TRIB
Sentenza 6 dicembre 2025
Sentenza 6 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 06/12/2025, n. 11483 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 11483 |
| Data del deposito : | 6 dicembre 2025 |
Testo completo
1
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE di NAPOLI prima sezione civile Il tribunale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati: Dott. Raffaele Sdino Presidente Dott.ssa Rosaria Gatti Giudice Dott.ssa Immacolata Cozzolino Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 25336 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'anno 2021, avente ad oggetto: scioglimento del matrimonio vertente
TRA
, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall' Avv. Maestripieri Patrizia Parte_1 Vittoria, con studio in Villaricca, alla via G.B. Vico n. 76, presso il quale è elettivamente domiciliato
RICORRENTE
E
, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall' Avv. Umberto Truglio, Controparte_1 con studio in Napoli, alla Via dei Greci n. 36, presso il quale è elettivamente domiciliata
RESISTENTE
NONCHÉ AVV. , con studio in Napoli, alla Via Crispi n. 111, nella qualità di curatore Controparte_2 speciale
INTERVENTORE con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI: i procuratori, all'udienza del 15.5.2025 hanno precisato le conclusioni riportandosi agli atti;
il curatore speciale delle minori ha chiesto confermare l'affidamento condiviso con residenza prevalente presso la madre, garantendo tuttavia tempi di frequentazione paterna;
ha chiesto determinare in modo chiaro e vincolante gli obblighi economici, disponendo la corresponsione dell'assegno di mantenimento nella misura ritenuta equa anche mediante pagamento diretto presso il datore di lavoro del padre, ex art. 156 c.c., e ripartizione delle spese straordinarie al 50%, con preventiva concertazione. Attribuire in via esclusiva alla madre la corresponsione dell'assegno unico universale, quale genitore collocatario. Il PM ha chiesto disporsi l'affido condiviso delle minori con residenza privilegiata presso la madre e diritto di visita paterno almeno due pomeriggi a settimana e week-end alternati;
vacanze natalizie e pasquali ad anni alterni e 15 gg anche non consecutivi nel periodo estivo;
determinazione del contributo al mantenimento delle minori nella misura di € 1.000,00, oltre al 50% delle spese straordinarie.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso depositato il 26.10.2021, chiedeva lo scioglimento del matrimonio Parte_1 Per_ contratto con il 14.02.2004, dal quale erano nate (25.10.2010) ed Controparte_1 Per_2 (25.11.2013); ha dedotto che con negoziazione assistita sottoscritta in data 30.11.2018, essi coniugi avevano pattuito l'affido condiviso delle minori con residenza privilegiata presso la madre, cui veniva assegnata la casa coniugale, l'obbligo a carico del ricorrente di versare, quale contributo al mantenimento per le figlie minori, la somma mensile di € 600,0, con un aumento di € 200,00 mensili in caso di missione all'estero per un tempo superiore a 15 giorni. Veniva, inoltre, determinata la concorrenza dei coniugi nella misura del 50% ciascuno alle spese straordinarie preventivamente concordate e documentate. Infine, venivano regolamentate le frequentazioni delle minori con il padre.
1 2
Il deduceva, altresì, che, di comune accordo con la , a partire dall'agosto 2020 e sino Parte_1 CP_1 al giugno 2021, si era pattuito che le minori trascorressero con entrambi i genitori lo stesso tempo: sarebbero state una settimana con il padre e l'altra con la madre, in alternanza;
ciò sino a quando, seguendo la ricostruzione di parte ricorrente, la – a fronte della nuova relazione intrapresa dal CP_1 [... ricorrente e dell'arrivo di un nuovo figlio per lo stesso - non iniziò ad ostacolare il diritto di visita del pretendendo il rispetto dei patti di separazione di cui alla negoziazione assistita. Pt_1 L'atteggiamento asseritamente ostruzionistico assunto dalla resistente avrebbe negativamente influito sul rapporto padre – figlie. Pertanto, il chiedeva l'affido condiviso alternato delle minori seguendo gli accordi Parte_1 modificativi dei patti di separazione con mantenimento diretto di ciascun genitore, conferma della partecipazione al 50% per le spese straordinarie nonché la gestione delle festività natalizie e pasquali e delle ferie estive;
in subordine, chiedeva predeterminare il diritto di visita secondo il principio dell'alternanza e disporre la riduzione del contributo al mantenimento per le minori, stabilendo un assegno mensile di € 400,00 ed eliminando la componente variabile di € 200,00 mensili previsti in caso di missione atteso il mutamento di situazioni di fatto avvenute con la nascita della figlia dalla nuova relazione. Il tutto con vittoria di spese di lite.
Costituitasi la resistente in data 31.01.2022, la stessa non si opponeva alla domanda di divorzio e contestava la ricostruzione prospettata da parte ricorrente. In particolare, evidenziava l'eccezionalità delle modifiche ai patti di separazione strettamente legate al periodo COVID e finalizzate al recupero del tempo che il padre – dipendente del - Controparte_3 non avrebbe potuto trascorrere con le figlie a causa della missione in Libano. Ancora, deduceva la morosità del di € 1.240,00 per il mancato versamento – da agosto 2021 Parte_1
– del contributo mensile al mantenimento e riferiva del malessere lamentato dalle minori a fronte della notizia dello stato di attesa in cui versava la nuova compagna del padre;
così negando di aver assunto qualsivoglia atteggiamento ostruzionistico e separatorio nel rapporto padre – figlie. Dunque, la chiedeva di disporre l'affido condiviso delle figlie confermando la residenza CP_1 privilegiata delle minori presso di lei con diritto di visita del padre e conferma della partecipazione del padre nella misura del 50% delle spese straordinarie;
si opponeva, inoltre, chiedendone il rigetto, alla domanda di riduzione dell'assegno di mantenimento in favore delle figlie, chiedendo – in via riconvenzionale – l'aumento dello stesso di almeno € 200,00. Chiedeva, infine, il rigetto della domanda volta alla revoca della pattuizione del pagamento della somma di € 200,00 mensili a favore delle figlie in caso di missione all'estero. Il tutto con vittoria di spese di giustizia.
Constatato l'esito negativo del tentativo di conciliazione, all'udienza del 05.04.2022, il Presidente, confermate le condizioni di cui ai patti di separazione, rimetteva le parti innanzi al GI.
Con la memoria integrativa del 14.06.2022, parte resistente proponeva, in via riconvenzionale, domanda - ex art. 709 ter c.p.c. - per il risarcimento dei danni per il mancato ottemperamento delle pattuizioni di cui all'atto di separazione;
domanda di aumento dell'assegno di mantenimento delle figlie e e Per_1 Per_2 domanda affinché l'adito Tribunale in ragione dell'ormai patologico mancato versamento dell'assegno di mantenimento, non solo alle scadenze previste, bensì del tutto omesso, disponga ed autorizzi il pagamento del mantenimento che il sig. deve corrispondere per le figlie, Parte_1 direttamente presso il datore di lavoro di quest'ultimo che, come dichiarato dallo stesso è il
[...]
. CP_3
Il GI, con ordinanza del 12.07.2022 disponeva l'intervento dei Servizi Sociali competenti per territorio, incaricandoli ad effettuare una relazione socio-ambientale sui nuclei familiari delle parti, e, ove occorra, previo ascolto delle minori, onde accertare quali siano, allo stato, le relazioni padre-figlie. A mente delle relazioni medio tempore pervenute dai SS (l'una in data 17.11.2022 e l'altra in data 01.12.2022), il GI disponeva – valutandolo necessario – il libero interrogatorio delle parti, fissando all'uopo l'udienza di comparizione delle stesse in data 17.01.2023.
Parte ricorrente dichiarava: “sono disponibile ad addivenire ad un accordo complessivo e globale nell'interesse delle mie figlie;
devo dire che la situazione stava andando bene fino a quando non si sono prospettati diversi accordi economici in quanto io, avendo avuto altre due figlie dalla mia compagna, ho proposto una diminuzione dell'assegno per ed . Confermo, pertanto, la mia proposta di € Per_1 Per_2 400,00 per le bambine, nonché l'affido alternato delle bambine come di fatto era da un po' di tempo.
e stavano con me a settimane alterne dalla domenica alla domenica e poi ad un certo Per_2 Per_1 punto, sono iniziati i problemi, Sicuramente dovuti anche alla nascita di altri due figli che oggi hanno 15 mesi e 3 mesi. Devo riscontrare che mentre è più serena e viene da me nei giorni stabiliti Per_1 Per_2
2 3
spesso non viene e vorrei capire il motivo. Io abito a San Giovanni a Teduccio nell'alloggio di servizio e corrispondo 208 euro mensili;
la mia compagna è in maternità ed a febbraio cesserà il lavoro a Roma per fare un altro lavoro a Napoli;
è agente assicurativo ed è in servizio part time ma lascerà la sede di Roma per trasferirsi a Napoli. Non corrispondo l'assegno per le mie figlie dall'agosto 2021. Feci delle spese straordinarie per un finanziamento e non mi furono restituite. Corrispondo le spese straordinarie che mi vengono richieste”.
Parte resistente dichiarava: “ho ascoltato le dichiarazioni di e non condivido nulla di quanto ha Pt_1 detto. ed vedono il padre ed io cerco di spingerle verso il padre. è gelosa. Chiedo, Per_1 Per_2 Per_2 pertanto, che lui sia più attento con le figlie. Non sono disponibile all'affido alternato in quanto all'epoca ci accordammo in quanto lui andò in missione all'estero per 10 mesi ed io acconsentì. Ho avuto molte difficoltà che riuscii a superare nonostante il lock-down. Mi diede 200 euro in più e ci accordammo così. Ci accordammo che dopo 10 mesi di missione all'estero – essendo le scuole chiuse per il lock-down – recuperammo il tempo non trascorso dei 10 mesi col padre con l'affido alternato. Si è però, stabilito in questo modo solo per quel periodo e non può oggi ripristinarsi l'affido alternato. Non segue le figlie né a scuola né nelle visite mediche;
ed hanno avuto problemi psicologici. E' iniziato tutto Per_1 Per_2 quando il padre presentò alle figlie la nuova compagna e non certo da quando sono iniziati i problemi economici. Non so più cosa fare. Non mi dà alcunchè neppure per le spese straordinarie;
mi aiutano i miei genitori e io mantengo le bambine con i miei straordinari. Sono disponibile all'ascolto di ”. Per_1
A questo punto, il GI, - rigettate le richieste istruttorie delle parti perché inammissibili in quanto vertenti sui rapporti dei genitori con le figlie e sulle modalità di visita nonché su aspetti del tutto irrilevanti ai fini del presente giudizio divorzile, - lette le relazioni dei SS dalle quali emergevano criticità nei rapporti Per_ padre-figlie, disponeva l'ascolto della maggiore (nata il [...]), fissando all'uopo l'udienza del 29 giugno 2023.
Per_ ha dichiarato: “Ho 12 anni. Vivo sia con MM che con papà; mia sorella si chiama . Ho
Per_2 finito di frequentare la seconda media. Io vedo papà mentre non vuole vederlo. Però questo non
Per_2 significa che voglio andare a vivere da papà ma solo che sono molto legata a lui. Mia MM ha condizionato parlandogli male di papà. Io litigo con MM e sono in conflitto con MM da
Per_2 quando i miei genitori si sono separati. Vedo che MM è in difficoltà perché secondo me non riesce a superare la separazione ed è troppo arrabbiata;
questo naturalmente è la percezione che ho io e penso di non sbagliarmi perché anche sta cosi, con la differenza che mentre MM manifesta la sua
Per_2 rabbia tiene tutto dentro e sono i suoi comportamenti a parlare: litiga con tutti, è chiusa, non si
Per_2 confida ma io che la conosco vedo che è cambiata e non è più quella di prima. Noi vediamo papà 2 volte a settimana e nei week-end alternati. A me farebbe piacere vedere papà più spesso, papà non mi parla male di MM, mentre MM parla male di mio padre ad , oramai mia sorella si è abituata e
Per_2 ha verso papà lo stesso rancore che ha mia MM verso di lui.; prima MM parlava male di papà anche davanti a me, mentre adesso che ha capito che su di me non ha nessun effetto si rivolge ad .
Per_2 Certe volte io sono presente e sento le cose che dice su papà, di solito parla degli aspetti economici.
non si confida con me su questa cosa. Mi sono resa conto che non riesce a rapportarsi
Per_2 Per_2 con gli altri, litiga con tutti ed è cambiata da quando i miei genitori si sono separati, preciso che ha avuto un degrado;
io ho provato a parlarci qualche volta ma lei non mi ascolta, non si apre con me, non ha amici con cui parlare, non vengono mai a casa nostra i suoi amici. Io invece ho amici. Mi sembra che io abbia una vita normale di una ragazza di 12 anni mentre mi sembra quasi che abbia
Per_2 l'emotività di una bambina di 5 anni. Io a casa di MM ho la mia stanza e la sua. fa
Per_2 Per_2 capricci Invece mi ricordo che in passato, prima della separazione, era più socievole Io vado da
Per_2 papà, ho rapporti con la sua attuale compagna. Invece va da papà ma non spesso come me.
