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Sentenza 20 febbraio 2025
Sentenza 20 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ancona, sentenza 20/02/2025, n. 120 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ancona |
| Numero : | 120 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4102/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
Volontaria giurisdizione
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Silvia Corinaldesi Presidente
Alessandro Di Tano Giudice
Lara Seccacini Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA sul ricorso congiunto iscritto al n. r.g. 4102/2024 promosso da:
nata il [...] a [...]; Parte_1
e nato il [...] a [...]; CP_1 entrambi rappresentati, difesi e domiciliati da/presso avv. Michele Di Monaco giusta delega in atti;
OGGETTO: SEPARAZIONE CONSENSUALE;
CONCLUSIONI:
“1) i coniugi vivranno separati, con l'obbligo del reciproco rispetto e saranno liberi di fissare la residenza dove ritenuto più opportuno previa rispettiva comunicazione;
2) il Sig. e la Sig.ra dichiarano di essere entrambi economicamente CP_1 Parte_1 autosufficienti entement no di mantenimento è dovuto reciprocamente tra i medesimi;
3) le parti convengono che la figlia minorenne verrà affidata ad entrambi i Persona_1 genitori e collocata presso l'abitazione paterna sita in Recanati (MC) alla Via Beato Placido n. 26; il figlio maggiorenne – ancor non economicamente autosufficente – verrà collocato Persona_2 presso l'abitazione materna sita in Falconara M.ma (AN) alla Via G. Leopardi n. 20; la casa coniugale, di proprietà esclusiva del sig. verrà assegnata definitivamente in godimento CP_1 al predetto, unitamente a tutti beni in essa presenti,
4) il figlio (maggiorenne) sarà libero di scegliere in autonomia i modi e i tempi Persona_2 di frequentazio nche la figlia , oggi diciasettenne, potrà concordare Persona_1 direttamente con la madre le frequentazioni e le visite in relazione ai propri impegni scolastici e
- 1 - lavorativi della sig.ra e comunque in accordo con il genitore collocatario. In mancanza Parte_1 di accordo la sig.ra potrà vedere e tenere con sé la figlia il mercoledì e venerdì Parte_1 Per_1 di ogni settimana alle ore 21,00, ed il fine settimana, i ra alternata, dalle ore 13,00 del sabato alle ore 21,00 della domenica. Durante le vacanze estive, ovvero durante tutto il periodo di chiusura della scuola, la minore trascorrerà con la madre due settimane Per_1 consecutive o divise in due distinti periodi di 7 giorni.
Tutte le festività saranno trascorse dalla minore con ciascun genitore in maniera Per_1 alternata negli anni.
5) quale contributo al mantenimento della figlia minorenne, la sig. Persona_1 Pt_1 verserà al sig. una somma mensile, entro il giorno 20 di ogni mese, di € 200,00
[...] CP_1
(duecentoeuro/00); a sua volta il sig. quale contributo al mantenimento del figlio CP_1
– maggiorenne ma no icamente autosufficiente e collocato presso la Persona_2 residenza materna - verserà alla sig.ra una somma mensile, entro il giorno 20 di ogni Parte_1 mese, di € 1.000,00 (mille euro/00). L te a titolo di mantenimento saranno rivalutate annualmente in base agli indici ISTAT.
6) Le spese straordinarie per i figli, come individuate nel Protocollo concordato da questo Tribunale con l'Ordine degli Avvocati di Ancona in vigore dal16.9.2013, saranno a carico di entrambi i ricorrenti nella misura del 50% ciascuno;
tali somme dovranno essere rimborsate al genitore che ha anticipato l'intero importo entro il mese successivo.
