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Sentenza 21 ottobre 2025
Sentenza 21 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 21/10/2025, n. 1594 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 1594 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. 1688/2022
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DELPOPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE di CASTROVILLARI
Sezione civile
Settore lavoro
- in composizione monocratica nella persona della dott.ssa MA SI in funzione di
GIUDICE del LAVORO - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento deciso ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. previo riscontro del deposito di note scritte promosso da
Parte_1
-parte ricorrente-
Avv. Francesca De Marco
Email_1 contro
Controparte_1
-parte resistente-
Avv. Valeria Vasapollo
Email_2
e
Controparte_2
-parte resistente-
Avv. Gilda Avena
t Email_3
MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 29.3.2022 parte ricorrente ha proposto opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 03420229000469121000 notificata l'1.3.2022, con riferimento alle cartelle di pagamento nn. 03420000039365062000, 03420020006584750000,
03420030005554554000, 03420040004303683000, 03420050005371348000,
03420050045181113000, 03420070000143090000, 03420070046145948000,
03420080032822869000, 03420090007451543000, 03420090021580667000,
03420090035495689000, 03420090045974466000, 03420100019254842000,
03420100045903887000, 03420100057640083000 e agli avvisi di addebito nn.
33420112000392467000, 33420130004766788000, 33420130004783772000,
33420130004783873000, 33420130004791860000, 33420140000215940000,
33420140000216041000, 33420140005260277000, 33420140005269880000,
33420150002408602000, 33420150000366137000, 33420150000468841000,
33420150000566891000, 33420150002976710000, 33420150003063339000,
33420150003369431000, 33420150003697860000, 33420150003697961000,
33420160000061745000, 33420160000381884000, 33420160002642087000,
33420160002813030000, 33420160002858722000, 33420160003045429000,
33420160003437140000, 33420160003669034000, 33420160004863272000,
33420160005345963000, 33420160005706542000, 33420170000419269000,
33420170000645204000, 33420170000839587000, 33420170000994354000,
33420170001204416000, 33420170003514755000, 33420170003861279000,
33420170004309909000, 33420170004388753000, 33420170004672912000,
33420180000159862000, 33420180000475759000, 33420180000712812000,
33420180001617033000, 33420180002818652000, 33420180003181453000,
33420180003446911000, 33420180003551635000, 33420180003708725000,
33420180004088005000, 33420180004631546000, 33420180005090680000,
33420180005564475000, 33420180005709336000, 33420180006077692000,
33420180006204761000, 33420190000192189000, 33420190000449660000,
33420190000687420000, 33420190000899704000, 33420190001089542000,
33420190001408974000, 33420190002354140000, 33420190002880200000,
33420190003742567000, 33420190003897839000, 33420190004130440000,
33420190005128772000, 33420190005660589000, 33420190006312910000,
33420190006774973000, 33420200000434376000, 33420200000434477000,
33420200000434578000, 33420200000434679000 e 33420200000465516000. Ha dedotto, in particolare, la nullità dell'atto impugnato per difetto di motivazione e per l'omessa notifica degli atti presupposti;
ha eccepito la decadenza per violazione dell'art. 25 del d. lgs. 46/99 e la prescrizione dei crediti contributivi per decorso del termine di prescrizione quinquennale. Avendo, inoltre, rappresentato che alcuni degli atti presupposti dell'intimazione impugnata sono stati ammessi alla definizione agevolata, ha lamentato l'omessa comunicazione della decadenza dal beneficio e ha chiesto di imputare i pagamenti effettuati ai crediti oggetto dell'odierna azione riscossiva.
Si sono costituiti in giudizio e , contestando, in via preliminare, la carenza di CP_3 CP_4 legittimazione passiva e, nel merito, l'infondatezza del ricorso di cui hanno chiesto il rigetto.
La controversia, incardinata dinanzi al Giudice Istruttore titolare del ruolo in precedenza e istruita mediante acquisizione di documenti, è stata assegnata, in virtù di decreto presidenziale, alla scrivente e decisa con la presente sentenza.
***
Osserva, preliminarmente, il Tribunale che deve ritenersi sussistente la legittimazione passiva dell' pur dopo la pronuncia delle Sezioni Unite della Corte di Controparte_1
Cassazione (Cass., Sez. Un., 7514/2022). Ed infatti, mentre la questione risolta dalla Suprema Corte era relativa all'individuazione del giusto contraddittore nell'ipotesi in cui l'opponente, pur chiedendo nella sostanza solo l'accertamento negativo del credito contributivo previdenziale, avesse proposto ricorso nei soli confronti del soggetto incaricato della riscossione, nel presente caso, parte ricorrente ha proposto opposizione direttamente avverso l'intimazione di pagamento, atto emesso dall' cui CP_3
è demandata la fase di recupero del credito dopo la notifica del titolo del quale ha chiesto l'annullamento. Ne consegue che deve essere rigettata l'eccezione di difetto di legittimazione passiva del concessionario.
Analogamente, deve dichiararsi la legittimazione passiva dell'ente impositore in ragione della titolarità in capo allo stesso dei crediti azionati.
Sempre in via preliminare deve essere dichiarata la parziale cessazione della materia del contendere.
Invero, gli avvisi di addebito nn. 33420140000216041000, 33420150000566891000,
33420150003063339000 e 33420150003697860000 sono stati automaticamente annullati a norma dell'art. 1, commi 222 e ss., della l. n. 197 del 2022, come modificato dall'art.
3-bis, comma 1, lettera d), del d. l. 29 dicembre 2022, n. 198, convertito con modificazioni dalla l. 24 febbraio 2023, n. 14, in quanto di importo inferiore a 1.000 euro e affidati dall'ente previdenziale all'agente della riscossione nell'arco di tempo compreso fra il 1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2015 (cfr. estratti di ruolo in allegati . CP_3
Ed infatti, ai sensi dell'art. 1, comma 222, della legge 29 dicembre 2022 n. 197 “Sono automaticamente annullati, alla data del 30 aprile 2023, i debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore della presente legge, fino a mille euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015 dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali (…)”.
Prevedendo un nuovo stralcio dei debiti affidati agli agenti della riscossione, la l. n. 197 del 2022 ripropone una misura di tenore analogo – anche se non perfettamente identico – a quelle adottate in precedenza con le disposizioni di cui all'art. 4 del d.l. n. 119 del 2018 e all'articolo 4, commi da 4 a
9, del d.l. n. 41 del 2021, conv. in l. n. 69 del 2021.
Ebbene, trattandosi di annullamento automatico che opera in presenza di presupposti legali (debito fino a 1.000 euro risultante da singolo carico affidato all'agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015) rilevabili anche d'ufficio e ricorrenti nel caso di specie, deve farsi luogo alla declaratoria di parziale cessazione della materia del contendere (cfr. Cass. n. 9078 del 2024, proprio in tema di annullamento automatico dei carichi previsto dalla l. n. 197 del 2022, che si richiama a
Cass. n. 35535 del 2023, Cass. n. 32772 del 2023 e Cass. n. 18413 del 2023).
Residua, invece, la posizione di contrasto fra le parti in relazione alle somme oggetto delle cartelle di pagamento nn. 03420000039365062000, 03420020006584750000, 03420030005554554000,
03420040004303683000, 03420050005371348000, 03420050045181113000,
03420070000143090000, 03420070046145948000, 03420080032822869000,
03420090007451543000, 03420090021580667000, 03420090035495689000,
03420090045974466000, 03420100019254842000, 03420100045903887000 e
03420100057640083000 e degli avvisi di addebito nn. 33420112000392467000,
33420130004791860000, 33420130004783772000, 3420130004766788000,
33420130004783873000, 33420140005260277000, 33420140005269880000,
33420140000215940000, 33420150003369431000, 33420150002408602000,
33420150000468841000, 33420150003697961000, 33420150000366137000,
33420150002976710000, 33420160000061745000, 33420160000381884000,
33420160002642087000, 33420160002813030000, 33420160002858722000,
33420160003045429000, 33420160003437140000, 33420160003669034000,
33420160004863272000, 33420160005345963000, 33420160005706542000,
33420170000419269000, 33420170000645204000, 33420170000839587000,
33420170000994354000, 33420170001204416000, 33420170003514755000,
33420170003861279000, 33420170004309909000, 33420170004388753000,
33420170004672912000, 33420180000159862000, 33420180000475759000,
33420180000712812000, 33420180001617033000, 33420180002818652000, 33420180003181453000, 33420180003446911000, 33420180003551635000,
33420180003708725000, 33420180004088005000, 33420180004631546000,
33420180005090680000, 33420180005564475000, 33420180005709336000,
33420180006077692000, 33420180006204761000, 33420190000192189000,
33420190000449660000, 33420190000687420000, 33420190000899704000,
33420190001089542000, 33420190001408974000, 33420190002354140000,
33420190002880200000, 33420190003742567000, 33420190003897839000,
33420190004130440000, 33420190005128772000, 33420190005660589000,
33420190006312910000, 33420190006774973000, 33420200000434376000,
33420200000434477000, 33420200000434578000, 33420200000434679000,
33420200000465516000.
