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Sentenza 23 ottobre 2025
Sentenza 23 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 23/10/2025, n. 14815 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 14815 |
| Data del deposito : | 23 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. 57230 /2023
TRIBUNALE DI ROMA
Dodicesima Sezione Civile
All'udienza del 23/10/2025 innanzi al giudice dott. ssa IA De RD sono comparsi per parte appellante l'avv. Gianluca LL il quale in ordine all'appello incidentale proposto evidenzia che anche tenendo conto del periodo di sospensione legato alla legislazione emergenziale, comunque il credito recato dalla cartella è prescritto, con conseguente inammissibilità del relativo motivo di appello. Insiste nell'accoglimento dell'appello principale.
È presente per l'avv. Giovanna Barba in sost. avv. Alberto Pepe la Controparte_1 quale si riporta alla comparsa e insiste nell'accoglimento dell'appello incidentale.
Il giudice si ritira in camera di consiglio.
Il Giudice
IA De RD
All'esito della camera di consiglio, alle ore 18.46, assenti i procuratori delle parti allontanatisi dall'aula, viene data lettura del dispositivo, di seguito riportato unitamente all'esposizione delle ragioni in fatto e in diritto della decisione
Il Giudice
IA De RD
N. R.G. 57230/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
XII SEZIONE CIVILE
Il Giudice, Dott.ssa IA De RD, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. r.g. 57230/2023
TRA
(C.F. (C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Gianluca Parte_1 C.F._1
LL giusta procura in calce alla citazione in primo grado, elettivamente domiciliata a Roma, in via Pineta Sacchetti n. 201, presso lo studio del difensore nominato, PEC:
Email_1
APPELLANTE ED APPELLATO INCIDENTALE
CONTRO
(C.F. e P.IVA ), in persona del Responsabile Atti Controparte_2 P.IVA_1
Introduttivi del Giudizio Lazio, con sede legale a Roma, in Via Giuseppe Grezar n. 14, rappresentata e difesa dall'Avv. Alberto Pepe, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione con appello incidentale ed elettivamente domiciliata presso il domicilio digitale del difensore nominato, PEC:
Email_2
APPELLATO ED APPELLANTE INCIDENTALE
E
(P. IVA ), in persona del Prefetto pro tempore. Controparte_3 P.IVA_2
APPELLATO CONTUMACE
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 19669/2023 (R.G. 17503/2022) depositata in data
29.11.2023, emessa dal Giudice di Pace di Roma, dott.ssa Simonetta Masini, in tema di opposizione a cartella di pagamento ai sensi dell'art. 615 c.p.c.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per l'appellante principale: “Voglia l'Ecc. mo Tribunale adito, in funzione di Giudice di appello, accogliere il presente appello e: a) riformare per i motivi suddetti l'impugnata sentenza limitatamente al capo con cui il GDP dispone la condanna delle parti soccombenti al pagamento delle spese di lite in misura pari ad € 360,00 per compensi oltre RSG, IVA e CPA, e per l'effetto condannare le odierne parti appellate in solido al pagamento dei compensi del primo grado di giudizio in misura conforme ai parametri di cui al DM 55/14 e successive modifiche;
Con il favore delle spese anche del presente grado di giudizio il tutto oltre RSG, IVA e CPA da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario”.
Per l'appellata nonché appellante incidentale: “- rigettare l'atto di appello introduttivo;
- accogliere
l'atto di appello incidentale promosso dall' e, di conseguenza, Controparte_1 accertare e dichiarare non prescritto il credito portato con la cartella di pagamento n.
09720200095167188000; - condannare la sig.ra al pagamento delle spese del Parte_1 doppio grado di giudizio”.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Con atto di citazione in appello, ritualmente notificato in data 12.12.2023, Parte_1 conveniva in giudizio, davanti all'intestato Tribunale, l' e la Controparte_2
chiedendo la riforma della sentenza n. 19669/2023, pronunciata dal Giudice di Controparte_3 pace di Roma – in persona della dott.ssa Simonetta Masina – in data 18.11.2023 e pubblicata il
20.11.2023.
In particolare, l'odierna appellante esponeva quanto segue: che, con atto di citazione aveva proposto opposizione innanzi al Giudice di pace di Roma avverso la cartella di pagamento n.
