TRIB
Sentenza 14 luglio 2025
Sentenza 14 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 14/07/2025, n. 1135 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 1135 |
| Data del deposito : | 14 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CAGLIARI
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice Giorgio Latti ha pronunciato ex art. 190 c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 6496/2014 promossa da:
(CF. ), residente in [...], Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso, giusta procura, congiuntamente e disgiuntamente dagli Avv.ti Franco Di
Nicuolo e Cappai Angela, elettivamente domiciliato presso l'Avv. Stefania Murroni, in Cagliari,
via Diaz n.29,
ATTORE
CONTRO
in persona del in Controparte_1 CP_2
carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Cagliari,
TERZO CHIAMATO IN CAUSA
Oggetto: responsabilità extracontrattuale
CONCLUSIONI
Pag. 1 a 25
Nell'interesse di Parte_1
(nelle note sostitutive dell'udienza di precisazione conclusioni del 13.05.2024, confermate da ultimo in comparsa conclusionale del 18.02.2025)
“Voglia l'On.le Tribunale di Cagliari, ogni contraria istanza disattesa, così provvedere:
- a) accertare e dichiarare la responsabilità del nella Controparte_1
causazione del sinistro di cui è causa, ai sensi e per gli effetti dell'art. . 2051 c.c. nonché ai sensi
dell'art. 2043 c.c.;
- b) condannare in conseguenza il al risarcimento Controparte_1
integrale dei danni patrimoniali ed extra-patrimoniali subiti dal concludente all'esito
dell'incidenza delle lesioni sulla salute come accertate dalla CTU medico legale. Danni, da
liquidarsi secondo le tabelle in uso presso il Tribunale di Milano nella misura di seguito precisata
e/o in quella ritenuta di giustizia, in essa comprendendo:
- €. 14.305,50 per danno biologico da inabilità temporanea (gg. 9 al 100% + gg. 94 al 75% + gg.
70 al 50% + gg. 120 al 25%);
- €. 70.881,00 per danno biologico da invalidità permanente accertata nella misura del 20%;
- €. 21.264,00 per danno morale e/o da personalizzazione pari al 30% del danno biologico
permanente;
- €. 19.497,00 per danno emergente derivato dal danno da mancato guadagno per il periodo di
inabilità temporanea di gg. 293 (reddito medio annuo €. 24.289,00: gg. 365= 66,54x 293 giorni =
19.497,00) in moneta rivalutata dal fatto al saldo;
- €. 132.289,00 per danno da lucro cessante e perdita di chance, derivante dalla diminuita capacità
lavorativa permanente per 1/5 (20%) per il periodo di anni 25 (anni 67-42) intercorrente dall'età
del concludente di anni 42 al momento del sinistro al compimento fino al 67° anno previsto per la
Pag. 2 a 25 percezione della pensione. Il danno calcolato per tale periodo merita di essere liquidato secondo
parametri del R.D. n. 1403/1922 così come attualizzati in data 26.3.2023 dall'Osservatorio sulla
giustizia civile del Tribunale di Milano: reddito medio annuo percepito nei tre anni precedenti al
sinistro €. 24.289,00 x 27,31 (coefficiente di capitalizzazione) = €.663.332,59 x 20% ( grado di
invalidità permanente )= €.132.289,00 .
- €.2.981,11 per spese mediche come documentate;
- €. 2.440,00 per spese corrisposte al CTU nella misura liquidata dal Tribunale;
- €.976,00 per spese del CTP dott. per assistenza alla CTU;
e così Persona_1
complessivamente €. 265.633,50
-c) condannare il all'ulteriore danno da svalutazione Controparte_1
monetaria oltre gli interessi legali sulle somme dovute dal fatto al saldo.
Con vittoria di spese e competenze di causa da distrarsi in favore del sottoscritto patrocinatore
per averle anticipate”
Nell'interesse del Controparte_1
(come in comparsa di costituzione e risposta del 10.11.2014, confermate nelle note sostitutive dell'udienza di precisazione conclusioni del 30.10.2024)
“Dichiarare inammissibile la domanda nei confronti del Controparte_1
e, comunque, rigettarla, spese vinte.”
[...]
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI
DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Pag. 3 a 25 Con atto di citazione del 30.11.2009, ritualmente notificato in data 10 dicembre 2009,
[...]
ha convenuto dinnanzi al Tribunale di Oristano – sezione distaccata di Macomer - la Parte_1
in persona del Presidente pro tempore, e il Controparte_3 CP_4
in persona del Sindaco pro tempore, per ottenerne la condanna al risarcimento di tutti i danni,
patrimoniali e non patrimoniali, da lui patiti a seguito e a causa di una caduta determinata da un cedimento del corrimano sito nel sentiero che porta dal Museo del Mare di Bosa Marina al faro della stessa località.
A sostegno della domanda ha esposto che:
- in data 30.07.2007, alle ore 10 circa, mentre camminava, insieme ai due figli minori, sul sentiero che porta dal Museo del Mare di Bosa Marina al faro della stessa località, giunto all'altezza di un pontile, causa il cedimento improvviso dell'asse di legno che componeva il corrimano laterale di protezione, è caduto nella sottostante rupe rotolando per alcuni metri prima di arrestarsi inerte sulla roccia;
- è stato necessario un ricovero nell'ospedale di Sassari, con diagnosi di “emoperitoneo,
trauma dorso lombare e bacino, frattura III inferiore gamba destra, escoriazioni multiple”
e prognosi di 40 giorni;
- le lesioni subite hanno determinato in capo all'esponente, giunto a guarigione clinica dopo circa un anno un'inabilità temporanea di giorni 365 e un'invalidità permanente del 25%;
- a causa delle lesioni e i postumi permanenti derivanti dal sinistro, l'esponente è stato costretto a sostenere le spese per le visite e cure mediche per la complessiva somma di €
2.981,81
- il sinistro ha avuto pari incidenza sull'attività lavorativa propria di operatore di operatore cinematografico, interrotta definitivamente in seguito al sinistro con messa in liquidazione della società S.r.l. Vulcano Produzioni di cui era titolare e amministratore e
Pag. 4 a 25 conseguentemente, ha causato l'incapacità di produrre reddito e una situazione economica caratterizzata da grave precarietà, tanto da non riuscire più a far fronte alle spese di locazione ed a subire un po' sfratto per morosità e, inoltre, non ha potuto corrispondente e ai due figli gli emolumenti;
- ha formulato le richieste di risarcimento al custode e detentore dell'area CP_4
in questione, e alla titolare dell'area in questione, in Controparte_3
forza del D.lgs. 234/2001, individuati dunque come responsabili del sinistro ai sensi degli articoli 2043 e 2051 c.c., le quali non hanno determinato alcun effetto.
Tutto ciò premesso in fatto, l'attore ha quindi concluso, in atto di citazione, chiedendo:
“Voglia l'on. le Giudice adito, ogni avversa istanza disattesa così provvedere:
a) accertare e dichiarare la concorsuale e/o esclusiva responsabilità dei convenuti nella
determinazione dell'incidente di cui è causa:
b) condannare in conseguenza i convenuti, al risarcimento di tutti i danni subiti dal
concludente nella misura qui di seguito precisata o in quell'altra che risulterà in corso di
causa all'esito della espletanda CTU medico legale, secondo i criteri adottati dalla Crte
d'Appello di Milano, in essi comprendendo:
- Il danno biologico da inabilità temporanea (gg. 10 al 100% + gg. 110 al 75% + gg. 90 al
50% + gg. 150 al 25%; spese mediche per € 2.982,81; - danno biologico permanente 25%:
- danno morale 50% del danno biologico;
- danno da mancato guadagno per il periodo di
inabilità temporanea di gg. 360; - danno alla capacità lavorativa da liquidarsi secondo i
parametri della l. 1403/1922; - personalizzazione del danno;
c) condannare i convenuti all'ulteriore risarcimento del danno da svalutazione monetaria.
Il tutto con interessi di legge dovuti dal fatto al saldo.
Con vittoria di spese e competenze di causa.”
Pag. 5 a 25
Si è costituito il in persona del Sindaco pro tempore, che ha contestato la CP_4
fondatezza della domanda, sia in fatto che in diritto, in particolare, in via preliminare, ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva, rilevando che:
- ai sensi del combinato disposto degli articoli 59 del DPR n. 616 del 1977, dell'articolo 46
del DPR n. 348 del 1979, dell'articolo 105 del D.lgs. n. 112 del 1988 e dell'articolo 1 del
D.lgs. n. 234 del 2001, le funzioni amministrative del demanio marittimo a fini turistici e ricreativi siano state trasferite dalla regione e agli enti locali della stessa regione;
CP_3
- tuttavia, l'area sulla quale insiste la Torre Aragonese di Bosa Marina, individuata come
“Compartimento marittimo di Porto Torres-Porto di , è ricompresa tra quelle di CP_4
preminente interesse nazionale e, pertanto, sia stata esclusa dalla delega di cui ai succitati articoli 49 e 46 per espressa previsione dello stesso articolo 46 comma III;
- l'ufficio circondariale marittimo Guardia Costiera di quale ufficio periferico del CP_4
, abbia sempre curato la disciplina della circolazione veicolare e pedonale nelle CP_1
aree di pertinenza del porto di Bosa Marina;
- in ogni caso, ogni dubbio interpretativo è fugato dal disposto dell'articolo 81 del codice della navigazione.
Nel merito, ha contestato sia la dinamica prospettata dall'attore, affermando l'esclusiva responsabilità del nella causazione dei danni oggetto della pretesa, sia il relativo Parte_1
quantum.
Il ha quindi concluso, in comparsa di costituzione e risposta, chiedendo: CP_4
“Contrariis reiectis
In via preliminare e/o pregiudiziale
Pag. 6 a 25 1) accertare la carenza di legittimazione passiva del in relazione al CP_4
giudizio che ne occupa e, per l'effetto
2) ordinare l'estromissione dal giudizio dello stesso CP_4
3) con vittoria di spese, diritti e onorari del giudizio
Nel merito, in ogni caso, salve e impregiudicate le conclusioni di cui ai superiori punti
In via principale
4) rigettare ogni avversa domanda siccome infondata in fatto e in diritto
5) con vittoria di spese, diritti e onorari del giudizio
In via subordinata, per la sola, denegata ipotesi di riconoscimento di responsabilità
concorrente del nella causazione dell'evento CP_4
6) accertare la percentuale di responsabilità ascrivibile al e, per l'effetto, CP_4
dichiarare lo stesso tenuto a risarcire all'attore la somma che verrà ritenuta di giustizia in
relazione al grado di colpa ad esso attribuito
7) in ogni caso, con vittoria di spese, diritti e onorari del giudizio.”
