Articolo 1 della Legge 9 ottobre 1957, n. 975
Versione
13 novembre 1957
Art. 1. Articolo unico.

Il personale amministrativo e di Stato maggiore navigante iscritto alla Gestione speciale della Cassa nazionale per la previdenza marinara secondo le norme del regio decreto-legge 19 ottobre 1933, n. 1595 , puo' (chiedere il riconoscimento di tutto il servizio prestato anteriormente alla data di iscrizione della predetta Gestione presso le aziende esercenti servizi marittimi sovvenzionati nonche' presso le societa' di navigazione contemplate dall' art. 1 del regio decreto 16 settembre 1937, n. 1842 .
La facolta' di cui sopra, dovra' essere fatta valere in costanza del rapporto di lavoro potra' altresi' essere esercitata entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge da coloro che alla predetta data abbiano gia' risolto il rapporto d'impiego o dai loro superstiti.
Gli effetti previdenziali dei riconoscimenti di servizio, avranno decorrenza dal primo del mese successivo a quello di presentazione della domanda; la decorrenza predetta si applica anche alle domande pervenute alla Cassa nazionale per la previdenza marinara anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge.
La somma da versare per il riscatto sara' ragguagliata alla riserva matematica relativa ai periodi da riconoscere calcolata sulla retribuzione massima prevista dall' art. 5 del regio decreto 16 settembre 1937, n. 1842 , per i periodi compiuti anteriormente al 31 luglio 1952 e sulla retribuzione raggiunta alla data di presentazione della domanda di riscatto, entro i limiti del massimale vigente a tale data, per i periodi compiuti posteriormente al 31 luglio 1952.
L'ammissione al riconoscimento di cui al primo comma del presente articolo comporta l'integrale trasferimento alla Gestione speciale (lei contributi eventualmente versati, limitatamente al periodo di servizio riconosciuto, nella assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti.

Entrata in vigore il 13 novembre 1957