Art. 2.
Ai fini di una razionale esecuzione delle opere, la Procuratoria della Basilica di San Marco e la Fabbriceria (Maramma) del Duomo di Monreale sono autorizzate ad anticipare le spese nei limiti degli stanziamenti autorizzati.
Per i conseguenti finanziamenti la Procuratoria della Basilica di San Marco e la Fabbriceria (Maramma) del Duomo di Monreale sono autorizzate a cedere le rispettive annualita' residue di contributi ad istituti di credito abilitati al credito a lungo termine.
Gli oneri di sconto delle annualita' rimangono a carico, rispettivamente, della Procuratoria della Basilica di San Marco e della Fabbriceria (Maramma) del Duomo di Monreale.
Ai fini di una razionale esecuzione delle opere, la Procuratoria della Basilica di San Marco e la Fabbriceria (Maramma) del Duomo di Monreale sono autorizzate ad anticipare le spese nei limiti degli stanziamenti autorizzati.
Per i conseguenti finanziamenti la Procuratoria della Basilica di San Marco e la Fabbriceria (Maramma) del Duomo di Monreale sono autorizzate a cedere le rispettive annualita' residue di contributi ad istituti di credito abilitati al credito a lungo termine.
Gli oneri di sconto delle annualita' rimangono a carico, rispettivamente, della Procuratoria della Basilica di San Marco e della Fabbriceria (Maramma) del Duomo di Monreale.