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Sentenza 9 dicembre 2024
Sentenza 9 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Spoleto, sentenza 09/12/2024, n. 886 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Spoleto |
| Numero : | 886 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2024 |
Testo completo
n. 1997/2023 r.g.
Tribunale di Spoleto
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
In composizione monocratica nella persona del giudice Federico Falfari ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 1997/2023 promossa da
(c.f. ), che agisce in proprio e quale legale Parte_1 C.F._1
rappresentante p.t., Presidente del CdA di (c.f. e p.iva ), Parte_2 P.IVA_1 Parte_3
(c.f. ), (c.f. ), tutti
[...] C.F._2 Parte_4 C.F._3
rappresentati e difesi dall'Avv. Silvia Moroni del Foro di Perugia ed elettivamente domiciliati presso lo studio del difensore in Foligno, Via Monte Acuto, n. 49, con domicilio informatico come meglio di seguito specificato, giuste deleghe estese in calce all'atto di citazione;
ATTORI
nei confronti di
(c.f.: ), rappresentato e difeso congiuntamente e disgiuntamente CP_1 C.F._4
dagli Avvocati Pietro Magrini, del foro di Spoleto, nonché dall'Avv. Giovanni Zurino, del foro di Perugia, ed elettivamente domiciliato presso lo studio dei predetti che dichiarano di voler ricevere le comunicazioni e notificazioni ai sopra evidenziati indirizzi PEC, come da procura speciale in calce alla comparsa di costituzione;
CONVENUTO
pagina 1 di 10 CONCLUSIONI
Conclusioni di parte attrice: “Voglia l'Ecc.mo intestato Tribunale, ogni contraria istanza, deduzione e domanda disattesa, previa ammissione di tutte le proprie istanze istruttorie articolate in corso di causa, accertare e dichiarare la responsabilità del convenuto per le ragioni meglio specificate in premessa dell'atto introduttivo e negli scritti di parte attrice e, quindi, condannarlo, per le causali e le ragioni di cui in narrativa, al risarcimento di tutti i danni, nessuno escluso, nella misura che risulterà di Giustizia a vantaggio di ciascuno degli attori, anche con la liquidazione equitativa, con la maggiorazione degli interessi di mora da calcolarsi ai sensi dell'art. 1284, pen. co., c.c.; con la condanna, altresì, dello stesso al pagamento delle spese e compensi di lite.
Con la dichiarazione di non accettazione del contraddittorio con domande ed allegazioni avversarie nuove, anche istruttorie, compresa la domanda di condanna per lite temeraria
Con ogni riserva”.
Conclusioni di parte convenuta: “Voglia l'On.le Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione
- nel merito ed in via principale, rigettare la domanda proposta da tutti gli attori in quanto infondata in fatto ed in diritto;
- in via subordinata, dichiarare che nulla deve agli attori a titolo di risarcimento del danno in quanto privo di CP_1
causalità rispetto al comportamento a questo imputato e, in ogni caso, dichiarare completamente infondata l'azione anche nel quantum richiesto perché assolutamente esorbitante, ingiustificata ed indimostrata.
CHIEDENDO ALTRESI'
Come evidenziato nella terza memoria di rito, voler equitativamente liquidare a favore del convenuto ed a carico degli attori i
danni da lite temeraria ai sensi dell'art. 96, comma 1 e 3 c.p.c.”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
(art. 132 comma II n. 4 c.p.c. e art. 118 disp. att. c.p.c., come novellati dalla l. 69/09 del 18.6.2009)
Con atto di citazione ritualmente notificato , in proprio e quale legale rappresentante p.t., Parte_1
Presidente del C.d.A. di nonché e hanno convenuto in Parte_2 Parte_3 Parte_4
giudizio esponendo quanto di seguito: CP_1
pagina 2 di 10 - con atto del 28/01/2022, presentato davanti alla Procura della Repubblica di Spoleto, CP_1
aveva proposto denuncia querela nei confronti di , e Parte_1 Parte_3 [...]
, in quanto ritenuti rei del delitto di cui all'art. 513bis c.p.; Pt_4
- in particolare, la condotta addebitata alle parti sarebbe quella relativa all'illegittimo recesso esercitato dalla con la quale il aveva un rapporto di collaborazione, dipesa dalle scelte Parte_2 CP_1
aziendali della medesima, e l'asserita concorrenza illecita posta in essere dalla medesima società;
- con atto del 24/02/2022 il Pubblico Ministero aveva chiesto al Giudice per le Indagini Preliminari
l'archiviazione del procedimento;
- di contro, in data 13/05/2022, aveva proposto opposizione ex art. 410 c.p.p. avverso la CP_1
richiesta di archiviazione;
- il GIP, istaurato il contraddittorio, aveva disposto comunque l'archiviazione del procedimento, con provvedimento del 19/05/2023.
Pertanto, gli attori si sono determinati ad incardinare il presente giudizio civile nei confronti del CP_1
proponendo domanda di risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali (da liquidarsi nella misura che risulterà di giustizia ovvero equitativamente ex art. 1226 c.c.) derivanti dalla vicenda penale e, in particolare, dalle conseguenze che la stessa aveva avuto nei confronti delle persone fisiche e della società.
Si è costituito in giudizio , il quale ha contestato la ricostruzione fattuale e di diritto degli CP_1
attori, in particolare evidenziando l'infondatezza della domanda per l'assenza di qualsivoglia propria responsabilità ed in quanto comunque non provata, evidenziando in particolare che nessun intento calunnioso l'aveva animato. Pertanto, il convenuto ha concluso per il rigetto della domanda di risarcimento danni, nonché, successivamente, per la condanna di controparte ex art. 96 c.p.c..
