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Sentenza 2 maggio 2025
Sentenza 2 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 02/05/2025, n. 2691 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2691 |
| Data del deposito : | 2 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1537/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE PRIMA CIVILE riunita in camera di consiglio e composta dai seguenti Magistrati: dott. Nicola Saracino Presidente dott. Gianluca Mauro Pellegrini Consigliere dott. Marco Genna Consigliere relatore ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado d'appello, iscritta al n. 1537 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2021, trattenuta in decisione con ordinanza ex art. 127-ter c.p.c. del 23.12.2024 e vertente
T R A in persona del socio accomandatario e Parte_1
legale rappresentante con sede legale a San Cipirello (PA), via Parte_1
Pasquale Almerico n. 8, (P.I. ), rappresentata e difesa dagli avv.ti P.IVA_1
Rosalinda Salemi e Ida Galliano
APPELLANTE
E
Controparte_1
con sede in Roma, Via Calabria n. 46 (C.F.
[...]
), rappresentata e difesa dall'avv. Federico Massa P.IVA_2
APPELLATA
CONCLUSIONI
Per l'appellante:
r.g. n. 1537/2021 1 “VOGLIA CORTE DI APPELLO Pt_2
- disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa;
- ammettere per la forma il presente appello e riformare la sentenza impugnata, censurandola e dichiarando la medesima nulla ed illegittima per erronea, contraddittoria
e carente motivazione circa punti decisivi della controversi a ed errata valutazione delle risultanze probatorie, in violazione falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. ;
- e per l'effetto, facendovi diritto, in riforma dell'impugnata sentenza e anche in via devolutiva:
- in accoglimento dei motivi su esposti, riformare integralmente l'impugnata sentenza
n. 12217/2020 del 10/09/2020 emessa inter partes dal Tribunale di Roma e, indi, accertare e dichiarare la nullità, l'infondatezza, l'inefficacia, l'illegittimità e/o annullare
l'ingiunzione di pagamento prot. n. 30016 del 15/12/2017 dell'importo di complessive €
48.975,79 emessa dall' Controparte_1
. ;
[...]
- conseguentemente, dichiarare non dovuto l'importo di cui all'ingiunzione di pagamento n. prot. 30016 del 15/12/2017
- condannare, in ogni caso, l'appellato al pagamento delle spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio.”.
Per l'appellata:
“Chiede che l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, disattesa ogni contraria istanza, azione ed eccezione, Voglia:
a) rigettare l'atto di appello proposto dalla perché inammissibile e Parte_3
infondato per i motivi innanzi esposti, confermando la legittimità dell'ingiunzione e per
l'effetto confermare quanto stabilito dalla sentenza n. 12217/2020 dal Giudice di prime cure;
Parte b) condannare al pagamento delle spese per entrambi i gradi di giudizio”.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
La Corte, visti gli atti e sentito il relatore, osserva quanto segue.
Con atto di citazione ritualmente notificato, Parte_1
adiva il Tribunale di Roma proponendo opposizione avverso l'ingiunzione r.g. n. 1537/2021 2 prot. n. 30016 del 15.12.2017 per il pagamento della somma di € 48.975,79, intimata dall' Controparte_1
(d'ora in poi, ) a titolo restitutorio di quanto
[...] CP_2
erogato per agevolazioni di autoimpiego di cui al titolo II del D.L.vo 21 aprile
2000, n. 185.
L'opponente deduceva di essere stata ammessa ad agevolazioni finalizzate alla realizzazione di un'attività di vendita al dettaglio di prodotti di rosticceria a
San Cipirello (PA), consistenti in: a) un contributo in conto capitale a fondo perduto dell'importo massimo di € 23.973,25 a fronte di spese per € 55.946,50 al netto dell'iva; b) un finanziamento agevolato dell'importo massimo di €
31.973,25 a fronte di spese per € 55.946,59 al netto dell'iva; c) un contributo in conto gestione dell'importo massimo di € 8.000,00 per le spese sostenute durante il primo anno di attività d'impresa.
