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Sentenza 28 giugno 2025
Sentenza 28 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Civitavecchia, sentenza 28/06/2025, n. 794 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Civitavecchia |
| Numero : | 794 |
| Data del deposito : | 28 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA SEZIONE CIVILE Il Tribunale Ordinario di Civitavecchia, in persona del giudice dott.ssa Roberta Nardone, ha pronunciato la seguente SENTENZA nell'ambito del giudizio civile RG. N. 4172/2018 promosso da Parte_1
, (P.I. ), con sede in Roma, Via Badoero n. 67, in
[...] P.IVA_1 persona del Presidente del Consiglio di amministrazione e Legale rappresentante pro- tempore, Dott. , rappresentata e difesa dall'Avv. Antonio Quarta (indirizzo Parte_2 di posta elettronica ) e presso lo studio di Email_1 quest'ultimo elettivamente domiciliata in Roma, Via L. Bissolati 54 Riassuntore - convenuto originario con riconvenzionale Contro
in persona ex lege (P.IVA con sede in Fiumicino loc. Fregene, CP_1 P.IVA_2
Viale di Porto 645 rappresentata e difesa dall'Avv. Bernardini Betti in forza di mandato in atti ( PEC ) Email_2
Convenuto in riassunzione – attore originario Resistente Conclusioni: come in atti
FATTO E DIRITTO Con ricorso ex art.702 bis c.p.c la conveniva in giudizio la Controparte_1 [...]
dinanzi al Tribunale di Roma per sentir dichiarare Controparte_2 il proprio diritto alla restituzione della somma di euro 13.000,00 indebitamente trattenuta dalla convenuta e con condanna della al pagamento della indicata somma o di quanto Pt_1 ritenuto di giustizia. Premetteva che la – titolare della concessione demaniale n.194 CP_1 Pt_1 rilasciata dal Comune di Fiumicino e afferente il tratto di spiaggia sul quale insiste lo stabilimento balneare denominato Club Azzurra, sito in Fiumicino, località Focene, lungomare G. Rossini n.470 – aveva offerto a la possibilità di gestire il servizio di CP_1 ristorazione e somministrazione alimenti dello stabilimento balneare. Deduceva, quindi : che si era avviata una trattativa per la stipula di un contratto CP_1 preliminare di gestione di ramo di azienda con cui la si obbligava a “Cedere in Pt_1 gestione il ramo di azienda alla , giusta delibera del 6 giugno 2017 e a” trasmettere CP_1 alle competenti autorità il contratto onde ottenere dalle stesse l'autorizzazione prescritta dall'articolo 45 bis del codice di navigazione", che le parti stabilivano che “l'efficacia del presente contratto è condizionata al rilascio dell'autorizzazione prescritta dall'articolo 45 codici navigazione da parte delle competenti autorità” e “in caso di mancato rilascio nessun obbligo sorgerà a carico delle parti”; che nel corso delle trattative la chiedeva ad Pt_1
il versamento di una somma a titolo di deposito cauzionale pari a euro 25.000 che CP_1 veniva versata con bonifico del 16.6.2017; che, tuttavia, l'autorizzazione predetta, prevista quale adempimento imprescindibile e contemplata dalle parti quale condizione sospensiva dell'efficacia del contratto, non solo non veniva concessa ma risultava non essere mai stata richiesta dalla in contrasto con gli obblighi assunti nel contratto;
che quindi il Pt_1 contratto preliminare non aveva esecuzione e il contratto definitivo non veniva mai sottoscritto;
che pertanto la somma versata diveniva detenuta senza titolo e la cassa restituiva inspiegabilmente solo la una parte del deposito pari a euro 12.000 trattenendo il residuo. Si costituiva La eccependo in via preliminare la incompetenza territoriale del Pt_1
Tribunale di Roma. Nel merito la precisava che il Consiglio di amministrazione, con verbale del Pt_1
16.6.2017 aveva deliberato di affidare alla la gestione dello stabilimento;
che CP_1 quindi in data 16 giugno 2017 era stato stipulato un (primo) contratto di gestione di ramo di azienda con durata dal 16/06/2017 al 30/4/2018 al canone di euro 30.000,00 con l'accordo che, in caso di rinnovo per l'anno successivo, il canone sarebbe aumentato a euro 70.000,00. Precisava la convenuta che il canone particolarmente vantaggioso di euro 30.000,00 teneva conto del fatto che la gestione estiva era abbondantemente iniziata;
che l' aveva CP_1 preso possesso dello stabilimento il giorno stesso della stipula e con esso di tutta l'attrezzatura necessaria per svolgere l'attività; che nel frattempo la si era attivata per Pt_1 ottenere l'autorizzazione venendo a scoprire che per quell'anno la richiesta non era di fatto ottenibile e comunque molto più laboriosa;
