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Sentenza 24 maggio 2025
Sentenza 24 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 24/05/2025, n. 830 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 830 |
| Data del deposito : | 24 maggio 2025 |
Testo completo
N. 4398/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SIRACUSA
Prima Sezione Civile riunito in camera di consiglio e composto dai magistrati dott.ssa Veronica Milone Presidente dott.ssa Maria Lupo Giudice dott.ssa Cristina Maria Caruso Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 4398/2023 R.G., avente ad oggetto: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale promossa da
(codice fiscale ) nato a [...] il Parte_1 C.F._1
18.01.1988, ivi residente, via S. Oliveri n. 33/A, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avvocato Alessandra Fangano, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
RICORRENTE contro
(codice fiscale ) nata a [...] il Controparte_1 C.F._2
20.09.1994, ivi residente, viale Tica n. 167/L, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avvocato Alessia Lo Tauro, che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
RESISTENTE con l'intervento del pubblico ministero in sede (visto pervenuto il 18.12.2023).
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
(art. 132 c.p.c.)
Con ricorso ex art. 473-bis.12 c.p.c., depositato telematicamente in data 14.11.2023, Parte_1
, premesso di avere intrattenuto una relazione sentimentale con
[...] Controparte_1
dalla quale nasceva la figlia (il 28.12.2015), chiedeva la modifica del decreto n. cronol. Per_1
3085/2023 del 26.6.2023, reso a definizione del procedimento iscritto al n. 3203/2021
1 R.G.V.G., con il quale il Tribunale di Siracusa aveva disposto l'affidamento condiviso della minore, con collocamento prevalente presso la residenza della madre, la regolamentazione del diritto di visita paterno e la previsione dell'obbligo in capo a di corrispondere a Pt_1
la somma mensile di euro 350,00 a titolo di contributo per il mantenimento della CP_1
figlia, oltre al 70% delle spese straordinarie.
Più in dettaglio, il ricorrente per un verso deduceva il peggioramento delle proprie condizioni economiche, in ragione dell'esborso mensile della rata di mutuo di euro 465,59 e, per altro verso, il miglioramento della posizione reddituale dell'ex compagna, la quale – a suo dire – da circa un anno prestava attività di lavoro subordinato.
Per tali ragioni chiedeva al Tribunale di modificare l'assegno di mantenimento previsto a suo carico nella somma mensile di euro 200,00, di ripartire le spese straordinarie al 50% ed, infine, di prevedere la divisione dell'assegno unico nella stessa misura.
Radicatosi il contraddittorio, con comparsa depositata il 03.05.2024 si costituiva in giudizio la quale contestava le deduzioni avversarie, chiedendo il rigetto della Controparte_1
domanda del ricorrente.
In particolare, rappresentava che l'ex compagno non versava il contributo per il mantenimento della figlia, rispetto alla quale mostrava disinteresse, nonostante percepisse uno stipendio netto mensile di euro 1.380,00.
Sulla base delle superiori argomentazioni, chiedeva la conferma dell'assegno di mantenimento della misura di euro 350,00 mensile.
All'udienza ex art. 473-bis.21 c.p.c. del 04.06.2024 parte resistente, comparsa personalmente, insisteva nel rigetto della domanda avversaria e il giudice relatore, dato atto che non vi erano provvedimenti temporanei e urgenti da assumere nell'interesse della minore, rinviava la causa per la decisione.
Sennonché, con note congiunte del 12.12.2024, i difensori delle parti rappresentavano che i rispettivi assistiti avevano raggiunto un accordo - che depositavano - e chiedevano concordemente di regolamentare l'esercizio della responsabilità genitoriale sulla figlia minore e i diritti ad essa afferenti nei seguenti termini:
“1. la minore è affidata ad entrambi i genitori in regime di affido condiviso Persona_2
e con collocazione prevalente presso la madre;
2. Il diritto di visita del padre durante la settimana sarà così regolato: due pomeriggi a settimana, dall'uscita da scuola (la bambina sarà prelevata dai nonni paterni) e riaccompagnata a casa o prelevata dalla mamma, dopo cena, alle ore 21:30 circa (come d'uso tra le parti), salvo che per accordo delle parti la bambina non si fermi a dormire dal padre,
2 che in tal caso provvederà ad accompagnarla all'ingresso a scuola il giorno successivo
(eventualmente potranno accompagnare la bambina anche i nonni paterni in sostituzione del padre). I pomeriggi verranno comunicati il sabato della settimana precedente (come allo stato in uso tra le parti, in funzione dei turni di lavoro del che vengono comunicati con Pt_1
tale cadenza). Qualora il sig. avesse ulteriori pomeriggi liberi dal lavoro potrà Pt_1
tenere con sé la bambina, previo accordo con la madre, anche oltre i due pomeriggi convenuti.
