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Sentenza 5 dicembre 2025
Sentenza 5 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 05/12/2025, n. 5891 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 5891 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Catania
Quarta CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice unico Dott. VE TA ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al N. 10624/2023 R.G. promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ALDISIO Parte_1 C.F._1
VALENTINA, elettivamente domiciliato via O. Scammacca n. 12, Catania presso lo studio dell'Avv.
NA IS.
ATTORE
contro
:
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_1 P.IVA_1 dell'avv. GRASSO ANDREA, elettivamente domiciliato in Riposto (CT), in Corso Italia n. 279, presso lo studio dell'Avv.to Andrea Grasso
CONVENUTO
Posta in decisione all'udienza del 30.6.2025, sulle conclusioni precisate come in atti, previa assegnazione alle parti dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e memorie di replica.
pagina 1 di 6 MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio Parte_2 innanzi a questo Tribunale la ditta Controparte_1 proponendo opposizione avverso il decreto ingiuntivo n.2655/2023 (R.G. n. 737/2023), reso dal
Tribunale civile di Catania in data 03.07.2023 e notificato a mezzo posta in data 14.07.2023, con il quale veniva ad esso ingiunto il pagamento della somma di € 5.170,00 oltre interessi legali e spese del procedimento monitorio, dovuta in virtù di due fatture emessa dall'opposta in ragione dell'espletamento di servizi funebri conseguenti rispettivamente al decesso di Persona_1 padre dell'opponente- e al decesso di madre dell'opponente. Persona_2
Eccepiva l'opponente l'inefficacia del decreto ingiuntivo e ne invocava la revoca deducendo l'infondatezza e inesigibilità della pretesa creditoria avanzata da parte opposta per aver egli accettato l'eredità dei suoi genitori con beneficio d'inventario.
Chiedeva pertanto: “in via principale e nel merito: - Revocare/annullare l'opposto decreto ingiuntivo
n. 2655/2023 nei confronti dell'odierno opponente, rimettendosi sul punto all'Ill.mo Giudice nella determinazione dei consequenziali e confacenti provvedimenti a fronte di quanto sopra rappresentato.”
Si costituiva in giudizio l'opposta, contestando gli assunti attorei perché infondati in fatto e in diritto e chiedeva a questo G.I.:”… respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, Voglia: - in via preliminare, rigettare la richiesta di sospensione del decreto ingiuntivo n. 2655/2023, in quanto infondata e pretestuosa;
- dichiarare l'opponente decaduto dal beneficio d'inventario, e, per l'effetto, dichiarare lo stesso erede puro e semplice dei propri genitori e Persona_1 Controparte_2
; - conseguentemente, nel merito, alla luce di tutto quanto sopra esposto, rigettare in toto la
[...] domanda di parte avversa, in quanto l'opposizione deve ritenersi infondata e dilatoria, sia in fatto che in diritto;
- per l'effetto, previa conferma del decreto ingiuntivo opposto, condannare parte opponente
a corrispondere alla con sede a Giarre (CT), in Parte_3 via Gioberti n.7/9, in persona del legale rappresentante pro tempore, la somma di € 5.170,00, oltre interessi come da ricorso, dalla scadenza fino all'effettivo soddisfo, oltre spese del procedimento monitorio per complessivi € 473,00, oltre spese generali, IVA e CPA ed a tutte le successive spese occorrende. Si chiede, inoltre, ai sensi dell'art. 648, c.p.c., la concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo n. 2655/2023, del 03/07/2023, R.G. n.737/2023, poiché l'opposizione non risulta fondata su prova scritta o di pronta soluzione. Con vittoria di spese e compensi, da distrarre a favore del sottoscritto procuratore antistatario, ai sensi dell'art. 93, c.p.c.”
pagina 2 di 6 Con ordinanza del 06.03.2024 veniva denegata la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto nonché venivano assegnati alle parti, su loro richiesta, i termini di cui all'art.183 comma 6
c.p.c.
Successivamente all'udienza del 30.09.2024 le parti insistevano in atti e il G.I. rinviava per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 30.06.2025.
