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Sentenza 15 ottobre 2025
Sentenza 15 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 15/10/2025, n. 2070 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 2070 |
| Data del deposito : | 15 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro ed in composizione monocratica nella persona del giudice dott.ssa Adriana Schiavoni, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente sentenza nella causa iscritta al n. R.G. 2964/2023
TRA
rappr. e dif., giusta procura in atti, dall'avv. Guido Marone presso il cui Parte_1 studio elett. dom. in Napoli alla via L. Giordano n. 15
RICORRENTE
E
Controparte_1 [...]
in persona Controparte_2 del legale rappresentante p.t., rappr. e dif, come in atti, ex art. 417 bis c.p.c., dai funzionari
[...]
e con cui elett. dom. in alla via Lubich n. 6 CP_3 CP_4 CP_5 CP_2
RESISTENTI
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 16.05.2023 la ricorrente in epigrafe esponeva di essere docente precaria dell'amministrazione scolastica destinataria di plurimi incarichi di supplenza e di essere in possesso dei titoli necessari all'accesso alla prima fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze (GPS) ed alla seconda fascia delle graduatorie d'istituto, essendo munita del titolo di studio individuato dal
D.P.R. 14 febbraio 2016 n. 19, nonché dei 24 CFU nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche, secondo quanto previsto dall'art. 5 del D.Lgs. 13 aprile
2017 n. 5.
Sosteneva che il possesso congiunto dei predetti requisiti, costituendo un equipollente all'abilitazione specifica all'insegnamento, le avrebbe dovuto consentire l'inserimento nelle graduatorie richieste.
Lamentava che il resistente, con le ordinanze ministeriali n. 60 del 10.07.2020 e n. 112 CP_1 del 06.05.2022, aveva disciplinato la costituzione delle graduatorie provinciali per le supplenze
(GPS) e delle graduatorie d'istituto, valide per il biennio 2020/2022 e per quello 2022/2024, non considerando - illegittimamente - il possesso congiunto del titolo di accesso alla classe concorsuale e dei 24 CFU quale valida abilitazione all'insegnamento ai fini dell'inserimento nelle suddette graduatorie, con conseguente rigetto della istanza della ricorrente.
Deduceva che tale provvedimento, determinando un'ingiustificata disparità di trattamento anche alla luce della sostituzione dell'abilitazione all'insegnamento con il conseguimento dei 24 CFU
(operata con legge n. 107/2015 ed attuata con il d.lgs. n. 59/2017), era stato emesso in violazione degli artt.
3-97 Cost., degli artt. 1175, 1176 e 1375 c.c. e delle disposizioni comunitarie che non prevedono nessun titolo abilitativo per l'insegnamento.
Tanto premesso, parte istante conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Santa Maria Capua
Vetere, in funzione di Giudice del Lavoro, l'amministrazione scolastica al fine di accertare, previa disapplicazione dell'ordinanza ministeriale n. 60 del 10.07.2020 e dei successivi atti connessi e consequenziali, il proprio diritto ad essere inserita nella prima fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze (GPS) nonché nella seconda fascia delle graduatorie di circolo e di istituto per la
Provincia indicata in epigrafe, valide per il biennio 2022/2024 e successivi aggiornamenti, quale docente abilitata all'insegnamento in quanto in possesso del titolo di studio che consente l'accesso alla rispettiva classe concorsuale ai sensi del d.P.R. 14 febbraio 2016 n. 19, nonché di 24 CFU nelle discipline antropo1psicopedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. 13 aprile 2017 n. 59; per l'effetto, ordinare al convenuto l'inserimento della CP_1 ricorrente nella prima fascia della GPS nonché nella seconda fascia delle graduatorie di circolo e di istituto, in relazione alle rispettive classi di concorso e provincia, con posizione spettante in base al punteggio maturato. Vinte le spese.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, si costituiva l'amministrazione convenuta che resisteva al ricorso chiedendone il rigetto in quanto infondato.
Acquisita la documentazione prodotta, lette le note scritte in sostituzione dell'udienza depositate dalla parte ricorrente ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., il giudice procedeva alla definizione del procedimento mediante sentenza.
**********
Va, preliminarmente, affermata la giurisdizione del Giudice Ordinario. È principio consolidato in giurisprudenza quello in virtù del quale la giurisdizione si determina in base alla domanda e, ai fini del riparto tra Giudice Ordinario e Giudice Amministrativo, rileva non già la prospettazione delle parti, bensì il petitum sostanziale. Quest'ultimo va identificato non solo e non tanto in relazione alla concreta pronuncia che si chiede al giudice, ma anche e soprattutto in funzione della causa petendi, ossia della intrinseca natura della posizione dedotta in giudizio (cfr. Cass., S.U., n. 20350/2018).
