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Sentenza 31 marzo 2025
Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 31/03/2025, n. 374 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 374 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Palermo, sezione per le controversie di lavoro, previdenza e assistenza, composta dai signori magistrati:
1. Dott. Cinzia Alcamo Presidente relatore
2. Dott. Caterina Greco Consigliere
3. Dott. Claudio Antonelli Consigliere Riunita in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n° 1362 R. G. anno 2022 promossa in grado di appello
DA
, rappresentata e difesa dall'Avvocato Antonio Walter Gulotta Parte_1 ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Palermo, Via Nicolò Turrisi,
n. 38/a.
Appellante
CONTRO
in persona del suo legale Controparte_1 rappresentante pro-tempore, domiciliato legalmente in Roma ed elettivamente in
Palermo, Via Laurana n.59 presso l'Ufficio dell'Avvocatura Distrettuale CP_1 rappresentato e difeso dagli Avv.ti Giuseppe Bernocchi e Marco Di Gloria.
Appellato
All'udienza di discussione del 27 marzo 2025 i procuratori delle parti hanno concluso come dai rispettivi atti difensivi.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso, depositato il 30 gennaio 2021, innanzi il Tribunale G.L. di
Palermo, aveva impugnato il provvedimento del 25 novembre 2020 - Parte_1 notificatole il 9.12.2020 - con il quale l' le aveva richiesto la restituzione CP_1 dell'importo di € 2.305,94 indebitamente pagato sulla pensione AS n.04034085, nel periodo compreso tra l'1 gennaio e il 31 dicembre 2016, lamentandone l'illegittimità per carenza di motivazione e chiedendone l'annullamento. Aveva, altresì, dedotto la sua buona fede nella percezione della prestazione, essendo l'errore imputabile unicamente all' , sicché l'eventuale indebito, in CP_1 assenza di dolo o colpa grave, non era ripetibile se non che dalla data del compimento
1 del relativo accertamento, in applicazione dei principi in materia di indebito assistenziale. Aveva evidenziato, in subordine, il proprio incolpevole affidamento sulla correttezza dell'erogazione. L' aveva contestato la domanda, precisando di avere sollecitato la CP_1 restituzione di somme relative ad indebito già precedentemente richiesto con nota del
3 febbraio 2017 (ritualmente notificata il 27 marzo 2017 con racc. A.R. che allegava), derivante dalla ricostituzione reddituale sulla pensione in godimento – per effetto del cumulo dei redditi coniugali - che aveva portato a rideterminare l'importo della prestazione assistenziale sui ratei percepiti nell'anno 2016; aveva dedotto, quindi, che di tale riliquidazione della pensione la ricorrente era a conoscenza sin da tale data, sì da escluderne l'affidamento. Con sentenza n. 2236/2022, emessa il 24 giugno 2022, il Tribunale ha respinto la domanda ritenendo che la ricorrente non avesse adempiuto all'onere probatorio che le incombeva, circa la sussistenza del suo diritto a godere della prestazione e che l' non fosse incorso in alcun errore, avendo, altresì, provveduto nei termini di CP_1 legge (art.13 c.2 L.n.412/1991) alla verifica della permanenza delle condizioni reddituali e, constatato l'indebito, richiesto la restituzione delle somme non dovute. Per la riforma di tale decisione ha proposto appello , con ricorso Parte_1 depositato il 16 dicembre 2022, il quale ripropone, in forma di doglianza, l'eccezione relativa alla asserita carenza di motivazione dell'atto impugnato, lamentando, altresì, la contraddittorietà della condotta dell' per averle, con nota del 16.09.20 – in CP_1 esito ad una sua richiesta di riliquidazione del 29.01.2018 – comunicato che nel periodo da gennaio 2016 al 31 ottobre 2020, non sussisteva alcun debito a suo carico sulla pensione in godimento.
Contesta le dedotte ragioni di indebito, precisate dall' solo con la CP_1 memoria di costituzione, per non avere l' fornito prova dei redditi del marito CP_1 della ricorrente che avrebbero comportato il superamento dei limiti reddituali e ribadisce la propria buona fede come comprovato dalla circostanza che l' le CP_1 aveva attribuito, nel 2016, lo stesso beneficio economico – la maggiorazione sociale - già riconosciuto al coniuge- pure lui titolare di assegno sociale - nel 2014, determinando il superamento dei limiti reddituali, dato conoscibile dall'Ente.
L' ha resistito al gravame, con memoria del 2 dicembre 2024, ribadendo le CP_1 proprie argomentazioni difensive.
All'udienza del 27 marzo 2024, la causa (differita per consentire all'appellante la produzione delle dichiarazioni reddituali) previa discussione e sulle conclusioni delle parti è stata decisa come da dispositivo steso in calce.
