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Sentenza 20 dicembre 2024
Sentenza 20 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Prato, sentenza 20/12/2024, n. 957 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Prato |
| Numero : | 957 |
| Data del deposito : | 20 dicembre 2024 |
Testo completo
N. R.G. 741/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Unica CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Lucia Schiaretti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 741/2024 promossa da:
, nella sua qualità di erede della madre, rappresentata e Parte_1 Parte_2
difesa dagli avv. Elena Jaccheri, M. grazia Spagnolo e Marco Pieggi;
PARTE ATTRICE
Contro
, rappresentato e difeso dall'avv. Valeria Sergi;
CP_1
PARTE CONVENUTA
Avente ad oggetto: promessa di pagamento-ricognizione di debito
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente: “Voglia l'On. Tribunale di Prato adito:
- preliminarmente rigettare le avverse eccezioni di improcedibilità dell'azione per il mancato esperimento della mediazione obbligatoria e di incompetenza territoriale del giudice adito in luogo del
Tribunale di Lucca, in quanto palesemente infondate in fatto ed in diritto per le motivazioni già espresse alle udienze del 03.07.2024 e 29.10.2024;
pagina 1 di 5 - conseguentemente accertare ed indi dichiarare che la sig.ra ha ereditato -dalla Parte_1
defunta madre il diritto di cre-dito, pari ad un terzo del valore del compendio Parte_2
immobiliare posto in Porcari (LU), in via Fossa Nuova n. 179, per i motivi tutti esposti in atti.
Accertare ed indi dichiarare che la ricorrente è titolare di un diritto di credito nei confronti del padre pari ad 1/3 del valore del compendio immobiliare di proprietà del sig. CP_1 [...]
(C.F.: ) NATO A CAPANNORI (LU) IL 6 OTTOBRE 1959 E CP_1 C.F._1
RESIDENTE IN PRATO, VIA MARIE CURIE, 50, come di seguito rappresentato: Catasto fabbricati del Comune di Porcari (LU), foglio 15, particella 609, subalterno 3, rendita 130,66 €, categoria C/6, classe 6, consistenza 46 metri quadri (rimessa e autorimessa, nuda proprietà dell'intero); Catasto fabbricati del Comune di Porcari (LU), foglio 15, particella 256, subalterno 12, rendita 190,31 €, categoria C/6, classe 6, consistenza 67 metri quadri (rimessa e autorimessa, proprietà per ¾ e nuda proprietà per ¼); Catasto fabbricati del Comune di Porcari (LU), foglio 15, particella 256, subalterno
13, rendita 916,45 €, categoria A/2, classe 3, consistenza 10,5 vani, superficie totale 248 metri quadri, superficie escluse aree scoperte 242 metri quadri (abitazione di tipo civile, proprietà per ¾ e nuda pro- prietà per ¼); Catasto terreni del Comune di Porcari (LU), foglio 15, particella 201, qualità semi arbor., classe 2, superficie are 6 ca 26, rendita dominicale 4,52 €, agrario 2,59 € (piena proprietà dell'intero);
Catasto fabbricati del Comune di Porcari (LU), foglio 15, particella 256, subalterno 11, categoria F/1, consistenza 72 metri quadri (proprietà per 3/20 e nuda proprietà per 8/20); per l'effetto condannare il sig. a corrispondere alla figlia , al momento della vendita del bene, un terzo CP_1 Parte_1
del valore del bene immobile. Con vittoria di spese e compensi di giudizio, oltre iva e cap e spese generali come per legge. Con condanna ex art. 96 c.p.c. avendo costretto la comparente ad intraprendere il presente giudizio negando l'esistenza del diritto in capo alla stessa, danni da liquidarsi in via equitativa per celerità di giudizio.
per parte resistente: voglia il Tribunale, in via preliminare, dichiarare l'dichiarazione di improcedibilità dell'azione stante la carenza di mediazione obbligatoria come per legge. In via subordinata per la dichiarazione di incompetenza territoriale del giudice adito dichiarando la competenza del Tribunale di Lucca. In via ulteriormente subordinata e nel merito per il rigetto delle domande per inammissibilità e/o perché infondato in fatto e diritto per i motivi di cui alla comparsa di costituzione e risposta. Si oppone a nuove domande. Con vittoria ed onorari di giudizio.