Si è costituita la in persona del Presidente pro tempore, che ha Controparte_3
contestato il fondamento della domanda attorea chiedendone il rigetto e in particolare:
- preliminarmente, ha eccepito il difetto di legittimazione passiva della Controparte_3
in quanto nel D.lgs. 234/2001, in forza del quale la stessa è chiamata in
[...]
giudizio, non vi è alcuna norma che attribuisca alla stessa alcuna titolarità dell'area oggetto del sinistro de quo, sulla quale non esercita neppure alcuna funzione amministrativa;
- in via gradata, nel merito, ha eccepito l'infondatezza della pretesa risarcitoria nei confronti dell'Amministrazione regionale e l'inapplicabilità dell'articolo 2051 c.c. al caso concreto;
Pag. 7 a 25 - in ogni caso, ha contestato la dinamica del sinistro, l'attività lavorativa di operatore cinematografico come titolare e amministratore della società S.r.l. Vulcano Produzioni, la sussistenza del nesso di causalità tra il sinistro e l'asserita incapacità lavorativa dell'attore,
il cambio di abitazione e lo sfratto per morosità e, infine, le voci di danno.
La convenuta ha così concluso:
“Si conclude affinché codesto Ecc.mo Tribunale, contrariis reiectis, voglia,
preliminarmente, dichiarare il difetto di legittimazione passiva della Controparte_3
;
[...]
nel merito, voglia comunque dichiarare infondata la domanda proposta nei confronti della
, mandando assolta detta Amministrazione da ogni Controparte_3
avversa pretesa, per i motivi di cui in espositiva.
Con vittoria di spese, diritti e onorari.”
All'udienza del 21.04.2010 l'attore ha richiesto e ottenuto l'autorizzazione alla chiamata in causa di terzo, accordata la quale, ha citato in giudizio il Parte_1 Controparte_1
[...]
In data 23.10.2010 si è costituito in giudizio il il quale Controparte_1
ha contestato l'inammissibilità e l'infondatezza della domanda attorea chiedendone il rigetto e in particolare ha dedotto:
- in via preliminare, l'incompetenza territoriale funzionale del Tribunale di Oristano, Sezione
Distaccata di Macomer, essendo competente, ai sensi degli articoli 25 c.p.c. e 6 r.d. n.
1611/1933, il Tribunale di Cagliari;
- il difetto di legittimazione passiva e, conseguentemente, l'improponibilità della domanda nei confronti dell'esponente poiché la competenza per il mantenimento e/o ripristino delle
Pag. 8 a 25 condizioni di sicurezza del luogo dell'incidente oggetto di causa sia della
[...]
e/o del Controparte_3 CP_4
- nel merito, ha contestato la dinamica del sinistro descritta dall'attore, in particolare che egli sia caduto a causa di un cedimento del corrimano;
- più specificamente, ha contestato che la ringhiera laterale fosse costituita da un solo asse di legno, che gli assi di legno che componevano tale ringhiera abbiano ceduto e che abbiano ceduto all'improvviso proprio nel momento in cui l'attore camminava sul sentiero;
- ha affermato la manifesta imprudenza dell'attore e, ad ogni modo, ha contestato le conseguenze asserite dall'attore.
Il ha rassegnato le seguenti conclusioni: Controparte_1
“Preliminarmente, dichiarare l'incompetenza funzionale del Tribunale di Oristano,
Sezione Distaccata di Macomer, competente essendo il Tribunale di Cagliari. In stretto
subordine, nel merito, dichiarare inammissibile la domanda nei confronti del CP_1
e, comunque, rigettarla.” Controparte_1
Con ordinanza del 04.05.2011, a scioglimento della riserva del 16.02.2011, il giudice ha ritenuto opportuno di decidere l'eccezione di incompetenza per territorio unitamente al merito della causa e, esaminate le istanze istruttorie delle parti, ha concesso i termini ex articolo 183, VI comma,
c.p.c., rinviano per l'eventuale ammissione dei mezzi di prova.
All'esito del deposito delle memorie delle parti, con successiva ordinanza del 30.11.2011, integrata a verbale di udienza del 16.05.2012, il Giudice ha sciolto la riserva sulle istanze istruttorie e ha fissato l'interrogatorio formale dell'attore (dedotto dal nella memoria ex art. 183, CP_4
Pag. 9 a 25 comma VI, n.2) e per l'escussione di un teste di parte attrice (sui soli capi nn.1-2-3-5-7-9 dedotti dall'attore nella memoria ex art. 183, comma VI, n.2, la citata udienza del 16.05.2012.
All'udienza del 16.05.2012, il Giudice ha ammesso la prova contraria dedotta dal CP_4
nella memoria ex art. 183, comma VI, n.3.
Successivamente all'interrogatorio formale, all'escussione del teste di parte attrice, Tes_1
e relativa prova contraria, ha rinviato per l'escussione di due testi di parte attrice all'udienza
[...]
del 12.12.2012.
All'udienza del 12.12.2012, il Giudice, data la reitera dell'eccezione di incompetenza, ha rinviato all'udienza del 30.01.2013 a seguito della quale si è riservato, fissando, all'esito, nuova udienza per la precisazione delle conclusioni.
Il Tribunale di Oristano, assorbito nelle more il Tribunale di Macomer, all'udienza del 16.12.2013
ha trattenuto la causa, istruita parzialmente nell'an con produzioni documentali, prova testimoniale e interrogatorio formale, assegnando i termini ex art. 190 c.p.c.
Con sentenza n. 261/2014, depositata in data 29.04.2014, il Tribunale di Oristano, nella persona del Giudice Dott. Paolo Antonio Aru, ha dichiarato la propria incompetenza a favore del Tribunale
di Cagliari e ha disposto la compensazione delle spese del giudizio.
In data 30.06.2014, la causa è stata riassunta davanti al Tribunale di Cagliari con comparsa di riassunzione e contestuale atto di citazione, il quale, ribadendo le eccezioni sollevate con atto di citazione del 30.11.2009 davanti al Tribunale di Oristano – sezione distaccata di Macomer,
all'udienza del 30.11.2019, ha così concluso:
“Voglia l'On.le Tribunale di Cagliari, ogni contraria istanza disattesa, così provvedere:
- Nel rito: accertare e dichiarare la legittimazione passiva:
Pag. 10 a 25 a) del , quale detentore e gestore dell'area che conduce dal Museo del Mare di CP_4
Bosa Marina al faro;
b) della e del quali titolari del sito nel quale si è Controparte_3 Controparte_1
verificato il sinistro di cui è causa;
- Nel merito
- a) accertare la responsabilità sia ex art. 2051 c.c. sia ex art. 2043 c.c. dei convenuti nella
causazione del sinistro di cui è causa sulla scorta delle prove acquisite nel procedimento svoltosi
innanzi al Tribunale di Oristano (già Tribunale di Macomer) oppure, in subordine, rimettere la
causa sul ruolo per il rinnovo dell'istruttoria fissando i termini ex art. 183 cpc;
- b) condannare in conseguenza i convenuti ed il terzo chiamato, al risarcimento integrale dei
danni patrimoniali ed extra-patrimoniali subiti dal concludente nella misura di seguito precisata
e/o in quella che risulterà in corso di causa all'esito della espletanda CTU medico legale, secondo
i criteri di liquidazione adottati dal Tribunale di Milano, in essi comprendendo: - il danno
biologico da inabilità temporanea (gg. 10 al 100% + gg. 110 al 75% + gg. 90 al 50% + gg. 150
al 25%);
- le spese mediche per €. 2.981,81;
- il danno biologico nella misura corrispondente al grado di invalidità permanente del 25%;
- il danno morale 50% del danno biologico;
- il danno da mancato guadagno per il periodo di inabilità temporanea di gg. 360;
- il danno alla capacità lavorativa da liquidarsi secondo i parametri della l. 1403/1922;
- c) condannare i convenuti all'ulteriore risarcimento del danno da svalutazione monetaria. Il tutto
con interessi di legge dovuti dal fatto al saldo.
In via istruttoria, senza inversione dell'onere della prova, si chiede l'ammissione delle prove per
testi sulle circostanze di cui alla premessa dell'atto di citazione così come articolate nelle memorie
Pag. 11 a 25 istruttorie depositate nel giudizio di primo grado o in subordine concedere i termini ex art. 183
c.p.c., ammettere, altresì, CTU medico legale sulla persona del concludente.
Con vittoria di spese e competenze di causa.”
In data 16.11.2014, si è costituito nel presente giudizio il il quale ha insistito sulle CP_4
eccezioni e deduzioni rassegnate nel corso del giudizio davanti il Tribunale di Oristano, inoltre, ha richiesto:
- che venisse dichiarata l'inutilizzabilità delle prove assunte davanti il citato Tribunale di
Oristano in quanto incompetente;
- la revoca dell'ordinanza che ha ammesso le prove dedotte dalla parte attrice nella memoria istruttoria n. 2.
All'udienza del 30.11.2019, il ha confermato le conclusioni così rassegnate nella CP_4
comparsa di costituzione e risposta:
“Contrariis reiectis
In via preliminare e/o pregiudiziale
A) accertare la carenza di legittimazione passiva del in relazione al giudizio CP_4
e, per l'effetto,
B) ordinare l'estromissione dal giudizio dello stesso;
CP_4
C) con vittoria di spese, diritti e onorari del giudizio;
Nel merito, per la denegata ipotesi di mancato accoglimento delle conclusioni di cui sopra e salvo
rispettoso gravame,
D) rigettare ogni avversa domanda rivolta nei confronti del siccome CP_4
infondata in fatto e in diritto
E) sempre con vittoria di competenze e spese del giudizio”
Pag. 12 a 25 In data 19.11.2014 si è costituito nel presente giudizio il Controparte_1
il quale ha concluso affinché il Tribunale dichiari inammissibile la domanda nei
[...]
confronti dell'esponente in quanto carente di legittimazione passiva e, comunque, la rigetti in quanto infondata nel merito, con vittoria delle spese.
In data 11.12.2014 si è costituita in giudizio la la quale, nel Controparte_3
contestare il contenuto della comparsa di riassunzione e citazione in giudizio di parte attrice, ha richiamato tutte le difese precedentemente svolte e ha richiesto la revoca dell'ordinanza di ammissione dei mezzi istruttori resa dal Tribunale di Macomer in data 30.11.2011 e integrata a verbale d'udienza del 16.05.2012 del 23.10.2013, ha confermato le conclusioni rassegnate nella comparsa di costituzione e risposta del 15.04.2010.
Rilevato che i convenuti hanno reiterato l'eccezione della carenza di legittimazione passiva e l'inutilizzabilità delle prove assunte dinnanzi il Tribunale di Oristano con conseguente richiesta di revoca delle ordinanze rese in quel giudizio, la causa è stata assunta in decisione sulle conclusioni sopra trascritte.
