Sentenza 14 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 14/01/2025, n. 146 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 146 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Roma -Seconda Sezione Lavoro- composta dai
Signori Magistrati:
1) dott. Donatella Casablanca Presidente
2) dott. Eliana Romeo Consigliere rel.
3) dott. Maria Vittoria Valente Consigliere All'udienza pubblica del 14 gennaio 2025 ha deliberato, nelle forme della motivazione contestuale, la seguente
SENTENZA
Nel procedimento n. 107/2023 R.G.A.C.L., avente ad oggetto l'appello proposto avverso la sentenza n. 6757/2022 emessa in data 14 luglio 2022 dal Tribunale-
GL di Roma e vertente tra
in persona del legale rappresentante p.t., Parte_1
C.F.: rappresentata e difesa dall'Avv. Marco Romoli e dall'Avv. P.IVA_1
Alessio Ducci, PEC: - Email_1
Email_2 [...]
[...]
in Controparte_1 persona del legale rappresentante pro-tempore, (codice fiscale , P.IVA_2 rappresentato e difeso dall'avv. Daniela Maria Giuseppina Adimari PEC :
t fax 06 77382333; in virtù di procura Email_3 generale a rogito del dott. Notaio in Fiumicino, Repertorio n. n. Persona_1
37875 e Raccolta n. 7313 del 22.3.2024;
-APPELLATO-
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in appello depositato il giorno 13 gennaio 2022 la società
[...] ha impugnato la sentenza n. 6757/2022 emessa, con Parte_1 decisione contestuale, dal Tribunale GL di Roma il giorno 14 luglio 2022.
Con la decisione impugnata, il Tribunale di Roma ha rigettato la domanda l'opposizione ad avviso di addebito concernente i contributi ritenuti dovuti con precedente accertamento ispettivo per l'attività lavorativa di istruttori che avevano lavorato per la società dal luglio 2013 al marzo 2018.
Si è costituita il che ha chiesto il rigetto Controparte_2 dell'appello.
La causa, fissata per la decisione all'udienza del giorno 14 gennaio 2025, all'esito della discussione orale e della successiva Camera di Consiglio, è stata definita dal
Collegio con sentenza (motivazione contestuale al dispositivo).
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con la sentenza impugnata il ha disatteso il ricorso della Parte_2 società avverso l'avviso di addebito n. 39720190002087342000 Parte_1 notificato il 27 aprile 2019, con il quale venivano addebitate alla società ricorrente le somme di euro 399.364,85 in correlazione all'accertamento condotto con verbale ispettivo NIU 2017005827 PROT. 7014.01/08/2018.0210410 del P_ primo agosto 2018 notificato il 9 agosto 2018 per contributi, sanzioni aggiuntive ed interessi riportate in avviso dall'ottobre 2013 al marzo 2018.
Pag. 2 di 12 I contributi erano relativi all'attività di istruttori che avevano lavorato in forza di contratti d'opera per il centro sportivo ritenuti prestatori professionali ed abituali.
Il Tribunale, esaminando unicamente nel merito la questione della assoggettabilità a contribuzione della retribuzione di tali lavoratori, che l'originario ricorrente affermava assimilabili ai redditi diversi di cui all'art.67
TUIR, riteneva infondato l'assunto della società valorizzando le modalità e le caratteristiche della prestazione resa dagli istruttori.
Riteneva altresì insussistente la prescrizione considerata l'efficacia interruttiva del verbale ispettivo,
Va preliminarmente esaminata la questione delle tempestività dell'appello eccepita dall' P_
La stessa è infondata.
Contrariamente a quanto sostenuto dall' , il deposito dell'appello risulta P_ avvenuto il 13 gennaio 2023, ne deriva che l'impugnazione è tempestiva in quanto intervenuta entro i sei mesi dal deposito della sentenza pubblicata il 14 luglio
2022.