A sostegno dell'opposizione invocava: (i) la mancanza dei presupposti di certezza, liquidità ed esigibilità del credito richiesto da;
(ii) il difetto di CP_2
motivazione dell'atto ingiuntivo per omessa indicazione della causale a supporto del credito richiesto, nonché il difetto di notifica della delibera del
22.11.2016 con la quale era stato revocato il finanziamento;
(iii) l'insussistenza del diritto di a procedere per il recupero delle agevolazioni concesse, CP_2
avendo la adempiuto a tutte le obbligazioni contrattuali assunte. Parte_1
Si costituiva in giudizio , che chiedeva il rigetto della domanda CP_2
stante la sua infondatezza, deducendo di aver correttamente esercitato la facoltà di revoca del finanziamento (comunicata con nota prot. 20147/ININN OCC0 del
29.11.2016 tramite raccomandata a/r. in data 06.12.2016 e ricevuta in data
30.12.2016) prevista dall'art. 19 del contratto di concessione delle agevolazioni per le ipotesi in cui il beneficiario non adempia puntualmente ed esattamente anche una sola delle obbligazioni previste dall'art. 5 contratto e non paghi puntualmente ed esattamente anche una sola rata del finanziamento agevolato.
Il Tribunale adito, con sentenza n. 12217/2020, respingeva la domanda attorea, rilevando la legittimità della disposta revoca delle agevolazioni in ragione dei ratei insoluti. Osservava il Tribunale come l'atto di ingiunzione risultasse correttamente motivato, in quanto recante l'indicazione dell'Ente creditore, della causale e dell'ammontare del pagamento richiesto, nonché il r.g. n. 1537/2021 3 rinvio per relationem alla nota prot. contenente la Parte_4
comunicazione di revoca del finanziamento erogato. Evidenziava, dunque, che il credito ingiunto presentava i requisiti della certezza, liquidità ed esigibilità e che, infine, l'opponente non aveva dimostrato né di aver adempiuto agli obblighi contrattuali di cui all'art. 5, né di aver effettuato i pagamenti delle rate del mutuo.
Avverso l'indicata sentenza ha interposto appello in persona del Parte_1
legale rappresentante, che ha richiesto l'accoglimento delle conclusioni riportate in epigrafe formulando un unico motivo di impugnazione, articolato in più sotto-motivi, con il quale ha sostenuto che, in mancanza della notifica della delibera di revoca del 22.11.2016, la nota prot. richiamata Parte_4
per relationem non consentirebbe neppure di identificare l'inadempimento contestato, che l'atto di ingiunzione sarebbe carente di motivazione e che il credito ingiunto difetterebbe di esigibilità, certezza e liquidità.
Si è costituita in giudizio , che ha chiesto il rigetto dell'appello in CP_2
quanto infondato.
L'appello è infondato e deve essere rigettato.
Deve essere rilevato, anzitutto, che, in forza del contratto di concessione delle agevolazioni stipulato in data 03.05.2012 con , la beneficiaria ha CP_2
assunto, tra l'altro, l'obbligo di rimborsare all il finanziamento ricevuto CP_1
mediante il pagamento di n. 28 rate trimestrali, posticipate, consecutive a quote costanti di capitali ed interessi (art. 12 del contratto). Specularmente, all'art. 19 lett. l), qualificabile come clausola risolutiva espressa, il contratto ha attribuito ad la facoltà di revocare la concessione dei contributi, di dichiarare CP_2
risolto di diritto il finanziamento agevolato e di ottenere in un'unica soluzione la restituzione delle somme erogate qualora la beneficiaria “non paghi puntualmente ed esattamente, anche una sola rata del finanziamento agevolato indicato nell'art. 12”. Al riguardo è opportuno rammentare che, per giurisprudenza consolidata in tema di risoluzione per inadempimento, la presenza di una clausola risolutiva espressa in seno alla convenzione negoziale rende irrilevante ogni indagine intesa a stabilire se l'inadempimento sia sufficientemente grave da giustificare l'effetto risolutivo, essendo precluso ogni sindacato sul punto da parte del Giudice (cfr. da ultimo Cass. n. 29498/2024).
r.g. n. 1537/2021 4 Orbene, in forza delle obbligazioni contrattualmente assunte, era Parte_1
tenuta ex art. 12.2 del contratto di concessione delle agevolazioni a rimborsare il finanziamento secondo le modalità previste. Resasi la beneficiaria inadempiente, è diventata operativa la predetta disposizione contrattuale di cui all'art. 19 lett. l), con la quale i contraenti hanno convenuto espressamente che il contratto si sarebbe risolto con la revoca dei benefici concessi.
