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Sentenza 27 novembre 2025
Sentenza 27 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trieste, sentenza 27/11/2025, n. 1004 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trieste |
| Numero : | 1004 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Trieste
Sezione Civile
N. R.G. 5374/2023
In composizione monocratica, nella persona della Giudice dott.ssa Maria Rosaria Ciuffi, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 5374 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2023, trattenuta in decisione all'udienza del 27.11.2025 tenutasi nelle forme ex art. 127 ter c.p.c, ai sensi dell'art. 189 c.p.c., e vertente: TRA
Parte_1
, rappresentata e difesa per legge dall'Avvocatura dello
[...] Stato di Trieste, C.F. , presso i cui Uffici in , P.IVA_1 Pt_1 Piazza Dalmazia n. 3, è altresì per legge domiciliata- appellante- E
C.F. , in primo grado in proprio, CP_1 C.F._1 nato a [...] [...] e residente a [...] 3 - appellato contumace-
OGGETTO: Appello avverso la sentenza n. 189/2023 del Giudice di Pace di del 28.4.2023, depositata il 26.5.2023 e mai Pt_1 notificata all'Amministrazione, resa a conclusione del procedimento sub RG 460/2023 di accoglimento del ricorso di annullamento dell'ordinanza-ingiunzione n. 11711 d.d. 27.2.2023 discendente dal verbale di accertamento e contestazione n. 06/2022/PAS/COMMUG/TS d.d. 10.2.2022 redatto dal personale della Questura di Muggia per la violazione dell'art. 9 bis D.L. n. 52/2022 e D.L. n. 299/2021 e s.m.i..
CONCLUSIONI Per l'appellante:
“1. in integrale riforma della sentenza n. 189 del 28 aprile 2023, depositata il 26 maggio 2023, resa dal Giudice di Pace di , nella Pt_1 persona del dott. Carlo Ferrero, confermare la legittimità e l'attuale efficacia dell'ordinanza-ingiunzione n. 11711 d.d. 27.2.2023, notificata con successo il 6.3.2023, che ordina al sig. di pagare CP_1 la somma di € 430,15 a titolo di sanzione conseguente al verbale n. 06/2022/PAS/COMMUG/TS d.d. 10.2.2022; con vittoria di spese o, in subordine, con conferma della compensazione delle spese disposta in primo grado”.
*** RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE 1. Con verbale di accertamento e contestazione n. 06/2022/PAS/COMMUG/TS d.d. 10.2.2022 si accertava che il sig. consumava una bevanda al bancone dell'esercizio pubblico CP_1 di ristorazione “Ai Due Leoni” di Muggia senza essere munito di valido Green Pass in violazione delle disposizioni dettate per il contenimento della pandemia da covid-19 ed allora vigenti, in particolare violando l'art. 9 bis D.L. n. 52/2022 e D.L. n. 299/2021 e s.m.i; la violazione veniva contestata oralmente nell'immediatezza, e successivamente per iscritto mediante notifica dell'11.2.2022, ma il sanzionato rifiutava di firmare il verbale e di riceverne copia;
2. Il 17.2.2022 il sig. presentava alla Prefettura di CP_1 Pt_1 scritti difensivi ex art. 18 L. 689/1981, a cui seguivano controdeduzioni dell'Organo accertatore d.d. 9.4.2022;
3. Constatato il mancato pagamento, il 27.2.2023 era emessa l'ordinanza-ingiunzione n. 0011711 con cui veniva ingiunto al sig. il pagamento di € 420,00 per sanzione amministrativa ed € CP_1 10,15 per spese di notifica;
.
- Il 14.3.2023, il sig. proponeva opposizione avverso CP_1
l'ordinanza-ingiunzione davanti al Giudice di Pace di , Pt_1 deducendone l'illegittimità per mancato rispetto dei termini per l'emissione dell'ordinanza medesima. Con memoria difensiva, depositata in cancelleria il 31.3.2023, la
[...]