Per_2 Mamma a volte dice ad di andare da papà e per invogliarla le promette dei giochi. non
Per_2 Per_2 vuole dormire da papà mentre io invece vado a dormire da papà. Papà mi ha chiesto di aiutarlo a recuperare con ma io non ci riesco un po' perché sono stanca di questa storia un po' perché
Per_2
ha alzato un muro. Mamma ci dice che papà non versa il mantenimento per noi, papà mi da una Per_2 paghetta settimanale di circa 15,00 €. a scuola va male, ha preso molte note, litiga con i Per_2 compagni. Secondo me si è fermata a 5 anni fa. Io a scuola vado bene ma non so cosa fare dopo. Secondo me MM dovrebbe essere aiutata a capire che non può usare per sfogarsi oramai ha Per_2 Per_2 10 anni e MM dovrebbe rivolgersi a lei trattandola non come una bambina di 5 anni. Io vedo che
è cambiata molto perché prima era una bambina solare e socievole mentre adeso è chiusa, ostile Per_2 e litiga con tutti;
questo secondo me è il segnale del suo malessere. Non so più che fare e sono molto preoccupata per lei. è vivace ma adesso non lo è più, preciso che ho capito che si sta Per_2 Per_2 comportando come una bambina piccola da 5 anni perché vedo che certe volte ha dei comportamenti strani e molto infantili: i suoi capricci sono proprio quelli di una bambina piccola che se non viene accontentata urla, si butta a terra, aggredisce fisicamente con i suoi coetanei e secondo me questo non è
3 4
un comportamento di una bambina di 10 anni, e come se avesse avuto una regressione e si fosse bloccata a quando era piccola., ecco perché io non la posso aitare.. Io non ho amici con genitori separati con cui confrontarmi. Non riesco a confidarmi con una amica. Di solito andiamo in vacanza con MM mi sembra in Calabria. Forse quest'anno andiamo con papà ad Ischia e con MM in Calabria. Da quando si è separata, MM è cambiata nel suo umore e questo suo atteggiamento si ripercuote su di me. Io non faccio sport perché non mi piace. Papà ci viene a prendere a scuola a me e dato che Per_2 frequentiamo lo stesso istituto. Sono molto preoccupata per mia sorella e voglio che sia aiutata”.
Il GI, sentite le parti e la figlia minore , lette le relazioni dei SS, fallito ogni tentativo di far Per_1 addivenire le parti ad una soluzione, vista anche la perdurante condotta del padre che – come dallo stesso riconosciuto - non contribuisce al mantenimento delle figlie da due anni, mostrando un totale disinteresse alle loro necessità materiali (sintomo e grave indizio di incapacità di comprendere che il ruolo genitoriale ricomprende anche gli aspetti “materiali” della crescita e dell'accudimento delle figlie), preso atto della condotta della madre che – come evidenziato dalla figlia in sede di ascolto, Per_1
- continua ad avere atteggiamenti preoccupanti nei confronti del marito che stanno avendo effetti preoccupanti sulla minore , rilevato, quindi, che la conflittualità dei coniugi è, dopo tanti anni Per_3 dalla separazione, ancora accesa e si riflette sull'equilibrio psico-fisico delle minori ( di anni 13 e Per_1
di anni 10)”, disponeva ctu e nominava all'uopo il dott. , affinchè questi, Per_3 Persona_4 previo esame di tutti i documenti di causa, espletamento di colloqui clinici con le parti, singoli e di coppia, accerti le condizioni psichiche dei genitori, le competenze genitoriali degli stessi, le condizioni psichiche della minore, le caratteristiche del legame tra la minore e ciascuno dei genitori (cfr. ordinanza dell'11.07.2023). La consulenza veniva depositata in data 23.04.2024.
Ebbene, il GI, letti gli atti e le richieste dei procuratori, letta la ctu del dott. , rilevato che – Persona_5 come evidenziato da entrambe le difese, - la conflittualità tra i coniugi permaneva ed era di sicuro pregiudizio alle minori incidendo sulla loro crescita emotiva e sul consolidamento dei rapporti con il Per_ padre, valutava necessario nominare un curatore speciale di ed , individuando all'uopo Per_2 l'avv. (cfr. ordinanza del 25.05.2024). Controparte_2
In data 18.06.2024 si costituiva in giudizio il curatore speciale che chiedeva di disporre dei percorsi di sostegno per le minori e a cura del competente Distretto Sanitario per il tramite dei Per_1 Per_2 competenti Servizi Sociali;
di indirizzare i genitori ad un percorso individuale di sostegno e potenziamento della responsabilità genitoriale e ad un percorso di mediazione familiare, di prevedere un coordinamento che possa includere anche momenti di terapia familiare di gruppo, per il tramite del Servizio sociale e di provvedere affinchè i competenti Servizi Sociali attivino ogni servizio disponibile a sostenere il nucleo, con monitoraggio e se possibile prevedere anche un tutoraggio domiciliare, considerate le difficoltà relazionate in atti e la necessità che e sia aiutato da persone Per_1 Per_2 qualificate. Pertanto, il GI disponeva per le parti un percorso di sostegno genitoriale presso i SS competenti per Per_ territorio, che le minori e siano avviate, a cura del competente Distretto Sanitario per il Per_2 tramite dei competenti Servizi, ad un percorso individuale di sostegno con la collaborazione di un esperto dell'età evolutiva che voglia, eventualmente, anche considerare l'ipotesi di una terapia familiare di gruppo. Il tutto per una durata di 6 mesi (cfr. ordinanza del 09.07.2024).
In data 16.05.2025 la causa veniva rimessa innanzi al Collegio per la decisione concedendo i termini di legge.
Venivano depositate dalle parti gli atti difensivi finali. All'uopo, occorre evidenziare che parte resistente, confermando la volontà già manifestata all'udienza del 15.10.2024, rinunciava espressamente – previa corresponsione diretta del 100% dell'assegno unico universale previsto per i figli a carico - alla domanda di aumento dell'assegno di mantenimento, dichiarandosi disponile alla riduzione dello stesso dai previsti euro 600,00 mensili, ad euro 500,00 mensili, insistendo però, affinché l'adito Tribunale accolga la domanda di pagamento del mantenimento presso il terzo datore di lavoro, disponendo ed autorizzando il pagamento dell'assegno di mantenimento a norma dell'art 156 c.c., presso il datore di lavoro del ricorrente . Parte_1 Rinunciava, altresì, alla domanda di risarcimento danni avanzata ex art. 709 ter c.p.c.
Parte resistente, dunque, concludeva aderendo alla domanda di divorzio;
chiedeva di disporre l'affido condiviso delle figlie confermando la residenza privilegiata delle minori presso la madre, con diritto di visita del padre e conferma della partecipazione del padre nella misura del 50% delle spese straordinarie;
CP_ chiedeva, poi, di disporre la corresponsione diretta da parte dell' dell'intero ammontare dell'assegno
4 5
unico universale per i figli a carico a favore della madre collocataria e di determinare conseguentemente la corresponsione dell'assegno di mantenimento per le figlie nella somma mensile complessiva di euro 500,00 (250,00 euro per ciascuna figlia), in luogo delle attuali 600,00 previste. In via subordinata, nella CP_ ipotesi di mancata disposizione della corresponsione diretta da parte dell dell'intero ammontare dell'assegno unico universale per i figli a carico a favore della madre, confermare/determinare la corresponsione dell'assegno di mantenimento nella somma di euro 600,00 mensili (euro 300,00 per
[... ciascuna figlia cadauna) con rigetto della domanda di riduzione dello stesso formulata dal ricorrente
. Infine, si opponeva, chiedendone il rigetto, alla domanda di affido condiviso alternato delle Pt_1 minori, con mantenimento diretto delle stesse ed alla domanda di riforma della pattuizione prevista al punto 6 dell'accordo di separazione, in quanto inammissibile ed infondata, nonché a quella di revoca della pattuizione del pagamento di ulteriori euro 200,00 mensili, a favore delle figlie, nella ipotesi di missione.
Ebbene, così ricostruito l'iter processuale, occorre pronunciarsi sulle domande.
La domanda di scioglimento del matrimonio, questa è fondata e va, pertanto, accolta. È invero provato il titolo addotto a sostegno di essa, cioè la negoziazione assistita sottoscritta in data 30.11.2018 ed i cui patti sono stati autorizzati in data 17.19.2019. E' parimenti provata la cessazione effettiva di ogni rapporto tra i coniugi quantomeno nei 6 mesi anteriori alla proposizione della domanda, non essendo stata eccepita l'interruzione della separazione dalla parte resistente, sulla quale ricadeva il relativo onere ai sensi dell'art. 5 L. n 74/87; parte resistente che, al contrario, espressamente aderisce alla domanda di divorzio formulata da parte ricorrente. Ricorre, pertanto, nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art. 3 n 2 lett. b) L. n 898/70, così come modificato dall'art. 1 della legge n. 55/2015 applicabile anche ai giudizi pendenti all'entrata in vigore della medesima (art 3 legge n. 55 cit.), e del resto, attese le risultanze processuali, deve ritenersi che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa perciò più ricostituirsi.
Con riferimento all'affidamento delle figlie minori (25.10.2010) ed (25.11.2013), deve Per_1 Per_2 evidenziarsi che parte ricorrente chiedeva, in via principale, l'affido condiviso alternato delle minori e, solo in via subordinata, l'affido condiviso con residenza privilegiata presso la madre. La si opponeva all'affido alternato e chiedeva l'affido condiviso delle minori con residenza CP_1 privilegiata presso di sé. Ciò posto, occorre preliminarmente evidenziare che il giudizio in questione è stato caratterizzato da un rapporto particolarmente conflittuale tra le parti genitoriali;
conflittualità che ha profondamente inciso sullo sviluppo delle minori coinvolte e, così, sul rapporto figlie – genitori ma che, all'esito dei percorsi intrapresi, è ormai in via di miglioramento. Per_ All'uopo, esplicative si rivelano essere le dichiarazioni della figlia in sede di ascolto, confermate dalle relazioni del curatore speciale, dei Servizi Sociali, nonché dalle conclusioni cui è giunto il nominato CTU nell'elaborato depositato in data 23.04.2024. Occorre, dunque, esaminare gli esiti dell'attività istruttoria espletata;
ciò a mente delle coordinate ermeneutiche tracciate dai Giudici di Legittimità in punto di affidamento del minore. Precisamente, la Corte di Cassazione, ha più volte chiarito che la regola dell'affidamento condiviso costituisce la scelta preferenziale al fine di garantire il diritto del minore "di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, tanto che, avendo in tal modo provato di ritenere che l'affidamento condiviso costituisca il regime ordinario della condizione filiale nella crisi della famiglia, la sua derogabilità, neppure consentita in caso di grave conflittualità tra i genitori, risulta possibile solo nel caso in cui la sua applicazione risulti pregiudizievole per l'interesse del minore, con la duplice conseguenza che l'eventuale pronuncia di affidamento esclusivo dovrà essere sorretta da una motivazione non solo in positivo sulla idoneità del genitore affidatario, ma anche in negativo sulla inidoneità educativa ovvero manifesta carenza dell'altro genitore (cfr., da ultimo, Cassazione civile sez. I, 08/05/2024, n.12474) e, quindi, una valutazione circa l'effettiva adeguatezza di entrambi i genitori (cfr, tra le varie, Cassazione civile sez. I, 06/07/2022, n.21425). Con riferimento, invece, affido condiviso alternato, caratterizzato – cioè – da un'alternanza paritaria del tempo che le minori dovrebbero trascorrere con i rispettivi genitori, i Giudici di Legittimità hanno chiarito che la frequentazione paritaria, tra genitore e figlio accompagnata al regime di affido condiviso, nella tutela dell'interesse morale e materiale del secondo, ha natura tendenziale, ben potendo il giudice di merito individuare, nell'interesse del minore, senza che possa predicarsi alcuna lesione del diritto alla bigenitorialità, un assetto che se ne discosti, al fine di assicurare al minore stesso la situazione più conveniente al suo benessere e alla sua crescita armoniosa e serena (cfr., ex multiis, Cassazione civile sez. I, 14/11/2023, n.31720).
5 6
Ciò posto, all'uopo dirimenti risultano, a parere del Collegio, essere state molto chiarificatrici le Per_ dichiarazioni della minore (sopra riportate).
