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Sentenza 25 marzo 2025
Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 25/03/2025, n. 2282 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 2282 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Napoli, in persona del giudice dott.ssa Maria Vittoria Ciaramella, in funzione di giudice del lavoro, a seguito del deposito di note di trattazione scritta nel termine assegnato ex art.127 ter c.p.c. fino al 24.3.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel giudizio di opposizione ad ATP iscritto al n. 7175/2024 del ruolo generale (cui è riunito il procedimento n. 20821/2022), avente ad oggetto: indennità di accompagnamento, vertente
T R A
, rappresentato e difeso dagli avv.ti Patrizia Basilio e Lisetta D'Onofrio; Parte_1 ricorrente
E
, in persona del Presidente pro-tempo, rappresentato e Controparte_1 difeso dall'avv. Anna Di Stefano;
resistente
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 17.11.2022, parte ricorrente in epigrafe proponeva, ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c., istanza di accertamento tecnico per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa al riconoscimento dell'indennità di accompagnamento e dello status di portatore di handicap con connotazione di gravità ex art.3, comma 3, legge 104/92 dalla data della domanda amministrativa del
22.6.2020, non avendo egli mai ricevuto la comunicazione del verbale di visita medica svoltasi dinanzi alla apposita Commissione. Il c.t.u. nominato, dott.ssa concludeva la perizia accertando che l'insussistenza dei Persona_1 requisiti sanitari per accedere alle prestazioni richieste.
Parte ricorrente, che aveva dichiarato, ai sensi del 4° c. del citato articolo di contestare le suddette conclusioni, proponeva l'odierno ricorso in data 22.3.2024 contestando le conclusioni del perito e denunciando specifiche lacunosità della perizia. Il ricorrente, quindi, chiedeva disporsi nuova CTU ed accogliersi la domanda originariamente formulata. L' si costituiva e concludeva per il rigetto dell'opposizione . CP_1
Espletata una nuova CTU, veniva disposto il deposito di note di trattazione scritta nel termine del 24.3.2025 ex art. 127 ter c.p.c. ed avendo le parti provveduto in tal senso, la causa veniva decisa con la presente sentenza depositata telematicamente.
***** Va preliminarmente disposta la riunione al presente procedimento dell'ATPO, recante n. RG 20821/22. Va, inoltre, premesso che l'art. 445 bis c.p.c prevede che, nella fase di opposizione all'ATPO, la parte ricorrente debba contestare, specificamente, le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio. La specificità dei motivi di contestazione è richiesta, a pena di inammissibilità del ricorso, sul modello di quanto previsto nel giudizio di appello, di tal che, attraverso l'esame dell'atto, il giudice sia posto in grado di ipotizzare un'erroneità dell'espletata consulenza per un motivo chiaro, che deve essere indicato dalla parte, vuoi per contrasto con le percentuali di invalidità in materia di invalidità civile (tabelle di cui al d.m. 5.2.1992), o per erroneo calcolo riduzionistico da parte del c.t.u., vuoi per un'erronea e stigmatizzata sottovalutazione dello stato invalidante. I motivi di contestazione debbono, inoltre, essere idonei a confutare le conclusioni cui è pervenuto l'esperto. Nel caso di specie la richiesta specificità sussiste avendo parte ricorrente evidenziato specifiche lacunosità della perizia svolta.
L'opposizione è fondata e va, pertanto, accolta e va, quindi, riconosciuta la sussistenza del requisito sanitario per l'indennità di accompagnamento e per lo status di portatore di handicap grave, sia pure con decorrenza successiva alla domanda amministrativa.
Il CTU nominato in sede di rinnovazione della perizia, dott. ha adeguatamente ed Persona_2 esaustivamente considerato tutta la documentazione medica depositata;
dalla raccolta dell'anamnesi, dall'esame clinico e dalla valutazione della documentazione dianzi indicata, ha evidenziato che il ricorrente è affetto da
“Severo deterioramento cognitivo da sofferenza cerebrale cronica di natura mista (vasculopatica e abiotrofico-involutiva); sindrome depressiva reattiva-involutiva e difficoltà nello svolgimento delle attività quotidiane. - Cardiopatia sclerotico-ipertensiva in soggetto portatore di PM. Fibrillazione atriale cronica.
