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Sentenza 24 settembre 2025
Sentenza 24 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rieti, sentenza 24/09/2025, n. 432 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rieti |
| Numero : | 432 |
| Data del deposito : | 24 settembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI RIETI
Sezione Lavoro
in persona del giudice, dott. Alessio Marinelli, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
ex art. 127-ter c.p.c., nella causa civile iscritta al n. 1132 del Ruolo Generale Affari
Contenziosi dell'anno 2023, vertente
T R A
nato a [...] il [...], residente a [...] B, Parte_1
rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'Avv. Andrea Bava del Foro di Genova e dall'Avv. Francesco Maria Palomba del Foro di Rieti ed elettivamente domiciliato presso lo studio del secondo, sito in Rieti in via Gherardi n. 70;
RICORRENTE
E
, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato ex lege in Roma, Controparte_1
via dei Portoghesi, n. 12, presso gli uffici dell'Avvocatura Generale dello Stato;
CONVENUTO
1 FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 10 novembre 2023, il ricorrente, premesso di aver prestato servizio nel Corpo dei Vigili del Fuoco dal 1993, presso il Comando VVF di Rieti, ha convenuto l'amministrazione indicata in epigrafe, rassegnando le seguenti conclusioni:
“Piaccia al Tribunale di Rieti in Funzione di Giudice Monocratico del Lavoro e della
Previdenza e Assistenza, fissata l'udienza di discussione, condannare il al riconoscimento, quale vittima del Dovere ex art. 1 Controparte_1
comma 563 e/o 564 l. 266/05 il Sig. ai fini della concessione dei benefici Parte_1
assistenziali di legge al medesimo;
dichiarare dunque l'obbligo ex lege dell'amministrazione stessa a disporre l'inserimento del medesimo nell'elenco ex art. 3 comma 3 Dpr 243/06 tenuto dal , ai fini Controparte_1
della concessione dei benefici assistenziali ex d.p.r. 07.07.06 N. 243, ex art. 1 commi 563 e/o
564 l. 266/05, ex art. 1904 D.Lgs. 66/2010, conseguentemente condannare il al riconoscimento in favore del Controparte_1 ricorrente dei benefici assistenziali conseguenti all'invalidità complessiva provocata, e specificamente:
1. l'elargizione ex art. 5 comma 5 comma 1 l. 206/04 (siccome estesa alle Vittime del dovere C ex art. 2 comma 105 l. 244/07) da calcolarsi sul 27% di , con quantificazione del valore – punto di euro 2000,00 tramite rivalutazione Istat dal 01.01.2003 6, da ripartirsi tra i ricorrenti, nonché,
2.-l'assegno vitalizio da euro 500,00 ex art. 2 l. 407/98, nell'importo adeguato a euro 500,00 mensili, oltre perequazione ex art. 4 comma 238 l. 350/03 con la decorrenza quantomeno dal
25 febbraio 2019, o da quella meglio vista;
3.-lo speciale assegno vitalizio ex art 5 commi 3 e 4 l. 206/04 con la decorrenza quantomeno dal 25 febbraio 2019, o da quella meglio vista;
Vinte spese, diritti ed onorari nei confronti del ”. Controparte_1
A sostegno della propria domanda, il premesso che in data 5 dicembre 2018 si è Pt_1
verificato a Fara BI (RI) un grave incendio presso un distributore di carburanti, sviluppatosi durante il riempimento di un serbatoio di gas liquido tramite autocisterna, evento incendiario “aggravato” dall'improvvisa esplosione della stessa autocisterna mentre erano in corso le operazioni di spegnimento (con conseguente decesso di due persone, tra cui il collega
2 e amico di lunga data, e il ferimento di altre 18 persone), ha allegato di Persona_1
essere sopraggiunto con una squadra di appoggio, vista la gravità dell'esplosione, trovandosi
“di fronte…a una situazione di devastazione, con l'incendio in corso di autoveicoli e magazzino del distributore, e con, sulla sede stradale, i relitti in di una Autopompa dei Vigili del Fuoco, oltre che della motrice e della cisterna di GPL, avvolti dalle fiamme” (v. rapporto di intervento di cui al documento n. 1 del ricorso).
Trascorse due ore dal suo arrivo, mentre era ancora intento nel prestare soccorso ai feriti e nelle operazioni di spegnimento dell'incendio, reso edotto della morte dell'amico e collega a un tratto il ha accusato un forte malore, manifestando difficoltà di Per_1 Pt_1
respirazione e stato sincopale, a tal punto da dover essere subito trasportato con urgenza al
Pronto Soccorso, dove è stata richiesta consulenza psichiatrica, a causa dello stato di forte agitazione (v. allegato 4 al ricorso).
Ricevuta la iniziale diagnosi, formulata fin dal 20.12.2018, di “Disturbo post traumatico da stress acuto”, con prescrizione di terapie e farmaci (v. documento n. 5 del ricorso), patologia poi cronicizzatasi e ritenuta dipendente da causa di servizio, in quanto causalmente connessa all'evento traumatico del 5 dicembre 2018 (v. documenti 7, 7-bus, 8 e 8-bis del ricorso), il ha presentato domanda per il “riconoscimento dello status di Vittima del dovere, ai Pt_1
sensi dell'art. 1 comma 563 l. 266/051, avendo egli contratto la lesione psichica per effetto diretto di eventi verificatisi durante un tipico servizio di soccorso e tutela della pubblica incolumità, in situazione tutelata ex art. 1 comma 563 l. 266/05” (v. istanza del giorno 1 agosto 2022 di cui al documento n. 9 del ricorso).
