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Sentenza 22 giugno 2025
Sentenza 22 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 22/06/2025, n. 958 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 958 |
| Data del deposito : | 22 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. 29/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE di APPELLO di BARI
Prima Sezione Civile
Riunita in persona dei signori Magistrati:
Dott.ssa Maria Mitola Presidente
Dott. Michele Prencipe Consigliere
Dott.ssa Maria Grazia Caserta Consigliere rel./est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 29/2024 promossa da
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. POMO Parte_1 C.F._1 ALESSANDRO, elettivamente domiciliato in VIA VITTORIO VENETO N. 74 76123 ANDRIA presso il difensore avv. POMO ALESSANDRO Appellante Contro
C.F. ) Controparte_1 C.F._2
- Appellato contumace- avverso del Tribunale di Trani n.1735/2022, depositata il 14/11/2022, resa nel procedimento di opposizione all'atto di precetto n.3618/2021 R.G.
All'udienza del 10/06/2025, tenuta nelle forme della trattazione scritta, la causa è stata trattenuta in decisione.
FATTO e DIRITTO
pagina 1 di 2 1. Col gravame proposto l'appellante chiesto a questa Corte la riforma della sentenza in epigrafe indicata, ritenuta erronea per plurime ragioni con vittoria di spese del grado.
2. Non si è costituito l'appellato e ne va pertanto dichiarata la contumacia.
3. Nel corso del presente giudizio la parte appellante ha depositato le note di trattazione in occasione dell'udienza del 27/02/2024 e, rinviata l'udienza con decreto regolarmente comunicato all'appellante, la causa è stata trattata in data 13.05.2025 allorquando, atteso il mancato deposito di note scritte e la constatata diserzione bilaterale, la causa era rinviata all'udienza del 10.06.2025 ai sensi dell'art. 309 c.p.c., in presenza.
All'udienza di rinvio nessuno è comparso.
4. Ciò detto, la Corte prende atto dell'inerzia delle parti evidenziando che la diserzione dalle udienze impone l'applicazione dell'art. 181 co. 1 c.p.c., con il conseguente ordine di cancellazione della causa dal ruolo e dichiarazione di estinzione del processo, pronuncia da assumersi nelle forme della sentenza in quanto il provvedimento estintivo è adottato da un giudice collegiale e ha natura decisoria poiché idoneo a definire il giudizio (cfr. Cass.
4.11.2021 n. 31635, pag. 5 della motivazione, dove sono richiamati numerosi precedenti conformi).
5. Circa il regolamento delle spese processuali, esse restano definitivamente a carico dell'appellante che le ha anticipate, in conformità del disposto di cui all'art. 310 co. 4 c.p.c.
Del che è dispositivo.
P.Q.M.
la Corte di Appello di Bari, sezione Prima Civile, disatteso e assorbito ogni diverso motivo, eccezione o deduzione, decidendo nel giudizio in epigrafe promosso da contro Parte_1 [...] avverso la sentenza nr. 1735/2022, così provvede: CP_1
1) ordina la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo;
2) pone le spese del giudizio definitivamente a carico dell'appellante.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte di Appello di Bari in data 10 giugno 2025
Il Presidente
Maria Mitola
Il Consigliere est.
Maria Grazia Caserta
pagina 2 di 2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE di APPELLO di BARI
Prima Sezione Civile
Riunita in persona dei signori Magistrati:
Dott.ssa Maria Mitola Presidente
Dott. Michele Prencipe Consigliere
Dott.ssa Maria Grazia Caserta Consigliere rel./est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 29/2024 promossa da
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. POMO Parte_1 C.F._1 ALESSANDRO, elettivamente domiciliato in VIA VITTORIO VENETO N. 74 76123 ANDRIA presso il difensore avv. POMO ALESSANDRO Appellante Contro
C.F. ) Controparte_1 C.F._2
- Appellato contumace- avverso del Tribunale di Trani n.1735/2022, depositata il 14/11/2022, resa nel procedimento di opposizione all'atto di precetto n.3618/2021 R.G.
All'udienza del 10/06/2025, tenuta nelle forme della trattazione scritta, la causa è stata trattenuta in decisione.
FATTO e DIRITTO
pagina 1 di 2 1. Col gravame proposto l'appellante chiesto a questa Corte la riforma della sentenza in epigrafe indicata, ritenuta erronea per plurime ragioni con vittoria di spese del grado.
2. Non si è costituito l'appellato e ne va pertanto dichiarata la contumacia.
3. Nel corso del presente giudizio la parte appellante ha depositato le note di trattazione in occasione dell'udienza del 27/02/2024 e, rinviata l'udienza con decreto regolarmente comunicato all'appellante, la causa è stata trattata in data 13.05.2025 allorquando, atteso il mancato deposito di note scritte e la constatata diserzione bilaterale, la causa era rinviata all'udienza del 10.06.2025 ai sensi dell'art. 309 c.p.c., in presenza.
All'udienza di rinvio nessuno è comparso.
4. Ciò detto, la Corte prende atto dell'inerzia delle parti evidenziando che la diserzione dalle udienze impone l'applicazione dell'art. 181 co. 1 c.p.c., con il conseguente ordine di cancellazione della causa dal ruolo e dichiarazione di estinzione del processo, pronuncia da assumersi nelle forme della sentenza in quanto il provvedimento estintivo è adottato da un giudice collegiale e ha natura decisoria poiché idoneo a definire il giudizio (cfr. Cass.
4.11.2021 n. 31635, pag. 5 della motivazione, dove sono richiamati numerosi precedenti conformi).
5. Circa il regolamento delle spese processuali, esse restano definitivamente a carico dell'appellante che le ha anticipate, in conformità del disposto di cui all'art. 310 co. 4 c.p.c.
Del che è dispositivo.
P.Q.M.
la Corte di Appello di Bari, sezione Prima Civile, disatteso e assorbito ogni diverso motivo, eccezione o deduzione, decidendo nel giudizio in epigrafe promosso da contro Parte_1 [...] avverso la sentenza nr. 1735/2022, così provvede: CP_1
1) ordina la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo;
2) pone le spese del giudizio definitivamente a carico dell'appellante.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte di Appello di Bari in data 10 giugno 2025
Il Presidente
Maria Mitola
Il Consigliere est.
Maria Grazia Caserta
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