CASS
Sentenza 15 maggio 2024
Sentenza 15 maggio 2024
Massime • 1
In tema di misure cautelari personali, al giudice, che ritiene che, nei confronti di un soggetto tossicodipendente che abbia in corso un programma terapeutico di recupero, non sussistano esigenze cautelari di eccezionale rilevanza, non è consentito disporre la più gravosa misura cautelare della custodia in carcere, sicché è illegittimo il provvedimento con cui l'adozione della diversa misura degli arresti domiciliari è condizionata al consenso dell'interessato all'applicazione del congegno elettronico di controllo a distanza od all'effettiva disponibilità dello stesso.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 15/05/2024, n. 22866 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 22866 |
| Data del deposito : | 15 maggio 2024 |
Testo completo
22866-24 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUARTA SEZIONE PENALE Composta da: Sent. n. sez. 555/2024 SALVATORE DOVERE -Presidente - CC 15/05/2024 Relatore - EUGENIA SERRAO R.G.N. 9133/2024 DA EN NA LU EL RI FA ZZ ha pronunciato la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: NE MA nato a [...] il [...] WE AO LV nato a [...] il [...] ME RE nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 17/01/2024 del TRIB. LIBERTA' di ROMA udita la relazione svolta dal Consigliere EUGENIA SERRAO;
sentite le conclusioni del Procuratore Generale, in persona del Sostituto dott. LUIGI ORSI, che ha concluso per il rigetto dei ricorsi;
udito il difensore Avv. ANDREA ALDO CAVALLO, in sostituzione dell'avvocato SIVIERO EMILIO, in difesa di NE MA, che ha concluso per l'accoglimento dei motivi di ricorso;
udito il difensore Avv. MAURIZIO GIANNONE, in difesa di WE AO LV, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Il Tribunale di Roma, in funzione di giudice dell'appello cautelare, con l'ordinanza indicata in epigrafe, ha disposto la misura della custodia cautelare in carcere nei confronti di ON MA in relazione al reato di cui al capo B) (artt. 110 cod. pen. e 73, comma 4, d.P.R. 9 ottobre 1990, n.309 per concorso in acquisto a fini di distribuzione a terzi, trasporto e detenzione di circa kg.212 lordi di hashish, circa kg.19 lordi di marijuana, in Colleferro e San Cesareo in epoca immediatamente precedente al 10 giugno 2023 e sino al 10 giugno 2023), la misura cautelare degli arresti domiciliari con l'applicazione del braccialetto elettronico nei confronti di GW AM IS in relazione ai reati di cui ai capi B) e C) (artt.110 cod. pen. e 73, commi 1 e 4, T.U. Stup. per concorso in acquisto a fini di distribuzione a terzi, trasporto e detenzione di circa gr.204,60 lordi di cocaina, kg.95 lordi di hashish, kg.5 di marijuana, in Colleferro e Roma in epoca immediatamente precedente al 19 giugno 2023 e sino al 19 giugno 2023), la misura cautelare degli arresti domiciliari presso la comunità terapeutica CEIS sita in Viterbo con applicazione del braccialetto elettronico nei confronti di EL RE in relazione al reato di cui al capo D) (artt.110 cod. pen. e 73, commi 1 e 4, T.U.Stup. per concorso in acquisto per la successiva distribuzione, detenzione e custodia di kg.4,7 lordi di hashish, gr.350 lordi di cocaina, nonché per cessione a terzo non identificato in data 11 marzo 2023 e con l'aggiunta di quanto asportato con furto, in Colleferro in epoca precedente l'11 marzo 2023 e sino al 12 aprile 2023).
2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione ON MA deducendo, con un primo motivo, violazione di legge in relazione agli artt. 291, 275 e 310 cod. proc. pen. nonché vizio di motivazione in riferimento alla ritenuta sussistenza delle esigenze cautelari. La difesa ritiene che l'appello del pubblico ministero avrebbe dovuto essere dichiarato interamente inammissibile in quanto privo di specifica argomentazione in relazione alla sussistenza di esigenze cautelari. In ossequio al principio devolutivo, si assume, il pubblico ministero avrebbe dovuto motivare anche nell'atto di gravame le ragioni del suo convincimento in relazione alla sussistenza di esigenze preventive, non potendosi limitare a un richiamo per relationem agli argomenti contenuti nell'originaria richiesta;
la stessa richiesta originaria si caratterizzava per una motivazione assolutamente generica con formule di stile non individualizzanti. Una specifica argomentazione si imponeva laddove, con riferimento al capo A), il Giudice per le indagini preliminari aveva rigettato la richiesta cautelare per mancanza di attualità di esigenze preventive. 2 2.1. Con il secondo motivo deduce violazione degli artt. 110 cod. pen., 73 T.U. Stup., 273 ss. cod. proc. pen. nonché vizio di motivazione in riferimento alla ritenuta sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza. Con riguardo al reato contestato al capo B), la difesa evidenzia la contraddittorietà del ragionamento seguito dal giudice dell'appello cautelare laddove si sostiene che IS AM GW fosse il «cavallo-corriere» di ON, ovvero la persona deputata al trasporto dello stupefacente e del denaro provento dei reati, e dall'altro si registra l'assoluta assenza di contatti tra l' GW e il ON e si esclude la gravità indiziaria del concorso del ON nel reato di cui al capo C), invece addebitato all'GW e presuntivamente commesso dopo pochi giorni. Si assume l'illogicità dell'apparato argomentativo che sostiene l'identificazione nel ON del soggetto indicato nelle conversazioni come «G», così come l'interpretazione della conversazione intercettata a bordo dell'auto di IS AM GW in data 27 maggio 2023. Sussiste, si assume, la prova che IS AM GW non fosse soggetto legato al presunto «G» da un rapporto lavorativo esclusivo. Con riguardo alla registrazione del sistema di videosorveglianza del 9 giugno 2023 la difesa mette in discussione la circostanza che la busta consegnata dal ON allo Iallonardi (custode) fosse la stessa poi consegnata da quest'ultimo all'occupante di un furgone arancione circa due ore dopo;
la dinamica descritta dall'informativa, che vorrebbe che il ON abbia in quel frangente consegnato dello stupefacente allo Iallonardi, confligge con l'esito della perquisizione effettuata il giorno dopo nell'abitazione di quest'ultimo, dove unitamente allo stupefacente erano stati rinvenuti appena 850 euro. L'ordinanza non chiarisce se in tale occasione vi sia stata una vendita di sostanza stupefacente ovvero un approvvigionamento. In assenza di contatti tra l' GW e il ON, nella affermata assenza di IS AM GW nell'episodio di cui al capo A) e nella affermata assenza del ON nel capo C), l'ordinanza non chiarisce la gravità indiziaria dalla quale sia desumibile che l' GW lavorasse alle dipendenze del ON.
2.2. Con il terzo motivo deduce violazione degli artt. 275 ss. cod. proc. pen. nonché vizio di motivazione in riferimento alla ritenuta sussistenza delle esigenze cautelari. Si è fondata la valutazione di sussistenza delle esigenze cautelari sui gravi episodi di cui ai capi A) e B), sebbene il Tribunale avesse dichiarato inammissibile l'appello del pubblico ministero in relazione al capo A) di imputazione;
sussiste in tal senso una contraddizione interna. Si collega la sussistenza delle esigenze cautelari a collegamenti del ON con ambienti criminali mai effettivamente emersi. Non vengono forniti riscontri all'attualità di un concreto pericolo di reiterazione del reato, nè vengono indicati i criteri di scelta della misura rispetto a misure gradate, tanto più necessari a fronte della 3 non ritenuta attualità delle esigenze cautelari con riferimento al capo A), come già affermato dal G.I.P. con decisione passata in giudicato.