si costituiva nel procedimento Parte_1 di opposizione per chiedere il rigetto della domanda;
- Con sentenza depositata il 26.5.2023, il Giudice di Pace di Pt_1 accoglieva il ricorso di controparte e annullava il provvedimento impugnato, basando la sua decisione sul motivo della presunta abrogazione e conseguente inapplicabilità delle norme sanzionatorie emesse in periodo pandemico. Nell'appello si lamentava l'ingiustizia e l'erroneità della decisione del Giudice di prime cure e delle valutazioni alla stessa sottese, in primo luogo per violazione del contradditorio, sancito dall'art. 111 cost. e dall'art. 101 c.p.c. in forza del quale: “Se ritiene di porre a fondamento dalla decisione una questione rilevata d'ufficio, il giudice riserva la decisione, assegnando alle parti, a pena di nullità, un termine, non inferiore a venti e non superiore a quaranta giorni dalla comunicazione, per il deposito in cancelleria di memorie contenenti
Pag. 2 di 4 osservazioni sulla medesima questione”; in secondo luogo, era stato in maniera non corretta affermata l'abrogazione della norma;
in terzo luogo, la correttezza del procedimento, non potendosi applicare quelli del Codice della Strada ma quelli della legge n. 689/1981. Ebbene, il Giudice di Pace ha affermato che “non essendo la norma applicata nel caso di specie sostituita da nessun'altra norma, ma semplicemente non più esistente nell'ordinamento, ai sensi dell'art. 2 comma 4 c.p. (…), il verbale impugnato non è più giustificabile”, ritenendo, per tale ragione, applicabili alla normativa stessa le disposizioni che disciplinano la successione delle leggi penali nel tempo dettate dal legislatore codicistico ai commi 1, 2, 3 e 4 (ma non 5) dell'art. 2 del c.p. In verità, la fattispecie indicata nella norma incriminatrice (e quindi si conferma di volerla assimilare a una fattispecie penale) non può essere sussunta nei primi quattro commi dell'art. 2, c.p., quanto, piuttosto, nel quinto comma, di tale articolo, concernente le leggi eccezionali e temporanee. Difatti, nel caso di disposizioni normative che individuino un preciso orizzonte temporale per la rilevanza di determinati illeciti, esattamente come avvenuto nel caso di specie, l'applicazione dei primi commi dell'art. 2 c.p. impedirebbe di sottoporre a sanzione gli autori dei fatti censurati, frustrandone la finalità general preventiva. Tale affermazione, prevista in tema di sanzione penale deve essere estesa anche agli illeciti formalmente amministrativi, sostanzialmente penali, di cui ai criteri Engels, in sintonia con la giurisprudenza della Corte EDU e della Corte costituzionale. La predetta questione, proprio perché ritenuta potenzialmente decisiva ai fini della definizione della causa, andava rimessa alla discussione in contraddittorio tra le parti, cosicché ciascuna di essa potesse formulare le proprie argomentazioni e le proprie difese. Risulta poi non fondato il motivo di opposizione sviluppato dall'opponente circa l'applicabilità quale termine per la conclusione del procedimento e l'emissione dell'ordinanza ingiunzione di quello di 210 giorni stabilito dal Codice della Strada, all'art. 204. In assenza di specifico richiamo allo stesso o di diversa indicazione della norma il termine per la conclusione del procedimento quello generale di cui allart. 18, l. n. 689/1981. In particolare, “in assenza di altri termini specifici previsti dalla legge n. 689/1981, deve ritenersi che il termine massimo per l'adozione dell'ordinanza-ingiunzione (di cui all'art. 18 l. 689/1981) sia quello di cinque anni previsto dall'art. 28 della stessa legge, decorrente dal giorno in cui la violazione è stata commessa” (Cassazione civile Sezioni Unite n. 9591 del 2006). L'appello è dunque fondato e, in accoglimento dello stesso, deve essere riformata la sentenza del Giudice di Pace con il rigetto dell'opposizione.
Pag. 3 di 4 Le spese di lite, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza per entrambi i gradi di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così dispone:
1) In accoglimento dell'appello, riforma la sentenza n. 189/2023 del Giudice di Pace di del 28.4.2023, depositata il 26.5.2023, Pt_1 e, per l'effetto, respinge l'opposizione spiegata da CP_1
2) Condanna al pagamento delle spese di lite di CP_1 entrambi i gradi di giudizio in favore della
[...]
