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Sentenza 24 novembre 2025
Sentenza 24 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 24/11/2025, n. 3773 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 3773 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
Testo completo
N. 4286/2024 R.G.A.C.
TRIBUNALE ORDINARIO DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il giudice, richiamate le note di udienza depositate dai procuratori delle parti, a segui- to della comunicazione del provvedimento con il quale è stata disposta la trattazione dell'udienza del 17.11.2025 con modalità cartolare;
considerato che
l'udienza del 17.11.2025 è stata fissata con modalità carto- lare per la decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.; richiamato l'art. 127 ter c.p.c.; dato atto che il presente procedimento è stato deciso ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. ultimo comma, come novellato dal D. Lgs. 10/10/22 n. 149, essendo applicabile al presente giudizio la nuova disposizione, in ragione della data di notifica e di iscrizione a ruolo;
P.Q.M.
pronuncia sentenza ai sensi di quanto disposto dall'art. 281 sexies ultimo comma c.p.c. e dall'art. 127 ter c.p.c., che deposita telematicamente.
Si comunichi a cura della cancelleria.
Il Giudice dott.ssa Maria EL Prete
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere - in composizione monocratica ed in persona della dott.ssa Maria EL Prete, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 sexies ultimo comma c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 4286/2024, avente ad oggetto: appello,
1
vertente tra
(C.F. ) (P.IVA. ), in per- Parte_1 P.IVA_1 P.IVA_2 sona del suo procuratore speciale dott. (C.F. Parte_2 [...]
, rapp.ta e difesa dall'avv. Fortuna Sessa (C.F. C.F._1
), ed elett.te domiciliata presso il suo studio in Fi- C.F._2 sciano (SA), alla via gen. C. Nastri, n. 1, in virtù di procura in atti;
- Appellante –
e
(C.F. rappp.to e difesa dell'Avv. Controparte_1 C.F._3
EN EL HI (C.F. )ed elett.te domiciliata C.F._4 in San Cipriano D'Aversa (CE) alla Via Volturno, n. 15, in virtù di procura in atti;
-Appellata-
E
(C.F. ) rappp.to e difesa Controparte_2 C.F._5 dell'Avv. EN EL HI (C.F. ) ed elett.te C.F._4 domiciliata in San Cipriano D'Aversa (CE) alla Via Volturno, n. 1,in virtù di procura in atti, in virtù di procura in atti;
-Appellato –
CP_3
- Appellato contumace -
CONCLUSIONI Per l'appellante: come da atto introduttivo, note relative all'udienza del
17.11.25 trattata con modalità cartolare.
Per gli appellati: come da comparsa di costituzione e risposta nonché note relative all'udienza del 17.11.25 trattata con modalità cartolare.
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Premessa
Si richiamano gli atti delle parti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo e ciò in ossequio al disposto contenuto al n. 4 dell'art. 132 c.p.c., così come inciso dall'art. 45, comma 17, legge
18.6.2009, n. 69.
L'appellante, , ha dedotto che le sig.re Parte_1 Controparte_2
e hanno chiesto in primo grado il risarcimento delle lesioni Controparte_1
2
asseritamente subite in data 19 settembre 2019 in Mondragone a causa di un sinistro addebitabile all'auto Fiat Punto di deducendo più CP_4 precisamente un investimento di doppio ciclista.
Il Giudice di pace ha accolto le domande e ha condannato i convenuti al pa- gamento dei danni, in favore dell'attrice e dell'interveniente, determinandoli in € 11.087,64 per ed in € 11.652,65 per , Controparte_2 Controparte_1 oltre interessi legali sulle somme devalutate, nonché alla refusione delle spese processuali liquidate in €. 2.400,00 per ciascuna parte, di cui € 150,00 per spese, oltre accessori di legge.
La ha chiesto la riforma della sentenza emessa all'esito Parte_1 del giudizio di primo grado, deducendo l'erroneità delle valutazioni ivi con- tenute.
Ha concluso chiedendo: “preliminarmente, dichiarata l'ammissibilità dell'appello a norma dell'art. 342 cpc, in accoglimento dell'Istanza, che è contestualmente proposta, sospendere l'efficacia esecutiva della sentenza impugnata, ricorrendone i gravi motivi ricercabili sia nella fondatezza del presente appello, le cui motivazioni implicano la palese nullità, inefficacia e infondatezza della prima decisione, sia nell'incerta solvibilità delle appella- te;
bb) dichiarare la nullità e l'inefficacia della sentenza di primo grado;
cc) dichiarare comunque improponibili, inammissibili ed infondate in fatto ed in diritto le originarie domande introdotte da e Controparte_2 [...]
