Art. 10.
In aggiunta al trattamento di quiescenza nella forma della pensione, previsto dagli articoli 6, 7, 8 e 9, e' dovuta l'indennita' integrativa speciale concessa con l' articolo 5 della legge 22 novembre 1962, n. 1646 .
In aggiunta al trattamento di quiescenza nella forma della pensione, previsto dagli articoli 6, 7, 8 e 9, e' dovuta l'indennita' integrativa speciale concessa con l' articolo 5 della legge 22 novembre 1962, n. 1646 .