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Sentenza 16 aprile 2025
Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 16/04/2025, n. 1676 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1676 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI PALERMO QUINTA SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
R.G. n°13806 /2024
ORDINANZA EX ART. 127-TER, COMMA TERZO, C.P.C. nella causa promossa da
Parte_1
Contro
Controparte_1
Il Giudice, dott. Francesco Paolo Torrasi, alla scadenza del termine perentorio del 14 aprile 2025, assegnato alle parti per il deposito di note scritte in sostituzione d'udienza ai sensi dell'art. 127-ter, comma secondo, c.p.c.,
LETTE le note scritte sostitutive, nelle quali le parti costituite hanno esposto le rispettive conclusioni;
RILEVATO che il procedimento è stato rinviato all'odierna udienza (sostituita come detto ex art. 171-ter c.p.c.) per discussione;
P.Q.M.
decide la causa come da provvedimento che segue.
Si comunichi.
Così deciso, 15/04/2025.
Il Giudice
dott. Francesco Paolo Torrasi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
- Sezione Quinta Civile -
Il Tribunale di Palermo, in composizione monocratica, nella persona del giudice dott. Francesco Paolo Torrasi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
(ex art. 429 c.p.c.) nella causa civile di grado d'appello, iscritta al n°13806 del Ruolo Generale per gli Affari Contenziosi dell'anno 2024, vertente
TRA
(C.F. , in persona Parte_1 P.IVA_1 del legale rappresentante pro tempore, col ministero degli Avv.ti Katia Maretto e
Roberta Brusegan,
APPELLANTE
E
, in persona del legale rappresentante Controparte_1 P.IVA_2 pro tempore, col ministero dell'Avv.to Calogero Valerio Scimemi,
APPELLATA
NONCHÉ NEI CONFRONTI DI
, Controparte_2 Controparte_3 [...]
, , CP_4 Controparte_5 CP_6
, .
[...] Controparte_7 Controparte_8
, AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI ASTI, Controparte_9
APPELLATI CONTUMACI
IN FATTO E IN DIRITTO
1. L'appello è tardivo. Risulta per tabulas che la sentenza oggi impugnata, mai notificata, è stata depositata il 16 aprile 2024 (doc. 2 fasc. appellata), sì che, dovendo valere (in assenza di notifica) il termine lungo di impugnazione di cui all'art. 327 c.p.c., il gravame doveva essere proposto entro e non oltre il 16 ottobre 2024, laddove l'appello è stato esperito con ricorso depositato il 12 novembre 2024. Non opera, al riguardo, il periodo di sospensione feriale, investendo, il giudizio, un'opposizione all'esecuzione con la quale è stato contestato il diritto dell'appellante di procedere ad esecuzione forzata quando questa non era ancora iniziata, opposizione alla quale non si applica, neppure con riferimento ai termini previsti per l'impugnazione, la sospensione dei termini processuali durante il periodo feriale, ai sensi degli artt. 3 L. n. 742/1969 e 92 dell'ordinamento giudiziario (v. Cass. n.
95/2017; n. 22484.2014); ne consegue che la sentenza in discorso, che ha per l'appunto qualificato la domanda come «opposizione alla esecuzione disciplinata dall'articolo 615 c.p.c. poiché parte attrice contesta, preliminarmente, la fondatezza della prospettata esecuzione prima che questa sia iniziata e deduce vizi di certezza e liquidità del credito ingiunto», è passata in giudicato per intempestiva impugnazione.
Di talché, va provveduto come in dispositivo.
2. La soccombenza dell'appellante regola le spese del grado, da liquidare, in favore dell'unica appellata costituita, in ossequio alle tabelle accluse al D.M.
55/2014 (parametri minimi per tutte le fasi processuali;
scaglione di valore sino ad
€ 26.000,00).
Per Questi Motivi
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile in grado d'appello indicata in epigrafe, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
- dichiara l'inammissibilità dell'appello;
- condanna l'appellante alla rifusione delle spese del grado in favore dell'appellata costituita, che liquida in € 2.540,00 per compensi, oltre rimborso spese generali pari al 15% sul compenso totale, CPA e IVA.
Così deciso, 15 aprile 2025.
