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Sentenza 11 luglio 2025
Sentenza 11 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 11/07/2025, n. 3091 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 3091 |
| Data del deposito : | 11 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI BRESCIA
- Sezione Terza Minori -
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati dott. Andrea Tinelli Presidente dott.ssa Claudia Gheri Giudice dott. Andrea Marchesi Giudice relatore a scioglimento della riserva assunta all'ultima udienza, pronunzia la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 769/2024 R.G. promossa da c.f. (avv. PASOLINI CRISTIAN) Parte_1 C.F._1
RICORRENTE contro c.f. (avv.ti STANIZZI MIRELLA e REMELLI CP_1 C.F._2
KETTY)
RESISTENTE con l'intervento del
Pubblico Ministero
***
«oggetto: Modifica condizioni regolamentaz. esercizio responsabilità genitoriale (contenzioso)»
***
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 20/1/2024 il ricorrente, a modifica delle condizioni pattuite con provvedimento emesso dal Tribunale di Brescia in data 13/10/2022, ha chiesto: i) incontri padre-figlio a weekend alternati (dal sabato mattina alla domenica sera) e un giorno infrasettimanale (dalle ore
17:00 sino alla mattina successiva) e ii) revoca dell'autorizzazione al rilascio di documenti validi per l'espatrio in favore del minore;
con comparsa di costituzione del 22/4/2024 si è costituita parte resistente la quale, contestando quanto dedotto dal ricorrente, ha chiesto: i) affido esclusivo del minore alla madre, con collocamento prevalente presso la stessa, ii) incontri liberi padre-figlio alla presenza della madre, iii) contributo al mantenimento del minore a carico del padre nella misura di € 500,00/mese, oltre al 50% delle spese straordinarie, iv) assegno unico percepito interamente dalla madre e v) reciproco consenso al rilascio dei documenti validi per l'espatrio;
con note scritte depositate rispettivamente in data 21/2/2025 e 26/2/2025, le parti hanno trovato un'intesa in merito ai provvedimenti ex artt. 337 bis e ss. c.c. da adottare in relazione al figlio
(n. 27/6/2022); Per_1
1 l'accordo raggiunto fra le parti è il seguente: “1. affidare il figlio minore Persona_2 in via esclusiva alla madre , con collocamento prevalente e fissazione della residenza CP_1 presso l'abitazione materna sita in Villanuova sul Clisi (BS), Piazza Roma, n. 8; 2. vista la tenera Per_ età del piccolo , stabilire il diritto/dovere del padre, di vedere e tenere con sé il Parte_1 figlio, a fine settimana alternati, dal sabato mattina alla domenica sera, quando verrà riaccompagnato presso l'abitazione della signora . Per quanto concerne le visite CP_1 infrasettimanali, il signor potrà far visita al minore in un giorno che verrà concordato tra Pt_1
i genitori, in base agli impegni reciproci e previo congruo preavviso;
3. per quanto concerne le vacanze estive, il minore trascorrerà con ciascun genitore un periodo non inferiore a quindici giorni, anche non consecutivi;
in merito alle vacanze natalizie, il padre e la madre avranno la facoltà di tenere con sé il figlio ad anni alterni, per il periodo compreso tra il 23 dicembre e il 30 dicembre, Per_ ovvero tra il 31 dicembre e il 6 gennaio, in modo tale che possa trascorrere con un genitore il
Natale e con l'altro il Capodanno. Anche relativamente alle vacanze di Pasqua i genitori terranno con sé il minore ad anni alterni;
i ponti e le festività infrasettimanali saranno trascorse dal minore con un genitore o con l'altro, secondo il criterio dell'alternanza, con l'accorpamento ai fine settimana di spettanza, salvo diversi accordi fra le parti. Per quanto attiene alle vacanze si precisa Per_ che, nel caso in cui il signor si voglia recare all'estero con il piccolo , dovrà Pt_1 preventivamente chiedere l'autorizzazione al viaggio alla signora Quando il minore avrà Pt_1 compiuto i 4 anni di età, il signor potrà recarsi per brevi viaggi, di durata non superiore ai Pt_1