che il disguido era stato immediatamente comunicato alla controparte che aveva proposto comunque di gestire l'azienda con una riduzione del canone annuale concordato in euro 18.000 e una durata 16/06/2017 al 30/09/2017 e che, mancando comunque l'autorizzazione ex art.45 codice navigazione , le parti avevano deciso di ovviare al problema sottoscrivendo, unitamente al (secondo) contratto di gestione di azienda un contratto di appalto di servizi (simulato solo per giustificare la presenza della presso lo stabilimento balneare in caso di controllo CP_1 da parte delle autorità amministrative) per cui la veniva indicata come fornitore CP_1 di servizi per lo stabilimento e la come società appaltante;
che era stato quindi Pt_1 sottoscritto detto nuovo contratto di gestione di ramo di azienda (che sostituiva il precedente datato 17.6.2017) e con durata dal 16.6.17 al 30.9.2017 al canone annuale di euro 18.000,00 e ad esso allegata una scrittura privata (sottoscritta su ogni pagina e unita al detto secondo contratto di gestione di ramo di azienda) mediante la quale le parti si davano reciprocamente atto che il contratto di appalto di servizi non era voluto (escludendo quindi qualunque valore giuridico dello stesso) e riconoscevano come voluto il solo contratto di gestione di ramo di azienda da ultimo sottoscritto (canone euro 18.000,00) Precisava quindi la che dal 16.6.2017 l' aveva, sino al 30.9.2017, gestito Pt_1 CP_1 in piena autonomia e in maniera ininterrotta lo stabilimento balneare “Club Azzurra” incassando i relativi proventi del ristorante, bar e per il noleggio delle attrezzature balneari;
che avendo la versato solo euro 25.000,00 (in forza del primo contratto che CP_1 prevedeva un corrispettivo di euro 30.000,00) la ne doveva restituire solo 7,000,00 Pt_1
(25.000,00 – 18.000) e invece (errando) ne aveva restituiti euro 12.000,00; che quindi era essa creditrice di euro 5000,00 cui andavano aggiunti euro 5.478,78 per utenze varie non pagate da durante il periodo di gestione. CP_1
Proponeva, quindi, domanda riconvenzionale per il pagamento della complessiva somma di euro 10.478,68 o quella ritenuta di giustizia . La causa, riassunta dalla presso il Tribunale di Civitavecchia, è stata istruita con Pt_1
l'interrogatorio formale del sig. legale rappresentante di , prove CP_3 CP_1 testimoniali e documenti . Questo giudice diveniva assegnatario del procedimento dall'8.5.25 e lo assumeva in decisione all'udienza del 24.6.25 La domanda di , finalizzata ad ottenere la restituzione della residua parte del CP_1 corrispettivo annuale di gestione versato e non restituito dalla pari a euro 13.000,00 Pt_1 sul presupposto che il contratto preliminare di gestione sottoscritto inter partes non avrebbe avuto alcuna efficacia “NON ESSENDOSI VERIFICATA la CONDIZIONE SOSPENSIVA PREVISTA” – ovvero il rilascio dell'autorizzazione prescritta dall'art.45 bis del codice della Navigazione – è infondata e documentalmente sconfessata. Evidenzia il giudicante che la presente controversia, incentrata su accordi tra le parti finalizzati ad eludere la normativa vigente in tema di gestione di beni demaniali marittimi non può che fondarsi sui pochi dati certi acquisiti, ovvero le pattuizioni contrattuali consacrate negli accordi stipulati . Nessun elemento ulteriore avrebbe portato l'esame delle scritture contabili rappresentative, inevitabilmente, della realtà simulata – finalizzata esplicitamente ad ovviare i controlli dell'autorità e non certo di quella dissimulata. Ebbene la costruzione difensiva di – incentrata sul primo contratto inter partes CP_1
– qualificabile come preliminare di gestione di azienda sospensivamente condizionato all'ottenimento dell'autorizzazione ex art.45 cod. navigazione omette totalmente qualunque accenno al (secondo) contratto di gestione (doc.3), quello escogitato come la soluzione ideale per superare l'ostacolo amministrativo e facente parte di un fraudolento – verso le pubbliche autorità – progetto realizzato attraverso la contemporanea stipula di tre atti, ai quali pure alcun accenno viene fatto e precisamente: a)il contratto di gestione al canone di euro 18.000,00 per il periodo16.6.2027 -30.9.2017 (contratto dissimulato); b)il CONTRATTO DI APPALTO DI SERVIZI che serviva per giustificare, in caso di controlli, la presenza di Agrisesto nella concessione demaniale, in assenza delle prescritte autorizzazioni (contratto simulato); c) la scrittura privata esplicativa del progetto simulatorio.
