Sentenza 14 dicembre 2022
Massime • 2
In tema di nuove contestazioni, la modifica di una delle imputazioni ai sensi dell'art. 516 cod. proc. pen. non determina, per l'imputato, il recupero della facoltà di richiedere il rito abbreviato per tutti i reati originariamente contestati e rispetto ai quali egli aveva già consapevolmente lasciato spirare il termine per la relativa richiesta, avendo egli facoltà di richiedere il rito alternativo per la sola imputazione oggetto di modifica.
E' manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 516 cod. proc. pen. per contrasto con gli artt. 3, 24 e 111 Cost., nella parte in cui, ove sia modificata in fase dibattimentale l'imputazione relativa a uno dei reati in contestazione, riconosce all'imputato la facoltà di richiedere il giudizio abbreviato in relazione al solo reato oggetto della modifica e non anche per gli ulteriori addebiti.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 14/12/2022, n. 3344 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3344 |
| Data del deposito : | 14 dicembre 2022 |
Testo completo
03344-23 REPUBBLICA ITALIANA C In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE Composta da: NG CAPUTO Sent. n. sez. 3579/2022 - Presidente - UP 14/12/2022 AN CANANZI - R.G.N. 11451/2022 EGLE PILLA MATILDE BRANCACCIO - Relatore DANIELA BIFULCO ha pronunciato la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: CE AN NO nato a [...] il [...] CE AM SO nato a [...] il [...] BI EL nato a [...] il [...] CA AN nato a [...] il [...] NO NG nato a [...] il [...] EL UC nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 22/10/2021 della CORTE APPELLO di CATANIA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere MATILDE BRANCACCIO;
udito il Sostituto Procuratore Generale PERLA LORI che ha concluso chiedendo: l'inammissibilità del ricorso per le posizioni CE AN NO, NO NG, EL UC. Relativamente alla posizione di CA AN, il PG conclude per l'annullamento senza rinvio con riferimento al Capo B;
inammissibilità nel resto. In relazione alla posizione di CE AM SO, il PG conclude per l'accoglimento con rinvio limitatamente al trattamento sanzionatorio. Relativamente alla posizione di BI EL, il PG conclude per il rigetto del ricorso. uditi i difensori: L'avvocato FICARRA, che chiede l'inammissibilità dei ricorsi proposti da CE AM SO e CE AN NO;
deposita comparsa conclusionale e nota spese. L'avvocato PASSARELLO, che si riporta ai motivi di ricorso e insiste per l'accoglimento dello stesso. L'avvocato COCO, che insiste per l'accoglimento di entrambi i ricorsi. L'avvocato RAPISARDA, che si riporta ai motivi di ricorso e insiste per l'accoglimento dello stesso. L'avvocato DI DIO, il quale si associa alle richieste del co-difensore RAPISARDA. L'avvocato CELESTI GABRIELE si riporta ai motivi di ricorso e insiste per l'accoglimento dello stesso. 2 RITENUTO IN FATTO 1. Viene in esame la sentenza della Corte d'Appello di Catania che, in parziale riforma della decisione di primo grado emessa dal Tribunale di Catania in data 11.1.2019: -ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di WI AL RB e AN AR in ordine al reato loro ascritto al capo C della rubrica, riqualificato già in primo grado, dall'iniziale contestazione di estorsione, nel meno grave reato di cui all'art. 393 cod. pen. (esercizio arbitrario delle proprie ragioni mediante violenza alle persone), per mancanza di querela;
-ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di WI AL RB e SC VA RB in ordine ai reati loro ascritti ai capi F, H, J, K, L ed N dell'imputazione, perché estinti per intervenuta prescrizione;
- ha rideterminato la pena nei confronti di SA GU in anni due di reclusione per il reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale ascrittogli al capo G, in relazione al quale già in primo grado era stata esclusa l'aggravante mafiosa, concedendogli le circostanze attenuanti generiche prevalenti sulla contestata aggravante di aver commesso più fatti di bancarotta e sospensione condizionale della pena;
-ha rideterminato in quattro anni e 4 mesi di reclusione la pena nei confronti di SC VA RB, in ordine ai reati residui a lui ascritti ai capi G, I, e Q dell'imputazione, concesse le circostanze attenuanti generiche, prevalenti sull'aggravante di aver commesso più fatti di bancarotta;
-ha rideterminato in anni due e mesi sei di reclusione la pena nei confronti di AN AR per il reato di cui al capo G della rubrica, previa concessione delle circostanze attenuanti generiche prevalenti sulla contestata aggravante di aver commesso più fatti di bancarotta;
ha rideterminato in anni otto di reclusione la pena nei confronti di WI AL RB, condannato per i reati ascrittigli ai capi A, E, M, G, I e Q (associazione a delinquere di stampo mafioso, escluse le aggravanti di cui ai commi 4 e 6 dell'art. 416-bis; bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale;
intestazione fittizia di beni e corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio, tutti con esclusione dell'aggravante mafiosa); -ha ritenuto la continuazione criminosa nei confronti di TI AZ (tra il capo E a lui ascritto e i reati giudicati con la sentenza della Corte d'Appello di Catania del 17.12.2018, irrevocabile) e modulato l'aumento relativo in un anno e sei mesi di reclusione;
ha escluso la continuazione interna al reato di cui al capo Q ed ha rideterminato la pena nei confronti di SC AC in anni nove di reclusione, ritenuta la continuazione tra i reati di cui ai capi O (rivelazione di segreti d'ufficio, nella sua qualità di luogotenente in servizio presso il Gruppo della Guardia di Finanza di Catania, limitatamente all'episodio relativo a EL TO RA ed esclusa l'aggravante mafiosa, come già deciso 3 ееев dalla sentenza di primo grado) e Q (corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio, quale pubblico ufficiale parte dell'accordo corruttivo, esclusa l'aggravante mafiosa, come già stabilito con la sentenza di primo grado), nonché quelli giudicati con sentenza del Tribunale di Catania del 21.9.2017, irrevocabile;
ha escluso la continuazione interna al reato di cui al capo Q della contestazione ed ha rideterminato la pena inflitta per tale imputazione nei confronti di EL NE (nella sua qualità di gestore di esercizi commerciali coinvolti nel patto corruttivo) in anni due di reclusione;
- ha rideterminato in anni 15 e mesi 6 di reclusione la pena inflitta nei confronti di LU LA a titolo di continuazione, tra il reato di associazione mafiosa a lui ascritto al capo A (con esclusione delle aggravanti previste dai commi 4 e 6 dell'art. 416-bis cod. pen.) e quelli giudicati con le sentenze del 22.12.2016 della Corte d'Appello di Catania e del 16.11.2017 del Tribunale di Catania, irrevocabili;
- ha rimodulato o revocato la pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici e dell'interdizione legale nei confronti di alcuni imputati;
- ha rideterminato la durata delle pene accessorie fallimentari nei confronti di SA GU, SC VA RB, WI AL RB e AN OC, riducendola alla misura di 4 anni. La complessa vicenda criminale, che si dipana negli anni tra il 2010 ed il 2013 a Catania, si ricollega alle attività del clan mafioso denominato "dei carcagnusi", operante nella città etnea e facente capo a Santo AZ, attivo soprattutto nel controllo delle attività economiche presenti sul territorio, ed è emersa grazie ad attività di intercettazioni in atto nei confronti di alcuni dei protagonisti, portando alla luce alcuni episodi delittuosi, che hanno coinvolto imprenditori catanesi (i RB, NE), protagonisti anche di un rapporto illecito corruttivo con un sottufficiale della Guardia di Finanza del Gruppo di Catania, SC AC. In relazione al reato di associazione mafiosa (capo A), che vedeva inizialmente imputati tutti quelli che si dirà essere gli attuali ricorrenti, tranne AC, cui era stato contestato il delitto di concorso esterno nella medesima associazione mafiosa (capo B), sono stati poi condannati, già all'esito del giudizio di primo grado, soltanto LU LA e WI AL RB, poiché colui il quale era il leader del sodalizio secondo la contestazione, vale a dire TI AZ, ha visto nei suoi confronti dichiararsi non doversi procedere per precedente giudicato (ne bis in idem), mentre SC VA RB, AN AR e EL NE per limitarsi alle posizioni che -- interessano il presente processo - sono stati assolti per non aver commesso il fatto. SC AC è stato a sua volta assolto dal delitto di concorso esterno al sodalizio "dei carcagnusi" (capo B in relazione al capo A), perché il fatto non sussiste (è stato anche assolto da un'ulteriore contestazione di rivelazione di segreto d'ufficio, contenuta al capo P dell'imputazione). 4 ееез Molti degli imputati, e tra questi gli attuali ricorrenti, sono stati anche assolti da ulteriori imputazioni marginali loro ascritte, mentre alcuni di loro si sono visti accogliere dalla Corte d'Appello la richiesta di concordato sulla pena formulata ai sensi degli artt. 599-bis e 602, comma 1-bis, cod. proc. pen., con rinuncia agli altri motivi d'appello (quanto ai ricorrenti, si tratta di SC VA RB ed AN AR); infine, LU LA ha rinunciato al primo motivo d'appello, tenendo ferme solo le censure relative al trattamento sanzionatorio, contenute nel secondo motivo e WI AL RB ha rinunciato a molti dei motivi d'appello anch'egli (tra questi, quelli relativi al merito dei delitti ascrittigli ai capi A, E, M, Q), tenendo fermi soltanto quelli di merito relativi ai capi C, F, G, H, I, J, K, L, N, dei quali ultimi delitti contestati residuano, all'esito della sentenza di secondo grado, soltanto quelli di bancarotta fraudolenta contenuti nei capi G ed I.