Parte ricorrente ha dedotto che alcuni degli atti presupposti dell'intimazione impugnata sono stati ammessi alla definizione agevolata e che, in seguito all'ammissione, sono stati effettuati quattro versamenti di € 10.731,24 in data 09.12.2019, € 169,51in data 31.07.2019, € 15.702,95 in data
30.11.2019 ed € 15.703,21 in data 31.07.2019. Ha lamentato l'omessa comunicazione della decadenza dal beneficio e ha chiesto di imputare i pagamenti effettuati ai crediti oggetto dell'odierna azione riscossiva.
In verità, dalla documentazione allegata risulta che il ricorrente ha presentato al concessionario tre istanze:
a. la prima in data 19.4.2019 presentata ai sensi dell'art. 3 del d. l. 119/2018 (c.d. “rottamazione ter”) per un debito complessivo pari ad € 151.508,85 del quale sono state pagate le prime due rate sulle diciotto totali previste dal piano concordato (la prima di € 15.703,21 in data
31.07.2019 e la seconda di € 15.703,45 in data 9.12.2019);
b. la seconda istanza è stata avanzata in data 16.4.2019 per l'estinzione dei debiti di cui all'art. 1, commi 184 e 185, della l. 145/2018 (c.d. “saldo e stralcio”) per un ammontare complessivo pari ad € 30.349,46 del quale è stata pagata soltanto la prima rata delle cinque previste pari ad
€ 10.731,24 il 9.12.2019;
c. la terza istanza e la relativa pratica, che pure replica lo stesso iter di ammissione e conseguente pagamento della prima rata delle diciotto concordate, sono dirette alla definizione agevolata dei carichi relativi all'Ambito Provinciale di Bari e, pertanto, esulano dalla presente indagine.
Ricostruito in questi termini il dato fattuale delle forme di condono azionate, deve osservarsi che ai sensi dell'art 3, comma 14, d.l. 119-18 (richiamato anche dall'1, comma 198, l. 145/2018): “In caso di mancato ovvero di insufficiente o tardivo versamento dell'unica rata ovvero di una di quelle in cui
è stato dilazionato il pagamento delle somme di cui al comma 2, la definizione non produce effetti e riprendono a decorrere i termini di prescrizione e decadenza per il recupero dei carichi oggetto di dichiarazione. In tal caso, relativamente ai debiti per i quali la definizione non ha prodotto effetti:
a) i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto a seguito dell'affidamento del carico e non determinano l'estinzione del debito residuo, di cui l'agente della riscossione prosegue l'attività di recupero;
b) il pagamento non può essere rateizzato ai sensi dell'articolo 19 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.”.
Ebbene, in assenza di allegazione e prova in merito all'ulteriore corresponsione degli importi dovuti allo scadere delle singole rate, deve escludersi la perdurante efficacia della dilazione accordata.
Trattandosi, peraltro, di decadenza automatica del contribuente moroso dal beneficio, è infondata la doglianza di parte ricorrente della mancata comunicazione in ordine alla perdita dell'agevolazione.
La decadenza per mancato pagamento delle rate comporta la reviviscenza delle poste debitorie nel loro ammontare originario.
Quanto all'imputazione delle somme versate ai crediti per cui è causa, si osserva quanto segue.
In mancanza di dichiarazione di imputazione fatta dal contribuente al momento del pagamento ex art
1993 cc, la scelta, come desumibile dall'art. 1195 c.c., spetta al creditore, subentrando i criteri legali di cui all'art. 1193 c.c., che hanno carattere suppletivo, solo quando né il debitore, né il creditore abbiano effettuato l'imputazione (Cass. civ. n. 917/2013).
Ebbene, dalla ripresa dell'attività riscossiva da parte del concessionario anche in ordine ai crediti ricompresi nel piano di condono può agevolmente dedursi la mancata imputazione delle somme riscosse agli obblighi contributivi previdenziali e assistenziali che, peraltro, nell'ordine dei privilegi godono di un grado superiore rispetto ai tributi, i cui atti impositivi appaiono corredati da minore garanzia e, dunque, da favorire in sede di imputazione.
In conclusione, sia che si riconosca al creditore, per facta concludentia, la scelta di imputare ad altri crediti i pagamenti riscossi sia che soccorrano i criteri suppletivi di cui all'art. 1193, secondo comma,
c.c. (“In mancanza di tale dichiarazione, il pagamento deve essere imputato al debito scaduto;
tra più debiti scaduti, a quello meno garantito…”) deve essere rigettata la richiesta del ricorrente di decurtare gli importi erogati dall'ammontare complessivo per cui è causa.
Ciò puntualizzato, premesso che spetta al giudice qualificare la domanda del contribuente al fine di sottoporla al relativo regime previsto dalla legge -a seconda si tratti di una opposizione contro il ruolo, di una opposizione all'esecuzione o di una opposizione agli atti esecutivi- deve osservarsi che, nel caso di specie, il ricorrente, impugnando l'intimazione di pagamento, ha inteso proporre censure riconducibili a più di una tipologia di opposizione.
Si prospettano, infatti: a) un'opposizione agli atti esecutivi, laddove abbia lamentato l'omessa notifica degli atti prodromici al fine di dedurne l'invalidità derivata dell'intimazione impugnata, vizi contenutistici e la decadenza ex art. 25 del d.lgs. n. 46/99: detta opposizione deve essere proposta nel termine perentorio di venti giorni stabilito dall'art. 617 c.p.c.;
b) un'opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. in funzione recuperatoria ex art. 24 d.lgs.
n. 46/1999, nella misura in cui l'omessa notifica dell'atto presupposto sia allegata anche in funzione della deduzione fatti estintivi del credito anteriori alla formazione dei titoli esecutivi che si assumono mai notificati: a tal fine, mentre non viene in rilievo il termine di venti giorni previsto per l'opposizione agli atti esecutivi (Cass. Sentenza 23 febbraio 2021, n. 4901), rileva il termine di 40 giorni di cui all'art. 24 del decreto legislativo 46 del 1999, quale rimedio tipico in materia contributiva previdenziale (per ipotesi per certi profili analoga, cfr. Cass. U, Sentenza n. 22080 del 22/09/2017,
Rv. 645323 - 01). Ed infatti: “Nell'ipotesi di opposizione a cartella esattoriale per omissioni contributive, ove ne sia accertata la nullità della notifica, il momento di garanzia può essere recuperato utilizzando il primo atto idoneo a porre il soggetto interessato in grado di esercitare validamente il proprio diritto di difesa, rispetto al quale andrà verificata la tempestività dell'opposizione, con la conformazione della disciplina applicabile a quella dettata per l'azione recuperata” (Così statuendo, la S.C., con sentenza n. 24506/2016, in presenza di una notifica insanabilmente nulla perché recante una "relata in bianco", ha individuato il primo atto utile nella successiva intimazione di pagamento);
c) un'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., di accertamento della prescrizione dei medesimi crediti a decorrere dalla data di notificazione degli avvisi stessi. Tale opposizione non è soggetta ad alcun termine, se non quello rappresentato dal compimento dell'esecuzione.
Ciò posto, l'opposizione risulta tardiva e, dunque, inammissibile nella parte in cui si eccepiscono vizi formali afferenti all'intimazione di pagamento, essendo stato il ricorso depositato in data 29.3.2022, oltre il termine perentorio di venti giorni, previsto dall'art. 617 c.p.c., dalla notifica dell'intimazione avvenuta in data 1.3.2022, (cfr. ricevuta pec in allegati ricorrente).