All'esito della prima udienza, nella quale non è stato possibile esperire il tentativo obbligatorio di conciliazione per l'assenza delle parti, ritenuta la causa immediatamente matura per la decisione senza necessità di istruttoria, è stata fissata udienza di rimessione della causa in decisione, tenutasi, in modalità scritta, in data 14/11/2024, con concessione dei termini a ritroso ex art. 189 c.p.c..
pagina 3 di 10 *******
1. La domanda è infondata e deve essere rigettata per quanto di ragione.
Invero il presente giudizio trae sostanzialmente origine dall'atto di denunzia-querela presentato dall'odierno convenuto in data 28/01/2022 nei confronti degli odierni attori con riferimento al reato di cui all'art. 513bis
c.p.. In conseguenza della denuncia in questione, pertanto, la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Spoleto aprì un procedimento penale a carico degli odierni attori ma subito si determinò per la richiesta di archiviazione nei confronti dei medesimi;
archiviazione poi disposta dal g.i.p. con provvedimento del
19/05/2023.
Ebbene, tanto doverosamente premesso osserva questo Giudice come, in realtà, alcuna responsabilità possa essere ascritta in capo all'odierno convenuto per eventuali “danni” asseritamente sofferti dagli attori in conseguenza dello sviluppo dell'attività investigativa innanzi meglio delineata. Ed infatti, sebbene non ignori che astrattamente una denuncia infondata (perché il relativo procedimento venga archiviato ovvero perché l'imputato venga prosciolto o assolto) ben può rappresentare fonte di responsabilità ex art. 2043 c.c.
a carico del suo autore, questo Giudice non può, tuttavia, esimersi dal rilevare come una simile conclusione possa (recte debba) essere condivisa unicamente laddove il denunciante abbia posto in essere un'attività dolosa (su tale aspetto peculiare si ritornerà più diffusamente infra) che integri gli estremi della calunnia o della simulazione di reato. Infatti, con ragionamento costantemente sviluppato con riferimento ai casi di reati perseguibili d'ufficio e, da ultimo espressamente applicato, per assoluta ed evidente identità
di ratio, anche alle ipotesi di reati perseguibili a querela, la Suprema Corte di Cassazione (e con essa la pressoché unanime dottrina) ha chiarito che, al di là dei menzionati casi di calunnia e simulazione di reato,
l'attività dell'organo titolare dell'azione penale si sovrappone all'iniziativa del denunciante ed è tale, di per sé stessa, da togliere alla denuncia di un reato ogni legame causale con il danno eventualmente patito dal denunciato (cfr. Cass., 25.5.2004, n. 10033; Cass., 20.10.2003, n. 15646; Cass., 24.3.2000, n. 3536; Cass.,
4.2.1992, n. 1147; Cass., 12.1.1991, n. 262; Cass., 13.11.1989, n. 4792; Cass., 18.5.1979, n. 2869).
pagina 4 di 10 Riassumendo, dunque, può concludersi nel senso per cui in mancanza di dolo del denunciante, alcun diritto al risarcimento sorge in capo al denunciato prosciolto, assolto ovvero la cui posizione sia stata archiviata.
Invero, condividendo appieno tale regola di valutazione, osserva anzitutto questo Giudicante come, nel caso di specie, alcuna condanna in sede penale sia stata mai assunta nei confronti dell'odierno convenuto per il reato di calunnia e/o simulazione di reato ai danni degli attori, in relazione al procedimento per il quale il Tribunale di Spoleto ha disposto la citata archiviazione.
Che tale accertamento non sia stato effettuato dal giudice penale con sentenza di condanna o di assoluzione, pronunciate a seguito di dibattimento, che abbiano efficacia di giudicato - cfr. artt. 651 e 652
c.p.p. - nel giudizio civile azionato per il risarcimento del danno, peraltro, non significa che l'indagine circa la sussistenza del reato, in tutti gli elementi di cui esso si compone (cfr. Cass., 24.3.2000, n. 3536, cit.), non debba essere effettuata dal giudice civile (cfr. Cass. 22.7.1996, n. 6527; Cass. 10.12.1971, n. 3596).
Sennonché, anche volendo applicare tale pacifica regula iuris, si rileva fin d'ora che, nel caso in esame, da un punto di vista soggettivo non sussistono gli estremi del dolo richiesto dagli artt. 367 e 368 c.p. ai fini della configurabilità dei reati dagli stessi contemplati e sanzionati e, dunque, in ultima analisi, che alcuna fattispecie delittuosa sia, neppure astrattamente, ascrivibile all'odierno convenuto.
Con la ineluttabile conseguenza che ne discende per cui, in applicazione degli illustrati principi, alcuna richiesta risarcitoria può essere utilmente avanzata nei confronti di quest'ultimo da parte degli attori.
Ebbene, il reato di calunnia (in termini analoghi si deve ovviamente ragionare per quanto riguarda il delitto di simulazione di reato) richiede, per la propria consumazione, la sussistenza del dolo, costituito dalla consapevolezza, da parte del denunciante, della non responsabilità del denunciato (cfr. Cass. pen.,
8722/1991, Cass. pen., 6990/1995): tale dolo è pertanto escluso, oltre che nelle ipotesi in cui tale consapevolezza manchi, anche in caso di dubbio o di errore ragionevole. Di talché, in applicazione del principio per cui non ogni archiviazione o assoluzione da un reato comporta implicitamente l'accertamento della responsabilità per calunnia, a propria volta, del denunciante quel reato (cfr. Cass. S.U. 29.11.1996, n.