Nella specie, la ricorrente, ha chiesto l'accertamento del proprio diritto all'inserimento nella “prima fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze (GPS) nonché nella seconda fascia delle graduatorie di circolo o di istituto, in relazione alle rispettive classi di concorso e provincia”, con conseguente obbligo in capo all'Amministrazione resistente di provvedere. A tal proposito, viene in rilievo quanto affermato dalla Corte di Cassazione, nella sua composizione più autorevole, con provvedimento n. 17123 del 2019: “Al fine di individuare il giudice munito di giurisdizione in relazione alle controversie concernenti il diritto all'inserimento in una graduatoria ad esaurimento nell'ambito del comparto scolastico, occorre avere riguardo al "petitum" sostanziale dedotto in giudizio. Ne consegue che se oggetto di tale domanda è la richiesta di annullamento dell'atto amministrativo generale o normativo, e solo quale effetto della rimozione di tale atto - di per sé preclusivo del soddisfacimento della pretesa del docente all'inserimento in una determinata graduatoria - l'accertamento del diritto del ricorrente all'inserimento in quella graduatoria, la giurisdizione non potrà che essere devoluta al giudice amministrativo, essendo proposta in via diretta la domanda di annullamento di un atto amministrativo;
viceversa, ove
l'istanza rivolta al giudice sia specificamente diretta all'accertamento del diritto del singolo docente all'inserimento nella graduatoria, ritenendo che tale diritto scaturisca direttamente dalla normazione primaria, eventualmente previa disapplicazione dell'atto amministrativo che potrebbe precluderlo, la giurisdizione va attribuita al giudice ordinario. (Nella specie, la S.C. ha affermato la giurisdizione del g.o. in relazione ad una domanda con la quale il docente chiedeva l'inserimento nella seconda fascia delle graduatorie d'istituto, per gli anni 2017-2020, sulla base dell'equipollenza del titolo in suo possesso ai titoli utili alla collocazione in tale fascia ai sensi del
d.m. n. 374 del 2017, di cui era invocata la disapplicazione)”, (cfr. tra le altre, Cass. SS.UU. ord. n.
25836/2016).
Ricorrendo nel caso di specie tale ultima situazione, va affermata la giurisdizione del Giudice
Ordinario.
Nel merito, la domanda è infondata e, pertanto, va rigettata per le ragioni di seguito esposte.
Questo giudice ritiene di condividere l'orientamento espresso dalla prevalente giurisprudenza di merito in numerose pronunce le cui condivisibili motivazioni in questa sede si richiamano ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c. (cfr., ex multis, Tribunale di Napoli, sentenza n. 7014 del 23.10.2024;
Tribunale di Torre Annunziata, sentenza n. 1820 del 12.10.2024; Tribunale di Napoli, sentenza n.
1838 del 08.03.2024; Tribunale di Napoli, sentenza n. 7268 del 29.11.2023)
Giova premettere che ai sensi dell'art. 1 del D.M. 374 del 1.6.2017 che richiama il D.M. 131 del
13.6.2007 (Regolamento per il conferimento delle supplenze al personale docente ed educativo ai sensi dell'articolo 4 della legge 3 maggio 1999, n. 124), sono costituite, in ciascuna istituzione scolastica, in relazione agli insegnamenti effettivamente impartiti, specifiche graduatorie di circolo e d'istituto, suddivise in tre fasce, per ogni posto d'insegnamento, classe di concorso o posto di personale educativo.
La I fascia comprende i docenti iscritti a pieno titolo o con riserva nella I, II, o III fascia delle graduatorie ad esaurimento. La II fascia comprende gli aspiranti non inseriti nella corrispondente graduatoria ad esaurimento, che sono in possesso, relativamente alla graduatoria di circolo o d'istituto interessata, di specifica abilitazione o di specifica idoneità all'insegnamento conseguita a seguito di concorsi per titoli e/o per esami anche ai soli fini abilitanti.
La III fascia comprende, relativamente alle cattedre di scuola secondaria di I e II grado, i docenti non abilitati in possesso del titolo di studio valido per l'accesso all'insegnamento.
Le graduatorie sono quindi utilizzate per l'attribuzione delle supplenze secondo l'ordine di priorità così definito.
Ciò posto, l'istante lamenta che, seppure in possesso di diploma di istruzione superiore e dei 24
C.F.U., le è stato precluso l'inserimento nella prima fascia delle Graduatorie Provinciali e nella seconda fascia delle Graduatorie di Istituto per gli insegnamenti interessati. Ritiene, quindi, che i titoli posseduti la qualifichino quale docente abilitata all'insegnamento e per questo meritevole della fascia d'insegnamento superiore in quanto, per espressa previsione legislativa, l'abilitazione equivale al possesso dei 24 CFU.