Indi all'udienza suddetta, sulle conclusioni precisate come in atti, la causa veniva posta in decisione, previa assegnazione alle parti dei termini di cui all'art.190 c.p.c. per il deposito degli scritti difensivi conclusionali.
Preliminarmente deve osservarsi che, con la proposizione dell'opposizione, si instaura un ordinario procedimento di cognizione, cui sono applicabili le norme generali in tema di onere della prova e responsabilità contrattuale. Operano, dunque, i principi sanciti dagli artt. 2697 e 1218 c.c. – quali interpretati, per tutte, da Cass. civ., Sez. un., n. 13533/2001 –secondo cui, in tema di responsabilità contrattuale, è onere del creditore produrre il titolo su cui l'obbligazione è fondata ed allegare l'inadempimento, mentre grava sul debitore l'onere di dimostrarne l'assenza o la non imputabilità. Ad ulteriore conferma va altresì rilevato che “l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione nel quale il giudice deve accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'opposto, che assume la posizione sostanziale di attore, mentre l'opponente , il quale assume la posizione sostanziale di convenuto, ha l'onere di contestare il diritto azionato con il ricorso, facendo valere l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda o l'esistenza di fatti estintivi o modificativi di tali diritti (Cassaz. Civile, Sez.II, ordinanza n.13240 del 16 maggio 2019.
Dunque, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo le parti (apparentemente invertite) conservano la loro posizione sostanziale, rimanendo così soggette ai rispettivi oneri probatori. Pertanto, la prova del fatto costitutivo del credito spetta al creditore;
è invece onere del convenuto (nel caso di decreto ingiuntivo, dell'opponente) quello di prendere posizione sui fatti posti a fondamento della domanda.
È dunque onere del creditore provare l'esistenza di un diritto destinato ad essere soddisfatto;
diversamente, grava sul debitore l'onere di provare il fatto estintivo dell'adempimento.
Ciò premesso nel caso in esame la ditta - Controparte_1 odierna opposta- sostiene di aver eseguito dei servizi funebri in favore di e Persona_1 Per_2 entrambi genitori dell'opponente, a fronte dei quali ha emesso due fatture (alleg. in atti) rimaste
[...] insolute, per un importo complessivo di € 5.170,00.
Di contro, parte opponente, eccepisce di non dover procedere ad alcun pagamento, nei confronti della in quanto dichiara di aver proceduto Controparte_1 all'accettazione con beneficio d'inventario sia dell'eredità del padre che, successivamente, della madre. pagina 3 di 6 Tale accettazione beneficiata, determinerebbe a suo dire, la non esigibilità, nei suoi confronti, delle somme dovute per le spese funerarie dei genitori.
Ciò premesso, occorre esaminare la natura del credito opposto, che nel caso di specie riguarda dei debiti per le spese funerarie dei genitori dell'opponente.
A dire del creditore opposto tali spese sarebbero di competenza di , che avrebbe Parte_1 insieme alla di lui sorella, commissionato alla Agenzia opposta i servizi funebri dei genitori, obbligandosi a pagarne le relative spese pro quota.
Tale tesi è stata respinta dall'opponente che invero sostiene che tali debiti rientrerebbero nell'asse ereditario dei de cuius e avendo lo stesso accettato le eredità con beneficio d'inventario, non sarebbe onerato a pagare le spese con il proprio patrimonio personale.
Ciò premesso la presente causa deve essere risolta in diritto, potendosi in fatto dare per pacifico che l'opponente ebbe a commissionare all'opposta i servizi funebri per i quali è chiesto il pagamento.
Invero il , in occasione del decesso del proprio padre, aveva provveduto ad inviare un Per_1 telegramma alla ditta in cui chiedeva le coordinate bancarie, al fine di poter pagare la metà delle CP_1 spese a lui dovute, circostanza mai smentita dallo stesso.
E per quanto concerne le spese funerarie della madre, l'opponente, ancor prima della redazione degli inventari, aveva già proceduto al versamento di un acconto, per come ammesso e mai contestato anche dallo stesso ( seppur poi affermato di aver eseguito tale pagamento per errore).
