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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 16/12/2025, n. 1624 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 1624 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BERGAMO SEZIONE IV
in persona del Giudice, IO RT,
pronuncia, all'esito della riserva assunta all'udienza del, ex art. 281sexies, comma terzo, c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado, iscritta al n° 2467/2024 r.g. del Tribunale di
Bergamo, trattenuta in decisione all'udienza del 10.12.2025, promossa da
C.F. , Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. CONVERTINI ANGELO giusta procura alle liti in calce al ricorso
- Ricorrente -
nei confronti di
(C.F. ) Controparte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'avv. CANDELA ALEXIS come da procura alle liti in calce alla comparsa di risposta;
- Resistente -
(c.f. rappresentato e difeso Parte_2 C.F._2 dall'avv. CANDELA ALEXIS come da procura alle liti in calce alla comparsa di risposta;
1 - Altro resistente –
CONCLUSIONI:
per il ricorrente:
Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis:
IN VIA PRELIMINARE
- Dichiarare nulla la domanda di prosecuzione nel merito per carenza di condizione di procedibilità ossia la domanda di mediazione obbligatoria.
NEL MERITO
confermare l'ordinanza cronol. 71/2025 dell'11.02.2025 relativa al procedimento possessorio R.G. 6468/2024, di accoglimento della richiesta di reintegra nel possesso;
- rigettare tutte le domande avverse;
- con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa.
In via istruttoria, si allega fascicolo della procedura esecutiva 1961/2025
R.G.E. e della sua fase di incidente di esecuzione.
Con riserva di ulteriormente articolare e dedurre nei termini di rito”
per i resistenti:
“in via pregiudiziale di rito: accertare la carenza di legittimazione passiva del sig. in merito al ricorso promosso dal sig. Parte_2
e, per l'effetto, rigettare la domanda di tutela Parte_1 possessoria del sig. ; Parte_1
nel merito: rigettare la domanda di tutela possessoria proposta dal sig.
nei confronti sia dell' Parte_1 Controparte_1 che del sig. perché infondata in fatto e in diritto;
[...] Parte_2
in ogni caso:
2 spese di causa (sia della fase cautelare che di merito oltre che dei diversi giudizi di esecuzione promossi dall' ) interamente rifuse, oltre al Pt_1 rimborso spese forfettario, IVA e CPA come per legge;
condannare il sig. ex art. 96 co. 2 c.p.c. a Parte_1 favore sia dell' che del sig. Controparte_1 Parte_2
e ex art.96 co. 4 c.p.c. a favore della cassa delle ammende.”
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1.- Con ricorso per interdetto possessorio ha Parte_1 evocato in giudizio sia che Parte_2 Controparte_1 asserendo di essere stato spogliato della detenzione qualificata del
[...] garage e della cantina pertinenziali all'appartamento oggetto del contratto preliminare che era stato concluso inter partes.
2.- A dire del ricorrente, avrebbe immesso anticipatamente Parte_2 nella detenzione del box auto e della cantina l' , consegnandogli in Pt_1 data 5.6.2018 le chiavi della cantina e il telecomando dell'autorimessa pertinenziale.
3.- Successivamente, in data 7.3.2024, l' avrebbe scoperto che la Pt_1 società resistente gli avrebbe impedito l'accesso alle due sopracitate unità pertinenziali procedendo a sostituire i “codici d'accesso alla autorimessa”, nonché alla “sostituzione della serratura d'accesso alla cantina” (v. ricorso pag. 4).
4.- Per questa ragione l' ha domandato la reintegra del possesso Pt_1 nei predetti beni.
5.1.- Si sono costituiti, con due distinti atti ma assistite dal medesimo difensore, tanto quanto Controparte_1 Parte_2
5.2.- La società resistente ha confermato di aver dato il telecomando del garage pertinenziale all' , ma di non aver mai impedito a Pt_1
3 quest'ultimo di entrare nel proprio garage, atteso che: -) il motore che apre e chiude la serranda è collegato al contatore condominiale, di tal ché eventuali interruzioni dolose da parte del preteso spoliator dell'energia elettrica avrebbero impedito a tutti i condomini di accedere alle loro autorimesse e non solo all' ; -) i codici del telecomando di accesso Pt_1 all'autorimessa sono nella titolarità esclusiva dell' e non sono Pt_1 modificabili da remoto.
5.3.- Per quanto riguarda la cantina la società resistente ha negato di aver mai immesso il suo contraddittore nel possesso o nella detenzione della stessa. La società segnatamente, ha Controparte_1 dedotto che le porte delle cantine di pertinenza degli appartamenti che non aveva ancora venduto (come quella di cui è causa che è pertinenza di un appartamento promesso in vendita) erano lasciate aperte. L' , Pt_1 dunque, era entrato nella cantina la cui porta non era chiusa a chiave portandovi alcuni mobiletti. Per entrare nell'area dove sono ubicate le cantine era passato dalla porta del corsello interrato del condominio che porta ai garage (sempre aperta per ragioni di sicurezza collegate alla normativa antincendio) e, quindi, era passato per un vano condominiale separato dal locale che conduce alle cantine di pertinenza dei singoli appartamenti;
anche in questo caso l'accesso è avvenuto da una porta le cui chiavi sono nella esclusiva dei condomini proprietari degli appartamenti che, talvolta, non veniva chiusa dai predetti condomini.
6.- Si è costituito in giudizio anche il quale, per quel che Parte_2 qui rileva, ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva sul piano processuale. A tal proposito il evidenzia come il ricorrente chieda che Pt_2 venga condannato a reintegrarlo nel possesso dei sopracitati beni, pur ascrivendo la condotta di spoglio esclusivamente alla società resistente con cui aveva stipulato il preliminare di compravendita.
7.1.- La fase cautelare dell'odierno giudizio ha visto esiti alterni.
4 7.2.- Il giudice investito delle prime cure dell'interdetto possessorio ha così statuito. Per quel che riguarda il posto auto ha rilevato la cessazione della materia del contendere avendo l' ripreso a utilizzare il Pt_1 telecomando, fermo restando che nel merito non è stato dimostrato che l'autore materiale o morale dello spoglio fosse la società, non risultando che essa abbia dato incarico di impedire all' di accedere al garage Pt_1
e neppure si sia avvantaggiata del presunto spoglio. Per quel che riguarda, la cantina il giudice del primo grado del procedimento cautelare ha osservato come non vi fosse prova che l' ne avesse la Pt_1 detenzione qualificata, atteso che all'esito dell'istruttoria orale non si era raggiunta la prova che la società resistente gli avesse dato le chiavi della pertinenza dell'appartamento promesso in vendita. Per quel che attiene, invece, la posizione del , il giudice del primo grado ha negato che Pt_2 questi fosse legittimato passivo sul piano sostanziale dell'azione di reintegra promossa dal ricorrente.
7.3.- L'ordinanza di primo grado è stata reclamata. Il giudice del gravame ha in parte riformato la pronuncia di primo grado, affermando che: -) pur non essendo stato provato il titolo della detenzione qualificata, l' Pt_1 occupava la cantina di cui è causa con i propri beni;
-) è irrilevante che o l' abbiano cambiato le Parte_2 Controparte_2 chiavi della serratura della cantina, atteso che essi, rifiutando di consegnare le chiavi della cantina in loro possesso, precludono al ricorrente di rientrare nel possesso della cantina;
-) anche se le cantine ab origine erano aperte, ora l' non vi può rientrare e ciò, secondo il Pt_1 collegio, deriva da una condotta della società resistente proprietaria delle cantine invendute (e, dunque, anche quella dell' ) che ha Pt_1 provveduto a chiudere. Per effetto della riforma parziale dell'ordinanza di primo grado, sia la società resistente che personalmente Parte_2 sono stati condannati a pagare la metà delle spese di lite del doppio grado della fase cautelare liquidate per l'intero nella somma di euro 6.609,00
5 oltre rimborso forfettario al 15% ed anticipazioni, ed euro 487,00 per anticipazioni.
8.- L'ordinanza collegiale è stata, nelle forme dell'esecuzione per rilascio, forzosamente attuata dall'ufficiale giudiziario, il quale in data 29.7.2025 ha chiesto e ottenuto che l' consegnasse le Controparte_1 chiavi che aprono la porta della cantina (doc. 44 resistente
[...]
e che fossero consegnate anche le chiavi che aprono Controparte_1 la porta del vano condominiale che conduce alle cantine: la consegna in questo caso è stata fatta da parte dell'amministratore del condominio presente all'esecuzione per rilascio e che risultava munito delle chiavi che aprono la porta condominiale (doc. 58 resistente Controparte_1
.
