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Sentenza 17 novembre 2025
Sentenza 17 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 17/11/2025, n. 1276 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 1276 |
| Data del deposito : | 17 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LATINA Sezione Lavoro in persona del giudice del lavoro Valentina Avarello ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero 965 nel ruolo generale dell'anno 2025 promossa da
, rappresentato e difeso dall'Avv.to ULLUCCI ALESSIO. Parte_1
CONTRO
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. CP_1
LO LA
MOTIVI DELLA DECISIONE
All'odierna udienza il ricorrente concludeva perché fosse riconosciuto il suo diritto a percepire l'indennità di accompagnamento sin dalla data della domanda amministrativa del 30.11.2023 ovvero da diversa data, benchè anteriore al 18.11.2024 in luogo della data delle operazioni peritali del 18.11.2024 riconosciuta in sede di ATPO, previo espletamento di una nuova consulenza tecnica d'ufficio ovvero previ chiarimenti del CTU nominato, mentre l' contestava la fondatezza della domanda. CP_1
*****
1. La presente sentenza, pronunciata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e depositata in via telematica, viene redatta senza la concisa esposizione dello svolgimento del processo e con una motivazione limitata alla succinta enunciazione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi, così come previsto dagli artt. 132 n. 4) c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. nonché sulla scorta del criterio della “ragione più liquida”, per cui se in un processo sussiste una ragione sufficiente per decidere la lite, la sentenza può fondarsi su di essa anche quando il motivo della decisione si pone, da un punto di vista logico, a valle di altre ragioni che non sono
1 affrontate e decise. Il principio – che trova fondamento costituzionale negli artt. 24 e 111 Cost. – consente di prescindere dall'osservanza dell'ordine logico delle questioni da esaminare di cui all'art. 276 c.p.c. così da decidere la causa nel modo più semplice e rapido ove si prospetti una questione assorbente, quantunque logicamente subordinata, senza che sia necessario passare previamente in rassegna tutte le altre, anche se di carattere preliminare (v. Cass. n. 27953/2018; Cass. n. 2909/2017; Cass. 2853/2017; Cass. sez. VI-L ord. 28/05/2014, n. 12002, Cass. sez. un. 9936/14; Cass. Sez. Un. N. 26242.3/2014).
2. La domanda non può essere accolta.
3. Parte ricorrente, riproponendo le medesime osservazioni già avanzate in sede ATPO, ha ribadito l'improbabilità della decorrenza del requisito sanitario ai fini della fruizione della indennità di accompagnamento con decorrenza dalla data delle operazioni peritali attesa la presenza in atti di certificati specialistici (Certificato neurologico ASL LT del 26/02/2024 e Visita Ortopedica presso la ASL LT del 05/03/2024) che attesterebbero una mancanza di autonomia del ricorrente ed in particolare una impossibilità nella deambulazione autonoma, a differenza di quanto rilevato in sede visita amministrativa da parte della CML di Latina del 13/03/2024. CP_1
In primo luogo, si rileva che nel presente ricorso di merito viene indicata, oltre il medesimo certificato neurologico del 26.02.24, la visita ortopedica del 05.03.24, mentre in sede di osservazioni si è fatto riferimento alla visita fisiatrica del 13/03/2024. In ogni caso entrambe le visite hanno riscontrato la medesima diagnosi, come evincibile dalla lettura degli atti “il paziente deambula con aiuto di terze persone ed i passaggi posturali avvengono con difficoltà”; anzi gli stessi sono sovrapponibili atteso quanto specificato dal CTU in sede ATPO. Invero, in sede di controdeduzioni riguardo al dissenso relativo alla decorrenza di parte attrice, il CTU ha rilevato quanto segue:
“– Certificato neurologico ASL LT del 26/02/2024 in cui tra l'altro cita ….. Limitazione della deambulazione autonoma per esiti di artroprotesi di ginocchio dx , grave compromissione delle articolazioni degli arti inferiori bilateralmente........ Questo certificato, già valutato dalla CML – parla di limitazione della CP_1 deambulazione e non abolizione.