Pretestuose appaiono sul punto le difese dell'opponente sul fatto di non aver commissionato i servizi personalmente, avendolo fatto la sorella, con la quale non correvano buoni rapporti come testimoniato dalle querele depositate in atti, alla luce dei comportamenti concludenti sopra specificati.
La questione rilevante ai fini del decidere, dunque, è se, le spese funerarie comunque richieste all'impresa di pompe funebri costituiscano un'obbligazione parziaria gravante su tutti gli eredi ex art. 752 cpc, ovvero, come sostenuto dall'opposta , in forza del vincolo contrattuale chi le ha commissionate sia tenuto al pagamento nei confronti dell'impresa.
La risposta corretta a tale quesito è la seconda.
Invero ciascun coerede è tenuto al pagamento del passivo ereditario, comprese le spese funerarie, in proporzione alla propria quota ereditaria. In particolare, sul punto, si richiama la sentenza della Corte di Cassazione n. 17938/2020, secondo la quale “le spese per le onoranze funebri rientrano tra i pesi ereditari che, sorgendo in conseguenza dell'apertura della successione, costituiscono, unitamente ai debiti del defunto, il passivo ereditario gravante sugli eredi, ex art. 752 c.c.”.
Tuttavia, se è vero che nei rapporti tra coeredi le spese funerarie debbono essere ripartire pro quota, in forza dell'art. 752 cpc, trattandosi di un peso ereditario, è anche vero che esse, a differenza dei debiti pagina 4 di 6 ereditari, che sono stati assunti in vita dal de cuius, vengono assunti da un soggetto diverso dal defunto, che può essere uno degli eredi, come anche un chiamato all'eredità che non intende accettarla o un terzo.
Per questo, chi conclude il contratto, commissionando le prestazioni in esame, può farlo per sè stesso o spendendo l'altrui nome, purché abbia poteri rappresentativi, ma se non lo fa in rappresentanza di altri delle obbligazioni che assume ne risponde ex art. 1372 cc, che è norma generale.
Poi, certo, potrà rivalersi nei confronti dei coeredi, ma ciò non rileva rispetto al terzo con cui ha contratto e nei cui confronti ha per questo assunto un obbligo.
Ciò è ben evidente, del resto, ove a contrarre sia un soggetto che non ha né assumerà mai la qualità
d'erede, e che intanto potrà impegnare gli eredi nei limiti della quota in quanto ne abbia la rappresentanza o in ipotesi ex art.2031 cc
Dunque, ferma restandola facoltà di rivalersi sugli altri coeredi, risulta pertanto irrilevante che nel caso di specie, l'opponente, n.q. di erede dei suoi genitori abbia accettato l'eredità con beneficio di inventario, posto che, come detto, nei confronti dell'impresa di pompe funebri l'odierno opponente non
è chiamato a pagare quale erede o coerede, ma quale controparte contrattuale.
Alla luce di quanto detto, discende che l'opposizione va rigettata integralmente e il decreto ingiuntivo confermato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo secondo i parametri di cui al DM n.147/2022, avuto riguardo alla natura ed al valore della causa nonché all'attività difensiva concretamente espletata e vanno distratte in favore del procuratore che ha dichiarato di averne fatta anticipazione.
PQM
Il Tribunale di Catania, sezione quarta civile, in persona del sottoscritto Giudice istruttore in funzione di giudice unico, dott.ssa VE TA, uditi i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 10624/2023 R.G., così provvede:
1.Rigetta l'opposizione spiegata da e per l'effetto conferma il D.I. Parte_2
n.2655/2023 (R.G. n. 737/2023), reso dal Tribunale civile di Catania in data 03.07.2023, che dichiara definitivamente esecutivo;
2.Condanna a rifondere in favore della Parte_2 Controparte_1 in persona del legale rappresentante p.t., le spese di lite che si liquidano in €
[...]
2.100,00 per compensi professionali, oltre il rimborso forfettario al 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge, da distrarsi a favore del procuratore antistatario.
