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Sentenza 5 maggio 2025
Sentenza 5 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 05/05/2025, n. 4365 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 4365 |
| Data del deposito : | 5 maggio 2025 |
Testo completo
Tribunale di Napoli
11 SEZIONE CIVILE
N. 20712/2022 R.G.A.C.
Il Giudice, preliminarmente, dichiara che l'udienza precedentemente fissata è stata sostituita dal deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127ter c.p.c..
Sempre in via preliminare dà atto che, entro il termine assegnato dallo scrivente, tutte le parti hanno depositato note scritte, illustrando le ragioni poste a fondamento delle rassegnate conclusioni.
A questo punto la controversia viene decisa tramite sentenza, resa ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., incorporata al presente provvedimento.
n. 20712/2022 r.g.a.c. Pag. 1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
- UNDICESIMA SEZIONE CIVILE - in composizione monocratica e nella persona del dott. Fabio Perrella pronunzia, in data 5.5.2025, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella controversia civile iscritta al n. 20712/2022 del Ruolo Generale
Affari Contenziosi e vertente
TRA
P.I. , in Parte_1 P.IVA_1
persona del Procuratore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Paolo
Bonalume, Giovanni Gomez Paloma, Michele Del Bene e Giuseppe
Cardona presso il cui studio in Milano, Corso Magenta n. 84 elegge domicilio, giusta procura in atti
ATTRICE
E
[...]
Controparte_1
(già
[...] [...]
, P.I. , in Controparte_2 P.IVA_2
persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Antonio Nardone e Maria Teresa Nicoletti ed elett.te dom.ta presso lo studio dell'avv. Antonio Nardone in via Riviera di CP_2
Chiaia n. 207, giusta procura in atti
CONVENUTA
n. 20712/2022 r.g.a.c. Pag. 2
Oggetto: cessione credito
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
1. La presente decisione è adottata ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. e, quindi, è possibile prescindere dalle indicazioni contenute nell'art. 132
c.p.c. Infatti, l'art. 281-sexies c.p.c., consente al giudice di pronunciare la sentenza in udienza al termine della discussione dando lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, senza dover premettere le indicazioni richieste dal secondo comma dell'art. 132 c.p.c., perché esse si ricavano dal verbale dell'udienza di discussione sottoscritto dal giudice stesso. Pertanto, non è affetta da nullità la sentenza, resa nella forma predetta, che non contenga le indicazioni riguardanti il giudice e le parti, le eventuali conclusioni del
P.M. e la concisa esposizione dei fatti e dei motivi della decisione (Cass. civ., Sez. III, 19 ottobre 2006, n° 22409).
Ancora, in tale sentenza è superflua l'esposizione dello svolgimento del processo e delle conclusioni delle parti, quando questi siano ricostruibili dal verbale dell'udienza di discussione e da quelli che lo precedono.
(Cass. civ., Sez. III, 11 maggio 2012, n° 7268; Cass. civ., Sez. III, 15 dicembre 2011, n° 27002).
2. Con atto di citazione notificato in data 8.8.2022,
[...]
citava in giudizio, dinanzi al sopra intestato Parte_1
Tribunale, l Controparte_1
al fine di sentire accogliere le
[...]