09720200095167188000 deducendo l'omessa notifica del verbale di accertamento presupposto e, comunque, il decorso del termine prescrizionale;
che si costituivano in giudizio la Controparte_3
e l' , chiedendo il rigetto dell'opposizione; che, all'esito del Controparte_2 giudizio, il giudicante aveva accolto l'opposizione ed aveva condannato le convenute in solido tra loro al pagamento delle spese di lite, liquidate in € 360 per compensi oltre RSG, IVA e CPA;
che la decisione di prime cure era erronea nella parte in cui liquidava tali spese in misura inferiore ai parametri legali di cui al D.M. n. 150/2011, in violazione dell'art. 92 II comma c.p.c..
Con comparsa di risposta e appello incidentale del 25.01.2024 si è costituita in giudizio l'
[...]
, la quale ha chiesto il rigetto dell'appello introduttivo ed ha spiegato Controparte_2 contestualmente appello incidentale, tramite il quale ha domandato la riforma della sentenza di prime cure per aver dichiarato erroneamente la prescrizione del credito portato con la cartella di pagamento n. 09720200095167188000.
Alla prima udienza del 16.04.2024, il Giudice, verificata la regolarità della notifica alla e CP_3 dichiaratone la contumacia, nonché verificata l'acquisizione del fascicolo di primo grado, ha rinviato all'udienza del 23.10.2025 per assumere la causa in decisione, assegnando alle parti i termini ex art. 352 c.p.c..
All'udienza del 23.10.2025, il Giudice ha trattenuto la causa in decisione.
Tanto premesso, deve preliminarmente esaminarsi l'appello incidentale spiegato dall'
[...]
posto il suo carattere assorbente rispetto all'impugnazione principale, limitata Controparte_2 al capo di sentenza relativo alle spese di lite.
L'appello proposto da è fondato e deve essere accolto per le Controparte_2 ragioni di seguito illustrate.
L'appellante deduce che la prescrizione della pretesa azionata con la cartella esattoriale opposta non sia maturata in quanto il relativo termine quinquennale sarebbe rimasto sospeso in ragione della disciplina dettata per l'emergenza Covid-19.
Orbene, la sentenza impugnata ha statuito sul punto che “dalla contestazione immediata della violazione del 26/6/2015 alla notifica della cartella del 4/4/2022, è evidentemente decorso il termine di prescrizione quinquennale ex art. 28 legge 689/81, senza che sia intervenuto alcun atto interruttivo della prescrizione stessa;
il termine è decorso anche a voler considerare la sospensione causa
COVID-19 dal 8/3/2020 al 31/8/2021, eccepita dai convenuti”.
Tuttavia, tale motivazione non risulta aderente alle prescrizioni di legge dettate in tema di sospensione dei termini di prescrizione e di decadenza nel corso del periodo emergenziale con riguardo all'attività degli enti impositori e degli agenti di riscossione.
Ed invero, l'articolo 68, comma 1, del D.L. n. 18/2020 “Cura Italia” ha previsto che “Con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, sono sospesi i termini dei versamenti, scadenti nel periodo dall'8 marzo 2020 al 31 Agosto 2021, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, nonché dagli avvisi previsti dagli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n.
78, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2010, n. 122. I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione. Non si procede al rimborso di quanto già versato. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159”.
A sua volta, l'articolo 12 del d.lgs. 159/2015, stabilisce, “Le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento … comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione … 2. I termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione aventi sede nei territori dei Comuni colpiti dagli eventi eccezionali, ovvero aventi sede nei territori di Comuni diversi ma riguardanti debitori aventi domicilio fiscale o sede operativa nei territori di Comuni colpiti da eventi eccezionali e per i quali è stata disposta la sospensione degli adempimenti e dei versamenti tributari, che scadono entro il 31 dicembre dell'anno
o degli anni durante i quali si verifica la sospensione, sono prorogati, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, fino al 31 dicembre del secondo anno successivo alla fine del periodo di sospensione.
3. L' non procede alla Controparte_4 notifica delle cartelle di pagamento durante il periodo di sospensione di cui al comma 1”.
Pertanto, con la previsione dell'art. 68 D.L. 18/2020, il legislatore ha inteso sospendere dall'08.03.2020 al 31.08.2021, non solo i termini per i versamenti dei contribuenti ma altresì quelli di prescrizione e decadenza previsti per l'attività di riscossione di tutte le entrate tributarie e non tributarie, ivi comprese le sanzioni amministrative per violazione al Codice della strada.
