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Sentenza 19 febbraio 2025
Sentenza 19 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 19/02/2025, n. 356 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 356 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 8858/2016
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FOGGIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Maria Elena de Tura ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 8858/2016 promossa da:
, con il patrocinio dell'avv.to PLACENTINO GIUSEPPE, Parte_1
elettivamente domiciliato presso il difensore, giusta procura in atti;
ATTORE contro
, con il patrocinio dell'avv.to IRMICI GIUSEPPE, elettivamente domiciliato CP_1
presso il difensore, giusta procura in atti;
CONVENUTO
OGGETTO: risarcimento del danno da fatto illecito;
CONCLUSIONI: come in atti.
Ragioni di fatto e diritto della decisione.
Preliminarmente, il Tribunale dà atto che non si procede alla redazione dello svolgimento del processo in ossequio al novellato art. 132 c.p.c., applicabile ai giudizi in corso per effetto della esplicita previsione contenuta nell'art. 58, comma 2, l. 18 giugno 2009, n. 69, in vigore dal 4 luglio
2009.
Giova rammentare che ha evocato in giudizio al fine di ottenerne Parte_1 CP_1
la condanna al risarcimento dei danni subiti per essere stato diffamato, fatto in relazione al quale è intervenuto giudicato penale.
Il convenuto si è costituito in giudizio sostenendo che la domanda non fosse provata in ordine al danno risarcibile e ha chiesto il rigetto dell'avversa pretesa. Con ordinanza del 25/01/2019, il Giudice assegnatario ha rigettato le prove testimoniali e la richiesta di c.t.u. articolate dall'attore.
La causa, istruita documentalmente, pervenuta sul ruolo di questo Giudice il 7/10/2024, è stata trattenuta in decisione, sulle conclusioni della sola parte attrice, all'udienza del 22/11/2024, previa assegnazione dei termini di cui all'art.190 c.p.c. L'attore ha depositato comparsa conclusionale il
14/01/2025.
***
La domanda va rigettata in quanto sprovvista di prova, essendo l'attore venuto meno all'onere di cui all'art. 2967 c.c, atteso che le risultanze di causa non consentono di ritenere minimamente dimostrati né i lamentati danni, né il nesso di causalità tra gli stessi e il contenuto della lettera aperta del 26.01.2007.
Quanto al “danno morale in senso stretto” richiesto (cfr. pag. 6 atto di citazione), si osserva che non risulta da alcun elemento, e né l'attore si è operato in tal senso dal punto di vista istruttorio, quel turbamento psichico conseguente all'illecito idoneo a giustificare il risarcimento ai sensi dell'art. 2059 c.c.
Il danno morale, al pari di ogni altro danno, deve essere dimostrato e non può conseguire automaticamente alla commissione del fatto-reato.
Per l'esistenza del diritto al risarcimento del danno può non bastare la condanna penale. Infatti, in relazione all'accertamento del danno conseguenza, fermo restando il giudicato penale (che fa stato quanto all'accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale e della sua commissione da parte del condannato), rimane necessaria la competenza del giudice civile, anche con riferimento all'ipotesi del reato cosiddetto di danno, in ordine all'accertamento “della esistenza
e della entità delle conseguenze pregiudizievoli derivate dal fatto individuato come
"potenzialmente" dannoso e del nesso di derivazione causale tra questo e i pregiudizi lamentati dai danneggiati” (Cass. 9 marzo 2018, n. 5660; 14 febbraio 2019, n. 4318).
Sulla base di quest'ultima giurisprudenza deve concludersi nel senso che, quando si afferma che l'esistenza del danno, nei cosiddetti reati di danno, è implicita nell'accertamento del “fatto- reato”, il riferimento, sulla base delle regole di diritto civile, è al danno evento, avvinto al fatto da un nesso di causalità materiale, ma non al danno conseguenza, per il quale l'indagine da compiere è quella del nesso di causalità giuridica fra l'evento di danno e le sue conseguenze pregiudizievoli ex art. 1223 c.c. (cfr. Cass. n. 8477/2020). Grava sul danneggiato, pertanto, l'onere di provare l'esistenza stessa del danno, ivi compreso quello morale, mediante l'allegazione di concrete circostanze di fatto da cui presumerlo, restando escluso che tale prova possa considerarsi “in re ipsa”, all”esito della pronuncia del giudice penale, atteso che al risarcimento di detto tipo di danno non possono in alcun modo riconoscersi finalità meramente punitive.