Con sentenza non definitiva n. 501/1020, pubblicata il 26.02.2020, il giudice precedentemente designato, dott.ssa Maria Grazia Campus, ha deciso:
“
P.Q.M.
il Tribunale, non definitivamente pronunciando:
- dichiara carenti di legittimazione il e la CP_4 Controparte_3
;
[...]
- dichiara interamente compensate le spese tra l'attore e i predetti convenuti;
Pag. 13 a 25 - dispone come da separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio.”
Con ordinanza del 18.02.2020, il Giudice precedentemente designato ha così disposto:
“Vista la propria sentenza resa in data odierna;
- ritenuto doversi fissare udienza per la prosecuzione della prova testimoniale dedotta
dall'attore nella memoria 25.7.2011, così come ammessa con ordinanza in data 2 gennaio
2012;
- rilevato che l'attore ha chiesto che per l'escussione dei testi , Testimone_2 Tes_3
, e tutti residenti in [...], sia delegato
[...] Testimone_4 Testimone_5
il giudice istruttore del luogo in cui costoro risiedono;
- considerato che l'art. 203 c.p.c., in tema di assunzione di mezzi di prova fuori della
circoscrizione del tribunale, riserva alla valutazione discrezionale del giudice la decisione
in ordine all'assunzione diretta o per delega della prova stessa, dando per l'effetto al
giudice, anche in caso di espressa richiesta di parte, la facoltà e non l'obbligo di disporne
l'assunzione per delega;
- ritenuto che nella specie, all'accoglimento dell'istanza formulata dall'attore si ritiene
ostino considerazioni relative al miglior reperimento della prova e ragioni di economia e
speditezza;
- riservato ogni ulteriore decisione in ordine alle ulteriori istanze formulate dall'attore;”
fissando per l'espletamento della prova testimoniale di parte attrice su e Testimone_2 Tes_3
l'udienza del 28.01.2021 davanti al GOP Dottor Giorgio Mazzaro.
All'udienza del 28.1.2021, il Tribunale ha escusso i testimoni dell'attore ( e Testimone_2
sui capitoli di prova articolati dal concludente con la memoria istruttoria del Testimone_3
25.07.2011 sui capitoli e, con il consenso espresso dal legale del convenuto, ha Tes_6 CP_1
acquisto agli atti e validato le testimonianze, già rese dal testimone nel Testimone_7
Pag. 14 a 25 contraddittorio tra le parti all' udienza del 16.5.2012 innanzi al Tribunale Macomer, limitamene ai capitoli ammessi con ordinanza da questo giudice, pertanto con esclusione del capo 9). L'attore rinuncia alla escussione degli altri testimoni ancora da escutere, rinuncia che viene accettata dal convenuto. CP_1
In data 21.04.2021, ritenuta l'ammissibilità e la rilevanza, ai fini di decidere, della consulenza tecnica medico-legale dedotta sulla persona di il Giudice precedentemente Parte_1
designato, ha nominato quale C.T.U. il Dott. Persona_2
La causa, istruita con produzioni documentali, interrogatorio formale e prova testimoniale è stata tenuta a decisione sulle conclusioni trascritte in epigrafe, con assegnazione di termini per comparse conclusionali e memorie di replica.
***
In merito alla validità degli atti compiuti davanti al Tribunale incompetente e alla
legittimazione passiva del . CP_1
Secondo consolidato orientamento della Suprema Corte, le statuizioni contenute nella sentenza non definitiva non possono essere modificate o revocate con la sentenza definitiva, in quanto i singoli punti della prima possono essere sottoposti a riesame solo con le impugnazioni e solo gli ulteriori punti della controversia devono essere decisi con la sentenza definitiva (Cassazione civile sez. VI,
28/05/2020, n.10067; Cassazione civile sez. lav., 16/06/2014, n.13621; Cassazione civile sez. III,
16/02/2001, n.2332).
Pertanto, in via preliminare e di rito, si ritiene di dover confermare le statuizioni contenute nella sentenza non definitiva n.501/2020 emessa nel presente giudizio, la quale impone un vincolo sia in ordine alla validità degli atti compiuti davanti al Tribunale di Oristano (ordinanze ammissive dei
Pag. 15 a 25 mezzi istruttori e prove raccolte), dichiaratosi successivamente incompetente, sia in ordine alla legittimazione passiva del convenuto. CP_1
In ordine all'accertamento sull'an e alla responsabilità del convenuto. CP_1
L'attore ha agito in giudizio al fine di far accertare la responsabilità del Controparte_1
nella causazione del sinistro occorso in data 30.07.2007.
[...]
A sostegno della propria domanda, l'attore ha dedotto che il giorno 30 luglio 2007, mentre camminava in compagnia dei due figli sul sentiero che porta dal Museo del mare di Bosa Marina
al faro della stessa località, giunto all'altezza di un pontile, a causa dell'improvviso cedimento dell'asse di legno che componeva la ringhiera laterale di protezione, è caduto nella sottostante rupe,
rotolando per alcuni metri prima di arrestarsi inerte sulla roccia.
Il Ministero convenuto ha contestato che il possa essere caduto a causa del cedimento Parte_1
della ringhiera laterale di protezione, eccependo l'imprudenza del l'improbabilità che gli Parte_1
assi di legno costituenti la ringhiera abbiano ceduto all'improvviso mentre l'attore camminava sul sentiero e, inoltre, la presenza, oltre il corrimano, di una apprezzabile distanza laterale (v. foto doc.
10, prodotte dall'attore in giudizio davanti al Tribunale di Oristano).
Premesso che è pacifico che il fosse titolare e custode Controparte_1
del luogo in cui è avvenuto il sinistro, la fattispecie è inquadrabile nell'ambito del risarcimento danni per responsabilità (extracontrattuale) da cosa in custodia.
Come già affermato nella sentenza non definitiva n. 501/2020 emessa nel presente giudizio, la responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia, di cui all'art. 2051 c.c., opera anche per la pubblica amministrazione in relazione ai beni demaniali (Cassazione civile. sez. VI, 20/02/2019,
n. 4963).
Pag. 16 a 25 Presupposto di tale azione è l'esistenza di un rapporto (appunto di custodia) tra il bene e il custode del bene stesso, che si identifica in un potere di effettiva disponibilità e controllo della cosa, sia essa solo di fatto o anche di diritto;
a tale posizione (di fatto) consegue il dovere di vigilare e mantenerne il controllo del bene affinché non provochi danni a terzi. A seguito dei diversi indirizzi espressi in merito alla natura della responsabilità del custode ex art. 2051 c.c., la terza sezione civile della Cassazione, con un orientamento considerato nomofilattico dalle SS.UU, ha affermato i principi secondo i quali “a) l'art. 2051 c.c., nel qualificare responsabile chi ha in custodia la cosa
per i danni da questa cagionati, individua un criterio di imputazione della responsabilità che
prescinde da qualunque connotato di colpa, sicché incombe al danneggiato allegare, dandone la
prova, il rapporto causale tra la cosa e l'evento dannoso, indipendentemente dalla pericolosità o
meno o dalle caratteristiche intrinseche della prima;
b) la deduzioni di omissioni, violazioni di
obblighi di legge di regole tecniche o di criteri di comune prudenza da parte del custode rileva ai
fini della sola fattispecie dell'art. 2043 c.c., salvo che la deduzione non sia diretta soltanto a
dimostrare lo stato della cosa e la sua capacità di recare danno, a sostenere l'allegazione e prova
del rapporto causale tra quella e l'evento dannoso;
c) il caso fortuito, rappresentato dal fatto
naturale o del terzo, è connotato da imprevedibilità ed inevitabilità da intendersi però da un punto
di vista oggettivo e della regolarità causale (o della causalità adeguata), senza alcuna rilevanza
della diligenza o meno del custode.” (Cass. Civ. SS.UU. Ord. n. 20943 del 30.06.2022).
Applicando alla fattispecie in esame tali principi di diritto, al danneggiato spettava dimostrare: 1.
il rapporto di custodia tra il danneggiante e la cosa che ha determinato il danno;
2 l'evento lesivo nel suo significato di accadimento storico, come in concreto verificatosi;
3. l'esistenza del rapporto eziologico tra la cosa e l'evento lesivo;
4. il danno conseguenza subito;
mentre sul custode gravava l'onere della prova liberatoria del caso fortuito.
Pag. 17 a 25 Nel caso di specie, è pacifico e non contestato, oltre che provato documentalmente e tramite prova testimoniale, che:
- in data 30.07.2007, è caduto nella rupe sottostante il sentiero che porta Parte_1
dal Museo del mare di Bosa Marina al faro della stessa località;
- il sentiero aveva sui due lati delle protezioni costituite da assi di legno;
- dopo la caduta, sono stati attivati i soccorsi e sul luogo del sinistro sono giunti gli agenti della capitaneria di porto, i vigili del fuoco ed i sanitari del 118 che, con l'eliambulanza hanno trasportato l'attore presso l'ospedale di Sassari.
Tuttavia, il punto controverso è rappresentato dalla dinamica del sinistro oggetto di causa e, per l'effetto, il nesso di causalità tra il sinistro e la cosa in custodia.
Dall'interrogatorio formale dell'attore, dedotto dal con la memoria del 29.07.2011 CP_4
e assunto all'udienza del 16.05.2012 dinnanzi al Tribunale di Oristano, è emerso che:
- il camminamento che l'attore ha percorso in occasione del sinistro è protetto da una ringhiera di assi di legno incrociati e indipendenti, non legati;
- il ha usato gli assi di legno come corrimano, non poggiandosi con tutto il suo peso, Parte_1
ed è poi caduto a causa del cedimento del corrimano.
Dall'escussione dei testi, , escusso davanti al Tribunale di Macomer all'udienza Testimone_1
del 16.5.2012, e assunti da questo Tribunale all'udienza del Testimone_2 Testimone_3
28.1.2021, è emerso che l'attore, dopo avere appoggiato la mano sul corrimano, è caduto a causa del cedimento dell'asse di legno superiore della barriera.
Peraltro, nel caso in esame, sussistono i presupposti per l'applicazione dell'art. 1227, comma I, c.c.
in ragione del concorso colposo dell'attore nella causazione del danno.
Ed infatti, secondo il principio di diritto enunciato dalla giurisprudenza di legittimità, “in tema di
responsabilità civile per danni da cose in custodia, la condotta del danneggiato, che entri in
Pag. 18 a 25 interazione con la cosa, si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale
sull'evento dannoso, in applicazione dell'art. 1227, comma 1, c.c., richiedendo una valutazione che
tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà
espresso dall'art. 2 Cost., sicché, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere
prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente
attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza
causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a
rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento
dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un'evenienza
ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi,
invece, per l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro” (Cass. sentenze n. 9315 del
03.04.2019 e n. 2480 del 01.02.2018).
