affermato dal Giudicante di prime cure - la domanda di credito azionata della società nei confronti Controparte_1 dell'odierno appellante non è supportata da documentazione probante;
2) violazione e/o falsa applicazione dell'articolo 2697 del codice civile, atteso che l'odierna difesa ha dimostrato - diversamente da quanto sostenuto dal Giudicante di prime cure - che sommando i valori di tali voci, si ottiene un tasso di interesse superiore al tasso soglia che all'epoca della stipula del finanziamento;
3) violazione e/o falsa applicazione dell'articolo 2935 del codice civile, nella parte in cui non accoglie l'eccezione di prescrizione del preteso credito, in quanto fa decorrere la prescrizione dalla scadenza dell'ultima rata del finanziamento, e cioè dal 20 settembre 2008. Per la conferma della sentenza stante l'inammissibilità dell'appello, la propria carenza di legittimazione, e l'infondatezza dei motivi di gravame articolati, insisteva per converso l'appellata, . Controparte_1
Ciò posto, deve preliminarmente darsi atto della piena ammissibilità del gravame, la cui chiarezza in ordine, non solo alla individuazione delle questioni e dei punti non condivisi della sentenza gravata, ma anche alla confutazione delle argomentazioni agli stessi sottese, risulta del tutto rispondente ai dettami di cui all'art. 342 c.p.c.
4 Tribunale di Avellino n. 1487/2018 R.G. Affari Civili Contenziosi
Secondo condivisa giurisprudenza, del resto, Gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, ovvero la trascrizione totale o parziale della sentenza appellata, tenuto conto della permanente natura di "revisio prioris instantiae" del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata (Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 13535 del 30/05/2018; nonché Sez. Unite, sentenza n. 27199 del 16 novembre 2017). Passando al merito, del tutto condivisibili appaiono le conclusioni cui è pervenuto il Giudice di Pace, ritenendosi prive di pregio le censure in questa sede mosse alla decisione adottata, ferma l'ulteriore precisazione secondo cui non incorre nella violazione del principio della corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato il giudice d'appello che, rimanendo nell'ambito del "petitum" e della "causa petendi", confermi la decisione impugnata sulla base di ragioni diverse da quelle adottate dal giudice di primo grado o formulate dalle parti, mettendo in rilievo nella motivazione elementi di fatto risultanti dagli atti ma non considerati o non espressamente menzionati dal primo giudice (Sez. 3, Sentenza n. 20652 del 25/09/2009). Quanto alla violazione dell'art. 2697 cc a causa della (asserita) mancanza di documentazione probante il credito fatto valere, non risultando idonei i documenti i documenti (contrassegnati dai numeri 5 e 6), datati 7 maggio 2014, a firma dell'amministratore unico della , dott. posti Controparte_3 Persona_1
a fondamento probatorio della fase monitoria, perché meri atti di contabilità interna (c.d. “saldoconto”) - non recettizi - che riportano l'importo globale richiesto, senza specificare, in maniera analitica e dettagliata, le voci contabili che ne costituiscono la giustificazione causale (v. testualmente atto di appello), non ci si può esimere dal rilevare come, ferma l'incontestata produzione in atti dei contratti debitamente sottoscritti e dell'avvenuta erogazione delle somme richieste, costituisce principio consolidato in giurisprudenza l'affermazione secondo cui, ove la pretesa azionata in sede monitoria si fondi - come nel caso di specie - su di un contratto di finanziamento, e non già su di un contratto di conto corrente, è sufficiente che il creditore esibisca a conforto della richiesta di ingiunzione il contratto di finanziamento con relativo piano di ammortamento, ove previsto e/o rilevante, e tale documentazione avrà valore di piena prova, sia nella fase monitoria secondo il disposto di cui agli artt. 633 e ss. c.p.c., che nella fase di opposizione, essendo in tale successivo giudizio onere del debitore dimostrare il pagamento, o la sussistenza di altre cause estintive del credito ex