2. Hanno proposto ricorso per cassazione avverso la richiamata sentenza d'appello gli imputati SC VA RB, WI AL RB, EL NE, SC AC, AN AR, LU LA, con distinti atti di impugnazione formulati dai rispettivi difensori di fiducia.
3. Il ricorso di SC VA RB, che, come si è anticipato, ha concordato la pena in appello in relazione ai reati per i quali era stato condannato, ascrittigli ai capi G, I e Q, si compone di un unico motivo, con cui si denuncia vizio di motivazione del provvedimento impugnato, che non darebbe conto, se non mediante formule di stile, delle ragioni in base alle quali ha confermato la condanna. L'adesione al concordato sulla pena non esimerebbe la sentenza d'appello dal dare spiegazioni sul merito della decisione. Con riguardo, in particolare ai due delitti di bancarotta fraudolenta contestati al ricorrente ai capi G (bancarotta relativa alla Nicastro Costruzioni Generali s.p.a., amministrata formalmente da SA GU, ma di fatto gestita da e di proprietà dei RB, fallita il 21.3.2013) ed I (bancarotta relativa al fallimento della società Agricola Reatina s.p.a., amministrata formalmente da RI TO D'SE, ma di fatto "gestita da" e di proprietà dei RB, fallita il 17.10.2012), si evidenzia: - l'inutilizzabilità assoluta delle dichiarazioni auto ed etero-accusatorie rese dal coimputato GU al curatore fallimentare e mai acquisite dal Tribunale;
- l'inesistenza della prova dell'esercizio di poteri gestionali di fatto da parte del ricorrente, il quale è stato condannato come concorrente, forse morale, nelle bancarotte realizzate dal figlio WI, senza individuare i caratteri del contributo concorsuale in alcun modo, ma solo basandosi sulla loro convivenza familiare. Analoga carenza motivazionale, quanto alla constatazione del contributo fornito al reato, si riscontra in relazione alla condanna per il delitto di corruzione ascritto al ricorrente al capo Q. 5 lees 4. Il ricorso di WI AL RB propone due motivi distinti.
4.1. La prima deduzione difensiva denuncia vizio di motivazione e violazione di legge in relazione al rigetto, da parte del Tribunale e della Corte d'Appello, della richiesta di riduzione di pena nella misura di un terzo, a seguito di istanza di giudizio abbreviato formulata dalla difesa all'udienza dibattimentale di primo grado del 22.3.2016, avuto riguardo a tutti i reati contestati, all'esito della modifica del capo C dell'imputazione da parte del pubblico ministero (avvenuta all'udienza dibattimentale del 23.2.2016). La difesa lamenta la tardiva riqualificazione giuridica della contestazione delittuosa, da estorsione aggravata in esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza alla persona, che avrebbe falsato le scelte sul rito premiale del ricorrente: la Procura aveva già nella fase delle indagini gli elementi di fatto per rendersi conto della corretta qualificazione giuridica della vicenda (intercettazioni, dichiarazioni in interrogatorio dell'imputato, esiti delle perquisizioni e sommarie informazioni rese dalla vittima del reato), collegata a rapporti di debito-credito risalenti tra i protagonisti, ma all'udienza del 23.2.2016, pur modificando significativamente le modalità di realizzazione della condotta, teneva ferma la contestazione estorsiva aggravata, poi smentita dal Tribunale. Da tale situazione di patologica riqualificazione dei fatti emerge, secondo la difesa, il diritto a vedere riaperti i termini per proporre richiesta di abbreviato, non soltanto rispetto al reato modificato di cui al capo C, come ritenuto, invece, dalla sentenza impugnata, bensì rispetto a tutti i reati contestati, "trascinati" nella valutazione difensiva dall'opzione relativa al più grave delitto della continuazione criminosa, espresso proprio dal capo C. Richiamandosi ad una lettura costituzionalmente orientata delle disposizioni processuali contenute negli artt. 516 e 517 cod. proc. pen., nel solco già tracciato dalla giurisprudenza della Corte costituzionale e della Cassazione, il ricorrente evidenzia che, limitando il diritto ad ottenere l'ammissione successiva al rito abbreviato e la conseguente riduzione di pena, al solo reato oggetto di modifica della contestazione e non estendendola anche ai reati ad esso connessi e contenuti nello stesso processo, si impedirebbe all'imputato di elaborare una strategia difensiva che tenga conto dell'intera vicenda processuale. Si deduce, altresì, l'incoerenza tra le due ratio decidendi che emergono alla base del rigetto dell'istanza difensiva dai provvedimenti di primo e secondo grado.
4.2. Il secondo motivo propone l'eccezione di illegittimità costituzionale dell'art. 516 cod. proc. pen., qualora non lo si potesse che interpretare nel senso del rigetto di un'istanza volta alla riapertura dei termini per avanzare richiesta di rito abbreviato estesa a tutti i reati connessi o contestati nel medesimo processo ad imputazione relativamente alla quale si è proceduto a modifica delle caratteristiche essenziali da parte del pubblico 6 сеев ministero "in ritardo" rispetto agli elementi che l'hanno determinata, e per questo in modo "patologico". La difesa rappresenta che, a ragionar diversamente rispetto alla tesi "garantista" suggerita, si determinerebbe un'ingiustificata disparità di trattamento - rilevante ai sensi dell'art. 3 Cost. e dell'art. 24 Cost. per le sue ricadute sul diritto di difesa - tra l'imputato chiamato ab origine dell'imputazione "corretta" e l'imputato che, invece, subisce in ritardo una nuova e diversa contestazione. L'imputato, in ipotesi di modifica dibattimentale dell'imputazione, in ogni caso, deve poter recuperare i diritti tutti, connessi alle precedenti fasi processuali (come suggeriscono, peraltro, le sentenze nn. 265 del 1994, 530 del 1995, 333 del 2009, 273 del 2014, 206 del 2017, 14 del 2020, che si citano nel ricorso), poiché tale modifica innova il perimetro accusatorio, sia che riguardi il reato di maggior gravità, come nel caso di specie, sia nell'ipotesi che attenga ad altro reato contestato nel processo, e, dunque, incide sulla scelta per eventuali riti alternativi, "falsandola". Infine, interpretando la disposizione processuale dell'art. 516 cod. proc. pen. nel senso di consentire un'apertura del termine per proporre richiesta di rito alternativo (abbreviato, per il ricorrente) unicamente in relazione alla contestazione per la quale vi è stata modifica in dibattimento, si determinerebbero anche irragionevolezze intollerabili rispetto all'art. 3 della Costituzione, in relazione al principio di ragionevole durata del processo: il simultaneus processus verrebbe spezzato per l'imputazione modificata tardivamente, con conseguente separazione del procedimento attinente al relativo reato e mutamento del giudice. quattro 5. Il ricorso di EL NE si compone difeinque diversi motivi.
5.1. Il primo di essi eccepisce violazione di legge e vizio di motivazione del provvedimento impugnato, carente in ordine all'eccepita nullità per difetto di contestazione dedotta ex art. 604 cod. proc. pen. in relazione al capo Q dell'imputazione (corruzione propria) ed ai sensi dell'art. 522 cod. proc. pen. (si richiama la sentenza della Sesta Sezione Penale n. 40966 del 2015): il ricorrente sarebbe stato condannato per una condotta diversa da quella oggetto dell'imputazione e precisamente il Tribunale ha riportato l'asservimento della condotta del pubblico ufficiale nei suoi confronti non già ad un rapporto che lo vedeva coinvolto quale titolare di una attività commerciale bensì come semplice privato. Inoltre, il totale asservimento del pubblico ufficiale, cui il Tribunale ha ricondotto la contestazione, avrebbe dovuto determinare la riqualificazione del fatto nel reato di cui all'art. 318 cod. proc. pen. (corruzione per l'esercizio della funzione). La difesa richiama i principi declinati dalla giurisprudenza della Corte EDU in tema di legittimità della riqualificazione giuridica del fatto, gli orientamenti della Cassazione sul mutamento del fatto in sede di verifica della correlazione tra accusa e sentenza, nonché 7 еев la totale omessa motivazione sull'eccezione di nullità ex art. 604 cod. proc. pen. formulata dalla difesa in sede di discussione.