, respingendole integralmente;
dd) dichiarare la nullità e Parte_3
l'inefficacia delle perizie mediche;
ee) in via gradata, in riforma sempre della sentenza impugnata, ridurre consistentemente le somme liquidate, eventualmente previa rinnovazione delle C.M.U.; ff) vinte le spese del dop- pio grado di giudizio e ridotte, se mai dovute, le competenze di lite di primo grado;
gg) con condanna di e (o chi per Controparte_2 Controparte_1 esse) a restituire le somme, che l'appellante Società fosse costretta a pagare
a seguito della sentenza di I grado;
hh) con vittoria di spese di lite del pre- sente grado di giudizio. ”
Con comparsa di costituzione e risposta, si sono costituite nel presente giu- dizio e , le quali hanno concluso chieden- Controparte_2 Controparte_1 do: “dichiarare la inammissibilità del gravame in contrasto con disposto dall'art. 342 c.p.c., così come sostituito dall'art. 3 c. 26 lett. B D.Lgs.
149/2022; ➢ in primo subordine, e nella denegata ipotesi di non completa
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inammissibilità, in rito dichiarare inammissibili i motivi 2 e 5, per interve- nuta decadenza, non avendo, la parte oggi appellante, riproposto le ecce- zioni nel primo atto utile, limitandosi a contestazioni di puro stile;
➢ nel merito: rigettare l'appello in quanto infondato in fatto e in diritto, con con- danna ex art. 96 c.p.c. comma 1 ed anche comma 3 in senso risarcitorio, stante tanto la temerarietà della lite che la responsabilità aggravata per
l'aver intrapreso una azione infondata e comunque svilendo la funzione propria del gravame, attraverso false congetture utili solo a recuperare una inerzia processale in primo grado,Il tutto con il favore delle spese di lite e con distrazione.”
Considerazioni preliminari
In via preliminare, va detto che il presente appello risulta proposto nei ter- mini di legge e tempestivamente iscritto a ruolo. Va aggiunto che l'appello risulta ammissibile sotto il profilo della formulazione, in quanto redatto con specifica indicazione delle ragioni per le quali si richiede la riforma dell'impugnata pronuncia. Infatti, dal contenuto dell'appello, si evince in maniera chiara quali siano le motivazioni per le quali si ritiene che il giudice di primo grado abbia errato nella valutazione dei fatti e quale sia la ricostru- zione dei fatti ritenuta corretta, da porre a fondamento della decisione.
In ogni caso l'indicazione dei motivi di appello richiesta dagli art. 342 e 434
c.p.c. richiede soltanto un'esposizione chiara ed univoca sia della domanda rivolta al giudice del gravame, sia delle ragioni della doglianza rispetto alla ricostruzione della vicenda operata dal primo giudice.
Nel caso in esame, si ritiene che la domanda sia stata formulata in maniera sufficientemente chiara sia in merito alla doglianza posta a fondamento dell'appello sia in merito alla domanda formulata nel presente grado di giu- dizio.
I motivi di appello
La vicenda origina da un sinistro verificatosi in data 19.09.2019, in Mon- dragone, allorquando le signore e , men- Controparte_2 Controparte_1 tre procedevano in sella alla propria biciletta lungo Via Padule, con direzio- ne di marcia Campo Sportivo, venivano urtate dal veicolo Fiat Punto tg.
AO00D85, di proprietà e condotto da che in quel momento CP_3 stava effettuando manovra di sorpasso.
Il giudice di Pace di Carinola, nella persona della dott.ssa Bruna Colacicco,
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così decideva : “in accoglimento della domanda condanna i convenuti in solido al risarcimento del danno in favore dell'attrice e dell'interventrice nella misura di euro 11.087,64 per ed euro 11.652,65 per Controparte_2
per le sofferte lesioni oltre interessi legali e spese CTU;
Controparte_1 condanna altresì la compagnia di assicurazione alla refusione delle spese processuali in favore dei procuratori dell'attrice e dell'interventrice anti- statarie che liquida nella misura di euro 2.400,00 ciascuno di cui euro
150,00 per spese oltre IVA e CPA.”
Ciò precisato, va detto che l'appello è fondato e pertanto deve essere accol- to, non potendo affermarsi che sia stata raggiunta in giudizio la prova della verificazione del sinistro e, più in particolare, della dinamica con cui lo stes- so si sarebbe verificato.
Ciò si dice per le seguenti ragioni.
In particolare, si osserva come la dichiarazione resa dal teste Testimone_1
, risulta generica ed approssimativa in merito a circostanze rilevanti per
[...] la ricostruzione delle modalità con cui si sarebbero verificati i fatti posti a fondamento della domanda di risarcimento.