3. Propone ricorso per cassazione adesso la medesima ordinanza IS AM GW deducendo, con il primo motivo, inosservanza degli artt. 310, 581, commi 1 e 1-bis, 591, comma 1 lett. c), cod. proc. pen. Secondo la difesa il mero riferimento all'originaria richiesta cautelare rendeva inammissibile l'appello, anche perché l'ordinanza di rigetto emessa dal Giudice per le indagini preliminari era fondata sulla mancanza delle condizioni generali di applicazione delle misure e sulla irrilevanza di verifica della sussistenza delle esigenze cautelari. L'art. 581, comma 1-bis, cod. proc. pen. ha ulteriormente ampliato l'onere di specificità dell'impugnazione già sancita a pena di inammissibilità. Con il secondo motivo deduce inosservanza degli artt. 274 e 275 cod. proc. pen. nonché manifesta illogicità della motivazione. Il Tribunale, dopo aver dato atto che IS AM GW è già stato sottoposto alla misura cautelare il 28 giugno per la contestata detenzione di 204,60 g di cocaina, 95 kg di hashish e 5 kg di marijuana accertati in Colleferro il 19 giugno 2023, e pur essendo a conoscenza del fatto che la ordinanza custodiale fosse stata infine revocata il 9 ottobre 2023 per assenza di esigenze cautelari, ha ritenuto la misura degli arresti domiciliari quale unica adeguata a contrastare la «pervicacia e determinazione criminosa» dell'indagato. La motivazione non spiega la sussistenza del concreto e attuale pericolo di reiterazione criminosa, posto che i motivi enunciati nei provvedimenti di sostituzione e poi di revoca della misura custodiale applicata in relazione ai fatti di cui al capo C) in separato procedimento avrebbero imposto una motivazione pregnante in merito all'attualità delle esigenze cautelari.
4. RE EL propone ricorso per cassazione censurando l'ordinanza, con il primo motivo, per violazione dell'art. 581 lett. a), comma 1- bis, cod. proc. pen. per assenza di specificità dei motivi di appello proposti nell'impugnazione del pubblico ministero.
4.1. Con il secondo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione laddove il Tribunale ha ritenuto sussistenti i gravi indizi di colpevolezza del EL non solo in relazione alla cessione di un quantitativo imprecisato effettuata dal SC in data 11 marzo 2023 ma anche in relazione al successivo fatto avvenuto il 12 aprile 2023, concernente la detenzione di stupefacente in un magazzino da parte del SM, che è stato giudicato separatamente. Non è dato comprendere come ricondurre al EL la disponibilità dello stupefacente custodito dal SM e sequestrato il 12 aprile 2023 nel locale in Colleferro 4 utilizzato come deposito. La difesa evidenzia che tra l'11 marzo e 12 aprile, giorno dell'arresto del SM, non vi sia alcun elemento che leghi quest'ultimo al EL, nonostante le telecamere disposte sotto l'abitazione del EL e le intercettazioni telefoniche e nonostante i servizi di osservazione svolti in quel periodo.
4.2. Con il terzo motivo deduce violazione dell' art. 89 T.U. Stup. in relazione all'art. 606 lett. c) cod. proc. pen. nonché motivazione illogica in relazione alla ritenuta sussistenza di esigenze cautelari. Avendo i giudici escluso la sussistenza di esigenze di eccezionale gravità che impedissero di disporre la misura degli arresti domiciliari, in luogo della custodia in carcere, nei confronti del tossicodipendente che abbia in corso un programma di recupero, risulta viziato il provvedimento laddove prescrive l'applicazione della misura con il braccialetto elettronico disponendo il ripristino della custodia cautelare in carcere nel caso di mancata disponibilità о infattibilità tecnica о temporanea indisponibilità dello strumento elettronico.
5. All'odierna udienza, disposta la trattazione orale ai sensi degli artt. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n.137, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n.176, 16 d.l. 30 dicembre 2021, n.228, convertito con modificazioni dalla legge 21 maggio 2021, n.69, 35, comma 1, lett. a), 94, comma 2, d. lgs. 10 ottobre 2022, n.150, 1, comma 1, legge 30 dicembre 2022, n.199 e 11, comma 7, d.l. 30 dicembre 2023, n.215, le parti hanno rassegnato le conclusioni indicate in epigrafe. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I ricorsi presentano tutti un identico primo motivo di ricorso, che si esamina dunque cumulativamente.
1.1. Nell'appello cautelare trova piena applicazione il principio secondo il quale la cognizione del giudice di appello nel procedimento incidentale sulla libertà, di cui all'art. 310 cod. proc. pen., è limitata ai punti della decisione impugnata attinti dai motivi di gravame (Sez. U, n. 8 del 25/06/1997, Gibilras, Rv. 208313 01), configurandosi una continuità strutturale del modello regolato dall'art.310 cod. proc. pen. rispetto al modello generale del procedimento di appello. Corollario di tale affermazione di principio è l'estensione all'appello cautelare dell'effetto parzialmente devolutivo dell'impugnazione previsto dall'art. 597, comma 1, cod. proc. pen.
1.2. Per altro verso, è consolidata nella giurisprudenza di legittimità l'affermazione del limite della «doppia devoluzione», secondo la quale la 5 cognizione del giudice dell'appello cautelare è perimetrata, oltre che da: motivi di impugnazione, anche dal thema decidendum sottoposto al giudice che ha adottato il provvedimento impugnato;
si è, a tale proposito, efficacemente parlato di litispendenza oggettiva delimitata tra il chiesto e il pronunciato, che circoscrive anche l'ambito del sindacato del giudizio di impugnazione (Sez. 6, n. 19008 del 21/04/2016, S., Rv. 267209 - 01).
1.3. Se tale è il perimetro cognitivo del giudice, se ne desume anche una stretta correlazione tra gli argomenti sviluppati dal giudice che ha adottato il provvedimento impugnato e l'atto d'impugnazione; conseguentemente, il motivo è inammissibile per difetto di specificità quando non sia affatto argomentato o affronti la motivazione spesa nel provvedimento impugnato. Ove non quest'ultima manchi, è ammissibile l'appello del pubblico ministero in cui, in relazione alle esigenze cautelari, siano richiamati per relationem gli argomenti già svolti in tema di esigenze cautelari nella domanda originaria e non esaminati dal giudice che ha negato la misura sulla base dell'insussistenza della gravità indiziaria (Sez. 6, n. 5332 del 06/12/2023, dep. 2024, Vignola, Rv. 286061 - 01, in cui si afferma che «L'impugnazione del pubblico ministero avverso il provvedimento di diniego di emissione dell'ordinanza cautelare per l'insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza devolve al giudice di appello la verifica di tutte le condizioni richieste per l'adozione della misura prospettate nella originaria richiesta >>).