Premesso il dovere di vigilanza gravante sul convenuto, è pacifico e non contestato che CP_1
il sinistro sia avvenuto in un luogo ben illuminato, in una mattinata di luglio, e l'attore, il quale già
si era recato nel luogo in passato, era a conoscenza, come da lui stesso affermato in sede di interrogatorio formale, che il camminamento che ha percorso in occasione del sinistro fosse protetto da una ringhiera di assi di legno incrociati e indipendenti, non legati e, in alcune parti,
mancanti, cosicchè fosse evidente lo stato di scarsa manutenzione;
infine, si evince dalla foto (doc.
10, prodotte dall'attore in giudizio davanti al Tribunale di Oristano) come, al di là della ringhiera laterale di protezione non vi fosse una apprezzabile distanza laterale con la sottostante rupe.
Sulla base di tali elementi oggettivi e in applicazione della giurisprudenza sopra citata, si deve ritenere che il danneggiato non abbia adottato le cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto allo stato di evidente pericolo, come sopra descritto, e la responsabilità del sinistro debba essere a lui imputata nella misura del 40 %.
Pag. 19 a 25 In ordine alla quantificazione del danno
Con riguardo alla quantificazione del danno, il consulente tecnico d'ufficio nominato dal Tribunale
di Cagliari, ha accertato che, in occasione del sinistro, l'attore ha riportato le seguenti lesioni:
trauma della colonna cervicale e lombare, contusione della spalla dx e del polso sx, contusione addominale con emoperitoneo per lesione del VI segmento epatico, contusione della gamba destra con frattura spiroide del iii distale della tibia, sindrome ansioso-depressiva reattiva.
Il dott. ha altresì affermato che a seguito di queste lesioni ha Persona_2 Parte_1
trascorso un periodo di 9 giorni di ricovero ospedaliero, ha sofferto di un periodo di novantaquattro giorni di inabilità temporanea parziale al 75%, è seguita una inabilità temporanea parziale al 50%
per la durata di settanta giorni ed una inabilità temporanea parziale al 25% per la durata di altri centoventi giorni.
Per quanto concerne la valutazione dell'invalidità psico-fisica permanente, il consulente tecnico d'ufficio ha preso in considerazione le seguenti voci: postumi di trauma distorsivo della colonna cervico-lombare, postumi trauma contusivo polsi e spalla, postumi frattura spiroide del terzo distale della tibia con disfunzionalità caviglia destra di entità moderata/severa, postumi emoperitoneo e contusione epatica consistenti in addominalgia e stipsi e, inoltre, disturbo dell'Adattamento con
Ansia e Umore Depresso.
Tali postumi, dichiarati compatibili con le lesioni riportate nel trauma in causa, rivestono carattere di permanenza dal punto di vista medico-legale e comportano un danno all'integrità psico-fisica del signor che è quantificabile in termini di danno biologico permanente nella misura del Parte_1
20%.
Il danno non patrimoniale deve essere, pertanto, riconosciuto, in applicazione delle tabelle di
Milano vigenti, nell'importo di euro 98.999,50.
Pag. 20 a 25 La parte attrice ha, inoltre, richiesto il risarcimento delle seguenti voci di danno:
- €. 19.497,00 per danno emergente derivato dal danno da mancato guadagno per il periodo di
inabilità temporanea di gg. 293 (reddito medio annuo €. 24.289,00: gg. 365= 66,54x 293 giorni =
19.497,00) in moneta rivalutata dal fatto al saldo;
- €. 132.289,00 per danno da lucro cessante e perdita di chance, derivante dalla diminuita capacità
lavorativa permanente per 1/5 (20%) per il periodo di anni 25 (anni 67-42) intercorrente dall'età
del concludente di anni 42 al momento del sinistro al compimento fino al 67° anno previsto per la
percezione della pensione. Il danno calcolato per tale periodo merita di essere liquidato secondo
parametri del R.D. n. 1403/1922 così come attualizzati in data 26.3.2023 dall'Osservatorio sulla
giustizia civile del Tribunale di Milano: reddito medio annuo percepito nei tre anni precedenti al
sinistro €. 24.289,00 x 27,31 (coefficiente di capitalizzazione) = €.663.332,59 x 20% ( grado di
invalidità permanente)= €.132.289,00 .
Tuttavia, è pacifico nella giurisprudenza di legittimità (cfr., in ultimo, Cassazione civile sez. III,
24/01/2025, n.1788) che il danneggiato debba dimostrare la riduzione della capacità lavorativa e di guadagno e sia suo onere dimostrare la contrazione dei redditi dopo il sinistro, in quanto la presunzione di riduzione della capacità di guadagno copre solo l'esistenza del danno, non la sua quantificazione.
Nel caso in esame, la parte attrice si è limitata a documentare i redditi percepiti negli anni precedenti il sinistro (verificatosi nel 2007) e anche il consulente tecnico d'ufficio ha affermato,
senza che siano state formulate osservazioni, l'opportunità di rimettere la valutazione al giudizio del giudice “che, tenuto conto del tipo di studi intrapresi dal Periziando, delle sue attitudini
personali, delle possibilità familiari, delle concrete prospettive di lavoro offerte nella zona in cui
l'Interessato vive, potrà stabilire se nel caso di specie ricorra solamente un danno biologico e
Pag. 21 a 25 quindi una incapacità lavorativa generica, ovvero anche un danno correlato alla possibile perdita
di occasioni di lavoro e/o della capacità di produrre reddito, da parte del Periziando”
Pertanto, in difetto di una prova adeguata, il giudice non può liquidare il danno in base all'art. 1226
c.c., mentre riqualificando giuridicamente la domanda di parte attrice, può essere riconosciuto il danno da lesione della 'cenestesi lavorativa' - che consiste nella maggiore usura, fatica e difficoltà incontrate nello svolgimento dell'attività lavorativa e che non incide, in difetto di elementi almeno presuntivi, neanche sotto il profilo delle opportunità sul reddito della persona offesa (c.d. perdita di chance); tale voce di danno rappresenta una compromissione biologica dell'essenza dell'individuo e deve essere liquidato onnicomprensivamente come danno alla salute,
potendo il giudice, che abbia adottato per la liquidazione il criterio equitativo del valore differenziato del punto di invalidità, anche ricorrere ad un appesantimento del valore monetario di ciascun punto. (Cass. Sez. 3, 12/06/2023, n. 16628).
Rigettata la domanda di risarcimento del danno da mancato guadagno, il danno non patrimoniale subito da deve essere, quindi, quantificato nei seguenti termini mediante un Parte_1
appesantimento del punto, pari ad euro 150,00:
Tabella di riferimento: Tribunale di Milano 2024
Età del danneggiato alla data del sinistro 42 anni
Percentuale di invalidità permanente 20%
Punto danno biologico € 3.809,75
Incremento per sofferenza soggettiva (+ 36%) € 1.371,51
Punto danno non patrimoniale € 5.181,26
Punto base I.T.T. € 150,00
Giorni di invalidità temporanea totale 9
Giorni di invalidità temporanea parziale al 75% 94
Pag. 22 a 25 Giorni di invalidità temporanea parziale al 50% 70
Giorni di invalidità temporanea parziale al 25% 120
Danno biologico risarcibile € 60.575,00
Danno non patrimoniale risarcibile € 82.382,00
Invalidità temporanea totale € 1.350,00
Invalidità temporanea parziale al 75% € 10.575,00
Invalidità temporanea parziale al 50% € 5.250,00
Invalidità temporanea parziale al 25% € 4.500,00
Totale danno biologico temporaneo € 21.675,00
Totale generale: € 104.057,00
Deve essere, infine, rigettata la domanda relativa alla c.d. personalizzazione, in quanto la pacifica giurisprudenza della Corte di Cassazione ha affermato che, in tema di danno non patrimoniale da lesione della salute, la misura "standard" del risarcimento prevista dalla legge o dal criterio equitativo uniforme adottato negli uffici giudiziari di merito (nella specie, le tabelle milanesi) può
essere incrementata dal giudice, con motivazione analitica e non stereotipata, solo in presenza di conseguenze anomale o del tutto peculiari (tempestivamente allegate e provate dal danneggiato),
mentre le conseguenze ordinariamente derivanti da pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età non giustificano alcuna "personalizzazione" in aumento. Secondo la pacifica giurisprudenza citata, tali conseguenze, anomale o del tutto peculiari rispetto a quelle subite da persone della stessa età e con la medesima menomazione, devono essere analiticamente indicate nella motivazione, senza formule stereotipate riferite alla gravità della lesione.
Pag. 23 a 25 Considerato il concorso di colpa nella misura del 40%, il Controparte_1
deve essere condannato al pagamento a favore di della somma di
[...] Parte_2
euro 62.434,20 a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, oltre ad euro 1.788,66 per spese mediche documentate (60% di euro 2.981,11).
Il ritardo nell'adempimento dell'obbligazione risarcitoria si presume abbia cagionato al danneggiato un ulteriore danno conseguente alla mancata disponibilità del relativo denaro oggetto della liquidazione per equivalente monetario;
pertanto, il convenuto deve essere condannato al pagamento degli interessi legali sulla somma devalutata alla data dell'illecito (luglio 2007), poi via via annualmente rivalutata secondo indici Istat da tale data alla pronuncia.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1) accertato il concorso di colpa nella misura del 40%, condanna il CP_1 [...]
al pagamento a favore di della somma di euro Controparte_1 Parte_2
62.434,20 a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, oltre ad euro 1.788,66 per spese mediche documentate e gli interessi legali sulla somma devalutata alla data dell'illecito (luglio 2007), poi via via annualmente rivalutata secondo indici Istat da tale data alla pronuncia;
2) condanna il al pagamento a favore di Controparte_1 [...]