seguenti conclusioni:
“• IN VIA PRINCIPALE: per le ragioni e i titoli di cui in narrativa, accertare e dichiarare il diritto di ad ottenere il Controparte_3 pagamento da parte dell'Ente dei seguenti crediti e, per l'effetto, condannare l'Ente al relativo pagamento in favore di Controparte_3
I. € 947.523,83 per sorte capitale (credito poi ridotto ad € 276.173,10 con la prima memoria ex art. 183 comma 6 c.p.c., operante ratione
n. 20712/2022 r.g.a.c. Pag. 3 temporis, ed ad € 248.303,70 con le note del 28.4.2025), di cui alle fatture riepilogate nell'elenco prodotto sub doc. 2;
II. gli interessi moratori maturati e maturandi sulla predetta sorte capitale:
− “determinati nella misura degli interessi legali di mora” ex artt. 2 e
5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12 e
− con decorrenza dal giorno successivo a quello di scadenza del termine di pagamento delle fatture costituenti la predetta sorte capitale
– scadenza riportata nell'elenco prodotto sub doc. 2 (colonna “Data
Scadenza”) – sino al saldo;
III. gli interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori maturati sulla predetta sorte capitale che, alla data di notifica del presente atto, sono scaduti da oltre sei mesi, ai sensi dell'art. 1283 c.c.:
− nella misura “degli interessi legali di mora” ai sensi degli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12,
− con decorrenza dalla data di notifica del presente atto;
IV. € 3.960,00 ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, per il mancato pagamento delle fatture costituenti la predetta sorte capitale;
V. € 4.423,76 a titolo di interessi di mora – ulteriori rispetto a quelli maturati e maturandi sulla predetta sorte capitale, indicati nelle presenti conclusioni sub II – in quanto maturati a causa del tardivo pagamento di crediti diversi da quelli costituenti la sorte capitale insoluta indicata nelle presenti conclusioni sub I;
VI. gli interessi anatocistici prodotti dai predetti interessi di mora oggetto delle Note Debito, interessi di mora che, alla data di
notifica del presente atto, sono scaduti da oltre sei mesi, ai sensi dell'art. 1283 c.c.:
d.Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12,
− con decorrenza dalla data di notifica del presente atto;
n. 20712/2022 r.g.a.c. Pag. 4 VII. € 1.040,00 ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, di cui alle fatture prodotte sub doc. 5 e riepilogate sub doc. 6.
• IN VIA SUBORDINATA: per le ragioni e i titoli di cui in narrativa, accertare e dichiarare il diritto di ad ottenere il Controparte_3 pagamento da parte dell'Ente e, per l'effetto, condannare l'Ente al pagamento in favore di di ogni diversa somma che Controparte_3
fosse ritenuta dovuta a per: Controparte_3
− sorte capitale,
− interessi moratori maturati e maturandi sulla sorte capitale:
“determinati nella misura degli interessi legali di mora” ex artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, e
con decorrenza dal giorno successivo a quello di scadenza del termine di pagamento della sorte capitale,
− interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori maturati sulla sorte capitale: nella misura “degli interessi legali di mora” ai sensi degli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, e
con decorrenza dalla data di notifica del presente atto;
− importo dovuto a titolo di interessi di mora ulteriori rispetto a quelli maturati e maturandi sulla sorte capitale in quanto maturati a causa del tardivo pagamento di crediti diversi da quelli costituenti la sorte capitale;
− interessi anatocistici prodotti dagli interessi di mora oggetto delle
Note Debito: nella misura “degli interessi legali di mora” ai sensi degli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, e
con decorrenza dalla data di notifica del presente atto;
− importi dovuti ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12;
• IN ULTERIORMENTE SUBORDINATA: accertare e dichiarare il Cont diritto di ad ottenere il pagamento da parte dell'Ente CP_3
n. 20712/2022 r.g.a.c. Pag. 5 e, per l'effetto, condannare l'Ente al pagamento in favore di CP_3
di ogni diversa somma che fosse ritenuta dovuta a
[...] CP_3
per capitale, interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al
[...]
saldo a titolo di indennizzo per ingiustificato arricchimento ex art. 2041
c.c.;
• IN OGNI CASO: con vittoria di compensi e spese del giudizio, oltre rimborso forfettario nella misura del 15% ex D.M. n. 55/14, oltre CPA,
IVA, contributo unificato, marca e successive”.
A sostegno della propria domanda deduceva di essere cessionaria di crediti ceduti da svariate società indicate a p. 5 dell'atto di citazione pari ad € 947.523,83, per sorte capitale.
A tale importo dovevano poi aggiungersi gli interessi al tasso di cui al d.lgs. n. 231/02, gli interessi anatocistici ed il risarcimento danno di €
3.960,00 ex art. 6 d.lgs. n. 231/02, oltre ad 3.585,09 a titolo di interessi di mora – ulteriori rispetto a quelli maturati e maturandi sulla predetta sorte capitale – ed ulteriori anatocistici ed il risarcimento danno di €
4.423,76 ex art. 6 d.lgs. n. 231/02.