2. Nella richiesta di applicazione di misura cautelare datata 8/09/2023 il pubblico ministero aveva evidenziato come gli elementi acquisiti nel corso dell'indagine deponessero per un quadro riconducibile a un'attività di spaccio strutturata, sistematica, avente a oggetto un quantitativo di stupefacente tale da dimostrare che si trattava di una cellula di spaccio in grado di approvvigionarsi di quantitativi considerevoli anche subito dopo aver subito importanti sequestri. Le modalità del fatto, si legge, indicano una situazione di concreto e attuale pericolo di reiterazione criminosa, rivelandosi inadeguate altre misure al cospetto dell'accertata presenza di un complice che potrebbe reiterare le condotte sotto la eterodirezione degli indagati.
Considerato che
il Giudice per le indagini preliminari non si era espresso in merito alle esigenze cautelari concernenti i capi B), C) e D), l'eccezione di inammissibilità per difetto di specificità avrebbe dovuto essere valutata, come correttamente evidenziato nell'ordinanza qui impugnata, in relazione alla richiesta iniziale. Quest'ultima non poteva, alla luce del contenuto sopra riportato, considerarsi generica, avendo il pubblico ministero delineato le modalità del fatto, indicato altresì la posizione primaria del ON e del 6 EL, oltre che la posizione di IS AM GW quale «pedina», da porre comunque in correlazione all'accertata presenza di un complice non identificato.
3. Il secondo motivo di ricorso di MA ON mette in luce l'assenza di contatti tra il ON e l' GW.
3.1. Ma si tratta, a ben vedere, di una censura che non si confronta con l'analitico percorso motivazionale presente alle pagg.
5-12 dell'ordinanza impugnata, nelle quali si è tratteggiato con dovizia di particolari e con ragionamento logico sulla base di quali elementi, che il ricorso vorrebbe leggere in maniera alternativa e più favorevole all'indagato, si fosse ritenuta sussistente la gravità indiziaria circa il fatto che il ON fosse acquirente di grosse partite di stupefacente, anche all'estero, ossia svolgesse il ruolo di «grossista» di sostanza stupefacente rivendendo poi droga a gruppi criminali della zona di residenza (conversazioni intercettate nelle quali il ON fa riferimento al recupero di crediti per cessione di droga); gravità indiziaria ravvisata anche con riferimento all'identificabilità nel ON del soggetto chiamato dai coindagati «G» o «GM», esaminando il grave indizio costituito dalla rubrica del telefono in uso al coindagato SM, sequestrato il 12 aprile 2023. Tale identificazione costituisce l'anello di congiunzione tra il ON e l'GW, atteso che sono state indicate alcune conversazioni nelle quali quest'ultimo faceva proprio riferimento al comportamento del soggetto chiamato «G», stigmatizzandone l'indifferenza per le sorti del correo (Di RO), riscontrata da un'intercettazione telefonica intercorsa proprio tra il ON e la fidanzata del Di RO.
3.2. Il motivo di ricorso in esame difetta di adeguato confronto con la scrupolosa disamina della concordanza tra il contenuto della conversazione del 27 febbraio 2023 e il dato fornito dal GPS installato sull'autovettura del ON, transitante nel luogo in cui era in corso l'operazione di sequestro di denaro condotta dai Carabinieri in via degli Olmi a Roma ai danni dell'GW. Si tratta, per lo più, di elementi indiziari del tutto trascurati dal Giudice per le indagini preliminari ma approfonditamente vagliati dal Tribunale, che ne ha fornito una lettura coordinata, idonea a giustificare (pag. 13) anche la ritenuta assenza di gravità indiziaria a carico del ON in relazione al capo C).
3.3. Nonostante a pag. 35 dell'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari si fosse esaminato, sminuendone la portata, il dato emergente dalla telecamera di videosorveglianza installata davanti all'abitazione di Iallonardi, segnatamente l'arrivo del 9 giugno 2023 alle 17:52 del ON che gli aveva consegnato una busta, il medesimo dato è stato compiutamente circostanziato e valorizzato a pag. 12 dell'ordinanza impugnata, così apprezzando un quadro 7 indiziario a carico del ON che non può essere rivisitato in fase di legittimità.
4. Il tema posto con il terzo motivo del ricorso di MA ON riguarda la possibilità per il giudice della cautela di valutare le esigenze cautelari anche alla luce di condotte criminose contestate nel medesimo procedimento ma diverse da quella in relazione alla quale verrà poi irrogata la misura cautelare. La difesa sostiene, inoltre, che l'ordinanza sarebbe priva di motivazione in merito alla possibile idoneità di altre misure meno afflittive.
4.1. Secondo quanto rimarcato dallo stesso ricorrente, su quanto statuito nell'ordinanza del giudice per le indagini preliminari in merito al reato di cui al capo A) non vi è stata valida impugnazione. Non è, tuttavia precluso al tribunale, nell'accogliere l'appello del pubblico ministero avverso il provvedimento di rigetto della richiesta di applicazione di misure cautelari personali, fare richiamo, anche integrale, ad altro atto del procedimento (Sez. 6, n.57529 del 29/11/2017, Desiderato, Rv. 272205 -01), fermo restando che nel caso concreto non si è allegata la decisività dell'argomento.
4.2. Si tratta di censura infondata anche alla luce dell'ampia motivazione fornita alle pagg. 18-21 dell'ordinanza impugnata, ove si è messa in luce l'attività di trafficante di ingenti quantitativi di stupefacente che la gravità indiziaria sembra ascrivere all'indagato, si è dunque valutata la significativa caratura criminale del ON che, a dispetto del sequestro di 63.000 euro, era comunque in grado di portare a termine negli stessi giorni l'operazione di acquisto di 86 chili di droga e dopo meno di tre mesi già disponeva di un imponente carico di 212 chili di hashish e di 19 chili di marijuana. Il Tribunale ha, dunque, rivisitato il giudizio del giudice per le indagini preliminari che, escludendo la gravità indiziaria per il reato più recente (capo B) aveva ritenuto insussistente la possibilità di ritenere il ON collegato ad ambienti criminali di più alto livello e che le condotte non fossero così recenti. Diversamente, il Tribunale ha ritenuto sussistente la gravità indiziaria in relazione a un reato secondo l'ipotesi accusatoria commesso nel giugno 2023 da parte di un soggetto che opera da anni nel settore di stupefacenti, come rivelato da condanne specifiche per fatti commessi nel 2019, nel 2020 e nel 2022. 4.3. E' evidente, dunque, la presenza di una motivazione idonea a giustificare il giudizio di concretezza e attualità delle esigenze cautelari;
altresì presente è la motivazione a pag. 21 circa l'inadeguatezza di misure cautelari meno afflittive, data l'esperienza pluriennale e i solidi legami con fornitori e acquirenti, e tenuto conto di disponibilità finanziarie non indifferenti e radicate relazioni con giovani del luogo a cui affidare i compiti operativi. 8 5. Il secondo motivo del ricorso proposto da IS AM GW è infondato. È sufficiente osservare come nel corpo della censura si faccia impropriamente riferimento alla circostanza che il reato descritto al capo B) sia l'unico per il quale sarebbe stata applicata la cautela personale;
contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa, il ricorrente non è stato giudicato in separato giudizio per il delitto di cui all'ipotesi accusatoria del capo C), posto che il presente procedimento non ha ad oggetto la condotta in relazione alla quale l'GW è stato tratto in arresto, inerente alla detenzione di cinque involucri con 2,5 chili di marijuana custoditi nel bagagliaio della Fiat 500. Nel procedimento in esame si è, infatti, giudicata la gravità indiziaria concernente la diversa condotta criminosa del concorso nell'acquisto a fini di spaccio, nel trasporto e nella detenzione di circa 204,60 grammi lordi di cocaina, 95 chili lordi di hashish, 5 chli lordi di marijuana sequestrati nell'abitazione del «custode» LL Daniele il 19 giugno 2023. Posta tale premessa, l'intera censura risulta destituita di fondamento in quanto priva di adeguato confronto con il provvedimento impugnato.