delle spese di lite, che liquida in euro 7.407,95, oltre spese esenti, da distrarre in Parte_2
favore del difensore che ha dichiarato di essere antistatario, oltre al rimborso delle spese di
CTU e di CTP nella misura del 60%;
Tabelle: 2022 (D.M. n. 147 del 13/08/2022)
Pag. 24 a 25 Competenza: giudizi di cognizione innanzi al tribunale
Valore della causa: da € 5.201 a € 26.000
Fase di studio della controversia, valore medio: € 919,00
Fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 777,00
Fase istruttoria e/o di trattazione, valore medio: € 1.680,00
Fase decisionale, valore medio: € 1.701,00
Compenso tabellare (valori medi) € 5.077,00
Spese generali ( 15% sul compenso totale ) € 761,55
Cassa Avvocati ( 4% ) € 233,54
Totale imponibile € 6.072,09
IVA 22% su Imponibile € 1.335,86
Compenso € 7.407,95
Cagliari, 14.7.2025
Il Giudice
Giorgio Latti
Pag. 25 a 25
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CAGLIARI
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice Giorgio Latti ha pronunciato ex art. 190 c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 6496/2014 promossa da:
(CF. ), residente in [...], Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso, giusta procura, congiuntamente e disgiuntamente dagli Avv.ti Franco Di
Nicuolo e Cappai Angela, elettivamente domiciliato presso l'Avv. Stefania Murroni, in Cagliari,
via Diaz n.29,
ATTORE
CONTRO
in persona del in Controparte_1 CP_2
carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Cagliari,
TERZO CHIAMATO IN CAUSA
Oggetto: responsabilità extracontrattuale
CONCLUSIONI
Pag. 1 a 25
Nell'interesse di Parte_1
(nelle note sostitutive dell'udienza di precisazione conclusioni del 13.05.2024, confermate da ultimo in comparsa conclusionale del 18.02.2025)
“Voglia l'On.le Tribunale di Cagliari, ogni contraria istanza disattesa, così provvedere:
- a) accertare e dichiarare la responsabilità del nella Controparte_1
causazione del sinistro di cui è causa, ai sensi e per gli effetti dell'art. . 2051 c.c. nonché ai sensi
dell'art. 2043 c.c.;
- b) condannare in conseguenza il al risarcimento Controparte_1
integrale dei danni patrimoniali ed extra-patrimoniali subiti dal concludente all'esito
dell'incidenza delle lesioni sulla salute come accertate dalla CTU medico legale. Danni, da
liquidarsi secondo le tabelle in uso presso il Tribunale di Milano nella misura di seguito precisata
e/o in quella ritenuta di giustizia, in essa comprendendo:
- €. 14.305,50 per danno biologico da inabilità temporanea (gg. 9 al 100% + gg. 94 al 75% + gg.
70 al 50% + gg. 120 al 25%);
- €. 70.881,00 per danno biologico da invalidità permanente accertata nella misura del 20%;
- €. 21.264,00 per danno morale e/o da personalizzazione pari al 30% del danno biologico
permanente;
- €. 19.497,00 per danno emergente derivato dal danno da mancato guadagno per il periodo di
inabilità temporanea di gg. 293 (reddito medio annuo €. 24.289,00: gg. 365= 66,54x 293 giorni =
19.497,00) in moneta rivalutata dal fatto al saldo;
- €. 132.289,00 per danno da lucro cessante e perdita di chance, derivante dalla diminuita capacità
lavorativa permanente per 1/5 (20%) per il periodo di anni 25 (anni 67-42) intercorrente dall'età
del concludente di anni 42 al momento del sinistro al compimento fino al 67° anno previsto per la
Pag. 2 a 25 percezione della pensione. Il danno calcolato per tale periodo merita di essere liquidato secondo
parametri del R.D. n. 1403/1922 così come attualizzati in data 26.3.2023 dall'Osservatorio sulla
giustizia civile del Tribunale di Milano: reddito medio annuo percepito nei tre anni precedenti al
sinistro €. 24.289,00 x 27,31 (coefficiente di capitalizzazione) = €.663.332,59 x 20% ( grado di
invalidità permanente )= €.132.289,00 .
- €.2.981,11 per spese mediche come documentate;
- €. 2.440,00 per spese corrisposte al CTU nella misura liquidata dal Tribunale;
- €.976,00 per spese del CTP dott. per assistenza alla CTU;
e così Persona_1
complessivamente €. 265.633,50
-c) condannare il all'ulteriore danno da svalutazione Controparte_1
monetaria oltre gli interessi legali sulle somme dovute dal fatto al saldo.
Con vittoria di spese e competenze di causa da distrarsi in favore del sottoscritto patrocinatore
per averle anticipate”
Nell'interesse del Controparte_1
(come in comparsa di costituzione e risposta del 10.11.2014, confermate nelle note sostitutive dell'udienza di precisazione conclusioni del 30.10.2024)
“Dichiarare inammissibile la domanda nei confronti del Controparte_1
e, comunque, rigettarla, spese vinte.”
[...]
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI
DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Pag. 3 a 25 Con atto di citazione del 30.11.2009, ritualmente notificato in data 10 dicembre 2009,
[...]
ha convenuto dinnanzi al Tribunale di Oristano – sezione distaccata di Macomer - la Parte_1
in persona del Presidente pro tempore, e il Controparte_3 CP_4
in persona del Sindaco pro tempore, per ottenerne la condanna al risarcimento di tutti i danni,
patrimoniali e non patrimoniali, da lui patiti a seguito e a causa di una caduta determinata da un cedimento del corrimano sito nel sentiero che porta dal Museo del Mare di Bosa Marina al faro della stessa località.
A sostegno della domanda ha esposto che:
- in data 30.07.2007, alle ore 10 circa, mentre camminava, insieme ai due figli minori, sul sentiero che porta dal Museo del Mare di Bosa Marina al faro della stessa località, giunto all'altezza di un pontile, causa il cedimento improvviso dell'asse di legno che componeva il corrimano laterale di protezione, è caduto nella sottostante rupe rotolando per alcuni metri prima di arrestarsi inerte sulla roccia;
- è stato necessario un ricovero nell'ospedale di Sassari, con diagnosi di “emoperitoneo,
trauma dorso lombare e bacino, frattura III inferiore gamba destra, escoriazioni multiple”
e prognosi di 40 giorni;
- le lesioni subite hanno determinato in capo all'esponente, giunto a guarigione clinica dopo circa un anno un'inabilità temporanea di giorni 365 e un'invalidità permanente del 25%;
- a causa delle lesioni e i postumi permanenti derivanti dal sinistro, l'esponente è stato costretto a sostenere le spese per le visite e cure mediche per la complessiva somma di €
2.981,81
- il sinistro ha avuto pari incidenza sull'attività lavorativa propria di operatore di operatore cinematografico, interrotta definitivamente in seguito al sinistro con messa in liquidazione della società S.r.l. Vulcano Produzioni di cui era titolare e amministratore e
Pag. 4 a 25 conseguentemente, ha causato l'incapacità di produrre reddito e una situazione economica caratterizzata da grave precarietà, tanto da non riuscire più a far fronte alle spese di locazione ed a subire un po' sfratto per morosità e, inoltre, non ha potuto corrispondente e ai due figli gli emolumenti;
- ha formulato le richieste di risarcimento al custode e detentore dell'area CP_4
in questione, e alla titolare dell'area in questione, in Controparte_3
forza del D.lgs. 234/2001, individuati dunque come responsabili del sinistro ai sensi degli articoli 2043 e 2051 c.c., le quali non hanno determinato alcun effetto.
Tutto ciò premesso in fatto, l'attore ha quindi concluso, in atto di citazione, chiedendo:
“Voglia l'on. le Giudice adito, ogni avversa istanza disattesa così provvedere:
a) accertare e dichiarare la concorsuale e/o esclusiva responsabilità dei convenuti nella
determinazione dell'incidente di cui è causa:
b) condannare in conseguenza i convenuti, al risarcimento di tutti i danni subiti dal
concludente nella misura qui di seguito precisata o in quell'altra che risulterà in corso di
causa all'esito della espletanda CTU medico legale, secondo i criteri adottati dalla Crte
d'Appello di Milano, in essi comprendendo:
- Il danno biologico da inabilità temporanea (gg. 10 al 100% + gg. 110 al 75% + gg. 90 al
50% + gg. 150 al 25%; spese mediche per € 2.982,81; - danno biologico permanente 25%:
- danno morale 50% del danno biologico;
- danno da mancato guadagno per il periodo di
inabilità temporanea di gg. 360; - danno alla capacità lavorativa da liquidarsi secondo i
parametri della l. 1403/1922; - personalizzazione del danno;
c) condannare i convenuti all'ulteriore risarcimento del danno da svalutazione monetaria.
Il tutto con interessi di legge dovuti dal fatto al saldo.
Con vittoria di spese e competenze di causa.”
Pag. 5 a 25
Si è costituito il in persona del Sindaco pro tempore, che ha contestato la CP_4
fondatezza della domanda, sia in fatto che in diritto, in particolare, in via preliminare, ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva, rilevando che:
- ai sensi del combinato disposto degli articoli 59 del DPR n. 616 del 1977, dell'articolo 46
del DPR n. 348 del 1979, dell'articolo 105 del D.lgs. n. 112 del 1988 e dell'articolo 1 del
D.lgs. n. 234 del 2001, le funzioni amministrative del demanio marittimo a fini turistici e ricreativi siano state trasferite dalla regione e agli enti locali della stessa regione;
CP_3
- tuttavia, l'area sulla quale insiste la Torre Aragonese di Bosa Marina, individuata come
“Compartimento marittimo di Porto Torres-Porto di , è ricompresa tra quelle di CP_4
preminente interesse nazionale e, pertanto, sia stata esclusa dalla delega di cui ai succitati articoli 49 e 46 per espressa previsione dello stesso articolo 46 comma III;
- l'ufficio circondariale marittimo Guardia Costiera di quale ufficio periferico del CP_4
, abbia sempre curato la disciplina della circolazione veicolare e pedonale nelle CP_1
aree di pertinenza del porto di Bosa Marina;
- in ogni caso, ogni dubbio interpretativo è fugato dal disposto dell'articolo 81 del codice della navigazione.
Nel merito, ha contestato sia la dinamica prospettata dall'attore, affermando l'esclusiva responsabilità del nella causazione dei danni oggetto della pretesa, sia il relativo Parte_1
quantum.
Il ha quindi concluso, in comparsa di costituzione e risposta, chiedendo: CP_4
“Contrariis reiectis
In via preliminare e/o pregiudiziale
Pag. 6 a 25 1) accertare la carenza di legittimazione passiva del in relazione al CP_4
giudizio che ne occupa e, per l'effetto
2) ordinare l'estromissione dal giudizio dello stesso CP_4
3) con vittoria di spese, diritti e onorari del giudizio
Nel merito, in ogni caso, salve e impregiudicate le conclusioni di cui ai superiori punti
In via principale
4) rigettare ogni avversa domanda siccome infondata in fatto e in diritto
5) con vittoria di spese, diritti e onorari del giudizio
In via subordinata, per la sola, denegata ipotesi di riconoscimento di responsabilità
concorrente del nella causazione dell'evento CP_4
6) accertare la percentuale di responsabilità ascrivibile al e, per l'effetto, CP_4
dichiarare lo stesso tenuto a risarcire all'attore la somma che verrà ritenuta di giustizia in
relazione al grado di colpa ad esso attribuito
7) in ogni caso, con vittoria di spese, diritti e onorari del giudizio.”