Nel caso in esame, l'attore si è limitato genericamente a richiamare la giurisprudenza sul danno da fatto illecito, ma non ha allegato nulla in ordine al nesso di causalità tra il fatto specifico e i danni asseritamente subiti, né ha precisato in che modo la condotta del convenuto riconosciuta come diffamatoria avrebbe in concreto inciso sulla sua sfera personale. In tal senso, si osserva che la c.t.p. depositata dall'attore afferisce a fatti del tutto eterogenei ed estranei rispetto all'oggetto dell'odierno giudizio, rappresentando in maniera generale come il avrebbe subito dal 2004 un mobbing Parte_1
da parte del Dirigente scolastico, null'altro precisando in ordine alle specifiche conseguenze derivate dalla ricezione della lettera a contenuto diffamatorio del 26/01/2007. Altresì generico ed irrilevante ai fini del giudizio è il certificato medico a firma del Dott. , il quale si limita ad Per_1
attestare una “sindroma ansiosa depressiva” con una cura di sette giorni, nulla evincendosi in ordine alle cause e alle ragioni della sindrome diagnosticata.
Né a tale carenza probatoria avrebbe potuto supplire una CTU medico legale, pure richiesta dall'attore, poiché meramente esplorativa. La consulenza tecnica, infatti, non è un mezzo di prova in senso stretto, poiché la sua funzione non consiste, almeno direttamente, nel determinare il convincimento del giudicante circa la verità o la non verità dei fatti oggetto del giudizio, ma è uno strumento tecnico di ausilio del convincimento del giudice il quale, normalmente, non possiede le cognizioni tecnico-specialistiche richieste nel caso concreto;
va esclusa la consulenza tecnica di tipo esplorativo essendo, invero, assolutamente pacifico che la consulenza tecnica non può essere utilizzata al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume, ed è quindi legittimamente negata qualora la parte tenda con essa a supplire alla deficienza delle proprie allegazioni o offerte di prova, ovvero di compiere un'indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati (così Cass., ord. n. 30218/2017; Cass., ord. n. 3130/2011).
Quanto al danno patrimoniale richiesto dall'attore per la stesura della c.t.p., si osserva che, secondo condivisibile giurisprudenza di legittimità, le spese sostenute per la consulenza tecnica di parte, che ha natura di allegazione difensiva tecnica, rientrano tra quelle che la parte vittoriosa ha diritto di vedersi rimborsate, a meno che il giudice non si avvalga, ex art. 92, comma 1 c.p.c., della facoltà di escluderle dalla ripetizione, ritenendole eccessive o superflue (Cass. n. 10173/2015; Cass. n.
26973/2008; Cass. 03/01/2013). Per poter essere rimborsate, le spese del c.t.p. devono essere provate e devono essere riferibili al procedimento. Il Giudice può, quindi, riconoscere in favore della parte vincitrice le spese di consulenza tecnica di parte, nei limiti in cui ha ritenuto sussistere la prova della riferibilità delle fatture prodotte alle prestazioni rese dal tecnico di parte nel giudizio.
Nel caso in esame, poiché l'attore non è risultato vittorioso – essendo la domanda sprovvista di prova - e la c.t.p. è stata ritenuta irrilevante – in quanto avente ad oggetto fatti e valutazioni ultronee rispetto al tema del giudizio - nulla spetta a titolo di rimborso per le spese sostenute dal Parte_1
per la c.t.p. del dott. Per_2
Per quanto riguarda la regolamentazione delle spese processuali, va osservato che il carattere diffamatorio delle espressioni in esame, sebbene non si sia tradotto nella condanna al risarcimento dei danni per difetto della relativa prova, conduce a ritenere, nella fattispecie, la sussistenza di gravi ed eccezionali ragioni tali da determinare la compensazione integrale delle spese di giudizio tra le parti ex art. 92 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così dispone:
- Rigetta la domanda;
- Compensa tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in Foggia, in data 19/02/2025.