In aggiunta al periodo di sospensione in questione, il richiamo all'art. 12 del D.lgs. nr. 159/2015 ha comportato, altresì, una specifica proroga dei termini di prescrizione e decadenza. Infatti, si è stabilito che tali termini, aventi scadenza entro il 31 dicembre dell'anno durante il quale si è verificata la sospensione (e, quindi, con riferimento al Covid, aventi scadenza entro il 31.12.2021) sono stati prorogati dal legislatore fino al 31 dicembre del secondo anno successivo alla fine del periodo di sospensione e, quindi, fino al 31.12.2023 a fronte della natura eccezionale dell'evento pandemico e considerata la scadenza nel corso di detto periodo.
Pertanto, notificata una cartella di pagamento, relativa a crediti tributari e non, i cui termini di prescrizione o decadenza sarebbero scaduti nel corso della sospensione di cui all'art. 68 comma 1 del
D.L. 18/2020 (vale a dire entro il 31.08.2021), si dovrà applicare la proroga di cui al secondo comma dell'art. 12, con conseguente scadenza dei termini di prescrizione e decadenza al 31.12.2023, a prescindere dalla scadenza naturale.
Tanto premesso e venendo al caso di specie, si rileva che, a fronte della contestazione della violazione avvenuta in data 26.06.2015, la prescrizione quinquennale prevista dall'art. 28 L. 689/81 sarebbe maturata solo in data 26.06.2020, dunque nel corso della sospensione dei termini di cui all'art. 68 succitato e, pertanto, in applicazione della normativa emergenziale, tale termine prescrizionale risultava prorogato ex lege al 31 dicembre 2023.
Da tali considerazioni discende che la prescrizione non risultava ancora maturata alla data del
04.04.2022 di notifica della cartella di pagamento, che costituisce, pertanto, valido titolo per procedere ad esecuzione forzata.
Tanto premesso, la sentenza impugnata merita di essere riformata.
L'accoglimento dell'appello incidentale comporta l'assorbimento di quello principale. Le spese di entrambi i gradi del giudizio seguono la soccombenza, da valutare globalmente con riguardo all'esito finale della lite, senza che rilevi che in diverso grado del giudizio la parte soccombente abbia conseguito un esito alla stessa favorevole (cfr. Cass., 6 ottobre 2021, n. 27056;
Cass., 11 giugno 2008, n. 15483; Cass., 9 marzo 2004, n. 4778) e vanno così poste integralmente a carico dell'appellante principale e si liquidano secondo il valore della causa e l'attività difensiva svolta.
Nella liquidazione delle spese processuali del primo grado, in considerazione della non elevata complessità della controversia, si reputa equo applicare i parametri minimi dello scaglione da €
1.101,00 ad € 5.200,00, così quantificate nella complessiva somma pari ad € 633,00, di cui € 118,00 per la fase di studio, € 126,00 per la fase introduttiva, € 176,00 per la fase istruttoria, € 213,00 per la fase conclusionale, oltre rimborso forfetario, IVA e CPA come per legge.
Anche le spese di lite del presente grado seguono la soccombenza e vengono liquidate ai sensi dell'art. 4 D.M. n. 55/2014, partendo dai parametri minimi previsti per lo scaglione da € 1.101,00 ad €
5.200,00 dalle tabelle allegate al citato decreto per ciascuna fase del giudizio e tenuto conto dell'assenza della fase istruttoria, nella somma complessiva di € 852,00, oltre rimborso spese forfetario, CPA e IVA, di cui € 213,00 per la fase di studio, € 213,00 per la fase introduttiva, € 426,00 per la fase conclusionale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando sulle domande come sopra proposte, ogni diversa istanza, eccezione o deduzione disattesa, così provvede: accoglie l'appello incidentale proposto dall' e, per l'effetto, in Controparte_2 riforma della sentenza emessa dal Giudice di Pace di Roma n. 19669/2023 (R.G. 17503/2022) e depositata in data 29.11.2023, dichiara la sussistenza del diritto a procedere ad esecuzione forzata in virtù della cartella di pagamento n. 09720200095167188000; rigetta l'appello principale spiegato da Parte_1 condanna alla refusione delle spese di lite che liquida: Parte_1
- per il primo grado di giudizio in € 633,00 per compensi, oltre spese generali, iva e cpa come per legge, in favore di e della;
Controparte_2 Controparte_3
-per il presente grado di giudizio in € 852 per compensi, oltre spese generali, iva e cpa come per legge, in favore della sola . Controparte_2
Così deciso in Roma all'esito della camera di consiglio del 23.10.2025
Il Giudice
IA De RD
TRIBUNALE DI ROMA
Dodicesima Sezione Civile
All'udienza del 23/10/2025 innanzi al giudice dott. ssa IA De RD sono comparsi per parte appellante l'avv. Gianluca LL il quale in ordine all'appello incidentale proposto evidenzia che anche tenendo conto del periodo di sospensione legato alla legislazione emergenziale, comunque il credito recato dalla cartella è prescritto, con conseguente inammissibilità del relativo motivo di appello. Insiste nell'accoglimento dell'appello principale.