La causa ha natura documentale e sui documenti ha speso poche parole per CP_1 chiarire un significato che potesse essere difforme a quello letterale. E quindi tutti i documenti, da alcuno disconosciuti, comprovano testualmente quanto segue:
-al (primo) “contratto di gestione di ramo di azienda “ – quello avente decorrenza 16.6.2017-30.4.2017 (doc.2 della al canone di euro 30.000,00 per il primo anno, questo Pt_1 sì sottoposto a condizione sospensiva (art.5) del rilascio della necessaria autorizzazione prescritta dall'art.45 cod. nav. seguiva la stipula di altro contratto , in sostituzione del primo (doc.3 della . Pt_1
-il secondo contratto – avente durata dal 16.6.2017 al 30.9.2017 – è un contratto ad effetti reali e non sottoposto, più, alla citata condizione sospensiva. Recita l'art.1 “La affida Pt_1 in gestione diretta e autonoma al gestore, che accetta, la sola gestione e del servizio di ristorazione e somministrazione alimenti dello Stabilimento nei locali a tal fine adibiti e attrezzati e meglio indicati nella planimetria.”. Il rilascio dell'autorizzazione non è più indicato come condizione sospensiva e il contratto è costruito come immediatamente efficace (e del resto la stagione era già iniziata e non vi era altro tempo da perdere) tanto che (art.3) si legge: “la valuterà se richiedere Pt_1 il rilascio dell' autorizzazione prescritta dall'art.45 bis del codice della navigazione da parte delle competenti autorità. In caso di mancato rilascio nessun obbligo sorgerà a carico delle parti né alcun diritto al risarcimenti o rimborsi per migliorie, acquisti, investimenti od altro che nel frattempo fossero state apportate, deliberati o assunti alle parti”. Si ribadisce che il contratto era immediatamente efficace tanto che (art.4) la Pt_1 garantiva “che in caso di revoca o sospensione delle licenze amministrative da parte dell'amministrazione competente per fatto e colpa della comporterà la risoluzione Pt_1 automatica del contratto a tutti gli effetti di legge e il risarcimento dei danni subiti dal gestore”. Ancora, il gestore ( ) veniva immesso nell'immediato possesso dei beni ed CP_1 attrezzature che gli venivano consegnate come da inventario e che si obbligava a restituire al termine della gestione come recita l'art.19:” la affida al gestore la cura dei locali in Pt_1 cui viene svolta l'attività e l'uso degli impianti, macchinari, attrezzature, utensili ed arredi come da elenco inventario sottoscritto in contraddittorio tra le parti e che si allega in copia al presente fatto sotto la lettera “A” per formarne parte integrante. Tutto quanto compreso nell'elenco (di cui il gestore riconosce, per averne effettuato accurato preventivo controllo, in buono stato d'uso, l'idoneità ai fini nonché la conformità alla normativa vigente) dovrà essere riconsegnato, unitamente ai locali, alla scadenza del contratto, in perfetto stato di conservazione e funzionamento così come viene consegnato all'inizio della gestione riconoscendo la cassa il solo consumo conseguente all'uso normale e restando a carico esclusivo del gestore tutti i costi di riparazione e manutenzione ordinaria”.
Poiché, come noto, alcuna gestione a terzi dei beni demaniali poteva essere concessa dalla senza la prescritta autorizzazione le parti hanno dichiaratamente stipulato il simulato Pt_1
“CONTRATTO DI APPALTO DI SERVIZI” (avente durata dal 15.6.2017 al 15.10.2017). Va precisato che la copia di detto contratto versata in atti reca la sola firma della e Pt_1 tuttavia è completa delle firme di entrambe le parti la contestuale “SCRITTURA PRIVATA” stipulata dai signori e nelle rispettive qualità, rispettivamente Parte_2 CP_3 di legali rappresentanti della e di ) le cui premesse recitano: “1)… tra le parti Pt_1 CP_1 sopra indicate è stato stipulato in data 17-06-2017, un contratto di servizi avente ad oggetto la fornitura di personale per l'attività di ristorazione bar presso lo stabilimento balneare
“Club Azzurra” sito in Fiumicino Località Focene;
2) che il suddetto contratto è stato unicamente stipulato per permettere alla di gestire il ristorante ed il bar presso CP_1 lo stabilimento balneare “Club Azzurra” in attesa di formalizzare la richiesta e ottenere l'autorizzazione di cui all'articolo 45 bis Cod. Nav. che, nel caso di specie, andrebbe a coincidere quasi al termine della stagione balneare estiva, 3) che le parti riconoscono e si danno reciprocamente atto che il suddetto contratto di appalto non è voluto essendo stato stipulato solo per il motivo di cui al precedente capitolo ossia per ovviare al problema di cui all'articolo 45 bis cod. nav.; 4) che le parti riconoscono che il contratto di appalto di cui trattasi non ha nessun valore contrattuale né giuridico essendo stato stipulato (solo) per consentire alla di poter gestire il ristorante ed il bar in attesa dell'autorizzazione CP_1 di cui all'articolo 45 bis cod. nav., qualora si decidesse di inoltrare tale richiesta”. L'art.5 della citata scrittura, chiude, con un significato letterale inequivocabile: “5)…le parti riconoscono come voluto ed accettato solo il contratto di gestione di ramo di azienda sottoscritto in data odierna ed allegato al presente atto così da essere parte integrante dello stesso composto da n. 5 pagine cui si fa espresso rinvio”. A fonte di tali risultanze documentali le prove testimoniali assunte ben poco possono aggiungere attesa la tendenziale scarsa affidabilità e precisione di dichiarazioni rese da terzi che ben poco possono conoscere degli accordi interni inter partes. In ogni caso si osserva quanto segue. Il teste , commercialista della – le cui Testimone_1 Parte_1 titubanze ben si comprendono ed emergono dalla voluta precisazione di non essere stato presente alla sottoscrizione dei vari atti – ha comunque chiarito perché i contratti con i terzi fornitori continuavano ad essere intestati alla “…per quella stagione siccome le Pt_1 pattuizioni intervennero tardivamente a stagione oramai avviata i rapporti commerciali con i terzi proseguirono a nome della anziché dell' e non poteva essere Parte_1 CP_1 diversamene poiché altrimenti si sarebbe rischiata la revoca della concessione ex art. 45 bis che regola le autorizzazioni;
nel contratto di affitto di azienda era stata allegata una scrittura privata nella quale le parti davano atto di agire nel modo in cui ho sopra detto per non rischiare le sanzioni da parte dell'Ente concedente”. La teste , avventrice dello stabilimento ed effettivamente indifferente Testimone_2
e credibile ha dichiarato: “sono un'iscritta della Cassa Mutua Ospedaliera, nel periodo estivo vado al mare a Focene e posso confermare che il periodo 16 .