– Visita Fisiatrica ASL LT del 13/03/2024 che certifica che il paziente deambula con aiuto di terze persone ed i passaggi posturali avvengono con difficoltà. Facciamo notare, anche noi, che la data corretta è 05.03.24 e non 13.03.24; anche questa già valutata dalla CML – e si parla di difficoltà e non abolizione” CP_1
Ad ogni modo queste certificazioni hanno la stessa valenza del Verbale redatto dalla
CML – in data 13.03.24. Il CTU ha il dovere di prendere in considerazione tutto CP_1 quanto è depositato in atti e dal momento che nessuno dei due certificati, invocati dalla parte attrice, certificano l'abolizione dell'autonomia deambulatoria ma solo difficoltà,
2 il CTU ha deciso di concedere l'indennità di accompagnamento dal momento che lo ha visitato e si è reso conto della impossibilità a camminare autonomamente e non solo avere difficoltà alla deambulazione e ai passaggi posturali. Per quanto su esposto si conferma il giudizio riportato nella bozza e non si ritiene di dover cambiare la data di decorrenza”.
4. Le conclusioni cui è pervenuto il CTU non sono suscettibili di censura e devono essere condivise. Come noto, infatti, ai fini del riconoscimento dell'indennità di accompagnamento, l'art. 1 della legge n. 18 del 1980, richiede la contestuale presenza di una situazione di invalidità totale e, alternativamente, dell'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore oppure dell'incapacità di compiere gli atti quotidiani della vita con necessità di assistenza continua, requisiti, quindi, diversi dalla semplice difficoltà di deambulazione o di compimento di atti della vita quotidiana con difficoltà (ma senza impossibilità), da ultimo Cass. 30/09/2016, n. 19545. Le osservazioni riprodotte in questa sede – e rispetto alle quali il consulente si era già espresso nella precedente fase - si configurano come mera prospettazione di un dissenso valutativo non sostenuto da elementi che possano significativamente ed adeguatamente confutare, con valenza scientifica, le argomentazioni che il CTU ha prodotto, con corretta metodologia medico-legale, a sostegno delle sue valutazioni.
5. In definitiva, non emergendo, dalle motivazioni dell'opposizione, alcuna verificabile indicazione che induca a discostarsi dalle valutazioni e dalle argomentazioni svolte in sede di Accertamento Tecnico Preventivo quanto alla decorrenza del riconoscimento del requisito sanitario per fruire dell'indennità di accompagnamento con decorrenza dalla data delle operazioni peritali del 18.11.2024, si perviene alla conclusione che le risultanze del medesimo accertamento devono essere confermate.
6. Alla stregua delle considerazioni che precedono, la domanda va rigettata ed omologate le risultanze della CTU medico legale depositata in sede di ATPO.
7. Stante la dichiarazione ex art. 152 c.p.c. le spese di lite devono dichiararsi irripetibili per la presente fase. Con riferimento alla fase ATP, tenuto conto della decorrenza differita della prestazione – successiva rispetto alla data di presentazione della domanda amministrativa e di deposito della domanda giudiziale – si ritiene equo compensare integralmente tra le parti le spese processuali.
P.Q.M.
3 Il Tribunale di Latina, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da Parte_1
nei confronti di (R.G. 965/2025), ogni contraria domanda, eccezione e
[...] CP_1 difesa respinte, così provvede:
- rigetta l'opposizione e dichiara che sussiste in capo alla parte ricorrente il requisito sanitario previsto dall'art.1 L. 18/80 per la fruizione dell'indennità di accompagnamento con decorrenza dal 18.11.2024;
- spese irripetibili le spese di lite della fase di opposizione e compensa integralmente le spese della fase ATP.
Così deciso in Latina, data del deposito.