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adverso azionato: non è difatti consentito al giudice, nell'ambito dei giudizi fondati su contratti bancari diversi da quello di conto corrente di cui agli artt. 1823 e ss. c.c. o comunque regolati in conto corrente, pretendere a fini probatori, nemmeno in sede monitoria, la produzione in giudizio degli “estratti conto” ex art. 50 T.U.B. (Sez. 1, Sentenza n. 3949 del 19 febbraio 2018). Quanto alla violazione dell'art. 2697 cc a causa della (presunta) natura usuraria degli interessi applicati, poiché se si somma il T.A.E.G., pattuito al 25,84% più il costo della copertura assicurativa di euro 34,20 e la maggiorazione di mora convenuta allo 0,12% giornaliero (pari al 14% annuo) si ottiene un tasso di interesse pari al 28,00% rispetto al tasso soglia del 24,96% (v. ancora testualmente atto di appello), deve evidenziarsi come le predette eccezioni non siano state debitamente articolate in prime cure, rimanendo ivi del tutto generiche ed indeterminate (v. atto di opposizione, in cui viene addirittura indicato, in assenza di ulteriori specificazioni, un tasso di mora del 14%, notevolmente inferiore a quello del 24,96% in questa sede posto, quale tasso soglia, a fondamento della medesima eccezione), né tantomeno le specificazioni operate in appello - vista altresì la natura composita del rapporto azionato, derivante da una richiesta di finanziamento, con contestuale apertura di credito su carta - potrebbero portare a soluzioni dissimili, atteso che, per condivisa giurisprudenza, il debitore che intenda dimostrare l'entità usuraria degli stessi è tenuto a dedurre il tipo contrattuale, la misura del T.e.g.m. nel periodo di riferimento, la clausola negoziale relativa agli interessi pattuiti e quelli applicati in concreto, l'eventuale qualità di consumatore considerato e gli altri elementi contenuti nel decreto ministeriale, atteso che la parte che agisce in giudizio per l'accertamento dell'usurarietà delle condizioni contrattuali è tenuta a dar prova della fondatezza delle proprie pretese ed, in ossequio al principio di cui all'art. 2697 c.c., ha l'onere di indicare e documentare, in sede di merito, in maniera precisa e non equivoca, la pattuizione originaria, le somme pagate ogni anno a titolo di interessi, i trimestri in cui è avvenuto il superamento, e le modalità con cui lo stesso è stato accertato (ex multis Cassazione Civile, ordinanza n. 2311/2018), ferma l'ulteriore precisazione secondo cui La prova dell'applicazione dei tassi usurari richiede un'allegazione di parte sul superamento del tasso-soglia nel corso del rapporto contrattuale, dopodiché può ritenersi presunta la natura usuraria degli interessi applicati, in base all'art. 644 c.p., comma 3, prima parte, e all'art. 1815 c.c., che dovranno pertanto essere espunti nella misura in cui, nel corso del rapporto, essi hanno inciso negativamente sulla posizione del debitore, tenuto comunque a ricevere in restituzione il tantundem (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 19282 del 12/09/2014 (Rv. 632998-01), tuttavia La misura del tasso-soglia è determinata periodicamente con apposito decreto del Ministro del Tesoro, emanato ai sensi
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della L. n. 108 del 1996, art. 1, pertanto, per quanto la nullità di una pattuizione contrattuale sia rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio (cfr. Sez. U -, Sentenza n. 7294 del 22/03/2017; Cass. Sez.