10677), non può che concludersi nel senso che il provvedimento di archiviazione contiene soltanto pagina 5 di 10 l'accertamento dell'insussistenza di fattispecie penalmente rilevanti, ma non anche quello della consapevolezza di tale circostanza da parte del denunciante.
Né, ancora, potrebbe fondarsi un giudizio di responsabilità dell'odierno convenuto sulla base dell'elemento soggettivo della colpa grave, secondo lo schema delineato dall'art. 2043 c.c..
Proprio gli insegnamenti dettati, in materia, dalla Suprema Corte di legittimità portano ad escludere una simile conclusione e, dunque, a ritenere condicio sine qua non per l'insorgenza del diritto al risarcimento dei danni in favore del denunciato ed a carico del denunziante, l'elemento soggettivo del dolo di quest'ultimo: ciò sia in relazione ai reati perseguibili di ufficio sia, più in generale, per quanto attiene ai reati perseguibili a querela.
Osserva incidentalmente il Tribunale che la querela, se da un lato rimuove un ostacolo al promovimento dell'azione penale - e in tal senso è nota come “condizione di procedibilità” - dall'altro non determina, di per sé, l'instaurazione del processo. Senza la querela, infatti, il processo non può aver luogo, dovendo il pubblico ministero astenersi dall'agire; presentata la querela, tuttavia, il processo non nasce se non in seguito all'esercizio dell'azione penale, che è frutto dell'autonomo vaglio della notitia criminis ad opera degli organi inquirenti. La querela non è insomma esplicazione di un diritto di accusa privata, idonea ad investire direttamente il giudice dell'azione penale, giacché l'iniziativa e lo svolgimento di questa restano di esclusiva competenza del pubblico ministero: tra la presentazione della querela e l'obbligo del giudice di emettere un provvedimento sulla specifica notitia criminis che ne è oggetto, dunque, non corre alcun nesso causale,
attuandosi il dovere del giudice solo attraverso l'indispensabile mediazione dell'accusa statale, la cui attività pubblicistica, esattamente come accade nel caso di reato perseguibile d'ufficio, si sovrappone all'iniziativa del querelante. Da quanto detto discende, allora, che, “in presenza di una querela infondata, solo il dolo del suo autore è in grado di ristabilire il legame, altrimenti interrotto dall'azione del pubblico ministero, tra la querela e il danno risentito da chi, in seguito ad essa, sia stato sottoposto a un procedimento penale definito con l'assoluzione” cfr. Cass.,
23.1.2002, n. 750, cit..
pagina 6 di 10 Per altro verso, ad ulteriore dimostrazione della deroga al principio della sufficienza della sola colpa (cfr. art. 2043 cod. civ.) per la configurabilità della responsabilità aquiliana in casi quale quello di specie, si deve considerare che, in simili ipotesi, l'iniziativa del privato cittadino, permettendo di attivare la risposta della giustizia dinanzi all'infrazione della norma penale, è oggetto di una valutazione largamente positiva da parte dell'ordinamento, in quanto coincide con l'interesse pubblico alla repressione dei reati;
onde la minaccia di una responsabilità civile fondata sulla colpa avrebbe l'effetto di scoraggiare quest'opera di collaborazione del cittadino con lo Stato.
In conclusione, il denunciante non incorre in responsabilità civile se non quando, agendo con dolo, si renda colpevole di calunnia (Cass. civ. 7 aprile 1978 n. 12237), dovendosi ritenere irrilevante la mera colpa, determinata da leggerezza, irriflessione, avventatezza, confusione o comunque da errore, così come la denuncia soltanto imprudente (Cass. civ. 8 marzo 1972 n. 4375), essendo richiesto per l'imputabilità del reato di calunnia il dolo: dolo che deve essere necessariamente dimostrato (Cass. civ. Sez. 3, 31 gennaio
1967 n. 163). Ovvia conseguenza è che il reato di calunnia non sussiste in tutti i casi di sola assoluzione dell'imputato, ma solo laddove sia provato che la denuncia/querela è infondata e il denunciante/querelante aveva la certezza dell'innocenza dell'imputato, richiedendosi, oltre la volontà dell'incolpazione, anche (e qui sta il problema) la consapevolezza che l'incolpato è innocente: requisito quest'ultimo non certo agilmente dimostrabile (attenendo alla sfera psicologica e quindi interna della persona) e rimasto indimostrato nel caso di specie (cfr. in tal senso Corte appello Reggio Calabria 21 maggio 2020 n. 415).
2. Ciò posto da un punto di vista generale, occorre analizzare nel caso di specie la denuncia querela presentata da parte convenuta.
Sul punto, a prescindere dal grado di approfondimento delle circostanze riferite dal querelante, occorre evidenziare come lo stesso si sia limitato, di fatto, a “prospettare pretese civilistiche”, per utilizzare le parole della richiesta di archiviazione della Procura. Parimenti, lo stesso g.i.p. nell'ordinanza di archiviazione conferma che “la vicenda può assumere rilevanza esclusivamente in ambito civile, non emergendo dalla querela elementi idonei a ritenere integrata la condotta minacciosa”.
pagina 7 di 10 Ciò che appare ancor più rilevante è che sia anche pacifico fra le parti che il querelante abbia riferito di fatti e circostanze non aventi rilevanza penale;
sul punto già nella prima memoria ex art. 171ter c.p.c. di parte attrice si legge “Il presupposto del principale elemento costitutivo del reato è, come è noto, l'esistenza di violenza o minaccia:
<chiunque nell'esercizio di un'attività commerciale, industriale o comunque produttiva, compie atti concorrenza con violenza minaccia è punito la reclusione da due a sei anni>. Dunque, la concorrenza – sul piano della responsabilità penale – assume rilievo se è posta in essere con violenza o minaccia. Violenza, di certo, mai prospettata, nemmeno in termini di ipotesi. , anch'essa mai allegata, né prospettata. La conclusione è una e soltanto una: questa è la piena prova che Per_1
la condotta avversaria è stata connotata da dolo, perché parte convenuta ha investito l'Autorità giudiziaria in sede penale prospettando la pretesa violazione di un reato che presuppone, come riferito, esistenza di violenza o minaccia, ben sapendo che mai né violenza, né minaccia, sono state poste in essere. Ciò è tanto vero che non vi è alcuna traccia di allegazione di comportamenti violenti o minacciosi addebitabili ai soggetti denunciati”. Tali deduzioni sono state poi ribadite e testualmente riportate in sede di memoria conclusionale.