Marcata linfo-venostasi agli arti inferiori da flebo-linfangite. - Artrosi pluridistrettuale in marcato deficit della deambulazione. Esiti di frattura del trochite omerale a destra. - Broncopneumopatia cronica ostruttiva. -
Ipertrofia prostatica benigna. - Allegata ipoacusia bilaterale”. Il perito ha evidenziato come l'efficienza psico-fisica del ricorrente “sia concretamente compromessa dai riverberi menomativi delle patologie croniche in diagnosi che l'hanno condotto in una condizione di oggettiva dipendenza da terzi. Rilevano infatti il severo deficit cognitivo-prestazionale da sofferenza cerebrale cronica ed una oggettiva limitazione dell'autonomia di movimento per un marcato deficit della deambulazione che, nel caso specifico, ha una genesi multifattoriale in quanto fattori cognitivi (difficoltà alla pianificazione strategica del cammino), disturbi dell'equilibrio (presbiastasia), fattori artropatici (artrosi pluridistrettuale a marcato impegno funzionale), l'obesità, la dispnea da sforzo, l'astenia ed una ridotta tolleranza agli sforzi fisici (scompenso cardiaco cronico, BPCO, ipostenia ex non uso) in concorso, sono in grado di inficiare concretamente la autonomia deambulatoria del periziato. In tali condizioni non sembra che il ricorrente sia in possesso di piena autonomia posturale e deambulatoria, realisticamente possibile ma solo con doppio appoggio (bastone + terzi) e limitatamente entro le mura domestiche, ma non possibile, senza assistenza di terzi, fuori dai confini domestici”. Per quanto attiene all'individuazione del momento di insorgenza dello stato invalidante che rileva ai fini della decorrenza della predetta prestazione previdenziale, il CTU ha sottolineato che si tratta di un quadro morboso costituitosi nel tempo, per cui esso non può coincidere con quello del presente accertamento peritale, ma neppure può farsi risalire all'epoca della domanda amministrativa o della perizia espletata in sede di ATP, non emergendo a quelle date un quadro clinico-funzionale caratterizzato da un deficit della deambulazione e da un deterioramento cognitivo-prestazionale di severità sovrapponibile a quella rilevata nel corso dell'odierno accertamento peritale. Il CTU ha, quindi, concluso che, sulla base della documentazione in atti, la decorrenza dell'accertamento può farsi risalire al mese di maggio 2024 epoca in cui una consulenza geriatrica domiciliare già deponeva per un severo deficit cognitivo-prestazionale (consulenza geriatrica domiciliare del 22.05.2024 DS 33 – ASL NA/1
Centro).
Le conclusioni del CTU trovano piena giustificazione nelle patologie accertate e nella documentazione sanitaria esaminata, oltre che nell'evidenza clinica direttamente riscontrata dal perito e frutto di un procedimento logico e tecnico corretto.
Le argomentazioni del consulente giustificano esaurientemente le conclusioni cui egli è pervenuto e possono senz'altro essere condivise e fatte proprie del giudicante: le censure mosse alla perizia da parte attrice non denunciano carenze o deficienze diagnostiche, ovvero affermazioni illogiche o scientificamente errate, bensì semplici difformità tra la valutazione del consulente circa l'incidenza e l'entità del dato patologico ed il valore diverso allo stesso attribuito dalla parte (Cass. Lav. n. 11054/2003; Cass. Lav. n. 7341/2004), La valutazione del c.t.u. appare infatti corretta sotto il profilo metodologico atteso che, avuto riguardo al tipo di prestazione assistenziale richiesta, la diagnosi viene attuata con riferimento alle conseguenze funzionali delle patologie riscontrate. L'elaborato appare motivato e non suscettibile di censure, per le anzidette motivazioni, e per queste non ritiene il giudicante di dovere effettuare ulteriori approfondimenti né avanzare richieste di chiarimenti né rinnovi dell'elaborato peritale (sul punto cfr Cass Sez. 1, Sentenza n. 5277 del 10/03/2006; Cass Sez. L, Sentenza n. 23413 del 10/11/2011).
Il ricorso va, quindi, accolto con decorrenza da Maggio 2024. Le spese della fase di ATP e quelle dell'odierno giudizio vanno integralmente compensate tra le parti, tenuto condo della decorrenza dell'accertamento (maggio 2024) successivo sia alla domanda amministrativa (22.6.2020), sia al ricorso ex art. 445 bis c.p.c. (17.11.2022), sia allo stesso ricorso in opposizione (22.3.2024).
P. Q. M.
Il Tribunale di Napoli, in funzione di Giudice del Lavoro, disposta preliminarmente la riunione al presente procedimento dell'ATPO, recante n. R.G 20821/22, così decide:
-Accoglie la domanda e, per l'effetto, accerta la sussistenza del requisito sanitario per il riconoscimento, in favore del ricorrente dell'indennità di accompagnamento e dello status di portatore di Parte_1 handicap con connotazione di gravità ex art. 3, comma 3, legge 104/92 con decorrenza da Maggio 2024;
-Compensa integralmente tra le parti le spese di lite;
-Provvede separatamente alla liquidazione delle spese di consulenza.
-Si comunichi.