All'udienza del 04 maggio 2023 infatti è stato escusso il predetto teste, il quale ha dichiarato “Adr: percorrevo via Padele con direzione campo spor- tivo, davanti a me vi erano due signore in sella alla propria bici in fila in- diana. Adr: ricordo che una vettura le sorpassò e dopo averlo fatto, per evi- tare lo scontro con un'altra vettura, che sopraggiungeva dall'opposto senso di marcia rientrò subito verso destra ed andò ad urtare le signore in sella alla bici, le quali caddero al suolo. Adr :mi sono fermato subito per presta- re soccorso alle signore e ricordo che le stesse erano stordite e doloranti, lamentavano dolori alla parte sinistra del corpo. Adr : il conducente della vettura che investì le signore si fermò e si scusò per l'accaduto. Adr: insie- me a me si fermarono due persone che si offrivano di accompagnare le si- gnore al Pronto soccorso. Adr: Dopo un po' ho lasciato i miei dati e sono andati via. Adr : Preciso che la direzione mia e quella delle signore era dal- la e verso il campo sportivo, verso il centro del paese. Adr: pre- CP_5 ciso che la via è una strada a doppio senso di marcia, e il tutto si è verifica- to in prossimità di una curva. Adr: ricordo che l'auto investitrice era una fiat punto di colore bianco. Adr: Ricordo che le bici procedevano ad una di- stanza di 3\4 metri ma non ricordo preciso. Adr: non ricordo precisamente
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quali parti della bici furoo colpite, però vi fu un urto sulla parte destra delle stesse le quali persero l'equilibrio e caddero a terra, non so precisamente su quale lato, ma quando sono sceso le stesse lamentavano dolore sul lato sinistro del corpo. Adr: ricordo che la vettura investitrice aveva una targa particolare, penso una targa di prova non ricorso se fosse appoggiata su al- tra targa. Adr: Riconosco i rilievi mostratomi.
A ben vedere, le dichiarazioni rese si presentano lacunose con riferimento ad elementi essenziali e rilevanti in merito alla dinamica del sinistro.
Non sono stati infatti precisati elementi fondamentali, quali la dinamica dell'urto, il lato di impatto dei mezzi, la localizzazione e l'entità dei danni subiti, l'altezza e il punto esatto in cui si verificò il sinistro, chi prestò soc- corso alle cicliste. Neppure è stato precisato se le cicliste avessero indossato i dispositivi di sicurezza prescritti dalla legge, ovvero i caschetti oppure se la bicicletta fosse dotate di uno specchietto retrovisore e dunque se fossero rispettate le misure precauzionali previste dall'articolo 68 C.D.S, le quali devono essere necessariamente adottate da chi guida una bicicletta. Dalla dichiarazione non è emersa inoltre la velocità del veicolo presunto investito- re, né è emersa con precisione, la posizione delle biciclette.
Va dunque considerato che la testimonianza resa dall'unico teste escusso nel primo grado del giudizio ( ) non risulta in grado di for- Testimone_2 nire prova adeguata in merito all'accertamento della dinamica del sinistro.
Tra l'altro, il nominativo del teste non risulta indicato nell'istanza stragiudi- ziale di risarcimento dei danni.
Parimenti, non risulta allegato alcun verbale o documento che attesti la sua presenza sull'luogo dell'evento.
Circostanza ancora più rilevante se si considera che –per ammissione della stessa attrice—il teste sarebbe stato noto fin da subito, avendo dichiarato di
“aver lasciato le proprie generalità alle cicliste per un eventuale testimo- nianza”. Tale comportamento processuale, evidenzia una carente attendibili- tà della testimonianza resa. La giurisprudenza, in tal senso, ha più volte af- fermato che “l'attendibilità del testimone deve essere valutata anche alla luce della sua introduzione nel processo e della sua tempestiva indicazione poiché una testimonianza tardivamente proposta e priva di riscontri ogget- tivi è da considerarsi, inidonea a fondare l'accertamento dei fatti. (Cass.
Civ. Sez. III 19.03.2019 n.7702).EL resto, la sua presenza appare dubbia,
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poiché, nel modulo di costatazione amichevole non è riportato il suo nome.