6. Con riguardo al secondo motivo del ricorso di EL RE la difesa ha evidenziato il vuoto indiziario esistente tra la condotta riconducibile al EL con riguardo alla cessione di stupefacente operata dal SC in data 11 marzo 2023 e la custodia dello stupefacente sequestrato al SM il 12 aprile 2023, dato il lasso temporale intercorso tra i due episodi.
6.1. Tale argomento, seppure suggestivo, trascura di confrontarsi con la motivazione nel suo complesso iter argomentativo. In particolare, il Tribunale ha ritenuto sussistente, alla luce di plurimi elementi indiziari, uno stabile rapporto di fornitura tra il ON e il gruppo facente capo al EL;
gruppo rispetto al quale SM svolgeva il ruolo di custode della sostanza stupefacente (pagg.14-16 ordinanza impugnata.). E che il rapporto di collaborazione tra il EL e il SM, già intercorrente nel 2022, permanesse nel 2023 è stato desunto dall'episodio dell'11 marzo 2023, che costituisce un episodio ritenuto significativo sia per la successiva individuazione del luogo in cui era custodito lo stupefacente sia quale grave indizio del permanente rapporto concorsuale tra SM e EL nell'iter criminoso che dall'acquisto dello stupefacente aveva condotto alla sua custodia nel sottoscala, dove è stato poi rinvenuto il 12 aprile 2023. 6.2. Anche tale elemento era stato esaminato dal giudice per le indagini preliminari che, tuttavia, aveva fornito una lettura incompleta dei dati investigativi, approfonditamente scrutinati dal giudice dell'appello cautelare. In 9 dettaglio, il Tribunale non ha tralasciato di valorizzare il tenore della seconda telefonata fatta dal SM al EL in data 11 marzo 2023, illustrandone la perfetta coerenza rispetto alla circostanza che, in quel periodo, il EL fosse ristretto agli arresti domiciliari e si avvalesse, dunque, per tutte le operazioni sul territorio del SM quale sua longa manus.
7. Il terzo motivo del ricorso di RE EL è fondato nei termini che seguono.
7.1. Il Tribunale, in ossequio al disposto dell'art. 89, comma 2, d.P.R.
9. ottobre 1990, n. 309, ha applicato la misura cautelare degli arresti domiciliari in luogo della custodia in carcere, escludendo la sussistenza di esigenze cautelari di eccezionale rilevanza, così da ritenere che le ragioni di cautela non fossero ostative ad applicare una misura cautelare compatibile con il recupero del soggetto tossicodipendente. Il Tribunale ha però, anche previsto quanto segue: Visto l'art. 275 cod. proc. pen. dispone l'applicazione all'indagato del braccialetto elettronico, subordinatamente all'acquisizione del consenso dello stesso e previo accertamento della relativa fattibilità tecnica da parte della polizia giudiziaria. Ordina sin d'ora l'applicazione della misura della custodia cautelare in carcere qualora l'indagato neghi il consenso all'adozione dello strumento elettronico di controllo o in caso di infattibilità tecnica o di temporanea indisponibilità del congegno. Sarà disposta la misura cautelare degli arresti domiciliari non appena sopravvenga la disponibilità del braccialetto o risulti la sopravvenuta fattibilità tecnica dell'applicazione del mezzo elettronico».
7.2. Il provvedimento adottato viola sia il disposto dell'art. 89, comma 1, T.U. Stup., che esclude l'applicabilità della custodia in carcere per il tossicodipendente che si sottoponga a programma di recupero ove non sussistano esigenze cautelari di eccezionale rilevanza (qui espressamente escluse), sia la previsione dell'art. 89, comma 3, T.U. Stup., che prevede che «Il giudice dispone la custodia cautelare in carcere o ne dispone il ripristino quando accerta che la persona ha interrotto l'esecuzione del programma, ovvero mantiene un comportamento incompatibile con la corretta esecuzione, o quando accerta che la persona non ha collaborato alla definizione del programma o ne ha rifiutato l'esecuzione». Tale normativa prevale, in quanto speciale, sul disposto dell'art. 275 bis cod. proc. pen. che disciplina le conseguenze del mancato consenso del soggetto all'applicazione del dispositivo elettronico, demandando al giudice di prevedere con lo stesso provvedimento l'applicazione della misura della custodia cautelare in carcere.
7.3. Accertata l'insussistenza di esigenze cautelari di eccezionale rilevanza, né il mancato consenso dell'interessato né l'indisponibilità del braccialetto 10 elettronico possono giustificare l'applicazione della misura custodiale in carcere in alternativa a quella degli arresti domiciliari. Per i soggetti in questione lo Stato non rinuncia a esercitare una qualsivoglia forma di prevenzione attraverso l'applicazione di misure cautelari, ma stabilisce come le esigenze possano essere soddisfatte da altre misure rispetto alla custodia carceraria, rispetto alla quale l'art.89 T.U. Stup. esprime un vincolo di inadeguatezza da porre in correlazione al fatto che il progetto di recupero non sia estraneo alle esigenze di prevenzione che connotano il sistema delle misure cautelari, come peraltro desumibile dalla previsione, ai sensi dell'art.89, comma 5-bis, T.U. Stup., a carico del responsabile della struttura presso cui si svolge il programma terapeutico di recupero e socio-riabilitativo, del dovere di segnalare all'autorità giudiziaria le violazioni poste in essere dalla persona sottoposta al programma di recupero.
7.4. In altre parole, la valutazione di insussistenza di eccezionali esigenze cautelari, correlata alla sottoposizione del soggetto tossicodipendente al programma di recupero, non consente al giudice, in caso di mancato consenso dell'interessato o di indisponibilità dello strumento elettronico di controllo, la scelta se applicare la custodia cautelare in carcere o gli arresti domiciliari, cosicchè deve considerarsi illegittimo il provvedimento adottato nei confronti di persona tossicodipendente sottoposta a programma di recupero che abbia condizionato l'applicazione della misura degli arresti domiciliari al consenso dell'interessato o alla disponibilità di congegni elettronici di controllo a distanza, con automatica reviviscenza della misura custodiale in carcere in difetto di tali presupposti.