IL GIUDICE dott.ssa Maria Elena de Tura
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FOGGIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Maria Elena de Tura ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 8858/2016 promossa da:
, con il patrocinio dell'avv.to PLACENTINO GIUSEPPE, Parte_1
elettivamente domiciliato presso il difensore, giusta procura in atti;
ATTORE contro
, con il patrocinio dell'avv.to IRMICI GIUSEPPE, elettivamente domiciliato CP_1
presso il difensore, giusta procura in atti;
CONVENUTO
OGGETTO: risarcimento del danno da fatto illecito;
CONCLUSIONI: come in atti.
Ragioni di fatto e diritto della decisione.
Preliminarmente, il Tribunale dà atto che non si procede alla redazione dello svolgimento del processo in ossequio al novellato art. 132 c.p.c., applicabile ai giudizi in corso per effetto della esplicita previsione contenuta nell'art. 58, comma 2, l. 18 giugno 2009, n. 69, in vigore dal 4 luglio
2009.
Giova rammentare che ha evocato in giudizio al fine di ottenerne Parte_1 CP_1
la condanna al risarcimento dei danni subiti per essere stato diffamato, fatto in relazione al quale è intervenuto giudicato penale.
Il convenuto si è costituito in giudizio sostenendo che la domanda non fosse provata in ordine al danno risarcibile e ha chiesto il rigetto dell'avversa pretesa. Con ordinanza del 25/01/2019, il Giudice assegnatario ha rigettato le prove testimoniali e la richiesta di c.t.u. articolate dall'attore.
La causa, istruita documentalmente, pervenuta sul ruolo di questo Giudice il 7/10/2024, è stata trattenuta in decisione, sulle conclusioni della sola parte attrice, all'udienza del 22/11/2024, previa assegnazione dei termini di cui all'art.190 c.p.c. L'attore ha depositato comparsa conclusionale il
14/01/2025.
***
La domanda va rigettata in quanto sprovvista di prova, essendo l'attore venuto meno all'onere di cui all'art. 2967 c.c, atteso che le risultanze di causa non consentono di ritenere minimamente dimostrati né i lamentati danni, né il nesso di causalità tra gli stessi e il contenuto della lettera aperta del 26.01.2007.
Quanto al “danno morale in senso stretto” richiesto (cfr. pag. 6 atto di citazione), si osserva che non risulta da alcun elemento, e né l'attore si è operato in tal senso dal punto di vista istruttorio, quel turbamento psichico conseguente all'illecito idoneo a giustificare il risarcimento ai sensi dell'art. 2059 c.c.
Il danno morale, al pari di ogni altro danno, deve essere dimostrato e non può conseguire automaticamente alla commissione del fatto-reato.
Per l'esistenza del diritto al risarcimento del danno può non bastare la condanna penale. Infatti, in relazione all'accertamento del danno conseguenza, fermo restando il giudicato penale (che fa stato quanto all'accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale e della sua commissione da parte del condannato), rimane necessaria la competenza del giudice civile, anche con riferimento all'ipotesi del reato cosiddetto di danno, in ordine all'accertamento “della esistenza
e della entità delle conseguenze pregiudizievoli derivate dal fatto individuato come
"potenzialmente" dannoso e del nesso di derivazione causale tra questo e i pregiudizi lamentati dai danneggiati” (Cass. 9 marzo 2018, n. 5660; 14 febbraio 2019, n. 4318).
Sulla base di quest'ultima giurisprudenza deve concludersi nel senso che, quando si afferma che l'esistenza del danno, nei cosiddetti reati di danno, è implicita nell'accertamento del “fatto- reato”, il riferimento, sulla base delle regole di diritto civile, è al danno evento, avvinto al fatto da un nesso di causalità materiale, ma non al danno conseguenza, per il quale l'indagine da compiere è quella del nesso di causalità giuridica fra l'evento di danno e le sue conseguenze pregiudizievoli ex art. 1223 c.c. (cfr. Cass. n. 8477/2020). Grava sul danneggiato, pertanto, l'onere di provare l'esistenza stessa del danno, ivi compreso quello morale, mediante l'allegazione di concrete circostanze di fatto da cui presumerlo, restando escluso che tale prova possa considerarsi “in re ipsa”, all”esito della pronuncia del giudice penale, atteso che al risarcimento di detto tipo di danno non possono in alcun modo riconoscersi finalità meramente punitive.
