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Sentenza 27 maggio 2025
Sentenza 27 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 27/05/2025, n. 1464 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 1464 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MESSINA
– Sezione Lavoro – in persona del giudice unico Valeria Totaro all'udienza del 27 maggio 2025 ha pronunciato, mediante lettura contestuale del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1333/2024 r.g. e vertente
tra
(c.f. ), elettivamente domiciliato in Messina Parte_1 C.F._1
presso lo studio dell'avv. Salvatore Lincon che lo rappresenta e difende per procura in atti,
ricorrente
e
(p.iva ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore,
resistente
oggetto: impiego pubblico privatizzato - indennità sostitutiva per ferie non godute.
FATTO E DIRITTO
1.- Con ricorso depositato il 5 marzo 2024 adiva questo giudice del Parte_1
lavoro e, premesso di aver lavorato alle dipendenze dell' con Controparte_1
qualifica di collaboratore professionale sanitario infermiere e di essere stato dispensato dal servizio per inidoneità assoluta a far data dal 6 ottobre 2021, deduceva che con deliberazione n.
1681 del 4 novembre 2021 era stato autorizzato il pagamento in proprio favore della somma di
2.203,02 euro per un 24 giorni di ferie maturate nel 2021, nonché l'importo di € 17,56 per 4 giorni a titolo di festività soppresse per lo stesso anno. Lamentando di non avere fruito di giorni di ferie retribuite relative negli anni precedenti chiedeva di accertare il proprio diritto al pagamento di giorni 37 di ferie maturate e non godute, con condanna dell' al pagamento CP_1
della somma complessiva di 3.396,32 euro, al lordo delle ritenute di legge, oltre rivalutazione monetaria ed interessi di legge, dalla data di maturazione dei singoli crediti fino al soddisfo.
Nella contumacia della convenuta, udita la discussione della parte all'udienza odierna la causa viene trattenuta in decisione. 2.- Richiamando ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c. la pronuncia n. 260/2021 resa da questo ufficio in un caso similare, nonché la recente pronuncia della Corte di Giustizia UE n. C-
218/22 del 18 gennaio 2024, giova premettere occorre premettere che nell'ordinamento nazionale il diritto alle ferie trova fondamento nell'art. 36, comma 3, della Costituzione - il quale sancisce che “Il lavoratore ha diritto … a ferie annuali retribuite, e non può rinunziarvi” - e disciplina positiva nell'art. 10 del d.lgs. n. 66/2003, nonché nell'art. 2109 c.c. - che espressamente stabilisce che le ferie sono assegnate dal datore dì lavoro, tenuto conto delle esigenze dell'impresa e degli interessi del lavoratore.
Il c.c.n.l. comparto sanità del 1 settembre 1995, come mod. dall'art. 4 del c.c.n.l. integrativo 1994-1997, dispone all'art. 19, comma 1, che “Il dipendente ha diritto, in ogni anno di servizio, ad un periodo di ferie retribuito. Durante tale periodo al dipendente spetta la normale retribuzione, escluse le indennità previste per prestazioni di lavoro straordinario e quelle che non siano corrisposte per dodici mensilità”; al comma 8 precisa che “Le ferie sono un diritto irrinunciabile e non sono monetizzabili. Esse sono fruite nel corso di ciascun anno solare, in periodi compatibili con le oggettive esigenze di servizio, tenuto conto delle richieste del dipendente”, al comma 11 che “in caso di indifferibile esigenze di servizio o personali che non abbiano reso possibile il godimento delle ferie nel corso dell'anno, le ferie dovranno essere fruite entro il primo semestre dell'anno successivo” e al comma 15 che “fermo restando il disposto del comma 8,all'atto di cessazione del rapporto di lavoro, qualora le ferie spettanti a tale data non siano state fruite per esigenze di servizio o per cause indipendenti dalla volontà del dipendente, si procede al pagamento sostitutivo delle stesse da parte dell'azienda o ente di provenienza”.
Il d.l. n. 95/2012 - recante “Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario” - conv. con mod. in l. 135/2012 ha invece previsto all'art. 5, comma 8, che “Le ferie, i riposi ed i permessi spettanti al personale, anche di qualifica dirigenziale, delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, … sono obbligatoriamente fruiti secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi. La presente disposizione si applica anche in caso di cessazione del rapporto di lavoro per mobilità, dimissioni, risoluzione, pensionamento e raggiungimento del limite di età. Eventuali disposizioni normative e contrattuali più favorevoli cessano di avere applicazione a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto. La violazione della presente disposizione, oltre a comportare il recupero delle somme
2 indebitamente erogate, è fonte di responsabilità disciplinare ed amministrativa per il dirigente responsabile.”