II
L'appello è infondato.
2 L'art. 3 legge n. 335/1995 (che ha sostituito l'istituto della pensione sociale, previsto dall'art. 26 legge n. 153/1969, come modificato dal DL n. 30/1974, conv. in legge n. 114/1974, con l'assegno sociale) prevede che “con effetto dall'01/01/1996, in luogo della pensione sociale e delle relative maggiorazioni, ai cittadini italiani residenti in Italia, che abbiano compiuto 65 anni e si trovino nelle condizioni reddituali di cui al presente comma è corrisposto un assegno di base non reversibile fino ad un ammontare annuo netto da imposta pari, per il 1996, a lire 6.240.000, denominato «assegno sociale».
Se il soggetto possiede redditi propri l'assegno è attribuito in misura ridotta fino a concorrenza dell'importo predetto, se non coniugato, ovvero fino al doppio del predetto importo, se coniugato, ivi computando il reddito del coniuge comprensivo dell'eventuale assegno sociale di cui il medesimo sia titolare.
I successivi incrementi del reddito oltre il limite massimo danno luogo alla sospensione dell'assegno sociale. Il reddito è costituito dall'ammontare dei redditi coniugali, conseguibili nell'anno solare di riferimento. L'assegno è erogato con carattere di provvisorietà sulla base della dichiarazione rilasciata dal richiedente ed è conguagliato, entro il mese di luglio dell'anno successivo, sulla base della dichiarazione dei redditi effettivamente percepiti.
Alla formazione del reddito concorrono i redditi, al netto dell'imposizione fiscale
e contributiva, di qualsiasi natura, ivi compresi quelli esenti da imposte e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva, nonché gli assegni alimentari corrisposti a norma del codice civile” (comma 6). Si tratta di una prestazione assistenziale che non attinge ad alcuna provvista contributiva ma grava sulla fiscalità generale (v. Cass. n. 16088/2020) ed è subordinato, quindi, alla sussistenza di un comprovato stato di bisogno economico;
in quanto gravante sulla solidarietà generale, ha una portata meramente sussidiaria ed è erogabile solo in mancanza di altre concrete e possibili fonti di reddito.
In proposito, con la sentenza n. 18820/2021 del 02.07.2021 la Corte di
Cassazione, modificando il proprio orientamento, ha sottolineato che: “Va anzitutto chiarito che, sebbene la L. n. 88 del 1989, art. 52, comma 1, esplicitamente assoggettasse alla disciplina propria dell'indebito previdenziale anche "la pensione sociale di cui della L. 30 aprile 1969, n. 153, art. 26", altrettanto non può dirsi dell'assegno sociale di cui alla L. n. 335 del 1995, art. 3, comma 6: benché, infatti, attribuito "con effetto dal 1 gennaio 1996, in luogo della pensione sociale e delle relative maggiorazioni, ai cittadini italiani, residenti in Italia, che abbiano compiuto
65 anni e si trovino nelle condizioni reddituali di cui al presente comma", si tratta di una prestazione assistenziale affatto differente per presupposti legittimanti e modalità
3 di erogazione (Cass. nn. 18713 del 2004 e 23529 del 2016), con la conseguenza che non può ritenersi estesa ad essa la previsione eccezionale della L. n. 88 del 1989, art. 52, che, ai fini della ripetibilità dei ratei indebitamente corrisposti, prevedeva l'assimilazione della pensione sociale alle pensioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria e delle altre gestioni obbligatorie”. Ha, in particolare, sostenuto la Suprema Corte che “una disciplina di carattere chiaramente eccezionale, qual era appunto quella che assimilava la pensione sociale
L. n. 153 del 1969, ex art. 26, alle prestazioni pensionistiche di natura previdenziale, non può essere suscettibile di applicazione oltre i casi e i tempi in essa stabiliti (art. 14 preleggi)”; aggiungendo, peraltro, che “mentre la ratio dell'assimilazione ben poteva giustificarsi al tempo dell'emanazione della L. n. 88 del 1989, art. 52, stante che la pensione sociale istituita dalla L. n. 153 del 1969, art. 26, costituiva l'unica provvidenza di carattere assistenziale gravante sull' , restando le altre a carico del CP_1
Ministero dell'Interno, affatto differente è la situazione normativa odierna, che vede l' soggetto obbligato non soltanto delle prestazioni previdenziali, ma altresì di CP_1 quelle assistenziali: ed è dunque evidente che assoggettare la disciplina dell'indebita corresponsione dell'assegno sociale alla L. n. 88 del 1989, art. 52, oltre a non trovare più alcun appiglio testuale nella disposizione cit., non potrebbe più giustificarsi nemmeno in relazione alla sua ratio originaria e costituirebbe, anzi, un'ingiustificata