2 - Sentenza n. 21243 del
09/08/2019), una indicazione circostanziata circa il concreto superamento dei tassi soglia, nel periodo in contestazione, risulta indispensabile al fine di valutare l'incidenza, nel rapporto, della nullità dedotta, e l'interesse concreto e attuale ad ottenere un accertamento giudiziale sul punto, ex art. 100 c.p.c. (cfr. da ultimo Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 2489 del 29/01/2019 in tema di nullità testamentaria). Quanto infine alla violazione dell'art. 2935 cc a causa del mancato accoglimento dell'eccezione di prescrizione, in quanto viene fatta decorrere la prescrizione dalla scadenza dell'ultima rata del finanziamento, e cioè dal 20 settembre 2008, e non dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere e cioè dalla scadenza della prima rata non adempiuta (v. ancora una volta testualmente atto di appello), preme rilevare come costituisca principio consolidato in giurisprudenza l'affermazione secondo cui nei contratti di finanziamento e/o di mutuo la data di decorrenza dalla prescrizione deve essere individuata con riferimento alla scadenza dell'ultima rata e non prendendo in considerazione la data di stipula dello stesso (Cass. n. 17798/2011; conf. Cass. n. 19291/2010; Cass. n. 2301/2004; nonché in termini da ultimo Sez. 3 - , Ordinanza n. 4232 del
10/02/2023), poiché il beneficio del pagamento rateale è solo una modalità prevista per favorire il mutuatario attraverso l'assolvimento ripartito nel tempo della propria obbligazione, ma non consegue l'effetto di frazionare il debito in tante autonome obbligazioni, con la conseguenza che il termine sancito dall'art. 1957 c.c. non decorre dalla scadenza delle singole rate, bensì dalla scadenza dell'ultima (v. ancora Cass. n. 2301/2004). Alla stregua di quanto precede, dunque, non può che giungersi, in rigetto dell'appello, alla conferma della sentenza gravata, fermo in ogni caso, stante la dirimente rilevanza e l'evidenza dell'impatto operativo della ragioni sin qui esposte, l'assorbimento di ogni altra questione, deduzione od eccezione comunque sollevata o rilevabile, in applicazione del condiviso orientamento giurisprudenziale secondo cui il principio della "ragione più liquida", imponendo un approccio interpretativo con la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica, consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art. 276 cod. proc. civ., in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, costituzionalizzata dall'art. 111 Cost., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione - anche se logicamente subordinata - senza
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che sia necessario esaminare previamente le altre (Sez.
6 - L, Sentenza n. 12002 del 28/05/2014, Rv. 631058). Il rigetto integrale dell'appello impone, altresì, di dare atto nel presente provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater del D.P.R. 115/2002, così come inserito dalla legge 24 dicembre 2012, n. 228, ratione temporis applicabile al procedimento in esame, a mente del quale: quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso. Sulle spese Quanto alle spese, il rigetto dell'appello impone la condanna di parte appellante alla rifusione in favore di parte appellata delle spese del presente giudizio, liquidate - in applicazione delle tabelle vigenti - tenuto conto della non svoltasi fase istruttoria in secondo grado, del valore (fino a € 5.200,00), della natura e della complessità (non notevole) della controversia, nonché del numero (ristretto), dell'importanza e della complessità (bassa) delle questioni trattate.
PQM
il Tribunale Ordinario di Avellino, in composizione monocratica e nella persona del Giudice dott. Antonio Pasquariello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti della Parte_1 [...]