Tale istanza, oggetto di parere negativo adottato il giorno 1 agosto 2023 da parte del competente Comitato di verifica (v. allegato n. 12-bis al ricorso) sulla base della seguente motivazione: “Non sussiste però nel caso in esame l'abnormità e la straordinarietà dell'attività svolta dal dipendente, rispetto al rischio lavorativo tipico per l'ammissione della medesima infermità anche a tutela vittimologica (ex plurimis Cass SSUU n 13114/2015 e n.
759/2017)…relativamente all'infermità Disturbo post traumatico da stress di medio grave entità SI ESPRIME PARERE NEGATIVO ai fini del riconoscimento del diritto ai benefici previsti dal D.P.R. 7 luglio 2006, n. 243 poiché, dall'esame degli atti, non si evidenziano condizioni ambientali od operative di missione comunque implicanti l'esistenza od il sopravvenire di circostanze straordinarie e fatti di servizio che abbiano esposto il dipendente
3 a maggiori disagi o fatiche, in rapporto alle ordinarie condizioni di svolgimento dei compiti di istituto e che si pongano quale causa ovvero concausa efficiente e determinante dell'infermità in questione”, è stata respinta con decreto n. 376 del 19 ottobre 2023 adottato dal (v. allegato 13 al ricorso), non ritenendo il come “vittima del Controparte_1 Pt_1 dovere” né soggetto “equiparato a vittima del dovere”.
Ritenuto ingiusto tale provvedimento negativo, potendo ritenersi, al contrario, pienamente sussistente lo specifico nesso di causalità tra la patologia permanente accusata e l'evento traumatico del 5 dicembre 2018 (v. pagg. 7 – 16 del ricorso), il ha proposto ricorso Pt_1
giudiziale, concludendo come sopra.
Con memoria tempestivamente depositata si è costituito il che ha Controparte_1
domandato il rigetto del ricorso.
In particolare, l'amministrazione, richiamando i suddetti documenti “reiettivi” dell'istanza del ha ritenuto non integrati i presupposti di cui all'art. 1, comma 563 della legge n. Pt_1
266/2005, difettando un effettivo collegamento causale tra la patologia psichica del e Pt_1
l'intervento di soccorso effettuato a seguito dell'incendio del 5 dicembre 2018 (v. pag. 4 della memoria: “Nel merito si rappresenta che il è intervenuto nelle operazioni di Pt_1 spegnimento dell'incendio dopo l'avvenuta esplosione e in appoggio alla squadra presente al momento della deflagrazione non riportando lesioni o ferite se non l'agitazione e l'ansia per l'attività di spegnimento dell'incendio; attività di istituto propria dei Vigili del fuoco.
Alla luce di quanto sopra esposto e dalla dinamica dei fatti, così come rappresentati dal ricorrente, si evince chiaramente che al momento dell'evento vittimizzante non si riscontrano criticità operative, a meno di non voler ritenere che lo spegnimento di incendi o l'intervento in caso di deflagrazioni esuli dai normali compiti di istituto del Corpo dei Vigili del Fuoco”), nonché i requisiti previsti dall'art. 1, comma 564 della suddetta legge, in quanto il non Pt_1
avrebbe “contratto la patologia in occasione o a seguito di una missione (art. 1, comma 564, legge n. 266/2005 e D.P.R. n. 243/2006) e non risulta che sia stato esposto a maggiori rischi o servizi diversi dalle ordinarie condizioni di svolgimento dei compiti d'istituto”.
Espletata c.t.u. medico-legale, la causa è stata poi discussa e decisa mediante deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c.
Occorre in primo luogo esaminare la normativa applicabile nella specie.
L'art. 1 della legge 23 dicembre 2005 n. 266 (Finanziaria 2006) prevede ai commi 562-565:
4 “562. Al fine della progressiva estensione dei benefici già previsti in favore delle vittime della criminalità e del terrorismo a tutte le vittime del dovere individuate ai sensi dei commi 563 e
564, è autorizzata la spesa annua nel limite massimo di 10 milioni di euro a decorrere dal
2006.
563. Per vittime del dovere devono intendersi i soggetti di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 1980, n. 466, e, in genere, gli altri dipendenti pubblici deceduti o che abbiano subito un'invalidità permanente in attività di servizio o nell'espletamento delle funzioni di istituto per effetto diretto di lesioni riportate in conseguenza di eventi verificatisi:
a) nel contrasto ad ogni tipo di criminalità;
b) nello svolgimento di servizi di ordine pubblico;
c) nella vigilanza ad infrastrutture civili e militari;
d) in operazioni di soccorso;
e) in attività di tutela della pubblica incolumità;
f) a causa di azioni recate nei loro confronti in contesti di impiego internazionale non aventi, necessariamente, caratteristiche di ostilità.
564. Sono equiparati ai soggetti di cui al comma 563 coloro che abbiano contratto infermità permanentemente invalidanti o alle quali consegua il decesso, in occasione o a seguito di missioni di qualunque natura, effettuate dentro e fuori dai confini nazionali e che siano riconosciute dipendenti da causa di servizio per le particolari condizioni ambientali od operative.
565. Con regolamento da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della difesa e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono disciplinati i termini e le modalità per la corresponsione delle provvidenze, entro il limite massimo di spesa stabilito al comma 562, ai soggetti di cui ai commi 563 e 564 ovvero ai familiari superstiti”.
Alla norma ha dato attuazione il successivo decreto del Presidente della Repubblica 7 luglio
2006 n. 243, il quale precisa all'articolo 1 che “Ai fini del presente regolamento, si intendono:
a) per benefici e provvidenze le misure di sostegno e tutela previste dalle leggi 13 agosto
1980, n. 466, 20 ottobre 1990, n. 302, 23 novembre 1998, n. 407, e loro successive modificazioni, e 3 agosto 2004, n. 206;
5 b) per missioni di qualunque natura, le missioni, quali che ne siano gli scopi, autorizzate dall'autorità gerarchicamente o funzionalmente sopraordinata al dipendente;
c) per particolari condizioni ambientali od operative, le condizioni comunque implicanti l'esistenza od anche il sopravvenire di circostanze straordinarie e fatti di servizio che hanno esposto il dipendente a maggiori rischi o fatiche, in rapporto alle ordinarie condizioni di svolgimento dei compiti di istituto”.