Sulla questione- sollevata anch'essa da della mancata integrazione in P_ appello nei confronti di soggetto rimasto contumace in primo grado e CP_3 neppure menzionato dal Tribunale come parte del giudizio nella sentenza gravata, deve dirsi che l'estensione del contraddittorio in appello nei confronti di tale soggetto (non richiesta dall'appellante e da ritenersi implicitamente rinunciata) appare superflua e non utile ai fini di causa, giacché va esclusa la cessione del credito, mai dimostrata né allegata ( v. Cass 31637/2022) neppure dall'ente previdenziale che assume la necessità di estendere il contraddittorio in appello in termini assolutamente generici e solo sulla base di un dato meramente processuale dell'iniziale evocazione – sollevata anch'essa da in giudizio in P_ primo grado.
Con il primo motivo di impugnazione, la assume che la Parte_1 sentenza sarebbe nulla per avere omesso di esaminare due censure sollevate nel ricorso.
Pag. 3 di 12 Con la prima era stata evidenziata l'illegittimità dell'avviso di addebito impugnato, per essere stato emesso nonostante non fosse intervenuta pronuncia espressa sul ricorso amministrativo presentato dalla società 6 settembre 2018 avverso il verbale ispettivo.
Con la seconda sarebbe stata dedotta la mancanza assoluta di motivazione nel verbale di accertamento 2017005827/DDL del 01.08.2018 per non essere stati illustrati dettagliatamente gli esiti dell'accertamento.
Inoltre, la sentenza sarebbe stata nulla anche per la totale carenza della motivazione consistita nella mancata esposizione degli elementi di fatto.
L'esame dei motivi devoluti il primo grado e non esaminati dal primo giudice non può condurre ad una riforma favorevole all'appellante.
Si tratta, infatti, di motivi inammissibili prima ancora che manifestamente infondati.
Infatti, entrambi i motivi (a prescindere dalla manifesta infondatezza dell'assunto dell'emissione del avviso nonostante l'omessa pronuncia sul ricorso amministrativo, per essere stato, viceversa, il procedimento amministrativo definito anteriormente all'emissione del titolo per effetto del silenzio rigetto formato in base all'art.17 ultimo comma del dlgs 124/2004, e dell'insussistenza del vizio di motivazione del verbale ispettivo stante l'ampia e particolareggiata relazione ispettiva) sono riconducibili, come correttamente eccepito dall' P_
, ad assunte irregolarità formali nella formazione del titolo e, per P_ tale ragione, avrebbero dovuto essere fatti valere nel termine di venti giorni di cui all'art.617 cpc, termine non rispettato poiché il ricorso giudiziale era stato depositato il 5 giugno 2019 rispetto alla notifica di avviso di addebito avvenuta il
27 aprile 2019.
Sicché erano entrambi inammissibili.
Per altro, trattandosi di opposizioni agli atti esecutivi (qualificazione che può sempre compiersi in appello in difetto della qualificazione ad opera del Tribunale, come nel caso in cui il primo giudice ha omesso ogni decisione sul punto) sono insuscettibili di impugnativa in appello, così come previsto dall'ultimo comma dell'art.618 cpc, ma solo di ricorso per Cassazione ex art.111 cpc.
Pag. 4 di 12 Quanto all'assunta carenza di motivazione della sentenza essa, al di là dei due motivi, che sono stati appena esaminati in appello e la cui motivazione va ad integrare quella del Tribunale, deve rilevarsi che nella sentenza l'oggetto della pretesa è correttamente individuato nell'opposizione ad avviso di addebito concernente pretese contributive fatte valere dall' per le retribuzioni versate P_ dalla società a istruttori che hanno lavorato per la stessa presso il Centro Sportivo
Heaven Sporting Club dal luglio 2013 al 31 marzo 2018, sicchè nessuna carenza motivatoria può ravvisarsi.
Con il secondo motivo l'appellante assume l'erroneità della valutazione condotta dal primo giudice in ordine all'assoggettabilità a contribuzione dei compensi corrisposti a coloro che prestano collaborazioni sportive (o a sostegno dell'attività sportiva, anche se consistenti in attività di carattere amministrativo- gestionale) in favore di enti sportivi dilettantistici, di cui all'art. 67, comma 1, lett.
m), D.P.R. n. 917/1986 in quanto non sarebbe coerente con i criteri elaborati dalla giurisprudenza di legittimità.