5.2. Il secondo motivo di ricorso deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla sussistenza degli elementi soggettivo ed oggettivo del delitto di corruzione, contestato ai sensi degli artt. 319 e 321 cod. pen. al capo Q dell'imputazione. Mancherebbe la prova di un atto contrario ai doveri d'ufficio da parte del pubblico ufficiale. Infatti, vi sarebbe stato travisamento, da parte del giudice d'appello, dell'interesse di NE nell'esercizio commerciale gestito dalla suocera ("Na za SA" di SA NA), legata da antichi rapporti di amicizia con AC, pubblico ufficiale imputato, che avrebbe agito solo nell'interesse esclusivo di lei, indipendentemente dal ricorrente;
non è stato provato l'intervento del pubblico ufficiale, su sollecitazione del ricorrente e degli altri coimputati, per ottenere controlli ed ispezioni sulle attività commerciali concorrenti rispetto a quelle "protette", anzi nessun esposto risulta mai inoltrato e nessun controllo esercitato nei confronti di detti concorrenti;
non sarebbe provato che AC fornisse personale aggiuntivo della Guardia di Finanza per i controlli all'interno della discoteca Moon, di proprietà del ricorrente, né che egli si rendesse disponibile a raggiungere il locale in qualsiasi caso fosse "opportuno" il suo intervento (le testimonianze in atti e le intercettazioni dimostrano che AC non ha mai svolto il ruolo di "responsabile alla sicurezza" della discoteca Moon, ma secondo lo stesso - "accusatore", il coimputato WI RB si sarebbe limitato ad indicare colleghi - eventualmente disponibili a fornire ausilio alla vigilanza). Quanto alla vicenda, anch'essa oggetto di condanna per la corruzione di cui al capo Q (ed al centro dell'autonoma condanna per il capo O del solo SC AC, in ordine al reato previsto dall'art. 326 cod. pen.), relativa alla rivelazione di segreti d'ufficio (anche) al ricorrente, costituiti dalle informazioni sui controlli ispettivi che la Guardia di Finanza si apprestava a svolgere nei primi giorni di giugno 2012, la difesa evidenzia che la notizia dei prossimi controlli era divenuta già di dominio pubblico, al momento in cui il pubblico ufficiale l'ha diffusa, sicchè non può da essa desumersi un indicatore dell'esistenza di quella condizione di asservimento della funzione al ricorrente, da parte di AC, che è stato ritenuto costituisse l'in se dell'imputazione per corruzione propria. Si contesta, altresì, nel ricorso, la prova della controprestazione data o promessa dall'extraneus nel patto corruttivo. La fruizione dell'appartamento di proprietà di WI RB da parte della fidanzata del pubblico ufficiale e, quindi, di lui stesso - che si indica come una delle controprestazioni del patto delittuoso non sarebbe stata ottenuta in virtù della richiesta del ricorrente, - come invece sostiene la sentenza d'appello, poiché tale circostanza non risulta da alcun elemento processuale. Il teste di polizia giudiziaria Bombaci, all'udienza del 12.1.2016, 8 ешь ha specificato di non aver mai accertato la circostanza che il luogotenente AC frequentasse l'appartamento né se pagasse o meno il canone al proprietario. Si denuncia eguale mancanza di prova del collegamento tra la dazione di un Ipad a titolo gratuito al pubblico ufficiale da parte di WI RB ed il patto corruttivo riconducibile al ricorrente: non risulta da alcun elemento di fatto che NE fosse al corrente della regalia, né può desumersi la sua consapevolezza dalla generica indicazione che l'accordo corruttivo coinvolgeva, da una parte, il finanziere, e dall'altra gli imprenditori, in quanto gestori del lido e della discoteca in relazione ai quali quest'ultimo aveva messo a disposizione la propria funzione. Risulta priva di riscontri anche la dichiarazione del teste-collaboratore di giustizia in altro procedimento, HE LO, in merito alla fruizione di pasti gratis, da parte del luogotenente AC, nel locale della suocera del ricorrente (il già citato ristorante Na za SA): il pubblico ufficiale si recava a pranzo con altri colleghi nella pausa di servizio ed avrebbe avuto diritto comunque al rimborso dei pasti;
inoltre, la difesa evidenzia come, alla base della consumazione gratuita, potrebbero esservi anche i rapporti amicali di AC con la titolare del ristorante. Eguale mancanza di significato corruttivo (quali controprestazioni) hanno le liberalità di consumazioni per il finanziere nel corso di serate organizzate presso la discoteca Moon di proprietà del ricorrente. Infine, si lamenta l'erronea interpretazione del concetto di stabile asservimento del pubblico ufficiale agli interessi personali di un privato, declinato nella sentenza d'appello ed in quella di primo grado, sotto l'egida del reato di cui all'art. 319 cod. pen. piuttosto che, come richiesto dalla difesa, entro il perimetro normativo dettato dall'art. 318 cod. pen. (corruzione per l'esercizio della funzione). L'orientamento dominante della Corte di legittimità andrebbe nel senso di configurare il reato meno grave evocato dal ricorrente piuttosto che quello in relazione a cui vi è stata condanna (Sez. 2, n. 51961 del 2017; Sez. 6, n. 4486 del 2019, Palozzi, Rv. 269347; Sez. 6, n. 45184 del 2019). In mancanza di prova dell'esistenza di un patto corruttivo vero e proprio tra il pubblico ufficiale ed il ricorrente, di atti contrari ai doveri d'ufficio posti in essere dal primo, di illecite dazioni al finanziere direttamente provenienti dal ricorrente, non vi è spazio -a giudizio della difesa per ritenere sussistente il delitto previsto dall'art. 319 cod. pen. e, - al più, potrebbe ipotizzarsi la meno grave fattispecie di pericolo prevista dall'art. 318 cod. pen. La riqualificazione giuridica della condotta richiesta dalla difesa, valutata la pena prevista per il delitto di cui all'art. 318 cod. pen. all'epoca dei fatti (contestati fino al novembre 2012), determinerebbe, poi, l'estinzione del reato per prescrizione, anche tenendo conto dei periodi di sospensione dei termini calcolati espressamente in sentenza dalla Corte d'Appello. Erroneamente, infatti, risulta che sia stato computato anche nei confronti del 9 шв ricorrente il periodo di sospensione di cui al rinvio all'udienza del 10.9.2021, disposto all'udienza del 11.6.2021. 5.3. Il terzo motivo di censura eccepisce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al diniego delle circostanze attenuanti previste dall'art. 323-bis cod. pen. La Corte d'Appello ha ritenuto l'attenuante invocata non configurabile per la mancanza di elementi utili a sostenere che l'imputato si sia efficacemente adoperato per assicurare le prove del reato e consentire l'individuazione degli altri responsabili;
ma la disposizione richiamata, secondo la difesa, impone la diminuzione di pena tutte le volte nelle quali i fatti di cui all'art. 319 cod. pen. siano di particolare tenuità, come nel caso di specie (in cui la controprestazione della corruzione sarebbe consistita nella consumazione di pasti e bevande, un ipad, il godimento per pochi mesi di un appartamento).
5.4. Il quarto argomento di ricorso deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al diniego delle circostanze attenuanti generiche: i giudici di merito non hanno tenuto conto del comportamento collaborativo del ricorrente, dimostrato dall'assoluta rilevanza delle dichiarazioni rilasciate al GIP ed al PM in interrogatorio dall'imputato, nonostante la stessa sentenza d'appello dia atto che solo dopo tali dichiarazioni, aventi ad oggetto la puntuale descrizione dei rapporti personali con AC, la Procura si determinava a contestare l'ulteriore fattispecie di reato poi confluita nel capo Q dell'imputazione. Nell'interrogatorio di garanzia del 2.4.2014, poi, il ricorrente ha dichiarato spontaneamente particolari inediti delle vicende in relazione alle quali è processo.