Ebbene, la giurisprudenza di legittimità ha da tempo precisato che l'elemento materiale del delitto di cui all'art. 368 c.p. consiste nell'incolpare falsamente taluno di un reato, di un fatto cioè che alla stregua della prospettazione fattane dall'agente corrisponda in ogni suo estremo ad una ben determinata fattispecie legale di delitto o di contravvenzione, di guisa che non si può ravvisare il delitto di calunnia nel fatto di colui che, denunziandola all'Autorità giudiziaria o ad altra che a questa abbia obbligo di riferire, attribuisca ad una persona una condotta non corrispondente ad alcuna fattispecie legale di reato;
tale conclusione merita conferma, e questo costituisce punto centrale nell'odierna vicenda, finanche quando il denunziante abbia dato un preciso nomen juris al fatto addebitato all'incolpato e si sia proposto di provocare l'apertura di un procedimento penale nei suoi confronti (C., Sez. VI, 7.6.-17.7.2023, n. 30981; C., Sez. VI, 1.7.2009; C.,
Sez. VI, 4.11.2004; C., Sez. VI, 7.11.2002; C., Sez. VI, 20.10.1997). Difetta, pertanto, tale elemento materiale nell'azione di chi, sia pure con proposito di porre in moto il meccanismo della giustizia in pregiudizio di persona che sia innocente, attribuisca a questa, nel denunciarla all'autorità, una condotta che in realtà non corrisponde ad una determinata fattispecie legale di reato (C., Sez. VI, 27.3.1985). Ancora, più
pagina 8 di 10 di recente C., Sez. VI, 29.1-11.2.2016, n. 5740 ha ribadito che non commette calunnia chi denuncia un fatto realmente accaduto, ma non riconducibile ad alcuna norma incriminatrice, nonostante l'eventuale qualificazione prospettata in relazione a specifiche fattispecie di reato.
In altri termini, quello che il reato di calunnia sanziona non è l'incolpare taluno di una condotta che il denunciante sa non costituire una fattispecie penale (ad esempio al più, come nel caso di specie, un illecito civilistico) bensì quello di incolpare taluno, che si sa essere innocente (ovvero non averla commessa), di una condotta che costituisce una fattispecie penale rilevante. Tale errore di fondo è commesso dagli attori, come emerge anche nella seconda memoria ex art. 171ter c.p.c. (poi ribadita nella memoria conclusionale), nella quale a pag. 2 parla di “piena conoscenza in capo al convenuto dell'inesistenza dell'ipotesi denunciata al momento della presentazione della denuncia”. Come detto, la conoscenza deve riguardare l'innocenza del denunciato e non il carattere non penale della condotta denunciata;
l'elemento soggettivo del dolo deve aver riguardo, in altri termini, alle circostanze fattuali, alla consapevolezza della mancata commissione di una condotta specifica, e non al dato normativo, in merito al quale è l'autorità giudiziaria che dovrà provvedere a qualificare i fatti sottoposti alla sua attenzione.
Alla luce di tali considerazioni, considerato che una responsabilità risarcitoria può ritenersi sussistente nella particolare ipotesi in questione solamente quando siano integrati gli estremi della calunnia, si ritiene l'infondatezza della domanda attorea.
3. Quanto alla regolamentazione delle spese, le medesime seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo ai sensi del d.m. 55/2014, così come aggiornato, tenuto conto dell'assenza di istruttoria e considerata la non complessità delle questioni proposte, che legittimano l'utilizzo dei parametri minimi dello scaglione di riferimento. Tale scaglione va ricondotto in quello di valore indeterminabile
(complessità media, per i rilevanti valori monetari comunque indicati dagli attori), considerato che le formule del tipo “somma maggiore o minore ritenuta dovuta” o altre equivalenti, che accompagnano le conclusioni con cui una parte chiede la condanna al pagamento di un certo importo, non costituiscono una clausola meramente di stile quando vi sia una ragionevole incertezza sull'ammontare del danno pagina 9 di 10 effettivamente da liquidarsi (cfr Cass. civ., Sez. VI - 2, Ord., 05/06/2019, n. 15306; Cass. Civ., Sez. 3,
Sentenza n. 12724 del 21/06/2016; Cass. Civ., Sez. 2, Sentenza n. 6350 del 16/03/2010), come nel caso di specie.
Non sussistono, viceversa, i presupposti per l'emissione di condanne ex art. 96 c.p.c., formulate reciprocamente dalle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica definitivamente pronunciando:
- Rigetta la domanda di parte attrice;
- Condanna gli attori in solido fra loro a rifondere, in favore di , le spese legali del presente CP_1
giudizio, liquidate in € 5.431,00 (euro 1.064,00 per fase di studio, euro 708,00 per fase introduttiva, euro
1.869,00 per fase di trattazione, euro 1.790,00 per fase decisionale) per compenso professionale, oltre rimborso spese generali al 15%, i.v.a. e c.a.p. come per legge.