Infatti, alla voce “testimoni” e indicato “vari” senza nulla specificare circa le generalità del teste . Dunque, tale documento, pur in pre- Testimone_2 senza di un testimone specifico, non attesa espressamente la presenza limi- tandosi a menzionare “vari”. Secondo la giurisprudenza e la prassi assicura- tiva, il modulo di constatazione amichevole di incidente (CAI) ha valore di mero elemento di prova e può concorrere, insieme ad altri elementi alla ri- costruzione della dinamica del sinistro. Il modulo CAI prevede una sezione specifica in cui è possibile indicare la presenza dei testimoni con l'invito a riportarne le generalità. In merito, la Cassazione ha più volte chiarito che la mancata indicazione del testimone nel modulo cai non esclude la possibilità di assumere la testimonianza nel corso del giudizio ma può incidere sull'ap- prezzamento della sua attendibilità. Infatti, la Corte di cassazione ha affron- tato in diverse occasioni il valore probatorio del modello di constatazione amichevole di incidente (CID O CAI), evidenziando che tale documento non ha valore di piena prova, ma costituisce una presunzione semplice, su- scettibile di essere superata da prove contrarie. E dunque pacifico, che se- condo la giurisprudenza il fatto che il testimone viene indicato solo succes- Perso sivamente al uò incidere sulla sua attendibilità ma non ne preclude au- tomaticamente la utilizzabilità. Nel caso di specie, le dichiarazioni rese dal teste si caratterizzano per una marcata genericità, che, unitamente alla totale Perso assenza di qualsivoglia riferimento alla sua persona nella dichiarazione ne mina irrimediabilmente la credibilità.
In ogni caso, va considerato che la testimonianza resa da un unico testimone deve essere valutata con maggiore rigore, ancor di più in assenza di prove scritte in merito alla verificazione ed alla dinamica del sinistro.
Per una maggiore completezza, occorre evidenziare che nei certificati di pronto soccorso allegati, non viene indicato espressamente un investimento, ma si fa piuttosto riferimento in maniera generica ad un incidente stradale.
A tali considerazioni deve poi aggiungersi la circostanza che non risultano essere intervenute sul luogo del sinistro le forze dell'ordine e che non sia stato richiesto l'intervento del 118, nonostante ci sia stato l'investimento di due cicliste contemporaneamente. In definitiva, la marcata genericità della deposizione resa dall'unico teste escusso, nonché l'assenza dell'intervento delle autorità nell'immediatezza del fatto e la mancata indicazione del teste
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stesso nella dichiarazione CAI inducono a ritenere non adeguatamente as- solto l'onere probatorio gravante sulla parte attrice in ordine alla verificazio- ne del fatto storico. In ogni caso, non risultano provate in modo chiaro o univoche né le specifiche modalità di accadimento del sinistro, né responsa- bilità delle parti asseritamente coinvolte, con conseguente insussistenza dei presupposti per l'accoglimento della domanda di risarcimento proposta in primo grado.
Ogni ulteriore motivo di appello deve ritenersi assorbito nella presente deci- sione.
L'appello, pertanto, deve ritenersi fondato e conseguentemente deve essere accolto, con riforma della sentenza impugnata.
Le spese
Il giudice di appello, allorché riforma in tutto o in parte la sentenza impu- gnata, deve procedere d'ufficio ad una nuova regolamentazione delle intere spese processuali, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, poiché l'onere delle stesse deve essere attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della controversia (Cass. civ., Sez. III, 04/06/2007, n.
12963). Va pertanto riformata la sentenza di primo grado anche in relazione alle spese di lite. Le spese di entrambi i gradi di giudizio seguono la soc- combenza e si liquidano come in dispositivo, tenendo conto delle questioni trattate e dell'attività effettivamente espletata.
Le spese occorse per la CTU vanno poste in capo agli appellati in virtù del principio della soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente decidendo ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
- accoglie l'appello e, in riforma della sentenza impugnata (n. 2257/2024 emessa dal Giudice di Pace di Carinola Dott.ssa Bruna Colacicco), rigetta la domanda risarcitoria avanzata nel primo grado del giudizio da CP_2
e ;
[...] Controparte_1
- condanna e al pagamento, in favore Controparte_2 Controparte_1 dell'appellante compagnia assicurativa, delle spese di primo grado di giudi- zio che liquida in euro 2.090,00 oltre iva e cpa come per legge;
- condanna e al pagamento, in favore Controparte_2 Controparte_1 dell'appellante compagnia assicurativa, delle spese del presente grado di
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giudizio, che liquida in euro 2.540,00 oltre iva e cpa come per legge;
- pone le spese occorse per la CTU in primo grado a carico di CP_6
e ;
[...] Controparte_1
- condanna e alla restituzione, in favore Controparte_2 Controparte_1 della compagnia di assicurazione, di quanto percepito in esecuzione della sentenza impugnata e qui riformata.