Con lettera raccomandata del 29.11.2016, spedita il 6.12.2016 e ricevuta il
30.12.2016, ha dunque comunicato allo la revoca delle CP_2 Pt_1
agevolazioni concesse (nota prot. , precisando nel Parte_4
prospetto allegato l'importo delle somme da restituire:
- € 23.912,25 per somme erogate in conto capitale a fondo perduto;
- € 6.398,81 per interessi maturati sul totale a fondo perduto erogato;
- € 1.186,98 per rate del finanziamento agevolato scadute e non pagate;
- € 1,69 per interessi di mora su rate di finanziamento agevolato scadute e non pagate;
- € 19.619,49 per debito residuo sul finanziamento agevolato per quota capitale;
- € 26,07 per interessi maturati sul finanziamento agevolato.
ha poi emesso un'ingiunzione di pagamento (prot. 30016 del CP_2
15.12.2017) per il recupero della somma di € 48.975,79, di cui:
- € 23.912,25 per somme erogate in conto capitale a fondo perduto;
- € 6.398,81 per interessi maturati sul totale a fondo perduto erogato;
- € 186,76 per interessi di mora su rate di finanziamento agevolato scadute e non pagate;
- € 18.477,97 per debito residuo sul finanziamento agevolato per quota capitale.
Ciò premesso, sono prive di pregio, anzitutto, le doglianze mosse dall'appellante in ordine alla mancata notifica della delibera di revoca del
22.11.2016.
L'atto prodromico che rileva ai fini dell'oggetto del presente giudizio è, infatti, la comunicazione di risoluzione del contratto, avvenuta mediante raccomandata a/r, con nota del 29.11.2016 prot. 20147/ININN OCC0 (all. n. 3), con la quale ha manifestato la propria volontà di avvalersi della CP_2
r.g. n. 1537/2021 5 clausola risolutiva espressa prevista dall'art. 19 del contratto. Questa, come documentalmente provato, è stata ricevuta dall'appellante in data 30.12.2016, oltre ad essere stata richiamata per relationem nell'epigrafe del provvedimento opposto: “Con riferimento ai benefici erogati ai seni del D. LGs. N. 185/2000 – Titolo
II, cui l'intimato ha avuto accesso per la realizzazione del protocollo n. 2035219 e alla nostra comunicazione n. 20147/INNIN-OCC0 del 29/11/2016, da intendersi qui integralmente riportata […]”, conformemente a quanto statuito dall'art. 3 comma
3 L. 241/90, il quale precisa che l'atto prodromico non deve essere allegato ma deve “essere indicato e reso disponibile”.
Deve essere ribadito, poi, come chiarito dalla giurisprudenza della Suprema
Corte, che l'ingiunzione fiscale è espressione del potere di autoaccertamento e di autotutela della P.A. ed ha natura di atto amministrativo, che cumula in sé le caratteristiche del titolo esecutivo e del precetto (v., tra le altre, Cass. n.
19922/2022; Cass n. 13088/2022; Cass. n. 30649/2021; Cass. n. 12263/2007).
Inoltre, l'ingiunzione fiscale non postula alcuna preventiva costituzione in mora, trattandosi del primo atto attraverso il quale richiede il CP_2
pagamento delle somme ad essa dovute (interessi di mora compresi), come previsto dall'art. 2 del R.D. 639/1910, che al primo comma stabilisce: “il procedimento di coazione comincia con la ingiunzione, la quale consiste nell'ordine, emesso dal competente ufficio dell'ente creditore, di pagare entro trenta giorni, sotto pena degli atti esecutivi, la somma dovuta”.
È evidente, peraltro, che, anche in assenza di notificazione della delibera di revoca, l'appellante ha potuto esercitare pienamente il proprio diritto di difesa avverso la pretesa sostanziale avversa, risultando infondata ogni doglianza sul punto.
Devono essere parimenti disattese le censure dell'appellante in ordine al presunto difetto di certezza, liquidità ed esigibilità del credito ingiunto sì da rendere illegittimo l'atto di ingiunzione.
Il credito richiesto da , infatti: è certo, essendo la sovvenzione CP_2
erogata interamente contrattualizzata e le clausole che dispongono la revoca della sovvenzione in caso di inadempimento note al privato contraente;
è liquido, essendo gli importi determinati e puntualmente indicati nei dettagli dell'allegato all'ingiunzione; è esigibile, in quanto con lettera raccomandata r.g. n. 1537/2021 6 spedita il 06.12.2016 ha comunicato allo la revoca delle CP_2 Pt_1
agevolazioni e la risoluzione del contratto di finanziamento agevolato, non avendo la pagato alla scadenza le rate previste dal piano di Parte_1
finanziamento redendo in tal modo esigibile il credito avente ad oggetto la restituzione delle rate non pagate, dei relativi interessi e degli importi sino ad allora erogati (a norma dell'art. 12 e e dell'art. 19 lett. l) del contratto).