[... Dalle parole della minore, emerge nitidamente la conflittualità che ha caratterizzato il rapporto tra il Per_
e la e le ripercussioni che ha avuto su e su che, tuttavia, appaiono Pt_1 CP_1 Per_2 profondamente legate sia alla madre che al padre. Quanto riferito trova conferma nelle relazioni della curatrice speciale. In particolare, nella relazione depositata il 10.09.2024, l'avv. evidenzia che trattasi di un CP_2
“contesto familiare conflittuale e destabilizzante”, caratterizzato da “forti tensioni ed incomprensioni tra i genitori” e da “una resistenza sistematica da parte dei genitori”. Per_ Nella suddetta relazione, con rifermento alle minori, la curatrice ha evidenziato che “la figlia maggiore, ha espresso ripetutamente il suo disagio riguardo al rapporto con la madre. Questo disagio sembra derivare non solo da un conflitto diretto con la madre, ma piuttosto dal suo desiderio di non essere coinvolta nel conflitto tra i genitori. ha mostrato una capacità sorprendente nel riconoscere Per_1 la complessità della situazione familiare e ha cercato di mantenere una posizione neutrale, il che potrebbe spiegare il suo distacco dalla madre. infatti, sembra rifiutare l'idea di essere triangolata Per_1 nel conflitto genitoriale, preferendo mantenere una distanza emotiva che le permette di non sentirsi strumentalizzata da nessuna delle parti”; “ha manifestato il timore di sentire la mancanza della Per_2 madre durante il tempo da trascorrere con il papà, ma ha anche dimostrato una certa apertura a soluzioni intermedie”.
La suddetta situazione, evidenziata altresì dai Servizi Sociali (cfr. relazione del 03.11.2022) è, però, nel corso del giudizio, andata via via migliorando, essendosi i genitori mostrati consapevoli dei propri errori e dichiaratisi disponibili ad intraprendere percorsi di sostegno alla genitorialità che hanno avuto esiti positivi. Invero, come si evince dalla relazione del 09.01.2025, a firma della psicologa “rispetto Persona_6 alla genitorialità il sig. si mostra un padre presente e attento ai bisogni delle figlie;
appare Parte_1 maggiormente orientato a garantire una presenza concreta e pratica alle figlie piuttosto che a una condivisione emotiva, aspetto per il quale l'utente si è mostrato disponibile durante i colloqui con la sottoscritta, nel migliorare la comunicazione e l'espressione emotiva ragazze. Dai racconti emerge che
e sono ben integrate nel nuovo nucleo familiare creato e quando presenti entrambe sono Per_1 Per_2 piuttosto serene e riescono a svolgere diverse attività sia di svago che di studio, con una organizzazione proficua ed efficace. ha una stanza propria a casa del padre e svolge regolarmente i suoi impegni Per_1 scolastici ed extrascolastici e pernotta (ultimamente) con maggiore regolarità. è seguita nei Per_2 compiti scolastici dal sig. e partecipa serenamente alle varie attività di svago solitamente Parte_1 organizzate ad hoc dal padre, per impegnare il tempo libero in loro compagnia. L'utente nel corso dei colloqui si è mostrato favorevole nel migliorare lo stile educativo, a essere più disponibile al dialogo e all'ascolto con entrambe le ragazze, e laddove possibile ridurre la conflittualità con l'altro genitore per ricreare modelli educativi più lineari e sintonizzati”. Del pari, con riferimento alla sig.ra , la dott.ssa ha evidenziato che negli incontri CP_1 Persona_6 congiunti si è mostrata “favorevole e collaborativa a voler trovare nuove forme di comunicazione con il sig ed a voler ridurre la conflittualità esistente”. Parte_1 Ancora, nella relazione di aggiornamento dei Servizi Sociali depositata in vista dell'udienza del 15.05.2025, si è evidenziato che la sig.ra “dichiara di aver avuto un grande beneficio dal CP_1 supporto alla genitorialità ed oggi sente di vivere una relazione con le figlie con maggiore confronto e comunicazione, in particolare con ”. Per_1 Per_ Invero, si è constatato, all'esito del colloquio con che “la ragazza, a differenza dell'ultimo incontro e dell'atteggiamento assunto nei confronti della psicologa, si è mostrata decisamente più aperta al dialogo difatti ha motivato l'interruzione del percorso di supporto psicologico, riferendo appunto di non sentirsi ancora pronta di affrontarlo. ha confermato il miglioramento della qualità del Per_1 rapporto con la genitrice, sostenendo di aver accettato e compreso alcuni aspetti caratteriali della stessa che in precedenza non comprendeva;
rispetto al papà ha confermato di aver portato via le sue cose dall'abitazione e che per il momento preferisce non pernottare. Dietro questa sua presa di posizione ha confessato che l'intento era quello di provocare una reazione del padre, ovvero una telefonata o una chiacchierata più approfondita nella quale potevano confrontarsi o ancora una diversa gestione del tempo libero del padre che prevedesse più spazi esclusivi per lei. Ciò nonostante ha confermato Per_1 che negli ultimi mesi il padre le ha proposto di uscire in diverse in alcune occasioni, l'ultima si è verificata in costanza delle festività pasquali allorquando poteva trascorrere un'intera settimana Per_1 con il papà, ma ha preferito trascorrere solo pochi giorni a differenza di . Ha ancora raccontato Per_2 di una volta in cui sono andati a mangiare un panino fuori porta, ma di non essere comunque soddisfatta poiché, anche in tale occasione ha notato una “fretta” del padre di rientrare a casa. ha ammesso Per_1 che non dormire più dal papà è un'abitudine che le manca e che gli vuole bene, ma sta aspettando una sua reazione”.
6 7
Invece, dal colloquio con , “si è potuto constatare un notevole perdita di peso della ragazzina che Per_2 per l'appunto ha perso 8 kili. ha riferito di rispettare il piano alimentare che le è stato prescritto Per_2 e di averlo seguito anche durante le festività pasquali. Si è mostrata soddisfatta dei risultati ottenuti mostrando alla scrivente dei video che la ritraevano mentre era intenta a fare delle attività aerobiche. Oltre a questo ha riferito di aver ripreso con le attività di nuoto per circa due volte alla settimana.
ha raccontato con molto entusiasmo della settimana trascorsa con il papà durante le festività Per_2 pasquali, ovvero dal lunedì 21 alla domenica 27 aprile, nello specifico ha riferito di non essersi annoiata per le varie attività svolte quali momenti di gioco con i fratelli e tempo trascorso a casa Per_7 Per_8 dei nonni paterni e ancora la serata trascorsa la domenica del 27 aprile nella quale il padre ha preparato il sushi per tutta la famiglia”. Infine, dalla suddetta relazione, si evince che, “a seguito dei colloqui individuali con le minori, è stata poi fatta entrare la genitrice;
la signora si è detta soddisfatta dell'equilibrio raggiunto negli ultimi CP_1 mesi con il sig. , ha riferito di aver sentito telefonicamente durante la settimana Parte_1 Per_2 trascorsa con il papà e di averla sentita serena. Le minori hanno confermato di aver percepito un clima più disteso tra i genitori, che ha garantito loro la giusta serenità”. Dunque, gli operatori hanno concluso che “grazie ai percorsi espletati si è avuto modo di registrare un piccolo miglioramento nella relazione tra i due genitori che si sono mostrati collaborativi e attenti nel seguire le indicazioni degli operatori. Tale fattispecie ha sicuramente garantito una maggior serenità nella vita delle minori”.
Ciò posto, con riferimento alla dinamica genitoriale ed alla capacità genitoriale delle parti occorre soffermarsi sulle conclusioni cui è giunto il CTU nominato, dott. (psicologo – Persona_4 psicoterapeuta). Ebbene, con riguardo specifico al ha evidenziato che “non sono presenti dimensioni Parte_1 sintomatologiche acute;
è tuttavia rilevabile una certa rigidità emotiva che determina la tendenza a porre un argine drastico rispetto al coinvolgimento nella dinamica relazionale con la signora Nella CP_1 gestione degli aspetti individuali della genitorialità non sono presenti difficoltà di rilievo clinico, sebbene si evidenzi una maggiore capacità di accedere ad una dimensione empatica e predittiva con , Per_1 piuttosto che con . Ciò va verosimilmente posto in relazione ad una maggiore competenza di Per_2 costui nello stimolare aspetti connessi all'autonomia, a discapito però di modalità maggiormente tese al contenimento affettivo (comunque indispensabili)”. Con riferimento alla , il perito ha evidenziato che “pur in assenza di condizioni di acuzie CP_1 sintomatologica, si rileva la tendenza a significative manifestazioni delle dinamiche emotive, con ripercussioni anche sulla dinamica relazionale con il signor che si caratterizza per una Parte_1 chiara preponderanza delle istanze di costei. Si rileva una condizione di sufficiente adeguatezza nell'esercizio individuale della genitorialità, sebbene ella risulti maggiormente in grado di entrare in contatto con le richieste di contenimento affettivo di , rispetto alle esigenze di . Tale sua Per_2 Per_1 modalità, però, va a discapito di altre istanze maggiormente tese all'autonomia (anch'esse necessarie), favorendo di fatto una dinamica infantile nella figlia”. Soffermandosi, invece, sulla dinamica riguardante la condivisione della genitorialità, il consulente ha chiarito che “si assiste ad una scissione interna al nucleo familiare (e ad una conseguente polarizzazione), in cui ognuna delle due figlie risulta allinearsi alle istanze di uno dei due genitori: padre-Diana e madre-Alessia. Ciò non significa che le relazioni tra e la madre e tra e il Per_1 Per_2 padre siano del tutto incrinate (come accadrebbe in situazioni più critiche), ma, mentre le prime due configurazioni relazionali appaiono connotate da dimensioni sostanzialmente positive, in queste ultime due si addensano vissuti di maggiore disagio. Risulta, peraltro, evidente, nell'approccio di entrambi i genitori, la chiarezza circa le inadeguatezze dell'altro, mentre minore appare la capacità autoriflessiva. Ad un'osservazione clinica, però, le modalità con cui ognuno esercita la propria genitorialità appaiono parziali, in quanto mancanti di una parte prevalentemente realizzata dall'altro genitore. Se in una dinamica non conflittuale, tali aspetti possono giungere ad un'integrazione, l'intersezione delle modalità relazionali adoperate dalla signora e dal signor (sopra riportate) determinano CP_1 Parte_1 criticità, cui sono fortemente esposte e ”. Per_1 Per_2 Dunque, concentrando l'attenzione sulle minori, il consulente tecnico ha evidenziato quanto segue. Per_ Con particolare riguardo a ha chiarito che “è presente una significativa tendenza al ritiro rispetto al mondo esterno, oltre ad una generale, profonda repressione delle dinamiche emotive che ella non manifesta affatto all'esterno e di cui le dimensioni di rabbia inespresse appaiono essere quelle di maggiore rilevanza”; in , invece, “sono presenti dinamiche infantili, nella strutturazione del Per_2 mondo interno e nel modo di relazionarsi all'esterno”. Inoltre, il consulente ha evidenziato che “la “preferenza” relazionale espressa da ognuna delle figlie nei confronti di uno dei genitori si associa all'ulteriore problema di una frattura relazionale tra le sorelle che, sul piano emotivo, è da costoro sperimentata in modo differente: da in modo apparentemente Per_1 distaccato;
da come intriso di vissuti dolorosi. Tali modalità ricalcano, in parte, i differenti Per_2
7 8
vissuti e i modi di gestire la vicenda familiare, da parte dei due genitori. Tale divisione tra sorelle appare essere effetto diretto dell'impossibilità di un'integrazione tra le modalità relazionali e genitoriali dei singoli genitori”. Dunque, alla luce di quanto rilevato e descritto, il CTU, premesso che “allo stato, nessuno dei due genitori risulta essere in grado di realizzare, in via autonoma, una cura adeguatamente integrata delle differenti esigenze evolutive delle minori”, “stando al piano clinico si ritiene indispensabile tentare, nei modi possibili, di preservare un affido condiviso e l'attuale modalità di domiciliazione/frequentazione. Infatti, considerate le condizioni cliniche rilevabili nelle minori, eventuali scelte differenti in tal senso e le potenziali dinamiche ad esse associate potrebbero determinare un aggravamento della situazione già osservabile. In senso generale, va rilevato che: - un affido esclusivo avrebbe come controindicazione il fatto che nessuno dei due genitori ha mostrato la capacità di modulare le proprie funzioni genitoriali in maniera sufficientemente ampia da accogliere le differenti esigenze evolutive delle figlie. Ciò anche tenendo conto che si tratta di minori con bisogni molto differenti tra loro e che vi sono oggettivi disagi connessi alla relazione di ognuna delle due figlie con uno dei genitori;
- una domiciliazione privilegiata di con il padre e di con la madre (in linea con l'apparente, maggiore adeguatezza di tali Per_1 Per_2 singole relazioni) determinerebbe un ulteriore divario, amplificando la dinamica di scissione interna al nucleo familiare che può avere chiare ricadute non solo sulle dinamiche relazionali, ma anche sul percorso di sviluppo delle minori;
- un affido a terzi determinerebbe un trauma, inopportuno, che andrebbe a sommarsi agli elementi di disagio già evidenti nelle minori, dovendo peraltro considerare che comunque è presente una forte componente affettiva nelle relazioni intrafamiliari (pur se in presenza di significativi elementi di disagio). Di conseguenza, nell'ottica (di primaria importanza, sul piano clinico) di una salvaguardia delle relazioni familiari, sarebbe, a mio avviso, auspicabile il mantenimento di una genitorialità condivisa”.