Santa Maria Capua Vetere, 24.11.2025
Il Giudice dott.ssa Maria EL Prete
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TRIBUNALE ORDINARIO DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il giudice, richiamate le note di udienza depositate dai procuratori delle parti, a segui- to della comunicazione del provvedimento con il quale è stata disposta la trattazione dell'udienza del 17.11.2025 con modalità cartolare;
considerato che
l'udienza del 17.11.2025 è stata fissata con modalità carto- lare per la decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.; richiamato l'art. 127 ter c.p.c.; dato atto che il presente procedimento è stato deciso ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. ultimo comma, come novellato dal D. Lgs. 10/10/22 n. 149, essendo applicabile al presente giudizio la nuova disposizione, in ragione della data di notifica e di iscrizione a ruolo;
P.Q.M.
pronuncia sentenza ai sensi di quanto disposto dall'art. 281 sexies ultimo comma c.p.c. e dall'art. 127 ter c.p.c., che deposita telematicamente.
Si comunichi a cura della cancelleria.
Il Giudice dott.ssa Maria EL Prete
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere - in composizione monocratica ed in persona della dott.ssa Maria EL Prete, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 sexies ultimo comma c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 4286/2024, avente ad oggetto: appello,
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vertente tra
(C.F. ) (P.IVA. ), in per- Parte_1 P.IVA_1 P.IVA_2 sona del suo procuratore speciale dott. (C.F. Parte_2 [...]
, rapp.ta e difesa dall'avv. Fortuna Sessa (C.F. C.F._1
), ed elett.te domiciliata presso il suo studio in Fi- C.F._2 sciano (SA), alla via gen. C. Nastri, n. 1, in virtù di procura in atti;
- Appellante –
e
(C.F. rappp.to e difesa dell'Avv. Controparte_1 C.F._3
EN EL HI (C.F. )ed elett.te domiciliata C.F._4 in San Cipriano D'Aversa (CE) alla Via Volturno, n. 15, in virtù di procura in atti;
-Appellata-
E
(C.F. ) rappp.to e difesa Controparte_2 C.F._5 dell'Avv. EN EL HI (C.F. ) ed elett.te C.F._4 domiciliata in San Cipriano D'Aversa (CE) alla Via Volturno, n. 1,in virtù di procura in atti, in virtù di procura in atti;
-Appellato –
CP_3
- Appellato contumace -
CONCLUSIONI Per l'appellante: come da atto introduttivo, note relative all'udienza del
17.11.25 trattata con modalità cartolare.
Per gli appellati: come da comparsa di costituzione e risposta nonché note relative all'udienza del 17.11.25 trattata con modalità cartolare.
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Premessa
Si richiamano gli atti delle parti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo e ciò in ossequio al disposto contenuto al n. 4 dell'art. 132 c.p.c., così come inciso dall'art. 45, comma 17, legge
18.6.2009, n. 69.
L'appellante, , ha dedotto che le sig.re Parte_1 Controparte_2
e hanno chiesto in primo grado il risarcimento delle lesioni Controparte_1
2
asseritamente subite in data 19 settembre 2019 in Mondragone a causa di un sinistro addebitabile all'auto Fiat Punto di deducendo più CP_4 precisamente un investimento di doppio ciclista.
Il Giudice di pace ha accolto le domande e ha condannato i convenuti al pa- gamento dei danni, in favore dell'attrice e dell'interveniente, determinandoli in € 11.087,64 per ed in € 11.652,65 per , Controparte_2 Controparte_1 oltre interessi legali sulle somme devalutate, nonché alla refusione delle spese processuali liquidate in €. 2.400,00 per ciascuna parte, di cui € 150,00 per spese, oltre accessori di legge.
La ha chiesto la riforma della sentenza emessa all'esito Parte_1 del giudizio di primo grado, deducendo l'erroneità delle valutazioni ivi con- tenute.
Ha concluso chiedendo: “preliminarmente, dichiarata l'ammissibilità dell'appello a norma dell'art. 342 cpc, in accoglimento dell'Istanza, che è contestualmente proposta, sospendere l'efficacia esecutiva della sentenza impugnata, ricorrendone i gravi motivi ricercabili sia nella fondatezza del presente appello, le cui motivazioni implicano la palese nullità, inefficacia e infondatezza della prima decisione, sia nell'incerta solvibilità delle appella- te;
bb) dichiarare la nullità e l'inefficacia della sentenza di primo grado;
cc) dichiarare comunque improponibili, inammissibili ed infondate in fatto ed in diritto le originarie domande introdotte da e Controparte_2 [...]