E' stato, dunque, introdotto un obbligo per i dipendenti delle amministrazioni pubbliche di fruire delle ferie e il divieto assoluto di monetizzazione di quelle eventualmente non fruite in caso di cessazione del rapporto.
La direttiva 2003/88/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 4 novembre 2003, concernente taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro, all'art. 7 stabilisce che “
1. Gli
Stati membri prendono le misure necessarie affinché ogni lavoratore benefici di ferie annuali retribuite di almeno 4 settimane, secondo le condizioni di ottenimento e di concessione previste dalle legislazioni e/o prassi nazionali.
2. Il periodo minimo di ferie annuali retribuite non può essere sostituito da un'indennità finanziaria, salvo in caso di fine del rapporto di lavoro.”
L'art. 17 della direttiva cit. ha introdotto per gli Stati Membri la facoltà, a determinate condizioni, di derogare a talune previsioni della stessa;
tra queste non figura l'art. 7, cui deve perciò attribuirsi carattere inderogabile.
La Corte di Giustizia dell'Unione ha avuto modo di pronunciarsi in diverse occasioni sul richiamato paragrafo 2 dell'art. 7, rilevando che (v. pronuncia Schultz-Hoff e a. 20.1.2009, in cause riunite C-350/06 e C-520/06) il lavoratore che non abbia potuto fruire delle ferie al momento della cessazione del rapporto perché in malattia non può vedere estinto il relativo diritto, e (v. decisione del 20.7.2016 nel caso C-341/15) che tale norma non assoggetta Per_1
il diritto a un'indennità finanziaria ad alcuna condizione diversa da quella relativa, da un lato, alla cessazione del rapporto di lavoro e, dall'altro, al mancato godimento da parte del lavoratore di tutte le ferie annuali a cui aveva diritto alla data in cui tale rapporto è cessato.
Risulta così superata l'interpretazione offerta, sul versante interno, (anche) dalla Corte
Costituzionale in relazione all'art. 5, comma 8, d.l. 95/2012, che aveva ritenuto non fondati i dubbi di costituzionalità sollevati dal giudice a quo, emettendo una sentenza interpretativa di rigetto basata sull'interpretazione del diritto vivente (nazionale ed europeo) incline ad escludere dall'àmbito applicativo del divieto di monetizzazione delle ferie non godute di cui alla norma censurata “le vicende estintive del rapporto di lavoro che non chiamino in causa la volontà del lavoratore e la capacità organizzativa del datore di lavoro”, precisando che il diritto inderogabile alle ferie - diretto a reintegrarne le energie psico-fisiche e a consentirgli lo svolgimento di attività ricreative e culturali, nell'ottica di un equilibrato «contemperamento delle esigenze dell'impresa e degli interessi del lavoratore» - sarebbe violato se la cessazione dal servizio vanificasse, senza alcuna compensazione economica, il godimento delle ferie compromesso dalla malattia o da altra causa non imputabile al lavoratore. (C. Cost., sent. n. 95/2016; sent. n. 286/2013).
3 La Corte di Giustizia ha, invece, definitivamente sancito l'irrilevanza della ragione per la quale sia cessato il rapporto di lavoro, riconoscendo il pieno diritto alla percezione dell'indennità sostitutiva delle ferie non godute anche in capo al lavoratore che, di propria iniziativa, abbia posto fine al rapporto lavorativo.
Nell'ultima pronuncia sopra richiamata ha aggiunto che “… il diritto alle ferie annuali costituisce solo una delle due componenti del diritto alle ferie annuali retribuite quale principio fondamentale del diritto sociale dell'Unione. Tale diritto fondamentale include quindi anche il diritto a ottenere un pagamento nonché, in quanto diritto connaturato a detto diritto alle ferie annuali «retribuite», il diritto a un'indennità finanziaria per le ferie annuali non godute al momento della cessazione del rapporto di lavoro (sentenza del 25 novembre 2021, job-medium,
C‑233/20, EU:C:2021:960, punto 29 e giurisprudenza citata).
… quando il rapporto di lavoro è cessato, la fruizione effettiva delle ferie annuali retribuite cui il lavoratore ha diritto non è più possibile. Per evitare che, a causa di detta impossibilità, il lavoratore non riesca in alcun modo a beneficiare di tale diritto, neppure in forma pecuniaria, l'articolo 7, paragrafo 2, della direttiva 2003/88 prevede che, in caso di fine del rapporto di lavoro, il lavoratore abbia diritto a un'indennità finanziaria per i giorni di ferie annuali non goduti (sentenza del 6 novembre 2018, Max-Planck-Gesellschaft zur Förderung der
Wissenschaften, C‑684/16, EU:C:2018:874, punto 22 e giurisprudenza citata).