6. Il ricorso di SC AC si compone di due motivi di ricorso.
6.1. Il primo motivo denuncia violazione di legge e vizio di manifesta illogicità della motivazione in relazione alla contestazione di rivelazione di segreto d'ufficio contenuta nel capo O dell'imputazione. La notizia dei controlli ispettivi da avviarsi nel giorno successivo ed in quelli seguenti ai lidi sul litorale di Catania, tra i quali quelli gestiti dai coimputati RB e NE, era già di dominio pubblico il giorno 8 giugno 2012, quando si contesta la sua diffusione da parte del ricorrente, poiché il 9 giugno 2012 i giornali già la riportavano, il che vuol dire che il comando della Guardia di Finanza l'aveva già diffusa ai giornalisti. Il segreto, dunque, era venuto meno già nel giorno della presumibile rivelazione alle testate giornalistiche da parte degli organi deputati della Guardia di Finanza, poiché va rapportato al momento della rivelazione della notizia e non a quello della sua diffusione, magari con pubblicazione giornalistica. La rivelazione di segreto d'ufficio, essendo un reato di pericolo concreto, è punibile non di per sé stessa, ma solo se idonea a produrre effettivo nocumento a mezzo della notizia da tenere segreta. 1 10 0 ееев 6.2. La seconda censura difensiva muove dai vizi di violazione di legge e di motivazione carente e manifestamente illogica in relazione alla condanna per il capo dell'imputazione. La sentenza impugnata ha ritenuto provata la generalizzata disponibilità dell'imputato al servizio delle più disparate esigenze dei coimputati WI RB e EL NE (rivelazione di informazioni riservate;
controlli e sanzioni ai danni di imprenditori "concorrenti" dei partecipi del patto corruttivo;
risoluzione di problemi amministrativi;
attività di controllo della sicurezza all'interno della discoteca di NE;
segnalazione di colleghi ai quali far svolgere, illegittimamente, la seconda attività di "buttafuori" della discoteca), a fronte della percezione di utilità economiche varie da parte sua (tra queste, pranzi non pagati, disponibilità a titolo gratuito di un appartamento, elargizione di un ipad Apple, accesso e consumazioni nel lido e nella discoteca gestiti da NE). Tuttavia, non vi è prova di alcun atto contrario ai doveri d'ufficio che sia stato effettivamente posto in essere dall'imputato. Ad esempio, quanto al presunto illecito intervento per controlli nei confronti di esercizi commerciali concorrenti di quelli collegati al patto corruttivo, dalle stesse intercettazioni (si richiama la conversazione n. 3903 del 13.7.2012) si evince che la proprietaria del ristorante, suocera di EL NE, non chiede di far chiudere l'attività concorrenziale, bensì manifesta legittimi timori sulla regolarità delle autorizzazioni in possesso di quest'ultima e per la titolarità del locale (gestito da un pregiudicato per droga); di contro, il ricorrente si limita a garantire di voler soltanto verificare la veridicità di quanto lamentato dall'interlocutrice. Neppure vi sono in atti verbali di ispezioni o verifiche poi effettivamente coinvolgenti tale locale "concorrente" (o di altri locali "concorrenti" di quelli gestiti dai coimputati), come confermato dai testi di polizia giudiziaria ascoltati in dibattimento. L'essersi limitato a raccogliere la segnalazione ed a passarla ai colleghi competenti non può costituire prova alcuna della realizzazione di un atto contrario ai doveri d'ufficio. Allo stesso modo viene ripercorso il contenuto di altre intercettazioni telefoniche dalle quali si evince che questi non realizza alcun atto contrario ai doveri d'ufficio, ma si limita sempre a prospettare verifiche su quanto i suoi interlocutori denunciano, ovvero consiglia loro di inviare esposti presso il suo ufficio, ovvero ancora indica e contatta un commercialista suo parente per una consulenza da svolgere per conto di NE, a seguito di una richiesta da parte di costui, radicata nel loro rapporto di amicizia, datato e solido, per quanto si è accertato nel dibattimento. Neppure hanno rilievo penale gli sconti per fruire di pasti nel ristorante gestito dalla suocera di EL NE, ovvero l'attività lecita di organizzatore di serate in discoteca;
né risulta che il ricorrente abbia svolto direttamente attività di "doppio lavoro" di buttafuori nella discoteca di cui è titolare ancora NE: sono stati due suoi colleghi ad essere pagati per tale ruolo, che, in ogni caso, non configura un elemento di 11 сез patto corruttivo (il doppio lavoro, per le forze dell'ordine, al più determina una sanzione per responsabilità disciplinare, mentre, per i titolari dei locali, si dispone ai sensi degli artt. 134 e 140 TULPS). Le regalie ricevute da RB, infine, sarebbero frutto di sua autonoma determinazione e non deriverebbero da alcun patto corruttivo, mentre la disponibilità a svolgere "controlli" per danneggiare discoteche concorrenti di quella di NE e RB si evince solo da dichiarazioni de relato (apprese da NE) e prive di riscontri del coimputato WI RB. Senza contare che la corruzione è un reato proprio funzionale, con elemento necessario di tipicità configurato dal fatto che l'atto o il comportamento oggetto del mercimonio della funzione rientrino nelle competenze o nella sfera di influenza dell'ufficio a cui appartiene il soggetto corrotto: occorre, cioè, che l'atto o il comportamento siano espressione, diretta o indiretta, della pubblica funzione esercitata, sicchè non ricorre il delitto di corruzione se l'intervento del pubblico ufficiale in esecuzione dell'accordo illecito non comporti l'attivazione di poteri istituzionali propri del suo ufficio e non sia in qualche modo a questi ricollegabile. Se, invece, l'intervento è destinato ad incidere nella sfera di attribuzioni di pubblici ufficiali terzi rispetto ai quali il corrotto è privo di poteri funzionali, manca una parte dell'oggettività del reato. E nel caso di specie, non vi è prova della sussistenza di tali condizioni di configurabilità del reato di corruzione propria, né di alcun rapporto sinallagmatico, che non sia riconducibile alla semplice amicizia;
anche a voler ritenere integrata la diversa fattispecie di traffico di influenze, prevista dall'art. 346 cod. pen., andrebbero verificati i presupposti di legge ulteriori e diversi.
7. Anche AN AR, che, come si è anticipato, ha concordato la pena in appello in relazione ai reati per i quali era stato condannato, rinunciando agli ulteriori motivi dedotti, ha proposto ricorso per cassazione, censurando i vizi di violazione di legge e di motivazione della sentenza di secondo grado: pur in presenza di un patto processuale ai sensi dell'art. 599-bis cod. pen., non viene meno l'obbligo di motivazione del giudice quanto all'affermazione di responsabilità, che non può essere eluso facendo ricorso a formule di stile (si è definita la posizione del ricorrente sostenendo che le risultanze processuali non rendono manifesta l'innocenza dell'imputato).
8. Il ricorso di LU LA, nei confronti del quale è stata riconosciuta la continuazione tra il reato di cui al capo A e quelli individuati in sentenze passate in giudicato alle quali si è già fatto riferimento, con rideterminazione della pena complessivamente inflittagli, deduce due motivi.
8.1. Un primo motivo denuncia l'erronea valutazione del reato più grave, ai fini della determinazione della continuazione criminosa. 12 Non sarebbe reato base quello di tentata estorsione aggravata, di cui alla sentenza del Tribunale di Catania del 16.11.2017, considerato dalla Corte d'Appello, e punito con la pena di anni nove e mesi sei di reclusione, bensì quello giudicato dalla Corte d'Appello di Catania con sentenza del 22.12.2016, per il delitto di associazione mafiosa aggravata, sanzionato con la pena in abbreviato di otto anni di reclusione, tenuto conto del criterio valutativo secondo cui, per decidere della maggior gravità di un reato ai fini della continuazione, deve guardarsi alla pena massima in astratto prevista per ciascuna fattispecie (e per la tentata estorsione aggravata, la pena massima all'epoca dei fatti era quella di 13 anni e 4 mesi di reclusione, mentre per l'associazione mafiosa, al momento della commissione della condotta, era pari a 15 anni di reclusione). Ad analoga soluzione si perverrebbe anche volendo considerare il diverso, minoritario orientamento interpretativo che fa leva sulla pena in concreto inflitta, piuttosto che su quella astrattamente prevista: reato più grave sarebbe pur sempre quello di cui alla sentenza della Corte d'Appello di Catania del 22.12.2016, considerata la pena di 12 anni su cui poi è stata operata la riduzione per il rito abbreviato, sino alla misura di anni 8 di reclusione. L'interesse del ricorrente alla deduzione sta, ovviamente, nella diversa base di partenza, più favorevole, che si individuerebbe per aggiungere gli aumenti per la continuazione criminosa (8 anni, per il delitto associativo aggravato, e non già 9 anni e sei mesi, base di partenza della sentenza di condanna per il reato di tentata estorsione aggravata).
8.2. Un secondo motivo di censura eccepisce vizio di motivazione in relazione alla mancata giustificazione dei singoli aumenti disposti per la continuazione criminosa, anche in considerazione della misura di essi. Infatti, partendo dalla pena base per il reato di estorsione aggravata dalla mafiosità, si è operato un primo aumento di un anno di reclusione per la continuazione con la condanna per la partecipazione mafiosa di cui alla contestazione nel presente processo (il clan "dei carcagnusi", dal marzo 2012 ad aprile 2013) e di ben cinque anni di reclusione per la continuazione con la condanna relativa al delitto di partecipazione alla stessa associazione mafiosa, di cui alla sentenza della Corte d'Appello di Catania del 22.12.2016 (fino al febbraio 2012, con inizio che la difesa colloca, nonostante la contestazione aperta, al mese di novembre 2009, sicchè sarebbe ancora di più evidente la sperequazione tra il primo aumento ed il secondo). Il difetto di motivazione si porrebbe, peraltro, in contrasto con le indicazioni delle Sezioni Unite, derivanti dalla sentenza Sez. U, n. 6296 del 24/11/2016, dep. 2017, Nocerino, Rv. 268735, secondo cui il giudice dell'esecuzione, nel procedere alla rideterminazione del trattamento sanzionatorio per effetto dell'applicazione della disciplina del reato continuato, non può quantificare gli aumenti di pena per i reati-satellite in misura superiore a quelli fissati dal giudice della cognizione con la sentenza irrevocabile di condanna;
il ricorrente non deduce specificamente le ragioni di contrasto. 13 CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I ricorsi di VA SC RB e AN AR sono inammissibili per ragioni analoghe, sicchè l'esame delle loro impugnazioni può essere condotto unitariamente.
1.1. Entrambi i ricorrenti hanno definito la loro posizione processuale in appello ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., attraverso il cd. concordato in appello sulla pena, rinunciando agli ulteriori motivi di ricorso. La giurisprudenza di legittimità ha più volte affermato che, in tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599- bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. ed, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa dalla quella prevista dalla legge (Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, dep. 2020, M., Rv. 278170; Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Mariniello, Rv. 276102). Con analoga linea interpretativa, è stato chiarito che, in tema di concordato (o "patteggiamento") in appello, reintrodotto ad opera dell'art. 1, comma 56, della legge 23 giugno 2017, n. 103, il giudice di secondo grado, nell'accogliere la richiesta di pena concordata, non deve motivare sul mancato proscioglimento dell'imputato per una delle cause previste dall'art. 129 cod. proc. pen., né sull'insussistenza di cause di nullità assoluta o di inutilizzabilità delle prove, in quanto, in ragione dell'effetto devolutivo proprio dell'impugnazione, una volta che l'imputato abbia rinunciato ai motivi di appello, la cognizione del giudice è limitata ai motivi non oggetto di rinuncia (Sez. 4, n. 52803 del 14/09/2018, Rv. 274522; Sez. 5, n. 15505 del 19/3/2018, Bresciani, Rv. 272853).