, respingendole integralmente;
dd) dichiarare la nullità e Parte_3
l'inefficacia delle perizie mediche;
ee) in via gradata, in riforma sempre della sentenza impugnata, ridurre consistentemente le somme liquidate, eventualmente previa rinnovazione delle C.M.U.; ff) vinte le spese del dop- pio grado di giudizio e ridotte, se mai dovute, le competenze di lite di primo grado;
gg) con condanna di e (o chi per Controparte_2 Controparte_1 esse) a restituire le somme, che l'appellante Società fosse costretta a pagare
a seguito della sentenza di I grado;
hh) con vittoria di spese di lite del pre- sente grado di giudizio. ”
Con comparsa di costituzione e risposta, si sono costituite nel presente giu- dizio e , le quali hanno concluso chieden- Controparte_2 Controparte_1 do: “dichiarare la inammissibilità del gravame in contrasto con disposto dall'art. 342 c.p.c., così come sostituito dall'art. 3 c. 26 lett. B D.Lgs.
149/2022; ➢ in primo subordine, e nella denegata ipotesi di non completa
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inammissibilità, in rito dichiarare inammissibili i motivi 2 e 5, per interve- nuta decadenza, non avendo, la parte oggi appellante, riproposto le ecce- zioni nel primo atto utile, limitandosi a contestazioni di puro stile;
➢ nel merito: rigettare l'appello in quanto infondato in fatto e in diritto, con con- danna ex art. 96 c.p.c. comma 1 ed anche comma 3 in senso risarcitorio, stante tanto la temerarietà della lite che la responsabilità aggravata per
l'aver intrapreso una azione infondata e comunque svilendo la funzione propria del gravame, attraverso false congetture utili solo a recuperare una inerzia processale in primo grado,Il tutto con il favore delle spese di lite e con distrazione.”
Considerazioni preliminari
In via preliminare, va detto che il presente appello risulta proposto nei ter- mini di legge e tempestivamente iscritto a ruolo. Va aggiunto che l'appello risulta ammissibile sotto il profilo della formulazione, in quanto redatto con specifica indicazione delle ragioni per le quali si richiede la riforma dell'impugnata pronuncia. Infatti, dal contenuto dell'appello, si evince in maniera chiara quali siano le motivazioni per le quali si ritiene che il giudice di primo grado abbia errato nella valutazione dei fatti e quale sia la ricostru- zione dei fatti ritenuta corretta, da porre a fondamento della decisione.
In ogni caso l'indicazione dei motivi di appello richiesta dagli art. 342 e 434
c.p.c. richiede soltanto un'esposizione chiara ed univoca sia della domanda rivolta al giudice del gravame, sia delle ragioni della doglianza rispetto alla ricostruzione della vicenda operata dal primo giudice.
Nel caso in esame, si ritiene che la domanda sia stata formulata in maniera sufficientemente chiara sia in merito alla doglianza posta a fondamento dell'appello sia in merito alla domanda formulata nel presente grado di giu- dizio.
I motivi di appello
La vicenda origina da un sinistro verificatosi in data 19.09.2019, in Mon- dragone, allorquando le signore e , men- Controparte_2 Controparte_1 tre procedevano in sella alla propria biciletta lungo Via Padule, con direzio- ne di marcia Campo Sportivo, venivano urtate dal veicolo Fiat Punto tg.
AO00D85, di proprietà e condotto da che in quel momento CP_3 stava effettuando manovra di sorpasso.
Il giudice di Pace di Carinola, nella persona della dott.ssa Bruna Colacicco,
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così decideva : “in accoglimento della domanda condanna i convenuti in solido al risarcimento del danno in favore dell'attrice e dell'interventrice nella misura di euro 11.087,64 per ed euro 11.652,65 per Controparte_2
per le sofferte lesioni oltre interessi legali e spese CTU;
Controparte_1 condanna altresì la compagnia di assicurazione alla refusione delle spese processuali in favore dei procuratori dell'attrice e dell'interventrice anti- statarie che liquida nella misura di euro 2.400,00 ciascuno di cui euro
150,00 per spese oltre IVA e CPA.”
Ciò precisato, va detto che l'appello è fondato e pertanto deve essere accol- to, non potendo affermarsi che sia stata raggiunta in giudizio la prova della verificazione del sinistro e, più in particolare, della dinamica con cui lo stes- so si sarebbe verificato.
Ciò si dice per le seguenti ragioni.
In particolare, si osserva come la dichiarazione resa dal teste Testimone_1
, risulta generica ed approssimativa in merito a circostanze rilevanti per
[...] la ricostruzione delle modalità con cui si sarebbero verificati i fatti posti a fondamento della domanda di risarcimento.