Il Giudice del lavoro
dr.ssa Valentina Avarello
4
IL TRIBUNALE DI LATINA Sezione Lavoro in persona del giudice del lavoro Valentina Avarello ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero 965 nel ruolo generale dell'anno 2025 promossa da
, rappresentato e difeso dall'Avv.to ULLUCCI ALESSIO. Parte_1
CONTRO
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. CP_1
LO LA
MOTIVI DELLA DECISIONE
All'odierna udienza il ricorrente concludeva perché fosse riconosciuto il suo diritto a percepire l'indennità di accompagnamento sin dalla data della domanda amministrativa del 30.11.2023 ovvero da diversa data, benchè anteriore al 18.11.2024 in luogo della data delle operazioni peritali del 18.11.2024 riconosciuta in sede di ATPO, previo espletamento di una nuova consulenza tecnica d'ufficio ovvero previ chiarimenti del CTU nominato, mentre l' contestava la fondatezza della domanda. CP_1
*****
1. La presente sentenza, pronunciata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e depositata in via telematica, viene redatta senza la concisa esposizione dello svolgimento del processo e con una motivazione limitata alla succinta enunciazione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi, così come previsto dagli artt. 132 n. 4) c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. nonché sulla scorta del criterio della “ragione più liquida”, per cui se in un processo sussiste una ragione sufficiente per decidere la lite, la sentenza può fondarsi su di essa anche quando il motivo della decisione si pone, da un punto di vista logico, a valle di altre ragioni che non sono
1 affrontate e decise. Il principio – che trova fondamento costituzionale negli artt. 24 e 111 Cost. – consente di prescindere dall'osservanza dell'ordine logico delle questioni da esaminare di cui all'art. 276 c.p.c. così da decidere la causa nel modo più semplice e rapido ove si prospetti una questione assorbente, quantunque logicamente subordinata, senza che sia necessario passare previamente in rassegna tutte le altre, anche se di carattere preliminare (v. Cass. n. 27953/2018; Cass. n. 2909/2017; Cass. 2853/2017; Cass. sez. VI-L ord. 28/05/2014, n. 12002, Cass. sez. un. 9936/14; Cass. Sez. Un. N. 26242.3/2014).
2. La domanda non può essere accolta.
3. Parte ricorrente, riproponendo le medesime osservazioni già avanzate in sede ATPO, ha ribadito l'improbabilità della decorrenza del requisito sanitario ai fini della fruizione della indennità di accompagnamento con decorrenza dalla data delle operazioni peritali attesa la presenza in atti di certificati specialistici (Certificato neurologico ASL LT del 26/02/2024 e Visita Ortopedica presso la ASL LT del 05/03/2024) che attesterebbero una mancanza di autonomia del ricorrente ed in particolare una impossibilità nella deambulazione autonoma, a differenza di quanto rilevato in sede visita amministrativa da parte della CML di Latina del 13/03/2024. CP_1
In primo luogo, si rileva che nel presente ricorso di merito viene indicata, oltre il medesimo certificato neurologico del 26.02.24, la visita ortopedica del 05.03.24, mentre in sede di osservazioni si è fatto riferimento alla visita fisiatrica del 13/03/2024. In ogni caso entrambe le visite hanno riscontrato la medesima diagnosi, come evincibile dalla lettura degli atti “il paziente deambula con aiuto di terze persone ed i passaggi posturali avvengono con difficoltà”; anzi gli stessi sono sovrapponibili atteso quanto specificato dal CTU in sede ATPO. Invero, in sede di controdeduzioni riguardo al dissenso relativo alla decorrenza di parte attrice, il CTU ha rilevato quanto segue:
“– Certificato neurologico ASL LT del 26/02/2024 in cui tra l'altro cita ….. Limitazione della deambulazione autonoma per esiti di artroprotesi di ginocchio dx , grave compromissione delle articolazioni degli arti inferiori bilateralmente........ Questo certificato, già valutato dalla CML – parla di limitazione della CP_1 deambulazione e non abolizione.
