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Sentenza 15 ottobre 2025
Sentenza 15 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 15/10/2025, n. 706 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 706 |
| Data del deposito : | 15 ottobre 2025 |
Testo completo
N° 343/2022 R.G.L.
REPUBBLICA ITALIANA
CORTE D'APPELLO DI REGGIO CALABRIA
Sezione lavoro
In nome del Popolo italiano
La Corte di Appello di Reggio Calabria - Sezione Lavoro - riunita in camera di consiglio e composta dai Signori Magistrati:
1 Dott.ssa Marialuisa Crucitti Presidente
2 Dott. Eugenio Scopelliti Consigliere rel
3 Dott.ssa Maria Antonietta Naso Consigliere nella causa celebrata con le forme di cui all'art 127 ter c.p.c. (scadenza note
14.10.2025 ) e in esito alla relativa camera di consiglio viene emessa la seguente
SENTENZA in grado di appello, nel procedimento iscritto al n.343/2022 R.G.L. vertente
TRA
rappresentato e difeso Parte_1 dall'avv. Rita Pisanu (pec: t ); Email_1
appellante e
, rappresentata e difesa dall'avv. OM ME (pec: Controparte_1
; Email_2
appellato
CONCLUSIONI
Come da scritti difensivi e verbali di causa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato innanzi al Tribunale di Palmi, Controparte_1
proponeva domanda volta ad ottenere la declaratoria di illegittimità del provvedimento di diniego della indennità NASPI per il periodo dal 1° febbraio al 30 giugno 2018, previo riconoscimento dell'esatta posizione contributiva, possedendone tutti i requisiti. N° 343/2022 R.G.L.
A tal fine esponeva di aver lavorato, con contratto a tempo determinato, alle dipendenze dell'Istituto Apostole della Sacra Famiglia, Scuola dell'Infanzia paritaria "Maria SS. Assunta" con sede in Santa Cristina d'Aspromonte con la qualifica di insegnante dal 01.02.2018 al 30.06.2018.
Deduceva di essere iscritta al fondo gestione lavoratori dipendenti e di Pt_1
possedere, nei quattro anni precedenti l'inizio del periodo di disoccupazione, più di tredici settimane di contribuzione e trenta giornate di lavoro effettivo nei dodici mesi che precedono l'inizio del periodo di disoccupazione. In merito al terzo requisito deduceva che le prestazioni previdenziali sono dovute al lavoratore anche quando il datore di lavoro non abbia provveduto al versamento dei contributi all' , in applicazione del principio “di automaticità Controparte_2
della prestazione.”
L' costituendosi in giudizio, chiedeva il rigetto della domanda in quanto “da Pt_1
una consultazione odierna della posizione Uniemens relativa all'interessata non risultano periodi di lavoro effettuati e dati relativi al periodo dal 01/07/2017 al
30/06/2018 (data di licenziamento), durante il quale l'istante avrebbe lavorato alle dipendenze della ditta “ISTITUTO APOSTOLE DELLA SACRA FAMIGLIA”.
Espletata l'attività istruttoria mediante l'escussione dei testimoni, il Tribunale ha accolto la domanda della ritenendo sussistenti i requisiti previsti CP_1
dalla normativa vigente.
Il primo giudice, premessi la normativa sottesa e i presupposti necessari per il riconoscimento dell'indennità di disoccupazione in questione, ha osservato che questione controversa era il possesso del requisito lavorativo, ravvisabile nell'aver espletato almeno trenta giornate di lavoro nei 12 mesi che precedono l'inizio del periodo di disoccupazione;
ha poi ritenuto che all'omessa specificazione da parte dei testimoni di mansioni e periodo di svolgimento dell'attività lavorativa della ricorrente sopperisse la documentazione prodotta , rinvenendo una prova sufficiente dell' effettività della prestazione lavorativa dedotta.
Quanto al requisito contributivo, ha richiamato il principio di automaticità delle prestazioni ex art. 2116 c.c., in base al quale deve ritenersi utile anche la contribuzione dovuta ma non versata dal datore di lavoro.