Nel caso sarebbero stati presenti i requisiti oggettivi e soggettivi per ricondurre i redditi all'art.67 TUIR.
Sotto il profilo soggettivo, si sarebbe trattato di attività svolta in favore di associazioni sportive dilettantistiche riconosciute dal ON (requisiti documentalmente dimostrati) inoltre sotto il profilo oggettivo sarebbe stata assente la professionalità in capo agli istruttori individuali.
A tal fine, nell'accertamento ispettivo sarebbe stata ritenuta la professionalità senza condurre alcun esame specifico/analitico, ma per mera presunzione dettata da: possesso di qualifiche, per la sottoscrizione di un contratto di collaborazione di prestazione sportiva contenente il riferimento ad una imprecisata capacità professionale, che farebbe presumere una professionalità in senso stretto.
Gli stessi presupposti per accedere alla nozione giuridica di reddito professionale, ossia le capacità tecniche, l'abitualità e non marginalità della prestazione e la pluricommittenza non sarebbero stati dimostrati.
Pag. 5 di 12 Contrariamente a quanto affermato dalla controparte buona parte degli istruttori ascoltati fra cui ad esempio il sig. risultano dipendenti di altre Persona_2 società estranee al mondo sportivo, quale la Pt_3
Neppure avrebbe potuto ritenersi determinante l'uso nel contratto di espressioni quali quella < la Società sportiva è giunta nella determinazione di avvalersi dell'opera professionale dell'istruttore>> . Inoltre, il Tribunale avrebbe errato nel ritenere necessario procedere ad una valutazione caso per caso al fine di verificare se il collaboratore eserciti attività in tutto o in parte il reddito per le proprie esigenze di vita: solo in presenza del carattere dell'abitualità e della professionalità, nei termini dianzi descritti, le prestazioni dei collaboratori sportivi devono considerarsi vere e proprie attività lavorative>> affermando pure che trattandosi di < fattispecie di riduzione o esenzione contributiva dalla natura eccezionale rispetto al regime contributivo ordinario, è a carico del ricorrente che chiede l'applicazione di detti benefici, trattandosi di norma che esclude o attenua l'obbligo contributivo>>
l'allegazione e la prova della presenza delle condizioni di legge per fruire di dette esenzioni ritenendo poi dimostrata la professionalità e abitualità delle prestazioni.
Il Tribunale avrebbe omesso di considerare il contenuto dei contratti di collaborazione sportiva degli istruttori al di là dell'aspetto in ciascuno di essi
<ogni istruttore ha dichiarato “di possedere una specifica competenza” e di
“essere in possesso delle prescritte abilitazioni sportive” e che la società “ha necessità di assicurare ai propri iscritti una assistenza tecnica per le attività”
(cfr. contratti versati in atti, di cui all'allegato 5 del fascicolo di parte convenuta>>.
Viceversa, poiché l'associazione non rientrerebbe tra quelle riconducibili al professionismo sportivo i relativi collaboratori non "possono essere assoggettati alla disciplina contenuta nella legge n. 91/1981" ovvero non sono sportivi professionisti.
L'art.35, comma 5, del D.L. n. 207/2008, convertito da Legge n. 14/2009 avrebbe successivamente chiarito il concetto di “esercizio diretto di attività sportiva”
Pag. 6 di 12 precisando che in tale ambito rientrano: - le prestazioni rese per la partecipazione a gare e/o manifestazioni sportive;
- tutte quelle relative allo svolgimento delle attività dilettantistiche di formazione, di didattica, di preparazione e di assistenza intese nell'accezione più ampia del termine attività sportiva.