3. Si costituiva la convenuta, la quale eccepiva la nullità dell'atto di citazione, l'assenza dei contratti a monte e la prova della notifica della cessione alla PA, con relativa accettazione, l'inefficacia della cessione,
e la non debenza degli interessi domandati.
3.1. In prima udienza veniva rigettata l'eccezione di nullità dell'atto di citazione, “in quanto quest'ultimo, seppur con un richiamo per relationem, contiene tutti gli elementi per consentire a parte convenuta di comprendere per quale credito l'attrice stia agendo, e dunque di predisporre le adeguate difese”; motivazione che integralmente reiterata nella presente sede
4. Non sono state articolate richieste istruttorie (cfr. ordinanza dell'8.2.2024).
5. Sostituita l'udienza con note di trattazione scritta, ex art. 127-ter
c.p.c., in data odierna il giudizio viene deciso ai sensi dell'art. 281sexies
c.p.c..
6. La domanda principale è fondata solo in parte.
n. 20712/2022 r.g.a.c. Pag. 6 6.1. Com'è noto, “I contratti con la pubblica amministrazione (tra cui gli Ospedali pubblici) devono essere redatti, a pena di nullità, in forma scritta…non essendo comunque sufficiente che da atti scritti risultino comportamenti attuativi di un accordo solo verbale.
Deriva da quanto precede, pertanto, che, ad esempio, le fatture prodotte in giudizio dalla convenuta non possono rappresentare la forma scritta dell'accordo e non sono suscettibili di rappresentare la forma scritta dell'accordo e non sono suscettibili di rappresentare un comportamento processuale implicitamente ammissivo del diritto sorto dall'atto negoziale non esibito. Per i negozi giuridici per i quali la legge prescrive la forma scritta ad substantiam, infatti, la prova della loro esistenza e dei diritti che ne formano l'oggetto richiede necessariamente la produzione in giudizio della relativa scrittura, che non può essere sostituita da altri mezzi probatori e neanche dal comportamento processuale delle parti, che abbiano concordemente ammesso la esistenza del diritto costituito con l'atto non esibito. Ciò neanche nel caso che venga prodotto un documento confessorio attestante la pregressa stipulazione in forma scritta del contratto” (ex pluribus: Cass. n.16562/2018).
La S.C. a Sezioni Unite ha poi precisato con sentenza n. 9775/2022 che
“Per la valida stipulazione dei contratti della P.A., anche diversi da quelli conclusi a trattativa privata con ditte commerciali, il requisito della forma scritta “ad substantiam” non richiede necessariamente la redazione di un unico documento, sottoscritto contestualmente dalle parti, poiché l'art. 17 del r.d. n. 2440 del 1923 contempla ulteriori ipotesi in cui il vincolo contrattuale si forma mediante l'incontro di dichiarazioni scritte, manifestate separatamente, che per
l'amministrazione possono assumere anche la forma dell'atto amministrativo”.
Ne discende innanzitutto la non condivisibilità del precedente allegato Cont da secondo cui l'esistenza del contratto andrebbe desunta dall'indicazione della CIG, atteso che l'assenza del contratto non può essere sostituita da altro.
n. 20712/2022 r.g.a.c. Pag. 7 D'altra parte, deve ritenersi esclusa l'applicabilità del cd. “principio di non contestazione” di cui all'art. 115 comma 1 c.p.c., tenuto conto che questo non può determinare relevatio ab onere probandi con riferimento ai contratti per i quali è richiesta la forma scritta ad substantiam, rispetto ai quali la mancanza di forma determina una nullità del contratto rilevabile d'ufficio.