(ed ingiustificabile) disparità di trattamento rispetto al trattamento riservato agli altri percettori di prestazioni assistenziali non dovute”. Secondo la Corte, comunque, l'inapplicabilità dell'art.52 non determina
“l'assoggettamento dell'indebita fruizione di ratei di assegno sociale alla disciplina dell'art. 2033 c.c.”. Difatti, anche per l'assegno sociale, come generalmente stabilito per gli indebiti assistenziale, vale il principio secondo cui “la ripetizione è ammessa solo dal momento dell'accertamento da parte dell'ente dell'indebito: si tratta, infatti, di una disciplina che si occupa di sanare in modo generalizzato gli indebiti pregressi, ma che in nulla immuta rispetto al principio generale secondo cui l'indebito assistenziale che sia dovuto al venire meno dei requisiti reddituali (inteso rigorosamente quale venir meno del titolo all'erogazione di una prestazione che era stata chiesta e si aveva diritto a percepire) determina il diritto dell'ente erogatore a ripetere le somme versate solo a partire dal momento in cui l'ente preposto accerti il superamento dei requisiti reddituali, salvo che risulti che l'accipiens si trovasse, al momento della percezione, in una situazione di dolo o comunque tale da far venir meno l'affidamento alla cui tutela sono preposte le norme limitative della ripetibilitàdell'indebito (nello stesso senso cfr. Cass. nn. 10642 e 26036 del 2019)”.
4 Ciò premesso, va preliminarmente osservato, quanto all'eccepito difetto di motivazione del provvedimento impugnato, ribadito dall'appellante, che il Tribunale ha correttamente rilevato che, per quel che attiene l'onere probatorio sulla ripetibilità dell'indebito previdenziale, la Suprema Corte ha affermato con orientamento consolidato che "In tema di indebito previdenziale, nel giudizio instaurato, in qualità
d'attore, dal pensionato che miri ad ottenere l'accertamento negativo del suo obbligo di restituire quanto l'ente previdenziale abbia ritenuto indebitamente percepito,
l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto a conseguire la prestazione contestata, ovvero l'esistenza di un titolo che consenta di qualificare come adempimento quanto corrisposto, è a suo esclusivo carico" (Cass. SS.UU. n. 18046 del 4 agosto 2010, conf. Cass. sez. lav. 10.6.2019 n.15550).
Rileva, poi, la Corte, che contrari argomenti non possono, invece, trarsi dalla sentenza n.198/2011 in quanto, per come recentemente osservato dagli stessi Giudici di legittimità, “tale ultimo orientamento, pur formalmente presentandosi in continuità con l'insegnamento di Cass. S.U. n. 18046 del 2010, sembra piuttosto sviarne la portata precettiva, dal momento che l'onere del pensionato di provare i fatti costitutivi del trattamento pensionistico, per come delineato dalla pronuncia resa da questa Corte a Sezioni Unite, si manifesterebbe solo allorquando l'ente previdenziale abbia provveduto in sede amministrativa ad indicare, sia pure in modo sintetico, le ragioni che non legittimerebbero la corresponsione delle somme erogate;
che codesta conclusione appare confliggente con i principi elaborati da Cass. n. 2032 del 2006 (espressamente e adesivamente richiamati da Cass. S.U. n. 18046 del
2010), secondo cui, atteso che gli atti di gestione del rapporto obbligatorio, ancorché posti in essere in violazione di norme o di principi concernenti la correttezza delle relazioni tra amministrazioni pubbliche e cittadini, non possono incidere sul diritto di credito alla prestazione previdenziale o assistenziale, che spetterà all'assicurato o assistito soltanto alle condizioni e nella misura stabilite dalle leggi emanate in attuazione dell'art. 38 Cost., restano totalmente privi di rilevanza i comportamenti tenuti dall'ente previdenziale in sede stragiudiziale, pur quando consistiti nella mancata (o inadeguata) specificazione delle ragioni per le quali si riteneva non sussistente il diritto medesimo” (così in parte motiva Cassazione Civile, sezione VI, 14.3.2018 n.6375).
L'onere di dimostrare i fatti costitutivi del diritto invocato spettava, quindi, alla ricorrente, che non ha, invece, specificamente contestato la diversa base reddituale posta a fondamento del ricalcolo della pensione categoria AS, incentrando, piuttosto, le ragioni del ricorso esclusivamente sulla carenza di motivazione e sulla propria buona fede.