Quanto invece alla presunta carenza di motivazione dell'atto ingiunto, poi, il
Tribunale ha fatto corretta applicazione dei principi stabiliti dalla Suprema
Corte secondo cui nell'ingiunzione fiscale l'esigenza della motivazione deve ritenersi osservata anche tramite la sola indicazione della causale e dell'ammontare del pagamento richiesto, in quanto idonea ad evidenziare la pretesa fatta valere dalla amministrazione e, quindi, a porre l'ingiunto in grado di conoscere la somma richiesta e la relativa causale, consentendogli anche di opporre adeguate contestazioni (cfr. Cass. n. 20513/2006 e Cass. Sez. U. n.
2874/1998), senza che sia necessario che la motivazione sia esplicita in ogni dettaglio (Cass. n. 3189/1985). Ebbene, l'atto impugnato reca tutti gli elementi formali richiesti dalla legge per la sua emissione, in quanto vi sono indicati:
l'Ufficio che ha emesso il provvedimento, il responsabile del procedimento,
l'importo da corrispondere e le causali con il rispettivo dettaglio delle somme costituenti il totale, il termine per provvedere al pagamento, le modalità di corresponsione, le coordinate bancarie ed infine l'avvertimento che l'ingiunzione è esecutiva di diritto e può essere impugnata davanti all'Autorità giudiziaria del Foro di Roma nel termine di giorni trenta. L'ingiunzione opposta è, dunque, sufficientemente motivata, dovendo coordinarsi con la delibera di revoca dell'agevolazione e, soprattutto, con i dettagli dell'allegato ad essa, atto conosciuto dallo . Pt_1
Occorre peraltro rilevare che l'opposizione ad ingiunzione fiscale ha ad oggetto non soltanto l'atto amministrativo, ma anche il rapporto giuridico obbligatorio sottostante, sicché la cognizione del giudice adito non è circoscritta alla disamina dei vizi di legittimità formale dell'ingiunzione dedotti dall'opponente ma involge comunque, a prescindere da una espressa richiesta in tal senso, l'accertamento sull'esistenza e l'entità del credito recato dal provvedimento (cfr., ex plurimis, Cass. n. 28301/2023, Cass. n. 3843/2023, Cass. n.
r.g. n. 1537/2021 7 23346/2022, Cass. n. 29653/2017). Nel presente giudizio, infatti, con il richiedere il rigetto dell'avversa opposizione ovvero la conferma dell'impugnata ingiunzione, formula una domanda di riconoscimento (totale o CP_2
parziale) del diritto al recupero del credito nella misura e per le ragioni causali già giustificanti l'ingiunzione, sulla cui fondatezza il giudice è tenuto a statuire, in base agli elementi di prova addotti dalle parti (assumendo l'odierna appellata, ai fini del riparto del relativo onere, la veste di attore in senso sostanziale), atteso che è lo stesso atto di accertamento notificato all'ingiunto, nei limiti da questi impugnato, ad integrare gli estremi della domanda sulla quale il giudice è chiamato a pronunciarsi.
In coerenza con i principi appena esposti, non può non evidenziarsi come abbia fornito prova dell'esistenza del rapporto e abbia dedotto l'altrui CP_2
inadempimento, mentre l'odierno appellante, onerato a dimostrare l'esatto adempimento, allegando e fornendo la prova di quanto da lui pagato nel tempo e dell'adempimento di tutti gli obblighi contrattualmente assunti, non ha minimamente assolto a tale onere probatorio. Ne consegue che deve essere confermata la legittimità dell'ingiunzione di pagamento opposta, con assorbimento di ogni altra questione sollevata dalle parti.
La regolamentazione delle spese di lite, liquidate come in dispositivo in applicazione del DM 55/2014 come modificato dal DM 147/2022, segue la soccombenza.
Sussistono, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002 i presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) respinge l'appello;
2) condanna l'appellante a rifondere all'appellata le spese di lite del grado d'appello, che liquida in € 4.500,00 per compensi, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge.
Dà atto della sussistenza, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n.