L'assegno unico per i figli, attualmente percepito per intero dal sig. continuerà CP_1 ad essere percepito per il futuro dallo stesso con espressa rinuncia della si alla sua Parte_1 quota parte;
7) la sig.ra si impegna e si obbliga a pagare le rate residue del finanziamento n. Parte_1
8698386 (Doc. 5) - Banca Intesa San Paolo -, di € 33mila complessivi, che vede il sig. CP_1 come coobbligato, acceso nell'anno 2020 ed utilizzato, tra l'altro, per l'acquisto d tg......, di proprietà ed uso esclusivo della sig.ra .” Parte_1
* * * *
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1. Con ricorso depositato congiuntamente e che si sono Parte_1 CP_1 sposati a Recanati (MC) il 22/06/2003, premesso che dal matrimonio sono nati due figli ( il 01/02/2005 e il 01/08/2007) e che dal 2021, essendo venuta a mancare Per_2 Per_1
l'affectio coniugalis, i coniugi si sono di fatto già concordemente separati, hanno chiesto pronunciarsi la loro separazione.
2. L'udienza di prima comparizione è stata sostituita, ex art. 127-ter c.p.c., dallo scambio di note scritte, che sono state tempestivamente depositate dalle parti.
3. Gli atti sono stati regolarmente trasmessi, ex artt. 71 e 473-bis.51 c.p.c., al Pubblico Ministero che in data 08/10/2024 ha espresso parere favorevole all'accoglimento del ricorso.
4. La domanda tesa ad ottenere la pronuncia di separazione è fondata e, pertanto, deve essere accolta. Non vi è incertezza sulla impossibilità di ricostituire il consorzio familiare, come evidenzia la domanda congiunta delle parti.
La concorde volontà di queste di ottenere la separazione giudiziale e il venir meno di un vero progetto di vita coniugale inducono a escludere la possibilità di una riconciliazione
- 2 - tra i coniugi, di fatto da tempo separati, e a riconoscere l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza.
Deve in conseguenza essere pronunciata la separazione personale dei coniugi.
5. Le condizioni di separazione prospettate sono conformi alla situazione economica delle parti (che hanno dichiarato di avere adeguati redditi propri e di non chiedere reciprocamente alcun assegno di mantenimento) e corrispondenti agli interessi dei due figli (collocati rispettivamente: il primogenito, maggiorenne ma economicamente non autosufficiente, presso l'abitazione materna, con contributo a carico del padre di € 1.000,00 mensili;
la secondogenita, minorenne, presso l'abitazione familiare, unitamente al padre, con contributo al mantenimento a carico della madre di € 200,00 mensili) in favore dei quali è stato previsto un contributo al mantenimento adeguato alle loro esigenze nonché corrispondente alle condizioni economiche del genitore onerato;
la regolamentazione del diritto di visita tra il padre, genitore non collocatario, e la figlia minore appare congruamente elastica, al fine di tener conto dell'età della ragazza, e al contempo tale da assicurare al genitore una costante frequentazione secondo i canoni della bigenitorialità.
Le parti hanno precisato nel ricorso la disciplina delle spese straordinarie che seguirà quanto previsto nel protocollo vigente presso il Tribunale di Ancona.
Non si ravvisa la necessità di procedere d'ufficio all'ascolto della figlia minore, posto che le condizioni concordate risultano, come innanzi visto, rispondenti al suo interesse morale e materiale, sono rispettose della sua esigenza di mantenere un rapporto continuativo con ciascun genitore, il clima tra le parti appare collaborativo e non emergono profili di coazione della minore.
Il Collegio può pertanto dare atto dell'accordo raggiunto dalle parti.
6. La definizione concordata del procedimento giustifica la compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ancona, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, in accoglimento delle conclusioni congiunte delle parti, dispone quanto segue: dichiara la separazione dei coniugi e i quali hanno Parte_1 CP_1 contatto matrimonio a Recanati il 22/06/2003, trascritto nel Registro dello Stato Civile del Comune di Recanati al n. 18, parte 2, serie A, dell'anno 2003; omologa gli accordi intervenuti tra le parti alle condizioni indicate nel ricorso e sopra riportate;
ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Recanati (MC) di procedere alle annotazioni di legge;
compensa le spese di lite.
Si comunichi.
Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio del 12/02/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Lara Seccacini Silvia Corinaldesi
- 3 -
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
Volontaria giurisdizione
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Silvia Corinaldesi Presidente
Alessandro Di Tano Giudice
Lara Seccacini Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA sul ricorso congiunto iscritto al n. r.g. 4102/2024 promosso da:
nata il [...] a [...]; Parte_1
e nato il [...] a [...]; CP_1 entrambi rappresentati, difesi e domiciliati da/presso avv. Michele Di Monaco giusta delega in atti;
OGGETTO: SEPARAZIONE CONSENSUALE;
CONCLUSIONI:
“1) i coniugi vivranno separati, con l'obbligo del reciproco rispetto e saranno liberi di fissare la residenza dove ritenuto più opportuno previa rispettiva comunicazione;
2) il Sig. e la Sig.ra dichiarano di essere entrambi economicamente CP_1 Parte_1 autosufficienti entement no di mantenimento è dovuto reciprocamente tra i medesimi;
3) le parti convengono che la figlia minorenne verrà affidata ad entrambi i Persona_1 genitori e collocata presso l'abitazione paterna sita in Recanati (MC) alla Via Beato Placido n. 26; il figlio maggiorenne – ancor non economicamente autosufficente – verrà collocato Persona_2 presso l'abitazione materna sita in Falconara M.ma (AN) alla Via G. Leopardi n. 20; la casa coniugale, di proprietà esclusiva del sig. verrà assegnata definitivamente in godimento CP_1 al predetto, unitamente a tutti beni in essa presenti,
4) il figlio (maggiorenne) sarà libero di scegliere in autonomia i modi e i tempi Persona_2 di frequentazio nche la figlia , oggi diciasettenne, potrà concordare Persona_1 direttamente con la madre le frequentazioni e le visite in relazione ai propri impegni scolastici e
- 1 - lavorativi della sig.ra e comunque in accordo con il genitore collocatario. In mancanza Parte_1 di accordo la sig.ra potrà vedere e tenere con sé la figlia il mercoledì e venerdì Parte_1 Per_1 di ogni settimana alle ore 21,00, ed il fine settimana, i ra alternata, dalle ore 13,00 del sabato alle ore 21,00 della domenica. Durante le vacanze estive, ovvero durante tutto il periodo di chiusura della scuola, la minore trascorrerà con la madre due settimane Per_1 consecutive o divise in due distinti periodi di 7 giorni.
Tutte le festività saranno trascorse dalla minore con ciascun genitore in maniera Per_1 alternata negli anni.
5) quale contributo al mantenimento della figlia minorenne, la sig. Persona_1 Pt_1 verserà al sig. una somma mensile, entro il giorno 20 di ogni mese, di € 200,00
[...] CP_1
(duecentoeuro/00); a sua volta il sig. quale contributo al mantenimento del figlio CP_1
– maggiorenne ma no icamente autosufficiente e collocato presso la Persona_2 residenza materna - verserà alla sig.ra una somma mensile, entro il giorno 20 di ogni Parte_1 mese, di € 1.000,00 (mille euro/00). L te a titolo di mantenimento saranno rivalutate annualmente in base agli indici ISTAT.
6) Le spese straordinarie per i figli, come individuate nel Protocollo concordato da questo Tribunale con l'Ordine degli Avvocati di Ancona in vigore dal16.9.2013, saranno a carico di entrambi i ricorrenti nella misura del 50% ciascuno;
tali somme dovranno essere rimborsate al genitore che ha anticipato l'intero importo entro il mese successivo.