Infine, l'articolo 1904 del Decreto legislativo 15 marzo 2010 n. 66 (Codice dell'ordinamento militare a cui appartiene anche l'Arma dei Carabinieri) ha stabilito che “al personale militare spettano le provvidenze in favore delle vittime del terrorismo, della criminalità e del dovere, previste dalle seguenti disposizioni:
a) legge 13 agosto 1980, n. 466;
b) legge 20 ottobre 1990, n. 302;
c) legge 23 novembre 1998, n. 407;
d) legge 3 agosto 2004, n. 206;
e) legge 10 ottobre 2005, n. 207”.
In secondo luogo, occorre rilevare che i presupposti di fatto della presente controversia sono documentati in atti e che oggetto della controversia è invece la qualificazione giuridica di tali fatti ai fini del riconoscimento dello status di vittima del dovere, oltre alla conseguente percentuale di invalidità a cui sono connesse le relative prestazioni.
Ebbene, ritiene il Tribunale che il ricorso meriti accoglimento, dovendo profondersi un adeguato sforzo motivazionale al fine di giustificare il riconoscimento dello status di “Vittima del Dovere” di , che il resistente ha invece ritenuto estraneo alle Parte_1 CP_1
condizioni indicate dall'art. 1, comma 563 e 564 della legge n. 266/2005.
Muovendo dalla prima ipotesi prevista dall'art. 1, comma 563 della legge n. 266/2005, va preliminarmente richiamata l'impostazione elaborata dalla Suprema Corte (tra cui Cassazione
Civile, Sez. Lav., 24 dicembre 2024, n. 34299), la quale ha statuito che “Per il riconoscimento dello status di vittima del dovere, ai sensi dell'art. 1, comma 563, l. n. 266/2005, non è sufficiente che le lesioni patite dal pubblico dipendente siano state riportate in conseguenza di eventi verificatisi in occasione di una delle attività tipizzate dalle lett. a), b), c), d), e) ed f), del citato art. 1, ma è necessario che l'evento da cui è scaturita la lesione costituisca a sua
6 volta una concretizzazione della speciale pericolosità e/o del rischio che è tipicamente proprio di quelle determinate attività”.
Dopo aver ricostruito, in prima battuta, la nozione di “operazione di soccorso” indicata dal legislatore (“Questa Corte ha infatti già avuto modo di chiarire, con riguardo alla nozione di
“soccorso” delineata nel combinato disposto degli artt. 3 e 4, l. n. 466/1980, che la necessità di adoperarsi per aiutare chi si trovi in una situazione di pericolo imminente può scaturire sia in conseguenza di una richiesta specifica di assistenza avanzata nell'immediatezza della situazione di pericolo, sia in conseguenza di un obbligo qualificato di soccorso che abbia fondamento nelle competenze attribuite, in via generale, dalla legge e distinto dal generico dovere di soccorso che opera per il comune cittadino (cfr. in tal senso Cass. n. 30902 del
2021); e dal momento che la nozione di “operazione di soccorso” di cui all'art. 1, comma
563, lett. d), l. n. 266/2005, deve necessariamente essere modulata su quella di cui agli artt.
3 e 4, l. n. 466/1980, cit., stante l'assimilazione operata dall'art. 1, comma 563, cit., tra “gli altri dipendenti pubblici deceduti o che abbiano subito un'invalidità permanente in attività di servizio o nell'espletamento delle funzioni di istituto” e “i soggetti di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 1980, n. 466”, deve logicamente ritenersi che una “operazione di soccorso”, ai sensi della lett. d) della norma in esame, può configurarsi sia in conseguenza dell'espletamento di compiti che istituzionalmente contemplino l'aiuto prestato a chi si trova in situazione di pericolo imminente, sia in conseguenza di un'improvvisa situazione di pericolo determinatasi nell'espletamento di compiti che istituzionalmente non abbiano tale finalità”) e precisato che “Non può, tuttavia, ritenersi che ogni lesione riportata da un pubblico dipendente nell'ambito di una operazione di soccorso possa valere a guadagnargli anche lo status di vittima del dovere”, la Suprema Corte ha fornito sul punto importanti coordinate e precisazioni.
Premesso, infatti, che è vero “che l'art. 1, comma 563, l. n. 266/2005, nel richiedere, per quanto qui rileva, che le lesioni siano state riportate “in conseguenza di eventi verificatisi
[…] in operazioni di soccorso”, sembra evocare una concezione naturalistica (o meglio, logica) del rapporto di causalità, tale per cui sarebbe sufficiente che l'attività (in specie, di soccorso) costituisca mera condicio sine qua non dell'evento lesivo”, secondo la Cassazione
“è però altrettanto vero che questa Corte ha da tempo chiarito che la nozione di causa va ricostruita sulla base dello scopo della norma che la contempla come elemento della
7 fattispecie (cfr. in tal senso Cass. S.U. n. 13246 del 2019 e, più di recente, Cass. n. 8429 del
2024): il concetto di “causa” è infatti eminentemente normativo ed è solo in virtù di questa sua peculiare connotazione che, ad es., è possibile attribuire efficienza causale ad una omissione (art. 40, comma 2°, c.p.) o escludere il rapporto di causalità tra azione o omissione ed evento in presenza di concause sopravvenute che non abbiano approfondito (o l'abbiano approfondito nei limiti del lecito) il rischio originariamente creato con l'azione o l'omissione
(art. 41, comma 2°, c.p.).