In particolare, la prospettazione di parte ricorrente muove dall'assunto secondo cui l'art. 5 del d.lgs.
n. 59/2017 avrebbe stabilito in linea generale la sufficienza dei 24 CFU quale titolo abilitativo utile all'inserimento nella seconda fascia delle graduatorie (“Costituisce titolo di accesso al concorso relativamente ai posti di docente di cui all'articolo 3, co. 4, lettera a), il possesso dell'abilitazione specifica sulla classe di concorso oppure il possesso congiunto di: a) laurea magistrale o a ciclo unico, oppure diploma di II livello dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, oppure titolo equipollente o equiparato, coerente con le classi di concorso vigenti alla data di indizione del concorso;
b) 24 crediti formativi universitari o accademici, di seguito denominati CFU/CFA, acquisiti in forma curricolare, aggiuntiva o extra curricolare nelle discipline antropopsico- pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche, garantendo comunque il possesso di almeno sei crediti in ciascuno di almeno tre dei seguenti quattro ambiti disciplinari: pedagogia, pedagogia speciale e didattica dell'inclusione; psicologia;
antropologia; metodologie e tecnologie didattiche.”).
Tale ricostruzione, tuttavia, non è condivisibile.
In primo luogo, la prospettata interpretazione delle norme citate non trova alcun riscontro nella lettera e nella ratio legis; sul piano interpretativo, l'impianto normativo del d.lgs n. 59/2017 è testualmente funzionale all'accesso nei ruoli dell'Istituzione Pubblica scolastica, come risulta chiaro dall'art. 1 del testo di legge ove è previsto che: “Il presente decreto legislativo attua il riordino,
l'adeguamento e la semplificazione del sistema di formazione iniziale e di accesso nei ruoli dei docenti, compresi quelli degli insegnanti tecnico-pratici, della scuola secondaria, per i posti comuni e per quelli di sostegno.”.
La norma di cui all'art.5, co.1, del d.lgs. citato riguarda i requisiti di accesso ad un tipo di concorso per la nomina in ruolo dei docenti della scuola pubblica secondaria, ma non i requisiti di precedenza nelle supplenze, né tantomeno le regole di conseguimento del titolo abilitativo. Pertanto, l'unica indicazione che si riscontra nella legge è la possibilità di poter partecipare al concorso pubblico grazie al possesso dei 24 CFU equiparati all'abilitazione, unicamente per la partecipazione alla selezione pubblica, che costituisce la modalità di accesso ai ruoli statali.
Ed invero, si deve rilevare che le regole in questione riguardano “il titolo di accesso al concorso”, e non l'abilitazione all'insegnamento in senso tecnico, riguardo alla quale il comma 4-ter dell'art. 5 chiarisce che: “il superamento di tutte le prove concorsuali, attraverso il conseguimento dei punteggi minimi di cui all'articolo 6, costituisce abilitazione all'insegnamento per le medesime classi di concorso”.
Tale disposizione, che evidentemente ha senso solo per coloro che partecipano al concorso senza essere già in possesso della abilitazione specifica, implica che questa continua ad esistere, e che può essere acquisita anche dai soggetti muniti di titolo di studio idoneo, ma non abilitati, non per il mero fatto di avere un titolo di studio idoneo ed avere maturati i 24 CFU, ma solo per effetto del superamento dell'esame.
In secondo luogo, trattasi di un nuovo canale di accesso ai soli ruoli della docenza nella scuola superiore, per di più caratterizzato dal fatto che, una volta vinto il concorso (ed occorre vincerlo, secondo l'art. 3, co. 3 e non solo risultare idonei conseguendo i punteggi minimi prescritti dall'art. 6, evento che equivale solo alla conseguita abilitazione per coloro che non ne sono in possesso),
l'immissione in ruolo è preceduta da un “percorso annuale di formazione iniziale e prova”, il quale, pur se ormai, a seguito della legge n. 145/2018, sostanzialmente equiparato alla prova prevista in via generale dall'art. 438 del d.lgs n. 297/94, è strutturato in modo speciale.
Trarre da tale quadro normativo il definitivo superamento della rilevanza dell'istituto dell'abilitazione specifica per classe di concorso quale requisito per l'inserimento nella prima fascia
GPS e nella seconda fascia delle graduatorie di istituto in favore dei 24 CFU appare, già per questo, privo di fondamento.
Del resto, contrariamente a quanto assume la difesa attorea, la persistenza di tale requisito è confermata in via generale dalla legge n. 107/2015.
L'art.1, co. 79, prevede che i dirigenti scolastici possono “utilizzare i docenti in classi di concorso diverse da quelle per le quali sono abilitati, purchè posseggano titoli di studio validi per
l'insegnamento della disciplina e percorsi formativi e competenze professionali coerenti con gli insegnamenti da impartire e purchè non siano disponibili nell'ambito territoriale docenti abilitati in quelle classi di concorso”.