115/2002 dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un r.g. n. 1537/2021 8 ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile della
Corte d'Appello, il 30.04.2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott. Marco Genna Dott. Nicola Saracino
r.g. n. 1537/2021 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE PRIMA CIVILE riunita in camera di consiglio e composta dai seguenti Magistrati: dott. Nicola Saracino Presidente dott. Gianluca Mauro Pellegrini Consigliere dott. Marco Genna Consigliere relatore ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado d'appello, iscritta al n. 1537 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2021, trattenuta in decisione con ordinanza ex art. 127-ter c.p.c. del 23.12.2024 e vertente
T R A in persona del socio accomandatario e Parte_1
legale rappresentante con sede legale a San Cipirello (PA), via Parte_1
Pasquale Almerico n. 8, (P.I. ), rappresentata e difesa dagli avv.ti P.IVA_1
Rosalinda Salemi e Ida Galliano
APPELLANTE
E
Controparte_1
con sede in Roma, Via Calabria n. 46 (C.F.
[...]
), rappresentata e difesa dall'avv. Federico Massa P.IVA_2
APPELLATA
CONCLUSIONI
Per l'appellante:
r.g. n. 1537/2021 1 “VOGLIA CORTE DI APPELLO Pt_2
- disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa;
- ammettere per la forma il presente appello e riformare la sentenza impugnata, censurandola e dichiarando la medesima nulla ed illegittima per erronea, contraddittoria
e carente motivazione circa punti decisivi della controversi a ed errata valutazione delle risultanze probatorie, in violazione falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. ;
- e per l'effetto, facendovi diritto, in riforma dell'impugnata sentenza e anche in via devolutiva:
- in accoglimento dei motivi su esposti, riformare integralmente l'impugnata sentenza
n. 12217/2020 del 10/09/2020 emessa inter partes dal Tribunale di Roma e, indi, accertare e dichiarare la nullità, l'infondatezza, l'inefficacia, l'illegittimità e/o annullare
l'ingiunzione di pagamento prot. n. 30016 del 15/12/2017 dell'importo di complessive €
48.975,79 emessa dall' Controparte_1
. ;
[...]
- conseguentemente, dichiarare non dovuto l'importo di cui all'ingiunzione di pagamento n. prot. 30016 del 15/12/2017
- condannare, in ogni caso, l'appellato al pagamento delle spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio.”.
Per l'appellata:
“Chiede che l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, disattesa ogni contraria istanza, azione ed eccezione, Voglia:
a) rigettare l'atto di appello proposto dalla perché inammissibile e Parte_3
infondato per i motivi innanzi esposti, confermando la legittimità dell'ingiunzione e per
l'effetto confermare quanto stabilito dalla sentenza n. 12217/2020 dal Giudice di prime cure;
Parte b) condannare al pagamento delle spese per entrambi i gradi di giudizio”.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
La Corte, visti gli atti e sentito il relatore, osserva quanto segue.
Con atto di citazione ritualmente notificato, Parte_1
adiva il Tribunale di Roma proponendo opposizione avverso l'ingiunzione r.g. n. 1537/2021 2 prot. n. 30016 del 15.12.2017 per il pagamento della somma di € 48.975,79, intimata dall' Controparte_1
(d'ora in poi, ) a titolo restitutorio di quanto
[...] CP_2
erogato per agevolazioni di autoimpiego di cui al titolo II del D.L.vo 21 aprile
2000, n. 185.
L'opponente deduceva di essere stata ammessa ad agevolazioni finalizzate alla realizzazione di un'attività di vendita al dettaglio di prodotti di rosticceria a
San Cipirello (PA), consistenti in: a) un contributo in conto capitale a fondo perduto dell'importo massimo di € 23.973,25 a fronte di spese per € 55.946,50 al netto dell'iva; b) un finanziamento agevolato dell'importo massimo di €
31.973,25 a fronte di spese per € 55.946,59 al netto dell'iva; c) un contributo in conto gestione dell'importo massimo di € 8.000,00 per le spese sostenute durante il primo anno di attività d'impresa.
