Articolo 22 della Legge 3 febbraio 1963, n. 529
Articolo 21Articolo 23
Versione
11 maggio 1963
Art. 22.
I residui attivi alla chiusura dell'esercizio 1952-53 sono stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da riscuotere sulle
entrate accertate per la competenza
propria dell'esercizio finanziario
1952-53 (articolo 18)................. L. 1.301.074.132 -

Somme rimaste da riscuotere sui
residui degli esercizi precedenti
(articolo 20)......................... L. 429.113 -

Somme riscosse e non versate(colonna
s del riepilogo dell'entrata)......... L. -
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Residui attivi al 30 giugno 1953.. L. 1.301.503.245 -
Entrata in vigore il 11 maggio 1963