8. Conclusivamente, l'ordinanza impugnata deve essere annullata senza rinvio nei confronti di EL RE limitatamente all'applicazione di procedure di controllo mediante mezzi elettronici;
il ricorso va rigettato nel resto. I ricorsi di ON MA e GW AM IS sono infondati e vanno rigettati;
segue, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen., la condanna di tali ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Vanno disposti gli adempimenti di cui all'art. 28 reg. esec. cod. proc. pen.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata nei confronti di EL RE, limitatamente all'applicazione di procedure di controllo mediante mezzi elettronici disposta in relazione agli arresti domiciliari presso comunità di recupero. Rigetta il ricorso nel resto. 11 Rigetta ricorsi di ON MA e di GW AM IS, che condanna al pagamento delle spese processuali. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 28 reg. esec. cod. proc. pen. Così deciso il 15 maggio 2024 ConsigliereConsigliere estensore Il Presidente TO OV errao DEPOSITATO IN CANCELLERIA oggi,. 16/06/2014 IL FUNZIONA UDIZIARIOCIARIO Dott.ssa Irene Caliendo 12
sentite le conclusioni del Procuratore Generale, in persona del Sostituto dott. LUIGI ORSI, che ha concluso per il rigetto dei ricorsi;
udito il difensore Avv. ANDREA ALDO CAVALLO, in sostituzione dell'avvocato SIVIERO EMILIO, in difesa di NE MA, che ha concluso per l'accoglimento dei motivi di ricorso;
udito il difensore Avv. MAURIZIO GIANNONE, in difesa di WE AO LV, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Il Tribunale di Roma, in funzione di giudice dell'appello cautelare, con l'ordinanza indicata in epigrafe, ha disposto la misura della custodia cautelare in carcere nei confronti di ON MA in relazione al reato di cui al capo B) (artt. 110 cod. pen. e 73, comma 4, d.P.R. 9 ottobre 1990, n.309 per concorso in acquisto a fini di distribuzione a terzi, trasporto e detenzione di circa kg.212 lordi di hashish, circa kg.19 lordi di marijuana, in Colleferro e San Cesareo in epoca immediatamente precedente al 10 giugno 2023 e sino al 10 giugno 2023), la misura cautelare degli arresti domiciliari con l'applicazione del braccialetto elettronico nei confronti di GW AM IS in relazione ai reati di cui ai capi B) e C) (artt.110 cod. pen. e 73, commi 1 e 4, T.U. Stup. per concorso in acquisto a fini di distribuzione a terzi, trasporto e detenzione di circa gr.204,60 lordi di cocaina, kg.95 lordi di hashish, kg.5 di marijuana, in Colleferro e Roma in epoca immediatamente precedente al 19 giugno 2023 e sino al 19 giugno 2023), la misura cautelare degli arresti domiciliari presso la comunità terapeutica CEIS sita in Viterbo con applicazione del braccialetto elettronico nei confronti di EL RE in relazione al reato di cui al capo D) (artt.110 cod. pen. e 73, commi 1 e 4, T.U.Stup. per concorso in acquisto per la successiva distribuzione, detenzione e custodia di kg.4,7 lordi di hashish, gr.350 lordi di cocaina, nonché per cessione a terzo non identificato in data 11 marzo 2023 e con l'aggiunta di quanto asportato con furto, in Colleferro in epoca precedente l'11 marzo 2023 e sino al 12 aprile 2023).
2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione ON MA deducendo, con un primo motivo, violazione di legge in relazione agli artt. 291, 275 e 310 cod. proc. pen. nonché vizio di motivazione in riferimento alla ritenuta sussistenza delle esigenze cautelari. La difesa ritiene che l'appello del pubblico ministero avrebbe dovuto essere dichiarato interamente inammissibile in quanto privo di specifica argomentazione in relazione alla sussistenza di esigenze cautelari. In ossequio al principio devolutivo, si assume, il pubblico ministero avrebbe dovuto motivare anche nell'atto di gravame le ragioni del suo convincimento in relazione alla sussistenza di esigenze preventive, non potendosi limitare a un richiamo per relationem agli argomenti contenuti nell'originaria richiesta;
la stessa richiesta originaria si caratterizzava per una motivazione assolutamente generica con formule di stile non individualizzanti. Una specifica argomentazione si imponeva laddove, con riferimento al capo A), il Giudice per le indagini preliminari aveva rigettato la richiesta cautelare per mancanza di attualità di esigenze preventive. 2 2.1. Con il secondo motivo deduce violazione degli artt. 110 cod. pen., 73 T.U. Stup., 273 ss. cod. proc. pen. nonché vizio di motivazione in riferimento alla ritenuta sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza. Con riguardo al reato contestato al capo B), la difesa evidenzia la contraddittorietà del ragionamento seguito dal giudice dell'appello cautelare laddove si sostiene che IS AM GW fosse il «cavallo-corriere» di ON, ovvero la persona deputata al trasporto dello stupefacente e del denaro provento dei reati, e dall'altro si registra l'assoluta assenza di contatti tra l' GW e il ON e si esclude la gravità indiziaria del concorso del ON nel reato di cui al capo C), invece addebitato all'GW e presuntivamente commesso dopo pochi giorni. Si assume l'illogicità dell'apparato argomentativo che sostiene l'identificazione nel ON del soggetto indicato nelle conversazioni come «G», così come l'interpretazione della conversazione intercettata a bordo dell'auto di IS AM GW in data 27 maggio 2023. Sussiste, si assume, la prova che IS AM GW non fosse soggetto legato al presunto «G» da un rapporto lavorativo esclusivo. Con riguardo alla registrazione del sistema di videosorveglianza del 9 giugno 2023 la difesa mette in discussione la circostanza che la busta consegnata dal ON allo Iallonardi (custode) fosse la stessa poi consegnata da quest'ultimo all'occupante di un furgone arancione circa due ore dopo;
la dinamica descritta dall'informativa, che vorrebbe che il ON abbia in quel frangente consegnato dello stupefacente allo Iallonardi, confligge con l'esito della perquisizione effettuata il giorno dopo nell'abitazione di quest'ultimo, dove unitamente allo stupefacente erano stati rinvenuti appena 850 euro. L'ordinanza non chiarisce se in tale occasione vi sia stata una vendita di sostanza stupefacente ovvero un approvvigionamento. In assenza di contatti tra l' GW e il ON, nella affermata assenza di IS AM GW nell'episodio di cui al capo A) e nella affermata assenza del ON nel capo C), l'ordinanza non chiarisce la gravità indiziaria dalla quale sia desumibile che l' GW lavorasse alle dipendenze del ON.
2.2. Con il terzo motivo deduce violazione degli artt. 275 ss. cod. proc. pen. nonché vizio di motivazione in riferimento alla ritenuta sussistenza delle esigenze cautelari. Si è fondata la valutazione di sussistenza delle esigenze cautelari sui gravi episodi di cui ai capi A) e B), sebbene il Tribunale avesse dichiarato inammissibile l'appello del pubblico ministero in relazione al capo A) di imputazione;
sussiste in tal senso una contraddizione interna. Si collega la sussistenza delle esigenze cautelari a collegamenti del ON con ambienti criminali mai effettivamente emersi. Non vengono forniti riscontri all'attualità di un concreto pericolo di reiterazione del reato, nè vengono indicati i criteri di scelta della misura rispetto a misure gradate, tanto più necessari a fronte della 3 non ritenuta attualità delle esigenze cautelari con riferimento al capo A), come già affermato dal G.I.P. con decisione passata in giudicato.