Non avendo l' documentato elementi idonei a contestare la genuinità del Pt_1 N° 343/2022 R.G.L.
rapporto lavorativo, né risultando accertamenti ispettivi contrari, il giudice ha ritenuto soddisfatti tutti i requisiti previsti per l'accesso alla NASpI.
L' è stato pertanto condannato al riconoscimento della prestazione richiesta, Pt_1 con condanna alle spese di lite.
L' ha proposto appello ribadendo che, come tempestivamente dedotto sin Pt_1 dalla costituzione nel giudizio di primo grado, il diniego della prestazione è stato determinato dalla mancanza di ogni prova dell'esistenza del rapporto di lavoro subordinato per il periodo dal 01/07/2017 al 30/06/2018, perchè non è mai stato denunciato all'Istituto ai fini contributivi, nè sussistono evidenze documentali;
ciò in quanto le buste paga risultano prive di firma e timbro del datore di lavoro e, quindi, di qualunque valore probatorio;
inoltre, la prova testi non ha condotto ad alcun risultato utile.
Prosegue l'appellante che il principio di automaticità delle prestazioni previdenziali, richiamato nella sentenza impugnata, non può operare in astratto, ma presuppone che vi sia la prova del rapporto di lavoro dal quale discende l'obbligo contributivo;
in assenza di tale prova, non può parlarsi né di contributi dovuti né, tanto meno, di prestazioni da erogare.
costituitasi in giudizio, ha evidenziato che l' non aveva Controparte_1 Pt_1 considerato che la documentazione non si esauriva nelle buste paga, essendo stati depositati anche il contratto di lavoro regolarmente sottoscritto tra la lavoratrice e l' , nonchè la scheda anagrafica del Parte_2
, che attesta formalmente la denuncia del Parte_3 rapporto di lavoro da parte del datore, dal 1° febbraio al 30 giugno 2018, documenti, che comproverebbero in maniera inequivocabile l'esistenza del rapporto di lavoro, né erano mai stati oggetto di contestazione da parte dell' ; Pt_1 inoltre, i testimoni escussi avrebbero confermato di aver visto la CP_1 lavorare presso l'Istituto religioso.
L'odierna udienza si è svolta nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c., previa verifica della rituale comunicazione alle parti del decreto di fissazione della trattazione cartolare.
Le parti hanno depositato le note nel termine fissato nel predetto decreto
14.10.2025.
La causa è stata decisa nella camera di consiglio del 15.10.2025. N° 343/2022 R.G.L.
Motivi della decisione
L'appello deve essere rigettato, per le ragioni che seguono.
L' reitera le difese svolte in prime cure , in particolare sul fatto che le buste Pt_1 paga prodotte risultano prive di firma e data e sulla mancata denuncia del rapporto all' ai fini del versamento dei contributi previdenziali, oltre che sulla genrricità Pt_1 delle risultanze testimoniali, ma tali doglianze non tengono conto della complessiva valutazione delle emergenze processuali esposta nella impugnata sentenza , nella quale è stata rilevata una indubbia convergenza di prove documentali e orale che si integrano a riscontro della effettività del rapporto lavorativo oggetto di causa.
Va osservato che, come detto, l' ha limitato la propria contestazione ai dati Pt_1 formali delle buste paga prodotte, senza contestazione alcuna sia sul contratto di lavoro sottoscritto dalla ricorrente e dall' Parte_2
che riporta le mansioni, l'inquadramento e il periodo di svolgimento
[...] dell'attività lavorativa (1° febbraio al 30 giugno 2018) , che sulla scheda anagrafica rilasciata dal Centro per l'Impiego di , contenente la comunicazione Parte_3 obbligatoria di instaurazione del rapporto di lavoro, con indicazione del datore di lavoro, del lavoratore, della qualifica e della durata del rapporto.
A integrazione e conferma della veridicità di quanto documentato si aggiungono le dichiarazioni dei due testi escussi, che hanno riferito di aver visto la CP_1 nel cortile dell'asilo e all'interno della scuola mentre si occupava dei bambini;
quanto alle mansioni, sono evincibili da quanto riferito dai testi;
ad es. la CP_3 ha riferito di avere visto la ricorrente “impegnata a giocare con i bambini, insegnare loro poesie e canzoncine”); è vero che i testimoni non sono stati in grado di ricordare in particolare il periodo, ma tale lacuna è stata colmata dalla documentazione allegata sopra descritta, di cui l'appellante, invece, non fa menzione alcuna.