Si è costituita la in persona del Presidente pro tempore, che ha Controparte_3
contestato il fondamento della domanda attorea chiedendone il rigetto e in particolare:
- preliminarmente, ha eccepito il difetto di legittimazione passiva della Controparte_3
in quanto nel D.lgs. 234/2001, in forza del quale la stessa è chiamata in
[...]
giudizio, non vi è alcuna norma che attribuisca alla stessa alcuna titolarità dell'area oggetto del sinistro de quo, sulla quale non esercita neppure alcuna funzione amministrativa;
- in via gradata, nel merito, ha eccepito l'infondatezza della pretesa risarcitoria nei confronti dell'Amministrazione regionale e l'inapplicabilità dell'articolo 2051 c.c. al caso concreto;
Pag. 7 a 25 - in ogni caso, ha contestato la dinamica del sinistro, l'attività lavorativa di operatore cinematografico come titolare e amministratore della società S.r.l. Vulcano Produzioni, la sussistenza del nesso di causalità tra il sinistro e l'asserita incapacità lavorativa dell'attore,
il cambio di abitazione e lo sfratto per morosità e, infine, le voci di danno.
La convenuta ha così concluso:
“Si conclude affinché codesto Ecc.mo Tribunale, contrariis reiectis, voglia,
preliminarmente, dichiarare il difetto di legittimazione passiva della Controparte_3
;
[...]
nel merito, voglia comunque dichiarare infondata la domanda proposta nei confronti della
, mandando assolta detta Amministrazione da ogni Controparte_3
avversa pretesa, per i motivi di cui in espositiva.
Con vittoria di spese, diritti e onorari.”
All'udienza del 21.04.2010 l'attore ha richiesto e ottenuto l'autorizzazione alla chiamata in causa di terzo, accordata la quale, ha citato in giudizio il Parte_1 Controparte_1
[...]
In data 23.10.2010 si è costituito in giudizio il il quale Controparte_1
ha contestato l'inammissibilità e l'infondatezza della domanda attorea chiedendone il rigetto e in particolare ha dedotto:
- in via preliminare, l'incompetenza territoriale funzionale del Tribunale di Oristano, Sezione
Distaccata di Macomer, essendo competente, ai sensi degli articoli 25 c.p.c. e 6 r.d. n.
1611/1933, il Tribunale di Cagliari;
- il difetto di legittimazione passiva e, conseguentemente, l'improponibilità della domanda nei confronti dell'esponente poiché la competenza per il mantenimento e/o ripristino delle
Pag. 8 a 25 condizioni di sicurezza del luogo dell'incidente oggetto di causa sia della
[...]
e/o del Controparte_3 CP_4
- nel merito, ha contestato la dinamica del sinistro descritta dall'attore, in particolare che egli sia caduto a causa di un cedimento del corrimano;
- più specificamente, ha contestato che la ringhiera laterale fosse costituita da un solo asse di legno, che gli assi di legno che componevano tale ringhiera abbiano ceduto e che abbiano ceduto all'improvviso proprio nel momento in cui l'attore camminava sul sentiero;
- ha affermato la manifesta imprudenza dell'attore e, ad ogni modo, ha contestato le conseguenze asserite dall'attore.
Il ha rassegnato le seguenti conclusioni: Controparte_1
“Preliminarmente, dichiarare l'incompetenza funzionale del Tribunale di Oristano,
Sezione Distaccata di Macomer, competente essendo il Tribunale di Cagliari. In stretto
subordine, nel merito, dichiarare inammissibile la domanda nei confronti del CP_1
e, comunque, rigettarla.” Controparte_1
Con ordinanza del 04.05.2011, a scioglimento della riserva del 16.02.2011, il giudice ha ritenuto opportuno di decidere l'eccezione di incompetenza per territorio unitamente al merito della causa e, esaminate le istanze istruttorie delle parti, ha concesso i termini ex articolo 183, VI comma,
c.p.c., rinviano per l'eventuale ammissione dei mezzi di prova.
All'esito del deposito delle memorie delle parti, con successiva ordinanza del 30.11.2011, integrata a verbale di udienza del 16.05.2012, il Giudice ha sciolto la riserva sulle istanze istruttorie e ha fissato l'interrogatorio formale dell'attore (dedotto dal nella memoria ex art. 183, CP_4
Pag. 9 a 25 comma VI, n.2) e per l'escussione di un teste di parte attrice (sui soli capi nn.1-2-3-5-7-9 dedotti dall'attore nella memoria ex art. 183, comma VI, n.2, la citata udienza del 16.05.2012.
All'udienza del 16.05.2012, il Giudice ha ammesso la prova contraria dedotta dal CP_4
nella memoria ex art. 183, comma VI, n.3.
Successivamente all'interrogatorio formale, all'escussione del teste di parte attrice, Tes_1
e relativa prova contraria, ha rinviato per l'escussione di due testi di parte attrice all'udienza
[...]
del 12.12.2012.
All'udienza del 12.12.2012, il Giudice, data la reitera dell'eccezione di incompetenza, ha rinviato all'udienza del 30.01.2013 a seguito della quale si è riservato, fissando, all'esito, nuova udienza per la precisazione delle conclusioni.
Il Tribunale di Oristano, assorbito nelle more il Tribunale di Macomer, all'udienza del 16.12.2013
ha trattenuto la causa, istruita parzialmente nell'an con produzioni documentali, prova testimoniale e interrogatorio formale, assegnando i termini ex art. 190 c.p.c.
Con sentenza n. 261/2014, depositata in data 29.04.2014, il Tribunale di Oristano, nella persona del Giudice Dott. Paolo Antonio Aru, ha dichiarato la propria incompetenza a favore del Tribunale
di Cagliari e ha disposto la compensazione delle spese del giudizio.
In data 30.06.2014, la causa è stata riassunta davanti al Tribunale di Cagliari con comparsa di riassunzione e contestuale atto di citazione, il quale, ribadendo le eccezioni sollevate con atto di citazione del 30.11.2009 davanti al Tribunale di Oristano – sezione distaccata di Macomer,
all'udienza del 30.11.2019, ha così concluso:
“Voglia l'On.le Tribunale di Cagliari, ogni contraria istanza disattesa, così provvedere:
- Nel rito: accertare e dichiarare la legittimazione passiva:
Pag. 10 a 25 a) del , quale detentore e gestore dell'area che conduce dal Museo del Mare di CP_4
Bosa Marina al faro;
b) della e del quali titolari del sito nel quale si è Controparte_3 Controparte_1
verificato il sinistro di cui è causa;
- Nel merito
- a) accertare la responsabilità sia ex art. 2051 c.c. sia ex art. 2043 c.c. dei convenuti nella
causazione del sinistro di cui è causa sulla scorta delle prove acquisite nel procedimento svoltosi
innanzi al Tribunale di Oristano (già Tribunale di Macomer) oppure, in subordine, rimettere la
causa sul ruolo per il rinnovo dell'istruttoria fissando i termini ex art. 183 cpc;
- b) condannare in conseguenza i convenuti ed il terzo chiamato, al risarcimento integrale dei
danni patrimoniali ed extra-patrimoniali subiti dal concludente nella misura di seguito precisata
e/o in quella che risulterà in corso di causa all'esito della espletanda CTU medico legale, secondo
i criteri di liquidazione adottati dal Tribunale di Milano, in essi comprendendo: - il danno
biologico da inabilità temporanea (gg. 10 al 100% + gg. 110 al 75% + gg. 90 al 50% + gg. 150
al 25%);
- le spese mediche per €. 2.981,81;
- il danno biologico nella misura corrispondente al grado di invalidità permanente del 25%;
- il danno morale 50% del danno biologico;
- il danno da mancato guadagno per il periodo di inabilità temporanea di gg. 360;
- il danno alla capacità lavorativa da liquidarsi secondo i parametri della l. 1403/1922;
- c) condannare i convenuti all'ulteriore risarcimento del danno da svalutazione monetaria. Il tutto
con interessi di legge dovuti dal fatto al saldo.
In via istruttoria, senza inversione dell'onere della prova, si chiede l'ammissione delle prove per
testi sulle circostanze di cui alla premessa dell'atto di citazione così come articolate nelle memorie
Pag. 11 a 25 istruttorie depositate nel giudizio di primo grado o in subordine concedere i termini ex art. 183
c.p.c., ammettere, altresì, CTU medico legale sulla persona del concludente.
Con vittoria di spese e competenze di causa.”
In data 16.11.2014, si è costituito nel presente giudizio il il quale ha insistito sulle CP_4
eccezioni e deduzioni rassegnate nel corso del giudizio davanti il Tribunale di Oristano, inoltre, ha richiesto:
- che venisse dichiarata l'inutilizzabilità delle prove assunte davanti il citato Tribunale di
Oristano in quanto incompetente;
- la revoca dell'ordinanza che ha ammesso le prove dedotte dalla parte attrice nella memoria istruttoria n. 2.
All'udienza del 30.11.2019, il ha confermato le conclusioni così rassegnate nella CP_4
comparsa di costituzione e risposta:
“Contrariis reiectis
In via preliminare e/o pregiudiziale
A) accertare la carenza di legittimazione passiva del in relazione al giudizio CP_4
e, per l'effetto,
B) ordinare l'estromissione dal giudizio dello stesso;
CP_4
C) con vittoria di spese, diritti e onorari del giudizio;
Nel merito, per la denegata ipotesi di mancato accoglimento delle conclusioni di cui sopra e salvo
rispettoso gravame,
D) rigettare ogni avversa domanda rivolta nei confronti del siccome CP_4
infondata in fatto e in diritto
E) sempre con vittoria di competenze e spese del giudizio”
Pag. 12 a 25 In data 19.11.2014 si è costituito nel presente giudizio il Controparte_1
il quale ha concluso affinché il Tribunale dichiari inammissibile la domanda nei
[...]
confronti dell'esponente in quanto carente di legittimazione passiva e, comunque, la rigetti in quanto infondata nel merito, con vittoria delle spese.
In data 11.12.2014 si è costituita in giudizio la la quale, nel Controparte_3
contestare il contenuto della comparsa di riassunzione e citazione in giudizio di parte attrice, ha richiamato tutte le difese precedentemente svolte e ha richiesto la revoca dell'ordinanza di ammissione dei mezzi istruttori resa dal Tribunale di Macomer in data 30.11.2011 e integrata a verbale d'udienza del 16.05.2012 del 23.10.2013, ha confermato le conclusioni rassegnate nella comparsa di costituzione e risposta del 15.04.2010.
Rilevato che i convenuti hanno reiterato l'eccezione della carenza di legittimazione passiva e l'inutilizzabilità delle prove assunte dinnanzi il Tribunale di Oristano con conseguente richiesta di revoca delle ordinanze rese in quel giudizio, la causa è stata assunta in decisione sulle conclusioni sopra trascritte.