[...]
9.- Così ricostruito lo svolgimento del processo cautelare, occorre passare ad esaminare le questioni che vengono in rilievo ai fini del decidere, previo rigetto dell'eccezione di improcedibilità della domanda: l'odierna causa non rientra affatto tra le materie soggette a mediazione obbligatoria, atteso che la tutela del mero possesso ex art. 1168 c.c. investe, indifferentemente, situazioni di fatto corrispondenti all'esercizio di un diritto reale o all'esercizio di una detenzione qualificata, senza che però il giudice debba pronunciarsi sul titolo giuridico sottostante alla relazione di fatto con la cosa e, quindi, che debba fare alcun accertamento sull'esistenza o meno del diritto reale.
10.- La prima questione rilevante ai fini del decidere attiene all'evidente carenza di legittimazione processuale di a contraddire sulla Parte_2 domanda di parte ricorrente. Ed, invero, il , secondo la stessa Pt_2 prospettazione del ricorso introduttivo, avrebbe consegnato all' il Pt_1 telecomando dell'autorimessa e le chiavi della cantina, ma come è lampante dalla lettura del punto 9) e dei punti 11) e 12) del ricorso non è individuato come autore materiale o morale dello spoglio: la condotta di interruzione della fornitura dell'energia elettrica e cambio codici
6 dell'autorimessa, nonché di sostituzione della serratura della cantina è stata ascritta esclusivamente dal ricorrente alla società resistente.
11.- Orbene, quand'anche la società resistente avesse tenuto tali condotte e quand'anche l'identità del loro autore morale o materiale dovesse rinvenirsi nel di lei amministratore (presidente del Parte_2
c.d.a), gli è che, in forza del principio di immedesimazione organica, tale condotta deve essere sul piano soggettivo imputata alla società e non anche alla persona che incarna all'esterno la volontà e l'operato della persona giuridica.
12.- Secondo la prospettazione di parte ricorrente, quindi, il dovere di subire il giudizio compete alla sola Controparte_1 perché è solo quest'ultima, secondo la narrazione contenuta nel ricorso, ad aver spogliato l'Acevedo ed è, quindi, solo quest'ultima che, ove la domanda fosse fondata, dovrebbe essere condannata a reintegrare nel possesso il ricorrente. Il , invece, essendo estraneo come persona Pt_2 fisica alla condotta di spoglio sulla base della stessa prospettazione di parte ricorrente, non è processualmente legittimato neppure a contraddire sula domanda proposta nei suoi confronti, a meno di non voler inammissibilmente squarciare il diaframma della soggettività giuridica delle società e degli enti in genere.
13.- Tanto premesso è anche irrevocabile in dubbio, sia che è cessata la materia del contendere sulla domanda di reintegra del possesso dell'autorimessa, sia che la domanda nel merito sarebbe stata infondata: non è emerso, infatti, che la denunciata temporanea impossibilità di accesso dell' sia dipesa da una condotta ascrivibile alla società Pt_1 resistente oppure che, quand'anche così fosse, tale condotta sia stata perpetrata dagli organi della società con animus spoliandi.
14.1.- Sentito ad interrogatorio libero dal g.i. dott. Persona_1
l' ha, di fatti, sostenuto che “oggi come oggi posso entrare nel Pt_1 box, in quanto la corrente è stata ripristinata. Il telecomando è sempre
7 quello, quindi è stato un problema di corrente. La corrente è tornata dopo che avevo depositato il ricorso”.
14.2.- Orbene, quand'anche le cose stessero davvero come afferma l' , non vi è alcuna prova che l'interruzione della corrente fosse Pt_1 dipesa da una condotta dolosa perpetrata in suo danno dalla società
piuttosto che da un problema tecnico di Controparte_1 funzionalità del meccanismo elettrico ascrivibile ad altri fattori causali e di carattere fortuito.
15.- Tanto premesso, è ora possibile entrare nel merito della domanda di reintegra del possesso della cantina. Nel farlo occorre, tuttavia, fare prima di tutto chiarezza, alla luce dell'istruttoria svolta in corso di causa, sui fatti. La tutela possessoria, di fatti, protegge una relazione di fatto con la cosa qualificata e protetta dall'ordinamento giuridico in ragione delle peculiari modalità con sui si estrinseca e manifesta.
16.1.- L'azione di reintegra del possesso tutela, in particolare, chi è possessore (ovverosia esercita un potere di fatto corrispondente all'esercizio di un diritto reale) o chi è detentore della cosa, ad eccezione del detentore per ragioni di servizio o di ospitalità (v. art. 1168 cod. civ.).
16.2.- Occorre, quindi, verificare se il ricorrente fosse possessore o detentore in veste di comodatario della cantina che qui occupa.
17.1.- Orbene, l'esito della prova orale escussa dal giudice istruttore esclude che l' sia entrato nella cantina, Persona_1 Pt_1 portandovi i mobili e posando la resina sul pavimento, perché in possesso delle chiavi, mentre conduce ad affermare che la porta della cantina era stata lasciata aperta dalla società edile che ne è proprietaria e che era in possesso delle chiavi e che, per tale ragione, l' ha potuto Pt_1 accedervi portandovi mobili e stendendo la resina sul pavimento.
17.2.- La circostanza che l'Impresa Edile EG NO avrebbe consegnato le chiavi della cantina al ricorrente è, di fatti, seccamente smentita dal
8 fatto che il sommario informatore che non ha rapporti di Persona_2 parentela con nessuna delle parti in lite ed è conoscenza diretta dei fatti di causa in qualità di dipendente della società resistente, ha narrato, con una deposizione precisa e senza tentennamenti che “la cantina numero 3, quella per cui è causa, ha sempre avuto una serratura, ma è sempre stata lasciata aperta”. Tale circostanza è sia intrinsecamente che estrinsecamente attendibile perché: -) l'informatore ha anche riferito che la società edile per cui lavorava solo al momento della consegna dell'appartamento finito dava la chiavi della cantina all'acquirente o al promittente acquirente;
-) è del tutto plausibile che rispetto ad uno stabile con lavori appena ultimati o in corso di ultimazione le porte delle cantine di pertinenza degli appartamenti ancora invenduti vengano lasciate aperte, perché non vi sono cose di valore da custodire e non vi è pericolo o ragione di intrusione da parte di estranei, anche in considerazione dell'ubicazione dello stabile in un rinomato quartiere residenziale del capoluogo orobico.
17.3.- La deposizione dell'informatore è, poi, ulteriormente Per_2 avvalorata dalla circostanza che egli riferisce che “è vero che per arrivare alle cantine bisogna passare per due porte condominiali, una è sempre aperta per ragioni di sicurezza, l'altra è munita di serratura ma qualche condomino la chiude e qualcun altro no. All' non era stata data la Pt_1 chiave di questa porta”. Se, infatti, come sostiene il ricorrente, la società edile avesse davvero consegnato all' le chiavi della cantina Pt_1 avrebbe consegnato (o fatto consegnare dall'amministratore del condominio) anche le chiavi della porta che apre il vano condominiale da cui si accede alla cantina, perché, altrimenti, non avrebbe potuto consentire a colui che si afferma comodatario della cantina di accedere liberamente all'unità immobiliare.
17.4.- L'informatore è, dunque, credibile quando afferma che “la Per_2 porta della cantina numero 3 non è mai stata chiusa, anche attualmente ci si può entrare, l'ultima volta che vi sono stato ho visto i beni
9 dell' che vi sono stati depositati … le chiavi della cantina non Pt_1 sono mai state cambiate. Non mi risulta che siano mai state cambiate quelle della porta condominiale”.
18.- Deve, quindi, concludersi che l' non era in possesso delle Pt_1 chiavi della cantina e vi è entrato accedendo dal corsello condominiale, profittando del fatto che la porta che apre il vano condominiale da cui si accede alla cantina era talvolta lasciata aperta dai condomini e che la porta della cantina per cui è causa, come quella delle altre cantine relative ad appartamenti allora invenduti, era stata lasciata aperta dalla società edile proprietaria;
la quale, a ben guardare, non aveva alcuna ragione per chiuderla, non avendo motivi di temere intrusioni in cantine vuote in uno stabile appena costruito sito in una zona residenziale del capoluogo orobico.