Quanto all'eccezione di prescrizione, si ribadisce che quando si facciano valere ragioni estintive della pretesa precedenti alla data in cui risulta essere stata notificato l'atto impositivo e che avrebbero dovuto essere proposte ai sensi del d.lgs. n. 46 del 1999, art. 24, nel termine di 40 giorni dalla notifica dello stesso, è necessario recuperare l'azione dimostrando innanzi tutto che il termine non è mai iniziato a decorrere proprio perché non vi è stata notifica idonea a determinare la conoscenza dell'iscrizione al ruolo (opposizione c.d. recuperatoria) (cfr. Cass. 20489/2018; Cass. n. 29294/2019).
Ebbene, contrariamente a quanto prospettato dal ricorrente, l'opposizione recuperatoria risulta in parte tardiva, stante la pacifica notifica di precedenti intimazioni di pagamento da parte del concessionario (intimazione di pagamento n. 03420189003414663000, notificata in data 10.4.2018, intimazione di pagamento n. 03420199005572852000, notificata in data 16.4.2019 e intimazione di pagamento n. 03420209003494584000, notificata in data 08.02.2020) contenenti nel complesso il riferimento ai seguenti atti prodromici oggetto del presente giudizio: 03420000039365062000,
03420020006584750000, 03420030005554554000, 03420040004303683000,
03420050005371348000, 03420050045181113000, 03420070000143090000,
03420070046145948000, 03420080032822869000, 03420090007451543000,
03420090021580667000, 03420090035495689000, 03420090045974466000,
03420100019254842000, 03420100045903887000, 03420100057640083000,
33420112000392467000, 33420130004791860000, 33420130004783772000,
33420140000215940000, 33420150000468841000, 33420150002408602000,
33420150003697961000, 33420150000366137000, 33420150002976710000,
33420160000061745000, 33420160000381884000, 33420160002642087000,
33420160002813030000, 33420160002858722000, 33420160003045429000,
33420160003437140000, 33420160003669034000, 33420160004863272000,
33420160005345963000, 33420160005706542000, 33420170000419269000,
33420170000645204000, 33420170000839587000, 33420170000994354000,
33420170001204416000, 33420170003514755000, 33420170003861279000,
33420170004309909000, 33420170004388753000, 33420170004672912000,
33420180000159862000, 33420180000475759000, 33420180000712812000,
33420180001617033000, 33420180002818652000, 33420180003181453000,
33420180003446911000, 33420180003551635000, 33420180003708725000,
33420180004088005000, 33420180004631546000, 33420180005090680000,
33420180005564475000, 33420180005709336000, 33420180006077692000,
33420180006204761000, 33420190000192189000, 33420190000449660000.
Con riferimento agli atti sopra elencati, l'opponente, pertanto, avrebbe in ogni caso dovuto tempestivamente proporre opposizione nel termine di 40 giorni dalla notifica delle rispettive intimazioni di pagamento, producendo la mancata opposizione l'irretrattabilità del credito e, dunque,
l'inammissibilità di ogni contestazione avente ad oggetto circostanze anteriori rispetto alla notifica degli atti presupposti.
Al contrario, l'opposizione risulta ammissibile quanto ai restanti avvisi nn.: 33420190000687420000,
33420190000899704000, 33420190001089542000, 33420190001408974000,
33420190002354140000, 33420190002880200000, 33420190003742567000,
33420190003897839000, 33420190004130440000, 33420190005128772000, 33420190005660589000, 33420190006312910000, 33420190006774973000,
33420200000434376000, 33420200000434477000, 33420200000434578000,
33420200000434679000 e 33420200000465516000.
Conformemente a quanto prospettato dal ricorrente, non vi è prova in atti della regolare notifica degli avvisi di addebito nn. 33420190006312910000 e 33420190006774973000.
Ne consegue che, limitatamente agli stessi, può vagliarsi il decorso del termine (quinquennale) di prescrizione tra la data di maturazione dei crediti contributivi e l'intimazione opposta.
Ebbene, trattandosi di contributi I.V.S. relativi agli anni 2017 e 2018, nessuna prescrizione risulta maturata, posto che il relativo termine è stato utilmente interrotto dall'intimazione per cui è causa.
Al contrario, per i restanti, vi è prova della rituale notifica a mezzo mail indirizzata all'indirizzo di posta elettronica certificata del contribuente estratto dal Registro INIPEC Email_4
e riportante il codice fiscale del ricorrente (in allegati Ader).
Acclarata la ritualità della notifica degli atti prodromici, va rilevata la incontrovertibilità della pretesa creditoria in essi contenuta (in mancanza della tempestiva impugnazione dell'avviso di addebito entro il termine perentorio di quaranta giorni di cui all'art. 24 del d.lgs. 46/1999) e, pertanto, il rigetto del motivo di opposizione fondato su fatti estintivi anteriori alla data di notifica dello stesso.
Pertanto, per i crediti contenuti in questi atti nonché per quelli esclusi dalla tutela recuperatoria per le ragioni suddette deve essere vagliata la prescrizione eventualmente maturata successivamente alla notifica dei titoli esecutivi, motivo di opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615 c.p.c.
Per quanto attiene alle cartelle di pagamento presupposte, essendo state tutte notificate nell'arco temporale compreso tra il 2001 e il 2011, in assenza di atti validi interruttivi medio tempore intervenuti, il termine prescrizionale risulta maturato considerando che il primo atto utile ad interrompere la prescrizione è costituito dalla proposizione della domanda giudiziale, in data
31.10.2017, nell'ambito del procedimento iscritto al n. R.G. 4077/2017.
Nessuna efficacia può essere, in tal senso, attribuita alle intimazioni prodotte dall' asseritamente CP_3 notificate in data 11.7.2011 e al pignoramento presso terzi che si assume notificato il 7.12.2011, posto che la documentazione prodotta dal concessionario non è idonea all'assolvimento dell'onere probatorio al fine di dimostrare il corretto espletamento dell'iter notificatorio previsto per la particolare ipotesi di irreperibilità relativa.
Le relative notifiche si sarebbero dovute perfezionare con il compimento delle attività stabilite dall'art. 140 c.p.c. occorrendo, dunque, oltre al deposito di copia dell'atto nella casa del comune in cui la notificazione doveva eseguirsi e all'affissione dell'avviso di deposito alla porta dell'abitazione o ufficio o azienda del destinatario anche la comunicazione con raccomandata con avviso di ricevimento dell'avvenuto deposito nella casa comunale dell'atto e il ricevimento della raccomandata informativa ovvero il decorso del termine di dieci giorni dalla spedizione della detta raccomandata.
Pertanto, a prova del perfezionamento del procedimento notificatorio, è necessario l'avviso di ricevimento o di compiuta giacenza della raccomandata informativa che dà atto dell'avvenuto deposito dell'atto da notificare presso la casa comunale;
avviso che, sia esso sottoscritto dal destinatario o da persone abilitate, sia esso annotato dall'agente postale in ordine all'assenza di persone atte a ricevere l'avviso medesimo, è parte integrante della relazione di notifica ai sensi dell'art. 140 c.p.c., in quanto persegue lo scopo di consentire la verifica che l'atto sia pervenuto nella sfera di conoscibilità del destinatario. (cfr. Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 25351 del 11/11/2020, Rv. 659503 -
01). Ne consegue che l'omessa produzione dell'avviso di ricevimento inficia la procedura notificatoria (cfr. Corte di Appello di Bari, sentenza 1008/2024). Tanto si registra sia per le intimazioni notificate nel 2011 (allegato n. 8 in fascicolo sia per il pignoramento pure eseguito nel dicembre CP_3 dello stesso anno (allegato 9 in fascicolo , in cui manca anche la prova della spedizione della CP_3 raccomandata informativa;
ragion per cui le relative notifiche non possono ritenersi valide con ogni conseguenza in ordine alla prescrizione dei relativi debiti, che, dunque, risulta maturata.
Passando alla disamina degli avvisi di addebito, deve osservarsi che con riferimento all'avviso n.
33420112000392467000 risulta decorso il termine quinquennale di prescrizione delle pretese contributive, in assenza di allegazione di idonei atti interruttivi. In atti vi è prova della regolare notifica dello stesso in data 10.10.2011.