– Visita Fisiatrica ASL LT del 13/03/2024 che certifica che il paziente deambula con aiuto di terze persone ed i passaggi posturali avvengono con difficoltà. Facciamo notare, anche noi, che la data corretta è 05.03.24 e non 13.03.24; anche questa già valutata dalla CML – e si parla di difficoltà e non abolizione” CP_1
Ad ogni modo queste certificazioni hanno la stessa valenza del Verbale redatto dalla
CML – in data 13.03.24. Il CTU ha il dovere di prendere in considerazione tutto CP_1 quanto è depositato in atti e dal momento che nessuno dei due certificati, invocati dalla parte attrice, certificano l'abolizione dell'autonomia deambulatoria ma solo difficoltà,
2 il CTU ha deciso di concedere l'indennità di accompagnamento dal momento che lo ha visitato e si è reso conto della impossibilità a camminare autonomamente e non solo avere difficoltà alla deambulazione e ai passaggi posturali. Per quanto su esposto si conferma il giudizio riportato nella bozza e non si ritiene di dover cambiare la data di decorrenza”.
4. Le conclusioni cui è pervenuto il CTU non sono suscettibili di censura e devono essere condivise. Come noto, infatti, ai fini del riconoscimento dell'indennità di accompagnamento, l'art. 1 della legge n. 18 del 1980, richiede la contestuale presenza di una situazione di invalidità totale e, alternativamente, dell'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore oppure dell'incapacità di compiere gli atti quotidiani della vita con necessità di assistenza continua, requisiti, quindi, diversi dalla semplice difficoltà di deambulazione o di compimento di atti della vita quotidiana con difficoltà (ma senza impossibilità), da ultimo Cass. 30/09/2016, n. 19545. Le osservazioni riprodotte in questa sede – e rispetto alle quali il consulente si era già espresso nella precedente fase - si configurano come mera prospettazione di un dissenso valutativo non sostenuto da elementi che possano significativamente ed adeguatamente confutare, con valenza scientifica, le argomentazioni che il CTU ha prodotto, con corretta metodologia medico-legale, a sostegno delle sue valutazioni.
5. In definitiva, non emergendo, dalle motivazioni dell'opposizione, alcuna verificabile indicazione che induca a discostarsi dalle valutazioni e dalle argomentazioni svolte in sede di Accertamento Tecnico Preventivo quanto alla decorrenza del riconoscimento del requisito sanitario per fruire dell'indennità di accompagnamento con decorrenza dalla data delle operazioni peritali del 18.11.2024, si perviene alla conclusione che le risultanze del medesimo accertamento devono essere confermate.
6. Alla stregua delle considerazioni che precedono, la domanda va rigettata ed omologate le risultanze della CTU medico legale depositata in sede di ATPO.
7. Stante la dichiarazione ex art. 152 c.p.c. le spese di lite devono dichiararsi irripetibili per la presente fase. Con riferimento alla fase ATP, tenuto conto della decorrenza differita della prestazione – successiva rispetto alla data di presentazione della domanda amministrativa e di deposito della domanda giudiziale – si ritiene equo compensare integralmente tra le parti le spese processuali.
P.Q.M.
3 Il Tribunale di Latina, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da Parte_1
nei confronti di (R.G. 965/2025), ogni contraria domanda, eccezione e
[...] CP_1 difesa respinte, così provvede:
- rigetta l'opposizione e dichiara che sussiste in capo alla parte ricorrente il requisito sanitario previsto dall'art.1 L. 18/80 per la fruizione dell'indennità di accompagnamento con decorrenza dal 18.11.2024;
- spese irripetibili le spese di lite della fase di opposizione e compensa integralmente le spese della fase ATP.
Così deciso in Latina, data del deposito.
Il Giudice del lavoro
dr.ssa Valentina Avarello
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