6.2017 al 30.9.2017 era subentrato alla solita gestione della Casa mutua nella gestione dello stabilimento balneare un signore che si chiamava. e che ho poi conosciuto pranzando insieme al tavolo, CP_3
l'anno successivo vi era un altro signore a gestire lo stabilimento”. A.D.R. gli scontrini non li ho mai guardati ma me li consegnava spesso la moglie di che stava al Bar, non ha CP_3 Per_ mai guardato l'intestazione dello scontrino. A.D.R. oltre la moglie di qualche volta ad aiutare dentro lo stabilimento vi era anche il figlio, seppi che venne per un certo periodo perché viveva all'estero”. Il sig. (l.r. di ) in sede di interrogatorio ha replicato la tesi CP_3 CP_1 contenuta negli scritti difensivi “….la avrebbe dovuto gestire lo stabilimento CP_1 balneare Club Azzurra in Fiumicino ma così non è stato possibile fare mancando il 45 bis non si poteva gestire nulla. Di fatto l' non ha potuto svolgere alcuna attività”. CP_1
Peccato che l'interrogando non abbia chiarito anche che fine avessero fatto gli ulteriori atti stipulati tra le parti e attestanti la consegna in gestione del ristorante nello stabilimento e l'accordo simulatorio. Inutile soffermarsi sul deposito da parte di della dichiarazione di tale CP_1 [...]
, datata 07-11-2017 trattandosi di documento non avente alcun valore nel Persona_2 processo che vede le prove essere “tipiche”. I documenti depositati da per provare che era la ad avere gestito il CP_1 Pt_1 ristorante nel periodo di causa - DDT relativi all consegna della merce, Fatture relative all'acquisto della merce intestate alla Buste paga dipendenti con indicazione della Pt_1 come datore;
Nota credito del 30.11.2017 a favore – sono Pt_1 CP_4 Parte_1 coerenti con il progetto simulatorio (ben ha chiarito il dott. perchè i contratti in Tes_1 essere non potevano che continuare a nome della . Peraltro, invece, il fatto che Pt_1
abbia la disponibilità di documenti di trasporto della merce o fatture della CP_1 Pt_1 evidenzia che fosse la stessa a trovarsi sul posto a ricevere la merce dai fornitori. CP_1
Le altre prove testimoniali sono generiche e non sufficienti a scalfire l'efficacia probatoria dei documenti contrattuali e delle dichiarazioni confessorie versati in atti. Per quanto sopra va respinta la domanda di Controparte_1 Quanto alla riconvenzionale della la detta va accolta nei limiti di seguito precisati. Pt_1
La richiesta di ripetizione di quanto asseritamente sborsato dalla per utenze va Pt_1 respinta in difetto di prova del relativo esborso. Va invece accolta la domanda riconvenzionale della per la restituzione della Pt_1 somma di euro 5.000,00 restituita ad in eccesso sul dovuto. CP_1
Infatti, aveva versato – in forza del primo contratto di gestione - solo euro CP_1
25.000,00 (in luogo dei 30.000,00 pattuiti) e ne ha ricevuti dalla euro 12.000,00. Poiché Pt_1 in forza del secondo contratto di gestione il corrispettivo per la gestione del ristorante era pari a euro 18.000,00, doveva riceverne indietro solo 7,000,00 (25.000,00 – 18.000). CP_1
Sulla indicata somma di euro 5.000,00 spettano alla gli interessi legali dalla Pt_1 domanda al saldo effettivo. Le spese di lite, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.
Per questi motivi
Il Tribunale di Civitavecchia, in persona del giudice dott.ssa Roberta Nardone decidendo sulle domande intercorse tra e CP_1 [...]