, che liquida in € 278,00 per Parte_1 compensi professionali del primo grado di giudizio ed € 310,00 per il secondo grado di giudizio, oltre rimborso forfettario e oneri di legge. Trieste, 27 novembre 2025
Il Giudice Maria Rosaria Ciuffi
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Trieste
Sezione Civile
N. R.G. 5374/2023
In composizione monocratica, nella persona della Giudice dott.ssa Maria Rosaria Ciuffi, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 5374 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2023, trattenuta in decisione all'udienza del 27.11.2025 tenutasi nelle forme ex art. 127 ter c.p.c, ai sensi dell'art. 189 c.p.c., e vertente: TRA
Parte_1
, rappresentata e difesa per legge dall'Avvocatura dello
[...] Stato di Trieste, C.F. , presso i cui Uffici in , P.IVA_1 Pt_1 Piazza Dalmazia n. 3, è altresì per legge domiciliata- appellante- E
C.F. , in primo grado in proprio, CP_1 C.F._1 nato a [...] [...] e residente a [...] 3 - appellato contumace-
OGGETTO: Appello avverso la sentenza n. 189/2023 del Giudice di Pace di del 28.4.2023, depositata il 26.5.2023 e mai Pt_1 notificata all'Amministrazione, resa a conclusione del procedimento sub RG 460/2023 di accoglimento del ricorso di annullamento dell'ordinanza-ingiunzione n. 11711 d.d. 27.2.2023 discendente dal verbale di accertamento e contestazione n. 06/2022/PAS/COMMUG/TS d.d. 10.2.2022 redatto dal personale della Questura di Muggia per la violazione dell'art. 9 bis D.L. n. 52/2022 e D.L. n. 299/2021 e s.m.i..
CONCLUSIONI Per l'appellante:
“1. in integrale riforma della sentenza n. 189 del 28 aprile 2023, depositata il 26 maggio 2023, resa dal Giudice di Pace di , nella Pt_1 persona del dott. Carlo Ferrero, confermare la legittimità e l'attuale efficacia dell'ordinanza-ingiunzione n. 11711 d.d. 27.2.2023, notificata con successo il 6.3.2023, che ordina al sig. di pagare CP_1 la somma di € 430,15 a titolo di sanzione conseguente al verbale n. 06/2022/PAS/COMMUG/TS d.d. 10.2.2022; con vittoria di spese o, in subordine, con conferma della compensazione delle spese disposta in primo grado”.
*** RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE 1. Con verbale di accertamento e contestazione n. 06/2022/PAS/COMMUG/TS d.d. 10.2.2022 si accertava che il sig. consumava una bevanda al bancone dell'esercizio pubblico CP_1 di ristorazione “Ai Due Leoni” di Muggia senza essere munito di valido Green Pass in violazione delle disposizioni dettate per il contenimento della pandemia da covid-19 ed allora vigenti, in particolare violando l'art. 9 bis D.L. n. 52/2022 e D.L. n. 299/2021 e s.m.i; la violazione veniva contestata oralmente nell'immediatezza, e successivamente per iscritto mediante notifica dell'11.2.2022, ma il sanzionato rifiutava di firmare il verbale e di riceverne copia;
2. Il 17.2.2022 il sig. presentava alla Prefettura di CP_1 Pt_1 scritti difensivi ex art. 18 L. 689/1981, a cui seguivano controdeduzioni dell'Organo accertatore d.d. 9.4.2022;
3. Constatato il mancato pagamento, il 27.2.2023 era emessa l'ordinanza-ingiunzione n. 0011711 con cui veniva ingiunto al sig. il pagamento di € 420,00 per sanzione amministrativa ed € CP_1 10,15 per spese di notifica;
.
- Il 14.3.2023, il sig. proponeva opposizione avverso CP_1
l'ordinanza-ingiunzione davanti al Giudice di Pace di , Pt_1 deducendone l'illegittimità per mancato rispetto dei termini per l'emissione dell'ordinanza medesima. Con memoria difensiva, depositata in cancelleria il 31.3.2023, la
[...]