La disposizione prevede che il titolo di studio valido per l'insegnamento di una disciplina costituisce il prerequisito per qualunque forma di docenza nella scuola pubblica, ma è cosa diversa dall'abilitazione specifica per una classe di concorso, costituendo quest'ultima non solo un doveroso criterio prioritario nelle procedure di scelta, ma anche il presupposto di regola necessario per la nomina in ruolo. È pertanto legittima, in quanto non se ne riscontrano criticità alla luce della fonte primaria, la disciplina di cui all'O.M. 60/2020 nella parte in cui non consente ai docenti in possesso del diploma di laurea e dei 24 CFU di iscriversi alla I fascia delle GPS e alla II fascia delle graduatorie di istituto
Alla luce di tali richiami, deve rilevarsi che nell'ordinamento scolastico persiste una chiara differenza tra titolo di studio richiesto per prestare servizio nella scuola pubblica e per partecipare ai concorsi, e titolo abilitativo all'insegnamento, che costituisce di norma titolo per la nomina in ruolo e di legittima precedenza nelle supplenze, per ottenere il quale occorre di regola il superamento di un esame di Stato, costituito alternativamente o dal superamento di un concorso per esami, o dal superamento dell'esame di un corso abilitativo equiparato.
Privi di pregio sono, infime, le allegazioni riferite alla violazione di principi costituzionali e di direttive comunitarie, tenuto conto che la normativa in esame costituisce attuazione della norna dell'art. 97 Cost., che sancisce la regola del concorso per l'accesso al pubblico impiego;
e che le fonti eurocomunitarie richiamate in ricorso, lungi dall'impedire di imporre titoli specifici per l'esercizio delle professioni in qualunque Stato membro, garantiscono la libera circolazione dei servizi mediante regole sostanziali e procedurali di mutuo riconoscimento di titoli di esperienza e formativi equipollenti.
Ed ancora, quanto alla direttiva 2005/36/CE, come recepita dal d.lgs. n. 206 del 2007, è sufficiente osservare come essa non abbia escluso che lo Stato membro possa subordinare l'accesso a una professione regolamentata al possesso di determinate qualifiche professionali (in tal senso, Cons. St.
n. 6868/2018: “Non emerge, d'altro canto, un contrasto tra la disciplina europea e la normativa nazionale sul tema, posto che la disciplina dei titoli abilitanti rimane di competenza dell'ordinamento nazionale e posto che i requisiti necessari per lo svolgimento dell'attività di insegnante e la loro subordinazione a un titolo abilitante non appaiono contrastare con puntuali disposizione di diritto europeo. Sul punto, (cfr. parere Cons. St. n. 963 del 2019) deve osservarsi che i sistemi generali di riconoscimento intraeuropeo dei diplomi non regolano le procedure di selezione e reclutamento, limitandosi al più a imporre il riconoscimento delle qualifiche ottenute in uno Stato membro per consentire agli interessati di candidarsi ad un posto di lavoro in un altro
Stato, nel rispetto delle procedure di selezione e di reclutamento vigenti.”
In definitiva, l'assimilazione delle due categorie (abilitazione specifica e possesso dei 24CFU) a fini solo concorsuali non conduce ad affermare alcuna ontologica equipollenza dell'abilitazione, conseguita all'esito di specifici percorsi abilitanti o per effetto della partecipazione a concorsi per titoli e/o esami indetti a tale scopo, ai crediti formativi posseduti dalla ricorrente.
Pertanto, deve escludersi, in assenza di una previsione di legge che disponga la rivendicata equipollenza dei CFU all'abilitazione ai fini richiesti nel presente giudizio, la sussistenza di un diritto soggettivo in tal senso. D'altro canto, anche la prevalente giurisprudenza amministrativa (cfr. sentenza T.A.R., n. 05828/2019; Cons. Stato n. 2264/2018) ha affermato che per l'iscrizione nella seconda fascia delle graduatorie è necessario il conseguimento del titolo abilitativo, escludendo che il semplice possesso di laurea ovvero il titolo di dottore di ricerca ovvero ancora lo svolgimento di
24 CFU, sia equiparabile al titolo di abilitazione all'insegnamento.
Alla stregua delle suesposte considerazioni, il ricorso va rigettato.
La peculiarità e novità della questione trattata e le oscillazioni giurisprudenziali registrate nella giurisprudenza di merito costituiscono gravi ed eccezionali motivi per disporre l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in persona della dott.ssa Adriana Schiavoni, quale giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
a) rigetta il ricorso;
b) compensa le spese di lite.