Con sentenza non definitiva n. 501/1020, pubblicata il 26.02.2020, il giudice precedentemente designato, dott.ssa Maria Grazia Campus, ha deciso:
“
P.Q.M.
il Tribunale, non definitivamente pronunciando:
- dichiara carenti di legittimazione il e la CP_4 Controparte_3
;
[...]
- dichiara interamente compensate le spese tra l'attore e i predetti convenuti;
Pag. 13 a 25 - dispone come da separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio.”
Con ordinanza del 18.02.2020, il Giudice precedentemente designato ha così disposto:
“Vista la propria sentenza resa in data odierna;
- ritenuto doversi fissare udienza per la prosecuzione della prova testimoniale dedotta
dall'attore nella memoria 25.7.2011, così come ammessa con ordinanza in data 2 gennaio
2012;
- rilevato che l'attore ha chiesto che per l'escussione dei testi , Testimone_2 Tes_3
, e tutti residenti in [...], sia delegato
[...] Testimone_4 Testimone_5
il giudice istruttore del luogo in cui costoro risiedono;
- considerato che l'art. 203 c.p.c., in tema di assunzione di mezzi di prova fuori della
circoscrizione del tribunale, riserva alla valutazione discrezionale del giudice la decisione
in ordine all'assunzione diretta o per delega della prova stessa, dando per l'effetto al
giudice, anche in caso di espressa richiesta di parte, la facoltà e non l'obbligo di disporne
l'assunzione per delega;
- ritenuto che nella specie, all'accoglimento dell'istanza formulata dall'attore si ritiene
ostino considerazioni relative al miglior reperimento della prova e ragioni di economia e
speditezza;
- riservato ogni ulteriore decisione in ordine alle ulteriori istanze formulate dall'attore;”
fissando per l'espletamento della prova testimoniale di parte attrice su e Testimone_2 Tes_3
l'udienza del 28.01.2021 davanti al GOP Dottor Giorgio Mazzaro.
All'udienza del 28.1.2021, il Tribunale ha escusso i testimoni dell'attore ( e Testimone_2
sui capitoli di prova articolati dal concludente con la memoria istruttoria del Testimone_3
25.07.2011 sui capitoli e, con il consenso espresso dal legale del convenuto, ha Tes_6 CP_1
acquisto agli atti e validato le testimonianze, già rese dal testimone nel Testimone_7
Pag. 14 a 25 contraddittorio tra le parti all' udienza del 16.5.2012 innanzi al Tribunale Macomer, limitamene ai capitoli ammessi con ordinanza da questo giudice, pertanto con esclusione del capo 9). L'attore rinuncia alla escussione degli altri testimoni ancora da escutere, rinuncia che viene accettata dal convenuto. CP_1
In data 21.04.2021, ritenuta l'ammissibilità e la rilevanza, ai fini di decidere, della consulenza tecnica medico-legale dedotta sulla persona di il Giudice precedentemente Parte_1
designato, ha nominato quale C.T.U. il Dott. Persona_2
La causa, istruita con produzioni documentali, interrogatorio formale e prova testimoniale è stata tenuta a decisione sulle conclusioni trascritte in epigrafe, con assegnazione di termini per comparse conclusionali e memorie di replica.
***
In merito alla validità degli atti compiuti davanti al Tribunale incompetente e alla
legittimazione passiva del . CP_1
Secondo consolidato orientamento della Suprema Corte, le statuizioni contenute nella sentenza non definitiva non possono essere modificate o revocate con la sentenza definitiva, in quanto i singoli punti della prima possono essere sottoposti a riesame solo con le impugnazioni e solo gli ulteriori punti della controversia devono essere decisi con la sentenza definitiva (Cassazione civile sez. VI,
28/05/2020, n.10067; Cassazione civile sez. lav., 16/06/2014, n.13621; Cassazione civile sez. III,
16/02/2001, n.2332).
Pertanto, in via preliminare e di rito, si ritiene di dover confermare le statuizioni contenute nella sentenza non definitiva n.501/2020 emessa nel presente giudizio, la quale impone un vincolo sia in ordine alla validità degli atti compiuti davanti al Tribunale di Oristano (ordinanze ammissive dei
Pag. 15 a 25 mezzi istruttori e prove raccolte), dichiaratosi successivamente incompetente, sia in ordine alla legittimazione passiva del convenuto. CP_1
In ordine all'accertamento sull'an e alla responsabilità del convenuto. CP_1
L'attore ha agito in giudizio al fine di far accertare la responsabilità del Controparte_1
nella causazione del sinistro occorso in data 30.07.2007.
[...]
A sostegno della propria domanda, l'attore ha dedotto che il giorno 30 luglio 2007, mentre camminava in compagnia dei due figli sul sentiero che porta dal Museo del mare di Bosa Marina
al faro della stessa località, giunto all'altezza di un pontile, a causa dell'improvviso cedimento dell'asse di legno che componeva la ringhiera laterale di protezione, è caduto nella sottostante rupe,
rotolando per alcuni metri prima di arrestarsi inerte sulla roccia.
Il Ministero convenuto ha contestato che il possa essere caduto a causa del cedimento Parte_1
della ringhiera laterale di protezione, eccependo l'imprudenza del l'improbabilità che gli Parte_1
assi di legno costituenti la ringhiera abbiano ceduto all'improvviso mentre l'attore camminava sul sentiero e, inoltre, la presenza, oltre il corrimano, di una apprezzabile distanza laterale (v. foto doc.
10, prodotte dall'attore in giudizio davanti al Tribunale di Oristano).
Premesso che è pacifico che il fosse titolare e custode Controparte_1
del luogo in cui è avvenuto il sinistro, la fattispecie è inquadrabile nell'ambito del risarcimento danni per responsabilità (extracontrattuale) da cosa in custodia.
Come già affermato nella sentenza non definitiva n. 501/2020 emessa nel presente giudizio, la responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia, di cui all'art. 2051 c.c., opera anche per la pubblica amministrazione in relazione ai beni demaniali (Cassazione civile. sez. VI, 20/02/2019,
n. 4963).
Pag. 16 a 25 Presupposto di tale azione è l'esistenza di un rapporto (appunto di custodia) tra il bene e il custode del bene stesso, che si identifica in un potere di effettiva disponibilità e controllo della cosa, sia essa solo di fatto o anche di diritto;
a tale posizione (di fatto) consegue il dovere di vigilare e mantenerne il controllo del bene affinché non provochi danni a terzi. A seguito dei diversi indirizzi espressi in merito alla natura della responsabilità del custode ex art. 2051 c.c., la terza sezione civile della Cassazione, con un orientamento considerato nomofilattico dalle SS.UU, ha affermato i principi secondo i quali “a) l'art. 2051 c.c., nel qualificare responsabile chi ha in custodia la cosa
per i danni da questa cagionati, individua un criterio di imputazione della responsabilità che
prescinde da qualunque connotato di colpa, sicché incombe al danneggiato allegare, dandone la
prova, il rapporto causale tra la cosa e l'evento dannoso, indipendentemente dalla pericolosità o
meno o dalle caratteristiche intrinseche della prima;
b) la deduzioni di omissioni, violazioni di
obblighi di legge di regole tecniche o di criteri di comune prudenza da parte del custode rileva ai
fini della sola fattispecie dell'art. 2043 c.c., salvo che la deduzione non sia diretta soltanto a
dimostrare lo stato della cosa e la sua capacità di recare danno, a sostenere l'allegazione e prova
del rapporto causale tra quella e l'evento dannoso;
c) il caso fortuito, rappresentato dal fatto
naturale o del terzo, è connotato da imprevedibilità ed inevitabilità da intendersi però da un punto
di vista oggettivo e della regolarità causale (o della causalità adeguata), senza alcuna rilevanza
della diligenza o meno del custode.” (Cass. Civ. SS.UU. Ord. n. 20943 del 30.06.2022).
Applicando alla fattispecie in esame tali principi di diritto, al danneggiato spettava dimostrare: 1.
il rapporto di custodia tra il danneggiante e la cosa che ha determinato il danno;
2 l'evento lesivo nel suo significato di accadimento storico, come in concreto verificatosi;
3. l'esistenza del rapporto eziologico tra la cosa e l'evento lesivo;
4. il danno conseguenza subito;
mentre sul custode gravava l'onere della prova liberatoria del caso fortuito.
Pag. 17 a 25 Nel caso di specie, è pacifico e non contestato, oltre che provato documentalmente e tramite prova testimoniale, che:
- in data 30.07.2007, è caduto nella rupe sottostante il sentiero che porta Parte_1
dal Museo del mare di Bosa Marina al faro della stessa località;
- il sentiero aveva sui due lati delle protezioni costituite da assi di legno;
- dopo la caduta, sono stati attivati i soccorsi e sul luogo del sinistro sono giunti gli agenti della capitaneria di porto, i vigili del fuoco ed i sanitari del 118 che, con l'eliambulanza hanno trasportato l'attore presso l'ospedale di Sassari.
Tuttavia, il punto controverso è rappresentato dalla dinamica del sinistro oggetto di causa e, per l'effetto, il nesso di causalità tra il sinistro e la cosa in custodia.
Dall'interrogatorio formale dell'attore, dedotto dal con la memoria del 29.07.2011 CP_4
e assunto all'udienza del 16.05.2012 dinnanzi al Tribunale di Oristano, è emerso che:
- il camminamento che l'attore ha percorso in occasione del sinistro è protetto da una ringhiera di assi di legno incrociati e indipendenti, non legati;
- il ha usato gli assi di legno come corrimano, non poggiandosi con tutto il suo peso, Parte_1
ed è poi caduto a causa del cedimento del corrimano.
Dall'escussione dei testi, , escusso davanti al Tribunale di Macomer all'udienza Testimone_1
del 16.5.2012, e assunti da questo Tribunale all'udienza del Testimone_2 Testimone_3
28.1.2021, è emerso che l'attore, dopo avere appoggiato la mano sul corrimano, è caduto a causa del cedimento dell'asse di legno superiore della barriera.
Peraltro, nel caso in esame, sussistono i presupposti per l'applicazione dell'art. 1227, comma I, c.c.
in ragione del concorso colposo dell'attore nella causazione del danno.
Ed infatti, secondo il principio di diritto enunciato dalla giurisprudenza di legittimità, “in tema di
responsabilità civile per danni da cose in custodia, la condotta del danneggiato, che entri in
Pag. 18 a 25 interazione con la cosa, si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale
sull'evento dannoso, in applicazione dell'art. 1227, comma 1, c.c., richiedendo una valutazione che
tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà
espresso dall'art. 2 Cost., sicché, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere
prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente
attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza
causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a
rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento
dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un'evenienza
ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi,
invece, per l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro” (Cass. sentenze n. 9315 del
03.04.2019 e n. 2480 del 01.02.2018).