Anche giurisprudenza di merito ( Tribunale Roma con sentenza del 15 ottobre
2018) avrebbe ritenuto l'attività di un istruttore di una palestra costituita come associazione sportiva dilettantistica a responsabilità limitata che la prestazione di natura non subordinata, collocandosi chiaramente in un quadro di finalità associativa, esclude l'obbligo contributivo. Così pure la Corte di Appello di Milano che aveva ritenuto che fosse determinante che le collaborazioni vengano svolte in favore di organismi che perseguono finalità sportive dilettantistiche riconosciuti dal Coni o dagli enti di promozione... in quanto le relative prestazioni, proprio in virtù della natura del beneficiario delle stesse, "non possono assumere i caratteri della professionalità proprio perché inserite in un contesto qualificato dal riconoscimento di un organo pubblico, affermando una sorta di presunzione del carattere non professionale delle prestazioni in esame.
Gli ispettori non avrebbero neppure tenuto conto del D.M. 15.03.2005 e della
Circolare n. 13 del 07.08.2006, che individua la c.d. di marginalità del Pt_4 compenso, non assoggettabile a contribuzione nel limite di euro 4.500,00. Nel coso, gli ispettori avrebbero proceduto disattendendo anche il parametro economico desumibile dall'esame dei contratti acquisiti, inserendo anche tutti i collaboratori con compensi nettamente inferiori al limite indicato, ed addebitando impropriamente la contribuzione obbligatoria.
Ulteriore elemento di incongruenza nel verbale, che inficerebbe anche il conseguente Avviso di addebito, emergerebbe dal contrasto con il quale l'Ufficio, da una parte, indicherebbe i compensi erogati per prestazioni di attività professionale nell'ambito dell'esercizio di arti e professioni, identificandoli in un quadro di lavoro autonomo;
mentre per gli stessi compensi e per gli stessi collaboratori riporterebbe che: “l'imponibile retributivo per il calcolo dei contributi è stato ricavato, attribuendo le giornate di lavoro dichiarate dagli
Pag. 7 di 12 istruttori e provvedendo ad adeguare i compensi percepiti, ove inferiori, al minimale di legge in vigore nell'anno di competenza”.
Gli ispettori avrebbero alterato la natura e la sostanza giuridica dei contratti “di prestazione sportiva per istruttori di base”, determinando un inquadramento diverso da quello formalmente pattuito tra le parti, senza fornire alcuna prova in merito ad una diversa natura degli stessi, penalizzando così l'accordo negoziale in essere, alterando anche la natura e l'entità dei compensi effettivamente percepiti.
Al riguardo la sentenza di primo grado si sarebbe limitata ad affermare che l'opponente non aveva svolto rilievi sulla natura subordinata della prestazione, ritenendo inconferente la richiesta svolta in via subordinata da parte ricorrente di rideterminare la contribuzione in relazione alla natura non subordinata del rapporto, trascurando che l'opponente avrebbe evidenziato la carenza dell'accertamento condotto in sede ispettiva.
In particolare, avrebbe dovuto tenersi conto del fatto che le associazioni o le società sportive dilettantistiche (A.s.d. o S.s.d) oltre alla possibilità di
“contrattualizzare” gli sportivi secondo le regole ordinarie (lavoro subordinato, autonomo o parasubordinato), avrebbero la facoltà d'inquadrare il regime dei compensi di tali prestazioni nell'alveo dell'art.67, comma 1, lett.m) Tuir, la cui disciplina presenta non poche peculiarità dal punto di vista fiscale e previdenziale.
Con il quarto motivo, che viene riportato di seguito, anche in considerazione del fatto che l'esame degli stessi, in quanto attinenti il merito della pretesa contributiva, diviene superfluo alla luce dello jus superveniens come statuito in altri precedenti di questa Corte.