19.- Ed è allora profittando di questo stato di fatto che l' ha Pt_1 portato nella cantina qualche mobiletto ed ha provveduto a ricoprire la pavimentazione di resina.
20.1.- La deposizione dell'informatore non è smentita dalla Per_2 contraria deposizione dell'altro informatore audito, figlio del ricorrente.
invero, oltre ad essere figlio del ricorrente Persona_3 riferisce circostanze apprese soltanto de relato e, segnatamente, dalla stessa parte che lamenta la lesione del suo diritto e, dunque, la sua dichiarazione, di per sé sola considerata, non può costituire fonte di prova1. La dichiarazione dell'informatore in ordine al fatto Persona_3 che il ricorrente avesse le chiavi della cantina è, poi, del tutto generica, sia rispetto alle circostanze di tempo e di luogo in cui il padre gliela avrebbe riferita, sia rispetto alle circostanze di tempo e di luogo in cui le chiavi sarebbero state date dalla società edile all'Acevedo ed alle ragioni per cui ciò sarebbe avvenuto.
20.2.- La deposizione si colora, da ultimo, di inattendibilità anche perché afferma che il papà avrebbe avuto consegnate le chiavi Persona_3 della cantina dal ossia da quello stesso informatore che, con una Per_2 deposizione intrinsecamente ed estrinsecamente attendibile, ha escluso recisamente di aver mai consegnato le chiavi della cantina all' (“ Pt_1
Non sono stato io a dare la chiave della cantina all' ”) e ha Pt_1 corroborato tale affermazione facendo riferimento ad una precisa policy aziendale (consegna delle chiavi della cantina al momento della consegna dell'appartamento finito).
20.3.- è, poi, impreciso nel ricordare se il padre avesse o Persona_3 meno la chiave della porta che apre il vano condominiale da cui si accede alla cantina e non sa dire chi gliela abbia consegnata, riferendo in modo dubitativo e vago che “credo che il papà abbia le chiavi di questa seconda porta”.
20.4.- In realtà la deposizione di questo sommario informatore è attendibile nella sola parte in cui il figlio riferisce di aver accompagnato il papà nella cantina 4/5 volte per portare i mobili e per posare la resina sul pavimento. Invero, solo con riferimento a questa circostanza il narrato è certo e congruente con quanto emergente in sede di attuazione della misura cautelare, nonché con la deposizione del sommario informatore che ha affermato di essere entrato nella cantina aperta e aver Tes_1 visto i mobili dell' (“anche attualmente ci si può entrare, l'ultima Pt_1 volta che vi sono stato ho visto i beni dell' che vi sono stati Pt_1 depositati”).
21.- La prova orale assunta non è, poi, contraddetta dallo svolgimento della fase di esecuzione per rilascio dell'ordinanza collegiale che ha emesso l'interdetto possessorio. Dai verbali del processo esecutivo emerge, di fatti, come le chiavi della porta che apre il vano condominiale
11 da cui si accede alle cantine sono state consegnate dall'amministratore del condominio, mentre le chiavi della cantina sono state consegnate dalla società resistente, la quale non ha mai negato di essere in possesso delle chiavi originali della porta della cantina.
22.- La società resistente, infatti, ha sempre e solo recisamente contestato di aver consegnato le chiavi della cantina all' (e, in Pt_1 effetti, la prova che l' abbia avuto le chiavi della cantina è affidata Pt_1 al solo inattendibile racconto de relato del di lui figlio), nonché ha contestato di aver sostituito la serratura della porta della cantina
(circostanza questa che non risulta provata agli atti).
[...]
invero, non ha mai contestato di conservare la copia Controparte_3 originale delle chiavi della cantina di cui è proprietaria e che, non avendo mai consegnato a terzi, non aveva motivo di sostituire.
23.- Tanto premesso, occorre escludere, come correttamente ha fatto il giudice delle prime cure della fase cautelare, che l' avesse Pt_1 ricevuto in comodato la cantina. Non vi è alcuna prova di un accordo tra la società resistente e l'odierno ricorrente, anche concluso per fatti concludenti mediante la consegna delle chiavi, che la prima avesse voluto trasferire, a titolo di diritto personale di godimento concesso gratuitamente, la cantina all'odierno ricorrente.
24.- Appurato che il ricorrente non ha titolo per domandare la reintegra nella detenzione di una cantina di cui non ha mai avuto le chiavi, occorre verificare se l' aveva rispetto a quel bene una relazione di fatto Pt_1 qualificabile come possesso e, quindi, tutelabile per questa ragione rispetto ad eventuali condotte di spoglio.
25.- A tal proposito giova premettere come è ben vero, come ha affermato l'ordinanza collegiale di questo Tribunale dell'11.2.25 che parzialmente riformato la decisione del giudice di prime cure, che “ai fini dell'esperimento dell'azione di reintegrazione non assume peraltro rilievo la circostanza che il possesso sia stato acquistato illegittimamente o
12 abusivamente o in mala fede, essendo sufficiente un possesso qualsiasi, purché avente i caratteri esteriori della proprietà o di altro diritto (cfr.
Cass., 4625/1987)”.
26.- Ed, infatti, il possesso tutelabile con l'azione possessoria (la cui funzione è quella di evitare che i “cives ad arma ruant”) non deve avere le medesime caratteristiche di quello necessario per acquisire per usucapione la proprietà di un bene (v. art. 1163 cod. civ.).
27.- Tuttavia, affinché sussista una situazione di possesso occorre che esista un potere di fatto sulla cosa che si manifesta con forme analoghe all'esercizio del diritto reale corrispondente e, dunque, in questo caso, al diritto di proprietà (v. art. 1140 cod. civ.). Ed il diritto di proprietà è quello che conferisce al proprietario il “diritto di godere e disporre delle cose in modo pieno ed esclusivo” (v. art. 822 c.c.).
28.- Calando queste premesse al caso concreto, questo giudice non condivide la sommaria delibazione fatta dall'ordinanza collegiale che ha parzialmente accolto il reclamo proposto dall' , affermando che Pt_1 questi sarebbe possessore in quanto “all'interno della cantina di causa sono pacificamente collocati beni di natura personale dell' , il quale Pt_1 vi ha anche svolto dei lavori (in specie stesura di vernice ad alta resistenza sul pavimento)”. Diversamente da quel che ha opinato quel collegio che ha pronunciato l'interdetto possessorio, invero, non è affatto
“irrilevante ai fini del decidere indagare se effettivamente le cantine invendute restassero aperte o meno”.
29.- Se, infatti, come afferma il sommario informatore le cantine Tes_1 degli appartamenti invenduti, tra cui quella dell' , restavano aperte Pt_1
e il ricorrente è entrato nella cantina, non perché la società proprietaria gli ha dato le chiavi (circostanza sulla quale la prova non può dirsi raggiunta attesa l'inattendibile deposizione de relato del figlio del ricorrente smentita dall'altro informatore), ma perché la porta da cui si accede al vano
13 condominiale e la porta da cui si accede alla cantina erano state lasciate aperte, l' non può dirsi possessore. Pt_1
30.- Possessore, infatti, è colui che ha il godimento del bene in un rapporto di esclusività con la res e, quindi, con il potere di fatto di escludere i terzi dalla possibilità di utilizzare il medesimo bene, esercitando una signoria di fatto avente i caratteri del dominio incondizionato ed esclusivo. Diversamente egli non manifesta un potere che corrisponde alle facoltà del proprietario.
31.- L' , invece, è entrato nella cantina portandovi i suoi mobiletti Pt_1
e posando la resina, senza instaurare con questo bene immobile alcun rapporto di esclusività, atteso che egli, non avendo ricevuto le chiavi della cantina, non aveva il modo per chiuderla a chiave. Il quando è Tes_1 stato sentito come sommario informatore, ha, di fatti, narrato che in quella cantina “attualmente ci si può entrare, l'ultima volta che vi sono stato ho visto i beni dell' che vi sono stati Pt_1 depositati”.