Pertanto, alla luce delle risultanze dell'istruttoria, a mente delle conclusioni cui giungeva il CTU nella depositata relazione peritale che, per completezza argomentativa e linearità logica il Collegio condivide, rilevato che : Per_
- in sede di ascolto, ha dichiarato: “Io vedo papà mentre non vuole vederlo. Però Per_2 questo non significa che voglio andare a vivere da papà ma solo che sono molto legata a lui”,;
- considerato che il ha un ulteriore nucleo familiare con il quale vive e che ciò Parte_1 richiede un inserimento cauto ed equilibrato delle minori;
- ritenuto che le minori – vista l'età e le esigenze – devono avere un habitat che garantisca loro stabilità evitando continui spostamenti e cambi di residenza, il Collegio valuta che la soluzione dell'affido condiviso con modalità alternativa abbia carattere recessivo rispetto al regime dell'affido condiviso con residenza privilegiata presso la madre. Dunque, l'applicazione dell'affido condiviso con residenza privilegiata presso la madre è la soluzione maggiormente conforme all'interesse delle minori, atteso altresì che, in tal modo, si preserva il rapporto con tutti i membri della famiglia, soprattutto evitando che la “preferenza” relazionale espressa da ognuna Per_ delle figlie nei confronti di uno dei genitori ( – padre ed – madre) possa sfociare in una Per_2 frattura relazionale tra le sorelle. Per_ Dunque, si dispone l'affido condiviso delle minori ed con residenza privilegiata presso la Per_2 madre, rigettandosi la domanda di affido con modalità alternate proposta da parte ricorrente. Si invitano, in ogni caso, le parti a continuare i percorsi di sostegno intrapresi.
Con riferimento al diritto di visita del padre, si ritiene che possa trovare applicazione il calendario come pattuito tra le parti negli accordi di separazione (specificamente ai punti 7-8-9-10-11-12-13), cui si rimanda. Ciò sia con riferimento ai giorni infrasettimanali ed ai weekend, che con riferimento alla gestione delle vacanze Natalizie, Pasquali, estive nonché alle festività rispetto alle quali, peraltro, vi è convergenza tra le parti che – espressamente – concordavano nel confermarle.
Sulla domanda di mantenimento delle figlie minori. All'uopo occorre evidenziare che parte ricorrente ha chiesto, in via principale, la revoca dell'assegno di mantenimento e la disposizione del mantenimento diretto delle minori in conseguenza dell'affido condiviso con modalità alternata e, in via subordinata, nell'ipotesi di applicazione del regime dell'affido condiviso con residenza privilegiata presso la madre, di diminuire l'assegno di mantenimento ad € 400,00 mensili, a fronte del nuovo nucleo familiare che il deve contribuire a mantenere. Parte_1 La Parente, al contrario, nella comparsa conclusionale, rinunciava alla domanda di aumento dell'assegno di mantenimento e, in via principale, previo riconoscimento dell'intero ammontare dell'assegno unico, aderiva alla riduzione ad € 500,00 mensili dell'assegno di mantenimento;
in via subordinata, in caso di mancata attribuzione dell'intero assegno unico, chiedeva di confermare l'importo di €600,00 mensili di cui all'accordo di separazione.
8 9
Ciò posto, per quanto concerne il contributo al mantenimento dei minori, si ricorda che "l'obbligo di mantenimento nei confronti dei figli ai sensi dell'art. 147 c.c. impone ai genitori di far fronte ad una molteplicità di esigenze dei figli, certamente non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma altresì estese all'aspetto abitativo, scolastico e sportivo, sanitario, sociale, alla assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione, fino a quando l'età dei figli stessi lo richieda, di una stabile organizzazione domestica, idonea a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione"; "mentre il parametro di riferimento, ai fini della corretta determinazione del rispettivo concorso negli oneri finanziari, è costituito giusto disposto dell'art. 148 c.c. non soltanto dalle rispettive sostanze, ma anche dalla rispettiva capacità di lavoro, professionale o casalingo, di ciascun coniuge, con espressa valorizzazione non soltanto delle risorse economiche individuali, ma anche delle accertate potenzialità reddituali. Ne deriva che la fissazione da parte del giudice di merito, di una somma quale contributo per il mantenimento di un figlio può venire legittimamente correlata non tanto alle entrate derivanti dall'attività professionale svolta dal genitore non convivente, quanto piuttosto ad una valutazione complessiva del minimo essenziale per la vita e la crescita di un figlio dell'età suindicata" (consolidata giurisprudenza di merito e della S.C. vedi tra le tante Cass. 19/2/2018 n. 3922; 1/7/2015 n. 13504; 10/12/2014 n. 26060; 29/7/2011 n. 16376; 4/11/2009 n. 23411; 24/2/2006 n. 4203; 22/3/2005 n. 6197; 8/11/1997 n. 11025; 10813/96). L'obbligo dei genitori di concorrere al mantenimento dei figli, secondo le regole degli artt, 147 e 148 cod. civ., non cessa, "ipso facto", con il raggiungimento della maggiore età da parte di questi ultimi, ma perdura, immutato, finché il genitore interessato alla declaratoria della cessazione dell'obbligo stesso non dia la prova che il figlio ha raggiunto l'indipendenza economica, ovvero che il mancato svolgimento di un'attività economica dipende da un atteggiamento di inerzia ovvero di rifiuto ingiustificato dello stesso (Sez. 1, Sentenza n. 19589 del 26/09/2011). Dunque, nel caso in cui i tempi di permanenza del minore presso ciascun genitore non siano coincidenti, il loro assetto concorre ad influire sulla decisione di prevedere che il genitore con minori tempi di frequentazione versi all'altro un assegno per concorrere al mantenimento dei figli. Il disposto dell'art. 337- ter c.c., comma 4, stabilisce, infatti, che ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito e che il giudice, al fine di realizzare questo principio di proporzionalità, determina un assegno periodico considerando, oltre le attuali esigenze del figlio, il tenore di vita da questi goduto in costanza di convivenza con entrambi i genitori, le risorse economiche di entrambi i genitori e la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore, i tempi di permanenza presso ciascun genitore (cfr., ex multiis, Cassazione civile sez. I, 14/11/2023, n.31720).
Orbene, alla stregua dei predetti condivisibili principi, occorre soffermarsi sul quantum. All'uopo soccorrono i criteri di cui all'art. 337 ter c.c., in applicazione del quale si deve tener conto dell'età delle minori e degli impegni di studio, di vita e di relazione. Dunque, considerato che:
- quanto all'attività lavorativa del , questi è un militare e, quanto alla professione Parte_1 della , la stessa fa parte del corpo della Polizia Penitenziaria;
CP_1
- come si evince dai CU allegati alla documentazione di parte ricorrente, questi ha un guadagno di circa € 32.500,00 annui (cfr. CU 2019 con reddito pari ad € 32.639,09 e CU 2020 con reddito pari ad € 32.289,41);
- il ha prospettive di maggior guadagno laddove dovesse decidere di pendere parte a Parte_1 delle missioni (cfr. CU 2021 con reddito pari ad € 54.087,80);
- come si evince dai CUD allegati alla documentazione di parte resistente, questa ha un guadagno annuo di circa € 29.000,00 (cfr. CU 2019 con reddito pari ad € 28.129,85, CU 2020 con reddito pari ad € 30.428,50 e CU 2021 con reddito pari ad € 28.248,62);
- il deve altresì provvedere al mantenimento di ulteriori due figli minori nati dalla Parte_1 nuova relazione intrapresa;
- il , come dichiarato all'udienza 17.01.2023, abita “a San Giovanni a Teduccio Parte_1 nell'alloggio di servizio e corrispondo un canone di € 208,00 mensili”;
- La vive nella casa di sua proprietà. CP_1 Il Collegio, anche a mente delle dichiarazioni di adesione come formulate da parte resistente, ritiene congruo stabilire a carico del padre ricorrente un assegno mensile di Euro 500,00, così composto: Euro Per_ 250,00 quale contributo al mantenimento della minore ed Euro 250,00 quale contributo al mantenimento della figlia minore;
tale somma mensile sarà corrisposta alla resistente – con Per_2 decorrenza dalla pronuncia - con rivalutazione annuale secondo Indici Istat da ottobre 2026, oltre al 50% delle spese come da vigente protocollo di intesa stipulato dal Presidente del Tribunale di Napoli col Consiglio dell'Ordine degli Avvocati. Il Collegio, considerata l'aleatorietà delle missioni cui potrebbe prendere parte il , ritiene di Parte_1 non aggiungere alcuna componente variabile all'assegno di mantenimento, revocato quella di € 200,00 mensili di cui all'accordo di separazione.
9 10
Alla somma mensile di € 500,00 che il deve versare alla quale contributo al Parte_1 CP_1 mantenimento delle figlie minori, deve aggiungersi il totale dell'ammontare dell'assegno unico. CP_ Invero, parte resistente chiedeva di ricevere da parte dell' l'assegno unico per intero, laddove questo veniva percepito al 50% tra i genitori. Il si mostrava disponibile in tal senso, aderendo alla suddetta domanda all'udienza del Parte_1 15.10.2024. Dunque, a mente dell'ordinanza della Corte di Cassazione n. 4672/2025, tenuto conto dell'adesione del
, dispone che l'ammontare dell'assegno unico sia interamente corrisposto a favore della Parte_1 resistente con la quale le figlie vivono stabilmente;
ciò, pertanto, anche alla luce della Controparte_1 prevalenza del tempo trascorso dalle minori con la madre.
Sulle altre domande. Con riguardo alle ulteriori domande relative, una, proposta da parte ricorrente, alla riforma del punto 6 dell'accordo di separazione e, cioè, all'obbligo di estensione del finanziamento addebitato sullo stipendio della e, l'altra, proposta da parte resistente, relativa al risarcimento dei danni ex art. 709 ter c.p.c. CP_1 si osserva quanto di seguito. La domanda proposta da parte ricorrente non può essere oggetto di esame da parte del Collegio in quanto trattasi di questione soggetta al rito ordinario e non al rito speciale, quale è quello della famiglia e, comunque, trattasi di domanda che non è stata reiterata in sede di precisazione delle conclusioni e, perciò, deve intendersi rinunciata.
Del pari, il Collegio nulla dispone con riferimento alla domanda risarcitoria proposta da parte resistente in quanto rinunciata espressamente dalla stessa in sede di conclusioni.
Sulle spese di lite Quanto, infine, alle spese di giudizio, l'esito complessivo del giudizio impone, ex art. 92 c.p.c., ed in applicazione del principio della soccombenza reciproca, la compensazione delle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
- Accoglie la domanda principale di parte ricorrente e, per l'effetto, pronuncia lo scioglimento del matrimonio celebrato il 14.02.2004, in Napoli, tra e Parte_1 [...]
, come trascritto all'Ufficio di Stato Civile del Comune di Napoli, Atto n. 13, sez. U, anno CP_1 2004; Per_
- dispone l'affido condiviso delle minori ed con residenza privilegiata presso la madre Per_2 ; Controparte_1
- diritto di visita del padre come in parte motiva;
- pone a carico del ricorrente ed a favore della resistente il pagamento della somma di € 500,00 mensili, quale contributo al mantenimento delle figlie minori, oltre adeguamento ISTAT come per legge da Ottobre 2026 ed a decorrere dalla data di deposito della sentenza;
- dispone che l'intero ammontare dell'assegno unico per le minori sia corrisposto alla sig.ra
[...] ; CP_1
-pone a carico di entrambi l'obbligo di contribuire al pagamento delle spese extra assegno al 50% ciascuno;
- revoca la corresponsione a carico del ricorrente ed a favore della resistente della componente variabile dell'assegno di mantenimento pari ad € 200,00;
- rigetta le ulteriori domande;
- pone definitivamente le spese di ctu a carico di entrambe le parti, in solido tra loro, come già liquidate con decreto del 2.5.2024;
- Ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile di Napoli per la trascrizione, l'annotazione e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 10 L.
1.12.1970 n. 898 e 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile);
- Compensa le spese di lite.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del 12 settembre 2025.