3. Il diritto di visita del padre durante i finesettimana sarà così regolato: ogni sabato, dalle
15:30 alle 21:30. La bambina sarà riaccompagnata a casa o prelevata dalla mamma, dopo cena (come d'uso tra le parti) salvo che la madre preferisca trascorrere il sabato con Per_1
(anche tenuto conto dei turni di lavoro della . La domenica i genitori cercheranno CP_1
di garantire a una presenza a rotazione, consentendo al padre di tenere con sé Per_1 Per_1 almeno due domeniche nell'arco del mese.
Quando trascorrerà sabato e domenica col padre sarà prelevata dal padre alle 15:30 Per_1
del sabato, trascorrerà il pomeriggio col padre e pernotterà a casa dello stesso. Sarà riaccompagnata a casa dal padre o prelevata dalla madre, dopo cena, alle 21:30 della domenica, oppure, se concordato preventivamente pernotterà dal padre che la accompagnerà
a scuola il lunedì (eventualmente potranno accompagnare la bambina anche i nonni paterni in sostituzione del padre).
Le parti convengono inoltre che, tenuto conto dei turni di lavoro della sig.ra (che CP_1
lavora anche la domenica) il sig. potrà comunque tenere con sé tutte le volte Pt_1 Per_1
che sarà utile tenuto conto delle complessive esigenze dei genitori e della minore, anche con pernottamenti infrasettimanali.
4. I genitori trascorreranno con la figlia i giorni festivi diversi dalla domenica (es Natale, capodanno et..) secondo un criterio di alternanza e rotazione annuale (es Natale con papà,
Capodanno con mamma, e l'anno successivo l'inverso), salvo che, previo accordo, per esigenze lavorative non intendano rinunciare al proprio turno in favore dell'altro genitore.
5. Il sig. sarà tenuto al pagamento di un assegno di mantenimento ordinario in favore Pt_1 della minore e da versarsi alla sig.ra entro il giorno 5 di ogni mese, dell'importo CP_1 di € 300,00. Tale assegno sarà soggetto a rivalutazione ISTAT come per legge. Le spese straordinarie: le spese straordinarie, da definirsi secondo protocollo COA e Tribunale di
Siracusa, saranno ripartire tra i genitori nella misura del 50% ciascuno (si chiarisce che si intendono spese scolastiche straordinarie extra assegno, che verranno ripartire al 50%, quelle per i libri scolastici e gli acquisti straordinari di materiale scolastico per l'inizio dell'anno a partire dall'anno scolastico 2025/2026).
3
6. Spese compensate”.
Con provvedimento ex art. 127-ter c.p.c. del 21.05.2025, adottato in sostituzione dell'udienza di pari data, il giudice relatore poneva la causa in decisione dinanzi al Collegio sulle conclusioni come congiuntamente precisate dalle parti.
Ciò posto e passando al merito,il Collegio rileva che l'accordo raggiunto dalle parti, per come sopra riportato, non presenta profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo e, anzi, appare adeguato a garantire alla figlia minore l'accesso a una effettiva bigenitorialità.
Più nel dettaglio, la previsione dell'affido condiviso con collocamento prevalente presso l'abitazione della madre e la regolamentazione del diritto di visita paterno secondo le scansioni temporali contenute nell'accordo, rispondono appieno all'interesse della minore.
Anche le previsioni accessorie d'ordine economico, parte integrante dell'accordo, risultano idonee, nel contemperamento delle rispettive posizioni dei genitori coobbligati, a garantire alla piccola condizioni di vita funzionali alla sua crescita ed evoluzione. Per_1
Le spese processuali vanno integralmente compensate tra le parti, in ragione dell'esito concordato del giudizio e della mancanza di soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Siracusa, prima sezione civile, in composizione collegiale, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 4398/2023 R.G.: omologa l'accordo delle parti in senso conforme alle condizioni dell'accordo di cui parte motiva;
compensa interamente le spese processuali.
Così deciso in Siracusa, il 22.5.2025, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del
Tribunale.