3. Propone ricorso per cassazione adesso la medesima ordinanza IS AM GW deducendo, con il primo motivo, inosservanza degli artt. 310, 581, commi 1 e 1-bis, 591, comma 1 lett. c), cod. proc. pen. Secondo la difesa il mero riferimento all'originaria richiesta cautelare rendeva inammissibile l'appello, anche perché l'ordinanza di rigetto emessa dal Giudice per le indagini preliminari era fondata sulla mancanza delle condizioni generali di applicazione delle misure e sulla irrilevanza di verifica della sussistenza delle esigenze cautelari. L'art. 581, comma 1-bis, cod. proc. pen. ha ulteriormente ampliato l'onere di specificità dell'impugnazione già sancita a pena di inammissibilità. Con il secondo motivo deduce inosservanza degli artt. 274 e 275 cod. proc. pen. nonché manifesta illogicità della motivazione. Il Tribunale, dopo aver dato atto che IS AM GW è già stato sottoposto alla misura cautelare il 28 giugno per la contestata detenzione di 204,60 g di cocaina, 95 kg di hashish e 5 kg di marijuana accertati in Colleferro il 19 giugno 2023, e pur essendo a conoscenza del fatto che la ordinanza custodiale fosse stata infine revocata il 9 ottobre 2023 per assenza di esigenze cautelari, ha ritenuto la misura degli arresti domiciliari quale unica adeguata a contrastare la «pervicacia e determinazione criminosa» dell'indagato. La motivazione non spiega la sussistenza del concreto e attuale pericolo di reiterazione criminosa, posto che i motivi enunciati nei provvedimenti di sostituzione e poi di revoca della misura custodiale applicata in relazione ai fatti di cui al capo C) in separato procedimento avrebbero imposto una motivazione pregnante in merito all'attualità delle esigenze cautelari.
4. RE EL propone ricorso per cassazione censurando l'ordinanza, con il primo motivo, per violazione dell'art. 581 lett. a), comma 1- bis, cod. proc. pen. per assenza di specificità dei motivi di appello proposti nell'impugnazione del pubblico ministero.
4.1. Con il secondo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione laddove il Tribunale ha ritenuto sussistenti i gravi indizi di colpevolezza del EL non solo in relazione alla cessione di un quantitativo imprecisato effettuata dal SC in data 11 marzo 2023 ma anche in relazione al successivo fatto avvenuto il 12 aprile 2023, concernente la detenzione di stupefacente in un magazzino da parte del SM, che è stato giudicato separatamente. Non è dato comprendere come ricondurre al EL la disponibilità dello stupefacente custodito dal SM e sequestrato il 12 aprile 2023 nel locale in Colleferro 4 utilizzato come deposito. La difesa evidenzia che tra l'11 marzo e 12 aprile, giorno dell'arresto del SM, non vi sia alcun elemento che leghi quest'ultimo al EL, nonostante le telecamere disposte sotto l'abitazione del EL e le intercettazioni telefoniche e nonostante i servizi di osservazione svolti in quel periodo.
4.2. Con il terzo motivo deduce violazione dell' art. 89 T.U. Stup. in relazione all'art. 606 lett. c) cod. proc. pen. nonché motivazione illogica in relazione alla ritenuta sussistenza di esigenze cautelari. Avendo i giudici escluso la sussistenza di esigenze di eccezionale gravità che impedissero di disporre la misura degli arresti domiciliari, in luogo della custodia in carcere, nei confronti del tossicodipendente che abbia in corso un programma di recupero, risulta viziato il provvedimento laddove prescrive l'applicazione della misura con il braccialetto elettronico disponendo il ripristino della custodia cautelare in carcere nel caso di mancata disponibilità о infattibilità tecnica о temporanea indisponibilità dello strumento elettronico.
5. All'odierna udienza, disposta la trattazione orale ai sensi degli artt. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n.137, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n.176, 16 d.l. 30 dicembre 2021, n.228, convertito con modificazioni dalla legge 21 maggio 2021, n.69, 35, comma 1, lett. a), 94, comma 2, d. lgs. 10 ottobre 2022, n.150, 1, comma 1, legge 30 dicembre 2022, n.199 e 11, comma 7, d.l. 30 dicembre 2023, n.215, le parti hanno rassegnato le conclusioni indicate in epigrafe. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I ricorsi presentano tutti un identico primo motivo di ricorso, che si esamina dunque cumulativamente.
1.1. Nell'appello cautelare trova piena applicazione il principio secondo il quale la cognizione del giudice di appello nel procedimento incidentale sulla libertà, di cui all'art. 310 cod. proc. pen., è limitata ai punti della decisione impugnata attinti dai motivi di gravame (Sez. U, n. 8 del 25/06/1997, Gibilras, Rv. 208313 01), configurandosi una continuità strutturale del modello regolato dall'art.310 cod. proc. pen. rispetto al modello generale del procedimento di appello. Corollario di tale affermazione di principio è l'estensione all'appello cautelare dell'effetto parzialmente devolutivo dell'impugnazione previsto dall'art. 597, comma 1, cod. proc. pen.
1.2. Per altro verso, è consolidata nella giurisprudenza di legittimità l'affermazione del limite della «doppia devoluzione», secondo la quale la 5 cognizione del giudice dell'appello cautelare è perimetrata, oltre che da: motivi di impugnazione, anche dal thema decidendum sottoposto al giudice che ha adottato il provvedimento impugnato;
si è, a tale proposito, efficacemente parlato di litispendenza oggettiva delimitata tra il chiesto e il pronunciato, che circoscrive anche l'ambito del sindacato del giudizio di impugnazione (Sez. 6, n. 19008 del 21/04/2016, S., Rv. 267209 - 01).
1.3. Se tale è il perimetro cognitivo del giudice, se ne desume anche una stretta correlazione tra gli argomenti sviluppati dal giudice che ha adottato il provvedimento impugnato e l'atto d'impugnazione; conseguentemente, il motivo è inammissibile per difetto di specificità quando non sia affatto argomentato o affronti la motivazione spesa nel provvedimento impugnato. Ove non quest'ultima manchi, è ammissibile l'appello del pubblico ministero in cui, in relazione alle esigenze cautelari, siano richiamati per relationem gli argomenti già svolti in tema di esigenze cautelari nella domanda originaria e non esaminati dal giudice che ha negato la misura sulla base dell'insussistenza della gravità indiziaria (Sez. 6, n. 5332 del 06/12/2023, dep. 2024, Vignola, Rv. 286061 - 01, in cui si afferma che «L'impugnazione del pubblico ministero avverso il provvedimento di diniego di emissione dell'ordinanza cautelare per l'insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza devolve al giudice di appello la verifica di tutte le condizioni richieste per l'adozione della misura prospettate nella originaria richiesta >>).
2. Nella richiesta di applicazione di misura cautelare datata 8/09/2023 il pubblico ministero aveva evidenziato come gli elementi acquisiti nel corso dell'indagine deponessero per un quadro riconducibile a un'attività di spaccio strutturata, sistematica, avente a oggetto un quantitativo di stupefacente tale da dimostrare che si trattava di una cellula di spaccio in grado di approvvigionarsi di quantitativi considerevoli anche subito dopo aver subito importanti sequestri. Le modalità del fatto, si legge, indicano una situazione di concreto e attuale pericolo di reiterazione criminosa, rivelandosi inadeguate altre misure al cospetto dell'accertata presenza di un complice che potrebbe reiterare le condotte sotto la eterodirezione degli indagati.