5 Il giudizio previdenziale non è, difatti, un giudizio di impugnazione di un atto amministrativo – come mostra di ritenere il ricorrente - ma verte sul rapporto previdenziale e mira, come nella specie, all'accertamento negativo del debito;
non è diretto, cioè, alla verifica della legittimità del provvedimento impugnato, ma si estende al merito della pretesa creditoria.
Il Giudice ha, poi, rilevato il difetto di prova del diritto a godere della prestazione.
Tale argomento non è stato oggetto di alcuna censura in quanto l'appellante, riproducendo il contenuto del ricorso di prime, si è limitata a ribadire la contestazione circa la legittimità del provvedimento perché carente di motivazione, non integrabile al momento della costituzione in giudizio e, quanto alla asserita “insussistenza della pretesa,” ad asserire apoditticamente che l' non avrebbe erogato somme superiori CP_1 al dovuto, lamentando in questa sede che, a fronte di tale eccezione, l' avrebbe CP_1 dovuto dimostrare di avere pagato quanto chiesto in restituzione e, più in particolare, di avere erogato al coniuge l'assegno sociale con la maggiorazione economica, sì da determinare il superamento dei limiti di legge.
La tesi non è condivisibile in quanto l'appellante mostra di non confrontarsi con le ragioni della decisione con le quali il Tribunale ha chiaramente ricostruito i principi- qui ribaditi - in materia di riparto dell'onere probatorio gravante sul pensionato circa i fatti costitutivi del diritto alla prestazione già ricevuta.
La ha ignorato i contenuti della decisione di prime cure, limitandosi alla Pt_1 mera reiterazione di una eccezione già disattesa dal giudice.
Ha, invece, dedotto e documentato l' che la riliquidazione della misura CP_1 della pensione era avvenuta con la nota del 3.02.2017, già notificata alla il 27 Pt_1 marzo 2017 - v. doc. con cartolina A.R. - che non ha contestato né di averla ricevuta, né il suo contenuto, in seguito all'accertamento del superamento dei limiti reddituali, per effetto del cumulo del reddito coniugale, avendo il marito fruito, nel 2014, della maggiorazione sull'assegno sociale. (v. art.3 c.6 L.n.335/1995, su cit.: Se il soggetto possiede redditi propri l'assegno è attribuito in misura ridotta fino a concorrenza dell'importo predetto, se non coniugato, ovvero fino al doppio del predetto importo, se coniugato, ivi computando il reddito del coniuge comprensivo dell'eventuale assegno sociale di cui il medesimo sia titolare. )
Sicché, nell'anno 2016, oggetto dell'indebito, la aveva riscosso un Pt_1 importo mensile di € 435,14, superiore a quello spettante (pari ad € 257,76). Tale diversa consistenza della misura dell'assegno sociale per l'anno 2016 era stata, altresì, indicata, nel prospetto riportato nel Mod TE8, del 16.09.2020– v. doc. in fasc. di parte – di comunicazione di riliquidazione della pensione che la ricorrente
6 richiama per sostenere la tesi del proprio legittimo affidamento, non risultando debiti a suo carico proprio perché la misura dell'assegno, in detto anno, era già stata ridotta. L'azione di recupero è poi stata tempestivamente adottata dall . CP_1
Sebbene, come sopra anticipato, non si applichi all'indebito assistenziale, quale quello in esame, la disciplina di cui all'art.13 L.n.412/1991, come invece ritenuto dal Tribunale, ma quella in materia di indebito assistenziale;
tuttavia, la nota del
3.02.2017 è stata notificata nei termine previsto dal citato art. 3 legge n. 335/1995, rispetto all'indebito accertato per l'anno 2016 (L'assegno è erogato con carattere di provvisorietà sulla base della dichiarazione rilasciata dal richiedente ed è conguagliato, entro il mese di luglio dell'anno successivo, sulla base della dichiarazione dei redditi effettivamente percepiti. )
Si applica, difatti, la peculiare disciplina di liquidazione dell'indebito assistenziale per assegno sociale composta da due fasi, la prima, di erogazione provvisoria e la seconda, di successivo conguaglio, all'esito delle verifiche reddituali (v. da ultimo Cassazione sez. lavoro, ordinanza n.3522 del 7 febbraio 2024). La sentenza va, quindi, confermata.
Nonostante la soccombenza, l'appellante non è tenuta al pagamento delle spese di questo grado di giudizio avendo ritualmente reso la dichiarazione reddituale ai sensi dell'art.152 disp. att . c.p.c..
P.Q.M.
La Corte definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, conferma, nei sensi di cui in motivazione, la sentenza n.2236/2022 emessa in data 24 giugno 2022 dal Tribunale G.L. di Palermo.
Dichiara irripetibili le spese di lite.
Così deciso in Palermo, il 27 marzo 2025.
Il Presidente estensore
Cinzia Alcamo
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