pagina 2 di 5 MOTIVI DELLA DECISIONE
nella sua qualità di erede della madre deceduta il 23 Parte_1 Persona_1
maggio 2022, ha citato in giudizio il padre CP_1
Allega, infatti, la ricorrente che: la madre è deceduta in Lucca il 23 maggio Parte_2
2022; in data 31 ottobre 2018, con la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio della madre da si è dato atto che, tra i coniugi è intervenuto un accordo in base al quale, CP_1 qualora il dovesse vendere l'unità immobiliare sita in Porcari, via Fossa nuova 179, sarebbe CP_1 tenuto a corrispondere alla la somma pari ad un terzo dell'importo ricavato, dedotte le spese, Parte_2
in ragione del contributo fornito dalla signora per la ristrutturazione della casa familiare;
il CP_1
intende procedere alla vendita del bene, senza corrispondere alcunchè alla figlia, legittima erede della madre;
la ricorrente ha chiesto più volte in via bonaria il soddisfacimento del proprio credito ma il padre non vi ha provveduto, ritenendo di poter procedere alla vendita come e quando riterrà opportuno;
nel corso del sequestro conservativo richiesto dalla ricorrente, il Tribunale di Prato ha ritenuto sussistente il diritto di credito vantato, se pure in via condizionata, ed ha rigettato il chiesto sequestro conservativo per mancanza del periculum in mora; ha, dunque, chiesto al Tribunale di accertare l'esistenza del credito in capo alla ricorrente, per averlo ereditato dalla madre, e la condanna del padre al pagamento di quanto dovuto al momento della vendita del bene.
si è costituito eccependo che: la domanda è improcedibile per mancanza della CP_1
condizione di procedibilità data dalla mediazione obbligatoria;
il giudice adito è incompetente, per essere competente il Tribunale di Lucca, luogo in cui la è deceduta e si è aperta la Parte_2
successione, ex art. 22 c.p.c.; nel merito, la ricorrente non ha ereditato un diritto di credito;
la disposizione di cui al divorzio, infatti, è stata effettuata a titolo compensativo\solutorio tra i coniugi per effetto del divorzio ed è condizionato alla totale libertà del resistente;
la nascita del diritto, dunque, è rimessa alla volontà del e, dunque, il credito è indeterminato, in quanto non quantificato né CP_1 quantificabile, condizionato e futuro;
il resistente, al momento, non ha la disponibilità dell'immobile, che risulta occupato dalla suocera, alla quale il Tribunale di Lucca ha già intimato il rilascio dell'immobile occupato senza titolo;
allo stato, dunque, Egli ha facoltà di decidere se e quando vendere e, dunque, il diritto della figlia non è attuale né certo né liquido né esigibile;
ha chiesto, dunque, il rigetto della domanda.
La causa è stata istruita documentalmente ed è stata trattenuta in decisione all'udienza del 4 dicembre 2024.
Venendo a decidere la causa, il Giudice osserva quanto segue.
L'obbligo di mediazione e l'improcedibilità.
pagina 3 di 5 L'eccezione non è fondata e, pertanto, deve essere rigettata.
Ed infatti, nella causa in oggetto, non è contestato che la ricorrente abbia acquistato un diritto di credito ereditario bensì che abbia acquistato “un diritto di credito attuale dalla madre nei confronti del padre”
(cfr. pag. 5 della comparsa di risposta) Si tratta, dunque, non di una causa ereditaria bensì di una domanda di adempimento, derivante dall'accordo tra i coniugi, per la quale la mediazione non è obbligatoria ai sensi del comma 1 art. 5 D.Lgs. 28/2010, così come riformato dall'art. 7 D.Lgs
149/2022.
L'eccezione di incompetenza.
L'eccezione è infondata e, pertanto deve essere rigettata. Ed infatti, il giudice competente per l'azione di adempimento contrattuale è quello della residenza del debitore;
nel caso di specie, il resistente risiede a Prato e, dunque, il Tribunale di Prato è stato adito correttamente.
Il merito.
La domanda di accertamento della sussistenza del diritto di credito di nei confronti Parte_1
di e, di conseguenza, il diritto della medesima al pagamento di quanto richiesto, non è CP_1
fondata e, dunque, deve essere rigettata.
Si rileva, infatti, che il non ha negato di essersi obbligato nei confronti della ma ha CP_1 Parte_2 eccepito che l'obbligo è subordinato alla propria volontà. A tacere degli effetti che una condizione meramente potestativa può avere sull'obbligo, secondo il disposto di cui all'art. 1355 c.c., in ogni caso, la ricorrente non ha un diritto di credito attuale nei confronti del padre. Ne consegue che questi non può essere condannato a pagarle alcunchè.
Le spese del presente giudizio.
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo. Deve, inoltre rigettarsi la domanda proposta ex art. 96 c.p.c. da parte ricorrente, giacchè la propria domanda è stata rigettata, così riconoscendosi la fondatezza delle ragioni dell'attore.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, così provvede:
-rigetta la domanda di Parte_1
pagina 4 di 5 -condanna al pagamento, in favore di delle spese del presente Parte_1 CP_1 giudizio, che liquida in € 3.909,00 per onorari, oltre rimborso forfetario spese processuali, IVA e CPA.