3 giorni, all'interno dell'Unione Europea, senza il previo assenso della madre. Per i viaggi extra Europa permane l'obbligo del consenso materno;
4. il signor verserà alla signora Parte_1 Per_
, a titolo di contributo al mantenimento del piccolo , una somma pari ad € CP_1
300,00, a mezzo bonifico bancario sulle già note coordinate, oltre al rimborso del 50% delle spese sostenute dalla madre nell'interesse del figlio minore, secondo quanto stabilito dal Protocollo
Famiglia del Tribunale di Brescia. Il signor inoltre, per il corrente anno, si farà Pt_1 integralmente carico del costo mensile del servizio mensa per l'asilo frequentato dal figlio, somma che ad oggi ammonta ad € 120,00. Il costo della mensa, a partire dalla prossima annualità scolastica, sarà suddiviso al 50% tra i genitori. L'importo dell'assegno di mantenimento verrà rivalutato annualmente, sulla base degli indici ISTAT, solo in caso di valore positivo;
5. l'assegno unico, in virtù dell'affidamento esclusivo e collocamento prevalente presso la madre, verrà trattenuto integralmente dalla signora;
6. spese di lite integralmente compensate tra parti”; CP_1
le condizioni concordate dalle parti appaiono conformi alla legge e all'interesse del minore;
sussistono pertanto i presupposti per recepire l'accordo delle parti;
si dà altresì atto che le parti hanno rinunciato all'impugnazione dell'emananda sentenza;
p.q.m.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella controversia rubricata al n. 769/2024 R.G., ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. dispone in conformità all'accordo raggiunto delle parti, come manifestato con note scritte depositate rispettivamente in data 21/2/2025 e 26/2/2025 ed indicato in parte motiva;
2. compensa le spese di lite.
Si comunichi.
Così deciso in Brescia nella Camera di consiglio del giorno 10/7/2025.
2 Il giudice estensore Il Presidente
Andrea Marchesi Andrea Tinelli
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI BRESCIA
- Sezione Terza Minori -
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati dott. Andrea Tinelli Presidente dott.ssa Claudia Gheri Giudice dott. Andrea Marchesi Giudice relatore a scioglimento della riserva assunta all'ultima udienza, pronunzia la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 769/2024 R.G. promossa da c.f. (avv. PASOLINI CRISTIAN) Parte_1 C.F._1
RICORRENTE contro c.f. (avv.ti STANIZZI MIRELLA e REMELLI CP_1 C.F._2
KETTY)
RESISTENTE con l'intervento del
Pubblico Ministero
***
«oggetto: Modifica condizioni regolamentaz. esercizio responsabilità genitoriale (contenzioso)»
***
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 20/1/2024 il ricorrente, a modifica delle condizioni pattuite con provvedimento emesso dal Tribunale di Brescia in data 13/10/2022, ha chiesto: i) incontri padre-figlio a weekend alternati (dal sabato mattina alla domenica sera) e un giorno infrasettimanale (dalle ore
17:00 sino alla mattina successiva) e ii) revoca dell'autorizzazione al rilascio di documenti validi per l'espatrio in favore del minore;
con comparsa di costituzione del 22/4/2024 si è costituita parte resistente la quale, contestando quanto dedotto dal ricorrente, ha chiesto: i) affido esclusivo del minore alla madre, con collocamento prevalente presso la stessa, ii) incontri liberi padre-figlio alla presenza della madre, iii) contributo al mantenimento del minore a carico del padre nella misura di € 500,00/mese, oltre al 50% delle spese straordinarie, iv) assegno unico percepito interamente dalla madre e v) reciproco consenso al rilascio dei documenti validi per l'espatrio;
con note scritte depositate rispettivamente in data 21/2/2025 e 26/2/2025, le parti hanno trovato un'intesa in merito ai provvedimenti ex artt. 337 bis e ss. c.c. da adottare in relazione al figlio