A sostegno dell'opposizione invocava: (i) la mancanza dei presupposti di certezza, liquidità ed esigibilità del credito richiesto da;
(ii) il difetto di CP_2
motivazione dell'atto ingiuntivo per omessa indicazione della causale a supporto del credito richiesto, nonché il difetto di notifica della delibera del
22.11.2016 con la quale era stato revocato il finanziamento;
(iii) l'insussistenza del diritto di a procedere per il recupero delle agevolazioni concesse, CP_2
avendo la adempiuto a tutte le obbligazioni contrattuali assunte. Parte_1
Si costituiva in giudizio , che chiedeva il rigetto della domanda CP_2
stante la sua infondatezza, deducendo di aver correttamente esercitato la facoltà di revoca del finanziamento (comunicata con nota prot. 20147/ININN OCC0 del
29.11.2016 tramite raccomandata a/r. in data 06.12.2016 e ricevuta in data
30.12.2016) prevista dall'art. 19 del contratto di concessione delle agevolazioni per le ipotesi in cui il beneficiario non adempia puntualmente ed esattamente anche una sola delle obbligazioni previste dall'art. 5 contratto e non paghi puntualmente ed esattamente anche una sola rata del finanziamento agevolato.
Il Tribunale adito, con sentenza n. 12217/2020, respingeva la domanda attorea, rilevando la legittimità della disposta revoca delle agevolazioni in ragione dei ratei insoluti. Osservava il Tribunale come l'atto di ingiunzione risultasse correttamente motivato, in quanto recante l'indicazione dell'Ente creditore, della causale e dell'ammontare del pagamento richiesto, nonché il r.g. n. 1537/2021 3 rinvio per relationem alla nota prot. contenente la Parte_4
comunicazione di revoca del finanziamento erogato. Evidenziava, dunque, che il credito ingiunto presentava i requisiti della certezza, liquidità ed esigibilità e che, infine, l'opponente non aveva dimostrato né di aver adempiuto agli obblighi contrattuali di cui all'art. 5, né di aver effettuato i pagamenti delle rate del mutuo.
Avverso l'indicata sentenza ha interposto appello in persona del Parte_1
legale rappresentante, che ha richiesto l'accoglimento delle conclusioni riportate in epigrafe formulando un unico motivo di impugnazione, articolato in più sotto-motivi, con il quale ha sostenuto che, in mancanza della notifica della delibera di revoca del 22.11.2016, la nota prot. richiamata Parte_4
per relationem non consentirebbe neppure di identificare l'inadempimento contestato, che l'atto di ingiunzione sarebbe carente di motivazione e che il credito ingiunto difetterebbe di esigibilità, certezza e liquidità.
Si è costituita in giudizio , che ha chiesto il rigetto dell'appello in CP_2
quanto infondato.
L'appello è infondato e deve essere rigettato.
Deve essere rilevato, anzitutto, che, in forza del contratto di concessione delle agevolazioni stipulato in data 03.05.2012 con , la beneficiaria ha CP_2
assunto, tra l'altro, l'obbligo di rimborsare all il finanziamento ricevuto CP_1
mediante il pagamento di n. 28 rate trimestrali, posticipate, consecutive a quote costanti di capitali ed interessi (art. 12 del contratto). Specularmente, all'art. 19 lett. l), qualificabile come clausola risolutiva espressa, il contratto ha attribuito ad la facoltà di revocare la concessione dei contributi, di dichiarare CP_2
risolto di diritto il finanziamento agevolato e di ottenere in un'unica soluzione la restituzione delle somme erogate qualora la beneficiaria “non paghi puntualmente ed esattamente, anche una sola rata del finanziamento agevolato indicato nell'art. 12”. Al riguardo è opportuno rammentare che, per giurisprudenza consolidata in tema di risoluzione per inadempimento, la presenza di una clausola risolutiva espressa in seno alla convenzione negoziale rende irrilevante ogni indagine intesa a stabilire se l'inadempimento sia sufficientemente grave da giustificare l'effetto risolutivo, essendo precluso ogni sindacato sul punto da parte del Giudice (cfr. da ultimo Cass. n. 29498/2024).
r.g. n. 1537/2021 4 Orbene, in forza delle obbligazioni contrattualmente assunte, era Parte_1
tenuta ex art. 12.2 del contratto di concessione delle agevolazioni a rimborsare il finanziamento secondo le modalità previste. Resasi la beneficiaria inadempiente, è diventata operativa la predetta disposizione contrattuale di cui all'art. 19 lett. l), con la quale i contraenti hanno convenuto espressamente che il contratto si sarebbe risolto con la revoca dei benefici concessi.