Considerato che
il Giudice per le indagini preliminari non si era espresso in merito alle esigenze cautelari concernenti i capi B), C) e D), l'eccezione di inammissibilità per difetto di specificità avrebbe dovuto essere valutata, come correttamente evidenziato nell'ordinanza qui impugnata, in relazione alla richiesta iniziale. Quest'ultima non poteva, alla luce del contenuto sopra riportato, considerarsi generica, avendo il pubblico ministero delineato le modalità del fatto, indicato altresì la posizione primaria del ON e del 6 EL, oltre che la posizione di IS AM GW quale «pedina», da porre comunque in correlazione all'accertata presenza di un complice non identificato.
3. Il secondo motivo di ricorso di MA ON mette in luce l'assenza di contatti tra il ON e l' GW.
3.1. Ma si tratta, a ben vedere, di una censura che non si confronta con l'analitico percorso motivazionale presente alle pagg.
5-12 dell'ordinanza impugnata, nelle quali si è tratteggiato con dovizia di particolari e con ragionamento logico sulla base di quali elementi, che il ricorso vorrebbe leggere in maniera alternativa e più favorevole all'indagato, si fosse ritenuta sussistente la gravità indiziaria circa il fatto che il ON fosse acquirente di grosse partite di stupefacente, anche all'estero, ossia svolgesse il ruolo di «grossista» di sostanza stupefacente rivendendo poi droga a gruppi criminali della zona di residenza (conversazioni intercettate nelle quali il ON fa riferimento al recupero di crediti per cessione di droga); gravità indiziaria ravvisata anche con riferimento all'identificabilità nel ON del soggetto chiamato dai coindagati «G» o «GM», esaminando il grave indizio costituito dalla rubrica del telefono in uso al coindagato SM, sequestrato il 12 aprile 2023. Tale identificazione costituisce l'anello di congiunzione tra il ON e l'GW, atteso che sono state indicate alcune conversazioni nelle quali quest'ultimo faceva proprio riferimento al comportamento del soggetto chiamato «G», stigmatizzandone l'indifferenza per le sorti del correo (Di RO), riscontrata da un'intercettazione telefonica intercorsa proprio tra il ON e la fidanzata del Di RO.
3.2. Il motivo di ricorso in esame difetta di adeguato confronto con la scrupolosa disamina della concordanza tra il contenuto della conversazione del 27 febbraio 2023 e il dato fornito dal GPS installato sull'autovettura del ON, transitante nel luogo in cui era in corso l'operazione di sequestro di denaro condotta dai Carabinieri in via degli Olmi a Roma ai danni dell'GW. Si tratta, per lo più, di elementi indiziari del tutto trascurati dal Giudice per le indagini preliminari ma approfonditamente vagliati dal Tribunale, che ne ha fornito una lettura coordinata, idonea a giustificare (pag. 13) anche la ritenuta assenza di gravità indiziaria a carico del ON in relazione al capo C).
3.3. Nonostante a pag. 35 dell'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari si fosse esaminato, sminuendone la portata, il dato emergente dalla telecamera di videosorveglianza installata davanti all'abitazione di Iallonardi, segnatamente l'arrivo del 9 giugno 2023 alle 17:52 del ON che gli aveva consegnato una busta, il medesimo dato è stato compiutamente circostanziato e valorizzato a pag. 12 dell'ordinanza impugnata, così apprezzando un quadro 7 indiziario a carico del ON che non può essere rivisitato in fase di legittimità.
4. Il tema posto con il terzo motivo del ricorso di MA ON riguarda la possibilità per il giudice della cautela di valutare le esigenze cautelari anche alla luce di condotte criminose contestate nel medesimo procedimento ma diverse da quella in relazione alla quale verrà poi irrogata la misura cautelare. La difesa sostiene, inoltre, che l'ordinanza sarebbe priva di motivazione in merito alla possibile idoneità di altre misure meno afflittive.
4.1. Secondo quanto rimarcato dallo stesso ricorrente, su quanto statuito nell'ordinanza del giudice per le indagini preliminari in merito al reato di cui al capo A) non vi è stata valida impugnazione. Non è, tuttavia precluso al tribunale, nell'accogliere l'appello del pubblico ministero avverso il provvedimento di rigetto della richiesta di applicazione di misure cautelari personali, fare richiamo, anche integrale, ad altro atto del procedimento (Sez. 6, n.57529 del 29/11/2017, Desiderato, Rv. 272205 -01), fermo restando che nel caso concreto non si è allegata la decisività dell'argomento.
4.2. Si tratta di censura infondata anche alla luce dell'ampia motivazione fornita alle pagg. 18-21 dell'ordinanza impugnata, ove si è messa in luce l'attività di trafficante di ingenti quantitativi di stupefacente che la gravità indiziaria sembra ascrivere all'indagato, si è dunque valutata la significativa caratura criminale del ON che, a dispetto del sequestro di 63.000 euro, era comunque in grado di portare a termine negli stessi giorni l'operazione di acquisto di 86 chili di droga e dopo meno di tre mesi già disponeva di un imponente carico di 212 chili di hashish e di 19 chili di marijuana. Il Tribunale ha, dunque, rivisitato il giudizio del giudice per le indagini preliminari che, escludendo la gravità indiziaria per il reato più recente (capo B) aveva ritenuto insussistente la possibilità di ritenere il ON collegato ad ambienti criminali di più alto livello e che le condotte non fossero così recenti. Diversamente, il Tribunale ha ritenuto sussistente la gravità indiziaria in relazione a un reato secondo l'ipotesi accusatoria commesso nel giugno 2023 da parte di un soggetto che opera da anni nel settore di stupefacenti, come rivelato da condanne specifiche per fatti commessi nel 2019, nel 2020 e nel 2022. 4.3. E' evidente, dunque, la presenza di una motivazione idonea a giustificare il giudizio di concretezza e attualità delle esigenze cautelari;
altresì presente è la motivazione a pag. 21 circa l'inadeguatezza di misure cautelari meno afflittive, data l'esperienza pluriennale e i solidi legami con fornitori e acquirenti, e tenuto conto di disponibilità finanziarie non indifferenti e radicate relazioni con giovani del luogo a cui affidare i compiti operativi. 8 5. Il secondo motivo del ricorso proposto da IS AM GW è infondato. È sufficiente osservare come nel corpo della censura si faccia impropriamente riferimento alla circostanza che il reato descritto al capo B) sia l'unico per il quale sarebbe stata applicata la cautela personale;
contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa, il ricorrente non è stato giudicato in separato giudizio per il delitto di cui all'ipotesi accusatoria del capo C), posto che il presente procedimento non ha ad oggetto la condotta in relazione alla quale l'GW è stato tratto in arresto, inerente alla detenzione di cinque involucri con 2,5 chili di marijuana custoditi nel bagagliaio della Fiat 500. Nel procedimento in esame si è, infatti, giudicata la gravità indiziaria concernente la diversa condotta criminosa del concorso nell'acquisto a fini di spaccio, nel trasporto e nella detenzione di circa 204,60 grammi lordi di cocaina, 95 chili lordi di hashish, 5 chli lordi di marijuana sequestrati nell'abitazione del «custode» LL Daniele il 19 giugno 2023. Posta tale premessa, l'intera censura risulta destituita di fondamento in quanto priva di adeguato confronto con il provvedimento impugnato.