Spoleto, 09/12/2024
Il giudice
Federico Falfari
pagina 10 di 10
Tribunale di Spoleto
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
In composizione monocratica nella persona del giudice Federico Falfari ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 1997/2023 promossa da
(c.f. ), che agisce in proprio e quale legale Parte_1 C.F._1
rappresentante p.t., Presidente del CdA di (c.f. e p.iva ), Parte_2 P.IVA_1 Parte_3
(c.f. ), (c.f. ), tutti
[...] C.F._2 Parte_4 C.F._3
rappresentati e difesi dall'Avv. Silvia Moroni del Foro di Perugia ed elettivamente domiciliati presso lo studio del difensore in Foligno, Via Monte Acuto, n. 49, con domicilio informatico come meglio di seguito specificato, giuste deleghe estese in calce all'atto di citazione;
ATTORI
nei confronti di
(c.f.: ), rappresentato e difeso congiuntamente e disgiuntamente CP_1 C.F._4
dagli Avvocati Pietro Magrini, del foro di Spoleto, nonché dall'Avv. Giovanni Zurino, del foro di Perugia, ed elettivamente domiciliato presso lo studio dei predetti che dichiarano di voler ricevere le comunicazioni e notificazioni ai sopra evidenziati indirizzi PEC, come da procura speciale in calce alla comparsa di costituzione;
CONVENUTO
pagina 1 di 10 CONCLUSIONI
Conclusioni di parte attrice: “Voglia l'Ecc.mo intestato Tribunale, ogni contraria istanza, deduzione e domanda disattesa, previa ammissione di tutte le proprie istanze istruttorie articolate in corso di causa, accertare e dichiarare la responsabilità del convenuto per le ragioni meglio specificate in premessa dell'atto introduttivo e negli scritti di parte attrice e, quindi, condannarlo, per le causali e le ragioni di cui in narrativa, al risarcimento di tutti i danni, nessuno escluso, nella misura che risulterà di Giustizia a vantaggio di ciascuno degli attori, anche con la liquidazione equitativa, con la maggiorazione degli interessi di mora da calcolarsi ai sensi dell'art. 1284, pen. co., c.c.; con la condanna, altresì, dello stesso al pagamento delle spese e compensi di lite.
Con la dichiarazione di non accettazione del contraddittorio con domande ed allegazioni avversarie nuove, anche istruttorie, compresa la domanda di condanna per lite temeraria
Con ogni riserva”.
Conclusioni di parte convenuta: “Voglia l'On.le Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione
- nel merito ed in via principale, rigettare la domanda proposta da tutti gli attori in quanto infondata in fatto ed in diritto;
- in via subordinata, dichiarare che nulla deve agli attori a titolo di risarcimento del danno in quanto privo di CP_1
causalità rispetto al comportamento a questo imputato e, in ogni caso, dichiarare completamente infondata l'azione anche nel quantum richiesto perché assolutamente esorbitante, ingiustificata ed indimostrata.
CHIEDENDO ALTRESI'
Come evidenziato nella terza memoria di rito, voler equitativamente liquidare a favore del convenuto ed a carico degli attori i
danni da lite temeraria ai sensi dell'art. 96, comma 1 e 3 c.p.c.”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
(art. 132 comma II n. 4 c.p.c. e art. 118 disp. att. c.p.c., come novellati dalla l. 69/09 del 18.6.2009)
Con atto di citazione ritualmente notificato , in proprio e quale legale rappresentante p.t., Parte_1
Presidente del C.d.A. di nonché e hanno convenuto in Parte_2 Parte_3 Parte_4
giudizio esponendo quanto di seguito: CP_1
pagina 2 di 10 - con atto del 28/01/2022, presentato davanti alla Procura della Repubblica di Spoleto, CP_1
aveva proposto denuncia querela nei confronti di , e Parte_1 Parte_3 [...]
, in quanto ritenuti rei del delitto di cui all'art. 513bis c.p.; Pt_4
- in particolare, la condotta addebitata alle parti sarebbe quella relativa all'illegittimo recesso esercitato dalla con la quale il aveva un rapporto di collaborazione, dipesa dalle scelte Parte_2 CP_1
aziendali della medesima, e l'asserita concorrenza illecita posta in essere dalla medesima società;
- con atto del 24/02/2022 il Pubblico Ministero aveva chiesto al Giudice per le Indagini Preliminari
l'archiviazione del procedimento;
- di contro, in data 13/05/2022, aveva proposto opposizione ex art. 410 c.p.p. avverso la CP_1
richiesta di archiviazione;
- il GIP, istaurato il contraddittorio, aveva disposto comunque l'archiviazione del procedimento, con provvedimento del 19/05/2023.
Pertanto, gli attori si sono determinati ad incardinare il presente giudizio civile nei confronti del CP_1
proponendo domanda di risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali (da liquidarsi nella misura che risulterà di giustizia ovvero equitativamente ex art. 1226 c.c.) derivanti dalla vicenda penale e, in particolare, dalle conseguenze che la stessa aveva avuto nei confronti delle persone fisiche e della società.
Si è costituito in giudizio , il quale ha contestato la ricostruzione fattuale e di diritto degli CP_1
attori, in particolare evidenziando l'infondatezza della domanda per l'assenza di qualsivoglia propria responsabilità ed in quanto comunque non provata, evidenziando in particolare che nessun intento calunnioso l'aveva animato. Pertanto, il convenuto ha concluso per il rigetto della domanda di risarcimento danni, nonché, successivamente, per la condanna di controparte ex art. 96 c.p.c..