… l'articolo 7, paragrafo 2, della direttiva 2003/88 non assoggetta il diritto a un'indennità finanziaria ad alcuna condizione diversa da quella relativa, da un lato, alla cessazione del rapporto di lavoro e, dall'altro, al mancato godimento da parte del lavoratore di tutte le ferie annuali cui aveva diritto alla data in cui detto rapporto è cessato (sentenza del 6 novembre
2018, Max-Planck-Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften, C‑684/16, EU:C:2018:874, punto 23 e giurisprudenza citata). Tale diritto è conferito direttamente dalla suddetta direttiva e non può dipendere da condizioni diverse da quelle che vi sono esplicitamente previste (sentenza del 6 novembre 2018, C‑619/16, EU:C:2018:872, punto 22 e giurisprudenza citata). Per_2
… A tal fine è privo di rilevanza il motivo per cui il rapporto di lavoro è cessato….”.
Anche la Cassazione ha quindi affermato che “le ferie annuali retribuite costituiscono un diritto fondamentale ed irrinunciabile del lavoratore - a cui è intrinsecamente collegato il diritto alla indennità finanziaria sostitutiva delle ferie non godute al termine del rapporto di lavoro - e, correlativamente, un obbligo del datore di lavoro, che, pertanto, è tenuto a provare di avere adempiuto al suo obbligo di concederle” (v. Cass. n. 21780/2022).
L'orientamento più recente si fonda sull'esigenza di adeguare l'ordinamento nazionale a quello dell'Unione Europea. La S.C., infatti, ha precisato che il datore di lavoro deve provare “di avere invitato il lavoratore a godere delle ferie - se necessario formalmente - ; di averlo nel
4 contempo avvisato - in modo accurato ed in tempo utile a garantire che le ferie siano ancora idonee ad apportare all'interessato il riposo ed il relax cui esse sono volte a contribuire - del fatto che, se egli non ne fruisce, tali ferie andranno perse al termine del periodo di riferimento o di un periodo di riporto autorizzato”.
In sostanza è a suo carico l'onere di dimostrare di aver esercitato tutta la diligenza necessaria affinché il lavoratore fosse effettivamente in condizione di fruire delle ferie annuali retribuite cui aveva diritto.
Nel caso di specie, il ricorrente ha prodotto copia dei prospetti paga relativamente al periodo gennaio-novembre 2021, le timbrature di gennaio 2021 e il totalizzatore mensile di ottobre 2021, dai quali risulta un residuo ferie anni precedenti al 2021 pari a 37 giorni;
nonché certificazione attestante che a causa del contagio di OV a gennaio 2021 si è assentato dal servizio fino alla data di cessazione del rapporto. Dalla delibera 1681 del 4 novembre 2021 e dall'ultimo cedolino si evince che l ha pagato solo le ferie maturate nell'anno corrente CP_1
(2021), pari a 28 giorni (di cui 4 per festività soppresse).
Ciò posto, non vi è alcuna prova che essa abbia esercitato tutta la diligenza necessaria affinché il lavoratore fosse effettivamente in condizione di fruire delle ferie annuali retribuite alle quali aveva diritto o che abbia trasmesso alcuna comunicazione al lavoratore con la quale lo invitava a godere dei giorni di ferie e dei giorni di festività soppresse maturati e non fruiti.
Tenuto conto che l' non ha esercitato i poteri datoriali di organizzazione secondo i CP_1
termini del c.c.n.l. di comparto e non ha neppure eccepito l'esistenza di un rifiuto del lavoratore alla tempestiva fruizione dei 37 giorni di ferie pregressi, deve ritenersi che la mancata liquidazione della relativa indennità sostitutiva al momento della dispensa dal servizio, non dipendente dalla volontà del ricorrente, sia illegittima.
La resistente va quindi condannata a pagare in favore del la chiesta indennità, Parte_1
che può essere agevolmente determinata sulla scorta dei parametri utilizzati dall'A.O. per la liquidazione delle ferie 2021 nell'importo di 3.396,32 euro, oltre la maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria dalla maturazione al soddisfo, senza cumulo ai sensi dell'art. 22, comma 36, legge n. 724/1994.
3.- Le spese del giudizio seguono la soccombenza e ai sensi del DM n. 55/2014 e s.m.i. si liquidano, tenuto conto della natura e del valore della controversia, applicati i minimi per la serialità, in 1.362 euro, di cui 49 per esborsi.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando:
5 1) dichiara la contumacia dell' e la condanna: - a Controparte_1
corrispondere a l'importo lordo di 3.396,32 euro, oltre la maggior somma tra Parte_1
interessi legali e rivalutazione monetaria senza cumulo dal dovuto al soddisfo, a titolo di ferie non godute anni precedenti al 2021; - a rimborsargli le spese processuali, liquidate in 1.362 euro, oltre spese generali, iva e cpa.
Messina, 27.5.2025
Il Giudice del lavoro
Valeria Totaro
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