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Sentenza 10 ottobre 2025
Sentenza 10 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto, sentenza 10/10/2025, n. 704 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto |
| Numero : | 704 |
| Data del deposito : | 10 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO in funzione di Giudice del lavoro ed in persona del giudice dott.
Giuseppe D'Agostino ha pronunciato, successivamente alla scadenza del termine per il deposito di note effettuato ai sensi dell'art. 127 ter
c.p.c., la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 430/2025 R.G.L. proposta da
(c.f. ), elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliata in Milazzo (Me), via Madonna delle Grazie presso lo studio dell'Avv. Chiara La Rosa che la rappresenta e difende per procura in atti, ricorrente, contro
(c.f. , in persona del legale rappresentante pro CP_1 P.IVA_1 tempore, elettivamente domiciliato in Messina, via Armeria n. 1 presso lo studio dell'Avv. Luca Michele Bellomo che lo rappresenta e difende per procura in atti, resistente,
Oggetto: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 27 febbraio 2025 ha Parte_1 convenuto in giudizio l al fine di ottenere il riconoscimento del CP_1 diritto all'indennità di accompagnamento ai sensi della L. n. 18/1980, con decorrenza dal 28 giugno 2024, e la condanna dell al CP_2 pagamento dei ratei maturati e non riscossi. La ricorrente, in data 28 giugno 2024, ha presentato domanda amministrativa alla competente Commissione Sanitaria per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento e l'aggravamento dell'invalidità civile. A seguito degli accertamenti sanitari eseguiti nella seduta del 30 agosto 2024, la Commissione Medica di Messina ha riconosciuto la sig.ra come “invalido con totale e Pt_1 permanente inabilità lavorativa al 100% e con necessità di assistenza continua, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita” con decorrenza dalla data della domanda. Nella medesima seduta, la Commissione per l'accertamento dell'handicap ha altresì riconosciuto la ricorrente come “portatore di handicap in situazione di gravità” ai sensi dell'art. 3, comma 3, della L. n. 104/1992.
Contestualmente alla domanda, è stato trasmesso all il modello CP_1
AP70 contenente i dati necessari per l'erogazione della prestazione.
Tuttavia, nonostante il riconoscimento sanitario, l non ha CP_1 provveduto alla liquidazione dell'indennità di accompagnamento, privando la ricorrente del beneficio economico spettante.
Alla luce di quanto esposto, la parte ricorrente ha chiesto la condanna dell al pagamento dei ratei maturati a titolo di indennità di CP_1 accompagnamento, oltre accessori di legge;
L costituendosi, ha preliminarmente eccepito l'omessa CP_1 indicazione, nel ricorso introduttivo, della data di trasmissione del modello AP70, elemento ritenuto essenziale ai fini della verifica del rispetto del termine di 120 giorni previsto per la conclusione dell'iter amministrativo.
L ha comunque evidenziato che, contrariamente a quanto CP_2 sostenuto dalla ricorrente, la stessa risulta già inserita, sin dal 2015, nella fascia di invalidità n. 33, relativa agli “invalidi civili totali” aventi diritto alla pensione e all'indennità di accompagnamento. A supporto di tale affermazione, sono stati prodotti il verbale sanitario del 2015, il prospetto di liquidazione, il cedolino di pagamento del mese di agosto 2015 con gli arretrati percepiti, nonché i cedolini di pagamento da luglio 2024 a marzo 2025.
Dalla documentazione allegata, secondo l , emerge che la CP_1 prestazione risulta regolarmente erogata e che, alla data della nuova domanda del 28 giugno 2024, non vi era alcuna ulteriore somma da liquidare a titolo di indennità di accompagnamento, essendo la prestazione già in corso di pagamento.
Alla luce di quanto esposto, l ha concluso chiedendo il rigetto CP_2 del ricorso per infondatezza, con vittoria di spese.
All'udienza del 9 ottobre 2025 la causa è stata assunta in decisione.
Il ricorso è manifestamente infondato.
Dall'esame degli atti di causa, risulta che l , a seguito del CP_1 riconoscimento in sede amministrativa del requisito sanitario per l'indennità di accompagnamento, ha regolarmente corrisposto alla ricorrente i ratei della prestazione a decorrere dalla data della domanda amministrativa, presentata il 28 giugno 2024. In particolare, l ha prodotto in giudizio i cedolini di pagamento CP_2 relativi al periodo compreso tra il mese di giugno 2024 e quello di marzo 2025, attestando l'avvenuta erogazione dell'indennità di accompagnamento in favore della ricorrente sin dalla decorrenza indicata nella domanda amministrativa.
Pertanto, non sussiste alcuna omissione da parte dell CP_2 convenuto, né alcun credito vantato dalla ricorrente in relazione alla prestazione oggetto di causa.
In considerazione della condotta processuale tenuta dalla ricorrente, che ha agito in giudizio per ottenere il pagamento di una prestazione già integralmente erogata, deve ritenersi sussistente la mala fede nella proposizione della domanda.
La condotta processuale della ricorrente rileva in particolar modo ai fini della revoca dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, non potendo tale beneficio essere mantenuto in presenza di un comportamento processuale contrario ai principi di lealtà e correttezza.
La ricorrente va esonerata dal pagamento delle spese del giudizio ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c.
p.q.m.
il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto così provvede: rigetta il ricorso;
esonera la ricorrente dal pagamento delle spese del giudizio ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c.
Così deciso in Barcellona Pozzo di Gotto il 10 ottobre 2025.
Il Giudice dott. Giuseppe D'Agostino