Premesso il dovere di vigilanza gravante sul convenuto, è pacifico e non contestato che CP_1
il sinistro sia avvenuto in un luogo ben illuminato, in una mattinata di luglio, e l'attore, il quale già
si era recato nel luogo in passato, era a conoscenza, come da lui stesso affermato in sede di interrogatorio formale, che il camminamento che ha percorso in occasione del sinistro fosse protetto da una ringhiera di assi di legno incrociati e indipendenti, non legati e, in alcune parti,
mancanti, cosicchè fosse evidente lo stato di scarsa manutenzione;
infine, si evince dalla foto (doc.
10, prodotte dall'attore in giudizio davanti al Tribunale di Oristano) come, al di là della ringhiera laterale di protezione non vi fosse una apprezzabile distanza laterale con la sottostante rupe.
Sulla base di tali elementi oggettivi e in applicazione della giurisprudenza sopra citata, si deve ritenere che il danneggiato non abbia adottato le cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto allo stato di evidente pericolo, come sopra descritto, e la responsabilità del sinistro debba essere a lui imputata nella misura del 40 %.
Pag. 19 a 25 In ordine alla quantificazione del danno
Con riguardo alla quantificazione del danno, il consulente tecnico d'ufficio nominato dal Tribunale
di Cagliari, ha accertato che, in occasione del sinistro, l'attore ha riportato le seguenti lesioni:
trauma della colonna cervicale e lombare, contusione della spalla dx e del polso sx, contusione addominale con emoperitoneo per lesione del VI segmento epatico, contusione della gamba destra con frattura spiroide del iii distale della tibia, sindrome ansioso-depressiva reattiva.
Il dott. ha altresì affermato che a seguito di queste lesioni ha Persona_2 Parte_1
trascorso un periodo di 9 giorni di ricovero ospedaliero, ha sofferto di un periodo di novantaquattro giorni di inabilità temporanea parziale al 75%, è seguita una inabilità temporanea parziale al 50%
per la durata di settanta giorni ed una inabilità temporanea parziale al 25% per la durata di altri centoventi giorni.
Per quanto concerne la valutazione dell'invalidità psico-fisica permanente, il consulente tecnico d'ufficio ha preso in considerazione le seguenti voci: postumi di trauma distorsivo della colonna cervico-lombare, postumi trauma contusivo polsi e spalla, postumi frattura spiroide del terzo distale della tibia con disfunzionalità caviglia destra di entità moderata/severa, postumi emoperitoneo e contusione epatica consistenti in addominalgia e stipsi e, inoltre, disturbo dell'Adattamento con
Ansia e Umore Depresso.
Tali postumi, dichiarati compatibili con le lesioni riportate nel trauma in causa, rivestono carattere di permanenza dal punto di vista medico-legale e comportano un danno all'integrità psico-fisica del signor che è quantificabile in termini di danno biologico permanente nella misura del Parte_1
20%.
Il danno non patrimoniale deve essere, pertanto, riconosciuto, in applicazione delle tabelle di
Milano vigenti, nell'importo di euro 98.999,50.
Pag. 20 a 25 La parte attrice ha, inoltre, richiesto il risarcimento delle seguenti voci di danno:
- €. 19.497,00 per danno emergente derivato dal danno da mancato guadagno per il periodo di
inabilità temporanea di gg. 293 (reddito medio annuo €. 24.289,00: gg. 365= 66,54x 293 giorni =
19.497,00) in moneta rivalutata dal fatto al saldo;
- €. 132.289,00 per danno da lucro cessante e perdita di chance, derivante dalla diminuita capacità
lavorativa permanente per 1/5 (20%) per il periodo di anni 25 (anni 67-42) intercorrente dall'età
del concludente di anni 42 al momento del sinistro al compimento fino al 67° anno previsto per la
percezione della pensione. Il danno calcolato per tale periodo merita di essere liquidato secondo
parametri del R.D. n. 1403/1922 così come attualizzati in data 26.3.2023 dall'Osservatorio sulla
giustizia civile del Tribunale di Milano: reddito medio annuo percepito nei tre anni precedenti al
sinistro €. 24.289,00 x 27,31 (coefficiente di capitalizzazione) = €.663.332,59 x 20% ( grado di
invalidità permanente)= €.132.289,00 .
Tuttavia, è pacifico nella giurisprudenza di legittimità (cfr., in ultimo, Cassazione civile sez. III,
24/01/2025, n.1788) che il danneggiato debba dimostrare la riduzione della capacità lavorativa e di guadagno e sia suo onere dimostrare la contrazione dei redditi dopo il sinistro, in quanto la presunzione di riduzione della capacità di guadagno copre solo l'esistenza del danno, non la sua quantificazione.
Nel caso in esame, la parte attrice si è limitata a documentare i redditi percepiti negli anni precedenti il sinistro (verificatosi nel 2007) e anche il consulente tecnico d'ufficio ha affermato,
senza che siano state formulate osservazioni, l'opportunità di rimettere la valutazione al giudizio del giudice “che, tenuto conto del tipo di studi intrapresi dal Periziando, delle sue attitudini
personali, delle possibilità familiari, delle concrete prospettive di lavoro offerte nella zona in cui
l'Interessato vive, potrà stabilire se nel caso di specie ricorra solamente un danno biologico e
Pag. 21 a 25 quindi una incapacità lavorativa generica, ovvero anche un danno correlato alla possibile perdita
di occasioni di lavoro e/o della capacità di produrre reddito, da parte del Periziando”
Pertanto, in difetto di una prova adeguata, il giudice non può liquidare il danno in base all'art. 1226
c.c., mentre riqualificando giuridicamente la domanda di parte attrice, può essere riconosciuto il danno da lesione della 'cenestesi lavorativa' - che consiste nella maggiore usura, fatica e difficoltà incontrate nello svolgimento dell'attività lavorativa e che non incide, in difetto di elementi almeno presuntivi, neanche sotto il profilo delle opportunità sul reddito della persona offesa (c.d. perdita di chance); tale voce di danno rappresenta una compromissione biologica dell'essenza dell'individuo e deve essere liquidato onnicomprensivamente come danno alla salute,
potendo il giudice, che abbia adottato per la liquidazione il criterio equitativo del valore differenziato del punto di invalidità, anche ricorrere ad un appesantimento del valore monetario di ciascun punto. (Cass. Sez. 3, 12/06/2023, n. 16628).
Rigettata la domanda di risarcimento del danno da mancato guadagno, il danno non patrimoniale subito da deve essere, quindi, quantificato nei seguenti termini mediante un Parte_1
appesantimento del punto, pari ad euro 150,00:
Tabella di riferimento: Tribunale di Milano 2024
Età del danneggiato alla data del sinistro 42 anni
Percentuale di invalidità permanente 20%
Punto danno biologico € 3.809,75
Incremento per sofferenza soggettiva (+ 36%) € 1.371,51
Punto danno non patrimoniale € 5.181,26
Punto base I.T.T. € 150,00
Giorni di invalidità temporanea totale 9
Giorni di invalidità temporanea parziale al 75% 94
Pag. 22 a 25 Giorni di invalidità temporanea parziale al 50% 70
Giorni di invalidità temporanea parziale al 25% 120
Danno biologico risarcibile € 60.575,00
Danno non patrimoniale risarcibile € 82.382,00
Invalidità temporanea totale € 1.350,00
Invalidità temporanea parziale al 75% € 10.575,00
Invalidità temporanea parziale al 50% € 5.250,00
Invalidità temporanea parziale al 25% € 4.500,00
Totale danno biologico temporaneo € 21.675,00
Totale generale: € 104.057,00
Deve essere, infine, rigettata la domanda relativa alla c.d. personalizzazione, in quanto la pacifica giurisprudenza della Corte di Cassazione ha affermato che, in tema di danno non patrimoniale da lesione della salute, la misura "standard" del risarcimento prevista dalla legge o dal criterio equitativo uniforme adottato negli uffici giudiziari di merito (nella specie, le tabelle milanesi) può
essere incrementata dal giudice, con motivazione analitica e non stereotipata, solo in presenza di conseguenze anomale o del tutto peculiari (tempestivamente allegate e provate dal danneggiato),
mentre le conseguenze ordinariamente derivanti da pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età non giustificano alcuna "personalizzazione" in aumento. Secondo la pacifica giurisprudenza citata, tali conseguenze, anomale o del tutto peculiari rispetto a quelle subite da persone della stessa età e con la medesima menomazione, devono essere analiticamente indicate nella motivazione, senza formule stereotipate riferite alla gravità della lesione.
Pag. 23 a 25 Considerato il concorso di colpa nella misura del 40%, il Controparte_1
deve essere condannato al pagamento a favore di della somma di
[...] Parte_2
euro 62.434,20 a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, oltre ad euro 1.788,66 per spese mediche documentate (60% di euro 2.981,11).
Il ritardo nell'adempimento dell'obbligazione risarcitoria si presume abbia cagionato al danneggiato un ulteriore danno conseguente alla mancata disponibilità del relativo denaro oggetto della liquidazione per equivalente monetario;
pertanto, il convenuto deve essere condannato al pagamento degli interessi legali sulla somma devalutata alla data dell'illecito (luglio 2007), poi via via annualmente rivalutata secondo indici Istat da tale data alla pronuncia.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1) accertato il concorso di colpa nella misura del 40%, condanna il CP_1 [...]
al pagamento a favore di della somma di euro Controparte_1 Parte_2
62.434,20 a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, oltre ad euro 1.788,66 per spese mediche documentate e gli interessi legali sulla somma devalutata alla data dell'illecito (luglio 2007), poi via via annualmente rivalutata secondo indici Istat da tale data alla pronuncia;
2) condanna il al pagamento a favore di Controparte_1 [...]
delle spese di lite, che liquida in euro 7.407,95, oltre spese esenti, da distrarre in Parte_2
favore del difensore che ha dichiarato di essere antistatario, oltre al rimborso delle spese di
CTU e di CTP nella misura del 60%;
Tabelle: 2022 (D.M. n. 147 del 13/08/2022)
Pag. 24 a 25 Competenza: giudizi di cognizione innanzi al tribunale
Valore della causa: da € 5.201 a € 26.000
Fase di studio della controversia, valore medio: € 919,00
Fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 777,00
Fase istruttoria e/o di trattazione, valore medio: € 1.680,00
Fase decisionale, valore medio: € 1.701,00
Compenso tabellare (valori medi) € 5.077,00
Spese generali ( 15% sul compenso totale ) € 761,55
Cassa Avvocati ( 4% ) € 233,54
Totale imponibile € 6.072,09
IVA 22% su Imponibile € 1.335,86
Compenso € 7.407,95
Cagliari, 14.7.2025
Il Giudice
Giorgio Latti
Pag. 25 a 25