6.2. Ebbene, contrariamente a quanto dedotto da parte attrice con i depositi (denominati “contratti capitale”) eseguiti con la prima e seconda memoria ex previgente art. 183 comma 6 c.p.c., contenenti una pletora di documenti indiscriminati, in questi ultimi non è rinvenibile alcun contratto (per quanto sopra indicato), fatta eccezione per il rapporto contrattuale intercorso con IP ES MA, per il quale sono agli atti i contratti sottoscritti dalla convenuta l'11.1.2021, nonché
i relativi d.d.t., non oggetto di contestazione specifica, ex art. 115 c.p.c., da parte della debitrice.
Cont Del resto di tale circostanza appare consapevole la stessa implicitamente, atteso che soltanto per il rapporto con IP ES
MA vi è un allegato espressamente e correttamente definito
“Contratto”.
Le relative fatture sono due (doc. 2 prod. parte attrice):
P FT 058 1008 NIPPON GASE 2022 22507128 30/07/2022 00
30,078.38 30,078.38 31/05/2022 14/06/2022 48482
[...]
28/06/2022 2022 3041 CP_1
P FT 058 2022 22507129 30/07/2022 00 12.80 12.80 31/05/2022
14/06/2022 28/06/2022 2022 3041 per complessivi € 30.091,18.
Tale importo risulta essere già stato pagato, seppur in una data che le parti non hanno minimamente indicato, ma senz'altro prima del deposito della prima memoria ex art. 183 comma 6 c.p.c. da parte dell'attrice, 22.11.2023, posto che in quella data nell'elenco depositato
(doc. 12) le fatture di IP ES MA risultavano già saldate.
7. Con riferimento a tale credito le eccezioni sollevate dalla convenuta sono infondate.
n. 20712/2022 r.g.a.c. Pag. 8 7.1. Invero le cessioni di credito notarili risultano regolarmente notificate alla convenuta (cfr. documentazione depositata dall'attrice già al momento della costituzione in giudizio).
7.2. La convenuta ha altresì dedotto che non avendo accettato la cessione, la stessa dovrebbe intendersi come rinunciata, ex art. 117 del
DL n. 34/2020 (c.d. “Decreto Rilancio”), convertito in L. n. 77/2020.
Tale deduzione non è condivisibile.
La disposizione in parole si riferisce esclusivamente ai contratti
“stipulati ai sensi dell'articolo 8-quinquies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502”, vale a dire quei contratti che siano stati stipulati da quei soggetti in regime di accreditamento/convenzionamento con il
SSN.
Nel caso in esame trattasi del corrispettivo della vendita di prodotti medicali/esecuzione delle prestazioni relative a prodotti medicali;
a fronte di tale affermazione, contenuta peraltro nella prima memoria ex art. 183 comma 6 c.p.c. di parte attrice, la convenuta nulla ha replicato nel corso del giudizio.
8. Sul suddetto importo pertanto sono dovuti gli interessi ex d.lgs. n.
231/02, essendo irrilevante l'esistenza di un rapporto concessorio, contrariamente a quanto eccepito dalla convenuta.
Come chiarito dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite (n.
35092/2023): “Le prestazioni sanitarie erogate ai fruitori del Servizio sanitario nazionale dalle strutture private con esso accreditate, sulla base di un contratto scritto, accessivo alla concessione che ne regola il rapporto di accreditamento, concluso dalle stesse con la pubblica amministrazione dopo l'8 agosto 2002, rientrano nella nozione di transazione commerciale di cui al d.lgs. n. 231 del 2002, art. 2 avendo le caratteristiche di un contratto a favore di terzo, ad esecuzione continuata, per il quale alla erogazione della prestazione in favore del privato da parte della struttura accreditata corrisponde la previsione dell'erogazione di un corrispettivo da parte dell'amministrazione pubblica. Ne consegue che, in caso di ritardo nella erogazione del corrispettivo dovuto da parte della amministrazione
n. 20712/2022 r.g.a.c. Pag. 9 obbligata, spettano alle strutture private accreditate gli interessi legali di mora ex d.lgs. n. 231 del 2002, art. 5”.