, così provvede: Parte_1 rigetta le domande di Controparte_1 accoglie la domanda della per quanto di ragione e condanna al Pt_1 Controparte_1 pagamento in favore di Parte_1
della somma di euro 5.000,00 oltre interessi
[...] Parte_1 legali dalla domanda al saldo;
condanna alla refusione in favore della delle spese di lite che liquida in CP_1 Pt_1 euro 145,50 per esborsi ed euro 4500,00 per compensi, oltre accessori di legge e rimborso forfettario (15%). Civitavecchia 28.6.2025 IL GIUDICE dott.ssa Roberta Nardone
, (P.I. ), con sede in Roma, Via Badoero n. 67, in
[...] P.IVA_1 persona del Presidente del Consiglio di amministrazione e Legale rappresentante pro- tempore, Dott. , rappresentata e difesa dall'Avv. Antonio Quarta (indirizzo Parte_2 di posta elettronica ) e presso lo studio di Email_1 quest'ultimo elettivamente domiciliata in Roma, Via L. Bissolati 54 Riassuntore - convenuto originario con riconvenzionale Contro
in persona ex lege (P.IVA con sede in Fiumicino loc. Fregene, CP_1 P.IVA_2
Viale di Porto 645 rappresentata e difesa dall'Avv. Bernardini Betti in forza di mandato in atti ( PEC ) Email_2
Convenuto in riassunzione – attore originario Resistente Conclusioni: come in atti
FATTO E DIRITTO Con ricorso ex art.702 bis c.p.c la conveniva in giudizio la Controparte_1 [...]
dinanzi al Tribunale di Roma per sentir dichiarare Controparte_2 il proprio diritto alla restituzione della somma di euro 13.000,00 indebitamente trattenuta dalla convenuta e con condanna della al pagamento della indicata somma o di quanto Pt_1 ritenuto di giustizia. Premetteva che la – titolare della concessione demaniale n.194 CP_1 Pt_1 rilasciata dal Comune di Fiumicino e afferente il tratto di spiaggia sul quale insiste lo stabilimento balneare denominato Club Azzurra, sito in Fiumicino, località Focene, lungomare G. Rossini n.470 – aveva offerto a la possibilità di gestire il servizio di CP_1 ristorazione e somministrazione alimenti dello stabilimento balneare. Deduceva, quindi : che si era avviata una trattativa per la stipula di un contratto CP_1 preliminare di gestione di ramo di azienda con cui la si obbligava a “Cedere in Pt_1 gestione il ramo di azienda alla , giusta delibera del 6 giugno 2017 e a” trasmettere CP_1 alle competenti autorità il contratto onde ottenere dalle stesse l'autorizzazione prescritta dall'articolo 45 bis del codice di navigazione", che le parti stabilivano che “l'efficacia del presente contratto è condizionata al rilascio dell'autorizzazione prescritta dall'articolo 45 codici navigazione da parte delle competenti autorità” e “in caso di mancato rilascio nessun obbligo sorgerà a carico delle parti”; che nel corso delle trattative la chiedeva ad Pt_1
il versamento di una somma a titolo di deposito cauzionale pari a euro 25.000 che CP_1 veniva versata con bonifico del 16.6.2017; che, tuttavia, l'autorizzazione predetta, prevista quale adempimento imprescindibile e contemplata dalle parti quale condizione sospensiva dell'efficacia del contratto, non solo non veniva concessa ma risultava non essere mai stata richiesta dalla in contrasto con gli obblighi assunti nel contratto;
che quindi il Pt_1 contratto preliminare non aveva esecuzione e il contratto definitivo non veniva mai sottoscritto;
che pertanto la somma versata diveniva detenuta senza titolo e la cassa restituiva inspiegabilmente solo la una parte del deposito pari a euro 12.000 trattenendo il residuo. Si costituiva La eccependo in via preliminare la incompetenza territoriale del Pt_1
Tribunale di Roma. Nel merito la precisava che il Consiglio di amministrazione, con verbale del Pt_1
16.6.2017 aveva deliberato di affidare alla la gestione dello stabilimento;
che CP_1 quindi in data 16 giugno 2017 era stato stipulato un (primo) contratto di gestione di ramo di azienda con durata dal 16/06/2017 al 30/4/2018 al canone di euro 30.000,00 con l'accordo che, in caso di rinnovo per l'anno successivo, il canone sarebbe aumentato a euro 70.000,00. Precisava la convenuta che il canone particolarmente vantaggioso di euro 30.000,00 teneva conto del fatto che la gestione estiva era abbondantemente iniziata;
che l' aveva CP_1 preso possesso dello stabilimento il giorno stesso della stipula e con esso di tutta l'attrezzatura necessaria per svolgere l'attività; che nel frattempo la si era attivata per Pt_1 ottenere l'autorizzazione venendo a scoprire che per quell'anno la richiesta non era di fatto ottenibile e comunque molto più laboriosa;