Con lettera raccomandata del 29.11.2016, spedita il 6.12.2016 e ricevuta il
30.12.2016, ha dunque comunicato allo la revoca delle CP_2 Pt_1
agevolazioni concesse (nota prot. , precisando nel Parte_4
prospetto allegato l'importo delle somme da restituire:
- € 23.912,25 per somme erogate in conto capitale a fondo perduto;
- € 6.398,81 per interessi maturati sul totale a fondo perduto erogato;
- € 1.186,98 per rate del finanziamento agevolato scadute e non pagate;
- € 1,69 per interessi di mora su rate di finanziamento agevolato scadute e non pagate;
- € 19.619,49 per debito residuo sul finanziamento agevolato per quota capitale;
- € 26,07 per interessi maturati sul finanziamento agevolato.
ha poi emesso un'ingiunzione di pagamento (prot. 30016 del CP_2
15.12.2017) per il recupero della somma di € 48.975,79, di cui:
- € 23.912,25 per somme erogate in conto capitale a fondo perduto;
- € 6.398,81 per interessi maturati sul totale a fondo perduto erogato;
- € 186,76 per interessi di mora su rate di finanziamento agevolato scadute e non pagate;
- € 18.477,97 per debito residuo sul finanziamento agevolato per quota capitale.
Ciò premesso, sono prive di pregio, anzitutto, le doglianze mosse dall'appellante in ordine alla mancata notifica della delibera di revoca del
22.11.2016.
L'atto prodromico che rileva ai fini dell'oggetto del presente giudizio è, infatti, la comunicazione di risoluzione del contratto, avvenuta mediante raccomandata a/r, con nota del 29.11.2016 prot. 20147/ININN OCC0 (all. n. 3), con la quale ha manifestato la propria volontà di avvalersi della CP_2
r.g. n. 1537/2021 5 clausola risolutiva espressa prevista dall'art. 19 del contratto. Questa, come documentalmente provato, è stata ricevuta dall'appellante in data 30.12.2016, oltre ad essere stata richiamata per relationem nell'epigrafe del provvedimento opposto: “Con riferimento ai benefici erogati ai seni del D. LGs. N. 185/2000 – Titolo
II, cui l'intimato ha avuto accesso per la realizzazione del protocollo n. 2035219 e alla nostra comunicazione n. 20147/INNIN-OCC0 del 29/11/2016, da intendersi qui integralmente riportata […]”, conformemente a quanto statuito dall'art. 3 comma
3 L. 241/90, il quale precisa che l'atto prodromico non deve essere allegato ma deve “essere indicato e reso disponibile”.
Deve essere ribadito, poi, come chiarito dalla giurisprudenza della Suprema
Corte, che l'ingiunzione fiscale è espressione del potere di autoaccertamento e di autotutela della P.A. ed ha natura di atto amministrativo, che cumula in sé le caratteristiche del titolo esecutivo e del precetto (v., tra le altre, Cass. n.
19922/2022; Cass n. 13088/2022; Cass. n. 30649/2021; Cass. n. 12263/2007).
Inoltre, l'ingiunzione fiscale non postula alcuna preventiva costituzione in mora, trattandosi del primo atto attraverso il quale richiede il CP_2
pagamento delle somme ad essa dovute (interessi di mora compresi), come previsto dall'art. 2 del R.D. 639/1910, che al primo comma stabilisce: “il procedimento di coazione comincia con la ingiunzione, la quale consiste nell'ordine, emesso dal competente ufficio dell'ente creditore, di pagare entro trenta giorni, sotto pena degli atti esecutivi, la somma dovuta”.
È evidente, peraltro, che, anche in assenza di notificazione della delibera di revoca, l'appellante ha potuto esercitare pienamente il proprio diritto di difesa avverso la pretesa sostanziale avversa, risultando infondata ogni doglianza sul punto.
Devono essere parimenti disattese le censure dell'appellante in ordine al presunto difetto di certezza, liquidità ed esigibilità del credito ingiunto sì da rendere illegittimo l'atto di ingiunzione.
Il credito richiesto da , infatti: è certo, essendo la sovvenzione CP_2
erogata interamente contrattualizzata e le clausole che dispongono la revoca della sovvenzione in caso di inadempimento note al privato contraente;
è liquido, essendo gli importi determinati e puntualmente indicati nei dettagli dell'allegato all'ingiunzione; è esigibile, in quanto con lettera raccomandata r.g. n. 1537/2021 6 spedita il 06.12.2016 ha comunicato allo la revoca delle CP_2 Pt_1
agevolazioni e la risoluzione del contratto di finanziamento agevolato, non avendo la pagato alla scadenza le rate previste dal piano di Parte_1
finanziamento redendo in tal modo esigibile il credito avente ad oggetto la restituzione delle rate non pagate, dei relativi interessi e degli importi sino ad allora erogati (a norma dell'art. 12 e e dell'art. 19 lett. l) del contratto).