Ciò posto, si è già visto che l'art. 1, comma 563, l. n. 266/2005, nel dettare la definizione di
“vittime del dovere”, assimila i dipendenti pubblici deceduti o che abbiano subito un'invalidità permanente in attività di servizio o nell'espletamento delle funzioni di istituto ai
“soggetti di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 1980, n. 466”, vale a dire ai dipendenti pubblici civili e militari che “per diretto effetto di ferite o lesioni subite nelle circostanze ed alle condizioni di cui agli articoli 1 e 2 della presente legge, abbiano riportato una invalidità permanente”.
Sennonché, l'art. 1, l. n. 466/1980, espressamente prevede che le lesioni rilevanti ai fini dell'attribuzione dello status di vittima del dovere debbano essere riportate “in conseguenza di eventi […] dipendenti da rischi specificamente attinenti a operazioni di polizia preventiva o repressiva o all'espletamento di attività di soccorso”; e in presenza di un tale disposto normativo, l'assimilazione tra le due categorie sancita dal legislatore non può non indurre l'interprete a ritenere che anche gli “eventi verificatisi […] in operazioni di soccorso”, di cui all'art. 1, comma 563, lett. d), l. n. 266/2005, così come quelli verificatisi nello svolgimento delle altre attività menzionate nelle lett. a), b), c), e), f), della norma cit., debbano essere dipendenti da rischi specificamente attinenti a tali attività, ossia rappresentare una concretizzazione di quella speciale pericolosità e/o dell'assunzione di quel rischio qualificato che – come già posto in evidenza da Cass. n. 29204 del 2021 – il legislatore ha considerato per differenziare la categoria delle vittime del dovere rispetto alla generalità dei pubblici dipendenti che possano riportare un'infermità per causa di servizio: diversamente argomentando, infatti, la ratio sottesa all'assimilazione tra le due categorie di vittime del dovere verrebbe a smarrirsi e “gli altri dipendenti pubblici” verrebbero a godere, ai fini in discorso, di un trattamento di favore rispetto a quelli di cui all'art. 3, l. n. 466/1980, ciò che
8 non potrebbe non indurre dubbi di legittimità costituzionale per contrasto con l'art. 3, comma
1°, Cost.
Proprio per ciò deve escludersi che, ai fini dell'attribuzione dello status di vittima del dovere, sia sufficiente che le lesioni patite dal pubblico dipendente siano state riportate in conseguenza di eventi verificatisi in occasione di una delle attività tipizzate dall'art. 1, comma
563, l. n. 266/2005: è necessario, piuttosto, che l'evento da cui è scaturita la lesione costituisca a sua volta una concretizzazione della speciale pericolosità e/o del rischio tipicamente proprio di quelle determinate attività”.
Da ultimo, la Suprema Corte, tratteggiando i criteri distintivi rispetto all'ipotesi di cui all'art. 1, comma 564 della suddetta legge di riferimento, ha affermato come “debba essere precisata l'affermazione contenuta nella parte motiva di Cass. n. 2664 del 2024: fermo restando che, come più volte affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte (cfr. ad es. Cass. S.U. n. 10791 del 2017), il tratto differenziale della previsione di cui all'art. 1, comma 563, l. n. 266/2005, rispetto alla previsione successiva contenuta nel successivo comma 564, risiede nel fatto che essa elenca una serie di attività ritenute dal legislatore ex se pericolose, ossia – come precisato da Cass. n. 29204 del 2021, cit. – connotate da una speciale pericolosità e dall'assunzione di rischi qualificati rispetto a quelli propri della generalità dei pubblici dipendenti, senza che sia richiesta la presenza d'un rischio ulteriore e diverso da quello insito nelle ordinarie funzioni istituzionali, il riconoscimento dello status di vittima del dovere richiede nondimeno che le lesioni siano derivate da eventi che costituiscano concretizzazione della speciale pericolosità e del rischio qualificato ch'è tipico di quelle attività”.
Trasponendo tali coordinate pretorie al caso in esame, emerge come l'istanza del appaia Pt_1
fondata già alla luce del disposto normativo di cui all'art. 1, comma 563 della legge n.
266/2005.
Sulla base degli elementi di fatto ritraibili dai documenti in atti, infatti, il ricorrente ha subìto un'invalidità permanente (come meglio verrà di seguito specificato, riportando le valutazioni tecniche del c.t.u. appositamente nominato) in attività di servizio per effetto diretto di conseguenze patologiche riportate a seguito delle operazioni di soccorso prestate il giorno 5 dicembre 2018, attività ausiliatrice resa necessaria dalle particolari e gravi conseguenze dell'evento incendiario di cui sopra, per le modalità con cui esso si è manifestato.
9 Sul punto, in particolare, ritiene il Tribunale di non poter condividere l'impostazione minimalista offerta dal , secondo cui il avrebbe patito una semplice ansia CP_1 Pt_1 legata all'ordinario e fisiologico svolgimento dello spegnimento dell'incendio, che rappresenta il proprium dell'attività di ogni Vigile del Fuoco.
In senso difforme da tale semplicistica ricostruzione, infatti, vanno adeguatamente prese in considerazione le condizioni particolari in relazione alle quali ha operato il ricorrente, tenuto conto delle dimensioni e della gravità dell'evento incendiario del 5 dicembre 2018, ulteriormente complicato e aggravato a causa dell'improvvisa esplosione dell'autocisterna, tale da aver reso necessarie intense attività di soccorso e spegnimento dell'incendio, protrattesi per diverse ore, oltre ad aver cagionato il tragico decesso di due persone, tra cui amico e collega di lunga data del della cui morte il ricorrente ha Persona_1 Pt_1
appreso in quei concitati momenti, mentre era intento a svolgere le proprie attività di soccorso.
