TRIB
Sentenza 13 giugno 2025
Sentenza 13 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 13/06/2025, n. 1367 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 1367 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FOGGIA
SEZIONE LAVORO
La dott.ssa Lilia M. Ricucci, in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 8448/2023 R.G. Lavoro, decisa all'esito dell'udienza del 14.5.2025, tenuta ex art. 127 ter c.p.c. e promossa
da
, quale genitore esercente la potestà sulla minore , nata il [...], Parte_1 Persona_1 rappresentata e difesa dall'Avv.ta Maria Napolitano, giusta procura speciale alle liti in atti
RICORRENTE
contro
in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, Controparte_1 rappresentato e difeso dall'Avv. Amodio Marzocchella
RESISTENTE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 4.10.2023, la parte ricorrente in epigrafe indicata – a seguito dell'espletamento dell'accertamento tecnico preventivo del requisito sanitario finalizzato ad ottenere l'indennità di frequenza per la figlia minore e dell'assegnazione dei termini per proporre eventuali contestazioni – ha chiesto all'intestato Tribunale il riconoscimento del diritto all'indennità di frequenza a far data dalla domanda amministrativa, vinte le spese.
Integrato il contraddittorio, l' ha chiesto il rigetto del ricorso. CP_1
Acquisito il fascicolo relativo al procedimento di A.T.P., ottenuta integrazione di perizia, il Tribunale ha pronunciato la presente sentenza, emessa all'esito della camera di consiglio dell'udienza del 14.5.2025, tenuta ex art. 127 ter c.p.c., lette le note di trattazione scritta depositate dalle parti.
2. Il ricorso è parzialmente fondato. pagina 1 di 3 L'art. 1 della legge n.289/90 stabilisce che “ai mutilati ed invalidi civili minori di anni 18, cui siano state riconosciute dalle commissioni mediche periferiche per le pensioni di guerra e di invalidità civile difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni della propria età, nonché ai minori ipoacusici che presentino una perdita uditiva superiore ai 60 decibel nell'orecchio migliore nelle frequenze di 500, 1.000, 2.000 hertz, è concessa, per il ricorso continuo o anche periodico a trattamenti riabilitativi o terapeutici a seguito della loro minorazione, una indennità mensile di frequenza di importo pari all'assegno di cui all' articolo 13 della legge 30 marzo 1971, n. 118 , e successive modificazioni, a decorrere dall'1 settembre 1990. La concessione dell'indennità di cui al comma primo è subordinata alla frequenza continua o anche periodica di centri ambulatoriali o di centri diurni, anche di tipo semiresidenziale, pubblici o privati, purchè operanti in regime convenzionale, specializzati nel trattamento terapeutico o nella riabilitazione e nel recupero di persone portatrici di handicap. L'indennità mensile di frequenza è altresì concessa ai mutilati ed invalidi civili minori di anni 18 che frequentano scuole, pubbliche o private, di ogni ordine e grado, a partire dalla scuola materna, nonché centri di formazione o di addestramento professionale finalizzati al reinserimento sociale dei soggetti stessi”.
Ciò posto, il consulente tecnico nominato nella prima fase del giudizio (n. 7152/2022), dott.
[...]
a seguito di nuova visita peritale effettuata in data 10.10.2024 ha accertato che la minore è Per_2 affetta da “esiti di colesteatoma recidivante con ipoacusia di tipo trasmissivo all'orecchio sinistro”, presentando “ricadute psicologiche nella vita di relazione” tali da poter essere ritenuta meritevole della indennità di frequenza, con decorrenza da maggio 2023.
In particolare, il CTU ha precisato che “tale problematica non è insorta nell'ottobre del 2024 ma era presente anche nei mesi precedenti ed, in base all'esperienza professionale maturata in questi anni di lavoro, posso ritenere che il riconoscimento di tale indennità possa far data dal maggio del 2023”.