Quanto invece alla presunta carenza di motivazione dell'atto ingiunto, poi, il
Tribunale ha fatto corretta applicazione dei principi stabiliti dalla Suprema
Corte secondo cui nell'ingiunzione fiscale l'esigenza della motivazione deve ritenersi osservata anche tramite la sola indicazione della causale e dell'ammontare del pagamento richiesto, in quanto idonea ad evidenziare la pretesa fatta valere dalla amministrazione e, quindi, a porre l'ingiunto in grado di conoscere la somma richiesta e la relativa causale, consentendogli anche di opporre adeguate contestazioni (cfr. Cass. n. 20513/2006 e Cass. Sez. U. n.
2874/1998), senza che sia necessario che la motivazione sia esplicita in ogni dettaglio (Cass. n. 3189/1985). Ebbene, l'atto impugnato reca tutti gli elementi formali richiesti dalla legge per la sua emissione, in quanto vi sono indicati:
l'Ufficio che ha emesso il provvedimento, il responsabile del procedimento,
l'importo da corrispondere e le causali con il rispettivo dettaglio delle somme costituenti il totale, il termine per provvedere al pagamento, le modalità di corresponsione, le coordinate bancarie ed infine l'avvertimento che l'ingiunzione è esecutiva di diritto e può essere impugnata davanti all'Autorità giudiziaria del Foro di Roma nel termine di giorni trenta. L'ingiunzione opposta è, dunque, sufficientemente motivata, dovendo coordinarsi con la delibera di revoca dell'agevolazione e, soprattutto, con i dettagli dell'allegato ad essa, atto conosciuto dallo . Pt_1
Occorre peraltro rilevare che l'opposizione ad ingiunzione fiscale ha ad oggetto non soltanto l'atto amministrativo, ma anche il rapporto giuridico obbligatorio sottostante, sicché la cognizione del giudice adito non è circoscritta alla disamina dei vizi di legittimità formale dell'ingiunzione dedotti dall'opponente ma involge comunque, a prescindere da una espressa richiesta in tal senso, l'accertamento sull'esistenza e l'entità del credito recato dal provvedimento (cfr., ex plurimis, Cass. n. 28301/2023, Cass. n. 3843/2023, Cass. n.
r.g. n. 1537/2021 7 23346/2022, Cass. n. 29653/2017). Nel presente giudizio, infatti, con il richiedere il rigetto dell'avversa opposizione ovvero la conferma dell'impugnata ingiunzione, formula una domanda di riconoscimento (totale o CP_2
parziale) del diritto al recupero del credito nella misura e per le ragioni causali già giustificanti l'ingiunzione, sulla cui fondatezza il giudice è tenuto a statuire, in base agli elementi di prova addotti dalle parti (assumendo l'odierna appellata, ai fini del riparto del relativo onere, la veste di attore in senso sostanziale), atteso che è lo stesso atto di accertamento notificato all'ingiunto, nei limiti da questi impugnato, ad integrare gli estremi della domanda sulla quale il giudice è chiamato a pronunciarsi.
In coerenza con i principi appena esposti, non può non evidenziarsi come abbia fornito prova dell'esistenza del rapporto e abbia dedotto l'altrui CP_2
inadempimento, mentre l'odierno appellante, onerato a dimostrare l'esatto adempimento, allegando e fornendo la prova di quanto da lui pagato nel tempo e dell'adempimento di tutti gli obblighi contrattualmente assunti, non ha minimamente assolto a tale onere probatorio. Ne consegue che deve essere confermata la legittimità dell'ingiunzione di pagamento opposta, con assorbimento di ogni altra questione sollevata dalle parti.
La regolamentazione delle spese di lite, liquidate come in dispositivo in applicazione del DM 55/2014 come modificato dal DM 147/2022, segue la soccombenza.
Sussistono, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002 i presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) respinge l'appello;
2) condanna l'appellante a rifondere all'appellata le spese di lite del grado d'appello, che liquida in € 4.500,00 per compensi, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge.
Dà atto della sussistenza, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n.
115/2002 dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un r.g. n. 1537/2021 8 ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile della
Corte d'Appello, il 30.04.2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott. Marco Genna Dott. Nicola Saracino
r.g. n. 1537/2021 9