Ulteriormente, va valorizzato anche lo status quo ante “psicologico” del il quale, prima Pt_1
di tale nefasto evento, non ha mai sviluppato o manifestato problematiche psichiche di alcun tipo (v. allegato n. 17 del ricorso), a riprova dello specifico collegamento causale tra la patologia psichiatrica di natura permanente riportata e l'evento incendiario del 5 dicembre
2018.
Trattasi di circostanze agevolmente ritraibili sia dai documenti depositati dal ricorrente (v. allegati 1, 2 e 3 e allegato 17 del ricorso) sia da quanto dichiarato dallo stesso in sede Pt_1
di interrogatorio libero, nei termini che seguono:
“Al momento dell'incendio sono sopraggiunto quasi contestualmente all'esplosione della cisterna, ero con altri sei colleghi all'inizio, ho iniziato a prestare immediato soccorso ai primi colleghi che erano bruciati a causa dell'incendio; mi sono attivato poi per spegnere l'incendio e per soccorrere le persone presenti;
sono giunto alle 14:20, intorno alle 16:00 ho avuto un forte dolore al petto e mancanza di respiro e mi hanno portato al Policlinico Gemelli di Roma;
in quel momento il mio collega già era stato colpito dalla cisterna, io e Per_1
lui eravamo come fratelli, abbiamo prestato servizio per 20 anni, con gli stessi turni;
preciso che prima di questo evento, non ho mai avuto alcuna problematica di tipo psichico;
cinque mesi prima avevo sostenuto il tradizionale colloquio psicologico e non mi era stato riscontrato nulla;
sono intervenuto in diverse occasioni per calamità naturali, tra cui il
10 terremoto di San Giuliano di Puglia, l'Aquila, Sarno e Amatrice, nel 2016 e non ho mai subìto ripercussioni psicologiche”.
Non sussistono dubbi, dunque, secondo il Tribunale, alla luce di quanto sopra, in ordine alla specifica derivazione causale della patologia psichica patita dal rispetto all'evento Pt_1
traumatizzante del 5 dicembre 2018, il quale, per le modalità con cui si è verificato (connotato dall'iniziale incendio e dalla conseguente e improvvisa esplosione della cisterna, che ha travolto l'amico costituisce chiara concretizzazione della speciale pericolosità e/o Per_1
del rischio che è tipicamente proprio dell'attività di soccorso e spegnimento incendi svolta dal ricorrente in quanto Vigile del Fuoco.
A tal proposito, basti pensare, che la suddetta sentenza della Cassazione, n. 34299 del 2024, ha escluso i requisiti di cui all'art. 1, comma 563 della legge n. 266/2005 in quanto la specifica vicenda riguardava un agente di Polizia Municipale che, mentre espletava il servizio di controllo della viabilità davanti ad una scuola elementare, avvedutosi che un bambino di tre anni, sfuggito al controllo della madre, correva incustodito lungo uno stretto marciapiede adiacente alla strada trafficata, si era lanciato al suo inseguimento, scivolando e colpendo con il capo il palo di sostegno di un cestino della spazzatura, riportando così un trauma cranio- facciale fratturativo, che gli ha cagionato lesioni permanenti.
Trattasi, all'evidenza, di una situazione fattuale (in cui è stato escluso il nesso causale tra la patologia riportata e il servizio di controllo della viabilità praticato) ben diversa da quella in esame, ove l'evento del 5 dicembre 2018, come già accennato, concretizza in modo specifico la pericolosità che è tipicamente propria dell'attività di soccorso e spegnimento incendi svolta dal in quanto Vigile del Fuoco. Pt_1
Ciò posto, comunque, anche a non voler aderire a tale impostazione argomentativa, ritiene il
Tribunale che la fattispecie in esame possa rientrare nella nozione di c.d. soggetti equiparati alle vittime del dovere di cui all'art. 1, comma 564 della legge 266/2005, che fa riferimento a
“missioni di qualunque natura, effettuate dentro e fuori dai confini nazionali e che siano riconosciute dipendenti da causa di servizio per le particolari condizioni ambientali od operative”.
Nel caso in esame, infatti, non può dubitarsi che l'infermità in questione, già riconosciuta come dipendente da causa di servizio, si sia verificata in occasione della missione e che la stessa si sia verificata a causa delle particolari condizioni ambientali, dovendo intenderti tali
11 quelle “condizioni comunque implicanti l'esistenza o anche il sopravvenire di circostanze straordinarie e fatti di servizio che hanno esposto il dipendente a maggiori rischi o fatiche, in rapporto alle ordinarie condizioni di svolgimento dei compiti di istituto” (art. 1, lett. c),
d.P.R. n. 243/2006).
Sul punto, vanno menzionate le considerazioni sviluppate da Corte di Cassazione, sezione
Lavoro, nella sentenza n. 29819/22.
In tale pronuncia la Suprema Corte, ricostruito il quadro legislativo di riferimento, ha affermato che tale normativa “è stata oggetto di interpretazione ed applicazione da parte delle Sezioni Unite di questa Corte, che hanno distinto i benefici di previdenza privilegiata per le invalidità contratte per causa di servizio e quelli previsti per le vittime del dovere ed equiparati, la cui attribuzione presuppone che i compiti, rientranti nella normale attività
d'istituto, siano svolti in occasione o a seguito di missioni di qualunque natura, e si siano complicati per l'esistenza o per il sopravvenire di circostanze o eventi straordinari, ulteriori rispetto al rischio tipico ontologicamente e ordinariamente connesso all'ambiente militare
(Sez. U, Sentenza n. 23396 del 17/11/2016, Rv. 641634 — 01; Sez. L, Sentenza n. 13114 del
24/06/2015, Rv. 635861 - 01).