All'udienza del 04 maggio 2023 infatti è stato escusso il predetto teste, il quale ha dichiarato “Adr: percorrevo via Padele con direzione campo spor- tivo, davanti a me vi erano due signore in sella alla propria bici in fila in- diana. Adr: ricordo che una vettura le sorpassò e dopo averlo fatto, per evi- tare lo scontro con un'altra vettura, che sopraggiungeva dall'opposto senso di marcia rientrò subito verso destra ed andò ad urtare le signore in sella alla bici, le quali caddero al suolo. Adr :mi sono fermato subito per presta- re soccorso alle signore e ricordo che le stesse erano stordite e doloranti, lamentavano dolori alla parte sinistra del corpo. Adr : il conducente della vettura che investì le signore si fermò e si scusò per l'accaduto. Adr: insie- me a me si fermarono due persone che si offrivano di accompagnare le si- gnore al Pronto soccorso. Adr: Dopo un po' ho lasciato i miei dati e sono andati via. Adr : Preciso che la direzione mia e quella delle signore era dal- la e verso il campo sportivo, verso il centro del paese. Adr: pre- CP_5 ciso che la via è una strada a doppio senso di marcia, e il tutto si è verifica- to in prossimità di una curva. Adr: ricordo che l'auto investitrice era una fiat punto di colore bianco. Adr: Ricordo che le bici procedevano ad una di- stanza di 3\4 metri ma non ricordo preciso. Adr: non ricordo precisamente
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quali parti della bici furoo colpite, però vi fu un urto sulla parte destra delle stesse le quali persero l'equilibrio e caddero a terra, non so precisamente su quale lato, ma quando sono sceso le stesse lamentavano dolore sul lato sinistro del corpo. Adr: ricordo che la vettura investitrice aveva una targa particolare, penso una targa di prova non ricorso se fosse appoggiata su al- tra targa. Adr: Riconosco i rilievi mostratomi.
A ben vedere, le dichiarazioni rese si presentano lacunose con riferimento ad elementi essenziali e rilevanti in merito alla dinamica del sinistro.
Non sono stati infatti precisati elementi fondamentali, quali la dinamica dell'urto, il lato di impatto dei mezzi, la localizzazione e l'entità dei danni subiti, l'altezza e il punto esatto in cui si verificò il sinistro, chi prestò soc- corso alle cicliste. Neppure è stato precisato se le cicliste avessero indossato i dispositivi di sicurezza prescritti dalla legge, ovvero i caschetti oppure se la bicicletta fosse dotate di uno specchietto retrovisore e dunque se fossero rispettate le misure precauzionali previste dall'articolo 68 C.D.S, le quali devono essere necessariamente adottate da chi guida una bicicletta. Dalla dichiarazione non è emersa inoltre la velocità del veicolo presunto investito- re, né è emersa con precisione, la posizione delle biciclette.
Va dunque considerato che la testimonianza resa dall'unico teste escusso nel primo grado del giudizio ( ) non risulta in grado di for- Testimone_2 nire prova adeguata in merito all'accertamento della dinamica del sinistro.
Tra l'altro, il nominativo del teste non risulta indicato nell'istanza stragiudi- ziale di risarcimento dei danni.
Parimenti, non risulta allegato alcun verbale o documento che attesti la sua presenza sull'luogo dell'evento.
Circostanza ancora più rilevante se si considera che –per ammissione della stessa attrice—il teste sarebbe stato noto fin da subito, avendo dichiarato di
“aver lasciato le proprie generalità alle cicliste per un eventuale testimo- nianza”. Tale comportamento processuale, evidenzia una carente attendibili- tà della testimonianza resa. La giurisprudenza, in tal senso, ha più volte af- fermato che “l'attendibilità del testimone deve essere valutata anche alla luce della sua introduzione nel processo e della sua tempestiva indicazione poiché una testimonianza tardivamente proposta e priva di riscontri ogget- tivi è da considerarsi, inidonea a fondare l'accertamento dei fatti. (Cass.
Civ. Sez. III 19.03.2019 n.7702).EL resto, la sua presenza appare dubbia,
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poiché, nel modulo di costatazione amichevole non è riportato il suo nome.