Il ragionamento della convenuta sarebbe condivisibile soltanto per le farmacie che erogano un servizio pubblico sostanzialmente come organi delle aziende sanitarie, limitatamente all'erogazione di farmaci di classe A e sulla base di accordi normativizzati (cfr. Cass. S.U. n.
26496/2020).
8.1. Sono altresì dovuti gli interessi anatocistici al tasso di cui al d.lgs.
n. 231/02, prodotti dagli interessi moratori maturati sulla predetta sorta capitale che, alla data di notifica dell'atto di citazione, sono scaduti da almeno sei mesi ex art. 1283 c.c..
9. Sono altresì dovuti € 80,00, ex art. 6 d.lgs. n. 231/02 per le due fatture pagate in ritardo.
10. E' invece inammissibile la domanda subordinata, proposta e ex art. 2041 c.c.
Occorre innanzitutto premettere che l'indebito arricchimento deve essere caratterizzato dall'arricchimento ingiusto, da un impoverimento altrui, da un nesso causale tra l'arricchimento e l'impoverimento (ossia che il fatto generatore sia unico: SS.UU. 24772/08) e dalla sussidiarietà dell'azione (da valutarsi in astratto: SS.UU. 28042/08), mentre, secondo la giurisprudenza di legittimità più recente, non appare più indispensabile il riconoscimento dell'utilitas, anche implicitamente, nel caso in cui l'arricchito sia una PA (“il riconoscimento dell'utilità non costituisce requisito dell'azione di indebito arricchimento, il privato attore ex art. 2041 cod. civ. nei confronti della P.A. deve provare - e il giudice accertare - il fatto oggettivo dell'arricchimento, senza che
l'amministrazione possa opporre il mancato riconoscimento dello stesso, potendo essa, piuttosto, eccepire e dimostrare che
l'arricchimento non fu voluto o non fu consapevole”: Cass. S.U. n.
10798/2015).
Si tratta, dunque, di una norma di chiusura per la quale l'indennità prevista dall'art. 2041 c.c., va liquidata nei limiti della diminuzione n. 20712/2022 r.g.a.c. Pag. 10 patrimoniale subita dall'esecutore della prestazione, ossia a titolo di danno emergente e non di lucro cessante.
Come ampiamente chiarito dalle SS.UU. n. 23385/2008, a questa conclusione induce innanzitutto la lettera della norma, che trova un significativo completamento nell'espressione "pregiudizio" utilizzata dall'art. 2042 c.c., a riprova dell'intento del legislatore di evitare qualsiasi confusione con il "danno ingiusto" di cui all'art. 2043 c.c. e con le sue componenti.
D'altra parte, l'invocata esigenza di sacrificare la lettera della norma alla asserita ratio che, intendendo eliminare ogni pregiudizio subito (nei limiti dell'altrui arricchimento) dall'impoverito, ne imporrebbe un'interpretazione estensiva, comprensiva anche del mancato guadagno per utile di impresa connesso a prestazioni erogate sine causa, non si sottrae alla critica di risolversi in una petizione di principio, posto che ciò che dovrebbe dimostrarsi è proprio che l'espressione "diminuzione patrimoniale", nel contesto del disposto dell'art. 2041 c.c., abbia, malgrado la diversa terminologia, la medesima estensione della nozione di risarcimento del danno di cui all'art. 1223 c.c. (recepita dall'art. 2043
c.c., e segg.).
Nel caso in esame manca il requisito della sussidiarietà.
Come chiarito dalla S.C. (per ultimo: Cass. n. 20871/2015): “Secondo la giurisprudenza di questa Corte (Cass. 20141 del 2007; Cass. 11067 del 2003; Cass. 16340 del 2002), l'azione generale di arricchimento ha natura complementare e sussidiaria, potendo essere esercitata solo quando manchi un'azione nei confronti dell'arricchito, o di altre persone, che trovi titolo in un contratto o nella legge, talché si differenzia da ogni altra azione sia per presupposti che per limiti oggettivi ed integra un'azione autonoma per diversità di petitum e causa petendi rispetto alle azioni fondate su titolo negoziale o di altro genere…”.