In particolare, Sez. U, Sentenza n. 21969 del 21/09/2017 (Rv. 645320 - 01), ha affermato che, affinché possa ritenersi che una vittima del dovere abbia contratto una infermità in qualunque tipo di servizio non è sufficiente la semplice dipendenza da causa di servizio, occorrendo che quest'ultima sia legata a "particolari condizioni ambientali o operative" implicanti l'esistenza, od anche il sopravvenire, di circostanze straordinarie e fatti di servizio che hanno esposto il dipendente a maggiori rischi o fatiche, in rapporto alle ordinarie condizioni di svolgimento dei compiti di istituto, sicché è necessario identificare, caso per caso, nelle circostanze concrete alla base di quanto accaduto all'invalido per servizio, un elemento che comporti l'esistenza od il sopravvenire di un fattore di rischio maggiore rispetto alla normalità di quel particolare compito.
La pronuncia da ultimo richiamata, in particolare, ha affermato nettamente che, perché si possa avere una vittima del dovere che abbia contratto una infermità in qualunque tipo di servizio non basta che ci sia la semplice dipendenza da causa di servizio, altrimenti tutti gli invalidi per servizio sarebbero anche vittime del dovere.
12 Occorre che la dipendenza da causa di servizio sia legata al concetto di "particolari condizioni", che è un concetto aggiuntivo e specifico.
Bisogna, dunque, identificare, caso per caso, nelle circostanze concrete alla base di quanto accaduto all'invalido per servizio che ambisca ad essere riconosciuto vittima del dovere, un elemento che comporti l'esistenza od il sopravvenire di un fattore di rischio maggiore rispetto alla normalità di quel particolare compito.
Il principio è stato poi ribadito e specificato da altre pronunce, secondo le quali, se il diritto ai benefici di cui all'art. 1, comma 564, della I. n. 266 del 2005 non è definito attraverso la tipizzazione di singole attività, delineando la previsione normativa una fattispecie aperta, presidio di tutela contro la morte ed i fatti lesivi che attingano il personale militare in occasione di missioni di qualunque natura, i benefici restano condizionati alle condizioni ambientali od operative "particolari", per tali dovendosi intendere quelle che abbiano comportato l'esposizione a maggiori rischi o fatiche, in rapporto alle ordinarie condizioni di svolgimento dei compiti di istituto (Sez L, ord. n. 8322 del 2018; Sez. L -, Sentenza n. 24592 del 05/10/2018, Rv. 650679 - 01; Sez.
6 - L, Ordinanza n. 13367 del 01/07/2020, Rv. 658519
- 01; Sez.
6 - L, Ordinanza n. 28696 del 16/12/2020, Rv. 659882 - 01)”.
Ebbene, ritiene il Tribunale che siano configurabili, nel caso in esame, le condizioni ambientali od operative particolari imposte dalla normativa e richieste dalla Cassazione, ciò alla luce, come già detto, delle peculiari condizioni massive dell'incendio, aggravato dall'esplosione in modo imprevedibile dell'autocisterna, che è andata a colpire mortalmente il collega e caro amico del circostanze, queste, straordinarie che hanno Per_1 Pt_1
esposto il ricorrente ad un rischio maggiore di rimanere vittima della patologia psichiatrica patita (di cui, peraltro, il mai era stato vittima in passato), rispetto alle ordinarie Pt_1
condizioni di svolgimento del medesimo compito di istituto.
Pertanto, deve ritenersi che nel caso in esame sussistano, in ogni modo, le condizioni per riconoscere al ricorrente lo status di c.d. soggetto equiparato alle vittime del dovere di cui all'art. 1, comma 564 della legge 266/2005.
Ciò posto, deve passarsi al vaglio delle specifiche provvidenze richieste dal ricorrente.
Il c.t.u., alle cui conclusioni si fa in questa sede rinvio perché immuni da vizi, ha concluso l'accertamento peritale riconoscendo che il ricorrente ha un'invalidità permanente pari al 31 per cento.
13 In particolare, il c.t.u. ha ritenuto quanto segue: “Sulla base della documentazione esaminata, dei dati anamnestici, clinici ed obiettivi, si possono formulare le seguenti considerazioni medico legali in ordine al quesito posto dal Magistrato.
L' infermità riportata dal Sig. comportante una menomazione dell'integrità Parte_1
psico-fisica, è già stata riconosciuta e ascritta dalla Commissione Medica Ospedaliera di
Roma alla 8° ctg tabella A (rif. D.P.R. 834/81).
La normativa, in tema di riconoscimento delle vittime del dovere, che stabilisce i parametri da applicare per la valutazione medico-legale è il D.P.R. nr. 181 del 30.10.2009,
“Regolamento recante criteri medico-legali per l'accertamento e la determinazione dell'invalidità del danno biologico e morale a carico delle vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice a norma dell'art. 6 della Legge 3 Agosto 2004 n. 206.
Questa normativa trova applicazione in materia di Vittime del Dovere in ragione di quanto stabilito al comma 562, art. 1 Legge 266/2005, del DPR 243/2006, art. 4 comma 1, lettera c), con riferimento all'art. 6 comma 1 Legge 206/2004 e, comunque di quanto espressamente previsto dallo stesso DPR 181/2009.