Successivamente a tale atto è stata effettuata la proposizione della precedente domanda giudiziale in data 31.10.2017. Non vi è prova inequivoca di notifica di atti medio tempore intervenuti.
In ragione di tanto deve ritenersi spirato il termine prescrizionale quinquennale e, di conseguenza, devono essere dichiarati estinti i relativi crediti vantati dall'ente impositore.
Al contrario, la citata domanda giudiziale promossa nell'ambito del procedimento R.G. n. 4077/2017, appare idonea ad interrompere il decorso del temine con riferimento agli avvisi di addebito nn.
33420130004783873000 (notificato il 12.1.2016), 33420130004791860000 (notificato il 12.1.2016),
33420140000215940000 (notificato il 20.6.2014), 33420150002408602000 (notificato il 7.11.2015),
33420160000061745000 (notificato l'8.3.2016), 33420160004863272000 (notificato il 18.11.2016).
Analogamente la prescrizione risulta validamente interrotta dall'intimazione di pagamento n.
03420189003414663000, notificata in data 10.4.2018 (in allegati con riferimento agli avvisi di CP_3 addebito nn. 33420130004783772000 (notificato il 12.1.2016), 33420130004766788000 (notificato il 12.1.2016), 33420140005260277000 (notificato il 26.1.2015), 33420140005269880000 (notificato il 26.1.2015), 33420150000468841000 (notificato il 13.7.2015), 33420150003369431000 (notificato il 23.12.2015), 33420150003697961000 (notificato il 21.1.2016), 33420150000366137000
(notificato il 16.6.2015), 33420150002976710000 (notificato il 15.10.2015), 33420160000381884000 (notificato il 2.4.2016), 33420160002642087000 (notificato il 12.7.2016),
33420160002813030000 (notificato il 29.7.2016), 33420160002858722000 (notificato il 10.8.2016),
33420160003045429000 (notificato il 13.9.2016), n. 33420170000419269000 (notificato il
16.5.2017).
Deve essere, inoltre, rigettata l'eccezione di prescrizione in ordine agli avvisi di addebito nn.
33420160003437140000 (notificato il 25.10.2016), 33420160003669034000 (notificato il
4.11.2016), 33420160005345963000 (notificato il 4.12.2016), 33420160005706542000 (notificato il
15.12.2016), 33420170000645204000 (notificato il 22.6.2017), 33420170000839587000 (notificato il 10.8.2017), 33420170000994354000 (notificato il 11.8.2017), 33420170001204416000 (notificato il 18.9.2017), 33420170003514755000 (notificato il 8.11.2017), 33420170003861279000 (notificato il 24.11.2017), 33420170004309909000 (notificato il 14.12.2017), 33420170004388753000
(notificato il14.12.2017), 33420170004672912000 (notificato il 6.1.2018), 33420180000159862000
(notificato il 27.2.2018), 33420180000475759000 (notificato il 13.4.2018), in quanto il quinquennio risulta per tutti validamente interrotto dall'intimazione di pagamento n. 03420199005572852000, notificata in data 16.4.2019 (in allegati . CP_3
Ed ancora, l'intimazione di pagamento n. 03420209003494584000, notificata in data 08.02.2020 (cfr.
Pec in allegati risulta essere il primo atto utile all'interruzione del termine prescrizionale per CP_3 gli avvisi nn. 33420180000712812000 (notificato il 16.6.2018), 33420180001617033000 (notificato il 5.7.2018), 33420180002818652000 (notificato il 26.7.2018), 33420180003181453000 (notificato il 14.9.2018), 33420180003446911000 (notificato il 26.9.2018), 33420180003551635000 (notificato il 11.10.2018), 33420180003708725000 (notificato il 30.10.2018), 33420180004088005000
(notificato il 3.12.2018), 33420180004631546000 (notificato il 6.12.2018), 33420180005090680000
(notificato il 20.12.2018), 33420180005564475000 (notificato il 21.12.2018),
33420180005709336000 (notificato il 25.12.2019), 33420180006077692000 (notificato il
11.1.2019), 33420180006204761000 (notificato il 10.1.2019), 33420190000192189000 (notificato il
29.1.2019), 33420190000449660000 (notificato il 13.3.2019).
Ed infine, nessun termine risulta decorso per gli atti nn. 33420190000687420000 (notificato il
12.4.2019), 33420190000899704000 (notificato il 27.4.2019), 33420190001089542000 (notificato il
10.5.2019), 33420190001408974000 (notificato il 13.6.2019), 33420190002354140000 (notificato il
5.7.2019), 33420190002880200000 (notificato il 22.7.2019), 33420190003742567000 (notificato il
27.8.2019), 33420190003897839000 (notificato il 29.9.2019), 33420190004130440000 (notificato il
15.10.2019), 33420190005128772000 (notificato il 29.11.2019), 33420190005660589000
(notificato il 14.12.2019) 33420200000434376000 (notificato il 27.2.2020),
33420200000434477000 (notificato il 27.2.2020), 33420200000434578000 (notificato il 27.2.2020), 33420200000434679000 (notificato il 27.2.2020) 33420200000465516000 (notificato il 27.2.2020).
Ed infatti, rispetto al tempo decorrente dalla data di notifica degli avvisi di addebito, certamente la prescrizione è stata interrotta dalla notifica dell'intimazione di pagamento oggi opposta.
In conclusione, in disparte la declaratoria di cessata materia del contendere, il ricorso deve essere parzialmente accolto.
In considerazione dell'esito del giudizio e stante la parziale definizione ope legis della controversia, le spese di lite possono essere integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari - in composizione monocratica nella persona della dott.ssa MA
SI in funzione di Giudice del Lavoro - definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione, deduzione disattese, così provvede:
- dichiara cessata la materia del contendere in ordine agli avvisi di addebito nn.,
33420140000216041000, 33420150000566891000, 33420150003063339000,
33420150003697860000;
- dichiara non dovuti dalla parte ricorrente i crediti previdenziali contenuti nelle cartelle di pagamento nn. 03420000039365062000, 03420020006584750000, 03420030005554554000,
03420040004303683000, 03420050005371348000, 03420050045181113000,
03420070000143090000, 03420070046145948000, 03420080032822869000,
03420090007451543000, 03420090021580667000, 03420090035495689000,
03420090045974466000, 03420100019254842000, 03420100045903887000,
03420100057640083000, nonché nell'avviso di addebito n. 33420112000392467000;
- dichiara dovuti dalla parte ricorrente i crediti contenuti negli avvisi di addebito nn.
33420130004791860000, 33420130004783772000, 33420140000215940000,
33420150000468841000, 33420150002408602000, 33420150003697961000,
33420150000366137000, 33420150002976710000, 33420160000061745000,
33420160000381884000, 33420160002642087000, 33420160002813030000,
33420190005660589000, 33420160003045429000, 33420160003437140000,
33420160003669034000, 33420160004863272000, 33420160005345963000,
33420160005706542000, 33420170000419269000, 33420170000645204000,
33420170000839587000, 33420170000994354000, 33420170001204416000,
33420170003514755000, 33420170003861279000, 33420170004309909000,
33420170004388753000, 33420170004672912000, 33420180000159862000,
33420180000475759000, 33420180000712812000, 33420180001617033000, 33420180002818652000, 33420180003181453000, 33420180003446911000,
33420180003551635000, 33420180003708725000, 33420180004088005000,
33420180004631546000, 33420180005090680000, 33420180005564475000,
33420180005709336000, 33420180006077692000, 33420180006204761000,
33420190000192189000, 33420190000449660000, 33420190000687420000,
33420190000899704000, 33420190001089542000, 33420190001408974000,
33420190002354140000, 33420190002880200000, 33420190003742567000,
33420190003897839000, 33420190004130440000, 33420190005128772000,
33420190005660589000, 33420190006312910000, 33420190006774973000,
33420200000434376000, 33420200000434477000, 33420200000434578000,
33420200000434679000, 33420200000465516000, 33420130004766788000,
33420130004783873000, 33420140005260277000, 33420140005269880000 e
33420150003369431000;
- compensa le spese di lite tra le parti.
Castrovillari, 21.10.2025
Il Giudice del Lavoro
MA SI
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa Maria Elisa Graziani
- Addetta all'Ufficio del Processo ai sensi del decreto-legge 80 del 2021 convertito in legge 113 del
2021.