Orbene, le conclusioni cui è pervenuto il c.t.u., basate su precisi e concreti dati obiettivi e sorrette da esauriente motivazione logica e tecnica, possono senz'altro essere condivise e fatte proprie dal giudicante, sottraendosi a qualsiasi critica e contestazione delle parti, siccome trovano piena giustificazione nelle patologie accertate e nella documentazione sanitaria esaminata, oltre che nell'evidenza clinica direttamente riscontrata dall'ausiliario in occasione della visita peritale.
In definitiva, deve ritenersi sussistere il requisito sanitario chiesto dalla parte ricorrente connesso al successivo ed eventuale riconoscimento dell'indennità di frequenza.
Alla luce di quanto precede, questo Giudice condivide e fa proprie le conclusioni rassegnate dal C.T.U., attesa altresì la presunzione di imparzialità che assiste le argomentazioni dell'esperto nominato dall'Ufficio
(su cui cfr. Cass. Civ. Sez. II, n. 23362/2012), non ritenendo di dovere effettuare ulteriori approfondimenti, né avanzare richieste di chiarimenti, né disporre rinnovi dell'elaborato peritale (sul punto cfr. Cass. Civ.
Sez. I, n. 5277/2006; Cass. Sez. Lav., n. 23413/2011).
pagina 2 di 3 3. Stante la decorrenza differita della prestazione, sussistono i presupposti normativi per disporre la CP_ compensazione delle spese di lite. Spese di ctu, prima e seconda fase, a carico dell' ex art. 152 disp. att. cpc., liquidate con separato decreto emesso in data odierna.
P.Q.M.
Il Tribunale di Foggia-Sezione Lavoro, definitivamente pronunciando disattesa o assorbita ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
a) dichiara il diritto della minore al riconoscimento del requisito sanitario connesso Persona_1 all'indennità di frequenza dal mese di maggio 2023;
b) spese compensate;
CP_ c) pone le spese di c.t.u., prima e seconda fase, definitivamente a carico dell'
Foggia, all'esito dell'udienza del 14.5.2025
Il Giudice del Lavoro
Lilia M. Ricucci
pagina 3 di 3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FOGGIA
SEZIONE LAVORO
La dott.ssa Lilia M. Ricucci, in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 8448/2023 R.G. Lavoro, decisa all'esito dell'udienza del 14.5.2025, tenuta ex art. 127 ter c.p.c. e promossa
da
, quale genitore esercente la potestà sulla minore , nata il [...], Parte_1 Persona_1 rappresentata e difesa dall'Avv.ta Maria Napolitano, giusta procura speciale alle liti in atti
RICORRENTE
contro
in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, Controparte_1 rappresentato e difeso dall'Avv. Amodio Marzocchella
RESISTENTE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 4.10.2023, la parte ricorrente in epigrafe indicata – a seguito dell'espletamento dell'accertamento tecnico preventivo del requisito sanitario finalizzato ad ottenere l'indennità di frequenza per la figlia minore e dell'assegnazione dei termini per proporre eventuali contestazioni – ha chiesto all'intestato Tribunale il riconoscimento del diritto all'indennità di frequenza a far data dalla domanda amministrativa, vinte le spese.
Integrato il contraddittorio, l' ha chiesto il rigetto del ricorso. CP_1
Acquisito il fascicolo relativo al procedimento di A.T.P., ottenuta integrazione di perizia, il Tribunale ha pronunciato la presente sentenza, emessa all'esito della camera di consiglio dell'udienza del 14.5.2025, tenuta ex art. 127 ter c.p.c., lette le note di trattazione scritta depositate dalle parti.