Napoli, 25.3.2025
Il giudice del lavoro
(dott.ssa Maria Vittoria Ciaramella)
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Napoli, in persona del giudice dott.ssa Maria Vittoria Ciaramella, in funzione di giudice del lavoro, a seguito del deposito di note di trattazione scritta nel termine assegnato ex art.127 ter c.p.c. fino al 24.3.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel giudizio di opposizione ad ATP iscritto al n. 7175/2024 del ruolo generale (cui è riunito il procedimento n. 20821/2022), avente ad oggetto: indennità di accompagnamento, vertente
T R A
, rappresentato e difeso dagli avv.ti Patrizia Basilio e Lisetta D'Onofrio; Parte_1 ricorrente
E
, in persona del Presidente pro-tempo, rappresentato e Controparte_1 difeso dall'avv. Anna Di Stefano;
resistente
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 17.11.2022, parte ricorrente in epigrafe proponeva, ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c., istanza di accertamento tecnico per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa al riconoscimento dell'indennità di accompagnamento e dello status di portatore di handicap con connotazione di gravità ex art.3, comma 3, legge 104/92 dalla data della domanda amministrativa del
22.6.2020, non avendo egli mai ricevuto la comunicazione del verbale di visita medica svoltasi dinanzi alla apposita Commissione. Il c.t.u. nominato, dott.ssa concludeva la perizia accertando che l'insussistenza dei Persona_1 requisiti sanitari per accedere alle prestazioni richieste.
Parte ricorrente, che aveva dichiarato, ai sensi del 4° c. del citato articolo di contestare le suddette conclusioni, proponeva l'odierno ricorso in data 22.3.2024 contestando le conclusioni del perito e denunciando specifiche lacunosità della perizia. Il ricorrente, quindi, chiedeva disporsi nuova CTU ed accogliersi la domanda originariamente formulata. L' si costituiva e concludeva per il rigetto dell'opposizione . CP_1
Espletata una nuova CTU, veniva disposto il deposito di note di trattazione scritta nel termine del 24.3.2025 ex art. 127 ter c.p.c. ed avendo le parti provveduto in tal senso, la causa veniva decisa con la presente sentenza depositata telematicamente.
***** Va preliminarmente disposta la riunione al presente procedimento dell'ATPO, recante n. RG 20821/22. Va, inoltre, premesso che l'art. 445 bis c.p.c prevede che, nella fase di opposizione all'ATPO, la parte ricorrente debba contestare, specificamente, le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio. La specificità dei motivi di contestazione è richiesta, a pena di inammissibilità del ricorso, sul modello di quanto previsto nel giudizio di appello, di tal che, attraverso l'esame dell'atto, il giudice sia posto in grado di ipotizzare un'erroneità dell'espletata consulenza per un motivo chiaro, che deve essere indicato dalla parte, vuoi per contrasto con le percentuali di invalidità in materia di invalidità civile (tabelle di cui al d.m. 5.2.1992), o per erroneo calcolo riduzionistico da parte del c.t.u., vuoi per un'erronea e stigmatizzata sottovalutazione dello stato invalidante. I motivi di contestazione debbono, inoltre, essere idonei a confutare le conclusioni cui è pervenuto l'esperto. Nel caso di specie la richiesta specificità sussiste avendo parte ricorrente evidenziato specifiche lacunosità della perizia svolta.
L'opposizione è fondata e va, pertanto, accolta e va, quindi, riconosciuta la sussistenza del requisito sanitario per l'indennità di accompagnamento e per lo status di portatore di handicap grave, sia pure con decorrenza successiva alla domanda amministrativa.
Il CTU nominato in sede di rinnovazione della perizia, dott. ha adeguatamente ed Persona_2 esaustivamente considerato tutta la documentazione medica depositata;
dalla raccolta dell'anamnesi, dall'esame clinico e dalla valutazione della documentazione dianzi indicata, ha evidenziato che il ricorrente è affetto da
“Severo deterioramento cognitivo da sofferenza cerebrale cronica di natura mista (vasculopatica e abiotrofico-involutiva); sindrome depressiva reattiva-involutiva e difficoltà nello svolgimento delle attività quotidiane. - Cardiopatia sclerotico-ipertensiva in soggetto portatore di PM. Fibrillazione atriale cronica.