che il disguido era stato immediatamente comunicato alla controparte che aveva proposto comunque di gestire l'azienda con una riduzione del canone annuale concordato in euro 18.000 e una durata 16/06/2017 al 30/09/2017 e che, mancando comunque l'autorizzazione ex art.45 codice navigazione , le parti avevano deciso di ovviare al problema sottoscrivendo, unitamente al (secondo) contratto di gestione di azienda un contratto di appalto di servizi (simulato solo per giustificare la presenza della presso lo stabilimento balneare in caso di controllo CP_1 da parte delle autorità amministrative) per cui la veniva indicata come fornitore CP_1 di servizi per lo stabilimento e la come società appaltante;
che era stato quindi Pt_1 sottoscritto detto nuovo contratto di gestione di ramo di azienda (che sostituiva il precedente datato 17.6.2017) e con durata dal 16.6.17 al 30.9.2017 al canone annuale di euro 18.000,00 e ad esso allegata una scrittura privata (sottoscritta su ogni pagina e unita al detto secondo contratto di gestione di ramo di azienda) mediante la quale le parti si davano reciprocamente atto che il contratto di appalto di servizi non era voluto (escludendo quindi qualunque valore giuridico dello stesso) e riconoscevano come voluto il solo contratto di gestione di ramo di azienda da ultimo sottoscritto (canone euro 18.000,00) Precisava quindi la che dal 16.6.2017 l' aveva, sino al 30.9.2017, gestito Pt_1 CP_1 in piena autonomia e in maniera ininterrotta lo stabilimento balneare “Club Azzurra” incassando i relativi proventi del ristorante, bar e per il noleggio delle attrezzature balneari;
che avendo la versato solo euro 25.000,00 (in forza del primo contratto che CP_1 prevedeva un corrispettivo di euro 30.000,00) la ne doveva restituire solo 7,000,00 Pt_1
(25.000,00 – 18.000) e invece (errando) ne aveva restituiti euro 12.000,00; che quindi era essa creditrice di euro 5000,00 cui andavano aggiunti euro 5.478,78 per utenze varie non pagate da durante il periodo di gestione. CP_1
Proponeva, quindi, domanda riconvenzionale per il pagamento della complessiva somma di euro 10.478,68 o quella ritenuta di giustizia . La causa, riassunta dalla presso il Tribunale di Civitavecchia, è stata istruita con Pt_1
l'interrogatorio formale del sig. legale rappresentante di , prove CP_3 CP_1 testimoniali e documenti . Questo giudice diveniva assegnatario del procedimento dall'8.5.25 e lo assumeva in decisione all'udienza del 24.6.25 La domanda di , finalizzata ad ottenere la restituzione della residua parte del CP_1 corrispettivo annuale di gestione versato e non restituito dalla pari a euro 13.000,00 Pt_1 sul presupposto che il contratto preliminare di gestione sottoscritto inter partes non avrebbe avuto alcuna efficacia “NON ESSENDOSI VERIFICATA la CONDIZIONE SOSPENSIVA PREVISTA” – ovvero il rilascio dell'autorizzazione prescritta dall'art.45 bis del codice della Navigazione – è infondata e documentalmente sconfessata. Evidenzia il giudicante che la presente controversia, incentrata su accordi tra le parti finalizzati ad eludere la normativa vigente in tema di gestione di beni demaniali marittimi non può che fondarsi sui pochi dati certi acquisiti, ovvero le pattuizioni contrattuali consacrate negli accordi stipulati . Nessun elemento ulteriore avrebbe portato l'esame delle scritture contabili rappresentative, inevitabilmente, della realtà simulata – finalizzata esplicitamente ad ovviare i controlli dell'autorità e non certo di quella dissimulata. Ebbene la costruzione difensiva di – incentrata sul primo contratto inter partes CP_1
– qualificabile come preliminare di gestione di azienda sospensivamente condizionato all'ottenimento dell'autorizzazione ex art.45 cod. navigazione omette totalmente qualunque accenno al (secondo) contratto di gestione (doc.3), quello escogitato come la soluzione ideale per superare l'ostacolo amministrativo e facente parte di un fraudolento – verso le pubbliche autorità – progetto realizzato attraverso la contemporanea stipula di tre atti, ai quali pure alcun accenno viene fatto e precisamente: a)il contratto di gestione al canone di euro 18.000,00 per il periodo16.6.2027 -30.9.2017 (contratto dissimulato); b)il CONTRATTO DI APPALTO DI SERVIZI che serviva per giustificare, in caso di controlli, la presenza di Agrisesto nella concessione demaniale, in assenza delle prescritte autorizzazioni (contratto simulato); c) la scrittura privata esplicativa del progetto simulatorio.
