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Sentenza 5 novembre 2025
Sentenza 5 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 05/11/2025, n. 1915 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 1915 |
| Data del deposito : | 5 novembre 2025 |
Testo completo
T R I B U N A L E D I P A T T I
S E Z I O N E L A V O R O
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott. Carmelo Proiti, all'udienza del 5 novembre 2025 ha pronunziato ai sensi dell'art. 429 c.p.c. – dando lettura del dispositivo e della contestuale motivazione - la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento iscritto al n. 1639/2023 R.G. e vertente
TRA nata a [...] il [...], C.F. Parte_1
, elettivamente domiciliata in VIA PIAVE n. 157, CAPO C.F._1
D'ORLANDO (ME) presso lo studio dell'Avv. AMADORE EMILIANO che la rappresenta e difende come da procura in atti
RICORRENTE
CONTRO
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso CP_1 dall'avv. TARZIA MARIO ROBERTO giusta procura generale indicata in atti, elettivamente domiciliata in Messina presso l'Ufficio dell'Avvocatura Distrettuale
Inps.
RESISTENTE
OGGETTO: Indebito assistenziale.
CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 23/05/2023 esponeva di aver Parte_1 ricevuto, in data 04.03.2022, provvedimento con cui l' comunicava che “per CP_1 il periodo dal 01.01.2022 al 30.06.2022, ha ricevuto un pagamento non dovuto sulla pensione cat. INVCIV n. 07080149 per un importo lordo complessivo di €.
2.101,12 a seguito di indebita percezione indennità di accompagnamento”, chiedendo la restituzione della predetta somma;
di aver presentato, in data
28.02.2023, ricorso amministrativo avverso il detto provvedimento, rigettato in data 17.05.2023. Eccepiva l'illegittimità e l'infondatezza della richiesta di restituzione per le mensilità di Gennaio, Febbraio e Marzo 2022, percepite in buona fede prima della notifica del verbale di revisione delle con dizioni sanitarie pervenuto il 04.03.2022; concludeva chiedendo che fosse dichiarata l'irripetibilità parziale delle somme, limitatamente all'importo di € 1.572,48, con condanna dell' al pagamento delle spese e compensi di causa, da distrarsi in favore del CP_1
proprio difensore. Depositava, altresì, dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c.
CP_ L' si costituiva con memoria depositata in data 23.10.2023 eccependo l'infondatezza del ricorso e, in ogni caso, l'erroneità dei conteggi effettuati da controparte. Chiedeva, dunque, il rigetto della domanda attorea con vittoria di spese e compensi difensivi.
La causa veniva istruita documentalmente.
All'udienza odierna – in esito alla discussione orale – la causa veniva decisa mediante lettura della presente sentenza ex art. 429 c.p.c.
Al riguardo, tenuto conto che la materia in oggetto è di natura strettamente assistenziale, occorre richiamare i recenti arresti della Suprema Corte, con i quali
è stato ridisegnato l'assetto giuridico dell'indebito relativo alle prestazioni, quali la pensione d'invalidità civile oggetto di causa che, a differenza di quelle previdenziali non attingono ad alcuna provvista contributiva, gravando sulla fiscalità generale.
Il regime dell'indebito assistenziale presenta, invero, tratti eccentrici rispetto alla regola della ripetibilità propria del sistema civilistico e dell'art. 2033 c.c., in ragione dell'“affidamento dei pensionati nell'irripetibilità di trattamenti pensionistici indebitamente percepiti in buona fede”, atteso che le prestazioni pensionistiche, pur indebite, sono normalmente destinate “al soddisfacimento di bisogni alimentari propri e della famiglia” (Corte Cost. n. 1/2006). Si è
2 affermato, ed è venuto via via consolidandosi nella giurisprudenza di legittimità, un principio di settore secondo il quale, in luogo della generale regola codicistica di incondizionata ripetibilità dell'indebito, trova applicazione la regola, propria di tale sottosistema, che esclude la ripetizione in presenza di situazioni di fatto variamente articolate, ma comunque avente generalmente come minimo comune denominatore la non addebitabilità al percipiente della erogazione non dovuta ed una situazione idonea a generare affidamento (cfr., tra le più recenti, Cass. n.
13915 del 2021; Cass. n. 13223 del 2020; Cass. nn. 10642 e 31372 del 2019).
Pertanto, l'indebito (assistenziale) che si è determinato per il venir meno del requisito sanitario, a seguito di visita di revisione, abilita alla restituzione solo a far tempo dal provvedimento con cui l'esito di detto accertamento sia comunicato al percipiente, salvo che l'erogazione indebita sia addebitabile all'assistito e non sussistano le condizioni di un legittimo affidamento (così da ultimo Cass 4/8/2022
n. 24180). Più precisamente l'indebito assistenziale è ripetibile solo dal mese successivo al provvedimento con cui si è accertato il venir meno dell'originario requisito sanitario.
Ne discende che il ricorso, con cui contestava l'irripetibilità Parte_1 delle somme percepite prima di aver ricevuto la lettere con cui l'Ente comunicava il venire meno del requisito sanitario a seguito di visita di revisione, va accolto, dovendosi dichiarare il diritto dell' a recuperare quanto erogato in più CP_1
soltanto a partire dal mese di aprile 2022 (primo mese successivo alla comunicazione dell'esito della visita di revisione.)
La ricorrente dovrà pertanto restituire all'ente resistente quanto indebitamente percepito dal 01.04.2022 al 30.06.2022, come per altro ammesso anche dalla ricorrente.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo ex D.M.
10 marzo 2014 e ss. modificazioni, parametri minimi, in ragione del valore della controversia e dell'entità delle questioni affrontate, con distrazione in favore del procuratore antistatario ex art. 93 c.p.c.
P. Q. M.
3 definitivamente pronunziando sulle domande proposte da con Parte_1
CP_ ricorso depositato in data 23/05/2023 nei confronti dell' in persona del legale rappresentante pro tempore, intesi i difensori delle parti e disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così provvede:
- In accoglimento delle domande dichiara le somme indebite ripetibili solo per il periodo dal 01.04.2022 al 30.06.2022;
- Dichiara irripetibili le somme relative all'erogazione dell'indennità di accompagnamento per i ratei dei mesi da gennaio a marzo 2022;
- condanna l' al pagamento, in favore della parte ricorrente, delle spese CP_1
del giudizio, che liquida complessivamente in euro 886,00, oltre rimborso spese generali, c.p.a. ed i.v.a. con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Manda alla cancelleria per quanto di sua competenza.
Patti, 5 novembre 2025 Il Giudice del Lavoro
(dott. Carmelo Proiti)
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