L'assegno unico per i figli, attualmente percepito per intero dal sig. continuerà CP_1 ad essere percepito per il futuro dallo stesso con espressa rinuncia della si alla sua Parte_1 quota parte;
7) la sig.ra si impegna e si obbliga a pagare le rate residue del finanziamento n. Parte_1
8698386 (Doc. 5) - Banca Intesa San Paolo -, di € 33mila complessivi, che vede il sig. CP_1 come coobbligato, acceso nell'anno 2020 ed utilizzato, tra l'altro, per l'acquisto d tg......, di proprietà ed uso esclusivo della sig.ra .” Parte_1
* * * *
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1. Con ricorso depositato congiuntamente e che si sono Parte_1 CP_1 sposati a Recanati (MC) il 22/06/2003, premesso che dal matrimonio sono nati due figli ( il 01/02/2005 e il 01/08/2007) e che dal 2021, essendo venuta a mancare Per_2 Per_1
l'affectio coniugalis, i coniugi si sono di fatto già concordemente separati, hanno chiesto pronunciarsi la loro separazione.
2. L'udienza di prima comparizione è stata sostituita, ex art. 127-ter c.p.c., dallo scambio di note scritte, che sono state tempestivamente depositate dalle parti.
3. Gli atti sono stati regolarmente trasmessi, ex artt. 71 e 473-bis.51 c.p.c., al Pubblico Ministero che in data 08/10/2024 ha espresso parere favorevole all'accoglimento del ricorso.
4. La domanda tesa ad ottenere la pronuncia di separazione è fondata e, pertanto, deve essere accolta. Non vi è incertezza sulla impossibilità di ricostituire il consorzio familiare, come evidenzia la domanda congiunta delle parti.
La concorde volontà di queste di ottenere la separazione giudiziale e il venir meno di un vero progetto di vita coniugale inducono a escludere la possibilità di una riconciliazione
- 2 - tra i coniugi, di fatto da tempo separati, e a riconoscere l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza.
Deve in conseguenza essere pronunciata la separazione personale dei coniugi.
5. Le condizioni di separazione prospettate sono conformi alla situazione economica delle parti (che hanno dichiarato di avere adeguati redditi propri e di non chiedere reciprocamente alcun assegno di mantenimento) e corrispondenti agli interessi dei due figli (collocati rispettivamente: il primogenito, maggiorenne ma economicamente non autosufficiente, presso l'abitazione materna, con contributo a carico del padre di € 1.000,00 mensili;
la secondogenita, minorenne, presso l'abitazione familiare, unitamente al padre, con contributo al mantenimento a carico della madre di € 200,00 mensili) in favore dei quali è stato previsto un contributo al mantenimento adeguato alle loro esigenze nonché corrispondente alle condizioni economiche del genitore onerato;
la regolamentazione del diritto di visita tra il padre, genitore non collocatario, e la figlia minore appare congruamente elastica, al fine di tener conto dell'età della ragazza, e al contempo tale da assicurare al genitore una costante frequentazione secondo i canoni della bigenitorialità.
Le parti hanno precisato nel ricorso la disciplina delle spese straordinarie che seguirà quanto previsto nel protocollo vigente presso il Tribunale di Ancona.
Non si ravvisa la necessità di procedere d'ufficio all'ascolto della figlia minore, posto che le condizioni concordate risultano, come innanzi visto, rispondenti al suo interesse morale e materiale, sono rispettose della sua esigenza di mantenere un rapporto continuativo con ciascun genitore, il clima tra le parti appare collaborativo e non emergono profili di coazione della minore.
Il Collegio può pertanto dare atto dell'accordo raggiunto dalle parti.
6. La definizione concordata del procedimento giustifica la compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ancona, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, in accoglimento delle conclusioni congiunte delle parti, dispone quanto segue: dichiara la separazione dei coniugi e i quali hanno Parte_1 CP_1 contatto matrimonio a Recanati il 22/06/2003, trascritto nel Registro dello Stato Civile del Comune di Recanati al n. 18, parte 2, serie A, dell'anno 2003; omologa gli accordi intervenuti tra le parti alle condizioni indicate nel ricorso e sopra riportate;
ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Recanati (MC) di procedere alle annotazioni di legge;
compensa le spese di lite.
Si comunichi.
Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio del 12/02/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Lara Seccacini Silvia Corinaldesi
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