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE Immacolata Cozzolino Raffaele Sdino
10 11
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione del Magistrato Ordinario in Tirocinio dott.ssa Claudia Altomare.
11
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE di NAPOLI prima sezione civile Il tribunale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati: Dott. Raffaele Sdino Presidente Dott.ssa Rosaria Gatti Giudice Dott.ssa Immacolata Cozzolino Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 25336 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'anno 2021, avente ad oggetto: scioglimento del matrimonio vertente
TRA
, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall' Avv. Maestripieri Patrizia Parte_1 Vittoria, con studio in Villaricca, alla via G.B. Vico n. 76, presso il quale è elettivamente domiciliato
RICORRENTE
E
, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall' Avv. Umberto Truglio, Controparte_1 con studio in Napoli, alla Via dei Greci n. 36, presso il quale è elettivamente domiciliata
RESISTENTE
NONCHÉ AVV. , con studio in Napoli, alla Via Crispi n. 111, nella qualità di curatore Controparte_2 speciale
INTERVENTORE con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI: i procuratori, all'udienza del 15.5.2025 hanno precisato le conclusioni riportandosi agli atti;
il curatore speciale delle minori ha chiesto confermare l'affidamento condiviso con residenza prevalente presso la madre, garantendo tuttavia tempi di frequentazione paterna;
ha chiesto determinare in modo chiaro e vincolante gli obblighi economici, disponendo la corresponsione dell'assegno di mantenimento nella misura ritenuta equa anche mediante pagamento diretto presso il datore di lavoro del padre, ex art. 156 c.c., e ripartizione delle spese straordinarie al 50%, con preventiva concertazione. Attribuire in via esclusiva alla madre la corresponsione dell'assegno unico universale, quale genitore collocatario. Il PM ha chiesto disporsi l'affido condiviso delle minori con residenza privilegiata presso la madre e diritto di visita paterno almeno due pomeriggi a settimana e week-end alternati;
vacanze natalizie e pasquali ad anni alterni e 15 gg anche non consecutivi nel periodo estivo;
determinazione del contributo al mantenimento delle minori nella misura di € 1.000,00, oltre al 50% delle spese straordinarie.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso depositato il 26.10.2021, chiedeva lo scioglimento del matrimonio Parte_1 Per_ contratto con il 14.02.2004, dal quale erano nate (25.10.2010) ed Controparte_1 Per_2 (25.11.2013); ha dedotto che con negoziazione assistita sottoscritta in data 30.11.2018, essi coniugi avevano pattuito l'affido condiviso delle minori con residenza privilegiata presso la madre, cui veniva assegnata la casa coniugale, l'obbligo a carico del ricorrente di versare, quale contributo al mantenimento per le figlie minori, la somma mensile di € 600,0, con un aumento di € 200,00 mensili in caso di missione all'estero per un tempo superiore a 15 giorni. Veniva, inoltre, determinata la concorrenza dei coniugi nella misura del 50% ciascuno alle spese straordinarie preventivamente concordate e documentate. Infine, venivano regolamentate le frequentazioni delle minori con il padre.
1 2
Il deduceva, altresì, che, di comune accordo con la , a partire dall'agosto 2020 e sino Parte_1 CP_1 al giugno 2021, si era pattuito che le minori trascorressero con entrambi i genitori lo stesso tempo: sarebbero state una settimana con il padre e l'altra con la madre, in alternanza;
ciò sino a quando, seguendo la ricostruzione di parte ricorrente, la – a fronte della nuova relazione intrapresa dal CP_1 [... ricorrente e dell'arrivo di un nuovo figlio per lo stesso - non iniziò ad ostacolare il diritto di visita del pretendendo il rispetto dei patti di separazione di cui alla negoziazione assistita. Pt_1 L'atteggiamento asseritamente ostruzionistico assunto dalla resistente avrebbe negativamente influito sul rapporto padre – figlie. Pertanto, il chiedeva l'affido condiviso alternato delle minori seguendo gli accordi Parte_1 modificativi dei patti di separazione con mantenimento diretto di ciascun genitore, conferma della partecipazione al 50% per le spese straordinarie nonché la gestione delle festività natalizie e pasquali e delle ferie estive;
in subordine, chiedeva predeterminare il diritto di visita secondo il principio dell'alternanza e disporre la riduzione del contributo al mantenimento per le minori, stabilendo un assegno mensile di € 400,00 ed eliminando la componente variabile di € 200,00 mensili previsti in caso di missione atteso il mutamento di situazioni di fatto avvenute con la nascita della figlia dalla nuova relazione. Il tutto con vittoria di spese di lite.
Costituitasi la resistente in data 31.01.2022, la stessa non si opponeva alla domanda di divorzio e contestava la ricostruzione prospettata da parte ricorrente. In particolare, evidenziava l'eccezionalità delle modifiche ai patti di separazione strettamente legate al periodo COVID e finalizzate al recupero del tempo che il padre – dipendente del - Controparte_3 non avrebbe potuto trascorrere con le figlie a causa della missione in Libano. Ancora, deduceva la morosità del di € 1.240,00 per il mancato versamento – da agosto 2021 Parte_1
– del contributo mensile al mantenimento e riferiva del malessere lamentato dalle minori a fronte della notizia dello stato di attesa in cui versava la nuova compagna del padre;
così negando di aver assunto qualsivoglia atteggiamento ostruzionistico e separatorio nel rapporto padre – figlie. Dunque, la chiedeva di disporre l'affido condiviso delle figlie confermando la residenza CP_1 privilegiata delle minori presso di lei con diritto di visita del padre e conferma della partecipazione del padre nella misura del 50% delle spese straordinarie;
si opponeva, inoltre, chiedendone il rigetto, alla domanda di riduzione dell'assegno di mantenimento in favore delle figlie, chiedendo – in via riconvenzionale – l'aumento dello stesso di almeno € 200,00. Chiedeva, infine, il rigetto della domanda volta alla revoca della pattuizione del pagamento della somma di € 200,00 mensili a favore delle figlie in caso di missione all'estero. Il tutto con vittoria di spese di giustizia.
Constatato l'esito negativo del tentativo di conciliazione, all'udienza del 05.04.2022, il Presidente, confermate le condizioni di cui ai patti di separazione, rimetteva le parti innanzi al GI.
Con la memoria integrativa del 14.06.2022, parte resistente proponeva, in via riconvenzionale, domanda - ex art. 709 ter c.p.c. - per il risarcimento dei danni per il mancato ottemperamento delle pattuizioni di cui all'atto di separazione;
domanda di aumento dell'assegno di mantenimento delle figlie e e Per_1 Per_2 domanda affinché l'adito Tribunale in ragione dell'ormai patologico mancato versamento dell'assegno di mantenimento, non solo alle scadenze previste, bensì del tutto omesso, disponga ed autorizzi il pagamento del mantenimento che il sig. deve corrispondere per le figlie, Parte_1 direttamente presso il datore di lavoro di quest'ultimo che, come dichiarato dallo stesso è il
[...]
. CP_3
Il GI, con ordinanza del 12.07.2022 disponeva l'intervento dei Servizi Sociali competenti per territorio, incaricandoli ad effettuare una relazione socio-ambientale sui nuclei familiari delle parti, e, ove occorra, previo ascolto delle minori, onde accertare quali siano, allo stato, le relazioni padre-figlie. A mente delle relazioni medio tempore pervenute dai SS (l'una in data 17.11.2022 e l'altra in data 01.12.2022), il GI disponeva – valutandolo necessario – il libero interrogatorio delle parti, fissando all'uopo l'udienza di comparizione delle stesse in data 17.01.2023.
Parte ricorrente dichiarava: “sono disponibile ad addivenire ad un accordo complessivo e globale nell'interesse delle mie figlie;
devo dire che la situazione stava andando bene fino a quando non si sono prospettati diversi accordi economici in quanto io, avendo avuto altre due figlie dalla mia compagna, ho proposto una diminuzione dell'assegno per ed . Confermo, pertanto, la mia proposta di € Per_1 Per_2 400,00 per le bambine, nonché l'affido alternato delle bambine come di fatto era da un po' di tempo.
e stavano con me a settimane alterne dalla domenica alla domenica e poi ad un certo Per_2 Per_1 punto, sono iniziati i problemi, Sicuramente dovuti anche alla nascita di altri due figli che oggi hanno 15 mesi e 3 mesi. Devo riscontrare che mentre è più serena e viene da me nei giorni stabiliti Per_1 Per_2
2 3
spesso non viene e vorrei capire il motivo. Io abito a San Giovanni a Teduccio nell'alloggio di servizio e corrispondo 208 euro mensili;
la mia compagna è in maternità ed a febbraio cesserà il lavoro a Roma per fare un altro lavoro a Napoli;
è agente assicurativo ed è in servizio part time ma lascerà la sede di Roma per trasferirsi a Napoli. Non corrispondo l'assegno per le mie figlie dall'agosto 2021. Feci delle spese straordinarie per un finanziamento e non mi furono restituite. Corrispondo le spese straordinarie che mi vengono richieste”.
Parte resistente dichiarava: “ho ascoltato le dichiarazioni di e non condivido nulla di quanto ha Pt_1 detto. ed vedono il padre ed io cerco di spingerle verso il padre. è gelosa. Chiedo, Per_1 Per_2 Per_2 pertanto, che lui sia più attento con le figlie. Non sono disponibile all'affido alternato in quanto all'epoca ci accordammo in quanto lui andò in missione all'estero per 10 mesi ed io acconsentì. Ho avuto molte difficoltà che riuscii a superare nonostante il lock-down. Mi diede 200 euro in più e ci accordammo così. Ci accordammo che dopo 10 mesi di missione all'estero – essendo le scuole chiuse per il lock-down – recuperammo il tempo non trascorso dei 10 mesi col padre con l'affido alternato. Si è però, stabilito in questo modo solo per quel periodo e non può oggi ripristinarsi l'affido alternato. Non segue le figlie né a scuola né nelle visite mediche;
ed hanno avuto problemi psicologici. E' iniziato tutto Per_1 Per_2 quando il padre presentò alle figlie la nuova compagna e non certo da quando sono iniziati i problemi economici. Non so più cosa fare. Non mi dà alcunchè neppure per le spese straordinarie;
mi aiutano i miei genitori e io mantengo le bambine con i miei straordinari. Sono disponibile all'ascolto di ”. Per_1
A questo punto, il GI, - rigettate le richieste istruttorie delle parti perché inammissibili in quanto vertenti sui rapporti dei genitori con le figlie e sulle modalità di visita nonché su aspetti del tutto irrilevanti ai fini del presente giudizio divorzile, - lette le relazioni dei SS dalle quali emergevano criticità nei rapporti Per_ padre-figlie, disponeva l'ascolto della maggiore (nata il [...]), fissando all'uopo l'udienza del 29 giugno 2023.
Per_ ha dichiarato: “Ho 12 anni. Vivo sia con MM che con papà; mia sorella si chiama . Ho
Per_2 finito di frequentare la seconda media. Io vedo papà mentre non vuole vederlo. Però questo non
Per_2 significa che voglio andare a vivere da papà ma solo che sono molto legata a lui. Mia MM ha condizionato parlandogli male di papà. Io litigo con MM e sono in conflitto con MM da
Per_2 quando i miei genitori si sono separati. Vedo che MM è in difficoltà perché secondo me non riesce a superare la separazione ed è troppo arrabbiata;
questo naturalmente è la percezione che ho io e penso di non sbagliarmi perché anche sta cosi, con la differenza che mentre MM manifesta la sua
Per_2 rabbia tiene tutto dentro e sono i suoi comportamenti a parlare: litiga con tutti, è chiusa, non si
Per_2 confida ma io che la conosco vedo che è cambiata e non è più quella di prima. Noi vediamo papà 2 volte a settimana e nei week-end alternati. A me farebbe piacere vedere papà più spesso, papà non mi parla male di MM, mentre MM parla male di mio padre ad , oramai mia sorella si è abituata e
Per_2 ha verso papà lo stesso rancore che ha mia MM verso di lui.; prima MM parlava male di papà anche davanti a me, mentre adesso che ha capito che su di me non ha nessun effetto si rivolge ad .
Per_2 Certe volte io sono presente e sento le cose che dice su papà, di solito parla degli aspetti economici.
non si confida con me su questa cosa. Mi sono resa conto che non riesce a rapportarsi
Per_2 Per_2 con gli altri, litiga con tutti ed è cambiata da quando i miei genitori si sono separati, preciso che ha avuto un degrado;
io ho provato a parlarci qualche volta ma lei non mi ascolta, non si apre con me, non ha amici con cui parlare, non vengono mai a casa nostra i suoi amici. Io invece ho amici. Mi sembra che io abbia una vita normale di una ragazza di 12 anni mentre mi sembra quasi che abbia
Per_2 l'emotività di una bambina di 5 anni. Io a casa di MM ho la mia stanza e la sua. fa
Per_2 Per_2 capricci Invece mi ricordo che in passato, prima della separazione, era più socievole Io vado da
Per_2 papà, ho rapporti con la sua attuale compagna. Invece va da papà ma non spesso come me.