Santa Maria Capua Vetere, 15 ottobre 2025
Il Giudice
dott.ssa Adriana Schiavoni
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro ed in composizione monocratica nella persona del giudice dott.ssa Adriana Schiavoni, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente sentenza nella causa iscritta al n. R.G. 2964/2023
TRA
rappr. e dif., giusta procura in atti, dall'avv. Guido Marone presso il cui Parte_1 studio elett. dom. in Napoli alla via L. Giordano n. 15
RICORRENTE
E
Controparte_1 [...]
in persona Controparte_2 del legale rappresentante p.t., rappr. e dif, come in atti, ex art. 417 bis c.p.c., dai funzionari
[...]
e con cui elett. dom. in alla via Lubich n. 6 CP_3 CP_4 CP_5 CP_2
RESISTENTI
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 16.05.2023 la ricorrente in epigrafe esponeva di essere docente precaria dell'amministrazione scolastica destinataria di plurimi incarichi di supplenza e di essere in possesso dei titoli necessari all'accesso alla prima fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze (GPS) ed alla seconda fascia delle graduatorie d'istituto, essendo munita del titolo di studio individuato dal
D.P.R. 14 febbraio 2016 n. 19, nonché dei 24 CFU nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche, secondo quanto previsto dall'art. 5 del D.Lgs. 13 aprile
2017 n. 5.
Sosteneva che il possesso congiunto dei predetti requisiti, costituendo un equipollente all'abilitazione specifica all'insegnamento, le avrebbe dovuto consentire l'inserimento nelle graduatorie richieste.
Lamentava che il resistente, con le ordinanze ministeriali n. 60 del 10.07.2020 e n. 112 CP_1 del 06.05.2022, aveva disciplinato la costituzione delle graduatorie provinciali per le supplenze
(GPS) e delle graduatorie d'istituto, valide per il biennio 2020/2022 e per quello 2022/2024, non considerando - illegittimamente - il possesso congiunto del titolo di accesso alla classe concorsuale e dei 24 CFU quale valida abilitazione all'insegnamento ai fini dell'inserimento nelle suddette graduatorie, con conseguente rigetto della istanza della ricorrente.
Deduceva che tale provvedimento, determinando un'ingiustificata disparità di trattamento anche alla luce della sostituzione dell'abilitazione all'insegnamento con il conseguimento dei 24 CFU
(operata con legge n. 107/2015 ed attuata con il d.lgs. n. 59/2017), era stato emesso in violazione degli artt.
3-97 Cost., degli artt. 1175, 1176 e 1375 c.c. e delle disposizioni comunitarie che non prevedono nessun titolo abilitativo per l'insegnamento.
Tanto premesso, parte istante conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Santa Maria Capua
Vetere, in funzione di Giudice del Lavoro, l'amministrazione scolastica al fine di accertare, previa disapplicazione dell'ordinanza ministeriale n. 60 del 10.07.2020 e dei successivi atti connessi e consequenziali, il proprio diritto ad essere inserita nella prima fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze (GPS) nonché nella seconda fascia delle graduatorie di circolo e di istituto per la
Provincia indicata in epigrafe, valide per il biennio 2022/2024 e successivi aggiornamenti, quale docente abilitata all'insegnamento in quanto in possesso del titolo di studio che consente l'accesso alla rispettiva classe concorsuale ai sensi del d.P.R. 14 febbraio 2016 n. 19, nonché di 24 CFU nelle discipline antropo1psicopedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. 13 aprile 2017 n. 59; per l'effetto, ordinare al convenuto l'inserimento della CP_1 ricorrente nella prima fascia della GPS nonché nella seconda fascia delle graduatorie di circolo e di istituto, in relazione alle rispettive classi di concorso e provincia, con posizione spettante in base al punteggio maturato. Vinte le spese.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, si costituiva l'amministrazione convenuta che resisteva al ricorso chiedendone il rigetto in quanto infondato.
Acquisita la documentazione prodotta, lette le note scritte in sostituzione dell'udienza depositate dalla parte ricorrente ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., il giudice procedeva alla definizione del procedimento mediante sentenza.
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Va, preliminarmente, affermata la giurisdizione del Giudice Ordinario. È principio consolidato in giurisprudenza quello in virtù del quale la giurisdizione si determina in base alla domanda e, ai fini del riparto tra Giudice Ordinario e Giudice Amministrativo, rileva non già la prospettazione delle parti, bensì il petitum sostanziale. Quest'ultimo va identificato non solo e non tanto in relazione alla concreta pronuncia che si chiede al giudice, ma anche e soprattutto in funzione della causa petendi, ossia della intrinseca natura della posizione dedotta in giudizio (cfr. Cass., S.U., n. 20350/2018).