Ciò deve dirsi in particolare per la scheda anagrafica rilasciata dal Centro per l'impiego di , dalla quale risulta la denuncia del rapporto di lavoro fatta Parte_3 dall' del rapporto di lavoro intercorso Parte_2 con la Sig.ra dall'01.02.2018 al 30.06.2018; è di sicura rilevanza , CP_1 inoltre, il fatto che nell'anzidetta scheda risultano molti altri periodi di lavoro a tempo determinato presso differenti datori di lavoro e anche presso altri Istituti scolastici, ma un solo rapporto presso l' di Santa Parte_2
Cristina d'Aspromonte, quello instaurato in data 1.12.2018, così integrando la N° 343/2022 R.G.L.
narrazione dei testi escussi circa la collocazione temporale del rapporto in contestazione, essendiale ai fini dell'accoglimento della domanda.
Contro tali evenienze non basta rilevare l'omesso versamento dei contributi previdenziali relativi al rapporto di lavoro in questione, applicandosi il principio dell'automaticità delle prestazioni ais ensi dell' art. 2116 c.c. alla cui stregua le prestazioni di previdenza ed assistenza obbligatorie sono dovute al prestatore di lavoro, anche quando il datore non ha versato regolarmente contributi dovuti alle istituzioni di previdenza e di assistenza.
Trattasi di principio di portata applicativa generale rispetto all'intero ambito dei sistemi di previdenza e assistenza obbligatorie proprie del rapporto di lavoro dipendente suscettibile di essere derogato solo in presenza di una esplicita disposizione in tal senso, costituendo un logico corollario della finalità di protezione sociale inerente ai sistemi di assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti.
Accertata per queste ragioni l'effettività del rapporto di lavoro subordinato intercorso tra la e l' viene CP_1 Parte_2 in rilievo l'art. 3 del D.Lgs. n. 22 del 2015 , che riconosce l'indennità mensile di disoccupazione, denominata "Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l'Impiego (NASpI)", ai lavoratori che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione e presentino congiuntamente i seguenti requisiti: "a) siano in stato di disoccupazione ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera c), del decreto legislativo
21 aprile 2000, n. 181, e successive modificazioni;
b) possano far valere, nei quattro anni precedenti l'inizio del periodo di disoccupazione, almeno tredici settimane di contribuzione;
c) possano far valere trenta giornate di lavoro effettivo,
a prescindere dal minimale contributivo, nei dodici mesi che precedono l'inizio del periodo di disoccupazione".
Nella fattispecie il rapporto di lavoro è cessato alla scadenza del termine apposto al contratto, risultando sussistente il requisito delle tredici settimane di contribuzione e delle 30 giornate di lavoro effettivo ( periodo lavorativo da febbraio a giugno
2018).
Alla luce delle considerazioni che precedono, l'appello proposto dall' risulta Pt_1 infondato e deve essere rigettato;
le spese del grado seguono la soccombenza e vengono liquidate nella misura indicata in dispositivo (III scaglione DM n. N° 343/2022 R.G.L.
147/2022, nei minimi stante la semplicità delle questioni trattate) , distratte all' Avv.
OM ME che ha formulato la relativa dichiarazione .
Si dà atto che è stata emessa una pronuncia di integrale rigetto del gravame ai fini del pagamento di un'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto
PQM
La Corte di Appello di Reggio Calabria - Sezione Lavoro - , definitivamente decidendo nel giudizio di appello vertente tra e e Pt_1 Controparte_1
avverso la sentenza n. 679/2022 pubblicata il 19.04.2022 dal Tribunale di Palmi, disattesa ogni altra istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
1) rigetta l'appello; condanna l'appellante a rifondere all'appellata le spese del grado, che liquida in €
2.904,5 oltre Iva, cpa e spese generali, distratte al procuratpore dell'appellata ,
Avv. OM ME.