La causa ha natura documentale e sui documenti ha speso poche parole per CP_1 chiarire un significato che potesse essere difforme a quello letterale. E quindi tutti i documenti, da alcuno disconosciuti, comprovano testualmente quanto segue:
-al (primo) “contratto di gestione di ramo di azienda “ – quello avente decorrenza 16.6.2017-30.4.2017 (doc.2 della al canone di euro 30.000,00 per il primo anno, questo Pt_1 sì sottoposto a condizione sospensiva (art.5) del rilascio della necessaria autorizzazione prescritta dall'art.45 cod. nav. seguiva la stipula di altro contratto , in sostituzione del primo (doc.3 della . Pt_1
-il secondo contratto – avente durata dal 16.6.2017 al 30.9.2017 – è un contratto ad effetti reali e non sottoposto, più, alla citata condizione sospensiva. Recita l'art.1 “La affida Pt_1 in gestione diretta e autonoma al gestore, che accetta, la sola gestione e del servizio di ristorazione e somministrazione alimenti dello Stabilimento nei locali a tal fine adibiti e attrezzati e meglio indicati nella planimetria.”. Il rilascio dell'autorizzazione non è più indicato come condizione sospensiva e il contratto è costruito come immediatamente efficace (e del resto la stagione era già iniziata e non vi era altro tempo da perdere) tanto che (art.3) si legge: “la valuterà se richiedere Pt_1 il rilascio dell' autorizzazione prescritta dall'art.45 bis del codice della navigazione da parte delle competenti autorità. In caso di mancato rilascio nessun obbligo sorgerà a carico delle parti né alcun diritto al risarcimenti o rimborsi per migliorie, acquisti, investimenti od altro che nel frattempo fossero state apportate, deliberati o assunti alle parti”. Si ribadisce che il contratto era immediatamente efficace tanto che (art.4) la Pt_1 garantiva “che in caso di revoca o sospensione delle licenze amministrative da parte dell'amministrazione competente per fatto e colpa della comporterà la risoluzione Pt_1 automatica del contratto a tutti gli effetti di legge e il risarcimento dei danni subiti dal gestore”. Ancora, il gestore ( ) veniva immesso nell'immediato possesso dei beni ed CP_1 attrezzature che gli venivano consegnate come da inventario e che si obbligava a restituire al termine della gestione come recita l'art.19:” la affida al gestore la cura dei locali in Pt_1 cui viene svolta l'attività e l'uso degli impianti, macchinari, attrezzature, utensili ed arredi come da elenco inventario sottoscritto in contraddittorio tra le parti e che si allega in copia al presente fatto sotto la lettera “A” per formarne parte integrante. Tutto quanto compreso nell'elenco (di cui il gestore riconosce, per averne effettuato accurato preventivo controllo, in buono stato d'uso, l'idoneità ai fini nonché la conformità alla normativa vigente) dovrà essere riconsegnato, unitamente ai locali, alla scadenza del contratto, in perfetto stato di conservazione e funzionamento così come viene consegnato all'inizio della gestione riconoscendo la cassa il solo consumo conseguente all'uso normale e restando a carico esclusivo del gestore tutti i costi di riparazione e manutenzione ordinaria”.
Poiché, come noto, alcuna gestione a terzi dei beni demaniali poteva essere concessa dalla senza la prescritta autorizzazione le parti hanno dichiaratamente stipulato il simulato Pt_1
“CONTRATTO DI APPALTO DI SERVIZI” (avente durata dal 15.6.2017 al 15.10.2017). Va precisato che la copia di detto contratto versata in atti reca la sola firma della e Pt_1 tuttavia è completa delle firme di entrambe le parti la contestuale “SCRITTURA PRIVATA” stipulata dai signori e nelle rispettive qualità, rispettivamente Parte_2 CP_3 di legali rappresentanti della e di ) le cui premesse recitano: “1)… tra le parti Pt_1 CP_1 sopra indicate è stato stipulato in data 17-06-2017, un contratto di servizi avente ad oggetto la fornitura di personale per l'attività di ristorazione bar presso lo stabilimento balneare
“Club Azzurra” sito in Fiumicino Località Focene;
2) che il suddetto contratto è stato unicamente stipulato per permettere alla di gestire il ristorante ed il bar presso CP_1 lo stabilimento balneare “Club Azzurra” in attesa di formalizzare la richiesta e ottenere l'autorizzazione di cui all'articolo 45 bis Cod. Nav. che, nel caso di specie, andrebbe a coincidere quasi al termine della stagione balneare estiva, 3) che le parti riconoscono e si danno reciprocamente atto che il suddetto contratto di appalto non è voluto essendo stato stipulato solo per il motivo di cui al precedente capitolo ossia per ovviare al problema di cui all'articolo 45 bis cod. nav.; 4) che le parti riconoscono che il contratto di appalto di cui trattasi non ha nessun valore contrattuale né giuridico essendo stato stipulato (solo) per consentire alla di poter gestire il ristorante ed il bar in attesa dell'autorizzazione CP_1 di cui all'articolo 45 bis cod. nav., qualora si decidesse di inoltrare tale richiesta”. L'art.5 della citata scrittura, chiude, con un significato letterale inequivocabile: “5)…le parti riconoscono come voluto ed accettato solo il contratto di gestione di ramo di azienda sottoscritto in data odierna ed allegato al presente atto così da essere parte integrante dello stesso composto da n. 5 pagine cui si fa espresso rinvio”. A fonte di tali risultanze documentali le prove testimoniali assunte ben poco possono aggiungere attesa la tendenziale scarsa affidabilità e precisione di dichiarazioni rese da terzi che ben poco possono conoscere degli accordi interni inter partes. In ogni caso si osserva quanto segue. Il teste , commercialista della – le cui Testimone_1 Parte_1 titubanze ben si comprendono ed emergono dalla voluta precisazione di non essere stato presente alla sottoscrizione dei vari atti – ha comunque chiarito perché i contratti con i terzi fornitori continuavano ad essere intestati alla “…per quella stagione siccome le Pt_1 pattuizioni intervennero tardivamente a stagione oramai avviata i rapporti commerciali con i terzi proseguirono a nome della anziché dell' e non poteva essere Parte_1 CP_1 diversamene poiché altrimenti si sarebbe rischiata la revoca della concessione ex art. 45 bis che regola le autorizzazioni;
nel contratto di affitto di azienda era stata allegata una scrittura privata nella quale le parti davano atto di agire nel modo in cui ho sopra detto per non rischiare le sanzioni da parte dell'Ente concedente”. La teste , avventrice dello stabilimento ed effettivamente indifferente Testimone_2
e credibile ha dichiarato: “sono un'iscritta della Cassa Mutua Ospedaliera, nel periodo estivo vado al mare a Focene e posso confermare che il periodo 16 .