Nella specie, la ricorrente, ha chiesto l'accertamento del proprio diritto all'inserimento nella “prima fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze (GPS) nonché nella seconda fascia delle graduatorie di circolo o di istituto, in relazione alle rispettive classi di concorso e provincia”, con conseguente obbligo in capo all'Amministrazione resistente di provvedere. A tal proposito, viene in rilievo quanto affermato dalla Corte di Cassazione, nella sua composizione più autorevole, con provvedimento n. 17123 del 2019: “Al fine di individuare il giudice munito di giurisdizione in relazione alle controversie concernenti il diritto all'inserimento in una graduatoria ad esaurimento nell'ambito del comparto scolastico, occorre avere riguardo al "petitum" sostanziale dedotto in giudizio. Ne consegue che se oggetto di tale domanda è la richiesta di annullamento dell'atto amministrativo generale o normativo, e solo quale effetto della rimozione di tale atto - di per sé preclusivo del soddisfacimento della pretesa del docente all'inserimento in una determinata graduatoria - l'accertamento del diritto del ricorrente all'inserimento in quella graduatoria, la giurisdizione non potrà che essere devoluta al giudice amministrativo, essendo proposta in via diretta la domanda di annullamento di un atto amministrativo;
viceversa, ove
l'istanza rivolta al giudice sia specificamente diretta all'accertamento del diritto del singolo docente all'inserimento nella graduatoria, ritenendo che tale diritto scaturisca direttamente dalla normazione primaria, eventualmente previa disapplicazione dell'atto amministrativo che potrebbe precluderlo, la giurisdizione va attribuita al giudice ordinario. (Nella specie, la S.C. ha affermato la giurisdizione del g.o. in relazione ad una domanda con la quale il docente chiedeva l'inserimento nella seconda fascia delle graduatorie d'istituto, per gli anni 2017-2020, sulla base dell'equipollenza del titolo in suo possesso ai titoli utili alla collocazione in tale fascia ai sensi del
d.m. n. 374 del 2017, di cui era invocata la disapplicazione)”, (cfr. tra le altre, Cass. SS.UU. ord. n.
25836/2016).
Ricorrendo nel caso di specie tale ultima situazione, va affermata la giurisdizione del Giudice
Ordinario.
Nel merito, la domanda è infondata e, pertanto, va rigettata per le ragioni di seguito esposte.
Questo giudice ritiene di condividere l'orientamento espresso dalla prevalente giurisprudenza di merito in numerose pronunce le cui condivisibili motivazioni in questa sede si richiamano ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c. (cfr., ex multis, Tribunale di Napoli, sentenza n. 7014 del 23.10.2024;
Tribunale di Torre Annunziata, sentenza n. 1820 del 12.10.2024; Tribunale di Napoli, sentenza n.
1838 del 08.03.2024; Tribunale di Napoli, sentenza n. 7268 del 29.11.2023)
Giova premettere che ai sensi dell'art. 1 del D.M. 374 del 1.6.2017 che richiama il D.M. 131 del
13.6.2007 (Regolamento per il conferimento delle supplenze al personale docente ed educativo ai sensi dell'articolo 4 della legge 3 maggio 1999, n. 124), sono costituite, in ciascuna istituzione scolastica, in relazione agli insegnamenti effettivamente impartiti, specifiche graduatorie di circolo e d'istituto, suddivise in tre fasce, per ogni posto d'insegnamento, classe di concorso o posto di personale educativo.
La I fascia comprende i docenti iscritti a pieno titolo o con riserva nella I, II, o III fascia delle graduatorie ad esaurimento. La II fascia comprende gli aspiranti non inseriti nella corrispondente graduatoria ad esaurimento, che sono in possesso, relativamente alla graduatoria di circolo o d'istituto interessata, di specifica abilitazione o di specifica idoneità all'insegnamento conseguita a seguito di concorsi per titoli e/o per esami anche ai soli fini abilitanti.
La III fascia comprende, relativamente alle cattedre di scuola secondaria di I e II grado, i docenti non abilitati in possesso del titolo di studio valido per l'accesso all'insegnamento.
Le graduatorie sono quindi utilizzate per l'attribuzione delle supplenze secondo l'ordine di priorità così definito.
Ciò posto, l'istante lamenta che, seppure in possesso di diploma di istruzione superiore e dei 24
C.F.U., le è stato precluso l'inserimento nella prima fascia delle Graduatorie Provinciali e nella seconda fascia delle Graduatorie di Istituto per gli insegnamenti interessati. Ritiene, quindi, che i titoli posseduti la qualifichino quale docente abilitata all'insegnamento e per questo meritevole della fascia d'insegnamento superiore in quanto, per espressa previsione legislativa, l'abilitazione equivale al possesso dei 24 CFU.