Così deciso in Catania, il 4 dicembre 2025. pagina 5 di 6 IL GIUDICE
Dott. VE TA
pagina 6 di 6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Catania
Quarta CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice unico Dott. VE TA ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al N. 10624/2023 R.G. promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ALDISIO Parte_1 C.F._1
VALENTINA, elettivamente domiciliato via O. Scammacca n. 12, Catania presso lo studio dell'Avv.
NA IS.
ATTORE
contro
:
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_1 P.IVA_1 dell'avv. GRASSO ANDREA, elettivamente domiciliato in Riposto (CT), in Corso Italia n. 279, presso lo studio dell'Avv.to Andrea Grasso
CONVENUTO
Posta in decisione all'udienza del 30.6.2025, sulle conclusioni precisate come in atti, previa assegnazione alle parti dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e memorie di replica.
pagina 1 di 6 MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio Parte_2 innanzi a questo Tribunale la ditta Controparte_1 proponendo opposizione avverso il decreto ingiuntivo n.2655/2023 (R.G. n. 737/2023), reso dal
Tribunale civile di Catania in data 03.07.2023 e notificato a mezzo posta in data 14.07.2023, con il quale veniva ad esso ingiunto il pagamento della somma di € 5.170,00 oltre interessi legali e spese del procedimento monitorio, dovuta in virtù di due fatture emessa dall'opposta in ragione dell'espletamento di servizi funebri conseguenti rispettivamente al decesso di Persona_1 padre dell'opponente- e al decesso di madre dell'opponente. Persona_2
Eccepiva l'opponente l'inefficacia del decreto ingiuntivo e ne invocava la revoca deducendo l'infondatezza e inesigibilità della pretesa creditoria avanzata da parte opposta per aver egli accettato l'eredità dei suoi genitori con beneficio d'inventario.
Chiedeva pertanto: “in via principale e nel merito: - Revocare/annullare l'opposto decreto ingiuntivo
n. 2655/2023 nei confronti dell'odierno opponente, rimettendosi sul punto all'Ill.mo Giudice nella determinazione dei consequenziali e confacenti provvedimenti a fronte di quanto sopra rappresentato.”
Si costituiva in giudizio l'opposta, contestando gli assunti attorei perché infondati in fatto e in diritto e chiedeva a questo G.I.:”… respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, Voglia: - in via preliminare, rigettare la richiesta di sospensione del decreto ingiuntivo n. 2655/2023, in quanto infondata e pretestuosa;
- dichiarare l'opponente decaduto dal beneficio d'inventario, e, per l'effetto, dichiarare lo stesso erede puro e semplice dei propri genitori e Persona_1 Controparte_2
; - conseguentemente, nel merito, alla luce di tutto quanto sopra esposto, rigettare in toto la
[...] domanda di parte avversa, in quanto l'opposizione deve ritenersi infondata e dilatoria, sia in fatto che in diritto;
- per l'effetto, previa conferma del decreto ingiuntivo opposto, condannare parte opponente
a corrispondere alla con sede a Giarre (CT), in Parte_3 via Gioberti n.7/9, in persona del legale rappresentante pro tempore, la somma di € 5.170,00, oltre interessi come da ricorso, dalla scadenza fino all'effettivo soddisfo, oltre spese del procedimento monitorio per complessivi € 473,00, oltre spese generali, IVA e CPA ed a tutte le successive spese occorrende. Si chiede, inoltre, ai sensi dell'art. 648, c.p.c., la concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo n. 2655/2023, del 03/07/2023, R.G. n.737/2023, poiché l'opposizione non risulta fondata su prova scritta o di pronta soluzione. Con vittoria di spese e compensi, da distrarre a favore del sottoscritto procuratore antistatario, ai sensi dell'art. 93, c.p.c.”
pagina 2 di 6 Con ordinanza del 06.03.2024 veniva denegata la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto nonché venivano assegnati alle parti, su loro richiesta, i termini di cui all'art.183 comma 6
c.p.c.
Successivamente all'udienza del 30.09.2024 le parti insistevano in atti e il G.I. rinviava per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 30.06.2025.