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DELPOPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE di CASTROVILLARI
Sezione civile
Settore lavoro
- in composizione monocratica nella persona della dott.ssa MA SI in funzione di
GIUDICE del LAVORO - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento deciso ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. previo riscontro del deposito di note scritte promosso da
Parte_1
-parte ricorrente-
Avv. Francesca De Marco
Email_1 contro
Controparte_1
-parte resistente-
Avv. Valeria Vasapollo
Email_2
e
Controparte_2
-parte resistente-
Avv. Gilda Avena
t Email_3
MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 29.3.2022 parte ricorrente ha proposto opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 03420229000469121000 notificata l'1.3.2022, con riferimento alle cartelle di pagamento nn. 03420000039365062000, 03420020006584750000,
03420030005554554000, 03420040004303683000, 03420050005371348000,
03420050045181113000, 03420070000143090000, 03420070046145948000,
03420080032822869000, 03420090007451543000, 03420090021580667000,
03420090035495689000, 03420090045974466000, 03420100019254842000,
03420100045903887000, 03420100057640083000 e agli avvisi di addebito nn.
33420112000392467000, 33420130004766788000, 33420130004783772000,
33420130004783873000, 33420130004791860000, 33420140000215940000,
33420140000216041000, 33420140005260277000, 33420140005269880000,
33420150002408602000, 33420150000366137000, 33420150000468841000,
33420150000566891000, 33420150002976710000, 33420150003063339000,
33420150003369431000, 33420150003697860000, 33420150003697961000,
33420160000061745000, 33420160000381884000, 33420160002642087000,
33420160002813030000, 33420160002858722000, 33420160003045429000,
33420160003437140000, 33420160003669034000, 33420160004863272000,
33420160005345963000, 33420160005706542000, 33420170000419269000,
33420170000645204000, 33420170000839587000, 33420170000994354000,
33420170001204416000, 33420170003514755000, 33420170003861279000,
33420170004309909000, 33420170004388753000, 33420170004672912000,
33420180000159862000, 33420180000475759000, 33420180000712812000,
33420180001617033000, 33420180002818652000, 33420180003181453000,
33420180003446911000, 33420180003551635000, 33420180003708725000,
33420180004088005000, 33420180004631546000, 33420180005090680000,
33420180005564475000, 33420180005709336000, 33420180006077692000,
33420180006204761000, 33420190000192189000, 33420190000449660000,
33420190000687420000, 33420190000899704000, 33420190001089542000,
33420190001408974000, 33420190002354140000, 33420190002880200000,
33420190003742567000, 33420190003897839000, 33420190004130440000,
33420190005128772000, 33420190005660589000, 33420190006312910000,
33420190006774973000, 33420200000434376000, 33420200000434477000,
33420200000434578000, 33420200000434679000 e 33420200000465516000. Ha dedotto, in particolare, la nullità dell'atto impugnato per difetto di motivazione e per l'omessa notifica degli atti presupposti;
ha eccepito la decadenza per violazione dell'art. 25 del d. lgs. 46/99 e la prescrizione dei crediti contributivi per decorso del termine di prescrizione quinquennale. Avendo, inoltre, rappresentato che alcuni degli atti presupposti dell'intimazione impugnata sono stati ammessi alla definizione agevolata, ha lamentato l'omessa comunicazione della decadenza dal beneficio e ha chiesto di imputare i pagamenti effettuati ai crediti oggetto dell'odierna azione riscossiva.
Si sono costituiti in giudizio e , contestando, in via preliminare, la carenza di CP_3 CP_4 legittimazione passiva e, nel merito, l'infondatezza del ricorso di cui hanno chiesto il rigetto.
La controversia, incardinata dinanzi al Giudice Istruttore titolare del ruolo in precedenza e istruita mediante acquisizione di documenti, è stata assegnata, in virtù di decreto presidenziale, alla scrivente e decisa con la presente sentenza.
***
Osserva, preliminarmente, il Tribunale che deve ritenersi sussistente la legittimazione passiva dell' pur dopo la pronuncia delle Sezioni Unite della Corte di Controparte_1
Cassazione (Cass., Sez. Un., 7514/2022). Ed infatti, mentre la questione risolta dalla Suprema Corte era relativa all'individuazione del giusto contraddittore nell'ipotesi in cui l'opponente, pur chiedendo nella sostanza solo l'accertamento negativo del credito contributivo previdenziale, avesse proposto ricorso nei soli confronti del soggetto incaricato della riscossione, nel presente caso, parte ricorrente ha proposto opposizione direttamente avverso l'intimazione di pagamento, atto emesso dall' cui CP_3
è demandata la fase di recupero del credito dopo la notifica del titolo del quale ha chiesto l'annullamento. Ne consegue che deve essere rigettata l'eccezione di difetto di legittimazione passiva del concessionario.
Analogamente, deve dichiararsi la legittimazione passiva dell'ente impositore in ragione della titolarità in capo allo stesso dei crediti azionati.
Sempre in via preliminare deve essere dichiarata la parziale cessazione della materia del contendere.
Invero, gli avvisi di addebito nn. 33420140000216041000, 33420150000566891000,
33420150003063339000 e 33420150003697860000 sono stati automaticamente annullati a norma dell'art. 1, commi 222 e ss., della l. n. 197 del 2022, come modificato dall'art.
3-bis, comma 1, lettera d), del d. l. 29 dicembre 2022, n. 198, convertito con modificazioni dalla l. 24 febbraio 2023, n. 14, in quanto di importo inferiore a 1.000 euro e affidati dall'ente previdenziale all'agente della riscossione nell'arco di tempo compreso fra il 1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2015 (cfr. estratti di ruolo in allegati . CP_3
Ed infatti, ai sensi dell'art. 1, comma 222, della legge 29 dicembre 2022 n. 197 “Sono automaticamente annullati, alla data del 30 aprile 2023, i debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore della presente legge, fino a mille euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015 dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali (…)”.
Prevedendo un nuovo stralcio dei debiti affidati agli agenti della riscossione, la l. n. 197 del 2022 ripropone una misura di tenore analogo – anche se non perfettamente identico – a quelle adottate in precedenza con le disposizioni di cui all'art. 4 del d.l. n. 119 del 2018 e all'articolo 4, commi da 4 a
9, del d.l. n. 41 del 2021, conv. in l. n. 69 del 2021.
Ebbene, trattandosi di annullamento automatico che opera in presenza di presupposti legali (debito fino a 1.000 euro risultante da singolo carico affidato all'agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015) rilevabili anche d'ufficio e ricorrenti nel caso di specie, deve farsi luogo alla declaratoria di parziale cessazione della materia del contendere (cfr. Cass. n. 9078 del 2024, proprio in tema di annullamento automatico dei carichi previsto dalla l. n. 197 del 2022, che si richiama a
Cass. n. 35535 del 2023, Cass. n. 32772 del 2023 e Cass. n. 18413 del 2023).
Residua, invece, la posizione di contrasto fra le parti in relazione alle somme oggetto delle cartelle di pagamento nn. 03420000039365062000, 03420020006584750000, 03420030005554554000,
03420040004303683000, 03420050005371348000, 03420050045181113000,
03420070000143090000, 03420070046145948000, 03420080032822869000,
03420090007451543000, 03420090021580667000, 03420090035495689000,
03420090045974466000, 03420100019254842000, 03420100045903887000 e
03420100057640083000 e degli avvisi di addebito nn. 33420112000392467000,
33420130004791860000, 33420130004783772000, 3420130004766788000,
33420130004783873000, 33420140005260277000, 33420140005269880000,
33420140000215940000, 33420150003369431000, 33420150002408602000,
33420150000468841000, 33420150003697961000, 33420150000366137000,
33420150002976710000, 33420160000061745000, 33420160000381884000,
33420160002642087000, 33420160002813030000, 33420160002858722000,
33420160003045429000, 33420160003437140000, 33420160003669034000,
33420160004863272000, 33420160005345963000, 33420160005706542000,
33420170000419269000, 33420170000645204000, 33420170000839587000,
33420170000994354000, 33420170001204416000, 33420170003514755000,
33420170003861279000, 33420170004309909000, 33420170004388753000,
33420170004672912000, 33420180000159862000, 33420180000475759000,
33420180000712812000, 33420180001617033000, 33420180002818652000, 33420180003181453000, 33420180003446911000, 33420180003551635000,
33420180003708725000, 33420180004088005000, 33420180004631546000,
33420180005090680000, 33420180005564475000, 33420180005709336000,
33420180006077692000, 33420180006204761000, 33420190000192189000,
33420190000449660000, 33420190000687420000, 33420190000899704000,
33420190001089542000, 33420190001408974000, 33420190002354140000,
33420190002880200000, 33420190003742567000, 33420190003897839000,
33420190004130440000, 33420190005128772000, 33420190005660589000,
33420190006312910000, 33420190006774973000, 33420200000434376000,
33420200000434477000, 33420200000434578000, 33420200000434679000,
33420200000465516000.