Il Giudice relatore Il Presidente dott.ssa Cristina Maria Caruso dott.ssa Veronica Milone
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SIRACUSA
Prima Sezione Civile riunito in camera di consiglio e composto dai magistrati dott.ssa Veronica Milone Presidente dott.ssa Maria Lupo Giudice dott.ssa Cristina Maria Caruso Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 4398/2023 R.G., avente ad oggetto: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale promossa da
(codice fiscale ) nato a [...] il Parte_1 C.F._1
18.01.1988, ivi residente, via S. Oliveri n. 33/A, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avvocato Alessandra Fangano, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
RICORRENTE contro
(codice fiscale ) nata a [...] il Controparte_1 C.F._2
20.09.1994, ivi residente, viale Tica n. 167/L, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avvocato Alessia Lo Tauro, che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
RESISTENTE con l'intervento del pubblico ministero in sede (visto pervenuto il 18.12.2023).
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
(art. 132 c.p.c.)
Con ricorso ex art. 473-bis.12 c.p.c., depositato telematicamente in data 14.11.2023, Parte_1
, premesso di avere intrattenuto una relazione sentimentale con
[...] Controparte_1
dalla quale nasceva la figlia (il 28.12.2015), chiedeva la modifica del decreto n. cronol. Per_1
3085/2023 del 26.6.2023, reso a definizione del procedimento iscritto al n. 3203/2021
1 R.G.V.G., con il quale il Tribunale di Siracusa aveva disposto l'affidamento condiviso della minore, con collocamento prevalente presso la residenza della madre, la regolamentazione del diritto di visita paterno e la previsione dell'obbligo in capo a di corrispondere a Pt_1
la somma mensile di euro 350,00 a titolo di contributo per il mantenimento della CP_1
figlia, oltre al 70% delle spese straordinarie.
Più in dettaglio, il ricorrente per un verso deduceva il peggioramento delle proprie condizioni economiche, in ragione dell'esborso mensile della rata di mutuo di euro 465,59 e, per altro verso, il miglioramento della posizione reddituale dell'ex compagna, la quale – a suo dire – da circa un anno prestava attività di lavoro subordinato.
Per tali ragioni chiedeva al Tribunale di modificare l'assegno di mantenimento previsto a suo carico nella somma mensile di euro 200,00, di ripartire le spese straordinarie al 50% ed, infine, di prevedere la divisione dell'assegno unico nella stessa misura.
Radicatosi il contraddittorio, con comparsa depositata il 03.05.2024 si costituiva in giudizio la quale contestava le deduzioni avversarie, chiedendo il rigetto della Controparte_1
domanda del ricorrente.
In particolare, rappresentava che l'ex compagno non versava il contributo per il mantenimento della figlia, rispetto alla quale mostrava disinteresse, nonostante percepisse uno stipendio netto mensile di euro 1.380,00.
Sulla base delle superiori argomentazioni, chiedeva la conferma dell'assegno di mantenimento della misura di euro 350,00 mensile.
All'udienza ex art. 473-bis.21 c.p.c. del 04.06.2024 parte resistente, comparsa personalmente, insisteva nel rigetto della domanda avversaria e il giudice relatore, dato atto che non vi erano provvedimenti temporanei e urgenti da assumere nell'interesse della minore, rinviava la causa per la decisione.
Sennonché, con note congiunte del 12.12.2024, i difensori delle parti rappresentavano che i rispettivi assistiti avevano raggiunto un accordo - che depositavano - e chiedevano concordemente di regolamentare l'esercizio della responsabilità genitoriale sulla figlia minore e i diritti ad essa afferenti nei seguenti termini:
“1. la minore è affidata ad entrambi i genitori in regime di affido condiviso Persona_2
e con collocazione prevalente presso la madre;
2. Il diritto di visita del padre durante la settimana sarà così regolato: due pomeriggi a settimana, dall'uscita da scuola (la bambina sarà prelevata dai nonni paterni) e riaccompagnata a casa o prelevata dalla mamma, dopo cena, alle ore 21:30 circa (come d'uso tra le parti), salvo che per accordo delle parti la bambina non si fermi a dormire dal padre,
2 che in tal caso provvederà ad accompagnarla all'ingresso a scuola il giorno successivo
(eventualmente potranno accompagnare la bambina anche i nonni paterni in sostituzione del padre). I pomeriggi verranno comunicati il sabato della settimana precedente (come allo stato in uso tra le parti, in funzione dei turni di lavoro del che vengono comunicati con Pt_1
tale cadenza). Qualora il sig. avesse ulteriori pomeriggi liberi dal lavoro potrà Pt_1
tenere con sé la bambina, previo accordo con la madre, anche oltre i due pomeriggi convenuti.