Indi all'udienza suddetta, sulle conclusioni precisate come in atti, la causa veniva posta in decisione, previa assegnazione alle parti dei termini di cui all'art.190 c.p.c. per il deposito degli scritti difensivi conclusionali.
Preliminarmente deve osservarsi che, con la proposizione dell'opposizione, si instaura un ordinario procedimento di cognizione, cui sono applicabili le norme generali in tema di onere della prova e responsabilità contrattuale. Operano, dunque, i principi sanciti dagli artt. 2697 e 1218 c.c. – quali interpretati, per tutte, da Cass. civ., Sez. un., n. 13533/2001 –secondo cui, in tema di responsabilità contrattuale, è onere del creditore produrre il titolo su cui l'obbligazione è fondata ed allegare l'inadempimento, mentre grava sul debitore l'onere di dimostrarne l'assenza o la non imputabilità. Ad ulteriore conferma va altresì rilevato che “l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione nel quale il giudice deve accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'opposto, che assume la posizione sostanziale di attore, mentre l'opponente , il quale assume la posizione sostanziale di convenuto, ha l'onere di contestare il diritto azionato con il ricorso, facendo valere l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda o l'esistenza di fatti estintivi o modificativi di tali diritti (Cassaz. Civile, Sez.II, ordinanza n.13240 del 16 maggio 2019.
Dunque, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo le parti (apparentemente invertite) conservano la loro posizione sostanziale, rimanendo così soggette ai rispettivi oneri probatori. Pertanto, la prova del fatto costitutivo del credito spetta al creditore;
è invece onere del convenuto (nel caso di decreto ingiuntivo, dell'opponente) quello di prendere posizione sui fatti posti a fondamento della domanda.
È dunque onere del creditore provare l'esistenza di un diritto destinato ad essere soddisfatto;
diversamente, grava sul debitore l'onere di provare il fatto estintivo dell'adempimento.
Ciò premesso nel caso in esame la ditta - Controparte_1 odierna opposta- sostiene di aver eseguito dei servizi funebri in favore di e Persona_1 Per_2 entrambi genitori dell'opponente, a fronte dei quali ha emesso due fatture (alleg. in atti) rimaste
[...] insolute, per un importo complessivo di € 5.170,00.
Di contro, parte opponente, eccepisce di non dover procedere ad alcun pagamento, nei confronti della in quanto dichiara di aver proceduto Controparte_1 all'accettazione con beneficio d'inventario sia dell'eredità del padre che, successivamente, della madre. pagina 3 di 6 Tale accettazione beneficiata, determinerebbe a suo dire, la non esigibilità, nei suoi confronti, delle somme dovute per le spese funerarie dei genitori.
Ciò premesso, occorre esaminare la natura del credito opposto, che nel caso di specie riguarda dei debiti per le spese funerarie dei genitori dell'opponente.
A dire del creditore opposto tali spese sarebbero di competenza di , che avrebbe Parte_1 insieme alla di lui sorella, commissionato alla Agenzia opposta i servizi funebri dei genitori, obbligandosi a pagarne le relative spese pro quota.
Tale tesi è stata respinta dall'opponente che invero sostiene che tali debiti rientrerebbero nell'asse ereditario dei de cuius e avendo lo stesso accettato le eredità con beneficio d'inventario, non sarebbe onerato a pagare le spese con il proprio patrimonio personale.
Ciò premesso la presente causa deve essere risolta in diritto, potendosi in fatto dare per pacifico che l'opponente ebbe a commissionare all'opposta i servizi funebri per i quali è chiesto il pagamento.
Invero il , in occasione del decesso del proprio padre, aveva provveduto ad inviare un Per_1 telegramma alla ditta in cui chiedeva le coordinate bancarie, al fine di poter pagare la metà delle CP_1 spese a lui dovute, circostanza mai smentita dallo stesso.
E per quanto concerne le spese funerarie della madre, l'opponente, ancor prima della redazione degli inventari, aveva già proceduto al versamento di un acconto, per come ammesso e mai contestato anche dallo stesso ( seppur poi affermato di aver eseguito tale pagamento per errore).
