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Sentenza 13 gennaio 2026
Sentenza 13 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Messina, sez. XII, sentenza 13/01/2026, n. 163 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Messina |
| Numero : | 163 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 163/2026
Depositata il 13/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 12, riunita in udienza il 12/01/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
NA CLAUDIA, Giudice monocratico in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4598/2025 depositato il 11/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Messina - Via Ugo Bassi 98123 Messina ME
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ato Me 1 S.p.a. In Liquidazione - 02683660837
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520240034379843000 TARSU/TIA
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: come in atti e verbali di causa delle parti costituite
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato all'Agente della Riscossione ed alla società ATO ME 1 spa in liq., in persona del legale rappresentante pro tempore, in data 12.05.2025, depositato in data 11.06.2025, Nominativo_1
ha impugnato la cartella di pagamento n. 29520240034379843000, emessa per tassa rifiuti anni
2011-2012, notificata in data 12.03.2025, per euro 181,88.
Nella cartella si fa riferimento, quale atto prodromico, ad intimazione di pagamento 280072 del 29/07/2019, notificata il 15/10/2019.
Il ricorso è stato proposto per i seguenti motivi:
1) Omessa notifica atti prodromici;
2) Prescrizione.
Con distrazione delle spese.
In data 01.12.2025 si è costituita l'AdER che ha eccepito la carenza di responsabilità per attività antecedenti alla consegna del ruolo e la legittimità della procedura di riscossione per la parte di competenza, con assenza di vizi propri dell'atto impugnato.
L'ATO non si è costituita nel termine di 20 gg. liberi prima dell'udienza posto dall'art. 32 D.Lgs. 546/92.
Il 23.12.2025 parte ricorrente ha depositato memoria nella quale ha insistito in ricorso.
All'udienza del 12.01.2026 la causa è stata trattata nel merito e decisa come segue.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente controversia verte in merito al mancato pagamento di tassa rifiuti per gli anni 2006 e 2007.
Trattasi pacificamente di tributo locale sottoposto a prescrizione quinquennale, per come riconosciuto dalla giurisprudenza della S.C. a partire da Cass. SU n. 23397/2016 (conformi Cass. 32779/24; 17667/24;
22172/23, solo per le più recenti). L'ATO rimasta contumace non ha prodotto documentazione alcune volta a dimostrare la notifica di atti interruttivi.
Né vi ha provveduto AdER, che ha tuttavia operato nella sola fase della riscossione, a partire dalla consegna dei ruoli.
Il ricorso va pertanto accolto.
Le spese seguono la soccombenza e vanno poste a carico di entrambe le parti resistenti in forza del principio di causalità, che informa quello della soccombenza, avuto riguardo al fatto che la lite trae origine dalla notificazione della cartella di pagamento, sebbene eseguita dall'esattore in esecuzione del rapporto che ha ad oggetto il servizio di riscossione (cfr. Cass. ord. 24678/2018; n. 2570/2017).
La liquidazione è stata effettuata in prossimità dei valori minimi stante l'esiguo grado di complessità della controversia.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e condanna entrambe le parti resistenti, in solido, al pagamento delle spese processuali in favore della parte ricorrente, liquidate in euro 300,00, oltre accessori come per legge e CU ove assolto, da distrarsi al difensore dichiaratosi antistatario.
Depositata il 13/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 12, riunita in udienza il 12/01/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
NA CLAUDIA, Giudice monocratico in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4598/2025 depositato il 11/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Messina - Via Ugo Bassi 98123 Messina ME
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ato Me 1 S.p.a. In Liquidazione - 02683660837
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520240034379843000 TARSU/TIA
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: come in atti e verbali di causa delle parti costituite
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato all'Agente della Riscossione ed alla società ATO ME 1 spa in liq., in persona del legale rappresentante pro tempore, in data 12.05.2025, depositato in data 11.06.2025, Nominativo_1
ha impugnato la cartella di pagamento n. 29520240034379843000, emessa per tassa rifiuti anni
2011-2012, notificata in data 12.03.2025, per euro 181,88.
Nella cartella si fa riferimento, quale atto prodromico, ad intimazione di pagamento 280072 del 29/07/2019, notificata il 15/10/2019.
Il ricorso è stato proposto per i seguenti motivi:
1) Omessa notifica atti prodromici;
2) Prescrizione.
Con distrazione delle spese.
In data 01.12.2025 si è costituita l'AdER che ha eccepito la carenza di responsabilità per attività antecedenti alla consegna del ruolo e la legittimità della procedura di riscossione per la parte di competenza, con assenza di vizi propri dell'atto impugnato.
L'ATO non si è costituita nel termine di 20 gg. liberi prima dell'udienza posto dall'art. 32 D.Lgs. 546/92.
Il 23.12.2025 parte ricorrente ha depositato memoria nella quale ha insistito in ricorso.
All'udienza del 12.01.2026 la causa è stata trattata nel merito e decisa come segue.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente controversia verte in merito al mancato pagamento di tassa rifiuti per gli anni 2006 e 2007.
Trattasi pacificamente di tributo locale sottoposto a prescrizione quinquennale, per come riconosciuto dalla giurisprudenza della S.C. a partire da Cass. SU n. 23397/2016 (conformi Cass. 32779/24; 17667/24;
22172/23, solo per le più recenti). L'ATO rimasta contumace non ha prodotto documentazione alcune volta a dimostrare la notifica di atti interruttivi.
Né vi ha provveduto AdER, che ha tuttavia operato nella sola fase della riscossione, a partire dalla consegna dei ruoli.
Il ricorso va pertanto accolto.
Le spese seguono la soccombenza e vanno poste a carico di entrambe le parti resistenti in forza del principio di causalità, che informa quello della soccombenza, avuto riguardo al fatto che la lite trae origine dalla notificazione della cartella di pagamento, sebbene eseguita dall'esattore in esecuzione del rapporto che ha ad oggetto il servizio di riscossione (cfr. Cass. ord. 24678/2018; n. 2570/2017).
La liquidazione è stata effettuata in prossimità dei valori minimi stante l'esiguo grado di complessità della controversia.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e condanna entrambe le parti resistenti, in solido, al pagamento delle spese processuali in favore della parte ricorrente, liquidate in euro 300,00, oltre accessori come per legge e CU ove assolto, da distrarsi al difensore dichiaratosi antistatario.