6.2017 al 30.9.2017 era subentrato alla solita gestione della Casa mutua nella gestione dello stabilimento balneare un signore che si chiamava. e che ho poi conosciuto pranzando insieme al tavolo, CP_3
l'anno successivo vi era un altro signore a gestire lo stabilimento”. A.D.R. gli scontrini non li ho mai guardati ma me li consegnava spesso la moglie di che stava al Bar, non ha CP_3 Per_ mai guardato l'intestazione dello scontrino. A.D.R. oltre la moglie di qualche volta ad aiutare dentro lo stabilimento vi era anche il figlio, seppi che venne per un certo periodo perché viveva all'estero”. Il sig. (l.r. di ) in sede di interrogatorio ha replicato la tesi CP_3 CP_1 contenuta negli scritti difensivi “….la avrebbe dovuto gestire lo stabilimento CP_1 balneare Club Azzurra in Fiumicino ma così non è stato possibile fare mancando il 45 bis non si poteva gestire nulla. Di fatto l' non ha potuto svolgere alcuna attività”. CP_1
Peccato che l'interrogando non abbia chiarito anche che fine avessero fatto gli ulteriori atti stipulati tra le parti e attestanti la consegna in gestione del ristorante nello stabilimento e l'accordo simulatorio. Inutile soffermarsi sul deposito da parte di della dichiarazione di tale CP_1 [...]
, datata 07-11-2017 trattandosi di documento non avente alcun valore nel Persona_2 processo che vede le prove essere “tipiche”. I documenti depositati da per provare che era la ad avere gestito il CP_1 Pt_1 ristorante nel periodo di causa - DDT relativi all consegna della merce, Fatture relative all'acquisto della merce intestate alla Buste paga dipendenti con indicazione della Pt_1 come datore;
Nota credito del 30.11.2017 a favore – sono Pt_1 CP_4 Parte_1 coerenti con il progetto simulatorio (ben ha chiarito il dott. perchè i contratti in Tes_1 essere non potevano che continuare a nome della . Peraltro, invece, il fatto che Pt_1
abbia la disponibilità di documenti di trasporto della merce o fatture della CP_1 Pt_1 evidenzia che fosse la stessa a trovarsi sul posto a ricevere la merce dai fornitori. CP_1
Le altre prove testimoniali sono generiche e non sufficienti a scalfire l'efficacia probatoria dei documenti contrattuali e delle dichiarazioni confessorie versati in atti. Per quanto sopra va respinta la domanda di Controparte_1 Quanto alla riconvenzionale della la detta va accolta nei limiti di seguito precisati. Pt_1
La richiesta di ripetizione di quanto asseritamente sborsato dalla per utenze va Pt_1 respinta in difetto di prova del relativo esborso. Va invece accolta la domanda riconvenzionale della per la restituzione della Pt_1 somma di euro 5.000,00 restituita ad in eccesso sul dovuto. CP_1
Infatti, aveva versato – in forza del primo contratto di gestione - solo euro CP_1
25.000,00 (in luogo dei 30.000,00 pattuiti) e ne ha ricevuti dalla euro 12.000,00. Poiché Pt_1 in forza del secondo contratto di gestione il corrispettivo per la gestione del ristorante era pari a euro 18.000,00, doveva riceverne indietro solo 7,000,00 (25.000,00 – 18.000). CP_1
Sulla indicata somma di euro 5.000,00 spettano alla gli interessi legali dalla Pt_1 domanda al saldo effettivo. Le spese di lite, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.
Per questi motivi
Il Tribunale di Civitavecchia, in persona del giudice dott.ssa Roberta Nardone decidendo sulle domande intercorse tra e CP_1 [...]
, così provvede: Parte_1 rigetta le domande di Controparte_1 accoglie la domanda della per quanto di ragione e condanna al Pt_1 Controparte_1 pagamento in favore di Parte_1
della somma di euro 5.000,00 oltre interessi
[...] Parte_1 legali dalla domanda al saldo;
condanna alla refusione in favore della delle spese di lite che liquida in CP_1 Pt_1 euro 145,50 per esborsi ed euro 4500,00 per compensi, oltre accessori di legge e rimborso forfettario (15%). Civitavecchia 28.6.2025 IL GIUDICE dott.ssa Roberta Nardone