In particolare, la prospettazione di parte ricorrente muove dall'assunto secondo cui l'art. 5 del d.lgs.
n. 59/2017 avrebbe stabilito in linea generale la sufficienza dei 24 CFU quale titolo abilitativo utile all'inserimento nella seconda fascia delle graduatorie (“Costituisce titolo di accesso al concorso relativamente ai posti di docente di cui all'articolo 3, co. 4, lettera a), il possesso dell'abilitazione specifica sulla classe di concorso oppure il possesso congiunto di: a) laurea magistrale o a ciclo unico, oppure diploma di II livello dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, oppure titolo equipollente o equiparato, coerente con le classi di concorso vigenti alla data di indizione del concorso;
b) 24 crediti formativi universitari o accademici, di seguito denominati CFU/CFA, acquisiti in forma curricolare, aggiuntiva o extra curricolare nelle discipline antropopsico- pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche, garantendo comunque il possesso di almeno sei crediti in ciascuno di almeno tre dei seguenti quattro ambiti disciplinari: pedagogia, pedagogia speciale e didattica dell'inclusione; psicologia;
antropologia; metodologie e tecnologie didattiche.”).
Tale ricostruzione, tuttavia, non è condivisibile.
In primo luogo, la prospettata interpretazione delle norme citate non trova alcun riscontro nella lettera e nella ratio legis; sul piano interpretativo, l'impianto normativo del d.lgs n. 59/2017 è testualmente funzionale all'accesso nei ruoli dell'Istituzione Pubblica scolastica, come risulta chiaro dall'art. 1 del testo di legge ove è previsto che: “Il presente decreto legislativo attua il riordino,
l'adeguamento e la semplificazione del sistema di formazione iniziale e di accesso nei ruoli dei docenti, compresi quelli degli insegnanti tecnico-pratici, della scuola secondaria, per i posti comuni e per quelli di sostegno.”.
La norma di cui all'art.5, co.1, del d.lgs. citato riguarda i requisiti di accesso ad un tipo di concorso per la nomina in ruolo dei docenti della scuola pubblica secondaria, ma non i requisiti di precedenza nelle supplenze, né tantomeno le regole di conseguimento del titolo abilitativo. Pertanto, l'unica indicazione che si riscontra nella legge è la possibilità di poter partecipare al concorso pubblico grazie al possesso dei 24 CFU equiparati all'abilitazione, unicamente per la partecipazione alla selezione pubblica, che costituisce la modalità di accesso ai ruoli statali.
Ed invero, si deve rilevare che le regole in questione riguardano “il titolo di accesso al concorso”, e non l'abilitazione all'insegnamento in senso tecnico, riguardo alla quale il comma 4-ter dell'art. 5 chiarisce che: “il superamento di tutte le prove concorsuali, attraverso il conseguimento dei punteggi minimi di cui all'articolo 6, costituisce abilitazione all'insegnamento per le medesime classi di concorso”.
Tale disposizione, che evidentemente ha senso solo per coloro che partecipano al concorso senza essere già in possesso della abilitazione specifica, implica che questa continua ad esistere, e che può essere acquisita anche dai soggetti muniti di titolo di studio idoneo, ma non abilitati, non per il mero fatto di avere un titolo di studio idoneo ed avere maturati i 24 CFU, ma solo per effetto del superamento dell'esame.
In secondo luogo, trattasi di un nuovo canale di accesso ai soli ruoli della docenza nella scuola superiore, per di più caratterizzato dal fatto che, una volta vinto il concorso (ed occorre vincerlo, secondo l'art. 3, co. 3 e non solo risultare idonei conseguendo i punteggi minimi prescritti dall'art. 6, evento che equivale solo alla conseguita abilitazione per coloro che non ne sono in possesso),
l'immissione in ruolo è preceduta da un “percorso annuale di formazione iniziale e prova”, il quale, pur se ormai, a seguito della legge n. 145/2018, sostanzialmente equiparato alla prova prevista in via generale dall'art. 438 del d.lgs n. 297/94, è strutturato in modo speciale.
Trarre da tale quadro normativo il definitivo superamento della rilevanza dell'istituto dell'abilitazione specifica per classe di concorso quale requisito per l'inserimento nella prima fascia
GPS e nella seconda fascia delle graduatorie di istituto in favore dei 24 CFU appare, già per questo, privo di fondamento.
Del resto, contrariamente a quanto assume la difesa attorea, la persistenza di tale requisito è confermata in via generale dalla legge n. 107/2015.
L'art.1, co. 79, prevede che i dirigenti scolastici possono “utilizzare i docenti in classi di concorso diverse da quelle per le quali sono abilitati, purchè posseggano titoli di studio validi per
l'insegnamento della disciplina e percorsi formativi e competenze professionali coerenti con gli insegnamenti da impartire e purchè non siano disponibili nell'ambito territoriale docenti abilitati in quelle classi di concorso”.