Prato, 20 dicembre 2024
Il Presidente di sezione dott. Lucia Schiaretti
Provvedimento non destinato alla diffusione. La diffusione deve intendersi non autorizzata salvo l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi sensibili.
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Unica CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Lucia Schiaretti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 741/2024 promossa da:
, nella sua qualità di erede della madre, rappresentata e Parte_1 Parte_2
difesa dagli avv. Elena Jaccheri, M. grazia Spagnolo e Marco Pieggi;
PARTE ATTRICE
Contro
, rappresentato e difeso dall'avv. Valeria Sergi;
CP_1
PARTE CONVENUTA
Avente ad oggetto: promessa di pagamento-ricognizione di debito
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente: “Voglia l'On. Tribunale di Prato adito:
- preliminarmente rigettare le avverse eccezioni di improcedibilità dell'azione per il mancato esperimento della mediazione obbligatoria e di incompetenza territoriale del giudice adito in luogo del
Tribunale di Lucca, in quanto palesemente infondate in fatto ed in diritto per le motivazioni già espresse alle udienze del 03.07.2024 e 29.10.2024;
pagina 1 di 5 - conseguentemente accertare ed indi dichiarare che la sig.ra ha ereditato -dalla Parte_1
defunta madre il diritto di cre-dito, pari ad un terzo del valore del compendio Parte_2
immobiliare posto in Porcari (LU), in via Fossa Nuova n. 179, per i motivi tutti esposti in atti.
Accertare ed indi dichiarare che la ricorrente è titolare di un diritto di credito nei confronti del padre pari ad 1/3 del valore del compendio immobiliare di proprietà del sig. CP_1 [...]
(C.F.: ) NATO A CAPANNORI (LU) IL 6 OTTOBRE 1959 E CP_1 C.F._1
RESIDENTE IN PRATO, VIA MARIE CURIE, 50, come di seguito rappresentato: Catasto fabbricati del Comune di Porcari (LU), foglio 15, particella 609, subalterno 3, rendita 130,66 €, categoria C/6, classe 6, consistenza 46 metri quadri (rimessa e autorimessa, nuda proprietà dell'intero); Catasto fabbricati del Comune di Porcari (LU), foglio 15, particella 256, subalterno 12, rendita 190,31 €, categoria C/6, classe 6, consistenza 67 metri quadri (rimessa e autorimessa, proprietà per ¾ e nuda proprietà per ¼); Catasto fabbricati del Comune di Porcari (LU), foglio 15, particella 256, subalterno
13, rendita 916,45 €, categoria A/2, classe 3, consistenza 10,5 vani, superficie totale 248 metri quadri, superficie escluse aree scoperte 242 metri quadri (abitazione di tipo civile, proprietà per ¾ e nuda pro- prietà per ¼); Catasto terreni del Comune di Porcari (LU), foglio 15, particella 201, qualità semi arbor., classe 2, superficie are 6 ca 26, rendita dominicale 4,52 €, agrario 2,59 € (piena proprietà dell'intero);
Catasto fabbricati del Comune di Porcari (LU), foglio 15, particella 256, subalterno 11, categoria F/1, consistenza 72 metri quadri (proprietà per 3/20 e nuda proprietà per 8/20); per l'effetto condannare il sig. a corrispondere alla figlia , al momento della vendita del bene, un terzo CP_1 Parte_1
del valore del bene immobile. Con vittoria di spese e compensi di giudizio, oltre iva e cap e spese generali come per legge. Con condanna ex art. 96 c.p.c. avendo costretto la comparente ad intraprendere il presente giudizio negando l'esistenza del diritto in capo alla stessa, danni da liquidarsi in via equitativa per celerità di giudizio.
per parte resistente: voglia il Tribunale, in via preliminare, dichiarare l'dichiarazione di improcedibilità dell'azione stante la carenza di mediazione obbligatoria come per legge. In via subordinata per la dichiarazione di incompetenza territoriale del giudice adito dichiarando la competenza del Tribunale di Lucca. In via ulteriormente subordinata e nel merito per il rigetto delle domande per inammissibilità e/o perché infondato in fatto e diritto per i motivi di cui alla comparsa di costituzione e risposta. Si oppone a nuove domande. Con vittoria ed onorari di giudizio.