, in persona del legale rappresentante pro tempore, nella sua CP_1 qualità di mandataria di , avverso la sentenza del Giudice di Pace Parte_2 di Sant'Angelo dei Lombardi n. 308/2017, pubblicata in data 02.10.2017 e non notificata, respinta o comunque assorbita, ogni altra istanza deduzione ed eccezione, così provvede: rigetta l'appello così come proposto e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
condanna
alla rifusione in favore di delle Parte_1 Controparte_1 spese del giudizio, liquidate in € 852,00 per compensi, oltre CNAP e IVA come per legge ed altre indennità e spese successive documentate se dovute, nonché rimborso spese forfettarie nella misura del 15% dei compensi;
attesta la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater del D.P.R. 115/2002, così come inserito dalla legge 24 dicembre 2012, n. 228, ratione temporis
8 Tribunale di Avellino n. 1487/2018 R.G. Affari Civili Contenziosi
applicabile al procedimento in esame, mandando alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza. Così deciso in data 26/09/2024 Il Giudice dott. Antonio Pasquariello
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Tribunale Ordinario di Avellino Esito dell'udienza a trattazione scritta ex art. 127ter c.p.c. del 26/09/2024
Il Giudice
- preso atto delle disposizioni che consentono lo svolgimento delle udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti, mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, parificate alla comparizione all'udienza;
- rilevato che in ottemperanza del decreto reso in corso di causa, debitamente comunicato, la partecipazione alla presente udienza vi è stata a mezzo del deposito delle suddette note scritte, contenenti la richiesta di accoglimento delle istanze, deduzioni, eccezioni e conclusioni ivi riportate;
pronuncia l'allegata sentenza alla luce delle conclusioni rassegnate nelle note scritte depositate, le quali tengono luogo della discussione orale, dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Il Giudice dott. Antonio Pasquariello
1 Tribunale di Avellino n. 1487/2018 R.G. Affari Civili Contenziosi
Repubblica Italiana In nome del popolo italiano Tribunale Ordinario di Avellino - Composizione Monocratica Il Giudice, dott. Antonio Pasquariello, ha pronunciato la seguente SENTENZA ex artt. 352, ult.co. e 281sexies c.p.c., resa a seguito dell'udienza a trattazione scritta ex art. 127ter c.p.c. del 26/09/2024 nella causa n. 1487/2018 avente ad oggetto appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Sant'Angelo dei Lombardi n. 308/2017, pubblicata in data 02.10.2017 e non notificata, resa in materia di “opposizione a decreto ingiuntivo” e vertente tra
(C.F./P.IVA: ), col Parte_1 C.F._1 ministero/assistenza degli avv.ti MARINO GIUSEPPE e PERFETTO PASQUALINA
- appellante - e
(C.F./P.IVA: ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, nella sua qualità di mandataria di , col Parte_2 ministero/assistenza dell'avv. DE BELLO VIVIANA
- appellato - Conclusioni All'udienza del 26/09/2024 svoltasi secondo le modalità di cui all'art. 127ter c.p.c. le parti concludevano come da note scritte depositate RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Sul modulo decisionale di cui all'art. 281sexies c.p.c.
Preliminarmente giova osservare come la presente decisione sia adottata ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c. e, quindi, sia possibile prescindere dalle indicazioni contenute nell'art. 132 c.p.c.
L'art. 281sexies c.p.c., infatti, consente al giudice di pronunciare la sentenza in udienza al termine della discussione dando lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, senza dover premettere le indicazioni richieste dal secondo comma dell'art. 132 c.p.c., perché esse si ricavano dal verbale dell'udienza di discussione sottoscritto dal giudice stesso.
2 Tribunale di Avellino n. 1487/2018 R.G. Affari Civili Contenziosi
Pertanto, non è affetta da nullità la sentenza, resa nella forma predetta, che non contenga le indicazioni riguardanti il giudice e le parti, le eventuali conclusioni del P.M. e la concisa esposizione dei fatti e dei motivi della decisione (Cass. civ., Sez. III, 19 ottobre 2006, n. 22409).
Ancora, in tale sentenza è superflua l'esposizione dello svolgimento del processo e delle conclusioni delle parti, quando questi siano ricostruibili dal verbale dell'udienza di discussione e da quelli che lo precedono. (Cass. civ., Sez. III, 11 maggio 2012, n. 7268; Cass. civ., Sez. III, 15 dicembre 2011, n. 27002). Sull'appello Tanto premesso, giova in apertura precisare come il Giudice di prime cure abbia con la sentenza gravata rigettato l'opposizione proposta dall'odierno appellante , con la seguente motivazione: […] L'opposizione Parte_1 non può essere accolta per le considerazioni di seguito precisate. Si premette che con DI n. 132/2015 notificato il 19-9-2016 veniva ingiunto al sig. di Parte_1 pagare la somma di € 3334,56 in forza di una domanda di finanziamento che lo stesso aveva sottoscritto in data 15-7-2005 come in atti. Avverso tale decreto il sig.