si costituiva nel procedimento Parte_1 di opposizione per chiedere il rigetto della domanda;
- Con sentenza depositata il 26.5.2023, il Giudice di Pace di Pt_1 accoglieva il ricorso di controparte e annullava il provvedimento impugnato, basando la sua decisione sul motivo della presunta abrogazione e conseguente inapplicabilità delle norme sanzionatorie emesse in periodo pandemico. Nell'appello si lamentava l'ingiustizia e l'erroneità della decisione del Giudice di prime cure e delle valutazioni alla stessa sottese, in primo luogo per violazione del contradditorio, sancito dall'art. 111 cost. e dall'art. 101 c.p.c. in forza del quale: “Se ritiene di porre a fondamento dalla decisione una questione rilevata d'ufficio, il giudice riserva la decisione, assegnando alle parti, a pena di nullità, un termine, non inferiore a venti e non superiore a quaranta giorni dalla comunicazione, per il deposito in cancelleria di memorie contenenti
Pag. 2 di 4 osservazioni sulla medesima questione”; in secondo luogo, era stato in maniera non corretta affermata l'abrogazione della norma;
in terzo luogo, la correttezza del procedimento, non potendosi applicare quelli del Codice della Strada ma quelli della legge n. 689/1981. Ebbene, il Giudice di Pace ha affermato che “non essendo la norma applicata nel caso di specie sostituita da nessun'altra norma, ma semplicemente non più esistente nell'ordinamento, ai sensi dell'art. 2 comma 4 c.p. (…), il verbale impugnato non è più giustificabile”, ritenendo, per tale ragione, applicabili alla normativa stessa le disposizioni che disciplinano la successione delle leggi penali nel tempo dettate dal legislatore codicistico ai commi 1, 2, 3 e 4 (ma non 5) dell'art. 2 del c.p. In verità, la fattispecie indicata nella norma incriminatrice (e quindi si conferma di volerla assimilare a una fattispecie penale) non può essere sussunta nei primi quattro commi dell'art. 2, c.p., quanto, piuttosto, nel quinto comma, di tale articolo, concernente le leggi eccezionali e temporanee. Difatti, nel caso di disposizioni normative che individuino un preciso orizzonte temporale per la rilevanza di determinati illeciti, esattamente come avvenuto nel caso di specie, l'applicazione dei primi commi dell'art. 2 c.p. impedirebbe di sottoporre a sanzione gli autori dei fatti censurati, frustrandone la finalità general preventiva. Tale affermazione, prevista in tema di sanzione penale deve essere estesa anche agli illeciti formalmente amministrativi, sostanzialmente penali, di cui ai criteri Engels, in sintonia con la giurisprudenza della Corte EDU e della Corte costituzionale. La predetta questione, proprio perché ritenuta potenzialmente decisiva ai fini della definizione della causa, andava rimessa alla discussione in contraddittorio tra le parti, cosicché ciascuna di essa potesse formulare le proprie argomentazioni e le proprie difese. Risulta poi non fondato il motivo di opposizione sviluppato dall'opponente circa l'applicabilità quale termine per la conclusione del procedimento e l'emissione dell'ordinanza ingiunzione di quello di 210 giorni stabilito dal Codice della Strada, all'art. 204. In assenza di specifico richiamo allo stesso o di diversa indicazione della norma il termine per la conclusione del procedimento quello generale di cui allart. 18, l. n. 689/1981. In particolare, “in assenza di altri termini specifici previsti dalla legge n. 689/1981, deve ritenersi che il termine massimo per l'adozione dell'ordinanza-ingiunzione (di cui all'art. 18 l. 689/1981) sia quello di cinque anni previsto dall'art. 28 della stessa legge, decorrente dal giorno in cui la violazione è stata commessa” (Cassazione civile Sezioni Unite n. 9591 del 2006). L'appello è dunque fondato e, in accoglimento dello stesso, deve essere riformata la sentenza del Giudice di Pace con il rigetto dell'opposizione.
Pag. 3 di 4 Le spese di lite, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza per entrambi i gradi di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così dispone:
1) In accoglimento dell'appello, riforma la sentenza n. 189/2023 del Giudice di Pace di del 28.4.2023, depositata il 26.5.2023, Pt_1 e, per l'effetto, respinge l'opposizione spiegata da CP_1
2) Condanna al pagamento delle spese di lite di CP_1 entrambi i gradi di giudizio in favore della
[...]
, che liquida in € 278,00 per Parte_1 compensi professionali del primo grado di giudizio ed € 310,00 per il secondo grado di giudizio, oltre rimborso forfettario e oneri di legge. Trieste, 27 novembre 2025
Il Giudice Maria Rosaria Ciuffi
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