Parte ricorrente ha dedotto che alcuni degli atti presupposti dell'intimazione impugnata sono stati ammessi alla definizione agevolata e che, in seguito all'ammissione, sono stati effettuati quattro versamenti di € 10.731,24 in data 09.12.2019, € 169,51in data 31.07.2019, € 15.702,95 in data
30.11.2019 ed € 15.703,21 in data 31.07.2019. Ha lamentato l'omessa comunicazione della decadenza dal beneficio e ha chiesto di imputare i pagamenti effettuati ai crediti oggetto dell'odierna azione riscossiva.
In verità, dalla documentazione allegata risulta che il ricorrente ha presentato al concessionario tre istanze:
a. la prima in data 19.4.2019 presentata ai sensi dell'art. 3 del d. l. 119/2018 (c.d. “rottamazione ter”) per un debito complessivo pari ad € 151.508,85 del quale sono state pagate le prime due rate sulle diciotto totali previste dal piano concordato (la prima di € 15.703,21 in data
31.07.2019 e la seconda di € 15.703,45 in data 9.12.2019);
b. la seconda istanza è stata avanzata in data 16.4.2019 per l'estinzione dei debiti di cui all'art. 1, commi 184 e 185, della l. 145/2018 (c.d. “saldo e stralcio”) per un ammontare complessivo pari ad € 30.349,46 del quale è stata pagata soltanto la prima rata delle cinque previste pari ad
€ 10.731,24 il 9.12.2019;
c. la terza istanza e la relativa pratica, che pure replica lo stesso iter di ammissione e conseguente pagamento della prima rata delle diciotto concordate, sono dirette alla definizione agevolata dei carichi relativi all'Ambito Provinciale di Bari e, pertanto, esulano dalla presente indagine.
Ricostruito in questi termini il dato fattuale delle forme di condono azionate, deve osservarsi che ai sensi dell'art 3, comma 14, d.l. 119-18 (richiamato anche dall'1, comma 198, l. 145/2018): “In caso di mancato ovvero di insufficiente o tardivo versamento dell'unica rata ovvero di una di quelle in cui
è stato dilazionato il pagamento delle somme di cui al comma 2, la definizione non produce effetti e riprendono a decorrere i termini di prescrizione e decadenza per il recupero dei carichi oggetto di dichiarazione. In tal caso, relativamente ai debiti per i quali la definizione non ha prodotto effetti:
a) i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto a seguito dell'affidamento del carico e non determinano l'estinzione del debito residuo, di cui l'agente della riscossione prosegue l'attività di recupero;
b) il pagamento non può essere rateizzato ai sensi dell'articolo 19 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.”.
Ebbene, in assenza di allegazione e prova in merito all'ulteriore corresponsione degli importi dovuti allo scadere delle singole rate, deve escludersi la perdurante efficacia della dilazione accordata.
Trattandosi, peraltro, di decadenza automatica del contribuente moroso dal beneficio, è infondata la doglianza di parte ricorrente della mancata comunicazione in ordine alla perdita dell'agevolazione.
La decadenza per mancato pagamento delle rate comporta la reviviscenza delle poste debitorie nel loro ammontare originario.
Quanto all'imputazione delle somme versate ai crediti per cui è causa, si osserva quanto segue.
In mancanza di dichiarazione di imputazione fatta dal contribuente al momento del pagamento ex art
1993 cc, la scelta, come desumibile dall'art. 1195 c.c., spetta al creditore, subentrando i criteri legali di cui all'art. 1193 c.c., che hanno carattere suppletivo, solo quando né il debitore, né il creditore abbiano effettuato l'imputazione (Cass. civ. n. 917/2013).
Ebbene, dalla ripresa dell'attività riscossiva da parte del concessionario anche in ordine ai crediti ricompresi nel piano di condono può agevolmente dedursi la mancata imputazione delle somme riscosse agli obblighi contributivi previdenziali e assistenziali che, peraltro, nell'ordine dei privilegi godono di un grado superiore rispetto ai tributi, i cui atti impositivi appaiono corredati da minore garanzia e, dunque, da favorire in sede di imputazione.
In conclusione, sia che si riconosca al creditore, per facta concludentia, la scelta di imputare ad altri crediti i pagamenti riscossi sia che soccorrano i criteri suppletivi di cui all'art. 1193, secondo comma,
c.c. (“In mancanza di tale dichiarazione, il pagamento deve essere imputato al debito scaduto;
tra più debiti scaduti, a quello meno garantito…”) deve essere rigettata la richiesta del ricorrente di decurtare gli importi erogati dall'ammontare complessivo per cui è causa.
Ciò puntualizzato, premesso che spetta al giudice qualificare la domanda del contribuente al fine di sottoporla al relativo regime previsto dalla legge -a seconda si tratti di una opposizione contro il ruolo, di una opposizione all'esecuzione o di una opposizione agli atti esecutivi- deve osservarsi che, nel caso di specie, il ricorrente, impugnando l'intimazione di pagamento, ha inteso proporre censure riconducibili a più di una tipologia di opposizione.
Si prospettano, infatti: a) un'opposizione agli atti esecutivi, laddove abbia lamentato l'omessa notifica degli atti prodromici al fine di dedurne l'invalidità derivata dell'intimazione impugnata, vizi contenutistici e la decadenza ex art. 25 del d.lgs. n. 46/99: detta opposizione deve essere proposta nel termine perentorio di venti giorni stabilito dall'art. 617 c.p.c.;
b) un'opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. in funzione recuperatoria ex art. 24 d.lgs.
n. 46/1999, nella misura in cui l'omessa notifica dell'atto presupposto sia allegata anche in funzione della deduzione fatti estintivi del credito anteriori alla formazione dei titoli esecutivi che si assumono mai notificati: a tal fine, mentre non viene in rilievo il termine di venti giorni previsto per l'opposizione agli atti esecutivi (Cass. Sentenza 23 febbraio 2021, n. 4901), rileva il termine di 40 giorni di cui all'art. 24 del decreto legislativo 46 del 1999, quale rimedio tipico in materia contributiva previdenziale (per ipotesi per certi profili analoga, cfr. Cass. U, Sentenza n. 22080 del 22/09/2017,
Rv. 645323 - 01). Ed infatti: “Nell'ipotesi di opposizione a cartella esattoriale per omissioni contributive, ove ne sia accertata la nullità della notifica, il momento di garanzia può essere recuperato utilizzando il primo atto idoneo a porre il soggetto interessato in grado di esercitare validamente il proprio diritto di difesa, rispetto al quale andrà verificata la tempestività dell'opposizione, con la conformazione della disciplina applicabile a quella dettata per l'azione recuperata” (Così statuendo, la S.C., con sentenza n. 24506/2016, in presenza di una notifica insanabilmente nulla perché recante una "relata in bianco", ha individuato il primo atto utile nella successiva intimazione di pagamento);
c) un'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., di accertamento della prescrizione dei medesimi crediti a decorrere dalla data di notificazione degli avvisi stessi. Tale opposizione non è soggetta ad alcun termine, se non quello rappresentato dal compimento dell'esecuzione.
Ciò posto, l'opposizione risulta tardiva e, dunque, inammissibile nella parte in cui si eccepiscono vizi formali afferenti all'intimazione di pagamento, essendo stato il ricorso depositato in data 29.3.2022, oltre il termine perentorio di venti giorni, previsto dall'art. 617 c.p.c., dalla notifica dell'intimazione avvenuta in data 1.3.2022, (cfr. ricevuta pec in allegati ricorrente).