6. Con riguardo al secondo motivo del ricorso di EL RE la difesa ha evidenziato il vuoto indiziario esistente tra la condotta riconducibile al EL con riguardo alla cessione di stupefacente operata dal SC in data 11 marzo 2023 e la custodia dello stupefacente sequestrato al SM il 12 aprile 2023, dato il lasso temporale intercorso tra i due episodi.
6.1. Tale argomento, seppure suggestivo, trascura di confrontarsi con la motivazione nel suo complesso iter argomentativo. In particolare, il Tribunale ha ritenuto sussistente, alla luce di plurimi elementi indiziari, uno stabile rapporto di fornitura tra il ON e il gruppo facente capo al EL;
gruppo rispetto al quale SM svolgeva il ruolo di custode della sostanza stupefacente (pagg.14-16 ordinanza impugnata.). E che il rapporto di collaborazione tra il EL e il SM, già intercorrente nel 2022, permanesse nel 2023 è stato desunto dall'episodio dell'11 marzo 2023, che costituisce un episodio ritenuto significativo sia per la successiva individuazione del luogo in cui era custodito lo stupefacente sia quale grave indizio del permanente rapporto concorsuale tra SM e EL nell'iter criminoso che dall'acquisto dello stupefacente aveva condotto alla sua custodia nel sottoscala, dove è stato poi rinvenuto il 12 aprile 2023. 6.2. Anche tale elemento era stato esaminato dal giudice per le indagini preliminari che, tuttavia, aveva fornito una lettura incompleta dei dati investigativi, approfonditamente scrutinati dal giudice dell'appello cautelare. In 9 dettaglio, il Tribunale non ha tralasciato di valorizzare il tenore della seconda telefonata fatta dal SM al EL in data 11 marzo 2023, illustrandone la perfetta coerenza rispetto alla circostanza che, in quel periodo, il EL fosse ristretto agli arresti domiciliari e si avvalesse, dunque, per tutte le operazioni sul territorio del SM quale sua longa manus.
7. Il terzo motivo del ricorso di RE EL è fondato nei termini che seguono.
7.1. Il Tribunale, in ossequio al disposto dell'art. 89, comma 2, d.P.R.
9. ottobre 1990, n. 309, ha applicato la misura cautelare degli arresti domiciliari in luogo della custodia in carcere, escludendo la sussistenza di esigenze cautelari di eccezionale rilevanza, così da ritenere che le ragioni di cautela non fossero ostative ad applicare una misura cautelare compatibile con il recupero del soggetto tossicodipendente. Il Tribunale ha però, anche previsto quanto segue: Visto l'art. 275 cod. proc. pen. dispone l'applicazione all'indagato del braccialetto elettronico, subordinatamente all'acquisizione del consenso dello stesso e previo accertamento della relativa fattibilità tecnica da parte della polizia giudiziaria. Ordina sin d'ora l'applicazione della misura della custodia cautelare in carcere qualora l'indagato neghi il consenso all'adozione dello strumento elettronico di controllo o in caso di infattibilità tecnica o di temporanea indisponibilità del congegno. Sarà disposta la misura cautelare degli arresti domiciliari non appena sopravvenga la disponibilità del braccialetto o risulti la sopravvenuta fattibilità tecnica dell'applicazione del mezzo elettronico».
7.2. Il provvedimento adottato viola sia il disposto dell'art. 89, comma 1, T.U. Stup., che esclude l'applicabilità della custodia in carcere per il tossicodipendente che si sottoponga a programma di recupero ove non sussistano esigenze cautelari di eccezionale rilevanza (qui espressamente escluse), sia la previsione dell'art. 89, comma 3, T.U. Stup., che prevede che «Il giudice dispone la custodia cautelare in carcere o ne dispone il ripristino quando accerta che la persona ha interrotto l'esecuzione del programma, ovvero mantiene un comportamento incompatibile con la corretta esecuzione, o quando accerta che la persona non ha collaborato alla definizione del programma o ne ha rifiutato l'esecuzione». Tale normativa prevale, in quanto speciale, sul disposto dell'art. 275 bis cod. proc. pen. che disciplina le conseguenze del mancato consenso del soggetto all'applicazione del dispositivo elettronico, demandando al giudice di prevedere con lo stesso provvedimento l'applicazione della misura della custodia cautelare in carcere.
7.3. Accertata l'insussistenza di esigenze cautelari di eccezionale rilevanza, né il mancato consenso dell'interessato né l'indisponibilità del braccialetto 10 elettronico possono giustificare l'applicazione della misura custodiale in carcere in alternativa a quella degli arresti domiciliari. Per i soggetti in questione lo Stato non rinuncia a esercitare una qualsivoglia forma di prevenzione attraverso l'applicazione di misure cautelari, ma stabilisce come le esigenze possano essere soddisfatte da altre misure rispetto alla custodia carceraria, rispetto alla quale l'art.89 T.U. Stup. esprime un vincolo di inadeguatezza da porre in correlazione al fatto che il progetto di recupero non sia estraneo alle esigenze di prevenzione che connotano il sistema delle misure cautelari, come peraltro desumibile dalla previsione, ai sensi dell'art.89, comma 5-bis, T.U. Stup., a carico del responsabile della struttura presso cui si svolge il programma terapeutico di recupero e socio-riabilitativo, del dovere di segnalare all'autorità giudiziaria le violazioni poste in essere dalla persona sottoposta al programma di recupero.
7.4. In altre parole, la valutazione di insussistenza di eccezionali esigenze cautelari, correlata alla sottoposizione del soggetto tossicodipendente al programma di recupero, non consente al giudice, in caso di mancato consenso dell'interessato o di indisponibilità dello strumento elettronico di controllo, la scelta se applicare la custodia cautelare in carcere o gli arresti domiciliari, cosicchè deve considerarsi illegittimo il provvedimento adottato nei confronti di persona tossicodipendente sottoposta a programma di recupero che abbia condizionato l'applicazione della misura degli arresti domiciliari al consenso dell'interessato o alla disponibilità di congegni elettronici di controllo a distanza, con automatica reviviscenza della misura custodiale in carcere in difetto di tali presupposti.
8. Conclusivamente, l'ordinanza impugnata deve essere annullata senza rinvio nei confronti di EL RE limitatamente all'applicazione di procedure di controllo mediante mezzi elettronici;
il ricorso va rigettato nel resto. I ricorsi di ON MA e GW AM IS sono infondati e vanno rigettati;
segue, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen., la condanna di tali ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Vanno disposti gli adempimenti di cui all'art. 28 reg. esec. cod. proc. pen.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata nei confronti di EL RE, limitatamente all'applicazione di procedure di controllo mediante mezzi elettronici disposta in relazione agli arresti domiciliari presso comunità di recupero. Rigetta il ricorso nel resto. 11 Rigetta ricorsi di ON MA e di GW AM IS, che condanna al pagamento delle spese processuali. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 28 reg. esec. cod. proc. pen. Così deciso il 15 maggio 2024 ConsigliereConsigliere estensore Il Presidente TO OV errao DEPOSITATO IN CANCELLERIA oggi,. 16/06/2014 IL FUNZIONA UDIZIARIOCIARIO Dott.ssa Irene Caliendo 12