proponeva opposizione sul presupposto della mancanza di prova Parte_1 del credito ingiunto, della prescrizione del credito e dell'illegittima richiesta di interessi. Instaurato il contraddittorio si costituiva la chiedendo Controparte_1 il rigetto dell'opposizione poiché destituita di ogni fondamento. Si premette che il ottoscriveva una domanda di finanziamento con la Credial Italia Spa, per un Pt_1 importo di Euro 1500,00 a titolo di sorta capitale che maggiorata degli interessi di mora convenzionali al tasso contrattualmente pattuito, e del costo di polizza assicurativa comportava un rimborso totale parti ad Euro 2166,00 da versarsi mediante il pagamento di 38 rate mensili, ciascuna pari ad Euro 57,00 cadauna, tramite addebito in conto corrente bancario da effettuarsi il giorno 20 di ogni mese, come si evince da documentazione in atti. Nell'ambito del medesimo contratto veniva sottoscritta dal contraente l'apertura di una linea di credito utilizzabile mediante carta magnetizzata, come si deduce dalla domanda di finanziamento sottoscritta il 15-7-2005, che comportava un residuo impagato pari ad Euro 1531,12 da cui scaturisce il totale ingiunto di Euro 3334,56. Di seguito il credito veniva ceduto da Credial Italia Spa a e poi nell'ambito di una Controparte_2 operazione di cartolizzazione, da quest'ultimo ad la quale conferiva CP_3 mandato all'odierna opposta per il suo recupero. Non può sottacersi che il diritto fatto valere è fondato su prova scritta, i fatti costitutivi del diritto azionato sono stati documentalmente allegati e provati, come da contratto regolarmente sottoscritto in ogni sua parte, unitamente alle situazioni contabili riferite ai due contratti in questione. Per ciò che concerne la sollevata eccezione di prescrizione sollevata da parte opponente, va evidenziato che alla luce del fatto che il contratto
3 Tribunale di Avellino n. 1487/2018 R.G. Affari Civili Contenziosi
di finanziamento prevedeva la restituzione dell'importo attraverso il pagamento di n. 38 rate, decorrenti dalla materiale erogazione del finanziamento, l'ultima rata sarebbe scaduta il 20.9.08, poiché il pagamento era previsto per il 20 di ogni mese,
e quindi solo da quella data iniziava a decorrere il termine di prescrizione decennale. La data di decorrenza della prescrizione deve essere individuata con riferimento alla scadenza dell'ultima rata del finanziamento. Sul punto anche la
Cassazione si è pronunciata a riguardo, statuendo che l'unicità del debito seppur ratealmente frazionato impone la decorrenza di un unitario termine di prescrizione che trattandosi di debito rateizzato, decorre dal termine contrattualmente statuito per il pagamento dell'ultima rata Cass. Civ. n. 17798 del 20.08.2011. Per cui l'eccezione di prescrizione non è accoglibile. Per ciò che concerne l'assunta illegittimità degli interessi di mora applicati, non vi è supporto probatorio a riguardo che possa aiutare questo Giudicante a dirimere l'argomento. Parte opposta ha compiutamente allegato i fatti costitutivi del diritto azionato scaturenti dal contratto regolarmente sottoscritto in ogni sua parte che evidenzia la somma dovuta non contestata sostanzialmente dalla parte debitrice. Pertanto, alla luce di tutto quanto in atti, l'opposizione va rigettata e per l'effetto va confermato il D.I. opposto n. 142-15 […]. A fondamento dell'appello, i seguenti motivi: 1) violazione e/o falsa applicazione del primo comma dell'articolo 2697 del codice civile, atteso che nel caso in esame - diversamente da quanto affermato dal Giudicante di prime cure - la domanda di credito azionata della società nei confronti Controparte_1 dell'odierno appellante non è supportata da documentazione probante;