Dà atto che è stata emessa una pronuncia di integrale rigetto del gravame ai fini del pagamento di un'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto
Così deciso nella camera di consiglio del 15.10.2025
IL CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE
(dott. Eugenio Scopelliti) (dott. ssa Marialuisa Crucitti)
REPUBBLICA ITALIANA
CORTE D'APPELLO DI REGGIO CALABRIA
Sezione lavoro
In nome del Popolo italiano
La Corte di Appello di Reggio Calabria - Sezione Lavoro - riunita in camera di consiglio e composta dai Signori Magistrati:
1 Dott.ssa Marialuisa Crucitti Presidente
2 Dott. Eugenio Scopelliti Consigliere rel
3 Dott.ssa Maria Antonietta Naso Consigliere nella causa celebrata con le forme di cui all'art 127 ter c.p.c. (scadenza note
14.10.2025 ) e in esito alla relativa camera di consiglio viene emessa la seguente
SENTENZA in grado di appello, nel procedimento iscritto al n.343/2022 R.G.L. vertente
TRA
rappresentato e difeso Parte_1 dall'avv. Rita Pisanu (pec: t ); Email_1
appellante e
, rappresentata e difesa dall'avv. OM ME (pec: Controparte_1
; Email_2
appellato
CONCLUSIONI
Come da scritti difensivi e verbali di causa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato innanzi al Tribunale di Palmi, Controparte_1
proponeva domanda volta ad ottenere la declaratoria di illegittimità del provvedimento di diniego della indennità NASPI per il periodo dal 1° febbraio al 30 giugno 2018, previo riconoscimento dell'esatta posizione contributiva, possedendone tutti i requisiti. N° 343/2022 R.G.L.
A tal fine esponeva di aver lavorato, con contratto a tempo determinato, alle dipendenze dell'Istituto Apostole della Sacra Famiglia, Scuola dell'Infanzia paritaria "Maria SS. Assunta" con sede in Santa Cristina d'Aspromonte con la qualifica di insegnante dal 01.02.2018 al 30.06.2018.
Deduceva di essere iscritta al fondo gestione lavoratori dipendenti e di Pt_1
possedere, nei quattro anni precedenti l'inizio del periodo di disoccupazione, più di tredici settimane di contribuzione e trenta giornate di lavoro effettivo nei dodici mesi che precedono l'inizio del periodo di disoccupazione. In merito al terzo requisito deduceva che le prestazioni previdenziali sono dovute al lavoratore anche quando il datore di lavoro non abbia provveduto al versamento dei contributi all' , in applicazione del principio “di automaticità Controparte_2
della prestazione.”
L' costituendosi in giudizio, chiedeva il rigetto della domanda in quanto “da Pt_1
una consultazione odierna della posizione Uniemens relativa all'interessata non risultano periodi di lavoro effettuati e dati relativi al periodo dal 01/07/2017 al
30/06/2018 (data di licenziamento), durante il quale l'istante avrebbe lavorato alle dipendenze della ditta “ISTITUTO APOSTOLE DELLA SACRA FAMIGLIA”.
Espletata l'attività istruttoria mediante l'escussione dei testimoni, il Tribunale ha accolto la domanda della ritenendo sussistenti i requisiti previsti CP_1
dalla normativa vigente.
Il primo giudice, premessi la normativa sottesa e i presupposti necessari per il riconoscimento dell'indennità di disoccupazione in questione, ha osservato che questione controversa era il possesso del requisito lavorativo, ravvisabile nell'aver espletato almeno trenta giornate di lavoro nei 12 mesi che precedono l'inizio del periodo di disoccupazione;
ha poi ritenuto che all'omessa specificazione da parte dei testimoni di mansioni e periodo di svolgimento dell'attività lavorativa della ricorrente sopperisse la documentazione prodotta , rinvenendo una prova sufficiente dell' effettività della prestazione lavorativa dedotta.
Quanto al requisito contributivo, ha richiamato il principio di automaticità delle prestazioni ex art. 2116 c.c., in base al quale deve ritenersi utile anche la contribuzione dovuta ma non versata dal datore di lavoro.
Non avendo l' documentato elementi idonei a contestare la genuinità del Pt_1 N° 343/2022 R.G.L.
rapporto lavorativo, né risultando accertamenti ispettivi contrari, il giudice ha ritenuto soddisfatti tutti i requisiti previsti per l'accesso alla NASpI.