Per_2 Mamma a volte dice ad di andare da papà e per invogliarla le promette dei giochi. non
Per_2 Per_2 vuole dormire da papà mentre io invece vado a dormire da papà. Papà mi ha chiesto di aiutarlo a recuperare con ma io non ci riesco un po' perché sono stanca di questa storia un po' perché
Per_2
ha alzato un muro. Mamma ci dice che papà non versa il mantenimento per noi, papà mi da una Per_2 paghetta settimanale di circa 15,00 €. a scuola va male, ha preso molte note, litiga con i Per_2 compagni. Secondo me si è fermata a 5 anni fa. Io a scuola vado bene ma non so cosa fare dopo. Secondo me MM dovrebbe essere aiutata a capire che non può usare per sfogarsi oramai ha Per_2 Per_2 10 anni e MM dovrebbe rivolgersi a lei trattandola non come una bambina di 5 anni. Io vedo che
è cambiata molto perché prima era una bambina solare e socievole mentre adeso è chiusa, ostile Per_2 e litiga con tutti;
questo secondo me è il segnale del suo malessere. Non so più che fare e sono molto preoccupata per lei. è vivace ma adesso non lo è più, preciso che ho capito che si sta Per_2 Per_2 comportando come una bambina piccola da 5 anni perché vedo che certe volte ha dei comportamenti strani e molto infantili: i suoi capricci sono proprio quelli di una bambina piccola che se non viene accontentata urla, si butta a terra, aggredisce fisicamente con i suoi coetanei e secondo me questo non è
3 4
un comportamento di una bambina di 10 anni, e come se avesse avuto una regressione e si fosse bloccata a quando era piccola., ecco perché io non la posso aitare.. Io non ho amici con genitori separati con cui confrontarmi. Non riesco a confidarmi con una amica. Di solito andiamo in vacanza con MM mi sembra in Calabria. Forse quest'anno andiamo con papà ad Ischia e con MM in Calabria. Da quando si è separata, MM è cambiata nel suo umore e questo suo atteggiamento si ripercuote su di me. Io non faccio sport perché non mi piace. Papà ci viene a prendere a scuola a me e dato che Per_2 frequentiamo lo stesso istituto. Sono molto preoccupata per mia sorella e voglio che sia aiutata”.
Il GI, sentite le parti e la figlia minore , lette le relazioni dei SS, fallito ogni tentativo di far Per_1 addivenire le parti ad una soluzione, vista anche la perdurante condotta del padre che – come dallo stesso riconosciuto - non contribuisce al mantenimento delle figlie da due anni, mostrando un totale disinteresse alle loro necessità materiali (sintomo e grave indizio di incapacità di comprendere che il ruolo genitoriale ricomprende anche gli aspetti “materiali” della crescita e dell'accudimento delle figlie), preso atto della condotta della madre che – come evidenziato dalla figlia in sede di ascolto, Per_1
- continua ad avere atteggiamenti preoccupanti nei confronti del marito che stanno avendo effetti preoccupanti sulla minore , rilevato, quindi, che la conflittualità dei coniugi è, dopo tanti anni Per_3 dalla separazione, ancora accesa e si riflette sull'equilibrio psico-fisico delle minori ( di anni 13 e Per_1
di anni 10)”, disponeva ctu e nominava all'uopo il dott. , affinchè questi, Per_3 Persona_4 previo esame di tutti i documenti di causa, espletamento di colloqui clinici con le parti, singoli e di coppia, accerti le condizioni psichiche dei genitori, le competenze genitoriali degli stessi, le condizioni psichiche della minore, le caratteristiche del legame tra la minore e ciascuno dei genitori (cfr. ordinanza dell'11.07.2023). La consulenza veniva depositata in data 23.04.2024.
Ebbene, il GI, letti gli atti e le richieste dei procuratori, letta la ctu del dott. , rilevato che – Persona_5 come evidenziato da entrambe le difese, - la conflittualità tra i coniugi permaneva ed era di sicuro pregiudizio alle minori incidendo sulla loro crescita emotiva e sul consolidamento dei rapporti con il Per_ padre, valutava necessario nominare un curatore speciale di ed , individuando all'uopo Per_2 l'avv. (cfr. ordinanza del 25.05.2024). Controparte_2
In data 18.06.2024 si costituiva in giudizio il curatore speciale che chiedeva di disporre dei percorsi di sostegno per le minori e a cura del competente Distretto Sanitario per il tramite dei Per_1 Per_2 competenti Servizi Sociali;
di indirizzare i genitori ad un percorso individuale di sostegno e potenziamento della responsabilità genitoriale e ad un percorso di mediazione familiare, di prevedere un coordinamento che possa includere anche momenti di terapia familiare di gruppo, per il tramite del Servizio sociale e di provvedere affinchè i competenti Servizi Sociali attivino ogni servizio disponibile a sostenere il nucleo, con monitoraggio e se possibile prevedere anche un tutoraggio domiciliare, considerate le difficoltà relazionate in atti e la necessità che e sia aiutato da persone Per_1 Per_2 qualificate. Pertanto, il GI disponeva per le parti un percorso di sostegno genitoriale presso i SS competenti per Per_ territorio, che le minori e siano avviate, a cura del competente Distretto Sanitario per il Per_2 tramite dei competenti Servizi, ad un percorso individuale di sostegno con la collaborazione di un esperto dell'età evolutiva che voglia, eventualmente, anche considerare l'ipotesi di una terapia familiare di gruppo. Il tutto per una durata di 6 mesi (cfr. ordinanza del 09.07.2024).
In data 16.05.2025 la causa veniva rimessa innanzi al Collegio per la decisione concedendo i termini di legge.
Venivano depositate dalle parti gli atti difensivi finali. All'uopo, occorre evidenziare che parte resistente, confermando la volontà già manifestata all'udienza del 15.10.2024, rinunciava espressamente – previa corresponsione diretta del 100% dell'assegno unico universale previsto per i figli a carico - alla domanda di aumento dell'assegno di mantenimento, dichiarandosi disponile alla riduzione dello stesso dai previsti euro 600,00 mensili, ad euro 500,00 mensili, insistendo però, affinché l'adito Tribunale accolga la domanda di pagamento del mantenimento presso il terzo datore di lavoro, disponendo ed autorizzando il pagamento dell'assegno di mantenimento a norma dell'art 156 c.c., presso il datore di lavoro del ricorrente . Parte_1 Rinunciava, altresì, alla domanda di risarcimento danni avanzata ex art. 709 ter c.p.c.
Parte resistente, dunque, concludeva aderendo alla domanda di divorzio;
chiedeva di disporre l'affido condiviso delle figlie confermando la residenza privilegiata delle minori presso la madre, con diritto di visita del padre e conferma della partecipazione del padre nella misura del 50% delle spese straordinarie;
CP_ chiedeva, poi, di disporre la corresponsione diretta da parte dell' dell'intero ammontare dell'assegno
4 5
unico universale per i figli a carico a favore della madre collocataria e di determinare conseguentemente la corresponsione dell'assegno di mantenimento per le figlie nella somma mensile complessiva di euro 500,00 (250,00 euro per ciascuna figlia), in luogo delle attuali 600,00 previste. In via subordinata, nella CP_ ipotesi di mancata disposizione della corresponsione diretta da parte dell dell'intero ammontare dell'assegno unico universale per i figli a carico a favore della madre, confermare/determinare la corresponsione dell'assegno di mantenimento nella somma di euro 600,00 mensili (euro 300,00 per
[... ciascuna figlia cadauna) con rigetto della domanda di riduzione dello stesso formulata dal ricorrente
. Infine, si opponeva, chiedendone il rigetto, alla domanda di affido condiviso alternato delle Pt_1 minori, con mantenimento diretto delle stesse ed alla domanda di riforma della pattuizione prevista al punto 6 dell'accordo di separazione, in quanto inammissibile ed infondata, nonché a quella di revoca della pattuizione del pagamento di ulteriori euro 200,00 mensili, a favore delle figlie, nella ipotesi di missione.
Ebbene, così ricostruito l'iter processuale, occorre pronunciarsi sulle domande.
La domanda di scioglimento del matrimonio, questa è fondata e va, pertanto, accolta. È invero provato il titolo addotto a sostegno di essa, cioè la negoziazione assistita sottoscritta in data 30.11.2018 ed i cui patti sono stati autorizzati in data 17.19.2019. E' parimenti provata la cessazione effettiva di ogni rapporto tra i coniugi quantomeno nei 6 mesi anteriori alla proposizione della domanda, non essendo stata eccepita l'interruzione della separazione dalla parte resistente, sulla quale ricadeva il relativo onere ai sensi dell'art. 5 L. n 74/87; parte resistente che, al contrario, espressamente aderisce alla domanda di divorzio formulata da parte ricorrente. Ricorre, pertanto, nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art. 3 n 2 lett. b) L. n 898/70, così come modificato dall'art. 1 della legge n. 55/2015 applicabile anche ai giudizi pendenti all'entrata in vigore della medesima (art 3 legge n. 55 cit.), e del resto, attese le risultanze processuali, deve ritenersi che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa perciò più ricostituirsi.
Con riferimento all'affidamento delle figlie minori (25.10.2010) ed (25.11.2013), deve Per_1 Per_2 evidenziarsi che parte ricorrente chiedeva, in via principale, l'affido condiviso alternato delle minori e, solo in via subordinata, l'affido condiviso con residenza privilegiata presso la madre. La si opponeva all'affido alternato e chiedeva l'affido condiviso delle minori con residenza CP_1 privilegiata presso di sé. Ciò posto, occorre preliminarmente evidenziare che il giudizio in questione è stato caratterizzato da un rapporto particolarmente conflittuale tra le parti genitoriali;
conflittualità che ha profondamente inciso sullo sviluppo delle minori coinvolte e, così, sul rapporto figlie – genitori ma che, all'esito dei percorsi intrapresi, è ormai in via di miglioramento. Per_ All'uopo, esplicative si rivelano essere le dichiarazioni della figlia in sede di ascolto, confermate dalle relazioni del curatore speciale, dei Servizi Sociali, nonché dalle conclusioni cui è giunto il nominato CTU nell'elaborato depositato in data 23.04.2024. Occorre, dunque, esaminare gli esiti dell'attività istruttoria espletata;
ciò a mente delle coordinate ermeneutiche tracciate dai Giudici di Legittimità in punto di affidamento del minore. Precisamente, la Corte di Cassazione, ha più volte chiarito che la regola dell'affidamento condiviso costituisce la scelta preferenziale al fine di garantire il diritto del minore "di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, tanto che, avendo in tal modo provato di ritenere che l'affidamento condiviso costituisca il regime ordinario della condizione filiale nella crisi della famiglia, la sua derogabilità, neppure consentita in caso di grave conflittualità tra i genitori, risulta possibile solo nel caso in cui la sua applicazione risulti pregiudizievole per l'interesse del minore, con la duplice conseguenza che l'eventuale pronuncia di affidamento esclusivo dovrà essere sorretta da una motivazione non solo in positivo sulla idoneità del genitore affidatario, ma anche in negativo sulla inidoneità educativa ovvero manifesta carenza dell'altro genitore (cfr., da ultimo, Cassazione civile sez. I, 08/05/2024, n.12474) e, quindi, una valutazione circa l'effettiva adeguatezza di entrambi i genitori (cfr, tra le varie, Cassazione civile sez. I, 06/07/2022, n.21425). Con riferimento, invece, affido condiviso alternato, caratterizzato – cioè – da un'alternanza paritaria del tempo che le minori dovrebbero trascorrere con i rispettivi genitori, i Giudici di Legittimità hanno chiarito che la frequentazione paritaria, tra genitore e figlio accompagnata al regime di affido condiviso, nella tutela dell'interesse morale e materiale del secondo, ha natura tendenziale, ben potendo il giudice di merito individuare, nell'interesse del minore, senza che possa predicarsi alcuna lesione del diritto alla bigenitorialità, un assetto che se ne discosti, al fine di assicurare al minore stesso la situazione più conveniente al suo benessere e alla sua crescita armoniosa e serena (cfr., ex multiis, Cassazione civile sez. I, 14/11/2023, n.31720).
5 6
Ciò posto, all'uopo dirimenti risultano, a parere del Collegio, essere state molto chiarificatrici le Per_ dichiarazioni della minore (sopra riportate).