Ebbene, nella fattispecie in esame, l'attrice ben può agire nei confronti dei creditori cedenti in virtù dei contratti di cessione del crediti, ai sensi dell'art. 1266 c.c..
n. 20712/2022 r.g.a.c. Pag. 11 Peraltro, come già anticipato, l'indennità prevista dall'art. 2041 c.c., va liquidata nei limiti della diminuzione patrimoniale subita dall'esecutore della prestazione, ossia a titolo di danno emergente e non di lucro cessante.
Pertanto, ai fini dell'accoglimento della domanda proposta ex art. 2041
c.c., ben avrebbe dovuto l'attrice provare l'effettivo impoverimento subito, e tale prova non è stata fornita, limitandosi parte attrice a domandare l'indennizzo ex art. 2041 c.c. del tutto genericamente, senza neppure indicare un importo.
11. Restano assorbite le altre questioni.
9. Le spese di lite, seguono la soccombenza e si liquidano, d'ufficio, in base ai parametri introdotti dal DM 55/14, come modificato dal DM
147/22, ai valori minimi, stante la non particolare difficoltà della controversia (scaglione fino ad € 52.000,00).
P. Q. M.
Il Tribunale di Napoli, undicesima sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sulla controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
1) accoglie parzialmente la domanda e, per l'effetto, condanna l Controparte_1
al pagamento, in favore di
[...] [...]
degli interessi al tasso ed alle decorrenze di Parte_1
cui al d.lgs. n. 231/02 (fino all'avvenuto pagamento) sulla somma di € 30.091,18, ed ulteriori interessi anatocistici, al medesimo tasso, prodotti dagli interessi moratori maturati sulla predetta sorta capitale che, alla data di notifica dell'atto di citazione, sono scaduti da almeno sei mesi ex art. 1283 c.c., ed € 80,00 ex art. 6 d.lgs. n.
231/02;
2) dichiara inammissibile la domanda ex art. 2041 c.c.;
3) condanna l' Controparte_1
al pagamento, in favore di
[...]
delle spese di giudizio che liquida in Parte_1
n. 20712/2022 r.g.a.c. Pag. 12 euro in € 3.809,00 per compensi ed € 1.713,00 per esborsi, oltre rimborso spese forf. (nella misura del 15% del compenso), I.V.A. e
C.P.A. come per legge.
Il Giudice dott. Fabio Perrella
La presente sentenza è sottoscritta con firma digitale.
n. 20712/2022 r.g.a.c. Pag. 13
11 SEZIONE CIVILE
N. 20712/2022 R.G.A.C.
Il Giudice, preliminarmente, dichiara che l'udienza precedentemente fissata è stata sostituita dal deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127ter c.p.c..
Sempre in via preliminare dà atto che, entro il termine assegnato dallo scrivente, tutte le parti hanno depositato note scritte, illustrando le ragioni poste a fondamento delle rassegnate conclusioni.
A questo punto la controversia viene decisa tramite sentenza, resa ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., incorporata al presente provvedimento.
n. 20712/2022 r.g.a.c. Pag. 1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
- UNDICESIMA SEZIONE CIVILE - in composizione monocratica e nella persona del dott. Fabio Perrella pronunzia, in data 5.5.2025, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella controversia civile iscritta al n. 20712/2022 del Ruolo Generale
Affari Contenziosi e vertente
TRA
P.I. , in Parte_1 P.IVA_1
persona del Procuratore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Paolo
Bonalume, Giovanni Gomez Paloma, Michele Del Bene e Giuseppe
Cardona presso il cui studio in Milano, Corso Magenta n. 84 elegge domicilio, giusta procura in atti
ATTRICE
E
[...]
Controparte_1
(già
[...] [...]