L' è stato pertanto condannato al riconoscimento della prestazione richiesta, Pt_1 con condanna alle spese di lite.
L' ha proposto appello ribadendo che, come tempestivamente dedotto sin Pt_1 dalla costituzione nel giudizio di primo grado, il diniego della prestazione è stato determinato dalla mancanza di ogni prova dell'esistenza del rapporto di lavoro subordinato per il periodo dal 01/07/2017 al 30/06/2018, perchè non è mai stato denunciato all'Istituto ai fini contributivi, nè sussistono evidenze documentali;
ciò in quanto le buste paga risultano prive di firma e timbro del datore di lavoro e, quindi, di qualunque valore probatorio;
inoltre, la prova testi non ha condotto ad alcun risultato utile.
Prosegue l'appellante che il principio di automaticità delle prestazioni previdenziali, richiamato nella sentenza impugnata, non può operare in astratto, ma presuppone che vi sia la prova del rapporto di lavoro dal quale discende l'obbligo contributivo;
in assenza di tale prova, non può parlarsi né di contributi dovuti né, tanto meno, di prestazioni da erogare.
costituitasi in giudizio, ha evidenziato che l' non aveva Controparte_1 Pt_1 considerato che la documentazione non si esauriva nelle buste paga, essendo stati depositati anche il contratto di lavoro regolarmente sottoscritto tra la lavoratrice e l' , nonchè la scheda anagrafica del Parte_2
, che attesta formalmente la denuncia del Parte_3 rapporto di lavoro da parte del datore, dal 1° febbraio al 30 giugno 2018, documenti, che comproverebbero in maniera inequivocabile l'esistenza del rapporto di lavoro, né erano mai stati oggetto di contestazione da parte dell' ; Pt_1 inoltre, i testimoni escussi avrebbero confermato di aver visto la CP_1 lavorare presso l'Istituto religioso.
L'odierna udienza si è svolta nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c., previa verifica della rituale comunicazione alle parti del decreto di fissazione della trattazione cartolare.
Le parti hanno depositato le note nel termine fissato nel predetto decreto
14.10.2025.
La causa è stata decisa nella camera di consiglio del 15.10.2025. N° 343/2022 R.G.L.
Motivi della decisione
L'appello deve essere rigettato, per le ragioni che seguono.
L' reitera le difese svolte in prime cure , in particolare sul fatto che le buste Pt_1 paga prodotte risultano prive di firma e data e sulla mancata denuncia del rapporto all' ai fini del versamento dei contributi previdenziali, oltre che sulla genrricità Pt_1 delle risultanze testimoniali, ma tali doglianze non tengono conto della complessiva valutazione delle emergenze processuali esposta nella impugnata sentenza , nella quale è stata rilevata una indubbia convergenza di prove documentali e orale che si integrano a riscontro della effettività del rapporto lavorativo oggetto di causa.
Va osservato che, come detto, l' ha limitato la propria contestazione ai dati Pt_1 formali delle buste paga prodotte, senza contestazione alcuna sia sul contratto di lavoro sottoscritto dalla ricorrente e dall' Parte_2
che riporta le mansioni, l'inquadramento e il periodo di svolgimento
[...] dell'attività lavorativa (1° febbraio al 30 giugno 2018) , che sulla scheda anagrafica rilasciata dal Centro per l'Impiego di , contenente la comunicazione Parte_3 obbligatoria di instaurazione del rapporto di lavoro, con indicazione del datore di lavoro, del lavoratore, della qualifica e della durata del rapporto.
A integrazione e conferma della veridicità di quanto documentato si aggiungono le dichiarazioni dei due testi escussi, che hanno riferito di aver visto la CP_1 nel cortile dell'asilo e all'interno della scuola mentre si occupava dei bambini;
quanto alle mansioni, sono evincibili da quanto riferito dai testi;
ad es. la CP_3 ha riferito di avere visto la ricorrente “impegnata a giocare con i bambini, insegnare loro poesie e canzoncine”); è vero che i testimoni non sono stati in grado di ricordare in particolare il periodo, ma tale lacuna è stata colmata dalla documentazione allegata sopra descritta, di cui l'appellante, invece, non fa menzione alcuna.