32.- Dunque, l'uso che della cantina faceva l' non era un utilizzo
Pt_1 esclusivo ed era compatibile con il pari uso (ed il pari accesso) che del medesimo bene potevano fare altri condomini o la stessa società proprietaria portandovi, a loro volta, i propri effetti personali o, ad esempio, tinteggiandovi le pareti o, ancora, posizionando lampadine. L'uso che della cantina ha fatto l' non corrisponde, pertanto, ad un
Pt_1 impossessamento occulto del bene, in quanto il titolare della relazione di fatto con il bene rimaneva la società proprietaria. Era quest'ultima, infatti, che, mantenendo le chiavi della cantina (di cui, per contro, l' non
Pt_1 aveva affatto una copia), aveva il potere di escludere chiunque dalla relazione con la cosa e di instaurare all'attualità in qualunque momento e senza niuna modifica dello stato dei luoghi una signoria piena ed esclusiva sul bene. L' , invece, non avendo le chiavi della cantina, faceva un
Pt_1 uso precario del bene e, dunque, era in un rapporto con la cosa ben
14 lontano da quel potere di signoria esclusiva che esercita chi possiede uti dominus.
33.- Attesa la soccombenza del ricorrente questi deve essere condannato alla refusione, sia delle spese legali della fase cautelare, sia del merito del giudizio possessorio.
34.- Non sono, invece, dovute le spese per la fase di esecuzione della misura cautelare, la quale è stata subita da parte della resistente CP_4 per fatto a sé imputabile per almeno due ordini di ragioni: -) la prima ed assorbente è che l'interdetto possessorio pronunciato dal collegio, per quanto ingiusto, andava attuato senza indugio dalla società resistente che, sia pure obtorto collo, doveva obbedire al dictum del collegio consegnando statim le chiavi in suo possesso della cantina all' ; -) la seconda è Pt_1 che la società resistente ben avrebbe potuto insorgere avverso il preavviso di rilascio notificatole ex art. 608 c.p.c. che ingiustamente la sottoponeva al rimedio erroneo dell'azione esecutiva, atteso che le misure cautelari non vengono eseguiti dagli organi della giurisdizione esecutiva (con abbrivio del processo esecutivo), ma, invece, vengono attuate sotto la direzione del giudice che ha disposto al misura cautelare, di tal ché
“l'interdetto possessorio, a differenza della sentenza resa nella successiva fase di merito, non è suscettibile di esecuzione forzata ma solo di attuazione, ai sensi dell' art. 669-duodecies c.p.c. , con la conseguenza che è inammissibile sia l'intimazione del precetto sia la proposizione di opposizioni allo stesso, dovendo proporsi ogni contestazione al giudice che ha emanato il provvedimento” (cfr. Cassazione civile , sez. III ,
19/09/2022 , n. 27392).
35.- Le spese legali vengono liquidate per quel che riguarda il primo grado della fase cautelare ai valori massimi del d.m. 55/2014 della tabella del procedimento cautelare e il valore indeterminabile di complessità bassa, tranne che per la fase di trattazione e di istruttoria e per quella decisoria che si liquidano ai valori medi. La liquidazione ai massimi per le prime due
15 fasi è dovuta al pregio degli scritti difensivi dei resistenti caratterizzati da sintesi e completezza espositiva, oltre che dalla produzione ordinata dei documenti visibili in serie e con il loro titolo alla consolle del magistrato e redazione di un elenco documenti. Una siffatta modalità redazionale e di produzione dei documenti agevola e velocizza lo studio del fascicolo con vantaggio del servizio giustizia. Si applica, inoltre, la maggiorazione del
30% di cui all'art. 4, comma 2, d.m. 55/2014, per l'assistenza di più parti da parte del medesimo difensore.
36.- Per quel che riguarda la fase del reclamo, ferma la medesima tabella e il medesimo valore, si applicano i valori medi per tutte le fasi ad eccezione di quella di trattazione e di istruzione applicata ai minimi perché si è svolta in modo conciso. Si applica, inoltre, la maggiorazione del 30% di cui all'art. 4, comma 2, d.m. 55/2014, per l'assistenza di più parti da parte del medesimo difensore.
36.- Le spese legali della fase di merito vengono liquidate, applicando la tabella del giudizio di cognizione innanzi al tribunale e sempre il valore indeterminabile di complessità bassa, applicando i parametri minimi per la fase di studio, attesa la parziale coincidenza delle questioni con la fase cautelare, i parametri massimi per la fase introduttiva (per la medesima ragione collegata al pregio delle difese della parte vittoriosa), nonché i parametri minimi per le restanti fasi, svolte con difesa concisa e senza lo svolgimento di attività istruttoria. Si applica, anche in questo caso, la maggiorazione del 30% di cui all'art. 4, comma 2, d.m. 55/2014.
37.- Sulla base dei parametri di cui sopra la liquidazione delle spese viene fatta direttamente in dispositivo emendabile in presenza di errori di calcolo, con l'istanza di correzione dell'errore materiale.
38.- L'esposizione dei fatti sopra riportati evidenzia come non sussista alcuna responsabilità processuale per colpa grave del ricorrente. Non sussiste nemmeno, in concreto, una responsabilità risarcitoria ex art. 96, comma secondo, cod. proc. civ. (per cui è sufficiente anche la colpa lieve
16 nell'attuazione di una misura cautelare), non avendo la società resistente dimostrato il pregiudizio concreto ed effettivo derivante dall'attuazione dell'interdetto possessorio che ha avuto ad oggetto la consegna delle chiavi di una cantina di pertinenza di un appartamento invenduto. Nel caso di specie (corrispondente ad una fattispecie di occupazione senza titolo), infatti, “affinché un danno risarcibile vi sia, perfezionandosi così la fattispecie del danno ingiusto, è necessario che al profilo dell'ingiustizia, garantito dalla violazione del diritto, si associ quello del danno conseguenza, e perciò la perdita subita e/o il mancato guadagno che, sulla base del nesso di causalità giuridica, siano conseguenza immediata e diretta dell'evento dannoso” (cfr. Cass. civ., Sez. Unite, sent. 15 novembre 2022, n. 33645).
39.- Ora, nel caso di specie, la società resistente non ha allegato, né il concreto uso che della cantina avrebbe fatto nei pochi mesi in cui essa è stata coartata in sede esecutiva dalla mano pubblica dell'ufficiale giudiziario a consegnare le chiavi all' , né le più favorevoli Pt_1 occasioni di vendita asseritamente perdute a cagione dell'occupazione senza titolo del medesimo bene rispetto a quelle più sfavorevoli oggi ritraibili sul mercato.
40.- Ed, invero, proprio la circostanza che la cantina, quando era stata occupata dall' con alcune sue suppellettili, era vuota depone per il Pt_1 non uso effettivo del bene dalla società che afferma di essere danneggiata dalla condotta del ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bergamo, sezione IV, in persona del Giudice, dott. IO
RT, definitivamente pronunciando sulle domande avanzate, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione respinta, così provvede:
a. dichiara la carenza di legittimazione a contraddire sul piano processuale di rispetto alle domande del ricorrente;
Parte_2
17 b. accerta la cessazione della materia del contendere con riferimento alla domanda di reintegra del possesso dell'autorimessa;
c. rigetta la domanda di reintegra del possesso con riferimento alla cantina;
d. condanna il ricorrente a corrispondere ai resistenti la somma di euro
€ 9.309,37 oltre rimborso forfettario al 15% e accessori di legge a titolo di refusione delle spese di lite per il primo grado della fase cautelare, e € 6.334,32, oltre rimborso forfettario al 15% e accessori di legge a titolo di refusione delle spese di lite per la fase di reclamo del procedimento cautelare;
e. condanna il ricorrente a rifondere al resistente la somma di euro €
7.494,44 oltre rimborso forfettario al 15% e accessori di legge a titolo di refusione delle spese di lite per la fase di merito possessorio.
Così deciso. Bergamo, 14/12/2025
Il Giudice
IO RT
18 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1Cassazione civile , sez. II , 28/06/2022 , n. 20793: “la deposizione de relato ex parte actoris, se riguardata di per sé sola, non ha alcun valore probatorio, nemmeno indiziario (in tal senso dovendosi intendere la sostanziale nullità a cui si riferisce la giurisprudenza), potendo, tuttavia, anch'essa assurgere a valido elemento di prova ma solo quando sia suffragata da circostanze oggettive e soggettive ad essa intrinseche o da risultanze probatorie acquisite al processo che concorrano a confortarne la credibilità.”