Quanto all'eccezione di prescrizione, si ribadisce che quando si facciano valere ragioni estintive della pretesa precedenti alla data in cui risulta essere stata notificato l'atto impositivo e che avrebbero dovuto essere proposte ai sensi del d.lgs. n. 46 del 1999, art. 24, nel termine di 40 giorni dalla notifica dello stesso, è necessario recuperare l'azione dimostrando innanzi tutto che il termine non è mai iniziato a decorrere proprio perché non vi è stata notifica idonea a determinare la conoscenza dell'iscrizione al ruolo (opposizione c.d. recuperatoria) (cfr. Cass. 20489/2018; Cass. n. 29294/2019).
Ebbene, contrariamente a quanto prospettato dal ricorrente, l'opposizione recuperatoria risulta in parte tardiva, stante la pacifica notifica di precedenti intimazioni di pagamento da parte del concessionario (intimazione di pagamento n. 03420189003414663000, notificata in data 10.4.2018, intimazione di pagamento n. 03420199005572852000, notificata in data 16.4.2019 e intimazione di pagamento n. 03420209003494584000, notificata in data 08.02.2020) contenenti nel complesso il riferimento ai seguenti atti prodromici oggetto del presente giudizio: 03420000039365062000,
03420020006584750000, 03420030005554554000, 03420040004303683000,
03420050005371348000, 03420050045181113000, 03420070000143090000,
03420070046145948000, 03420080032822869000, 03420090007451543000,
03420090021580667000, 03420090035495689000, 03420090045974466000,
03420100019254842000, 03420100045903887000, 03420100057640083000,
33420112000392467000, 33420130004791860000, 33420130004783772000,
33420140000215940000, 33420150000468841000, 33420150002408602000,
33420150003697961000, 33420150000366137000, 33420150002976710000,
33420160000061745000, 33420160000381884000, 33420160002642087000,
33420160002813030000, 33420160002858722000, 33420160003045429000,
33420160003437140000, 33420160003669034000, 33420160004863272000,
33420160005345963000, 33420160005706542000, 33420170000419269000,
33420170000645204000, 33420170000839587000, 33420170000994354000,
33420170001204416000, 33420170003514755000, 33420170003861279000,
33420170004309909000, 33420170004388753000, 33420170004672912000,
33420180000159862000, 33420180000475759000, 33420180000712812000,
33420180001617033000, 33420180002818652000, 33420180003181453000,
33420180003446911000, 33420180003551635000, 33420180003708725000,
33420180004088005000, 33420180004631546000, 33420180005090680000,
33420180005564475000, 33420180005709336000, 33420180006077692000,
33420180006204761000, 33420190000192189000, 33420190000449660000.
Con riferimento agli atti sopra elencati, l'opponente, pertanto, avrebbe in ogni caso dovuto tempestivamente proporre opposizione nel termine di 40 giorni dalla notifica delle rispettive intimazioni di pagamento, producendo la mancata opposizione l'irretrattabilità del credito e, dunque,
l'inammissibilità di ogni contestazione avente ad oggetto circostanze anteriori rispetto alla notifica degli atti presupposti.
Al contrario, l'opposizione risulta ammissibile quanto ai restanti avvisi nn.: 33420190000687420000,
33420190000899704000, 33420190001089542000, 33420190001408974000,
33420190002354140000, 33420190002880200000, 33420190003742567000,
33420190003897839000, 33420190004130440000, 33420190005128772000, 33420190005660589000, 33420190006312910000, 33420190006774973000,
33420200000434376000, 33420200000434477000, 33420200000434578000,
33420200000434679000 e 33420200000465516000.
Conformemente a quanto prospettato dal ricorrente, non vi è prova in atti della regolare notifica degli avvisi di addebito nn. 33420190006312910000 e 33420190006774973000.
Ne consegue che, limitatamente agli stessi, può vagliarsi il decorso del termine (quinquennale) di prescrizione tra la data di maturazione dei crediti contributivi e l'intimazione opposta.
Ebbene, trattandosi di contributi I.V.S. relativi agli anni 2017 e 2018, nessuna prescrizione risulta maturata, posto che il relativo termine è stato utilmente interrotto dall'intimazione per cui è causa.
Al contrario, per i restanti, vi è prova della rituale notifica a mezzo mail indirizzata all'indirizzo di posta elettronica certificata del contribuente estratto dal Registro INIPEC Email_4
e riportante il codice fiscale del ricorrente (in allegati Ader).
Acclarata la ritualità della notifica degli atti prodromici, va rilevata la incontrovertibilità della pretesa creditoria in essi contenuta (in mancanza della tempestiva impugnazione dell'avviso di addebito entro il termine perentorio di quaranta giorni di cui all'art. 24 del d.lgs. 46/1999) e, pertanto, il rigetto del motivo di opposizione fondato su fatti estintivi anteriori alla data di notifica dello stesso.
Pertanto, per i crediti contenuti in questi atti nonché per quelli esclusi dalla tutela recuperatoria per le ragioni suddette deve essere vagliata la prescrizione eventualmente maturata successivamente alla notifica dei titoli esecutivi, motivo di opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615 c.p.c.
Per quanto attiene alle cartelle di pagamento presupposte, essendo state tutte notificate nell'arco temporale compreso tra il 2001 e il 2011, in assenza di atti validi interruttivi medio tempore intervenuti, il termine prescrizionale risulta maturato considerando che il primo atto utile ad interrompere la prescrizione è costituito dalla proposizione della domanda giudiziale, in data
31.10.2017, nell'ambito del procedimento iscritto al n. R.G. 4077/2017.
Nessuna efficacia può essere, in tal senso, attribuita alle intimazioni prodotte dall' asseritamente CP_3 notificate in data 11.7.2011 e al pignoramento presso terzi che si assume notificato il 7.12.2011, posto che la documentazione prodotta dal concessionario non è idonea all'assolvimento dell'onere probatorio al fine di dimostrare il corretto espletamento dell'iter notificatorio previsto per la particolare ipotesi di irreperibilità relativa.
Le relative notifiche si sarebbero dovute perfezionare con il compimento delle attività stabilite dall'art. 140 c.p.c. occorrendo, dunque, oltre al deposito di copia dell'atto nella casa del comune in cui la notificazione doveva eseguirsi e all'affissione dell'avviso di deposito alla porta dell'abitazione o ufficio o azienda del destinatario anche la comunicazione con raccomandata con avviso di ricevimento dell'avvenuto deposito nella casa comunale dell'atto e il ricevimento della raccomandata informativa ovvero il decorso del termine di dieci giorni dalla spedizione della detta raccomandata.
Pertanto, a prova del perfezionamento del procedimento notificatorio, è necessario l'avviso di ricevimento o di compiuta giacenza della raccomandata informativa che dà atto dell'avvenuto deposito dell'atto da notificare presso la casa comunale;
avviso che, sia esso sottoscritto dal destinatario o da persone abilitate, sia esso annotato dall'agente postale in ordine all'assenza di persone atte a ricevere l'avviso medesimo, è parte integrante della relazione di notifica ai sensi dell'art. 140 c.p.c., in quanto persegue lo scopo di consentire la verifica che l'atto sia pervenuto nella sfera di conoscibilità del destinatario. (cfr. Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 25351 del 11/11/2020, Rv. 659503 -
01). Ne consegue che l'omessa produzione dell'avviso di ricevimento inficia la procedura notificatoria (cfr. Corte di Appello di Bari, sentenza 1008/2024). Tanto si registra sia per le intimazioni notificate nel 2011 (allegato n. 8 in fascicolo sia per il pignoramento pure eseguito nel dicembre CP_3 dello stesso anno (allegato 9 in fascicolo , in cui manca anche la prova della spedizione della CP_3 raccomandata informativa;
ragion per cui le relative notifiche non possono ritenersi valide con ogni conseguenza in ordine alla prescrizione dei relativi debiti, che, dunque, risulta maturata.
Passando alla disamina degli avvisi di addebito, deve osservarsi che con riferimento all'avviso n.
33420112000392467000 risulta decorso il termine quinquennale di prescrizione delle pretese contributive, in assenza di allegazione di idonei atti interruttivi. In atti vi è prova della regolare notifica dello stesso in data 10.10.2011.