È presente per l'avv. Giovanna Barba in sost. avv. Alberto Pepe la Controparte_1 quale si riporta alla comparsa e insiste nell'accoglimento dell'appello incidentale.
Il giudice si ritira in camera di consiglio.
Il Giudice
IA De RD
All'esito della camera di consiglio, alle ore 18.46, assenti i procuratori delle parti allontanatisi dall'aula, viene data lettura del dispositivo, di seguito riportato unitamente all'esposizione delle ragioni in fatto e in diritto della decisione
Il Giudice
IA De RD
N. R.G. 57230/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
XII SEZIONE CIVILE
Il Giudice, Dott.ssa IA De RD, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. r.g. 57230/2023
TRA
(C.F. (C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Gianluca Parte_1 C.F._1
LL giusta procura in calce alla citazione in primo grado, elettivamente domiciliata a Roma, in via Pineta Sacchetti n. 201, presso lo studio del difensore nominato, PEC:
Email_1
APPELLANTE ED APPELLATO INCIDENTALE
CONTRO
(C.F. e P.IVA ), in persona del Responsabile Atti Controparte_2 P.IVA_1
Introduttivi del Giudizio Lazio, con sede legale a Roma, in Via Giuseppe Grezar n. 14, rappresentata e difesa dall'Avv. Alberto Pepe, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione con appello incidentale ed elettivamente domiciliata presso il domicilio digitale del difensore nominato, PEC:
Email_2
APPELLATO ED APPELLANTE INCIDENTALE
E
(P. IVA ), in persona del Prefetto pro tempore. Controparte_3 P.IVA_2
APPELLATO CONTUMACE
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 19669/2023 (R.G. 17503/2022) depositata in data
29.11.2023, emessa dal Giudice di Pace di Roma, dott.ssa Simonetta Masini, in tema di opposizione a cartella di pagamento ai sensi dell'art. 615 c.p.c.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per l'appellante principale: “Voglia l'Ecc. mo Tribunale adito, in funzione di Giudice di appello, accogliere il presente appello e: a) riformare per i motivi suddetti l'impugnata sentenza limitatamente al capo con cui il GDP dispone la condanna delle parti soccombenti al pagamento delle spese di lite in misura pari ad € 360,00 per compensi oltre RSG, IVA e CPA, e per l'effetto condannare le odierne parti appellate in solido al pagamento dei compensi del primo grado di giudizio in misura conforme ai parametri di cui al DM 55/14 e successive modifiche;
Con il favore delle spese anche del presente grado di giudizio il tutto oltre RSG, IVA e CPA da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario”.
Per l'appellata nonché appellante incidentale: “- rigettare l'atto di appello introduttivo;
- accogliere
l'atto di appello incidentale promosso dall' e, di conseguenza, Controparte_1 accertare e dichiarare non prescritto il credito portato con la cartella di pagamento n.
09720200095167188000; - condannare la sig.ra al pagamento delle spese del Parte_1 doppio grado di giudizio”.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Con atto di citazione in appello, ritualmente notificato in data 12.12.2023, Parte_1 conveniva in giudizio, davanti all'intestato Tribunale, l' e la Controparte_2
chiedendo la riforma della sentenza n. 19669/2023, pronunciata dal Giudice di Controparte_3 pace di Roma – in persona della dott.ssa Simonetta Masina – in data 18.11.2023 e pubblicata il
20.11.2023.
In particolare, l'odierna appellante esponeva quanto segue: che, con atto di citazione aveva proposto opposizione innanzi al Giudice di pace di Roma avverso la cartella di pagamento n.