10
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BERGAMO SEZIONE IV
in persona del Giudice, IO RT,
pronuncia, all'esito della riserva assunta all'udienza del, ex art. 281sexies, comma terzo, c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado, iscritta al n° 2467/2024 r.g. del Tribunale di
Bergamo, trattenuta in decisione all'udienza del 10.12.2025, promossa da
C.F. , Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. CONVERTINI ANGELO giusta procura alle liti in calce al ricorso
- Ricorrente -
nei confronti di
(C.F. ) Controparte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'avv. CANDELA ALEXIS come da procura alle liti in calce alla comparsa di risposta;
- Resistente -
(c.f. rappresentato e difeso Parte_2 C.F._2 dall'avv. CANDELA ALEXIS come da procura alle liti in calce alla comparsa di risposta;
1 - Altro resistente –
CONCLUSIONI:
per il ricorrente:
Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis:
IN VIA PRELIMINARE
- Dichiarare nulla la domanda di prosecuzione nel merito per carenza di condizione di procedibilità ossia la domanda di mediazione obbligatoria.
NEL MERITO
confermare l'ordinanza cronol. 71/2025 dell'11.02.2025 relativa al procedimento possessorio R.G. 6468/2024, di accoglimento della richiesta di reintegra nel possesso;
- rigettare tutte le domande avverse;
- con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa.
In via istruttoria, si allega fascicolo della procedura esecutiva 1961/2025
R.G.E. e della sua fase di incidente di esecuzione.
Con riserva di ulteriormente articolare e dedurre nei termini di rito”
per i resistenti:
“in via pregiudiziale di rito: accertare la carenza di legittimazione passiva del sig. in merito al ricorso promosso dal sig. Parte_2
e, per l'effetto, rigettare la domanda di tutela Parte_1 possessoria del sig. ; Parte_1
nel merito: rigettare la domanda di tutela possessoria proposta dal sig.
nei confronti sia dell' Parte_1 Controparte_1 che del sig. perché infondata in fatto e in diritto;
[...] Parte_2
in ogni caso:
2 spese di causa (sia della fase cautelare che di merito oltre che dei diversi giudizi di esecuzione promossi dall' ) interamente rifuse, oltre al Pt_1 rimborso spese forfettario, IVA e CPA come per legge;
condannare il sig. ex art. 96 co. 2 c.p.c. a Parte_1 favore sia dell' che del sig. Controparte_1 Parte_2
e ex art.96 co. 4 c.p.c. a favore della cassa delle ammende.”
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1.- Con ricorso per interdetto possessorio ha Parte_1 evocato in giudizio sia che Parte_2 Controparte_1 asserendo di essere stato spogliato della detenzione qualificata del
[...] garage e della cantina pertinenziali all'appartamento oggetto del contratto preliminare che era stato concluso inter partes.
2.- A dire del ricorrente, avrebbe immesso anticipatamente Parte_2 nella detenzione del box auto e della cantina l' , consegnandogli in Pt_1 data 5.6.2018 le chiavi della cantina e il telecomando dell'autorimessa pertinenziale.
3.- Successivamente, in data 7.3.2024, l' avrebbe scoperto che la Pt_1 società resistente gli avrebbe impedito l'accesso alle due sopracitate unità pertinenziali procedendo a sostituire i “codici d'accesso alla autorimessa”, nonché alla “sostituzione della serratura d'accesso alla cantina” (v. ricorso pag. 4).
4.- Per questa ragione l' ha domandato la reintegra del possesso Pt_1 nei predetti beni.
5.1.- Si sono costituiti, con due distinti atti ma assistite dal medesimo difensore, tanto quanto Controparte_1 Parte_2
5.2.- La società resistente ha confermato di aver dato il telecomando del garage pertinenziale all' , ma di non aver mai impedito a Pt_1
3 quest'ultimo di entrare nel proprio garage, atteso che: -) il motore che apre e chiude la serranda è collegato al contatore condominiale, di tal ché eventuali interruzioni dolose da parte del preteso spoliator dell'energia elettrica avrebbero impedito a tutti i condomini di accedere alle loro autorimesse e non solo all' ; -) i codici del telecomando di accesso Pt_1 all'autorimessa sono nella titolarità esclusiva dell' e non sono Pt_1 modificabili da remoto.
5.3.- Per quanto riguarda la cantina la società resistente ha negato di aver mai immesso il suo contraddittore nel possesso o nella detenzione della stessa. La società segnatamente, ha Controparte_1 dedotto che le porte delle cantine di pertinenza degli appartamenti che non aveva ancora venduto (come quella di cui è causa che è pertinenza di un appartamento promesso in vendita) erano lasciate aperte. L' , Pt_1 dunque, era entrato nella cantina la cui porta non era chiusa a chiave portandovi alcuni mobiletti. Per entrare nell'area dove sono ubicate le cantine era passato dalla porta del corsello interrato del condominio che porta ai garage (sempre aperta per ragioni di sicurezza collegate alla normativa antincendio) e, quindi, era passato per un vano condominiale separato dal locale che conduce alle cantine di pertinenza dei singoli appartamenti;
anche in questo caso l'accesso è avvenuto da una porta le cui chiavi sono nella esclusiva dei condomini proprietari degli appartamenti che, talvolta, non veniva chiusa dai predetti condomini.
6.- Si è costituito in giudizio anche il quale, per quel che Parte_2 qui rileva, ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva sul piano processuale. A tal proposito il evidenzia come il ricorrente chieda che Pt_2 venga condannato a reintegrarlo nel possesso dei sopracitati beni, pur ascrivendo la condotta di spoglio esclusivamente alla società resistente con cui aveva stipulato il preliminare di compravendita.
7.1.- La fase cautelare dell'odierno giudizio ha visto esiti alterni.
4 7.2.- Il giudice investito delle prime cure dell'interdetto possessorio ha così statuito. Per quel che riguarda il posto auto ha rilevato la cessazione della materia del contendere avendo l' ripreso a utilizzare il Pt_1 telecomando, fermo restando che nel merito non è stato dimostrato che l'autore materiale o morale dello spoglio fosse la società, non risultando che essa abbia dato incarico di impedire all' di accedere al garage Pt_1
e neppure si sia avvantaggiata del presunto spoglio. Per quel che riguarda, la cantina il giudice del primo grado del procedimento cautelare ha osservato come non vi fosse prova che l' ne avesse la Pt_1 detenzione qualificata, atteso che all'esito dell'istruttoria orale non si era raggiunta la prova che la società resistente gli avesse dato le chiavi della pertinenza dell'appartamento promesso in vendita. Per quel che attiene, invece, la posizione del , il giudice del primo grado ha negato che Pt_2 questi fosse legittimato passivo sul piano sostanziale dell'azione di reintegra promossa dal ricorrente.
7.3.- L'ordinanza di primo grado è stata reclamata. Il giudice del gravame ha in parte riformato la pronuncia di primo grado, affermando che: -) pur non essendo stato provato il titolo della detenzione qualificata, l' Pt_1 occupava la cantina di cui è causa con i propri beni;
-) è irrilevante che o l' abbiano cambiato le Parte_2 Controparte_2 chiavi della serratura della cantina, atteso che essi, rifiutando di consegnare le chiavi della cantina in loro possesso, precludono al ricorrente di rientrare nel possesso della cantina;
-) anche se le cantine ab origine erano aperte, ora l' non vi può rientrare e ciò, secondo il Pt_1 collegio, deriva da una condotta della società resistente proprietaria delle cantine invendute (e, dunque, anche quella dell' ) che ha Pt_1 provveduto a chiudere. Per effetto della riforma parziale dell'ordinanza di primo grado, sia la società resistente che personalmente Parte_2 sono stati condannati a pagare la metà delle spese di lite del doppio grado della fase cautelare liquidate per l'intero nella somma di euro 6.609,00
5 oltre rimborso forfettario al 15% ed anticipazioni, ed euro 487,00 per anticipazioni.
8.- L'ordinanza collegiale è stata, nelle forme dell'esecuzione per rilascio, forzosamente attuata dall'ufficiale giudiziario, il quale in data 29.7.2025 ha chiesto e ottenuto che l' consegnasse le Controparte_1 chiavi che aprono la porta della cantina (doc. 44 resistente
[...]
e che fossero consegnate anche le chiavi che aprono Controparte_1 la porta del vano condominiale che conduce alle cantine: la consegna in questo caso è stata fatta da parte dell'amministratore del condominio presente all'esecuzione per rilascio e che risultava munito delle chiavi che aprono la porta condominiale (doc. 58 resistente Controparte_1
.