(n. 27/6/2022); Per_1
1 l'accordo raggiunto fra le parti è il seguente: “1. affidare il figlio minore Persona_2 in via esclusiva alla madre , con collocamento prevalente e fissazione della residenza CP_1 presso l'abitazione materna sita in Villanuova sul Clisi (BS), Piazza Roma, n. 8; 2. vista la tenera Per_ età del piccolo , stabilire il diritto/dovere del padre, di vedere e tenere con sé il Parte_1 figlio, a fine settimana alternati, dal sabato mattina alla domenica sera, quando verrà riaccompagnato presso l'abitazione della signora . Per quanto concerne le visite CP_1 infrasettimanali, il signor potrà far visita al minore in un giorno che verrà concordato tra Pt_1
i genitori, in base agli impegni reciproci e previo congruo preavviso;
3. per quanto concerne le vacanze estive, il minore trascorrerà con ciascun genitore un periodo non inferiore a quindici giorni, anche non consecutivi;
in merito alle vacanze natalizie, il padre e la madre avranno la facoltà di tenere con sé il figlio ad anni alterni, per il periodo compreso tra il 23 dicembre e il 30 dicembre, Per_ ovvero tra il 31 dicembre e il 6 gennaio, in modo tale che possa trascorrere con un genitore il
Natale e con l'altro il Capodanno. Anche relativamente alle vacanze di Pasqua i genitori terranno con sé il minore ad anni alterni;
i ponti e le festività infrasettimanali saranno trascorse dal minore con un genitore o con l'altro, secondo il criterio dell'alternanza, con l'accorpamento ai fine settimana di spettanza, salvo diversi accordi fra le parti. Per quanto attiene alle vacanze si precisa Per_ che, nel caso in cui il signor si voglia recare all'estero con il piccolo , dovrà Pt_1 preventivamente chiedere l'autorizzazione al viaggio alla signora Quando il minore avrà Pt_1 compiuto i 4 anni di età, il signor potrà recarsi per brevi viaggi, di durata non superiore ai Pt_1
3 giorni, all'interno dell'Unione Europea, senza il previo assenso della madre. Per i viaggi extra Europa permane l'obbligo del consenso materno;
4. il signor verserà alla signora Parte_1 Per_
, a titolo di contributo al mantenimento del piccolo , una somma pari ad € CP_1
300,00, a mezzo bonifico bancario sulle già note coordinate, oltre al rimborso del 50% delle spese sostenute dalla madre nell'interesse del figlio minore, secondo quanto stabilito dal Protocollo
Famiglia del Tribunale di Brescia. Il signor inoltre, per il corrente anno, si farà Pt_1 integralmente carico del costo mensile del servizio mensa per l'asilo frequentato dal figlio, somma che ad oggi ammonta ad € 120,00. Il costo della mensa, a partire dalla prossima annualità scolastica, sarà suddiviso al 50% tra i genitori. L'importo dell'assegno di mantenimento verrà rivalutato annualmente, sulla base degli indici ISTAT, solo in caso di valore positivo;
5. l'assegno unico, in virtù dell'affidamento esclusivo e collocamento prevalente presso la madre, verrà trattenuto integralmente dalla signora;
6. spese di lite integralmente compensate tra parti”; CP_1
le condizioni concordate dalle parti appaiono conformi alla legge e all'interesse del minore;
sussistono pertanto i presupposti per recepire l'accordo delle parti;
si dà altresì atto che le parti hanno rinunciato all'impugnazione dell'emananda sentenza;
p.q.m.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella controversia rubricata al n. 769/2024 R.G., ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. dispone in conformità all'accordo raggiunto delle parti, come manifestato con note scritte depositate rispettivamente in data 21/2/2025 e 26/2/2025 ed indicato in parte motiva;
2. compensa le spese di lite.
Si comunichi.
Così deciso in Brescia nella Camera di consiglio del giorno 10/7/2025.
2 Il giudice estensore Il Presidente
Andrea Marchesi Andrea Tinelli
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