Successivamente a tale atto è stata effettuata la proposizione della precedente domanda giudiziale in data 31.10.2017. Non vi è prova inequivoca di notifica di atti medio tempore intervenuti.
In ragione di tanto deve ritenersi spirato il termine prescrizionale quinquennale e, di conseguenza, devono essere dichiarati estinti i relativi crediti vantati dall'ente impositore.
Al contrario, la citata domanda giudiziale promossa nell'ambito del procedimento R.G. n. 4077/2017, appare idonea ad interrompere il decorso del temine con riferimento agli avvisi di addebito nn.
33420130004783873000 (notificato il 12.1.2016), 33420130004791860000 (notificato il 12.1.2016),
33420140000215940000 (notificato il 20.6.2014), 33420150002408602000 (notificato il 7.11.2015),
33420160000061745000 (notificato l'8.3.2016), 33420160004863272000 (notificato il 18.11.2016).
Analogamente la prescrizione risulta validamente interrotta dall'intimazione di pagamento n.
03420189003414663000, notificata in data 10.4.2018 (in allegati con riferimento agli avvisi di CP_3 addebito nn. 33420130004783772000 (notificato il 12.1.2016), 33420130004766788000 (notificato il 12.1.2016), 33420140005260277000 (notificato il 26.1.2015), 33420140005269880000 (notificato il 26.1.2015), 33420150000468841000 (notificato il 13.7.2015), 33420150003369431000 (notificato il 23.12.2015), 33420150003697961000 (notificato il 21.1.2016), 33420150000366137000
(notificato il 16.6.2015), 33420150002976710000 (notificato il 15.10.2015), 33420160000381884000 (notificato il 2.4.2016), 33420160002642087000 (notificato il 12.7.2016),
33420160002813030000 (notificato il 29.7.2016), 33420160002858722000 (notificato il 10.8.2016),
33420160003045429000 (notificato il 13.9.2016), n. 33420170000419269000 (notificato il
16.5.2017).
Deve essere, inoltre, rigettata l'eccezione di prescrizione in ordine agli avvisi di addebito nn.
33420160003437140000 (notificato il 25.10.2016), 33420160003669034000 (notificato il
4.11.2016), 33420160005345963000 (notificato il 4.12.2016), 33420160005706542000 (notificato il
15.12.2016), 33420170000645204000 (notificato il 22.6.2017), 33420170000839587000 (notificato il 10.8.2017), 33420170000994354000 (notificato il 11.8.2017), 33420170001204416000 (notificato il 18.9.2017), 33420170003514755000 (notificato il 8.11.2017), 33420170003861279000 (notificato il 24.11.2017), 33420170004309909000 (notificato il 14.12.2017), 33420170004388753000
(notificato il14.12.2017), 33420170004672912000 (notificato il 6.1.2018), 33420180000159862000
(notificato il 27.2.2018), 33420180000475759000 (notificato il 13.4.2018), in quanto il quinquennio risulta per tutti validamente interrotto dall'intimazione di pagamento n. 03420199005572852000, notificata in data 16.4.2019 (in allegati . CP_3
Ed ancora, l'intimazione di pagamento n. 03420209003494584000, notificata in data 08.02.2020 (cfr.
Pec in allegati risulta essere il primo atto utile all'interruzione del termine prescrizionale per CP_3 gli avvisi nn. 33420180000712812000 (notificato il 16.6.2018), 33420180001617033000 (notificato il 5.7.2018), 33420180002818652000 (notificato il 26.7.2018), 33420180003181453000 (notificato il 14.9.2018), 33420180003446911000 (notificato il 26.9.2018), 33420180003551635000 (notificato il 11.10.2018), 33420180003708725000 (notificato il 30.10.2018), 33420180004088005000
(notificato il 3.12.2018), 33420180004631546000 (notificato il 6.12.2018), 33420180005090680000
(notificato il 20.12.2018), 33420180005564475000 (notificato il 21.12.2018),
33420180005709336000 (notificato il 25.12.2019), 33420180006077692000 (notificato il
11.1.2019), 33420180006204761000 (notificato il 10.1.2019), 33420190000192189000 (notificato il
29.1.2019), 33420190000449660000 (notificato il 13.3.2019).
Ed infine, nessun termine risulta decorso per gli atti nn. 33420190000687420000 (notificato il
12.4.2019), 33420190000899704000 (notificato il 27.4.2019), 33420190001089542000 (notificato il
10.5.2019), 33420190001408974000 (notificato il 13.6.2019), 33420190002354140000 (notificato il
5.7.2019), 33420190002880200000 (notificato il 22.7.2019), 33420190003742567000 (notificato il
27.8.2019), 33420190003897839000 (notificato il 29.9.2019), 33420190004130440000 (notificato il
15.10.2019), 33420190005128772000 (notificato il 29.11.2019), 33420190005660589000
(notificato il 14.12.2019) 33420200000434376000 (notificato il 27.2.2020),
33420200000434477000 (notificato il 27.2.2020), 33420200000434578000 (notificato il 27.2.2020), 33420200000434679000 (notificato il 27.2.2020) 33420200000465516000 (notificato il 27.2.2020).
Ed infatti, rispetto al tempo decorrente dalla data di notifica degli avvisi di addebito, certamente la prescrizione è stata interrotta dalla notifica dell'intimazione di pagamento oggi opposta.
In conclusione, in disparte la declaratoria di cessata materia del contendere, il ricorso deve essere parzialmente accolto.
In considerazione dell'esito del giudizio e stante la parziale definizione ope legis della controversia, le spese di lite possono essere integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari - in composizione monocratica nella persona della dott.ssa MA
SI in funzione di Giudice del Lavoro - definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione, deduzione disattese, così provvede:
- dichiara cessata la materia del contendere in ordine agli avvisi di addebito nn.,
33420140000216041000, 33420150000566891000, 33420150003063339000,
33420150003697860000;
- dichiara non dovuti dalla parte ricorrente i crediti previdenziali contenuti nelle cartelle di pagamento nn. 03420000039365062000, 03420020006584750000, 03420030005554554000,
03420040004303683000, 03420050005371348000, 03420050045181113000,
03420070000143090000, 03420070046145948000, 03420080032822869000,
03420090007451543000, 03420090021580667000, 03420090035495689000,
03420090045974466000, 03420100019254842000, 03420100045903887000,
03420100057640083000, nonché nell'avviso di addebito n. 33420112000392467000;
- dichiara dovuti dalla parte ricorrente i crediti contenuti negli avvisi di addebito nn.
33420130004791860000, 33420130004783772000, 33420140000215940000,
33420150000468841000, 33420150002408602000, 33420150003697961000,
33420150000366137000, 33420150002976710000, 33420160000061745000,
33420160000381884000, 33420160002642087000, 33420160002813030000,
33420190005660589000, 33420160003045429000, 33420160003437140000,
33420160003669034000, 33420160004863272000, 33420160005345963000,
33420160005706542000, 33420170000419269000, 33420170000645204000,
33420170000839587000, 33420170000994354000, 33420170001204416000,
33420170003514755000, 33420170003861279000, 33420170004309909000,
33420170004388753000, 33420170004672912000, 33420180000159862000,
33420180000475759000, 33420180000712812000, 33420180001617033000, 33420180002818652000, 33420180003181453000, 33420180003446911000,
33420180003551635000, 33420180003708725000, 33420180004088005000,
33420180004631546000, 33420180005090680000, 33420180005564475000,
33420180005709336000, 33420180006077692000, 33420180006204761000,
33420190000192189000, 33420190000449660000, 33420190000687420000,
33420190000899704000, 33420190001089542000, 33420190001408974000,
33420190002354140000, 33420190002880200000, 33420190003742567000,
33420190003897839000, 33420190004130440000, 33420190005128772000,
33420190005660589000, 33420190006312910000, 33420190006774973000,
33420200000434376000, 33420200000434477000, 33420200000434578000,
33420200000434679000, 33420200000465516000, 33420130004766788000,
33420130004783873000, 33420140005260277000, 33420140005269880000 e
33420150003369431000;
- compensa le spese di lite tra le parti.
Castrovillari, 21.10.2025
Il Giudice del Lavoro
MA SI
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa Maria Elisa Graziani
- Addetta all'Ufficio del Processo ai sensi del decreto-legge 80 del 2021 convertito in legge 113 del
2021.