pagina 2 di 5 MOTIVI DELLA DECISIONE
nella sua qualità di erede della madre deceduta il 23 Parte_1 Persona_1
maggio 2022, ha citato in giudizio il padre CP_1
Allega, infatti, la ricorrente che: la madre è deceduta in Lucca il 23 maggio Parte_2
2022; in data 31 ottobre 2018, con la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio della madre da si è dato atto che, tra i coniugi è intervenuto un accordo in base al quale, CP_1 qualora il dovesse vendere l'unità immobiliare sita in Porcari, via Fossa nuova 179, sarebbe CP_1 tenuto a corrispondere alla la somma pari ad un terzo dell'importo ricavato, dedotte le spese, Parte_2
in ragione del contributo fornito dalla signora per la ristrutturazione della casa familiare;
il CP_1
intende procedere alla vendita del bene, senza corrispondere alcunchè alla figlia, legittima erede della madre;
la ricorrente ha chiesto più volte in via bonaria il soddisfacimento del proprio credito ma il padre non vi ha provveduto, ritenendo di poter procedere alla vendita come e quando riterrà opportuno;
nel corso del sequestro conservativo richiesto dalla ricorrente, il Tribunale di Prato ha ritenuto sussistente il diritto di credito vantato, se pure in via condizionata, ed ha rigettato il chiesto sequestro conservativo per mancanza del periculum in mora; ha, dunque, chiesto al Tribunale di accertare l'esistenza del credito in capo alla ricorrente, per averlo ereditato dalla madre, e la condanna del padre al pagamento di quanto dovuto al momento della vendita del bene.
si è costituito eccependo che: la domanda è improcedibile per mancanza della CP_1
condizione di procedibilità data dalla mediazione obbligatoria;
il giudice adito è incompetente, per essere competente il Tribunale di Lucca, luogo in cui la è deceduta e si è aperta la Parte_2
successione, ex art. 22 c.p.c.; nel merito, la ricorrente non ha ereditato un diritto di credito;
la disposizione di cui al divorzio, infatti, è stata effettuata a titolo compensativo\solutorio tra i coniugi per effetto del divorzio ed è condizionato alla totale libertà del resistente;
la nascita del diritto, dunque, è rimessa alla volontà del e, dunque, il credito è indeterminato, in quanto non quantificato né CP_1 quantificabile, condizionato e futuro;
il resistente, al momento, non ha la disponibilità dell'immobile, che risulta occupato dalla suocera, alla quale il Tribunale di Lucca ha già intimato il rilascio dell'immobile occupato senza titolo;
allo stato, dunque, Egli ha facoltà di decidere se e quando vendere e, dunque, il diritto della figlia non è attuale né certo né liquido né esigibile;
ha chiesto, dunque, il rigetto della domanda.
La causa è stata istruita documentalmente ed è stata trattenuta in decisione all'udienza del 4 dicembre 2024.
Venendo a decidere la causa, il Giudice osserva quanto segue.
L'obbligo di mediazione e l'improcedibilità.
pagina 3 di 5 L'eccezione non è fondata e, pertanto, deve essere rigettata.
Ed infatti, nella causa in oggetto, non è contestato che la ricorrente abbia acquistato un diritto di credito ereditario bensì che abbia acquistato “un diritto di credito attuale dalla madre nei confronti del padre”
(cfr. pag. 5 della comparsa di risposta) Si tratta, dunque, non di una causa ereditaria bensì di una domanda di adempimento, derivante dall'accordo tra i coniugi, per la quale la mediazione non è obbligatoria ai sensi del comma 1 art. 5 D.Lgs. 28/2010, così come riformato dall'art. 7 D.Lgs
149/2022.
L'eccezione di incompetenza.
L'eccezione è infondata e, pertanto deve essere rigettata. Ed infatti, il giudice competente per l'azione di adempimento contrattuale è quello della residenza del debitore;
nel caso di specie, il resistente risiede a Prato e, dunque, il Tribunale di Prato è stato adito correttamente.
Il merito.
La domanda di accertamento della sussistenza del diritto di credito di nei confronti Parte_1
di e, di conseguenza, il diritto della medesima al pagamento di quanto richiesto, non è CP_1
fondata e, dunque, deve essere rigettata.
Si rileva, infatti, che il non ha negato di essersi obbligato nei confronti della ma ha CP_1 Parte_2 eccepito che l'obbligo è subordinato alla propria volontà. A tacere degli effetti che una condizione meramente potestativa può avere sull'obbligo, secondo il disposto di cui all'art. 1355 c.c., in ogni caso, la ricorrente non ha un diritto di credito attuale nei confronti del padre. Ne consegue che questi non può essere condannato a pagarle alcunchè.
Le spese del presente giudizio.
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo. Deve, inoltre rigettarsi la domanda proposta ex art. 96 c.p.c. da parte ricorrente, giacchè la propria domanda è stata rigettata, così riconoscendosi la fondatezza delle ragioni dell'attore.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, così provvede:
-rigetta la domanda di Parte_1
pagina 4 di 5 -condanna al pagamento, in favore di delle spese del presente Parte_1 CP_1 giudizio, che liquida in € 3.909,00 per onorari, oltre rimborso forfetario spese processuali, IVA e CPA.
Prato, 20 dicembre 2024
Il Presidente di sezione dott. Lucia Schiaretti
Provvedimento non destinato alla diffusione. La diffusione deve intendersi non autorizzata salvo l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi sensibili.
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