09720200095167188000 deducendo l'omessa notifica del verbale di accertamento presupposto e, comunque, il decorso del termine prescrizionale;
che si costituivano in giudizio la Controparte_3
e l' , chiedendo il rigetto dell'opposizione; che, all'esito del Controparte_2 giudizio, il giudicante aveva accolto l'opposizione ed aveva condannato le convenute in solido tra loro al pagamento delle spese di lite, liquidate in € 360 per compensi oltre RSG, IVA e CPA;
che la decisione di prime cure era erronea nella parte in cui liquidava tali spese in misura inferiore ai parametri legali di cui al D.M. n. 150/2011, in violazione dell'art. 92 II comma c.p.c..
Con comparsa di risposta e appello incidentale del 25.01.2024 si è costituita in giudizio l'
[...]
, la quale ha chiesto il rigetto dell'appello introduttivo ed ha spiegato Controparte_2 contestualmente appello incidentale, tramite il quale ha domandato la riforma della sentenza di prime cure per aver dichiarato erroneamente la prescrizione del credito portato con la cartella di pagamento n. 09720200095167188000.
Alla prima udienza del 16.04.2024, il Giudice, verificata la regolarità della notifica alla e CP_3 dichiaratone la contumacia, nonché verificata l'acquisizione del fascicolo di primo grado, ha rinviato all'udienza del 23.10.2025 per assumere la causa in decisione, assegnando alle parti i termini ex art. 352 c.p.c..
All'udienza del 23.10.2025, il Giudice ha trattenuto la causa in decisione.
Tanto premesso, deve preliminarmente esaminarsi l'appello incidentale spiegato dall'
[...]
posto il suo carattere assorbente rispetto all'impugnazione principale, limitata Controparte_2 al capo di sentenza relativo alle spese di lite.
L'appello proposto da è fondato e deve essere accolto per le Controparte_2 ragioni di seguito illustrate.
L'appellante deduce che la prescrizione della pretesa azionata con la cartella esattoriale opposta non sia maturata in quanto il relativo termine quinquennale sarebbe rimasto sospeso in ragione della disciplina dettata per l'emergenza Covid-19.
Orbene, la sentenza impugnata ha statuito sul punto che “dalla contestazione immediata della violazione del 26/6/2015 alla notifica della cartella del 4/4/2022, è evidentemente decorso il termine di prescrizione quinquennale ex art. 28 legge 689/81, senza che sia intervenuto alcun atto interruttivo della prescrizione stessa;
il termine è decorso anche a voler considerare la sospensione causa
COVID-19 dal 8/3/2020 al 31/8/2021, eccepita dai convenuti”.
Tuttavia, tale motivazione non risulta aderente alle prescrizioni di legge dettate in tema di sospensione dei termini di prescrizione e di decadenza nel corso del periodo emergenziale con riguardo all'attività degli enti impositori e degli agenti di riscossione.
Ed invero, l'articolo 68, comma 1, del D.L. n. 18/2020 “Cura Italia” ha previsto che “Con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, sono sospesi i termini dei versamenti, scadenti nel periodo dall'8 marzo 2020 al 31 Agosto 2021, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, nonché dagli avvisi previsti dagli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n.
78, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2010, n. 122. I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione. Non si procede al rimborso di quanto già versato. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159”.
A sua volta, l'articolo 12 del d.lgs. 159/2015, stabilisce, “Le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento … comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione … 2. I termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione aventi sede nei territori dei Comuni colpiti dagli eventi eccezionali, ovvero aventi sede nei territori di Comuni diversi ma riguardanti debitori aventi domicilio fiscale o sede operativa nei territori di Comuni colpiti da eventi eccezionali e per i quali è stata disposta la sospensione degli adempimenti e dei versamenti tributari, che scadono entro il 31 dicembre dell'anno
o degli anni durante i quali si verifica la sospensione, sono prorogati, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, fino al 31 dicembre del secondo anno successivo alla fine del periodo di sospensione.
3. L' non procede alla Controparte_4 notifica delle cartelle di pagamento durante il periodo di sospensione di cui al comma 1”.
Pertanto, con la previsione dell'art. 68 D.L. 18/2020, il legislatore ha inteso sospendere dall'08.03.2020 al 31.08.2021, non solo i termini per i versamenti dei contribuenti ma altresì quelli di prescrizione e decadenza previsti per l'attività di riscossione di tutte le entrate tributarie e non tributarie, ivi comprese le sanzioni amministrative per violazione al Codice della strada.