2) violazione e/o falsa applicazione dell'articolo 2697 del codice civile, atteso che l'odierna difesa ha dimostrato - diversamente da quanto sostenuto dal Giudicante di prime cure - che sommando i valori di tali voci, si ottiene un tasso di interesse superiore al tasso soglia che all'epoca della stipula del finanziamento;
3) violazione e/o falsa applicazione dell'articolo 2935 del codice civile, nella parte in cui non accoglie l'eccezione di prescrizione del preteso credito, in quanto fa decorrere la prescrizione dalla scadenza dell'ultima rata del finanziamento, e cioè dal 20 settembre 2008. Per la conferma della sentenza stante l'inammissibilità dell'appello, la propria carenza di legittimazione, e l'infondatezza dei motivi di gravame articolati, insisteva per converso l'appellata, . Controparte_1
Ciò posto, deve preliminarmente darsi atto della piena ammissibilità del gravame, la cui chiarezza in ordine, non solo alla individuazione delle questioni e dei punti non condivisi della sentenza gravata, ma anche alla confutazione delle argomentazioni agli stessi sottese, risulta del tutto rispondente ai dettami di cui all'art. 342 c.p.c.
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Secondo condivisa giurisprudenza, del resto, Gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, ovvero la trascrizione totale o parziale della sentenza appellata, tenuto conto della permanente natura di "revisio prioris instantiae" del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata (Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 13535 del 30/05/2018; nonché Sez. Unite, sentenza n. 27199 del 16 novembre 2017). Passando al merito, del tutto condivisibili appaiono le conclusioni cui è pervenuto il Giudice di Pace, ritenendosi prive di pregio le censure in questa sede mosse alla decisione adottata, ferma l'ulteriore precisazione secondo cui non incorre nella violazione del principio della corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato il giudice d'appello che, rimanendo nell'ambito del "petitum" e della "causa petendi", confermi la decisione impugnata sulla base di ragioni diverse da quelle adottate dal giudice di primo grado o formulate dalle parti, mettendo in rilievo nella motivazione elementi di fatto risultanti dagli atti ma non considerati o non espressamente menzionati dal primo giudice (Sez. 3, Sentenza n. 20652 del 25/09/2009). Quanto alla violazione dell'art. 2697 cc a causa della (asserita) mancanza di documentazione probante il credito fatto valere, non risultando idonei i documenti i documenti (contrassegnati dai numeri 5 e 6), datati 7 maggio 2014, a firma dell'amministratore unico della , dott. posti Controparte_3 Persona_1
a fondamento probatorio della fase monitoria, perché meri atti di contabilità interna (c.d. “saldoconto”) - non recettizi - che riportano l'importo globale richiesto, senza specificare, in maniera analitica e dettagliata, le voci contabili che ne costituiscono la giustificazione causale (v. testualmente atto di appello), non ci si può esimere dal rilevare come, ferma l'incontestata produzione in atti dei contratti debitamente sottoscritti e dell'avvenuta erogazione delle somme richieste, costituisce principio consolidato in giurisprudenza l'affermazione secondo cui, ove la pretesa azionata in sede monitoria si fondi - come nel caso di specie - su di un contratto di finanziamento, e non già su di un contratto di conto corrente, è sufficiente che il creditore esibisca a conforto della richiesta di ingiunzione il contratto di finanziamento con relativo piano di ammortamento, ove previsto e/o rilevante, e tale documentazione avrà valore di piena prova, sia nella fase monitoria secondo il disposto di cui agli artt. 633 e ss. c.p.c., che nella fase di opposizione, essendo in tale successivo giudizio onere del debitore dimostrare il pagamento, o la sussistenza di altre cause estintive del credito ex