1.2. Le ragioni difensive articolate nei ricorsi in esame, pertanto, si rivelano inammissibili sin da un'immediata analisi. L'impugnazione di SC AN RB, che denuncia vizio di motivazione del provvedimento impugnato, poiché l'adesione al concordato in appello non implica che il giudice abdichi ai suoi doveri argomentativi, a giustificazione della sentenza di condanna, sebbene a pena "patteggiata", nonché lamenta l'inutilizzabilità e l'inesistenza di prove attinenti alla sua condanna per i delitti di bancarotta fraudolenta ascrittigli ai capi G ed I, si pone esattamente nell'area di inammissibilità disegnata dal legislatore: si tenta, infatti, di riproporre i temi al centro dei motivi di merito, ai quali si è rinunciato. Inoltre, la denuncia di inutilizzabilità di alcune prove non ne indica neppure con precisione la decisività, ai fini dell'affermazione di colpevolezza, sicchè anche per questo è 14 виз inammissibile in quanto generica (cfr. Sez. U, n. 23868 del 23/4/2009, Fruci, Rv. 243416). L'impugnazione di AN AR, in verità, si rivela anche generica, oltre che inammissibile, poiché incentrata su una mera e superficiale critica della motivazione della sentenza d'appello, critica che fa riferimento solo in generale al dovere motivazionale violato dal giudice, il quale avrebbe fondato l'esclusione di cause di proscioglimento su di una frase inadeguata e una formula di stile ("le risultanze processuali non rendono manifesta l'innocenza dell'imputato"), invece del tutto in linea con le esigenze di sintesi più volte affermate dalla Corte di cassazione, con riguardo alle argomentazioni delle sentenze di patteggiamento. Ed infatti, in relazione alla sentenza che applichi la pena su richiesta delle parti ex art. 444 cod. proc. pen. (istituto con molti aspetti di analogia a quello previsto dall'art. 599- bis cod. proc. pen. sul piano della struttura motivazionale del provvedimento), escludendo che ricorra una delle ipotesi di proscioglimento previste dall'art. 129 cod. proc. pen., si è affermato che può essere oggetto di controllo di legittimità, sotto il profilo del vizio di motivazione, soltanto se dal testo della sentenza impugnata appaia evidente la sussistenza di una causa di non punibilità ex art. 129 cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 39159 del 10/9/2019, Hussain Tasawar, Rv. 277102; Sez. 5, n. 31250 del 25/06/2013, Rv. 256359; Sez. 4, n. 30867 del 17/06/2011, dep. 03/08/2011, Rv. 250902; Sez. 2, n. 6455 del 17/11/2011, dep. 2012, Rv. 252085). Sotto tale profilo, il ricorso di AR si rivela privo di specificità, poiché non indica elementi favorevoli all'imputato acquisiti in atti e non considerati, o mal considerati, ai fini di un proscioglimento. Anche alcune risalenti sentenze delle Sezioni Unite si sono espresse sulla legittimità della formulazione "per esclusione" di elementi favorevoli a condurre ad una pronuncia ex art. 129 cod. proc. pen. nel caso di sentenze di patteggiamento (cfr. Sez. U, n. 5777 del 27/3/1992, Di Benedetto, Rv. 191135 e Sez. U, n. 10372 del 27/9/1995, Serafino, Rv. 202270), facendo leva dalla peculiare natura delle sentenze emesse sulla base di una volontà concordata tra le parti e rilevando come, per quanto riguarda il giudizio negativo sulla ricorrenza di alcuna delle ipotesi previste dall'art. 129 cod. proc. pen., l'obbligo di una specifica motivazione sussiste, per la natura stessa della delibazione, soltanto nel caso in cui dagli atti o dalle dichiarazioni delle parti risultino elementi concreti in ordine alla non ricorrenza delle suindicate ipotesi;
in caso contrario, è sufficiente la semplice enunciazione (addirittura anche implicita) di aver effettuato, con esito negativo, la verifica richiesta dalla legge e cioè che non ricorrono gli estremi per la pronuncia di sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.
2. Il ricorso di WI AL RB è complessivamente infondato e deve essere rigettato. 15 еиз 2.1. Con entrambi i motivi di ricorso la difesa si lamenta del mancato riconoscimento, in favore del ricorrente, della possibilità di essere riammesso a richiedere il rito abbreviato non soltanto in relazione al reato per cui si è giunti, in dibattimento, ad una riqualificazione giuridica (da estorsione ad esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza alla persona), ma con riguardo a tutti i reati avvinti dalla continuazione criminosa ed a lui contestati nel processo, "trascinati" nella valutazione difensiva dall'opzione relativa al più grave delitto della continuazione criminosa, espresso proprio dal capo C, al centro della riqualificazione ad opera della sentenza di primo grado;
la riapertura complessiva dei termini per proporre istanza di rito abbreviato si imponeva dal momento che detta riqualificazione era frutto di una "patologia" applicativa, poiché derivata da un errore di qualificazione giuridica degli elementi di prova in possesso del pubblico ministero sin dal primo momento utile alla contestazione. Richiamandosi ad una lettura costituzionalmente orientata delle disposizioni processuali contenute negli artt. 516 e 517 cod. proc. pen., nel solco già tracciato dalla giurisprudenza della Corte costituzionale e della Cassazione, il ricorrente evidenzia che, limitando il diritto ad ottenere l'ammissione successiva al rito abbreviato e la conseguente riduzione di pena al solo reato oggetto di modifica della contestazione e non estendendola anche ai reati ad esso connessi e contenuti nello stesso processo, si impedirebbe all'imputato di elaborare una strategia difensiva che tenga conto dell'intera vicenda processuale. La tesi limitativa del diritto a veder riaperta, a vantaggio dell'imputato, la possibilità di optare per il rito abbreviato si porrebbe in contrasto con i principi costituzionali di qui - la richiesta di sollevare questione di illegittimità al giudice delle leggi, formulata nel secondo motivo di ricorso poiché determinerebbe un'ingiustificata disparità di trattamento, rilevante ai sensi dell'art. 3 Cost. e dell'art. 24 Cost. per le sue ricadute sul diritto di difesa, tra l'imputato chiamato ab origine dell'imputazione "corretta" e l'imputato che, invece, subisce in ritardo una nuova e diversa contestazione;
si imporrebbe la scelta più garantista, anche ai fini di corrispondere pienamente ad esigenze di ragionevole durata del processo.
2.2. La tesi del ricorrente non può essere accolta, proprio alla luce della giurisprudenza della Corte costituzionale, per quanto si dirà di seguito. E tuttavia, non può non evidenziarsi, prima ancora di ogni altra osservazione in diritto, come la questione giuridica formulata si riveli, nella sua parte presupposta, anche afflitta da un forte profilo di inammissibilità, per difetto di specificità delle ragioni in base alle quali il ricorrente deduce la tardività della modifica dell'imputazione: sono stati, infatti, solo enunciati gli elementi di prova dai quali si trae la tardività ma non è stato indicato il loro contenuto, in modo da consentire al Collegio una valutazione effettiva sulla censura. 16 Ritornando al nucleo essenziale dei due motivi di ricorso, non può sottacersi che la Corte di cassazione ha mostrato diversità di opinioni riguardo al tema proposto, se non anche due opposte linee interpretative. Secondo un primo orientamento, in tema di nuove contestazioni, la modifica di una delle imputazioni ex art. 516 cod. proc. pen. non determina, per l'imputato, il recupero della facoltà di richiedere il rito abbreviato per tutti i reati originariamente contestati e rispetto ai quali egli aveva già consapevolmente lasciato spirare il termine per la relativa richiesta, avendo egli facoltà di richiedere il rito alternativo per la sola imputazione oggetto di modifica (Sez. 2, n. 28582 del 11/03/2015, Romeo, Rv. 264562). Parallelamente, si è dichiarata manifestamente infondata, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 517 cod. proc. pen., nella parte in cui non prevede che, a seguito di contestazioni sopravvenute, l'imputato possa chiedere l'ammissione al giudizio abbreviato per tutti i reati ascrittigli, e quindi anche per quelli già contestati, in quanto la situazione riguardante questi ultimi, per i quali si è scelto di procedere con rito ordinario consapevolmente assumendo l'alea di nuove contestazioni, è differente dai reati oggetto di nuova contestazione (Sez. 2, n. 34147 del 30/04/2015, Agostino, Rv. 264627) In un'altra, diversa pronuncia, invece, in disparte l'evidente funzionalità dell'affermazione a risolvere la questione specifica sottoposta in quella fattispecie, si è invece ritenuto che, in caso di contestazioni suppletive in dibattimento, la richiesta di giudizio abbreviato non può essere proposta solo per taluna ma, a pena di inammissibilità, deve avere riguardo a tutte le nuove, ulteriori imputazioni, poichè la funzione riparatoria dell'accesso in tale fase al rito speciale va comunque coniugata, senza poterla sostituire, con quella deflattiva propria del rito, in difetto della quale non si giustificherebbe l'effetto premiale (Sez. 5, n. 11905 del 16/11/2015, dep. 2016, Branchi, Rv. 266479). Il Collegio ritiene di aderire alla prima opzione, maggiormente consapevole delle implicazioni processuali di sistema coinvolte nella risoluzione della questione giuridica in esame, basandosi proprio su un'attenta lettura della giurisprudenza della Corte costituzionale richiamata anche dal ricorrente. Passando in rassegna i contenuti solo di alcune delle sentenze che possono avere rilievo sul problema in esame, conviene soffermarsi sulle pronunce n. 333 del 2009, n. 237 del 2012, n. 273 del 2014, n. 139 del 2015. Nella prima delle sentenze citate, riferita al tema della contestazione dibattimentale "patologica" o tardiva, la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale degli artt. 516 e 517 cod. proc. pen. nella parte in cui non prevedono la facoltà dell'imputato di richiedere al giudice del dibattimento il giudizio abbreviato relativamente al fatto diverso al reato concorrente contestato in dibattimento quando la nuova contestazione concerne un fatto che già risultava dagli atti di indagine al momento di esercizio dell'azione penale. 