All'esito della prima udienza, nella quale non è stato possibile esperire il tentativo obbligatorio di conciliazione per l'assenza delle parti, ritenuta la causa immediatamente matura per la decisione senza necessità di istruttoria, è stata fissata udienza di rimessione della causa in decisione, tenutasi, in modalità scritta, in data 14/11/2024, con concessione dei termini a ritroso ex art. 189 c.p.c..
pagina 3 di 10 *******
1. La domanda è infondata e deve essere rigettata per quanto di ragione.
Invero il presente giudizio trae sostanzialmente origine dall'atto di denunzia-querela presentato dall'odierno convenuto in data 28/01/2022 nei confronti degli odierni attori con riferimento al reato di cui all'art. 513bis
c.p.. In conseguenza della denuncia in questione, pertanto, la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Spoleto aprì un procedimento penale a carico degli odierni attori ma subito si determinò per la richiesta di archiviazione nei confronti dei medesimi;
archiviazione poi disposta dal g.i.p. con provvedimento del
19/05/2023.
Ebbene, tanto doverosamente premesso osserva questo Giudice come, in realtà, alcuna responsabilità possa essere ascritta in capo all'odierno convenuto per eventuali “danni” asseritamente sofferti dagli attori in conseguenza dello sviluppo dell'attività investigativa innanzi meglio delineata. Ed infatti, sebbene non ignori che astrattamente una denuncia infondata (perché il relativo procedimento venga archiviato ovvero perché l'imputato venga prosciolto o assolto) ben può rappresentare fonte di responsabilità ex art. 2043 c.c.
a carico del suo autore, questo Giudice non può, tuttavia, esimersi dal rilevare come una simile conclusione possa (recte debba) essere condivisa unicamente laddove il denunciante abbia posto in essere un'attività dolosa (su tale aspetto peculiare si ritornerà più diffusamente infra) che integri gli estremi della calunnia o della simulazione di reato. Infatti, con ragionamento costantemente sviluppato con riferimento ai casi di reati perseguibili d'ufficio e, da ultimo espressamente applicato, per assoluta ed evidente identità
di ratio, anche alle ipotesi di reati perseguibili a querela, la Suprema Corte di Cassazione (e con essa la pressoché unanime dottrina) ha chiarito che, al di là dei menzionati casi di calunnia e simulazione di reato,
l'attività dell'organo titolare dell'azione penale si sovrappone all'iniziativa del denunciante ed è tale, di per sé stessa, da togliere alla denuncia di un reato ogni legame causale con il danno eventualmente patito dal denunciato (cfr. Cass., 25.5.2004, n. 10033; Cass., 20.10.2003, n. 15646; Cass., 24.3.2000, n. 3536; Cass.,
4.2.1992, n. 1147; Cass., 12.1.1991, n. 262; Cass., 13.11.1989, n. 4792; Cass., 18.5.1979, n. 2869).
pagina 4 di 10 Riassumendo, dunque, può concludersi nel senso per cui in mancanza di dolo del denunciante, alcun diritto al risarcimento sorge in capo al denunciato prosciolto, assolto ovvero la cui posizione sia stata archiviata.
Invero, condividendo appieno tale regola di valutazione, osserva anzitutto questo Giudicante come, nel caso di specie, alcuna condanna in sede penale sia stata mai assunta nei confronti dell'odierno convenuto per il reato di calunnia e/o simulazione di reato ai danni degli attori, in relazione al procedimento per il quale il Tribunale di Spoleto ha disposto la citata archiviazione.
Che tale accertamento non sia stato effettuato dal giudice penale con sentenza di condanna o di assoluzione, pronunciate a seguito di dibattimento, che abbiano efficacia di giudicato - cfr. artt. 651 e 652
c.p.p. - nel giudizio civile azionato per il risarcimento del danno, peraltro, non significa che l'indagine circa la sussistenza del reato, in tutti gli elementi di cui esso si compone (cfr. Cass., 24.3.2000, n. 3536, cit.), non debba essere effettuata dal giudice civile (cfr. Cass. 22.7.1996, n. 6527; Cass. 10.12.1971, n. 3596).
Sennonché, anche volendo applicare tale pacifica regula iuris, si rileva fin d'ora che, nel caso in esame, da un punto di vista soggettivo non sussistono gli estremi del dolo richiesto dagli artt. 367 e 368 c.p. ai fini della configurabilità dei reati dagli stessi contemplati e sanzionati e, dunque, in ultima analisi, che alcuna fattispecie delittuosa sia, neppure astrattamente, ascrivibile all'odierno convenuto.
Con la ineluttabile conseguenza che ne discende per cui, in applicazione degli illustrati principi, alcuna richiesta risarcitoria può essere utilmente avanzata nei confronti di quest'ultimo da parte degli attori.
Ebbene, il reato di calunnia (in termini analoghi si deve ovviamente ragionare per quanto riguarda il delitto di simulazione di reato) richiede, per la propria consumazione, la sussistenza del dolo, costituito dalla consapevolezza, da parte del denunciante, della non responsabilità del denunciato (cfr. Cass. pen.,
8722/1991, Cass. pen., 6990/1995): tale dolo è pertanto escluso, oltre che nelle ipotesi in cui tale consapevolezza manchi, anche in caso di dubbio o di errore ragionevole. Di talché, in applicazione del principio per cui non ogni archiviazione o assoluzione da un reato comporta implicitamente l'accertamento della responsabilità per calunnia, a propria volta, del denunciante quel reato (cfr. Cass. S.U. 29.11.1996, n.
10677), non può che concludersi nel senso che il provvedimento di archiviazione contiene soltanto pagina 5 di 10 l'accertamento dell'insussistenza di fattispecie penalmente rilevanti, ma non anche quello della consapevolezza di tale circostanza da parte del denunciante.