[... Dalle parole della minore, emerge nitidamente la conflittualità che ha caratterizzato il rapporto tra il Per_
e la e le ripercussioni che ha avuto su e su che, tuttavia, appaiono Pt_1 CP_1 Per_2 profondamente legate sia alla madre che al padre. Quanto riferito trova conferma nelle relazioni della curatrice speciale. In particolare, nella relazione depositata il 10.09.2024, l'avv. evidenzia che trattasi di un CP_2
“contesto familiare conflittuale e destabilizzante”, caratterizzato da “forti tensioni ed incomprensioni tra i genitori” e da “una resistenza sistematica da parte dei genitori”. Per_ Nella suddetta relazione, con rifermento alle minori, la curatrice ha evidenziato che “la figlia maggiore, ha espresso ripetutamente il suo disagio riguardo al rapporto con la madre. Questo disagio sembra derivare non solo da un conflitto diretto con la madre, ma piuttosto dal suo desiderio di non essere coinvolta nel conflitto tra i genitori. ha mostrato una capacità sorprendente nel riconoscere Per_1 la complessità della situazione familiare e ha cercato di mantenere una posizione neutrale, il che potrebbe spiegare il suo distacco dalla madre. infatti, sembra rifiutare l'idea di essere triangolata Per_1 nel conflitto genitoriale, preferendo mantenere una distanza emotiva che le permette di non sentirsi strumentalizzata da nessuna delle parti”; “ha manifestato il timore di sentire la mancanza della Per_2 madre durante il tempo da trascorrere con il papà, ma ha anche dimostrato una certa apertura a soluzioni intermedie”.
La suddetta situazione, evidenziata altresì dai Servizi Sociali (cfr. relazione del 03.11.2022) è, però, nel corso del giudizio, andata via via migliorando, essendosi i genitori mostrati consapevoli dei propri errori e dichiaratisi disponibili ad intraprendere percorsi di sostegno alla genitorialità che hanno avuto esiti positivi. Invero, come si evince dalla relazione del 09.01.2025, a firma della psicologa “rispetto Persona_6 alla genitorialità il sig. si mostra un padre presente e attento ai bisogni delle figlie;
appare Parte_1 maggiormente orientato a garantire una presenza concreta e pratica alle figlie piuttosto che a una condivisione emotiva, aspetto per il quale l'utente si è mostrato disponibile durante i colloqui con la sottoscritta, nel migliorare la comunicazione e l'espressione emotiva ragazze. Dai racconti emerge che
e sono ben integrate nel nuovo nucleo familiare creato e quando presenti entrambe sono Per_1 Per_2 piuttosto serene e riescono a svolgere diverse attività sia di svago che di studio, con una organizzazione proficua ed efficace. ha una stanza propria a casa del padre e svolge regolarmente i suoi impegni Per_1 scolastici ed extrascolastici e pernotta (ultimamente) con maggiore regolarità. è seguita nei Per_2 compiti scolastici dal sig. e partecipa serenamente alle varie attività di svago solitamente Parte_1 organizzate ad hoc dal padre, per impegnare il tempo libero in loro compagnia. L'utente nel corso dei colloqui si è mostrato favorevole nel migliorare lo stile educativo, a essere più disponibile al dialogo e all'ascolto con entrambe le ragazze, e laddove possibile ridurre la conflittualità con l'altro genitore per ricreare modelli educativi più lineari e sintonizzati”. Del pari, con riferimento alla sig.ra , la dott.ssa ha evidenziato che negli incontri CP_1 Persona_6 congiunti si è mostrata “favorevole e collaborativa a voler trovare nuove forme di comunicazione con il sig ed a voler ridurre la conflittualità esistente”. Parte_1 Ancora, nella relazione di aggiornamento dei Servizi Sociali depositata in vista dell'udienza del 15.05.2025, si è evidenziato che la sig.ra “dichiara di aver avuto un grande beneficio dal CP_1 supporto alla genitorialità ed oggi sente di vivere una relazione con le figlie con maggiore confronto e comunicazione, in particolare con ”. Per_1 Per_ Invero, si è constatato, all'esito del colloquio con che “la ragazza, a differenza dell'ultimo incontro e dell'atteggiamento assunto nei confronti della psicologa, si è mostrata decisamente più aperta al dialogo difatti ha motivato l'interruzione del percorso di supporto psicologico, riferendo appunto di non sentirsi ancora pronta di affrontarlo. ha confermato il miglioramento della qualità del Per_1 rapporto con la genitrice, sostenendo di aver accettato e compreso alcuni aspetti caratteriali della stessa che in precedenza non comprendeva;
rispetto al papà ha confermato di aver portato via le sue cose dall'abitazione e che per il momento preferisce non pernottare. Dietro questa sua presa di posizione ha confessato che l'intento era quello di provocare una reazione del padre, ovvero una telefonata o una chiacchierata più approfondita nella quale potevano confrontarsi o ancora una diversa gestione del tempo libero del padre che prevedesse più spazi esclusivi per lei. Ciò nonostante ha confermato Per_1 che negli ultimi mesi il padre le ha proposto di uscire in diverse in alcune occasioni, l'ultima si è verificata in costanza delle festività pasquali allorquando poteva trascorrere un'intera settimana Per_1 con il papà, ma ha preferito trascorrere solo pochi giorni a differenza di . Ha ancora raccontato Per_2 di una volta in cui sono andati a mangiare un panino fuori porta, ma di non essere comunque soddisfatta poiché, anche in tale occasione ha notato una “fretta” del padre di rientrare a casa. ha ammesso Per_1 che non dormire più dal papà è un'abitudine che le manca e che gli vuole bene, ma sta aspettando una sua reazione”.
6 7
Invece, dal colloquio con , “si è potuto constatare un notevole perdita di peso della ragazzina che Per_2 per l'appunto ha perso 8 kili. ha riferito di rispettare il piano alimentare che le è stato prescritto Per_2 e di averlo seguito anche durante le festività pasquali. Si è mostrata soddisfatta dei risultati ottenuti mostrando alla scrivente dei video che la ritraevano mentre era intenta a fare delle attività aerobiche. Oltre a questo ha riferito di aver ripreso con le attività di nuoto per circa due volte alla settimana.
ha raccontato con molto entusiasmo della settimana trascorsa con il papà durante le festività Per_2 pasquali, ovvero dal lunedì 21 alla domenica 27 aprile, nello specifico ha riferito di non essersi annoiata per le varie attività svolte quali momenti di gioco con i fratelli e tempo trascorso a casa Per_7 Per_8 dei nonni paterni e ancora la serata trascorsa la domenica del 27 aprile nella quale il padre ha preparato il sushi per tutta la famiglia”. Infine, dalla suddetta relazione, si evince che, “a seguito dei colloqui individuali con le minori, è stata poi fatta entrare la genitrice;
la signora si è detta soddisfatta dell'equilibrio raggiunto negli ultimi CP_1 mesi con il sig. , ha riferito di aver sentito telefonicamente durante la settimana Parte_1 Per_2 trascorsa con il papà e di averla sentita serena. Le minori hanno confermato di aver percepito un clima più disteso tra i genitori, che ha garantito loro la giusta serenità”. Dunque, gli operatori hanno concluso che “grazie ai percorsi espletati si è avuto modo di registrare un piccolo miglioramento nella relazione tra i due genitori che si sono mostrati collaborativi e attenti nel seguire le indicazioni degli operatori. Tale fattispecie ha sicuramente garantito una maggior serenità nella vita delle minori”.
Ciò posto, con riferimento alla dinamica genitoriale ed alla capacità genitoriale delle parti occorre soffermarsi sulle conclusioni cui è giunto il CTU nominato, dott. (psicologo – Persona_4 psicoterapeuta). Ebbene, con riguardo specifico al ha evidenziato che “non sono presenti dimensioni Parte_1 sintomatologiche acute;
è tuttavia rilevabile una certa rigidità emotiva che determina la tendenza a porre un argine drastico rispetto al coinvolgimento nella dinamica relazionale con la signora Nella CP_1 gestione degli aspetti individuali della genitorialità non sono presenti difficoltà di rilievo clinico, sebbene si evidenzi una maggiore capacità di accedere ad una dimensione empatica e predittiva con , Per_1 piuttosto che con . Ciò va verosimilmente posto in relazione ad una maggiore competenza di Per_2 costui nello stimolare aspetti connessi all'autonomia, a discapito però di modalità maggiormente tese al contenimento affettivo (comunque indispensabili)”. Con riferimento alla , il perito ha evidenziato che “pur in assenza di condizioni di acuzie CP_1 sintomatologica, si rileva la tendenza a significative manifestazioni delle dinamiche emotive, con ripercussioni anche sulla dinamica relazionale con il signor che si caratterizza per una Parte_1 chiara preponderanza delle istanze di costei. Si rileva una condizione di sufficiente adeguatezza nell'esercizio individuale della genitorialità, sebbene ella risulti maggiormente in grado di entrare in contatto con le richieste di contenimento affettivo di , rispetto alle esigenze di . Tale sua Per_2 Per_1 modalità, però, va a discapito di altre istanze maggiormente tese all'autonomia (anch'esse necessarie), favorendo di fatto una dinamica infantile nella figlia”. Soffermandosi, invece, sulla dinamica riguardante la condivisione della genitorialità, il consulente ha chiarito che “si assiste ad una scissione interna al nucleo familiare (e ad una conseguente polarizzazione), in cui ognuna delle due figlie risulta allinearsi alle istanze di uno dei due genitori: padre-Diana e madre-Alessia. Ciò non significa che le relazioni tra e la madre e tra e il Per_1 Per_2 padre siano del tutto incrinate (come accadrebbe in situazioni più critiche), ma, mentre le prime due configurazioni relazionali appaiono connotate da dimensioni sostanzialmente positive, in queste ultime due si addensano vissuti di maggiore disagio. Risulta, peraltro, evidente, nell'approccio di entrambi i genitori, la chiarezza circa le inadeguatezze dell'altro, mentre minore appare la capacità autoriflessiva. Ad un'osservazione clinica, però, le modalità con cui ognuno esercita la propria genitorialità appaiono parziali, in quanto mancanti di una parte prevalentemente realizzata dall'altro genitore. Se in una dinamica non conflittuale, tali aspetti possono giungere ad un'integrazione, l'intersezione delle modalità relazionali adoperate dalla signora e dal signor (sopra riportate) determinano CP_1 Parte_1 criticità, cui sono fortemente esposte e ”. Per_1 Per_2 Dunque, concentrando l'attenzione sulle minori, il consulente tecnico ha evidenziato quanto segue. Per_ Con particolare riguardo a ha chiarito che “è presente una significativa tendenza al ritiro rispetto al mondo esterno, oltre ad una generale, profonda repressione delle dinamiche emotive che ella non manifesta affatto all'esterno e di cui le dimensioni di rabbia inespresse appaiono essere quelle di maggiore rilevanza”; in , invece, “sono presenti dinamiche infantili, nella strutturazione del Per_2 mondo interno e nel modo di relazionarsi all'esterno”. Inoltre, il consulente ha evidenziato che “la “preferenza” relazionale espressa da ognuna delle figlie nei confronti di uno dei genitori si associa all'ulteriore problema di una frattura relazionale tra le sorelle che, sul piano emotivo, è da costoro sperimentata in modo differente: da in modo apparentemente Per_1 distaccato;
da come intriso di vissuti dolorosi. Tali modalità ricalcano, in parte, i differenti Per_2
7 8
vissuti e i modi di gestire la vicenda familiare, da parte dei due genitori. Tale divisione tra sorelle appare essere effetto diretto dell'impossibilità di un'integrazione tra le modalità relazionali e genitoriali dei singoli genitori”. Dunque, alla luce di quanto rilevato e descritto, il CTU, premesso che “allo stato, nessuno dei due genitori risulta essere in grado di realizzare, in via autonoma, una cura adeguatamente integrata delle differenti esigenze evolutive delle minori”, “stando al piano clinico si ritiene indispensabile tentare, nei modi possibili, di preservare un affido condiviso e l'attuale modalità di domiciliazione/frequentazione. Infatti, considerate le condizioni cliniche rilevabili nelle minori, eventuali scelte differenti in tal senso e le potenziali dinamiche ad esse associate potrebbero determinare un aggravamento della situazione già osservabile. In senso generale, va rilevato che: - un affido esclusivo avrebbe come controindicazione il fatto che nessuno dei due genitori ha mostrato la capacità di modulare le proprie funzioni genitoriali in maniera sufficientemente ampia da accogliere le differenti esigenze evolutive delle figlie. Ciò anche tenendo conto che si tratta di minori con bisogni molto differenti tra loro e che vi sono oggettivi disagi connessi alla relazione di ognuna delle due figlie con uno dei genitori;
- una domiciliazione privilegiata di con il padre e di con la madre (in linea con l'apparente, maggiore adeguatezza di tali Per_1 Per_2 singole relazioni) determinerebbe un ulteriore divario, amplificando la dinamica di scissione interna al nucleo familiare che può avere chiare ricadute non solo sulle dinamiche relazionali, ma anche sul percorso di sviluppo delle minori;
- un affido a terzi determinerebbe un trauma, inopportuno, che andrebbe a sommarsi agli elementi di disagio già evidenti nelle minori, dovendo peraltro considerare che comunque è presente una forte componente affettiva nelle relazioni intrafamiliari (pur se in presenza di significativi elementi di disagio). Di conseguenza, nell'ottica (di primaria importanza, sul piano clinico) di una salvaguardia delle relazioni familiari, sarebbe, a mio avviso, auspicabile il mantenimento di una genitorialità condivisa”.