3. Il diritto di visita del padre durante i finesettimana sarà così regolato: ogni sabato, dalle
15:30 alle 21:30. La bambina sarà riaccompagnata a casa o prelevata dalla mamma, dopo cena (come d'uso tra le parti) salvo che la madre preferisca trascorrere il sabato con Per_1
(anche tenuto conto dei turni di lavoro della . La domenica i genitori cercheranno CP_1
di garantire a una presenza a rotazione, consentendo al padre di tenere con sé Per_1 Per_1 almeno due domeniche nell'arco del mese.
Quando trascorrerà sabato e domenica col padre sarà prelevata dal padre alle 15:30 Per_1
del sabato, trascorrerà il pomeriggio col padre e pernotterà a casa dello stesso. Sarà riaccompagnata a casa dal padre o prelevata dalla madre, dopo cena, alle 21:30 della domenica, oppure, se concordato preventivamente pernotterà dal padre che la accompagnerà
a scuola il lunedì (eventualmente potranno accompagnare la bambina anche i nonni paterni in sostituzione del padre).
Le parti convengono inoltre che, tenuto conto dei turni di lavoro della sig.ra (che CP_1
lavora anche la domenica) il sig. potrà comunque tenere con sé tutte le volte Pt_1 Per_1
che sarà utile tenuto conto delle complessive esigenze dei genitori e della minore, anche con pernottamenti infrasettimanali.
4. I genitori trascorreranno con la figlia i giorni festivi diversi dalla domenica (es Natale, capodanno et..) secondo un criterio di alternanza e rotazione annuale (es Natale con papà,
Capodanno con mamma, e l'anno successivo l'inverso), salvo che, previo accordo, per esigenze lavorative non intendano rinunciare al proprio turno in favore dell'altro genitore.
5. Il sig. sarà tenuto al pagamento di un assegno di mantenimento ordinario in favore Pt_1 della minore e da versarsi alla sig.ra entro il giorno 5 di ogni mese, dell'importo CP_1 di € 300,00. Tale assegno sarà soggetto a rivalutazione ISTAT come per legge. Le spese straordinarie: le spese straordinarie, da definirsi secondo protocollo COA e Tribunale di
Siracusa, saranno ripartire tra i genitori nella misura del 50% ciascuno (si chiarisce che si intendono spese scolastiche straordinarie extra assegno, che verranno ripartire al 50%, quelle per i libri scolastici e gli acquisti straordinari di materiale scolastico per l'inizio dell'anno a partire dall'anno scolastico 2025/2026).
3
6. Spese compensate”.
Con provvedimento ex art. 127-ter c.p.c. del 21.05.2025, adottato in sostituzione dell'udienza di pari data, il giudice relatore poneva la causa in decisione dinanzi al Collegio sulle conclusioni come congiuntamente precisate dalle parti.
Ciò posto e passando al merito,il Collegio rileva che l'accordo raggiunto dalle parti, per come sopra riportato, non presenta profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo e, anzi, appare adeguato a garantire alla figlia minore l'accesso a una effettiva bigenitorialità.
Più nel dettaglio, la previsione dell'affido condiviso con collocamento prevalente presso l'abitazione della madre e la regolamentazione del diritto di visita paterno secondo le scansioni temporali contenute nell'accordo, rispondono appieno all'interesse della minore.
Anche le previsioni accessorie d'ordine economico, parte integrante dell'accordo, risultano idonee, nel contemperamento delle rispettive posizioni dei genitori coobbligati, a garantire alla piccola condizioni di vita funzionali alla sua crescita ed evoluzione. Per_1
Le spese processuali vanno integralmente compensate tra le parti, in ragione dell'esito concordato del giudizio e della mancanza di soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Siracusa, prima sezione civile, in composizione collegiale, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 4398/2023 R.G.: omologa l'accordo delle parti in senso conforme alle condizioni dell'accordo di cui parte motiva;
compensa interamente le spese processuali.
Così deciso in Siracusa, il 22.5.2025, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del
Tribunale.
Il Giudice relatore Il Presidente dott.ssa Cristina Maria Caruso dott.ssa Veronica Milone
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
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