In aggiunta al periodo di sospensione in questione, il richiamo all'art. 12 del D.lgs. nr. 159/2015 ha comportato, altresì, una specifica proroga dei termini di prescrizione e decadenza. Infatti, si è stabilito che tali termini, aventi scadenza entro il 31 dicembre dell'anno durante il quale si è verificata la sospensione (e, quindi, con riferimento al Covid, aventi scadenza entro il 31.12.2021) sono stati prorogati dal legislatore fino al 31 dicembre del secondo anno successivo alla fine del periodo di sospensione e, quindi, fino al 31.12.2023 a fronte della natura eccezionale dell'evento pandemico e considerata la scadenza nel corso di detto periodo.
Pertanto, notificata una cartella di pagamento, relativa a crediti tributari e non, i cui termini di prescrizione o decadenza sarebbero scaduti nel corso della sospensione di cui all'art. 68 comma 1 del
D.L. 18/2020 (vale a dire entro il 31.08.2021), si dovrà applicare la proroga di cui al secondo comma dell'art. 12, con conseguente scadenza dei termini di prescrizione e decadenza al 31.12.2023, a prescindere dalla scadenza naturale.
Tanto premesso e venendo al caso di specie, si rileva che, a fronte della contestazione della violazione avvenuta in data 26.06.2015, la prescrizione quinquennale prevista dall'art. 28 L. 689/81 sarebbe maturata solo in data 26.06.2020, dunque nel corso della sospensione dei termini di cui all'art. 68 succitato e, pertanto, in applicazione della normativa emergenziale, tale termine prescrizionale risultava prorogato ex lege al 31 dicembre 2023.
Da tali considerazioni discende che la prescrizione non risultava ancora maturata alla data del
04.04.2022 di notifica della cartella di pagamento, che costituisce, pertanto, valido titolo per procedere ad esecuzione forzata.
Tanto premesso, la sentenza impugnata merita di essere riformata.
L'accoglimento dell'appello incidentale comporta l'assorbimento di quello principale. Le spese di entrambi i gradi del giudizio seguono la soccombenza, da valutare globalmente con riguardo all'esito finale della lite, senza che rilevi che in diverso grado del giudizio la parte soccombente abbia conseguito un esito alla stessa favorevole (cfr. Cass., 6 ottobre 2021, n. 27056;
Cass., 11 giugno 2008, n. 15483; Cass., 9 marzo 2004, n. 4778) e vanno così poste integralmente a carico dell'appellante principale e si liquidano secondo il valore della causa e l'attività difensiva svolta.
Nella liquidazione delle spese processuali del primo grado, in considerazione della non elevata complessità della controversia, si reputa equo applicare i parametri minimi dello scaglione da €
1.101,00 ad € 5.200,00, così quantificate nella complessiva somma pari ad € 633,00, di cui € 118,00 per la fase di studio, € 126,00 per la fase introduttiva, € 176,00 per la fase istruttoria, € 213,00 per la fase conclusionale, oltre rimborso forfetario, IVA e CPA come per legge.
Anche le spese di lite del presente grado seguono la soccombenza e vengono liquidate ai sensi dell'art. 4 D.M. n. 55/2014, partendo dai parametri minimi previsti per lo scaglione da € 1.101,00 ad €
5.200,00 dalle tabelle allegate al citato decreto per ciascuna fase del giudizio e tenuto conto dell'assenza della fase istruttoria, nella somma complessiva di € 852,00, oltre rimborso spese forfetario, CPA e IVA, di cui € 213,00 per la fase di studio, € 213,00 per la fase introduttiva, € 426,00 per la fase conclusionale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando sulle domande come sopra proposte, ogni diversa istanza, eccezione o deduzione disattesa, così provvede: accoglie l'appello incidentale proposto dall' e, per l'effetto, in Controparte_2 riforma della sentenza emessa dal Giudice di Pace di Roma n. 19669/2023 (R.G. 17503/2022) e depositata in data 29.11.2023, dichiara la sussistenza del diritto a procedere ad esecuzione forzata in virtù della cartella di pagamento n. 09720200095167188000; rigetta l'appello principale spiegato da Parte_1 condanna alla refusione delle spese di lite che liquida: Parte_1
- per il primo grado di giudizio in € 633,00 per compensi, oltre spese generali, iva e cpa come per legge, in favore di e della;
Controparte_2 Controparte_3
-per il presente grado di giudizio in € 852 per compensi, oltre spese generali, iva e cpa come per legge, in favore della sola . Controparte_2
Così deciso in Roma all'esito della camera di consiglio del 23.10.2025
Il Giudice
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