Pertanto, alla luce delle risultanze dell'istruttoria, a mente delle conclusioni cui giungeva il CTU nella depositata relazione peritale che, per completezza argomentativa e linearità logica il Collegio condivide, rilevato che : Per_
- in sede di ascolto, ha dichiarato: “Io vedo papà mentre non vuole vederlo. Però Per_2 questo non significa che voglio andare a vivere da papà ma solo che sono molto legata a lui”,;
- considerato che il ha un ulteriore nucleo familiare con il quale vive e che ciò Parte_1 richiede un inserimento cauto ed equilibrato delle minori;
- ritenuto che le minori – vista l'età e le esigenze – devono avere un habitat che garantisca loro stabilità evitando continui spostamenti e cambi di residenza, il Collegio valuta che la soluzione dell'affido condiviso con modalità alternativa abbia carattere recessivo rispetto al regime dell'affido condiviso con residenza privilegiata presso la madre. Dunque, l'applicazione dell'affido condiviso con residenza privilegiata presso la madre è la soluzione maggiormente conforme all'interesse delle minori, atteso altresì che, in tal modo, si preserva il rapporto con tutti i membri della famiglia, soprattutto evitando che la “preferenza” relazionale espressa da ognuna Per_ delle figlie nei confronti di uno dei genitori ( – padre ed – madre) possa sfociare in una Per_2 frattura relazionale tra le sorelle. Per_ Dunque, si dispone l'affido condiviso delle minori ed con residenza privilegiata presso la Per_2 madre, rigettandosi la domanda di affido con modalità alternate proposta da parte ricorrente. Si invitano, in ogni caso, le parti a continuare i percorsi di sostegno intrapresi.
Con riferimento al diritto di visita del padre, si ritiene che possa trovare applicazione il calendario come pattuito tra le parti negli accordi di separazione (specificamente ai punti 7-8-9-10-11-12-13), cui si rimanda. Ciò sia con riferimento ai giorni infrasettimanali ed ai weekend, che con riferimento alla gestione delle vacanze Natalizie, Pasquali, estive nonché alle festività rispetto alle quali, peraltro, vi è convergenza tra le parti che – espressamente – concordavano nel confermarle.
Sulla domanda di mantenimento delle figlie minori. All'uopo occorre evidenziare che parte ricorrente ha chiesto, in via principale, la revoca dell'assegno di mantenimento e la disposizione del mantenimento diretto delle minori in conseguenza dell'affido condiviso con modalità alternata e, in via subordinata, nell'ipotesi di applicazione del regime dell'affido condiviso con residenza privilegiata presso la madre, di diminuire l'assegno di mantenimento ad € 400,00 mensili, a fronte del nuovo nucleo familiare che il deve contribuire a mantenere. Parte_1 La Parente, al contrario, nella comparsa conclusionale, rinunciava alla domanda di aumento dell'assegno di mantenimento e, in via principale, previo riconoscimento dell'intero ammontare dell'assegno unico, aderiva alla riduzione ad € 500,00 mensili dell'assegno di mantenimento;
in via subordinata, in caso di mancata attribuzione dell'intero assegno unico, chiedeva di confermare l'importo di €600,00 mensili di cui all'accordo di separazione.
8 9
Ciò posto, per quanto concerne il contributo al mantenimento dei minori, si ricorda che "l'obbligo di mantenimento nei confronti dei figli ai sensi dell'art. 147 c.c. impone ai genitori di far fronte ad una molteplicità di esigenze dei figli, certamente non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma altresì estese all'aspetto abitativo, scolastico e sportivo, sanitario, sociale, alla assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione, fino a quando l'età dei figli stessi lo richieda, di una stabile organizzazione domestica, idonea a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione"; "mentre il parametro di riferimento, ai fini della corretta determinazione del rispettivo concorso negli oneri finanziari, è costituito giusto disposto dell'art. 148 c.c. non soltanto dalle rispettive sostanze, ma anche dalla rispettiva capacità di lavoro, professionale o casalingo, di ciascun coniuge, con espressa valorizzazione non soltanto delle risorse economiche individuali, ma anche delle accertate potenzialità reddituali. Ne deriva che la fissazione da parte del giudice di merito, di una somma quale contributo per il mantenimento di un figlio può venire legittimamente correlata non tanto alle entrate derivanti dall'attività professionale svolta dal genitore non convivente, quanto piuttosto ad una valutazione complessiva del minimo essenziale per la vita e la crescita di un figlio dell'età suindicata" (consolidata giurisprudenza di merito e della S.C. vedi tra le tante Cass. 19/2/2018 n. 3922; 1/7/2015 n. 13504; 10/12/2014 n. 26060; 29/7/2011 n. 16376; 4/11/2009 n. 23411; 24/2/2006 n. 4203; 22/3/2005 n. 6197; 8/11/1997 n. 11025; 10813/96). L'obbligo dei genitori di concorrere al mantenimento dei figli, secondo le regole degli artt, 147 e 148 cod. civ., non cessa, "ipso facto", con il raggiungimento della maggiore età da parte di questi ultimi, ma perdura, immutato, finché il genitore interessato alla declaratoria della cessazione dell'obbligo stesso non dia la prova che il figlio ha raggiunto l'indipendenza economica, ovvero che il mancato svolgimento di un'attività economica dipende da un atteggiamento di inerzia ovvero di rifiuto ingiustificato dello stesso (Sez. 1, Sentenza n. 19589 del 26/09/2011). Dunque, nel caso in cui i tempi di permanenza del minore presso ciascun genitore non siano coincidenti, il loro assetto concorre ad influire sulla decisione di prevedere che il genitore con minori tempi di frequentazione versi all'altro un assegno per concorrere al mantenimento dei figli. Il disposto dell'art. 337- ter c.c., comma 4, stabilisce, infatti, che ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito e che il giudice, al fine di realizzare questo principio di proporzionalità, determina un assegno periodico considerando, oltre le attuali esigenze del figlio, il tenore di vita da questi goduto in costanza di convivenza con entrambi i genitori, le risorse economiche di entrambi i genitori e la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore, i tempi di permanenza presso ciascun genitore (cfr., ex multiis, Cassazione civile sez. I, 14/11/2023, n.31720).
Orbene, alla stregua dei predetti condivisibili principi, occorre soffermarsi sul quantum. All'uopo soccorrono i criteri di cui all'art. 337 ter c.c., in applicazione del quale si deve tener conto dell'età delle minori e degli impegni di studio, di vita e di relazione. Dunque, considerato che:
- quanto all'attività lavorativa del , questi è un militare e, quanto alla professione Parte_1 della , la stessa fa parte del corpo della Polizia Penitenziaria;
CP_1
- come si evince dai CU allegati alla documentazione di parte ricorrente, questi ha un guadagno di circa € 32.500,00 annui (cfr. CU 2019 con reddito pari ad € 32.639,09 e CU 2020 con reddito pari ad € 32.289,41);
- il ha prospettive di maggior guadagno laddove dovesse decidere di pendere parte a Parte_1 delle missioni (cfr. CU 2021 con reddito pari ad € 54.087,80);
- come si evince dai CUD allegati alla documentazione di parte resistente, questa ha un guadagno annuo di circa € 29.000,00 (cfr. CU 2019 con reddito pari ad € 28.129,85, CU 2020 con reddito pari ad € 30.428,50 e CU 2021 con reddito pari ad € 28.248,62);
- il deve altresì provvedere al mantenimento di ulteriori due figli minori nati dalla Parte_1 nuova relazione intrapresa;
- il , come dichiarato all'udienza 17.01.2023, abita “a San Giovanni a Teduccio Parte_1 nell'alloggio di servizio e corrispondo un canone di € 208,00 mensili”;
- La vive nella casa di sua proprietà. CP_1 Il Collegio, anche a mente delle dichiarazioni di adesione come formulate da parte resistente, ritiene congruo stabilire a carico del padre ricorrente un assegno mensile di Euro 500,00, così composto: Euro Per_ 250,00 quale contributo al mantenimento della minore ed Euro 250,00 quale contributo al mantenimento della figlia minore;
tale somma mensile sarà corrisposta alla resistente – con Per_2 decorrenza dalla pronuncia - con rivalutazione annuale secondo Indici Istat da ottobre 2026, oltre al 50% delle spese come da vigente protocollo di intesa stipulato dal Presidente del Tribunale di Napoli col Consiglio dell'Ordine degli Avvocati. Il Collegio, considerata l'aleatorietà delle missioni cui potrebbe prendere parte il , ritiene di Parte_1 non aggiungere alcuna componente variabile all'assegno di mantenimento, revocato quella di € 200,00 mensili di cui all'accordo di separazione.
9 10
Alla somma mensile di € 500,00 che il deve versare alla quale contributo al Parte_1 CP_1 mantenimento delle figlie minori, deve aggiungersi il totale dell'ammontare dell'assegno unico. CP_ Invero, parte resistente chiedeva di ricevere da parte dell' l'assegno unico per intero, laddove questo veniva percepito al 50% tra i genitori. Il si mostrava disponibile in tal senso, aderendo alla suddetta domanda all'udienza del Parte_1 15.10.2024. Dunque, a mente dell'ordinanza della Corte di Cassazione n. 4672/2025, tenuto conto dell'adesione del
, dispone che l'ammontare dell'assegno unico sia interamente corrisposto a favore della Parte_1 resistente con la quale le figlie vivono stabilmente;
ciò, pertanto, anche alla luce della Controparte_1 prevalenza del tempo trascorso dalle minori con la madre.
Sulle altre domande. Con riguardo alle ulteriori domande relative, una, proposta da parte ricorrente, alla riforma del punto 6 dell'accordo di separazione e, cioè, all'obbligo di estensione del finanziamento addebitato sullo stipendio della e, l'altra, proposta da parte resistente, relativa al risarcimento dei danni ex art. 709 ter c.p.c. CP_1 si osserva quanto di seguito. La domanda proposta da parte ricorrente non può essere oggetto di esame da parte del Collegio in quanto trattasi di questione soggetta al rito ordinario e non al rito speciale, quale è quello della famiglia e, comunque, trattasi di domanda che non è stata reiterata in sede di precisazione delle conclusioni e, perciò, deve intendersi rinunciata.
Del pari, il Collegio nulla dispone con riferimento alla domanda risarcitoria proposta da parte resistente in quanto rinunciata espressamente dalla stessa in sede di conclusioni.
Sulle spese di lite Quanto, infine, alle spese di giudizio, l'esito complessivo del giudizio impone, ex art. 92 c.p.c., ed in applicazione del principio della soccombenza reciproca, la compensazione delle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
- Accoglie la domanda principale di parte ricorrente e, per l'effetto, pronuncia lo scioglimento del matrimonio celebrato il 14.02.2004, in Napoli, tra e Parte_1 [...]
, come trascritto all'Ufficio di Stato Civile del Comune di Napoli, Atto n. 13, sez. U, anno CP_1 2004; Per_
- dispone l'affido condiviso delle minori ed con residenza privilegiata presso la madre Per_2 ; Controparte_1
- diritto di visita del padre come in parte motiva;
- pone a carico del ricorrente ed a favore della resistente il pagamento della somma di € 500,00 mensili, quale contributo al mantenimento delle figlie minori, oltre adeguamento ISTAT come per legge da Ottobre 2026 ed a decorrere dalla data di deposito della sentenza;
- dispone che l'intero ammontare dell'assegno unico per le minori sia corrisposto alla sig.ra
[...] ; CP_1
-pone a carico di entrambi l'obbligo di contribuire al pagamento delle spese extra assegno al 50% ciascuno;
- revoca la corresponsione a carico del ricorrente ed a favore della resistente della componente variabile dell'assegno di mantenimento pari ad € 200,00;
- rigetta le ulteriori domande;
- pone definitivamente le spese di ctu a carico di entrambe le parti, in solido tra loro, come già liquidate con decreto del 2.5.2024;
- Ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile di Napoli per la trascrizione, l'annotazione e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 10 L.
1.12.1970 n. 898 e 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile);
- Compensa le spese di lite.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del 12 settembre 2025.
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE Immacolata Cozzolino Raffaele Sdino
10 11
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione del Magistrato Ordinario in Tirocinio dott.ssa Claudia Altomare.
11