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adverso azionato: non è difatti consentito al giudice, nell'ambito dei giudizi fondati su contratti bancari diversi da quello di conto corrente di cui agli artt. 1823 e ss. c.c. o comunque regolati in conto corrente, pretendere a fini probatori, nemmeno in sede monitoria, la produzione in giudizio degli “estratti conto” ex art. 50 T.U.B. (Sez. 1, Sentenza n. 3949 del 19 febbraio 2018). Quanto alla violazione dell'art. 2697 cc a causa della (presunta) natura usuraria degli interessi applicati, poiché se si somma il T.A.E.G., pattuito al 25,84% più il costo della copertura assicurativa di euro 34,20 e la maggiorazione di mora convenuta allo 0,12% giornaliero (pari al 14% annuo) si ottiene un tasso di interesse pari al 28,00% rispetto al tasso soglia del 24,96% (v. ancora testualmente atto di appello), deve evidenziarsi come le predette eccezioni non siano state debitamente articolate in prime cure, rimanendo ivi del tutto generiche ed indeterminate (v. atto di opposizione, in cui viene addirittura indicato, in assenza di ulteriori specificazioni, un tasso di mora del 14%, notevolmente inferiore a quello del 24,96% in questa sede posto, quale tasso soglia, a fondamento della medesima eccezione), né tantomeno le specificazioni operate in appello - vista altresì la natura composita del rapporto azionato, derivante da una richiesta di finanziamento, con contestuale apertura di credito su carta - potrebbero portare a soluzioni dissimili, atteso che, per condivisa giurisprudenza, il debitore che intenda dimostrare l'entità usuraria degli stessi è tenuto a dedurre il tipo contrattuale, la misura del T.e.g.m. nel periodo di riferimento, la clausola negoziale relativa agli interessi pattuiti e quelli applicati in concreto, l'eventuale qualità di consumatore considerato e gli altri elementi contenuti nel decreto ministeriale, atteso che la parte che agisce in giudizio per l'accertamento dell'usurarietà delle condizioni contrattuali è tenuta a dar prova della fondatezza delle proprie pretese ed, in ossequio al principio di cui all'art. 2697 c.c., ha l'onere di indicare e documentare, in sede di merito, in maniera precisa e non equivoca, la pattuizione originaria, le somme pagate ogni anno a titolo di interessi, i trimestri in cui è avvenuto il superamento, e le modalità con cui lo stesso è stato accertato (ex multis Cassazione Civile, ordinanza n. 2311/2018), ferma l'ulteriore precisazione secondo cui La prova dell'applicazione dei tassi usurari richiede un'allegazione di parte sul superamento del tasso-soglia nel corso del rapporto contrattuale, dopodiché può ritenersi presunta la natura usuraria degli interessi applicati, in base all'art. 644 c.p., comma 3, prima parte, e all'art. 1815 c.c., che dovranno pertanto essere espunti nella misura in cui, nel corso del rapporto, essi hanno inciso negativamente sulla posizione del debitore, tenuto comunque a ricevere in restituzione il tantundem (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 19282 del 12/09/2014 (Rv. 632998-01), tuttavia La misura del tasso-soglia è determinata periodicamente con apposito decreto del Ministro del Tesoro, emanato ai sensi
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della L. n. 108 del 1996, art. 1, pertanto, per quanto la nullità di una pattuizione contrattuale sia rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio (cfr. Sez. U -, Sentenza n. 7294 del 22/03/2017; Cass. Sez.