Ciò deve dirsi in particolare per la scheda anagrafica rilasciata dal Centro per l'impiego di , dalla quale risulta la denuncia del rapporto di lavoro fatta Parte_3 dall' del rapporto di lavoro intercorso Parte_2 con la Sig.ra dall'01.02.2018 al 30.06.2018; è di sicura rilevanza , CP_1 inoltre, il fatto che nell'anzidetta scheda risultano molti altri periodi di lavoro a tempo determinato presso differenti datori di lavoro e anche presso altri Istituti scolastici, ma un solo rapporto presso l' di Santa Parte_2
Cristina d'Aspromonte, quello instaurato in data 1.12.2018, così integrando la N° 343/2022 R.G.L.
narrazione dei testi escussi circa la collocazione temporale del rapporto in contestazione, essendiale ai fini dell'accoglimento della domanda.
Contro tali evenienze non basta rilevare l'omesso versamento dei contributi previdenziali relativi al rapporto di lavoro in questione, applicandosi il principio dell'automaticità delle prestazioni ais ensi dell' art. 2116 c.c. alla cui stregua le prestazioni di previdenza ed assistenza obbligatorie sono dovute al prestatore di lavoro, anche quando il datore non ha versato regolarmente contributi dovuti alle istituzioni di previdenza e di assistenza.
Trattasi di principio di portata applicativa generale rispetto all'intero ambito dei sistemi di previdenza e assistenza obbligatorie proprie del rapporto di lavoro dipendente suscettibile di essere derogato solo in presenza di una esplicita disposizione in tal senso, costituendo un logico corollario della finalità di protezione sociale inerente ai sistemi di assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti.
Accertata per queste ragioni l'effettività del rapporto di lavoro subordinato intercorso tra la e l' viene CP_1 Parte_2 in rilievo l'art. 3 del D.Lgs. n. 22 del 2015 , che riconosce l'indennità mensile di disoccupazione, denominata "Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l'Impiego (NASpI)", ai lavoratori che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione e presentino congiuntamente i seguenti requisiti: "a) siano in stato di disoccupazione ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera c), del decreto legislativo
21 aprile 2000, n. 181, e successive modificazioni;
b) possano far valere, nei quattro anni precedenti l'inizio del periodo di disoccupazione, almeno tredici settimane di contribuzione;
c) possano far valere trenta giornate di lavoro effettivo,
a prescindere dal minimale contributivo, nei dodici mesi che precedono l'inizio del periodo di disoccupazione".
Nella fattispecie il rapporto di lavoro è cessato alla scadenza del termine apposto al contratto, risultando sussistente il requisito delle tredici settimane di contribuzione e delle 30 giornate di lavoro effettivo ( periodo lavorativo da febbraio a giugno
2018).
Alla luce delle considerazioni che precedono, l'appello proposto dall' risulta Pt_1 infondato e deve essere rigettato;
le spese del grado seguono la soccombenza e vengono liquidate nella misura indicata in dispositivo (III scaglione DM n. N° 343/2022 R.G.L.
147/2022, nei minimi stante la semplicità delle questioni trattate) , distratte all' Avv.
OM ME che ha formulato la relativa dichiarazione .
Si dà atto che è stata emessa una pronuncia di integrale rigetto del gravame ai fini del pagamento di un'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto
PQM
La Corte di Appello di Reggio Calabria - Sezione Lavoro - , definitivamente decidendo nel giudizio di appello vertente tra e e Pt_1 Controparte_1
avverso la sentenza n. 679/2022 pubblicata il 19.04.2022 dal Tribunale di Palmi, disattesa ogni altra istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
1) rigetta l'appello; condanna l'appellante a rifondere all'appellata le spese del grado, che liquida in €
2.904,5 oltre Iva, cpa e spese generali, distratte al procuratpore dell'appellata ,
Avv. OM ME.
Dà atto che è stata emessa una pronuncia di integrale rigetto del gravame ai fini del pagamento di un'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto
Così deciso nella camera di consiglio del 15.10.2025
IL CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE
(dott. Eugenio Scopelliti) (dott. ssa Marialuisa Crucitti)