Né, ancora, potrebbe fondarsi un giudizio di responsabilità dell'odierno convenuto sulla base dell'elemento soggettivo della colpa grave, secondo lo schema delineato dall'art. 2043 c.c..
Proprio gli insegnamenti dettati, in materia, dalla Suprema Corte di legittimità portano ad escludere una simile conclusione e, dunque, a ritenere condicio sine qua non per l'insorgenza del diritto al risarcimento dei danni in favore del denunciato ed a carico del denunziante, l'elemento soggettivo del dolo di quest'ultimo: ciò sia in relazione ai reati perseguibili di ufficio sia, più in generale, per quanto attiene ai reati perseguibili a querela.
Osserva incidentalmente il Tribunale che la querela, se da un lato rimuove un ostacolo al promovimento dell'azione penale - e in tal senso è nota come “condizione di procedibilità” - dall'altro non determina, di per sé, l'instaurazione del processo. Senza la querela, infatti, il processo non può aver luogo, dovendo il pubblico ministero astenersi dall'agire; presentata la querela, tuttavia, il processo non nasce se non in seguito all'esercizio dell'azione penale, che è frutto dell'autonomo vaglio della notitia criminis ad opera degli organi inquirenti. La querela non è insomma esplicazione di un diritto di accusa privata, idonea ad investire direttamente il giudice dell'azione penale, giacché l'iniziativa e lo svolgimento di questa restano di esclusiva competenza del pubblico ministero: tra la presentazione della querela e l'obbligo del giudice di emettere un provvedimento sulla specifica notitia criminis che ne è oggetto, dunque, non corre alcun nesso causale,
attuandosi il dovere del giudice solo attraverso l'indispensabile mediazione dell'accusa statale, la cui attività pubblicistica, esattamente come accade nel caso di reato perseguibile d'ufficio, si sovrappone all'iniziativa del querelante. Da quanto detto discende, allora, che, “in presenza di una querela infondata, solo il dolo del suo autore è in grado di ristabilire il legame, altrimenti interrotto dall'azione del pubblico ministero, tra la querela e il danno risentito da chi, in seguito ad essa, sia stato sottoposto a un procedimento penale definito con l'assoluzione” cfr. Cass.,
23.1.2002, n. 750, cit..
pagina 6 di 10 Per altro verso, ad ulteriore dimostrazione della deroga al principio della sufficienza della sola colpa (cfr. art. 2043 cod. civ.) per la configurabilità della responsabilità aquiliana in casi quale quello di specie, si deve considerare che, in simili ipotesi, l'iniziativa del privato cittadino, permettendo di attivare la risposta della giustizia dinanzi all'infrazione della norma penale, è oggetto di una valutazione largamente positiva da parte dell'ordinamento, in quanto coincide con l'interesse pubblico alla repressione dei reati;
onde la minaccia di una responsabilità civile fondata sulla colpa avrebbe l'effetto di scoraggiare quest'opera di collaborazione del cittadino con lo Stato.
In conclusione, il denunciante non incorre in responsabilità civile se non quando, agendo con dolo, si renda colpevole di calunnia (Cass. civ. 7 aprile 1978 n. 12237), dovendosi ritenere irrilevante la mera colpa, determinata da leggerezza, irriflessione, avventatezza, confusione o comunque da errore, così come la denuncia soltanto imprudente (Cass. civ. 8 marzo 1972 n. 4375), essendo richiesto per l'imputabilità del reato di calunnia il dolo: dolo che deve essere necessariamente dimostrato (Cass. civ. Sez. 3, 31 gennaio
1967 n. 163). Ovvia conseguenza è che il reato di calunnia non sussiste in tutti i casi di sola assoluzione dell'imputato, ma solo laddove sia provato che la denuncia/querela è infondata e il denunciante/querelante aveva la certezza dell'innocenza dell'imputato, richiedendosi, oltre la volontà dell'incolpazione, anche (e qui sta il problema) la consapevolezza che l'incolpato è innocente: requisito quest'ultimo non certo agilmente dimostrabile (attenendo alla sfera psicologica e quindi interna della persona) e rimasto indimostrato nel caso di specie (cfr. in tal senso Corte appello Reggio Calabria 21 maggio 2020 n. 415).
2. Ciò posto da un punto di vista generale, occorre analizzare nel caso di specie la denuncia querela presentata da parte convenuta.
Sul punto, a prescindere dal grado di approfondimento delle circostanze riferite dal querelante, occorre evidenziare come lo stesso si sia limitato, di fatto, a “prospettare pretese civilistiche”, per utilizzare le parole della richiesta di archiviazione della Procura. Parimenti, lo stesso g.i.p. nell'ordinanza di archiviazione conferma che “la vicenda può assumere rilevanza esclusivamente in ambito civile, non emergendo dalla querela elementi idonei a ritenere integrata la condotta minacciosa”.
pagina 7 di 10 Ciò che appare ancor più rilevante è che sia anche pacifico fra le parti che il querelante abbia riferito di fatti e circostanze non aventi rilevanza penale;
sul punto già nella prima memoria ex art. 171ter c.p.c. di parte attrice si legge “Il presupposto del principale elemento costitutivo del reato è, come è noto, l'esistenza di violenza o minaccia:
<chiunque nell'esercizio di un'attività commerciale, industriale o comunque produttiva, compie atti concorrenza con violenza minaccia è punito la reclusione da due a sei anni>. Dunque, la concorrenza – sul piano della responsabilità penale – assume rilievo se è posta in essere con violenza o minaccia. Violenza, di certo, mai prospettata, nemmeno in termini di ipotesi. , anch'essa mai allegata, né prospettata. La conclusione è una e soltanto una: questa è la piena prova che Per_1
la condotta avversaria è stata connotata da dolo, perché parte convenuta ha investito l'Autorità giudiziaria in sede penale prospettando la pretesa violazione di un reato che presuppone, come riferito, esistenza di violenza o minaccia, ben sapendo che mai né violenza, né minaccia, sono state poste in essere. Ciò è tanto vero che non vi è alcuna traccia di allegazione di comportamenti violenti o minacciosi addebitabili ai soggetti denunciati”. Tali deduzioni sono state poi ribadite e testualmente riportate in sede di memoria conclusionale.