2. Il ricorso è parzialmente fondato. pagina 1 di 3 L'art. 1 della legge n.289/90 stabilisce che “ai mutilati ed invalidi civili minori di anni 18, cui siano state riconosciute dalle commissioni mediche periferiche per le pensioni di guerra e di invalidità civile difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni della propria età, nonché ai minori ipoacusici che presentino una perdita uditiva superiore ai 60 decibel nell'orecchio migliore nelle frequenze di 500, 1.000, 2.000 hertz, è concessa, per il ricorso continuo o anche periodico a trattamenti riabilitativi o terapeutici a seguito della loro minorazione, una indennità mensile di frequenza di importo pari all'assegno di cui all' articolo 13 della legge 30 marzo 1971, n. 118 , e successive modificazioni, a decorrere dall'1 settembre 1990. La concessione dell'indennità di cui al comma primo è subordinata alla frequenza continua o anche periodica di centri ambulatoriali o di centri diurni, anche di tipo semiresidenziale, pubblici o privati, purchè operanti in regime convenzionale, specializzati nel trattamento terapeutico o nella riabilitazione e nel recupero di persone portatrici di handicap. L'indennità mensile di frequenza è altresì concessa ai mutilati ed invalidi civili minori di anni 18 che frequentano scuole, pubbliche o private, di ogni ordine e grado, a partire dalla scuola materna, nonché centri di formazione o di addestramento professionale finalizzati al reinserimento sociale dei soggetti stessi”.
Ciò posto, il consulente tecnico nominato nella prima fase del giudizio (n. 7152/2022), dott.
[...]
a seguito di nuova visita peritale effettuata in data 10.10.2024 ha accertato che la minore è Per_2 affetta da “esiti di colesteatoma recidivante con ipoacusia di tipo trasmissivo all'orecchio sinistro”, presentando “ricadute psicologiche nella vita di relazione” tali da poter essere ritenuta meritevole della indennità di frequenza, con decorrenza da maggio 2023.
In particolare, il CTU ha precisato che “tale problematica non è insorta nell'ottobre del 2024 ma era presente anche nei mesi precedenti ed, in base all'esperienza professionale maturata in questi anni di lavoro, posso ritenere che il riconoscimento di tale indennità possa far data dal maggio del 2023”.
Orbene, le conclusioni cui è pervenuto il c.t.u., basate su precisi e concreti dati obiettivi e sorrette da esauriente motivazione logica e tecnica, possono senz'altro essere condivise e fatte proprie dal giudicante, sottraendosi a qualsiasi critica e contestazione delle parti, siccome trovano piena giustificazione nelle patologie accertate e nella documentazione sanitaria esaminata, oltre che nell'evidenza clinica direttamente riscontrata dall'ausiliario in occasione della visita peritale.
In definitiva, deve ritenersi sussistere il requisito sanitario chiesto dalla parte ricorrente connesso al successivo ed eventuale riconoscimento dell'indennità di frequenza.
Alla luce di quanto precede, questo Giudice condivide e fa proprie le conclusioni rassegnate dal C.T.U., attesa altresì la presunzione di imparzialità che assiste le argomentazioni dell'esperto nominato dall'Ufficio
(su cui cfr. Cass. Civ. Sez. II, n. 23362/2012), non ritenendo di dovere effettuare ulteriori approfondimenti, né avanzare richieste di chiarimenti, né disporre rinnovi dell'elaborato peritale (sul punto cfr. Cass. Civ.
Sez. I, n. 5277/2006; Cass. Sez. Lav., n. 23413/2011).
pagina 2 di 3 3. Stante la decorrenza differita della prestazione, sussistono i presupposti normativi per disporre la CP_ compensazione delle spese di lite. Spese di ctu, prima e seconda fase, a carico dell' ex art. 152 disp. att. cpc., liquidate con separato decreto emesso in data odierna.
P.Q.M.
Il Tribunale di Foggia-Sezione Lavoro, definitivamente pronunciando disattesa o assorbita ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
a) dichiara il diritto della minore al riconoscimento del requisito sanitario connesso Persona_1 all'indennità di frequenza dal mese di maggio 2023;
b) spese compensate;
CP_ c) pone le spese di c.t.u., prima e seconda fase, definitivamente a carico dell'
Foggia, all'esito dell'udienza del 14.5.2025
Il Giudice del Lavoro
Lilia M. Ricucci
pagina 3 di 3