Pretestuose appaiono sul punto le difese dell'opponente sul fatto di non aver commissionato i servizi personalmente, avendolo fatto la sorella, con la quale non correvano buoni rapporti come testimoniato dalle querele depositate in atti, alla luce dei comportamenti concludenti sopra specificati.
La questione rilevante ai fini del decidere, dunque, è se, le spese funerarie comunque richieste all'impresa di pompe funebri costituiscano un'obbligazione parziaria gravante su tutti gli eredi ex art. 752 cpc, ovvero, come sostenuto dall'opposta , in forza del vincolo contrattuale chi le ha commissionate sia tenuto al pagamento nei confronti dell'impresa.
La risposta corretta a tale quesito è la seconda.
Invero ciascun coerede è tenuto al pagamento del passivo ereditario, comprese le spese funerarie, in proporzione alla propria quota ereditaria. In particolare, sul punto, si richiama la sentenza della Corte di Cassazione n. 17938/2020, secondo la quale “le spese per le onoranze funebri rientrano tra i pesi ereditari che, sorgendo in conseguenza dell'apertura della successione, costituiscono, unitamente ai debiti del defunto, il passivo ereditario gravante sugli eredi, ex art. 752 c.c.”.
Tuttavia, se è vero che nei rapporti tra coeredi le spese funerarie debbono essere ripartire pro quota, in forza dell'art. 752 cpc, trattandosi di un peso ereditario, è anche vero che esse, a differenza dei debiti pagina 4 di 6 ereditari, che sono stati assunti in vita dal de cuius, vengono assunti da un soggetto diverso dal defunto, che può essere uno degli eredi, come anche un chiamato all'eredità che non intende accettarla o un terzo.
Per questo, chi conclude il contratto, commissionando le prestazioni in esame, può farlo per sè stesso o spendendo l'altrui nome, purché abbia poteri rappresentativi, ma se non lo fa in rappresentanza di altri delle obbligazioni che assume ne risponde ex art. 1372 cc, che è norma generale.
Poi, certo, potrà rivalersi nei confronti dei coeredi, ma ciò non rileva rispetto al terzo con cui ha contratto e nei cui confronti ha per questo assunto un obbligo.
Ciò è ben evidente, del resto, ove a contrarre sia un soggetto che non ha né assumerà mai la qualità
d'erede, e che intanto potrà impegnare gli eredi nei limiti della quota in quanto ne abbia la rappresentanza o in ipotesi ex art.2031 cc
Dunque, ferma restandola facoltà di rivalersi sugli altri coeredi, risulta pertanto irrilevante che nel caso di specie, l'opponente, n.q. di erede dei suoi genitori abbia accettato l'eredità con beneficio di inventario, posto che, come detto, nei confronti dell'impresa di pompe funebri l'odierno opponente non
è chiamato a pagare quale erede o coerede, ma quale controparte contrattuale.
Alla luce di quanto detto, discende che l'opposizione va rigettata integralmente e il decreto ingiuntivo confermato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo secondo i parametri di cui al DM n.147/2022, avuto riguardo alla natura ed al valore della causa nonché all'attività difensiva concretamente espletata e vanno distratte in favore del procuratore che ha dichiarato di averne fatta anticipazione.
PQM
Il Tribunale di Catania, sezione quarta civile, in persona del sottoscritto Giudice istruttore in funzione di giudice unico, dott.ssa VE TA, uditi i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 10624/2023 R.G., così provvede:
1.Rigetta l'opposizione spiegata da e per l'effetto conferma il D.I. Parte_2
n.2655/2023 (R.G. n. 737/2023), reso dal Tribunale civile di Catania in data 03.07.2023, che dichiara definitivamente esecutivo;
2.Condanna a rifondere in favore della Parte_2 Controparte_1 in persona del legale rappresentante p.t., le spese di lite che si liquidano in €
[...]
2.100,00 per compensi professionali, oltre il rimborso forfettario al 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge, da distrarsi a favore del procuratore antistatario.
Così deciso in Catania, il 4 dicembre 2025. pagina 5 di 6 IL GIUDICE
Dott. VE TA
pagina 6 di 6