[...]
9.- Così ricostruito lo svolgimento del processo cautelare, occorre passare ad esaminare le questioni che vengono in rilievo ai fini del decidere, previo rigetto dell'eccezione di improcedibilità della domanda: l'odierna causa non rientra affatto tra le materie soggette a mediazione obbligatoria, atteso che la tutela del mero possesso ex art. 1168 c.c. investe, indifferentemente, situazioni di fatto corrispondenti all'esercizio di un diritto reale o all'esercizio di una detenzione qualificata, senza che però il giudice debba pronunciarsi sul titolo giuridico sottostante alla relazione di fatto con la cosa e, quindi, che debba fare alcun accertamento sull'esistenza o meno del diritto reale.
10.- La prima questione rilevante ai fini del decidere attiene all'evidente carenza di legittimazione processuale di a contraddire sulla Parte_2 domanda di parte ricorrente. Ed, invero, il , secondo la stessa Pt_2 prospettazione del ricorso introduttivo, avrebbe consegnato all' il Pt_1 telecomando dell'autorimessa e le chiavi della cantina, ma come è lampante dalla lettura del punto 9) e dei punti 11) e 12) del ricorso non è individuato come autore materiale o morale dello spoglio: la condotta di interruzione della fornitura dell'energia elettrica e cambio codici
6 dell'autorimessa, nonché di sostituzione della serratura della cantina è stata ascritta esclusivamente dal ricorrente alla società resistente.
11.- Orbene, quand'anche la società resistente avesse tenuto tali condotte e quand'anche l'identità del loro autore morale o materiale dovesse rinvenirsi nel di lei amministratore (presidente del Parte_2
c.d.a), gli è che, in forza del principio di immedesimazione organica, tale condotta deve essere sul piano soggettivo imputata alla società e non anche alla persona che incarna all'esterno la volontà e l'operato della persona giuridica.
12.- Secondo la prospettazione di parte ricorrente, quindi, il dovere di subire il giudizio compete alla sola Controparte_1 perché è solo quest'ultima, secondo la narrazione contenuta nel ricorso, ad aver spogliato l'Acevedo ed è, quindi, solo quest'ultima che, ove la domanda fosse fondata, dovrebbe essere condannata a reintegrare nel possesso il ricorrente. Il , invece, essendo estraneo come persona Pt_2 fisica alla condotta di spoglio sulla base della stessa prospettazione di parte ricorrente, non è processualmente legittimato neppure a contraddire sula domanda proposta nei suoi confronti, a meno di non voler inammissibilmente squarciare il diaframma della soggettività giuridica delle società e degli enti in genere.
13.- Tanto premesso è anche irrevocabile in dubbio, sia che è cessata la materia del contendere sulla domanda di reintegra del possesso dell'autorimessa, sia che la domanda nel merito sarebbe stata infondata: non è emerso, infatti, che la denunciata temporanea impossibilità di accesso dell' sia dipesa da una condotta ascrivibile alla società Pt_1 resistente oppure che, quand'anche così fosse, tale condotta sia stata perpetrata dagli organi della società con animus spoliandi.
14.1.- Sentito ad interrogatorio libero dal g.i. dott. Persona_1
l' ha, di fatti, sostenuto che “oggi come oggi posso entrare nel Pt_1 box, in quanto la corrente è stata ripristinata. Il telecomando è sempre
7 quello, quindi è stato un problema di corrente. La corrente è tornata dopo che avevo depositato il ricorso”.
14.2.- Orbene, quand'anche le cose stessero davvero come afferma l' , non vi è alcuna prova che l'interruzione della corrente fosse Pt_1 dipesa da una condotta dolosa perpetrata in suo danno dalla società
piuttosto che da un problema tecnico di Controparte_1 funzionalità del meccanismo elettrico ascrivibile ad altri fattori causali e di carattere fortuito.
15.- Tanto premesso, è ora possibile entrare nel merito della domanda di reintegra del possesso della cantina. Nel farlo occorre, tuttavia, fare prima di tutto chiarezza, alla luce dell'istruttoria svolta in corso di causa, sui fatti. La tutela possessoria, di fatti, protegge una relazione di fatto con la cosa qualificata e protetta dall'ordinamento giuridico in ragione delle peculiari modalità con sui si estrinseca e manifesta.
16.1.- L'azione di reintegra del possesso tutela, in particolare, chi è possessore (ovverosia esercita un potere di fatto corrispondente all'esercizio di un diritto reale) o chi è detentore della cosa, ad eccezione del detentore per ragioni di servizio o di ospitalità (v. art. 1168 cod. civ.).
16.2.- Occorre, quindi, verificare se il ricorrente fosse possessore o detentore in veste di comodatario della cantina che qui occupa.
17.1.- Orbene, l'esito della prova orale escussa dal giudice istruttore esclude che l' sia entrato nella cantina, Persona_1 Pt_1 portandovi i mobili e posando la resina sul pavimento, perché in possesso delle chiavi, mentre conduce ad affermare che la porta della cantina era stata lasciata aperta dalla società edile che ne è proprietaria e che era in possesso delle chiavi e che, per tale ragione, l' ha potuto Pt_1 accedervi portandovi mobili e stendendo la resina sul pavimento.
17.2.- La circostanza che l'Impresa Edile EG NO avrebbe consegnato le chiavi della cantina al ricorrente è, di fatti, seccamente smentita dal
8 fatto che il sommario informatore che non ha rapporti di Persona_2 parentela con nessuna delle parti in lite ed è conoscenza diretta dei fatti di causa in qualità di dipendente della società resistente, ha narrato, con una deposizione precisa e senza tentennamenti che “la cantina numero 3, quella per cui è causa, ha sempre avuto una serratura, ma è sempre stata lasciata aperta”. Tale circostanza è sia intrinsecamente che estrinsecamente attendibile perché: -) l'informatore ha anche riferito che la società edile per cui lavorava solo al momento della consegna dell'appartamento finito dava la chiavi della cantina all'acquirente o al promittente acquirente;
-) è del tutto plausibile che rispetto ad uno stabile con lavori appena ultimati o in corso di ultimazione le porte delle cantine di pertinenza degli appartamenti ancora invenduti vengano lasciate aperte, perché non vi sono cose di valore da custodire e non vi è pericolo o ragione di intrusione da parte di estranei, anche in considerazione dell'ubicazione dello stabile in un rinomato quartiere residenziale del capoluogo orobico.
17.3.- La deposizione dell'informatore è, poi, ulteriormente Per_2 avvalorata dalla circostanza che egli riferisce che “è vero che per arrivare alle cantine bisogna passare per due porte condominiali, una è sempre aperta per ragioni di sicurezza, l'altra è munita di serratura ma qualche condomino la chiude e qualcun altro no. All' non era stata data la Pt_1 chiave di questa porta”. Se, infatti, come sostiene il ricorrente, la società edile avesse davvero consegnato all' le chiavi della cantina Pt_1 avrebbe consegnato (o fatto consegnare dall'amministratore del condominio) anche le chiavi della porta che apre il vano condominiale da cui si accede alla cantina, perché, altrimenti, non avrebbe potuto consentire a colui che si afferma comodatario della cantina di accedere liberamente all'unità immobiliare.
17.4.- L'informatore è, dunque, credibile quando afferma che “la Per_2 porta della cantina numero 3 non è mai stata chiusa, anche attualmente ci si può entrare, l'ultima volta che vi sono stato ho visto i beni
9 dell' che vi sono stati depositati … le chiavi della cantina non Pt_1 sono mai state cambiate. Non mi risulta che siano mai state cambiate quelle della porta condominiale”.
18.- Deve, quindi, concludersi che l' non era in possesso delle Pt_1 chiavi della cantina e vi è entrato accedendo dal corsello condominiale, profittando del fatto che la porta che apre il vano condominiale da cui si accede alla cantina era talvolta lasciata aperta dai condomini e che la porta della cantina per cui è causa, come quella delle altre cantine relative ad appartamenti allora invenduti, era stata lasciata aperta dalla società edile proprietaria;
la quale, a ben guardare, non aveva alcuna ragione per chiuderla, non avendo motivi di temere intrusioni in cantine vuote in uno stabile appena costruito sito in una zona residenziale del capoluogo orobico.