Ebbene, la giurisprudenza di legittimità ha da tempo precisato che l'elemento materiale del delitto di cui all'art. 368 c.p. consiste nell'incolpare falsamente taluno di un reato, di un fatto cioè che alla stregua della prospettazione fattane dall'agente corrisponda in ogni suo estremo ad una ben determinata fattispecie legale di delitto o di contravvenzione, di guisa che non si può ravvisare il delitto di calunnia nel fatto di colui che, denunziandola all'Autorità giudiziaria o ad altra che a questa abbia obbligo di riferire, attribuisca ad una persona una condotta non corrispondente ad alcuna fattispecie legale di reato;
tale conclusione merita conferma, e questo costituisce punto centrale nell'odierna vicenda, finanche quando il denunziante abbia dato un preciso nomen juris al fatto addebitato all'incolpato e si sia proposto di provocare l'apertura di un procedimento penale nei suoi confronti (C., Sez. VI, 7.6.-17.7.2023, n. 30981; C., Sez. VI, 1.7.2009; C.,
Sez. VI, 4.11.2004; C., Sez. VI, 7.11.2002; C., Sez. VI, 20.10.1997). Difetta, pertanto, tale elemento materiale nell'azione di chi, sia pure con proposito di porre in moto il meccanismo della giustizia in pregiudizio di persona che sia innocente, attribuisca a questa, nel denunciarla all'autorità, una condotta che in realtà non corrisponde ad una determinata fattispecie legale di reato (C., Sez. VI, 27.3.1985). Ancora, più
pagina 8 di 10 di recente C., Sez. VI, 29.1-11.2.2016, n. 5740 ha ribadito che non commette calunnia chi denuncia un fatto realmente accaduto, ma non riconducibile ad alcuna norma incriminatrice, nonostante l'eventuale qualificazione prospettata in relazione a specifiche fattispecie di reato.
In altri termini, quello che il reato di calunnia sanziona non è l'incolpare taluno di una condotta che il denunciante sa non costituire una fattispecie penale (ad esempio al più, come nel caso di specie, un illecito civilistico) bensì quello di incolpare taluno, che si sa essere innocente (ovvero non averla commessa), di una condotta che costituisce una fattispecie penale rilevante. Tale errore di fondo è commesso dagli attori, come emerge anche nella seconda memoria ex art. 171ter c.p.c. (poi ribadita nella memoria conclusionale), nella quale a pag. 2 parla di “piena conoscenza in capo al convenuto dell'inesistenza dell'ipotesi denunciata al momento della presentazione della denuncia”. Come detto, la conoscenza deve riguardare l'innocenza del denunciato e non il carattere non penale della condotta denunciata;
l'elemento soggettivo del dolo deve aver riguardo, in altri termini, alle circostanze fattuali, alla consapevolezza della mancata commissione di una condotta specifica, e non al dato normativo, in merito al quale è l'autorità giudiziaria che dovrà provvedere a qualificare i fatti sottoposti alla sua attenzione.
Alla luce di tali considerazioni, considerato che una responsabilità risarcitoria può ritenersi sussistente nella particolare ipotesi in questione solamente quando siano integrati gli estremi della calunnia, si ritiene l'infondatezza della domanda attorea.
3. Quanto alla regolamentazione delle spese, le medesime seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo ai sensi del d.m. 55/2014, così come aggiornato, tenuto conto dell'assenza di istruttoria e considerata la non complessità delle questioni proposte, che legittimano l'utilizzo dei parametri minimi dello scaglione di riferimento. Tale scaglione va ricondotto in quello di valore indeterminabile
(complessità media, per i rilevanti valori monetari comunque indicati dagli attori), considerato che le formule del tipo “somma maggiore o minore ritenuta dovuta” o altre equivalenti, che accompagnano le conclusioni con cui una parte chiede la condanna al pagamento di un certo importo, non costituiscono una clausola meramente di stile quando vi sia una ragionevole incertezza sull'ammontare del danno pagina 9 di 10 effettivamente da liquidarsi (cfr Cass. civ., Sez. VI - 2, Ord., 05/06/2019, n. 15306; Cass. Civ., Sez. 3,
Sentenza n. 12724 del 21/06/2016; Cass. Civ., Sez. 2, Sentenza n. 6350 del 16/03/2010), come nel caso di specie.
Non sussistono, viceversa, i presupposti per l'emissione di condanne ex art. 96 c.p.c., formulate reciprocamente dalle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica definitivamente pronunciando:
- Rigetta la domanda di parte attrice;
- Condanna gli attori in solido fra loro a rifondere, in favore di , le spese legali del presente CP_1
giudizio, liquidate in € 5.431,00 (euro 1.064,00 per fase di studio, euro 708,00 per fase introduttiva, euro
1.869,00 per fase di trattazione, euro 1.790,00 per fase decisionale) per compenso professionale, oltre rimborso spese generali al 15%, i.v.a. e c.a.p. come per legge.
Spoleto, 09/12/2024
Il giudice
Federico Falfari
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