Per tutti si richiama ex art.118 cpc la sentenza n.4403/2023 in cui si legge:
<L'art. 67 del d.P.R. n. 917/1986 dispone che: “1. Sono redditi diversi se non costituiscono redditi di capitale ovvero se non sono conseguiti nell'esercizio di arti e professioni o di imprese commerciali o da società in nome collettivo e in accomandita semplice, né in relazione alla qualità di lavoratore dipendente: […]
m) le indennità di trasferta, i rimborsi forfetari di spesa, i premi e i compensi
Pag. 8 di 12 erogati ai direttori artistici ed ai collaboratori tecnici per prestazioni di natura non professionale da parte di cori, bande musicali e filodrammatiche che perseguono finalità dilettantistiche, e quelli erogati nell'esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche dal ON, dalle Federazioni sportive nazionali, dall'Unione Nazionale per l'Incremento delle Razze Equine (UNIRE), dagli enti di promozione sportiva e da qualunque organismo, comunque denominato, che persegua finalità sportive dilettantistiche e che da essi sia riconosciuto … Tale disposizione si applica anche ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale di natura non professionale resi in favore di società e associazioni sportive dilettantistiche”. E' intervenuto, poi, come norma di interpretazione autentica, l'art. 35, comma 5, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito in legge n. 14/2009, il quale ha stabilito che, “nelle parole 'esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche' contenute nell'articolo 67, comma 1, lettera m), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono ricomprese la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza all'attività sportiva dilettantistica” (di fatto, estendendo il beneficio contributivo anche nelle ipotesi in cui la prestazione lavorativa era resa al di fuori di competizioni dilettantistiche o non era ad esse funzionale). Successivamente, è entrata in vigore la legge delega n. 86/2019, la quale ha dettato i principi per la riforma del lavoro sportivo, estendendo, tra l'altro, al mondo sportivo le varie tipologie contrattualistiche esistenti nel diritto del lavoro. Per quel che qui interessa, da ultimo, il d.lgs. 5/10/2022, n. 163 (“Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, in attuazione dell'articolo 5 della legge 8 agosto 2019, n. 86, recante riordino e riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici, nonchè di lavoro sportivo”), all'art. 23 (“Modifiche all'articolo 35 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36”), ha statuito espressamente che: “1. All'articolo 35 del d.lgs.
28 febbraio 2021, n. 36, sono apportate le seguenti modificazioni:
8-quater. Per
i rapporti di lavoro sportivo iniziati prima del termine di decorrenza indicato
Pag. 9 di 12 all'articolo 51 e inquadrati ai sensi di quanto previsto dall'articolo 67, primo comma, lettera m), primo periodo, del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, non si dà luogo a recupero contributivo”. Dal canto suo, l'art. 51 citato (“Norme transitorie”) ha disposto: “Le disposizioni del presente decreto si applicano a decorrere dal 1° luglio 2023, ad esclusione delle disposizioni di cui agli articoli
10, 39 e 40 e del titolo VI che si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2022”.
Pertanto, ai sensi del vigente art. 35, comma 8-quater, del d.lgs. n. 36/2021
(norma immediatamente applicativa), per i rapporti di lavoro sportivo iniziati prima del termine di decorrenza indicato all'art. 51 - ossia prima dell'1/1/2023, poi prorogato all'1/7/2023 - ed inquadrati, come quelli di specie, ai sensi di quanto previsto dall'art. 67, comma 1, lett. m), primo periodo, del
T.U.I.R., “non si dà luogo a recupero contributivo”. Anche questa Corte - con la sentenza n. 1344 del 31/3/2023 - in un'analoga fattispecie, riguardante il rapporto di lavoro di n. 11 istruttori di una Società sportiva dilettantistica intercorso nel periodo aprile 2017- gennaio 2018, proprio alla luce di tale nuovo disposto normativo, ha statuito che “consegue, in maniera assorbente, il venire meno del diritto dell ad azionare il credito contributivo in relazione P_ all'attività lavorativa svolta dagli istruttori sportivi, con conseguente non spettanza delle relative somme”. E lo stesso Tribunale di Frosinone - con la sentenza n. 608 del 17/5/2023, nella persona del medesimo estensore della decisione qui impugnata - in un caso in toto sovrapponibile a quello in esame, riguardante il rapporto di lavoro di n. 11 istruttori di una Società sportiva dilettantistica intercorso nel periodo 1/10/2015-31/1/2020, prendendo atto di tale ius superveniens, ha annullato l'avviso di addebito impugnato, aggiungendo che la nuova norma “si rivolge direttamente alle Istituzioni previdenziali … il dato letterale della norma appare pacifico, per cui si ritiene che l'applicazione di questo precetto alla fattispecie all'esame di codesto