17 ellf Nella sentenza n. 237 del 2012, relativa alla contestazione dibattimentale "fisiologica", si è dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 517 cod. proc. pen., nella parte in cui non prevede la facoltà dell'imputato di richiedere al giudice del dibattimento il giudizio relativamente al reato concorrente emerso nel abbreviato dibattimentale, che forma oggetto della nuova dell'istruzione corso contestazione Nella sentenza n. 273 del 2014, relativa anch'essa alla contestazione dibattimentale "fisiologica", si è dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 516 cod. proc. pen,, nella parte in cui non prevede la facoltà dell'imputato di richiedere al giudice del dibattimento il giudizio abbreviato relativamente al fatto diverso emerso nel corso dell'istruzione dibattimentale, che forma oggetto della nuova contestazione. Nella pronuncia n. 139 del 2015, è stata dichiarata non fondata, invece, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 517 cod. proc. pen., nella parte in cui, nel caso di contestazione di un reato concorrente o di circostanza aggravante che già risultava dagli atti di indagine al momento dell'esercizio dell'azione penale, non prevede la facoltà dell'imputato di richiedere al giudice del dibattimento il giudizio abbreviato anche in relazione ai reati diversi da quello che forma oggetto della nuova contestazione, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost. La questione è del tutto sovrapponibile a quella che investe oggi, nell'ottica del ricorrente, la fattispecie processuale in esame e l'art. 516 cod. proc. pen. (per una conferma esplicita della identità strutturale tra le ipotesi previste dall'art. 516 e dall'art. 517 cod. proc. pen., ai fini del recupero di facoltà difensive, cfr. la sentenza della Corte costituzionale n. 14 del 2020, in tema di messa alla prova), sicchè è di evidente utilità seguire il ragionamento della Consulta. Ebbene, afferma la Corte costituzionale nella sentenza n. 139 del 2015, che, nel caso di processo oggettivamente cumulativo, l'esigenza che emerge sul piano del ripristino della legalità costituzionale è quella di restituire all'imputato la facoltà di accedere al - rito alternativo relativamente al nuovo addebito, in ordine al quale non avrebbe potuto formulare una richiesta tempestiva a causa dell'avvenuto esercizio dell'azione penale con modalità "anomale" (nell'ipotesi della contestazione "tardiva"), o comunque derogatorie rispetto alle ordinarie cadenze procedimentali (nell'ipotesi della contestazione "fisiologica"): e ciò, «senza che possa ipotizzarsi un recupero globale della facoltà stessa», esteso, cioè, anche alle imputazioni diverse da quelle oggetto della nuova contestazione, rispetto alle quali «l'imputato ha consapevolmente lasciato spirare il termine di proposizione della richiesta» (sentenza n. 333 del 2009). Sarebbe, infatti, illogico e, comunque, non costituzionalmente necessario che, a fronte della - contestazione suppletiva di un reato concorrente (magari di rilievo marginale rispetto al complesso dei temi d'accusa), l'imputato possa recuperare, a dibattimento inoltrato, gli effetti premiali del rito alternativo anche in rapporto all'intera platea delle imputazioni 18 сез originarie», relativamente alle quali si è scientemente astenuto dal formulare la richiesta nel termine (sentenza n. 237 del 2012). Soluzione, questa, che rischia di privare di ogni razionale giustificazione lo sconto di pena connesso all'opzione per il rito speciale.». Tali considerazioni, estese dalla Consulta all'ipotesi della contestazione dibattimentale "tardiva" di una circostanza aggravante, hanno condotto i giudici delle leggi a ritenere non configurabile il vulnus agli artt. 3 e 24 Cost. sotto entrambi i profili tacciati di incostituzionalità. E la sentenza in esame ha aggiunto, in maniera significativa e determinante per la questione oggi sottoposta al Collegio, che «qualora all'imputato fosse attribuita, nelle ipotesi in esame come chiede il rimettente, tramite la proposizione di due distinte - questioni, tra loro cumulative la facoltà di accedere al giudizio abbreviato tanto in - rapporto (e limitatamente) al reato oggetto della nuova contestazione, quanto (e anche) alle imputazioni residue, l'imputato stesso verrebbe a trovarsi in posizione non già uguale, ma addirittura privilegiata rispetto a quella in cui si sarebbe trovato se la contestazione fosse avvenuta nei modi ordinari. Egli potrebbe, infatti, scegliere tra una richiesta di giudizio abbreviato "parziale" (limitata alla sola nuova imputazione) e una richiesta globale: facoltà di scelta della quale stando all'indirizzo giurisprudenziale - evocato dal giudice a quo non fruirebbe invece nei casi ordinari, essendogli consentita - solo la seconda opzione». Con evidenti conseguenze in tema di violazione del principio costituzionale di eguaglianza, previsto dall'art. 3 Cost. Dunque, è proprio per essere coerenti con i più profondi paradigmi costituzionali che si impone la soluzione di escludere una rivitalizzazione della facoltà di optare per il rito abbreviato indiscriminata e totalizzante, piuttosto che limitata alla sola imputazione "diversa" o "nuova", patologicamente o fisiologicamente oggetto di contestazione. In una recente decisione, la n. 146 del 2022, resa in tema di recupero per l'imputato delle facoltà relative alla richiesta di messa alla prova, la Corte costituzionale, dichiarando l'illegittimità costituzionale dell'art. 517 cod. proc. pen., nella parte in cui non prevede, a seguito di contestazione di reati connessi a norma dell'art. 12, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., la facoltà per l'imputato di richiedere la sospensione del procedimento con messa alla prova con riferimento a tutti i reati contestatigli, ha confermato l'impostazione della propria giurisprudenza, operando una differenza tra le modalità attraverso le quali tale recupero deve esprimersi in un istituto quale la messa alla prova e, viceversa, nell'abbreviato. Al par.
2.4. della pronuncia, infatti, i giudici sottolineano: «La ratio dell'istituto (della messa alla prova, n.d.r.) impone, in effetti, di distinguere la situazione all'esame da quella relativa al recupero del rito abbreviato, decisa dalla sentenza n. 237 del 2012, in cui questa Corte aveva ritenuto che la richiesta del rito dovesse in tal caso riferirsi ai soli reati oggetto di nuove contestazioni dibattimentali, senza che «l'imputato possa 19 recuperare, a dibattimento inoltrato, gli effetti premiali del rito alternativo anche in rapporto all'intera platea delle imputazioni originarie, rispetto alle quali ha consapevolmente lasciato spirare il termine utile per la richiesta», poiché «diversamente da quanto accade nel rito abbreviato, nella messa alla prova convivono un'anima processuale e una sostanziale», con un'accentuata vocazione risocializzante che caratterizza (solo) quest'ultimo istituto e si oppone alla possibilità di una messa alla prova solo "parziale". Nessun ostacolo, dunque, ribadisce la Corte costituzionale anche in questa recentissima pronuncia, può imporre un recupero "totalizzante" nel caso di abbreviato "riaperto" relativamente ad una o più, limitate contestazioni per fatto diverso ovvero per fatto nuovo concorrente. Del resto, per una logica sanzionatoria non necessariamente unitaria tra reati avvinti dalla continuazione, alcuni soltanto dei quali giudicati con rito abbreviato, si sono espresse anche le Sezioni Unite, affermando che l'applicazione della continuazione tra reati giudicati con il rito ordinario e altri giudicati con il rito abbreviato comporta che soltanto nei confronti di questi ultimi siano essi reati cd. satellite ovvero reati che integrino la violazione più grave deve essere applicata la riduzione di un terzo della - pena, a norma dell'art. 442, comma secondo, cod. proc. pen. (Sez. U, n. 35852 del 22/2/2018, Cesarano, Rv. 273547). Deve essere precisato, infine, solo per completezza, poichè la questione di illegittimità costituzionale è stata proposta in modo generico su tale aspetto, che la tesi qui accolta non mostra crepe neppure rispetto al principio di ragionevole durata del processo. La Corte costituzionale, infatti, ha più volte affermato, anche di recente, che la nozione di "ragionevole" durata del processo (in particolare, del processo penale) è sempre il frutto di un bilanciamento delicato tra i molteplici e tra loro confliggenti interessi pubblici e privati coinvolti dal processo medesimo, in maniera da coniugare l'obiettivo di raggiungere il suo scopo naturale dell'accertamento del fatto e dell'eventuale ascrizione delle relative responsabilità, nel pieno rispetto delle garanzie della difesa, con l'esigenza pur essenziale di raggiungere tale obiettivo in un lasso di tempo non eccessivo. Sicché una violazione del principio della ragionevole durata del processo di cui all'art. 111, secondo comma, Cost. può essere ravvisata soltanto allorché l'effetto di dilatazione dei tempi processuali determinato da una specifica disciplina non sia sorretto da alcuna logica esigenza e si riveli quindi privo di qualsiasi legittima ratio giustificativa (ex plurimis, sentenze n. 260 del 2020, n. 124 del 2019, n. 12 del 2016 e n. 159 del 2014). Nella fattispecie all'esame del Collegio, da un lato, non si rivelano evidenti ricadute negative sul principio di celerità processuale, strumentale ad assicurare la ragionevole durata, poiché la separazione delle posizioni processuali per i diversi reati in contestazione, solo eventuale nel caso del ricorrente, che non ha inteso proporre istanza di abbreviato parziale (di qui, anche l'irrilevanza della questione di costituzionalità), non 20 implica automaticamente tempi decisori più lunghi;
dall'altro, si configura una logica esigenza di bilanciamento tra i valori costituzionali in campo, costituita dall'esigenza di assicurare che il processo di ragionevole durata non sia "diseguale", rispetto a posizioni processuali soggettive sovrapponibili, e non crei "privilegi" ingiustificati (come sottolineato dalla sentenza n. 139 del 2015 Corte cost.).