19.- Ed è allora profittando di questo stato di fatto che l' ha Pt_1 portato nella cantina qualche mobiletto ed ha provveduto a ricoprire la pavimentazione di resina.
20.1.- La deposizione dell'informatore non è smentita dalla Per_2 contraria deposizione dell'altro informatore audito, figlio del ricorrente.
invero, oltre ad essere figlio del ricorrente Persona_3 riferisce circostanze apprese soltanto de relato e, segnatamente, dalla stessa parte che lamenta la lesione del suo diritto e, dunque, la sua dichiarazione, di per sé sola considerata, non può costituire fonte di prova1. La dichiarazione dell'informatore in ordine al fatto Persona_3 che il ricorrente avesse le chiavi della cantina è, poi, del tutto generica, sia rispetto alle circostanze di tempo e di luogo in cui il padre gliela avrebbe riferita, sia rispetto alle circostanze di tempo e di luogo in cui le chiavi sarebbero state date dalla società edile all'Acevedo ed alle ragioni per cui ciò sarebbe avvenuto.
20.2.- La deposizione si colora, da ultimo, di inattendibilità anche perché afferma che il papà avrebbe avuto consegnate le chiavi Persona_3 della cantina dal ossia da quello stesso informatore che, con una Per_2 deposizione intrinsecamente ed estrinsecamente attendibile, ha escluso recisamente di aver mai consegnato le chiavi della cantina all' (“ Pt_1
Non sono stato io a dare la chiave della cantina all' ”) e ha Pt_1 corroborato tale affermazione facendo riferimento ad una precisa policy aziendale (consegna delle chiavi della cantina al momento della consegna dell'appartamento finito).
20.3.- è, poi, impreciso nel ricordare se il padre avesse o Persona_3 meno la chiave della porta che apre il vano condominiale da cui si accede alla cantina e non sa dire chi gliela abbia consegnata, riferendo in modo dubitativo e vago che “credo che il papà abbia le chiavi di questa seconda porta”.
20.4.- In realtà la deposizione di questo sommario informatore è attendibile nella sola parte in cui il figlio riferisce di aver accompagnato il papà nella cantina 4/5 volte per portare i mobili e per posare la resina sul pavimento. Invero, solo con riferimento a questa circostanza il narrato è certo e congruente con quanto emergente in sede di attuazione della misura cautelare, nonché con la deposizione del sommario informatore che ha affermato di essere entrato nella cantina aperta e aver Tes_1 visto i mobili dell' (“anche attualmente ci si può entrare, l'ultima Pt_1 volta che vi sono stato ho visto i beni dell' che vi sono stati Pt_1 depositati”).
21.- La prova orale assunta non è, poi, contraddetta dallo svolgimento della fase di esecuzione per rilascio dell'ordinanza collegiale che ha emesso l'interdetto possessorio. Dai verbali del processo esecutivo emerge, di fatti, come le chiavi della porta che apre il vano condominiale
11 da cui si accede alle cantine sono state consegnate dall'amministratore del condominio, mentre le chiavi della cantina sono state consegnate dalla società resistente, la quale non ha mai negato di essere in possesso delle chiavi originali della porta della cantina.
22.- La società resistente, infatti, ha sempre e solo recisamente contestato di aver consegnato le chiavi della cantina all' (e, in Pt_1 effetti, la prova che l' abbia avuto le chiavi della cantina è affidata Pt_1 al solo inattendibile racconto de relato del di lui figlio), nonché ha contestato di aver sostituito la serratura della porta della cantina
(circostanza questa che non risulta provata agli atti).
[...]
invero, non ha mai contestato di conservare la copia Controparte_3 originale delle chiavi della cantina di cui è proprietaria e che, non avendo mai consegnato a terzi, non aveva motivo di sostituire.
23.- Tanto premesso, occorre escludere, come correttamente ha fatto il giudice delle prime cure della fase cautelare, che l' avesse Pt_1 ricevuto in comodato la cantina. Non vi è alcuna prova di un accordo tra la società resistente e l'odierno ricorrente, anche concluso per fatti concludenti mediante la consegna delle chiavi, che la prima avesse voluto trasferire, a titolo di diritto personale di godimento concesso gratuitamente, la cantina all'odierno ricorrente.
24.- Appurato che il ricorrente non ha titolo per domandare la reintegra nella detenzione di una cantina di cui non ha mai avuto le chiavi, occorre verificare se l' aveva rispetto a quel bene una relazione di fatto Pt_1 qualificabile come possesso e, quindi, tutelabile per questa ragione rispetto ad eventuali condotte di spoglio.
25.- A tal proposito giova premettere come è ben vero, come ha affermato l'ordinanza collegiale di questo Tribunale dell'11.2.25 che parzialmente riformato la decisione del giudice di prime cure, che “ai fini dell'esperimento dell'azione di reintegrazione non assume peraltro rilievo la circostanza che il possesso sia stato acquistato illegittimamente o
12 abusivamente o in mala fede, essendo sufficiente un possesso qualsiasi, purché avente i caratteri esteriori della proprietà o di altro diritto (cfr.
Cass., 4625/1987)”.
26.- Ed, infatti, il possesso tutelabile con l'azione possessoria (la cui funzione è quella di evitare che i “cives ad arma ruant”) non deve avere le medesime caratteristiche di quello necessario per acquisire per usucapione la proprietà di un bene (v. art. 1163 cod. civ.).
27.- Tuttavia, affinché sussista una situazione di possesso occorre che esista un potere di fatto sulla cosa che si manifesta con forme analoghe all'esercizio del diritto reale corrispondente e, dunque, in questo caso, al diritto di proprietà (v. art. 1140 cod. civ.). Ed il diritto di proprietà è quello che conferisce al proprietario il “diritto di godere e disporre delle cose in modo pieno ed esclusivo” (v. art. 822 c.c.).
28.- Calando queste premesse al caso concreto, questo giudice non condivide la sommaria delibazione fatta dall'ordinanza collegiale che ha parzialmente accolto il reclamo proposto dall' , affermando che Pt_1 questi sarebbe possessore in quanto “all'interno della cantina di causa sono pacificamente collocati beni di natura personale dell' , il quale Pt_1 vi ha anche svolto dei lavori (in specie stesura di vernice ad alta resistenza sul pavimento)”. Diversamente da quel che ha opinato quel collegio che ha pronunciato l'interdetto possessorio, invero, non è affatto
“irrilevante ai fini del decidere indagare se effettivamente le cantine invendute restassero aperte o meno”.
29.- Se, infatti, come afferma il sommario informatore le cantine Tes_1 degli appartamenti invenduti, tra cui quella dell' , restavano aperte Pt_1
e il ricorrente è entrato nella cantina, non perché la società proprietaria gli ha dato le chiavi (circostanza sulla quale la prova non può dirsi raggiunta attesa l'inattendibile deposizione de relato del figlio del ricorrente smentita dall'altro informatore), ma perché la porta da cui si accede al vano
13 condominiale e la porta da cui si accede alla cantina erano state lasciate aperte, l' non può dirsi possessore. Pt_1
30.- Possessore, infatti, è colui che ha il godimento del bene in un rapporto di esclusività con la res e, quindi, con il potere di fatto di escludere i terzi dalla possibilità di utilizzare il medesimo bene, esercitando una signoria di fatto avente i caratteri del dominio incondizionato ed esclusivo. Diversamente egli non manifesta un potere che corrisponde alle facoltà del proprietario.
31.- L' , invece, è entrato nella cantina portandovi i suoi mobiletti Pt_1
e posando la resina, senza instaurare con questo bene immobile alcun rapporto di esclusività, atteso che egli, non avendo ricevuto le chiavi della cantina, non aveva il modo per chiuderla a chiave. Il quando è Tes_1 stato sentito come sommario informatore, ha, di fatti, narrato che in quella cantina “attualmente ci si può entrare, l'ultima volta che vi sono stato ho visto i beni dell' che vi sono stati Pt_1 depositati”.