L'art. 3 della citata norma, rubricato “Criteri medico-legali per la valutazione dell'invalidità permanente” stabilisce: “Per l'accertamento dell'invalidità si procede tenendo conto che la percentuale d'invalidità permanente (IP), riferita alla capacità lavorativa, è attribuita scegliendo il valore più favorevole tra quello determinato in base alle tabelle per i gradi di invalidità e relative modalità d'uso approvate, in conformità all'art. 3, comma 3, della legge
29 dicembre 1990, n. 407, con il decreto del Ministro della Sanità in data 5 febbraio 1992, e successive modificazioni, pubblicato nel supplemento 7 ordinario alla Gazzetta Ufficiale n.
47 del 26 Febbraio 1992, e quello determinato in base alle tabelle A, B, E ed F1 annesse al
Decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n.915, e successive modificazioni, e relativi criteri applicativi.
Alla classifica di cui alle categorie della tabella A e della tabella B sono equiparate le fasce percentuali d'invalidità permanente, riferite alla capacità lavorativa, secondo le corrispondenze indicate nella tabella in allegato 1.
Alle invalidità o mutilazioni di prima categoria della tabella A che risultino contemplate anche nella tabella E corrisponde un'invalidità permanente non inferiore al 100%”.
14 L'art. 4 della citata norma, rubricato “Criteri medico-legali per la rivalutazione dell'invalidità permanente e per la determinazione del danno biologico e del danno morale” testualmente recita: “Per la rivalutazione delle invalidità già riconosciute e indennizzate, si procede secondo i criteri e modalità: a) la percentuale d'invalidità permanente (IP), riferita alla capacità lavorativa, è attribuita secondo quanto indicato all'art.
3. Resta salva l'applicazione di altri criteri tabellari, adottati in sede di prima valutazione, se più favorevoli;
b) la percentuale del danno biologico (DB) è determinata in base alle tabelle delle menomazione e relativi criteri applicativi di cui agli articoli 138, comma 1, e 139, comma 4, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e successive modificazioni;
c) la determinazione della percentuale del danno morale (DM) viene effettuata, caso per caso, tenendo conto dell'entità della sofferenza e del turbamento dello stato d'animo, oltre che della lesione alla dignità della persona, connessi ed in rapporto all'evento dannoso, fino ad un massimo dei 2/3 del valore percentuale del danno biologico;
d) la percentuale unica d'invalidità indicante l'invalidità complessiva (IC), di cui all'art. 6 della legge 3 agosto 2004,
n 206, che in ogni caso non può superare la misura del cento per cento, è data dalla somma delle percentuali del danno biologico, del danno morale e del valore, se positivo, risultante dalla differenza tra la percentuale di invalidità riferita alla capacità lavorativa e la percentuale del danno biologico: IC=DB+DM+ (IP-DB).”
La determinazione del Danno Biologico (DB) viene fissata sulla base delle indicazioni riportate all'art. 5 co. 2 del DPR 243/2006 e all'art. 4 co. b del DPR 181/2009; in particolare quest'ultimo rimanda agli artt. 138 co. 1 e 139 co. 4 del DL.vo n. 209/2005 (Codice
Assicurazioni Private).
Il legislatore ha fornito una nozione di danno biologico nel Codice delle assicurazioni private
(d.lgs 7 settembre 2005, n. 209).
Al fine di garantire, con il presente intervento normativo, omogeneità rispetto alla disciplina esistente, si è ritenuto di definire il danno biologico attraverso il richiamo alla nozione contenuta negli articoli 138 e 139 del Codice delle assicurazioni private e alle tabelle allegate al Decreto 03/07/2003 (menomazioni dell'integrità psico-fisica comprese fra 1 e 9 punti di invalidità) che fanno anche riferimento rispetto al danno biologico al Decreto Legislativo
38/2000 ( ). CP_3
15 Il danno biologico da riferirsi all' evento del 05/12/2018 può essere valutato nella misura del
10% (danno intermedio fra 6% (cod.180) e 15% (cod. 181) D.Lgs. 38/2000)
Dovendo ricorrere all'applicazione dei criteri stabiliti dal DPR 181/2009, secondo la formula indicata nell'art. 4 del richiamato decreto “criteri medico legali per la rivalutazione dell'invalidità permanente e per la determinazione del danno biologico e morale”, la determinazione dell'Invalidità Permanente (IP) riferita alla capacità lavorativa, è attribuita secondo quanto indicato nell'art. 3.
Alla classifica di cui alle categorie della tabella A e alla tabella B sono equiparate le fasce percentuali di Invalidità Permanente, riferite alla capacità lavorativa, secondo le corrispondenze indicate nella tabella allegata al DPR n. 181/2009.
Secondo questa, la 8° ctg della Tabella A contiene infermità e lesioni che provocano una invalidità inquadrabile nel range del 21-30%.
Tenuto conto che tale riconoscimento da parte della CMO è stato decretato senza previsione di misura massima o minima, l'invalidità permanente può essere valutata con il 25% quale valore intermedio.
Per NN AL (DM) si intende il pregiudizio non patrimoniale costituito dalla sofferenza soggettiva cagionata dal fatto lesivo in sè considerato.
La valutazione del DM viene effettuata tenuto conto del dolore, del turbamento dello stato d'animo e della sofferenza soggettiva, oltre che della lesione alla dignità della persona, connessi ed in rapporto all'evento dannoso, fino ad un massimo dei 2/3 del valore percentuale del danno biologico (DB) che nel caso di specie può essere computato nella misura del 10%, come precedentemente detto.
In aderenza al dettato del citato DPR, il DM è quindi pari per arrotondamento al 6% (sei per cento).
La percentuale unica di invalidità indicante la Invalidità Complessiva (IC) di cui all'art. 6 della Legge 206/2004 è il risultato della somma delle percentuali del danno biologico (DB)
e del danno morale (DM) e del valore, se positivo, risultante dalla differenza tra percentuale di invalidità riferita alla capacità lavorativa (IP) e la percentuale del danno biologico (DB) secondo la seguente formula riportata all'art. 4 comma d del DPR 181/2009.