2 - Sentenza n. 21243 del
09/08/2019), una indicazione circostanziata circa il concreto superamento dei tassi soglia, nel periodo in contestazione, risulta indispensabile al fine di valutare l'incidenza, nel rapporto, della nullità dedotta, e l'interesse concreto e attuale ad ottenere un accertamento giudiziale sul punto, ex art. 100 c.p.c. (cfr. da ultimo Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 2489 del 29/01/2019 in tema di nullità testamentaria). Quanto infine alla violazione dell'art. 2935 cc a causa del mancato accoglimento dell'eccezione di prescrizione, in quanto viene fatta decorrere la prescrizione dalla scadenza dell'ultima rata del finanziamento, e cioè dal 20 settembre 2008, e non dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere e cioè dalla scadenza della prima rata non adempiuta (v. ancora una volta testualmente atto di appello), preme rilevare come costituisca principio consolidato in giurisprudenza l'affermazione secondo cui nei contratti di finanziamento e/o di mutuo la data di decorrenza dalla prescrizione deve essere individuata con riferimento alla scadenza dell'ultima rata e non prendendo in considerazione la data di stipula dello stesso (Cass. n. 17798/2011; conf. Cass. n. 19291/2010; Cass. n. 2301/2004; nonché in termini da ultimo Sez. 3 - , Ordinanza n. 4232 del
10/02/2023), poiché il beneficio del pagamento rateale è solo una modalità prevista per favorire il mutuatario attraverso l'assolvimento ripartito nel tempo della propria obbligazione, ma non consegue l'effetto di frazionare il debito in tante autonome obbligazioni, con la conseguenza che il termine sancito dall'art. 1957 c.c. non decorre dalla scadenza delle singole rate, bensì dalla scadenza dell'ultima (v. ancora Cass. n. 2301/2004). Alla stregua di quanto precede, dunque, non può che giungersi, in rigetto dell'appello, alla conferma della sentenza gravata, fermo in ogni caso, stante la dirimente rilevanza e l'evidenza dell'impatto operativo della ragioni sin qui esposte, l'assorbimento di ogni altra questione, deduzione od eccezione comunque sollevata o rilevabile, in applicazione del condiviso orientamento giurisprudenziale secondo cui il principio della "ragione più liquida", imponendo un approccio interpretativo con la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica, consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art. 276 cod. proc. civ., in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, costituzionalizzata dall'art. 111 Cost., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione - anche se logicamente subordinata - senza
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che sia necessario esaminare previamente le altre (Sez.
6 - L, Sentenza n. 12002 del 28/05/2014, Rv. 631058). Il rigetto integrale dell'appello impone, altresì, di dare atto nel presente provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater del D.P.R. 115/2002, così come inserito dalla legge 24 dicembre 2012, n. 228, ratione temporis applicabile al procedimento in esame, a mente del quale: quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso. Sulle spese Quanto alle spese, il rigetto dell'appello impone la condanna di parte appellante alla rifusione in favore di parte appellata delle spese del presente giudizio, liquidate - in applicazione delle tabelle vigenti - tenuto conto della non svoltasi fase istruttoria in secondo grado, del valore (fino a € 5.200,00), della natura e della complessità (non notevole) della controversia, nonché del numero (ristretto), dell'importanza e della complessità (bassa) delle questioni trattate.
PQM
il Tribunale Ordinario di Avellino, in composizione monocratica e nella persona del Giudice dott. Antonio Pasquariello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti della Parte_1 [...]
, in persona del legale rappresentante pro tempore, nella sua CP_1 qualità di mandataria di , avverso la sentenza del Giudice di Pace Parte_2 di Sant'Angelo dei Lombardi n. 308/2017, pubblicata in data 02.10.2017 e non notificata, respinta o comunque assorbita, ogni altra istanza deduzione ed eccezione, così provvede: rigetta l'appello così come proposto e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
condanna
alla rifusione in favore di delle Parte_1 Controparte_1 spese del giudizio, liquidate in € 852,00 per compensi, oltre CNAP e IVA come per legge ed altre indennità e spese successive documentate se dovute, nonché rimborso spese forfettarie nella misura del 15% dei compensi;
attesta la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater del D.P.R. 115/2002, così come inserito dalla legge 24 dicembre 2012, n. 228, ratione temporis
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applicabile al procedimento in esame, mandando alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza. Così deciso in data 26/09/2024 Il Giudice dott. Antonio Pasquariello
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