2.3. In conclusione dell'analisi sin qui condotta, deve affermarsi che: la modifica di una delle imputazioni ex art. 516 cod. proc. pen. non determina, per l'imputato, il recupero della facoltà di richiedere il rito abbreviato per tutti i reati originariamente contestati e rispetto ai quali si era già consapevolmente lasciato spirare il termine per la relativa richiesta, avendo egli facoltà di richiedere il rito alternativo per la sola imputazione oggetto di modifica;
è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 516 cod. proc. pen., nella parte in cui, nel caso di contestazione di un reato diverso da quello che già risultava dagli atti di indagine al momento dell'esercizio dell'azione penale, non prevede la facoltà dell'imputato di richiedere al giudice del dibattimento il giudizio abbreviato anche in relazione a tutti i reati originariamente contestati, sollevata in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 Cost.
2.4. Al rigetto dei motivi di ricorso consegue l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, limitatamente al reato di cui al capo M, in relazione al quale sono trascorsi i termini massimi di prescrizione del reato e non vi sono evidenti ragioni di proscioglimento nel merito ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen. (secondo quanto è chiaramente evincibile dalla motivazione), coerentemente con le indicazioni delle Sezioni Unite di questa Corte in base alle quali, in presenza di una causa di estinzione del reato, il giudice è legittimato a pronunciare sentenza di assoluzione a norma dell'art. 129, comma secondo, cod. proc. pen. soltanto nei casi in cui le circostanze idonee ad escludere l'esistenza del fatto, la commissione del medesimo da parte dell'imputato e la sua rilevanza penale emergano dagli atti in modo assolutamente non contestabile, così che la valutazione che il giudice deve compiere al riguardo appartenga più al concetto di "constatazione", ossia di percezione "ictu oculi", che a quello di "apprezzamento" e sia quindi incompatibile con qualsiasi necessità di accertamento o di approfondimento (cfr. Sez. U, n. 35490 del 28/5/2009, Tettamanti, Rv. 244274).
3. Il ricorso di EL NE è inammissibile.
3.1. Il primo motivo, con cui si denuncia la mancata corrispondenza tra accusa e sentenza in relazione al capo Q dell'imputazione (corruzione propria), ed il secondo motivo, ad esso collegato, sono manifestamente infondati. 21 CUB La contestazione di corruzione in esame vede protagonisti, da un lato, SC AC, luogotenente in servizio presso il Gruppo di Catania della Guardia di Finanza;
dall'altro, WI AL e SC VA RB, nonché lo stesso NE, quali privati beneficiari degli atti contrari ai doversi d'ufficio specificamente indicati nella contestazione (dare informazioni riservate su attività di controllo ad esercizi commerciali, nei quali i tre privati avevano interessi economici;
sollecitare controlli e sanzioni a diretti concorrenti della discoteca "Moon", riferibile a costoro;
garantire l'intervento in loro favore, in caso di controlli amministrativi;
garantire l'ordine e la sicurezza all'interno della citata discoteca), in cambio di precise dazioni di beni ed utilità a vantaggio del pubblico ufficiale (il comodato gratuito di un appartamento nella disponibilità di WI AL RB, da luglio a settembre 2012, che AC utilizzava insieme alla compagna;
un Ipad;
l'accesso gratuito alla discoteca Moon ed al lido Moon beach, consumazioni comprese;
consumazione di pasti al ristorante "Na za SA", gestito dalla suocere di NE). La sentenza d'appello ha condannato l'imputato ricostruendo la sua condotta in linea con la contestazione di reato, riferita all'art. 319 cod. pen., sicchè non si colgono aporie foriere di vizi o nullità ai sensi dell'art. 522 cod. proc. pen., anche per la genericità di fondo del motivo di censura dettagliato solo all'apparenza che, forse, intendeva - - appuntare le proprie critiche ad echi della pronuncia di primo grado, che avrebbero fatto riferimento ad uno "stabile asservimento" del coimputato SC AC, pubblico ufficiale, agli interessi dei suddetti commercianti, con conseguente rivalutazione dei fatti ai sensi dell'art. 318 cod. pen. E difatti, il secondo motivo di ricorso propone proprio la violazione degli arrt. 319 e 318 cod. pen., che secondo la tesi difensiva imponevano, nella loro corretta ricostruzione - - ermeneutica rispetto alla fattispecie, la rimodulazione della condanna secondo il paradigma più favorevole del reato di corruzione per l'esercizio della funzione. In proposito, tuttavia, il Collegio evidenzia l'erronea lettura del caso concreto alla luce delle norme richiamate e della loro corretta interpretazione, ricostruita dall'intervento nomofilattico di questa Corte regolatrice. -Invero, configura il delitto di corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio e non il più lieve delitto di corruzione per l'esercizio della funzione, di cui all'art. 318 cod. pen. lo stabile asservimento del pubblico ufficiale ad interessi personali di terzi, che si traduca in atti, pur formalmente legittimi, in quanto discrezionali e non rigorosamente predeterminati, ma che si conformano all'obiettivo di realizzare l'interesse del privato nel contesto di una logica globalmente orientata alla realizzazione di interessi diversi da quelli istituzionali (così, Sez. 5, n. 34979 del 10/09/2020, Magnoni, Rv. 280321-02, in una fattispecie relativa alla corresponsione di denaro ed altre utilità al presidente della cassa nazionale di previdenza dei ragionieri a fronte della totale rinuncia all'esercizio dei poteri decisori e di controllo sugli investimenti delle risorse dell'ente in strumenti 22 CUB finanziari;
conforme a Sez. 6, n. 51946 del 19/04/2018, Cavazzoli, Rv. 274507 - 02; vedi anche Sez. 6, n. 1594 del 10/11/2020, dep. 2021, Siclari, Rv. 280342). La linea interpretativa ha trovato una ancor più precisa ed approfondita definizione nella sentenza Sez. 6, 18125 del 22/10/2019, dep.2020, Bolla, Rv. 279555 (04 e 05), che ha chiarito come il delitto di corruzione per l'esercizio della funzione pubblica, di cui all'art. 318 cod. pen. come novellato dalla I. 6 novembre 2012, n. 190, si differenzia da quello di corruzione propria, di cui all'art. 319 cod. pen., in quanto ha natura di reato di pericolo, sanzionando la presa in carico, da parte del pubblico funzionario, di un interesse privato dietro una dazione o promessa indebita, senza che sia necessaria l'individuazione del compimento di uno specifico atto d'ufficio; in altre parole, lo stabile asservimento del pubblico ufficiale ad interessi personali di terzi, realizzato attraverso l'impegno permanente a compiere od omettere una serie indeterminata di atti ricollegabili alla funzione esercitata, è sussumibile nella previsione dell'art. 318 cod. pen., e non in quella, più severamente punita, dell'art. 319 cod. pen., salvo che la messa a disposizione della funzione abbia in concreto prodotto il compimento di atti contrari ai doveri di ufficio. Nella fattispecie che vede protagonista il ricorrente insieme al pubblico ufficiale AC ed agli altri coimputati, sussistono specifici atti contrari ai doveri d'ufficio che sono stati ritenuti sussistenti, unitamente a diverse, ben indicate utilità ricevute in cambio dell'attività infedele, secondo la ricostruzione in fatto, scevra da illogicità, disegnata dalla sentenza impugnata (cfr. pag. 17-21, in particolare); di contro, le censure difensive riguardo alla qualificazione giuridica, prima ancora che stigmatizzare l'interpretazione riferita agli elementi di prova in atti, puntano ad una rivalutazione di tali elementi, non consentita in sede di legittimità e, per giunta, assertiva in favore del ricorrente (ad esempio, la revisione dell'episodio dell'intervento di AC e della guardia di finanza sollecitato dalla suocera di NE, legati da amicizia, che si vuole dovuto a presunti timori per la gestione del ristorante "rivale" in spregio alla normativa vigente, laddove è evidente, invece, dalla prova costituita anche da telefonate intercettate, il reale obiettivo di ottenere la "chiusura" dell'attività commerciale concorrente: cfr. pag. 19, del provvedimento d'appello, che sottolinea anche, acutamente, come sia irrilevante l'eventuale concorso di moventi amicale e corruttivo sotteso alla condotta contraria- - ai doveri d'ufficio). -La Corte d'Appello ha puntualizzato in modo ineccepibile come le prove in atti intercettazioni e dichiarazioni confessore di WI AL RB, in particolare abbiano rivelato l'asservimento di SC AC e la "vendita della sua discrezionalità", cristallizzatasi in precisi episodi di atti, manifestazione della corruzione (cfr. in tal senso anche pag. 19, in fine, della sentenza impugnata), ed in altrettanto specifiche utilità ricevute in cambio: il ricorrente tenta di rileggere ognuno degli aspetti riferiti al primo ed al secondo "nucleo essenziale" della corruzione (richiamati al par.