Il Giudice
Dott. Francesco Paolo Torrasi
R.G. n°13806 /2024
ORDINANZA EX ART. 127-TER, COMMA TERZO, C.P.C. nella causa promossa da
Parte_1
Contro
Controparte_1
Il Giudice, dott. Francesco Paolo Torrasi, alla scadenza del termine perentorio del 14 aprile 2025, assegnato alle parti per il deposito di note scritte in sostituzione d'udienza ai sensi dell'art. 127-ter, comma secondo, c.p.c.,
LETTE le note scritte sostitutive, nelle quali le parti costituite hanno esposto le rispettive conclusioni;
RILEVATO che il procedimento è stato rinviato all'odierna udienza (sostituita come detto ex art. 171-ter c.p.c.) per discussione;
P.Q.M.
decide la causa come da provvedimento che segue.
Si comunichi.
Così deciso, 15/04/2025.
Il Giudice
dott. Francesco Paolo Torrasi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
- Sezione Quinta Civile -
Il Tribunale di Palermo, in composizione monocratica, nella persona del giudice dott. Francesco Paolo Torrasi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
(ex art. 429 c.p.c.) nella causa civile di grado d'appello, iscritta al n°13806 del Ruolo Generale per gli Affari Contenziosi dell'anno 2024, vertente
TRA
(C.F. , in persona Parte_1 P.IVA_1 del legale rappresentante pro tempore, col ministero degli Avv.ti Katia Maretto e
Roberta Brusegan,
APPELLANTE
E
, in persona del legale rappresentante Controparte_1 P.IVA_2 pro tempore, col ministero dell'Avv.to Calogero Valerio Scimemi,
APPELLATA
NONCHÉ NEI CONFRONTI DI
, Controparte_2 Controparte_3 [...]
, , CP_4 Controparte_5 CP_6
, .
[...] Controparte_7 Controparte_8
, AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI ASTI, Controparte_9
APPELLATI CONTUMACI
IN FATTO E IN DIRITTO
1. L'appello è tardivo. Risulta per tabulas che la sentenza oggi impugnata, mai notificata, è stata depositata il 16 aprile 2024 (doc. 2 fasc. appellata), sì che, dovendo valere (in assenza di notifica) il termine lungo di impugnazione di cui all'art. 327 c.p.c., il gravame doveva essere proposto entro e non oltre il 16 ottobre 2024, laddove l'appello è stato esperito con ricorso depositato il 12 novembre 2024. Non opera, al riguardo, il periodo di sospensione feriale, investendo, il giudizio, un'opposizione all'esecuzione con la quale è stato contestato il diritto dell'appellante di procedere ad esecuzione forzata quando questa non era ancora iniziata, opposizione alla quale non si applica, neppure con riferimento ai termini previsti per l'impugnazione, la sospensione dei termini processuali durante il periodo feriale, ai sensi degli artt. 3 L. n. 742/1969 e 92 dell'ordinamento giudiziario (v. Cass. n.
95/2017; n. 22484.2014); ne consegue che la sentenza in discorso, che ha per l'appunto qualificato la domanda come «opposizione alla esecuzione disciplinata dall'articolo 615 c.p.c. poiché parte attrice contesta, preliminarmente, la fondatezza della prospettata esecuzione prima che questa sia iniziata e deduce vizi di certezza e liquidità del credito ingiunto», è passata in giudicato per intempestiva impugnazione.
Di talché, va provveduto come in dispositivo.
2. La soccombenza dell'appellante regola le spese del grado, da liquidare, in favore dell'unica appellata costituita, in ossequio alle tabelle accluse al D.M.
55/2014 (parametri minimi per tutte le fasi processuali;
scaglione di valore sino ad
€ 26.000,00).
Per Questi Motivi
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile in grado d'appello indicata in epigrafe, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
- dichiara l'inammissibilità dell'appello;
- condanna l'appellante alla rifusione delle spese del grado in favore dell'appellata costituita, che liquida in € 2.540,00 per compensi, oltre rimborso spese generali pari al 15% sul compenso totale, CPA e IVA.
Così deciso, 15 aprile 2025.
Il Giudice
Dott. Francesco Paolo Torrasi