Nel caso in esame, l'Invalidità Complessiva risulta dal seguente Calcolo: applicando la formula di legge già citata IC = DB+DM+(IP-DB)
16 IC= 10+6+ (25-10) per un risultato complessivo pari al 31% (trentuno per cento)”.
In forza di quanto sopra, dunque, il consulente tecnico ha concluso che “Il Sig.
[...]
nell'evento del 05/12/18 ha riportato: Pt_1
“Disturbo post-traumatico da stress di medio-grave entità con pregresso episodio di ansia”.
La patologia è causalmente connessa alle specifiche attività svolte dal periziando in occasione dell'incendio occorso in data 5 dicembre 2018 come riconosciuto anche dalla
CMO di Roma in data 13/01/2020 e dal Comitato di Verifica in data 12/05/2022.
La determinazione del Danno Biologico (DB) è valutabile nella misura del 10% (dieci per cento);
Il danno morale è valutabile nella misura massima di due terzi del danno biologico pari per arrotondamento al 6% (sei per cento).
L'Invalidità Permanente (IP) riferita alla capacità lavorativa è pari al 25% (venticinque per cento);
L'Invalidità Complessiva è pari al 31% (trentuno per cento)”.
Di particolare interesse appaiono anche le note integrative depositate dal c.t.u. in risposta alle osservazioni tecniche formulate dalle parti.
Più in dettaglio, in risposta alle osservazioni del consulente di parte ricorrente, il c.t.u. ha confermato la stabilizzazione dei postumi al 13/01/2020.
In merito, invece, alle note critiche del consulente di parte resistente, il c.t.u., premesso che
“il nesso di causalità fra l'evento traumatico e l'invalidità permanente riconosciuta dalla
CMO, era ufficialmente confermata”, ha precisato in relazione alla natura straordinaria dell'evento incendiario del 5 dicembre 2018, che, “secondo quanto descritto dal ricorrente e secondo come l'evento fu riferito dai “media” (all'epoca ne parlarono tutti i notiziari locali e nazionali, nonché tutti i giornali) e venne a conoscenza della popolazione del territorio, si trattò proprio di un caso eccezionale con grande partecipazione emotiva della collettività”.
Con riferimento, da ultimo, alla valutazione del danno morale (DM), attestatasi sul “limite massimo previsto dalle direttive IGESAN (2/3 del danno biologico)”, il c.t.u. ha motivato tale scelta tecnica, precisando che, “nel caso del Sig. il danno morale fu determinato dal Pt_1 dolore per la morte dell'amico e collega, che lo portò al rifiuto dell'attività di servizio di
Vigile del Fuoco, svolta con continuità e dedizione per molti anni. Infatti, non riprese più servizio, transitando direttamente alla pensione”.
17 Alla luce di tale perizia, che qui si condivide, in quanto immune da vizi logico-giuridici, deve pertanto essere confermata la conclusione a cui è pervenuto il nominato c.t.u.
Ne consegue, quindi, che essendo stato riconosciuta una percentuale di invalidità pari al 31 per cento, il ricorrente ha diritto al riconoscimento dell'assegno vitalizio di cui all'art. 2, l.
407/1998, nonché dello speciale assegno vitalizio mensile non reversibile di euro 1.033,00, soggetto a perequazione automatica, ex Legge n. 244/07 art. 2 comma 105, in quanto si tratta di benefici che spettano alle vittime del dovere che hanno un'invalidità permanente non inferiore al 25%.
Ricorrono, ancora, le condizioni per accogliere la domanda di riconoscimento del diritto alla speciale elargizione di 2.000,00 euro per ogni punto percentuale, di cui all'art. 5 comma 1 della L. 206/2004 che ha modificato l'art. 1 della L. 302/90 (a propria volta modificato dall'art. 1 del d.lgs. 407/98), la quale va calcolata sull'invalidità di 31 punti percentuali.
Infine, al riconoscimento dello status di vittima del dovere, consegue anche l'accoglimento della domanda volta ad ottenere l'inserimento nella graduatoria unica nazionale di cui all'art. 3, comma 3, del D.P.R. 243/2006.
Le spese di lite, incluse quelle di c.t.u., seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Rieti in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando così decide:
- accoglie il ricorso e, per l'effetto, previa disapplicazione del provvedimento adottato dal in data 19 ottobre 2023, dichiara il diritto di al Controparte_1 Parte_1
riconoscimento del proprio status di Vittima del Dovere, nonché il diritto al riconoscimento dell'assegno vitalizio di cui all'art. 2, l. 407/1998; dello speciale assegno vitalizio mensile non reversibile di euro 1.033,00, soggetto a perequazione automatica, ex Legge n. 244/07 art. 2 comma 105 nonché del diritto alla speciale elargizione di 2.000,00 euro per ogni punto percentuale, di cui all'art. 5 comma 1 della L. 206/2004 che ha modificato l'art. 1 della L.
302/90 (a propria volta modificato dall'art. 1 del d.lgs. 407/98), la quale va calcolata sull'invalidità di 31 punti percentuali, oltre accessori di legge;
18 - ordina al convenuto di inserire il ricorrente nella graduatoria unica nazionale di CP_1
cui all'art. 3, comma 3, del D.P.R. 243/2006;
- condanna il resistente al pagamento delle spese di lite che si liquidano in euro CP_1
5.377,00 oltre rimborso forfetario delle spese al 15%, IVA e CPA come per legge;
-pone le spese di c.t.u., liquidate con separato decreto, a definitivo carico del CP_1
resistente.
Rieti, 23 settembre 2025
Il Giudice
Dott. Alessio Marinelli
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