Nel caso in esame, l'attore si è limitato genericamente a richiamare la giurisprudenza sul danno da fatto illecito, ma non ha allegato nulla in ordine al nesso di causalità tra il fatto specifico e i danni asseritamente subiti, né ha precisato in che modo la condotta del convenuto riconosciuta come diffamatoria avrebbe in concreto inciso sulla sua sfera personale. In tal senso, si osserva che la c.t.p. depositata dall'attore afferisce a fatti del tutto eterogenei ed estranei rispetto all'oggetto dell'odierno giudizio, rappresentando in maniera generale come il avrebbe subito dal 2004 un mobbing Parte_1
da parte del Dirigente scolastico, null'altro precisando in ordine alle specifiche conseguenze derivate dalla ricezione della lettera a contenuto diffamatorio del 26/01/2007. Altresì generico ed irrilevante ai fini del giudizio è il certificato medico a firma del Dott. , il quale si limita ad Per_1
attestare una “sindroma ansiosa depressiva” con una cura di sette giorni, nulla evincendosi in ordine alle cause e alle ragioni della sindrome diagnosticata.
Né a tale carenza probatoria avrebbe potuto supplire una CTU medico legale, pure richiesta dall'attore, poiché meramente esplorativa. La consulenza tecnica, infatti, non è un mezzo di prova in senso stretto, poiché la sua funzione non consiste, almeno direttamente, nel determinare il convincimento del giudicante circa la verità o la non verità dei fatti oggetto del giudizio, ma è uno strumento tecnico di ausilio del convincimento del giudice il quale, normalmente, non possiede le cognizioni tecnico-specialistiche richieste nel caso concreto;
va esclusa la consulenza tecnica di tipo esplorativo essendo, invero, assolutamente pacifico che la consulenza tecnica non può essere utilizzata al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume, ed è quindi legittimamente negata qualora la parte tenda con essa a supplire alla deficienza delle proprie allegazioni o offerte di prova, ovvero di compiere un'indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati (così Cass., ord. n. 30218/2017; Cass., ord. n. 3130/2011).
Quanto al danno patrimoniale richiesto dall'attore per la stesura della c.t.p., si osserva che, secondo condivisibile giurisprudenza di legittimità, le spese sostenute per la consulenza tecnica di parte, che ha natura di allegazione difensiva tecnica, rientrano tra quelle che la parte vittoriosa ha diritto di vedersi rimborsate, a meno che il giudice non si avvalga, ex art. 92, comma 1 c.p.c., della facoltà di escluderle dalla ripetizione, ritenendole eccessive o superflue (Cass. n. 10173/2015; Cass. n.
26973/2008; Cass. 03/01/2013). Per poter essere rimborsate, le spese del c.t.p. devono essere provate e devono essere riferibili al procedimento. Il Giudice può, quindi, riconoscere in favore della parte vincitrice le spese di consulenza tecnica di parte, nei limiti in cui ha ritenuto sussistere la prova della riferibilità delle fatture prodotte alle prestazioni rese dal tecnico di parte nel giudizio.
Nel caso in esame, poiché l'attore non è risultato vittorioso – essendo la domanda sprovvista di prova - e la c.t.p. è stata ritenuta irrilevante – in quanto avente ad oggetto fatti e valutazioni ultronee rispetto al tema del giudizio - nulla spetta a titolo di rimborso per le spese sostenute dal Parte_1
per la c.t.p. del dott. Per_2
Per quanto riguarda la regolamentazione delle spese processuali, va osservato che il carattere diffamatorio delle espressioni in esame, sebbene non si sia tradotto nella condanna al risarcimento dei danni per difetto della relativa prova, conduce a ritenere, nella fattispecie, la sussistenza di gravi ed eccezionali ragioni tali da determinare la compensazione integrale delle spese di giudizio tra le parti ex art. 92 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così dispone:
- Rigetta la domanda;
- Compensa tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in Foggia, in data 19/02/2025.
IL GIUDICE dott.ssa Maria Elena de Tura