La disposizione prevede che il titolo di studio valido per l'insegnamento di una disciplina costituisce il prerequisito per qualunque forma di docenza nella scuola pubblica, ma è cosa diversa dall'abilitazione specifica per una classe di concorso, costituendo quest'ultima non solo un doveroso criterio prioritario nelle procedure di scelta, ma anche il presupposto di regola necessario per la nomina in ruolo. È pertanto legittima, in quanto non se ne riscontrano criticità alla luce della fonte primaria, la disciplina di cui all'O.M. 60/2020 nella parte in cui non consente ai docenti in possesso del diploma di laurea e dei 24 CFU di iscriversi alla I fascia delle GPS e alla II fascia delle graduatorie di istituto
Alla luce di tali richiami, deve rilevarsi che nell'ordinamento scolastico persiste una chiara differenza tra titolo di studio richiesto per prestare servizio nella scuola pubblica e per partecipare ai concorsi, e titolo abilitativo all'insegnamento, che costituisce di norma titolo per la nomina in ruolo e di legittima precedenza nelle supplenze, per ottenere il quale occorre di regola il superamento di un esame di Stato, costituito alternativamente o dal superamento di un concorso per esami, o dal superamento dell'esame di un corso abilitativo equiparato.
Privi di pregio sono, infime, le allegazioni riferite alla violazione di principi costituzionali e di direttive comunitarie, tenuto conto che la normativa in esame costituisce attuazione della norna dell'art. 97 Cost., che sancisce la regola del concorso per l'accesso al pubblico impiego;
e che le fonti eurocomunitarie richiamate in ricorso, lungi dall'impedire di imporre titoli specifici per l'esercizio delle professioni in qualunque Stato membro, garantiscono la libera circolazione dei servizi mediante regole sostanziali e procedurali di mutuo riconoscimento di titoli di esperienza e formativi equipollenti.
Ed ancora, quanto alla direttiva 2005/36/CE, come recepita dal d.lgs. n. 206 del 2007, è sufficiente osservare come essa non abbia escluso che lo Stato membro possa subordinare l'accesso a una professione regolamentata al possesso di determinate qualifiche professionali (in tal senso, Cons. St.
n. 6868/2018: “Non emerge, d'altro canto, un contrasto tra la disciplina europea e la normativa nazionale sul tema, posto che la disciplina dei titoli abilitanti rimane di competenza dell'ordinamento nazionale e posto che i requisiti necessari per lo svolgimento dell'attività di insegnante e la loro subordinazione a un titolo abilitante non appaiono contrastare con puntuali disposizione di diritto europeo. Sul punto, (cfr. parere Cons. St. n. 963 del 2019) deve osservarsi che i sistemi generali di riconoscimento intraeuropeo dei diplomi non regolano le procedure di selezione e reclutamento, limitandosi al più a imporre il riconoscimento delle qualifiche ottenute in uno Stato membro per consentire agli interessati di candidarsi ad un posto di lavoro in un altro
Stato, nel rispetto delle procedure di selezione e di reclutamento vigenti.”
In definitiva, l'assimilazione delle due categorie (abilitazione specifica e possesso dei 24CFU) a fini solo concorsuali non conduce ad affermare alcuna ontologica equipollenza dell'abilitazione, conseguita all'esito di specifici percorsi abilitanti o per effetto della partecipazione a concorsi per titoli e/o esami indetti a tale scopo, ai crediti formativi posseduti dalla ricorrente.
Pertanto, deve escludersi, in assenza di una previsione di legge che disponga la rivendicata equipollenza dei CFU all'abilitazione ai fini richiesti nel presente giudizio, la sussistenza di un diritto soggettivo in tal senso. D'altro canto, anche la prevalente giurisprudenza amministrativa (cfr. sentenza T.A.R., n. 05828/2019; Cons. Stato n. 2264/2018) ha affermato che per l'iscrizione nella seconda fascia delle graduatorie è necessario il conseguimento del titolo abilitativo, escludendo che il semplice possesso di laurea ovvero il titolo di dottore di ricerca ovvero ancora lo svolgimento di
24 CFU, sia equiparabile al titolo di abilitazione all'insegnamento.
Alla stregua delle suesposte considerazioni, il ricorso va rigettato.
La peculiarità e novità della questione trattata e le oscillazioni giurisprudenziali registrate nella giurisprudenza di merito costituiscono gravi ed eccezionali motivi per disporre l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in persona della dott.ssa Adriana Schiavoni, quale giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
a) rigetta il ricorso;
b) compensa le spese di lite.
Santa Maria Capua Vetere, 15 ottobre 2025
Il Giudice
dott.ssa Adriana Schiavoni