Tribunale sia sufficiente a risolvere in favore della parte ricorrente la controversia in essere … ne consegue, in maniera assorbente, il venir meno del diritto dell' ad azionare il credito contributivo in relazione all'attività svolta P_ dagli istruttori sportivi, con conseguente non spettanza di tali somme”. In buona
Pag. 10 di 12 sostanza, a fronte delle pregresse incertezze applicative, il patrio legislatore ha disposto che tutti coloro che operano, dietro compenso, nel mondo dello sport sono lavoratori - destinatari, quindi, di obblighi previdenziali e di doveri di solidarietà anche fiscale, semmai con regimi agevolati - ma, ha introdotto, nel testo della riforma di settore di cui al d.lgs. n. 36/2021, il comma 8-quater dell'art. 35, che salvaguardia il periodo pregresso a tutela delle Società sportive dilettantistiche che, in passato, avevano fatto affidamento sulla possibilità di inquadrare come “redditi diversi” i compensi erogati (d'altronde, tale favor, segnatamente ai fini contributivi, si rivela ora in linea con la recente approvazione della modifica dell'art. 33 Cost., che contempla lo sport, incluso quello dilettantistico, tra i valori tutelati dalla nostra Carta costituzionale).>>.
Nell'aderire a tale impostazione fatta propria dal precedente citato, il Collegio consapevolmente dissente dall'altro orientamento formatosi in seno alla medesima Corte di Appello di Roma di cui è espressione la sentenza n.3589/2024 prodotta in sede di discussione dalla parte appellata P_
E, infatti, contrariamente alla decisione appena citata, in cui si valorizza il dato sostanziale e la qualificazione operata dalla stesso giudice d'appello del rapporto di lavoro in difformità all'inquadramento formale operato dalle parti, si deve ritenere che il riferimento alla locuzione << inquadrati>> contenuto nel comma
8 quater succitato non sia casuale, ma risponda ad una precisa scelta del legislatore ( art.12 preleggi: << Nell'applicare la legge non si può ad essa attribuire altro senso che quello fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse>>) che ha voluto, in tal modo, fare riferimento alla qualifica formale o nomen juris che le parti abbiano attributo ai rapporti, sicché posto che, nel caso specifico, nei contratti vi è il chiaro riferimento all'art. 67, comma 1, lett. m), primo periodo, del T.U.I.R., la norma deve trovare applicazione.
Ne deriva che l'appello va accolto limitatamente alla questione di merito, con conseguente riforma della gravata sentenza e, assorbita ogni ulteriore questione nel merito (quale la prescrizione), vanno ritenute non più recuperabili le somme oggetto di riscossione mediante l'avviso di addebito opposto.
Pag. 11 di 12 Giacché la soluzione della questione nel merito è determinata dallo ius superveniens, si ravvisano giusti motivi per compensare integralmente tra le parti le spese di entrambi i gradi di giudizio.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Roma -Seconda Sezione Lavoro-, definitivamente pronunziando sull'appello proposto da in Parte_1 persona del legale rappresentante pro tempore, con ricorso depositato in data 13 gennaio 2023 nei confronti di in persona del legale rappresentante pro P_ tempore, con riferimento alla sentenza n.6757/2022 emessa il giorno 14 luglio
2022 dal Tribunale-GL di Roma, ogni contraria istanza, eccezione, deduzione disattesa, così decide:
- Ritenute inammissibili le doglianze sussumibili ad opposizioni agli atti esecutivi, in parziale accoglimento dell'appello, riforma parzialmente la sentenza impugnata e dichiara irripetibili in base al disposto dell'art.23 del d.lgs.
5/10/2022, n. 163 le somme oggetto di riscossione mediante l'avviso di addebito n. 39720190002087342000 notificato il 27 aprile 2019 e compensa integralmente fra le parti le spese di entrambi i gradi.
Roma, 14 gennaio 2025
Il Consigliere est. Il Presidente
(dott. Eliana Romeo) (dott. Donatella Casablanca)
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