5.2. del "ritenuto in fatto") secondo una propria, alternativa lettura, viziata da apoditticità ed 23 ав aspecificità, poiché priva di reale confronto con la sentenza impugnata (peraltro, dimenticando anche che, per quanto concerne il "favore" costituito dalla rivelazione di segreto d'ufficio di cui al capo O, la condotta è stata esclusa sin dal primo grado avuto riguardo alla quota riferita alla rivelazione a vantaggio del ricorrente e di WI RB: v. infra).
3.2. Il terzo motivo di censura, volto a contestare il diniego dell'attenuante prevista dall'art. 323-bis, comma secondo, cod. pen., è anch'esso del tutto privo di fondamento e generico. La Corte territoriale ha spiegato alle pagine 26 e 27 della sentenza impugnata le ragioni in base alle quali ha ritenuto di non poter applicare la diminuente richiesta: non è stato dimostrato in alcun modo ma solo evocato in maniera assertiva - che l'imputato si sia - efficacemente adoperato per assicurare le prove del reato e per l'individuazione degli altri responsabili. Il ricorrente non oppone che argomenti apodittici a tali conclusioni, non mettendo il Collegio neppure in condizioni di comprendere la natura specifica delle sue censure, né quale fosse effettivamente il fulcro delle sue eventuali richieste;
egualmente generici i riferimenti, svolti nel motivo di ricorso, alla possibilità di configurare, sempre ai sensi della citata disposizione speciale in materia di corruzione (primo comma), l'attenuante della particolare tenuità del fatto, non potendo ritenersi sufficiente il mero richiamo ai particolari di contesto della condotta che, di per sé, non possono certo costituire indice dello scarso rilievo offensivo di essa (non soltanto se le utilità sono considerate cumulativamente, ma anche se valutate ciascuna singolarmente: si tratta della consumazione di pasti e bevande per consistenti periodi di tempo;
dell'elargizione di un ipad e del godimento di un appartamento, sia pur per pochi mesi).
3.3. Infine, anche il motivo di censura proposto in relazione al diniego delle circostanze attenuanti generiche è manifestamente infondato rispetto alle indicazioni fornite dalla Corte d'Appello, che ha valorizzato in chiave negativa il grave precedente penale a carico del ricorrente e l'assenza di elementi in suo favore: le ragioni addotte sono in line con gli orientamenti di legittimità in materia (cfr. per tutte, Sez. 5, n. 43952 del 13/4/2017, Pettinelli, Rv. 271269; Sez. 2, n. 23093 del 15/7/2020, Marigliano, Rv. 279549; Sez. 3, n. 24128 del 18/3/2021, De Crescenzo, Rv. 281590).
4. Il ricorso di SC AC è anch'esso inammissibile, per le ragioni che si indicheranno di seguito.
4.1. Il primo motivo di denuncia del ricorrente è generico. La difesa contesta la sussistenza del reato di rivelazione di segreto d'ufficio ascritto all'imputato al capo O della contestazione, ignorando, tuttavia, la circostanza che la parte di imputazione investita dalla censura con cui più specificamente ci si confronta vale a - dire la rivelazione in favore di RB e NE, titolari effettivi dei lidi balneari 24 сез catanesi che avrebbero beneficiato della comunicazione anticipata dei controlli che stavano per essere effettuati dal personale della Guardia di Finanza nell'ambito di un'operazione "stagionale" è stata già espunta dall'imputazione, in seguito alla - pronuncia di primo grado, che ha limitato la condanna dell'imputato alla sola anticipata rivelazione di segreto d'ufficio effettuata a vantaggio di EL RA in data 8.6.2012 (cfr. le pagine 90 e 91 della sentenza del Tribunale e le pagg. 15-16 del provvedimento d'appello).
4.2. Il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato e formulato secondo direttrici di censura in fatto, sottratte al sindacato di legittimità (in tema, tra le più recenti, Sez. 6, n. 5465 del 4/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601; Sez. 6, n. 47204 del 7/10/2015, Musso, Rv. 265482), come si è già evidenziato con riguardo al secondo motivo dell'impugnazione di EL NE, alle cui osservazioni si riporta il Collegio, per le conseguenze di inammissibilità derivate. Deve in questa sede solo aggiungersi che le osservazioni difensive riguardo al fatto che la corruzione sia un reato proprio funzionale, con elemento necessario di tipicità configurato dal fatto che l'atto o il comportamento oggetto del mercimonio della funzione rientrino nelle competenze o nella sfera di influenza dell'ufficio a cui appartiene il soggetto corrotto, sono state già superate dalla sentenza impugnata, che ha evidenziato dalla ricostruzione della complessiva vicenda criminosa gli atti compiuti o come- - promessi da parte dell'imputato costituiscono espressione, diretta o indiretta, della pubblica funzione da lui esercitata, escludendo anche la possibilità di configurare, invece del reato di corruzione propria, quello di cui all'art. 346 cod. pen. Le osservazioni in diritto proposte dalla difesa nei termini suddetti passano, dunque, ancora una volta, per un tentativo inammissibile di rilettura della fattispecie concreta, così come accertata nei due giudizi di merito, conformi tra loro, nella speranza di allontanare il pubblico ufficiale coinvolto dalle sue dirette responsabilità rispetto ai molteplici atti di mercimonio della funzione, compiuti anche grazie al contributo di altri colleghi (si pensi agli episodi del controllo dell'ordine nella discoteca gestita da WI RB ovvero ai controlli al ristorante "rivale" di quello condotto dalla suocera di EL NE).
5. Il ricorso di LU LA è manifestamente infondato e generico. indintuesione 5.1. Il ricorrente denuncia, con un primo motivo, la erronea violazione della violazione più grave in relazione al reato continuato riconosciuto nei suoi confronti, contestando che possa essere tale la tentata estorsione già divenuta irrevocabile. Il motivo, come anticipato, è, da un lato, generico, poiché la sentenza della Corte d'Appello, a pag. 15, riferisce di un'estorsione consumata e non tentata, quale reato più grave, tra quelli già coperti da giudicato, posto a base della continuazione criminosa: il ricorso non si confronta con tale dato, anzi, non è autosufficiente perché non ha neppure 25 сез prodotto o richiamato esplicitamente le sentenze, con gli elementi specifici riferiti alle condanne riportate, ma genericamente evoca quella relativa al reato di tentata estorsione di cui alla sentenza del Tribunale di Catania del 16.11.2017; dall'altro si rivela anche manifestamente infondato, dal momento che l'esame del certificato del casellario giudiziale dell'imputato mostra che, con la sentenza posta in continuazione, questi è stato condannato non soltanto per una tentata estorsione aggravata ma anche per un'estorsione consumata, altrettanto aggravata. Alla luce di tali emergenze processuali è corretta l'indicazione dei giudici d'appello relativa all'individuazione del reato più grave ex art. 81 cpv, tenuto conto dell'orientamento di legittimità maggioritario secondo cui, per decidere della maggior gravità di un reato ai fini della continuazione, deve guardarsi alla pena massima in astratto prevista per ciascuna fattispecie (cfr., per tutte, Sez. 2, n. 36107 del 21/7/2017, Ciccia, Rv. 271031; Sez. U, n. 25939 del 28/2/2013, Ciabotti, Rv. 255347) 5.2. Anche il secondo motivo di censura è manifestamente infondato poiché la sentenza impugnata ha dato conto, nell'ambito dell'intera motivazione e, più precisamente, nella parte dedicata ad esplicitare la misura degli aumenti per il reato continuato, delle ragioni in base alle quali, all'evidenza, risulta più grave la fattispecie associativa già passata in giudicato e di cui alla sentenza del 22.12.2016 della Corte d'Appello di Catania, piuttosto che quella di cui al capo A del presente processo: si tratta, nel primo caso, di un'associazione mafiosa aggravata ai sensi dei commi 4 e 6 dell'art. 416-bis cod. pen. e, nel secondo caso, di un'associazione mafiosa che, in concreto, ha visto l'esclusione delle aggravanti contestate.
6. In conclusione, si impone l'annullamento della sentenza impugnata senza rinvio nei confronti di RB WI AL, limitatamente al reato di cui al capo M), perché estinto per prescrizione, con eliminazione della relativa pena di mesi due di reclusione da parte del Collegio, ai sensi dell'art. 620, comma primo, lett. I, cod. proc. pen.; deve, invece, rigettarsi nel resto il ricorso di detto ricorrente. Vanno dichiarati inammissibili i ricorsi di RB SC VA, AR AN, NE EL, LA LU e AC SC, con condanna di detti ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, ravvisandosi profili di colpa relativi alla causa di inammissibilità (cfr. sul punto Corte Cost. n.186 del 2000. Infine, deve essere disposta la condanna di RB WI AL e RB SC VA alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile, costituita nei soli loro confronti, che liquida in complessivi euro 2.500,00 oltre accessori di legge. 26 les
P. Q. M.
Annulla la sentenza impugnata senza rinvio nei confronti di RB WI AL limitatamente al reato di cui al capo M) perché estinto per prescrizione ed elimina la relativa pena di mesi due di reclusione;
rigetta nel resto il ricorso di detto ricorrente. Dichiara inammissibili i ricorsi di RB SC VA, AR AN, NE EL, LA LU e AC SC e condanna detti ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Condanna, inoltre, RB WI AL e RB SC VA alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile che liquida in complessivi euro 2.500,00 oltre accessori di legge. Così deciso il 14 dicembre 2022. Il Consigliere estensore Il Presidente AN Caputo Matilde Brancaccio лиз CORTE DI CASSAZIONE V SEZIONE PENALE DEPOSITATA IN CANCELLERIA 2.5 GEN 2023 IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO Carmela Lanzuise areизин 272 7