Marcata linfo-venostasi agli arti inferiori da flebo-linfangite. - Artrosi pluridistrettuale in marcato deficit della deambulazione. Esiti di frattura del trochite omerale a destra. - Broncopneumopatia cronica ostruttiva. -
Ipertrofia prostatica benigna. - Allegata ipoacusia bilaterale”. Il perito ha evidenziato come l'efficienza psico-fisica del ricorrente “sia concretamente compromessa dai riverberi menomativi delle patologie croniche in diagnosi che l'hanno condotto in una condizione di oggettiva dipendenza da terzi. Rilevano infatti il severo deficit cognitivo-prestazionale da sofferenza cerebrale cronica ed una oggettiva limitazione dell'autonomia di movimento per un marcato deficit della deambulazione che, nel caso specifico, ha una genesi multifattoriale in quanto fattori cognitivi (difficoltà alla pianificazione strategica del cammino), disturbi dell'equilibrio (presbiastasia), fattori artropatici (artrosi pluridistrettuale a marcato impegno funzionale), l'obesità, la dispnea da sforzo, l'astenia ed una ridotta tolleranza agli sforzi fisici (scompenso cardiaco cronico, BPCO, ipostenia ex non uso) in concorso, sono in grado di inficiare concretamente la autonomia deambulatoria del periziato. In tali condizioni non sembra che il ricorrente sia in possesso di piena autonomia posturale e deambulatoria, realisticamente possibile ma solo con doppio appoggio (bastone + terzi) e limitatamente entro le mura domestiche, ma non possibile, senza assistenza di terzi, fuori dai confini domestici”. Per quanto attiene all'individuazione del momento di insorgenza dello stato invalidante che rileva ai fini della decorrenza della predetta prestazione previdenziale, il CTU ha sottolineato che si tratta di un quadro morboso costituitosi nel tempo, per cui esso non può coincidere con quello del presente accertamento peritale, ma neppure può farsi risalire all'epoca della domanda amministrativa o della perizia espletata in sede di ATP, non emergendo a quelle date un quadro clinico-funzionale caratterizzato da un deficit della deambulazione e da un deterioramento cognitivo-prestazionale di severità sovrapponibile a quella rilevata nel corso dell'odierno accertamento peritale. Il CTU ha, quindi, concluso che, sulla base della documentazione in atti, la decorrenza dell'accertamento può farsi risalire al mese di maggio 2024 epoca in cui una consulenza geriatrica domiciliare già deponeva per un severo deficit cognitivo-prestazionale (consulenza geriatrica domiciliare del 22.05.2024 DS 33 – ASL NA/1
Centro).
Le conclusioni del CTU trovano piena giustificazione nelle patologie accertate e nella documentazione sanitaria esaminata, oltre che nell'evidenza clinica direttamente riscontrata dal perito e frutto di un procedimento logico e tecnico corretto.
Le argomentazioni del consulente giustificano esaurientemente le conclusioni cui egli è pervenuto e possono senz'altro essere condivise e fatte proprie del giudicante: le censure mosse alla perizia da parte attrice non denunciano carenze o deficienze diagnostiche, ovvero affermazioni illogiche o scientificamente errate, bensì semplici difformità tra la valutazione del consulente circa l'incidenza e l'entità del dato patologico ed il valore diverso allo stesso attribuito dalla parte (Cass. Lav. n. 11054/2003; Cass. Lav. n. 7341/2004), La valutazione del c.t.u. appare infatti corretta sotto il profilo metodologico atteso che, avuto riguardo al tipo di prestazione assistenziale richiesta, la diagnosi viene attuata con riferimento alle conseguenze funzionali delle patologie riscontrate. L'elaborato appare motivato e non suscettibile di censure, per le anzidette motivazioni, e per queste non ritiene il giudicante di dovere effettuare ulteriori approfondimenti né avanzare richieste di chiarimenti né rinnovi dell'elaborato peritale (sul punto cfr Cass Sez. 1, Sentenza n. 5277 del 10/03/2006; Cass Sez. L, Sentenza n. 23413 del 10/11/2011).
Il ricorso va, quindi, accolto con decorrenza da Maggio 2024. Le spese della fase di ATP e quelle dell'odierno giudizio vanno integralmente compensate tra le parti, tenuto condo della decorrenza dell'accertamento (maggio 2024) successivo sia alla domanda amministrativa (22.6.2020), sia al ricorso ex art. 445 bis c.p.c. (17.11.2022), sia allo stesso ricorso in opposizione (22.3.2024).
P. Q. M.
Il Tribunale di Napoli, in funzione di Giudice del Lavoro, disposta preliminarmente la riunione al presente procedimento dell'ATPO, recante n. R.G 20821/22, così decide:
-Accoglie la domanda e, per l'effetto, accerta la sussistenza del requisito sanitario per il riconoscimento, in favore del ricorrente dell'indennità di accompagnamento e dello status di portatore di Parte_1 handicap con connotazione di gravità ex art. 3, comma 3, legge 104/92 con decorrenza da Maggio 2024;
-Compensa integralmente tra le parti le spese di lite;
-Provvede separatamente alla liquidazione delle spese di consulenza.
-Si comunichi.
Napoli, 25.3.2025
Il giudice del lavoro
(dott.ssa Maria Vittoria Ciaramella)