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Sentenza 16 aprile 2025
Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 16/04/2025, n. 535 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 535 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TERMINI IMERESE
SEZIONE CIVILE composto dai sigg.ri Magistrati dr. Giuseppe Rini Presidente dr.ssa Rossana Musumeci Giudice rel. dr.ssa Claudia Musola Giudice riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2669 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi dell'anno 2024 vertente
TRA
, nato a [...] l'[...], rappresentato e Parte_1 difeso dall'Avv. Antonino Lo Pinto per mandato in atti
attore
CONTRO
nata a [...] l'[...] Controparte_1 convenuta contumace
E CON L'INTERVENTO del PUBBLICO MINISTERO
interveniente necessario
OGGETTO: divorzio contenzioso.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: all'udienza del 17 marzo 2025 l'attore concludeva come da verbale e atto introduttivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso regolarmente notificato, , premesso che Parte_1 con sentenza n. 992 del 29.8.2023, questo tribunale aveva pronunciato la
1 separazione giudiziale in relazione al matrimonio contratto tra il medesimo attore e , in Bolognetta, in data 22 luglio 1975 Controparte_1
Per_ (e dal quale erano nati tre figli, , e tutti già da Per_1 Per_2 tempo maggiorenni ed economicamente autosufficienti), conveniva in giudizio quest'ultima, chiedendo la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario. Il tutto con vittoria di spese e compensi.
Pur ritualmente evocata in giudizio, non si costituiva. Controparte_1
All'udienza del 17 marzo 2025, dato atto del fallimento del tentativo di conciliazione anche per assenza della convenuta, l'attore concludeva come da atto introduttivo e il procedimento veniva assunto in decisione senza concessione dei termini di cui all'art. 189 c.p.c.
***
In via preliminare deve essere dichiarata la contumacia di CP_1
non costituita in giudizio sebbene le sia stata regolarmente
[...] notificata copia del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza di comparizione delle parti.
Entrando nel merito delle domande proposte dalla parte ricorrente, deve senz'altro accogliersi la domanda principale di cessazione degli effetti civili del matrimonio, essendo trascorso ben più di un anno dalla comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale per il tentativo di conciliazione nel giudizio di separazione giudiziale, pronunciata con sentenza n. 992 dell'8 settembre 2023 da questo tribunale, senza che si siano ricostituiti i presupposti per la ripresa della loro comunione materiale e spirituale, come può facilmente desumersi dall'esito negativo del tentativo di conciliazione.
Tali circostanze militano nel senso della definitiva cessazione della communio omnis vitae coessenziale al vincolo di coniugio.
Nessuna altra statuizione deve essere assunta dal Tribunale, non essendovi domande ulteriori, oltre a quella relativa allo status.
Quanto alle spese di lite, ritiene il Tribunale che le stesse debbano essere dichiarate irripetibili.
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Per questi motivi
Il Tribunale di Termini Imerese, come sopra composto, nel contraddittorio delle parti, uditi i procuratori delle parti costituite ed il
Pubblico Ministero;
ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa;
definitivamente pronunciando:
◦ Dichiara cessati gli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in Bolognetta in data 22 luglio 1975 da
, nato a [...] l'[...], e Parte_1 CP_1
nata a [...] l'[...], trascritto nel registro degli
[...]
Atti di matrimonio del Comune di Bolognetta dell'anno 1975, al n. 13, parte II, serie A;
◦ dichiara le spese di lite sostenute dall'attore irripetibili.
Manda la Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso nella Camera di consiglio della Sezione Civile del Tribunale di Termini Imerese il 15 aprile 2025.
Il Presidente
Il Giudice Estensore Giuseppe Rini
Rossana Musumeci
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