Infatti, alla voce “testimoni” e indicato “vari” senza nulla specificare circa le generalità del teste . Dunque, tale documento, pur in pre- Testimone_2 senza di un testimone specifico, non attesa espressamente la presenza limi- tandosi a menzionare “vari”. Secondo la giurisprudenza e la prassi assicura- tiva, il modulo di constatazione amichevole di incidente (CAI) ha valore di mero elemento di prova e può concorrere, insieme ad altri elementi alla ri- costruzione della dinamica del sinistro. Il modulo CAI prevede una sezione specifica in cui è possibile indicare la presenza dei testimoni con l'invito a riportarne le generalità. In merito, la Cassazione ha più volte chiarito che la mancata indicazione del testimone nel modulo cai non esclude la possibilità di assumere la testimonianza nel corso del giudizio ma può incidere sull'ap- prezzamento della sua attendibilità. Infatti, la Corte di cassazione ha affron- tato in diverse occasioni il valore probatorio del modello di constatazione amichevole di incidente (CID O CAI), evidenziando che tale documento non ha valore di piena prova, ma costituisce una presunzione semplice, su- scettibile di essere superata da prove contrarie. E dunque pacifico, che se- condo la giurisprudenza il fatto che il testimone viene indicato solo succes- Perso sivamente al uò incidere sulla sua attendibilità ma non ne preclude au- tomaticamente la utilizzabilità. Nel caso di specie, le dichiarazioni rese dal teste si caratterizzano per una marcata genericità, che, unitamente alla totale Perso assenza di qualsivoglia riferimento alla sua persona nella dichiarazione ne mina irrimediabilmente la credibilità.
In ogni caso, va considerato che la testimonianza resa da un unico testimone deve essere valutata con maggiore rigore, ancor di più in assenza di prove scritte in merito alla verificazione ed alla dinamica del sinistro.
Per una maggiore completezza, occorre evidenziare che nei certificati di pronto soccorso allegati, non viene indicato espressamente un investimento, ma si fa piuttosto riferimento in maniera generica ad un incidente stradale.
A tali considerazioni deve poi aggiungersi la circostanza che non risultano essere intervenute sul luogo del sinistro le forze dell'ordine e che non sia stato richiesto l'intervento del 118, nonostante ci sia stato l'investimento di due cicliste contemporaneamente. In definitiva, la marcata genericità della deposizione resa dall'unico teste escusso, nonché l'assenza dell'intervento delle autorità nell'immediatezza del fatto e la mancata indicazione del teste
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stesso nella dichiarazione CAI inducono a ritenere non adeguatamente as- solto l'onere probatorio gravante sulla parte attrice in ordine alla verificazio- ne del fatto storico. In ogni caso, non risultano provate in modo chiaro o univoche né le specifiche modalità di accadimento del sinistro, né responsa- bilità delle parti asseritamente coinvolte, con conseguente insussistenza dei presupposti per l'accoglimento della domanda di risarcimento proposta in primo grado.
Ogni ulteriore motivo di appello deve ritenersi assorbito nella presente deci- sione.
L'appello, pertanto, deve ritenersi fondato e conseguentemente deve essere accolto, con riforma della sentenza impugnata.
Le spese
Il giudice di appello, allorché riforma in tutto o in parte la sentenza impu- gnata, deve procedere d'ufficio ad una nuova regolamentazione delle intere spese processuali, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, poiché l'onere delle stesse deve essere attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della controversia (Cass. civ., Sez. III, 04/06/2007, n.
12963). Va pertanto riformata la sentenza di primo grado anche in relazione alle spese di lite. Le spese di entrambi i gradi di giudizio seguono la soc- combenza e si liquidano come in dispositivo, tenendo conto delle questioni trattate e dell'attività effettivamente espletata.
Le spese occorse per la CTU vanno poste in capo agli appellati in virtù del principio della soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente decidendo ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
- accoglie l'appello e, in riforma della sentenza impugnata (n. 2257/2024 emessa dal Giudice di Pace di Carinola Dott.ssa Bruna Colacicco), rigetta la domanda risarcitoria avanzata nel primo grado del giudizio da CP_2
e ;
[...] Controparte_1
- condanna e al pagamento, in favore Controparte_2 Controparte_1 dell'appellante compagnia assicurativa, delle spese di primo grado di giudi- zio che liquida in euro 2.090,00 oltre iva e cpa come per legge;
- condanna e al pagamento, in favore Controparte_2 Controparte_1 dell'appellante compagnia assicurativa, delle spese del presente grado di
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giudizio, che liquida in euro 2.540,00 oltre iva e cpa come per legge;
- pone le spese occorse per la CTU in primo grado a carico di CP_6
e ;
[...] Controparte_1
- condanna e alla restituzione, in favore Controparte_2 Controparte_1 della compagnia di assicurazione, di quanto percepito in esecuzione della sentenza impugnata e qui riformata.
Santa Maria Capua Vetere, 24.11.2025
Il Giudice dott.ssa Maria EL Prete
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