32.- Dunque, l'uso che della cantina faceva l' non era un utilizzo
Pt_1 esclusivo ed era compatibile con il pari uso (ed il pari accesso) che del medesimo bene potevano fare altri condomini o la stessa società proprietaria portandovi, a loro volta, i propri effetti personali o, ad esempio, tinteggiandovi le pareti o, ancora, posizionando lampadine. L'uso che della cantina ha fatto l' non corrisponde, pertanto, ad un
Pt_1 impossessamento occulto del bene, in quanto il titolare della relazione di fatto con il bene rimaneva la società proprietaria. Era quest'ultima, infatti, che, mantenendo le chiavi della cantina (di cui, per contro, l' non
Pt_1 aveva affatto una copia), aveva il potere di escludere chiunque dalla relazione con la cosa e di instaurare all'attualità in qualunque momento e senza niuna modifica dello stato dei luoghi una signoria piena ed esclusiva sul bene. L' , invece, non avendo le chiavi della cantina, faceva un
Pt_1 uso precario del bene e, dunque, era in un rapporto con la cosa ben
14 lontano da quel potere di signoria esclusiva che esercita chi possiede uti dominus.
33.- Attesa la soccombenza del ricorrente questi deve essere condannato alla refusione, sia delle spese legali della fase cautelare, sia del merito del giudizio possessorio.
34.- Non sono, invece, dovute le spese per la fase di esecuzione della misura cautelare, la quale è stata subita da parte della resistente CP_4 per fatto a sé imputabile per almeno due ordini di ragioni: -) la prima ed assorbente è che l'interdetto possessorio pronunciato dal collegio, per quanto ingiusto, andava attuato senza indugio dalla società resistente che, sia pure obtorto collo, doveva obbedire al dictum del collegio consegnando statim le chiavi in suo possesso della cantina all' ; -) la seconda è Pt_1 che la società resistente ben avrebbe potuto insorgere avverso il preavviso di rilascio notificatole ex art. 608 c.p.c. che ingiustamente la sottoponeva al rimedio erroneo dell'azione esecutiva, atteso che le misure cautelari non vengono eseguiti dagli organi della giurisdizione esecutiva (con abbrivio del processo esecutivo), ma, invece, vengono attuate sotto la direzione del giudice che ha disposto al misura cautelare, di tal ché
“l'interdetto possessorio, a differenza della sentenza resa nella successiva fase di merito, non è suscettibile di esecuzione forzata ma solo di attuazione, ai sensi dell' art. 669-duodecies c.p.c. , con la conseguenza che è inammissibile sia l'intimazione del precetto sia la proposizione di opposizioni allo stesso, dovendo proporsi ogni contestazione al giudice che ha emanato il provvedimento” (cfr. Cassazione civile , sez. III ,
19/09/2022 , n. 27392).
35.- Le spese legali vengono liquidate per quel che riguarda il primo grado della fase cautelare ai valori massimi del d.m. 55/2014 della tabella del procedimento cautelare e il valore indeterminabile di complessità bassa, tranne che per la fase di trattazione e di istruttoria e per quella decisoria che si liquidano ai valori medi. La liquidazione ai massimi per le prime due
15 fasi è dovuta al pregio degli scritti difensivi dei resistenti caratterizzati da sintesi e completezza espositiva, oltre che dalla produzione ordinata dei documenti visibili in serie e con il loro titolo alla consolle del magistrato e redazione di un elenco documenti. Una siffatta modalità redazionale e di produzione dei documenti agevola e velocizza lo studio del fascicolo con vantaggio del servizio giustizia. Si applica, inoltre, la maggiorazione del
30% di cui all'art. 4, comma 2, d.m. 55/2014, per l'assistenza di più parti da parte del medesimo difensore.
36.- Per quel che riguarda la fase del reclamo, ferma la medesima tabella e il medesimo valore, si applicano i valori medi per tutte le fasi ad eccezione di quella di trattazione e di istruzione applicata ai minimi perché si è svolta in modo conciso. Si applica, inoltre, la maggiorazione del 30% di cui all'art. 4, comma 2, d.m. 55/2014, per l'assistenza di più parti da parte del medesimo difensore.
36.- Le spese legali della fase di merito vengono liquidate, applicando la tabella del giudizio di cognizione innanzi al tribunale e sempre il valore indeterminabile di complessità bassa, applicando i parametri minimi per la fase di studio, attesa la parziale coincidenza delle questioni con la fase cautelare, i parametri massimi per la fase introduttiva (per la medesima ragione collegata al pregio delle difese della parte vittoriosa), nonché i parametri minimi per le restanti fasi, svolte con difesa concisa e senza lo svolgimento di attività istruttoria. Si applica, anche in questo caso, la maggiorazione del 30% di cui all'art. 4, comma 2, d.m. 55/2014.
37.- Sulla base dei parametri di cui sopra la liquidazione delle spese viene fatta direttamente in dispositivo emendabile in presenza di errori di calcolo, con l'istanza di correzione dell'errore materiale.
38.- L'esposizione dei fatti sopra riportati evidenzia come non sussista alcuna responsabilità processuale per colpa grave del ricorrente. Non sussiste nemmeno, in concreto, una responsabilità risarcitoria ex art. 96, comma secondo, cod. proc. civ. (per cui è sufficiente anche la colpa lieve
16 nell'attuazione di una misura cautelare), non avendo la società resistente dimostrato il pregiudizio concreto ed effettivo derivante dall'attuazione dell'interdetto possessorio che ha avuto ad oggetto la consegna delle chiavi di una cantina di pertinenza di un appartamento invenduto. Nel caso di specie (corrispondente ad una fattispecie di occupazione senza titolo), infatti, “affinché un danno risarcibile vi sia, perfezionandosi così la fattispecie del danno ingiusto, è necessario che al profilo dell'ingiustizia, garantito dalla violazione del diritto, si associ quello del danno conseguenza, e perciò la perdita subita e/o il mancato guadagno che, sulla base del nesso di causalità giuridica, siano conseguenza immediata e diretta dell'evento dannoso” (cfr. Cass. civ., Sez. Unite, sent. 15 novembre 2022, n. 33645).
39.- Ora, nel caso di specie, la società resistente non ha allegato, né il concreto uso che della cantina avrebbe fatto nei pochi mesi in cui essa è stata coartata in sede esecutiva dalla mano pubblica dell'ufficiale giudiziario a consegnare le chiavi all' , né le più favorevoli Pt_1 occasioni di vendita asseritamente perdute a cagione dell'occupazione senza titolo del medesimo bene rispetto a quelle più sfavorevoli oggi ritraibili sul mercato.
40.- Ed, invero, proprio la circostanza che la cantina, quando era stata occupata dall' con alcune sue suppellettili, era vuota depone per il Pt_1 non uso effettivo del bene dalla società che afferma di essere danneggiata dalla condotta del ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bergamo, sezione IV, in persona del Giudice, dott. IO
RT, definitivamente pronunciando sulle domande avanzate, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione respinta, così provvede:
a. dichiara la carenza di legittimazione a contraddire sul piano processuale di rispetto alle domande del ricorrente;
Parte_2
17 b. accerta la cessazione della materia del contendere con riferimento alla domanda di reintegra del possesso dell'autorimessa;
c. rigetta la domanda di reintegra del possesso con riferimento alla cantina;
d. condanna il ricorrente a corrispondere ai resistenti la somma di euro
€ 9.309,37 oltre rimborso forfettario al 15% e accessori di legge a titolo di refusione delle spese di lite per il primo grado della fase cautelare, e € 6.334,32, oltre rimborso forfettario al 15% e accessori di legge a titolo di refusione delle spese di lite per la fase di reclamo del procedimento cautelare;
e. condanna il ricorrente a rifondere al resistente la somma di euro €
7.494,44 oltre rimborso forfettario al 15% e accessori di legge a titolo di refusione delle spese di lite per la fase di merito possessorio.
Così deciso. Bergamo, 14/12/2025
Il Giudice
IO RT
18 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1Cassazione civile , sez. II , 28/06/2022 , n. 20793: “la deposizione de relato ex parte actoris, se riguardata di per sé sola, non ha alcun valore probatorio, nemmeno indiziario (in tal senso dovendosi intendere la sostanziale nullità a cui si riferisce la giurisprudenza), potendo, tuttavia, anch'essa assurgere a valido elemento di prova ma solo quando sia suffragata da circostanze oggettive e soggettive ad essa intrinseche o da risultanze probatorie acquisite al processo che concorrano a confortarne la credibilità.”
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