, P.I. , in Controparte_2 P.IVA_2
persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Antonio Nardone e Maria Teresa Nicoletti ed elett.te dom.ta presso lo studio dell'avv. Antonio Nardone in via Riviera di CP_2
Chiaia n. 207, giusta procura in atti
CONVENUTA
n. 20712/2022 r.g.a.c. Pag. 2
Oggetto: cessione credito
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
1. La presente decisione è adottata ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. e, quindi, è possibile prescindere dalle indicazioni contenute nell'art. 132
c.p.c. Infatti, l'art. 281-sexies c.p.c., consente al giudice di pronunciare la sentenza in udienza al termine della discussione dando lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, senza dover premettere le indicazioni richieste dal secondo comma dell'art. 132 c.p.c., perché esse si ricavano dal verbale dell'udienza di discussione sottoscritto dal giudice stesso. Pertanto, non è affetta da nullità la sentenza, resa nella forma predetta, che non contenga le indicazioni riguardanti il giudice e le parti, le eventuali conclusioni del
P.M. e la concisa esposizione dei fatti e dei motivi della decisione (Cass. civ., Sez. III, 19 ottobre 2006, n° 22409).
Ancora, in tale sentenza è superflua l'esposizione dello svolgimento del processo e delle conclusioni delle parti, quando questi siano ricostruibili dal verbale dell'udienza di discussione e da quelli che lo precedono.
(Cass. civ., Sez. III, 11 maggio 2012, n° 7268; Cass. civ., Sez. III, 15 dicembre 2011, n° 27002).
2. Con atto di citazione notificato in data 8.8.2022,
[...]
citava in giudizio, dinanzi al sopra intestato Parte_1
Tribunale, l Controparte_1
al fine di sentire accogliere le
[...]
seguenti conclusioni:
“• IN VIA PRINCIPALE: per le ragioni e i titoli di cui in narrativa, accertare e dichiarare il diritto di ad ottenere il Controparte_3 pagamento da parte dell'Ente dei seguenti crediti e, per l'effetto, condannare l'Ente al relativo pagamento in favore di Controparte_3
I. € 947.523,83 per sorte capitale (credito poi ridotto ad € 276.173,10 con la prima memoria ex art. 183 comma 6 c.p.c., operante ratione
n. 20712/2022 r.g.a.c. Pag. 3 temporis, ed ad € 248.303,70 con le note del 28.4.2025), di cui alle fatture riepilogate nell'elenco prodotto sub doc. 2;
II. gli interessi moratori maturati e maturandi sulla predetta sorte capitale:
− “determinati nella misura degli interessi legali di mora” ex artt. 2 e
5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12 e
− con decorrenza dal giorno successivo a quello di scadenza del termine di pagamento delle fatture costituenti la predetta sorte capitale
– scadenza riportata nell'elenco prodotto sub doc. 2 (colonna “Data
Scadenza”) – sino al saldo;
III. gli interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori maturati sulla predetta sorte capitale che, alla data di notifica del presente atto, sono scaduti da oltre sei mesi, ai sensi dell'art. 1283 c.c.:
− nella misura “degli interessi legali di mora” ai sensi degli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12,
− con decorrenza dalla data di notifica del presente atto;
IV. € 3.960,00 ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, per il mancato pagamento delle fatture costituenti la predetta sorte capitale;
V. € 4.423,76 a titolo di interessi di mora – ulteriori rispetto a quelli maturati e maturandi sulla predetta sorte capitale, indicati nelle presenti conclusioni sub II – in quanto maturati a causa del tardivo pagamento di crediti diversi da quelli costituenti la sorte capitale insoluta indicata nelle presenti conclusioni sub I;
VI. gli interessi anatocistici prodotti dai predetti interessi di mora oggetto delle Note Debito, interessi di mora che, alla data di
notifica del presente atto, sono scaduti da oltre sei mesi, ai sensi dell'art. 1283 c.c.:
d.Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12,
− con decorrenza dalla data di notifica del presente atto;
n. 20712/2022 r.g.a.c. Pag. 4 VII. € 1.040,00 ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, di cui alle fatture prodotte sub doc. 5 e riepilogate sub doc. 6.
• IN VIA SUBORDINATA: per le ragioni e i titoli di cui in narrativa, accertare e dichiarare il diritto di ad ottenere il Controparte_3 pagamento da parte dell'Ente e, per l'effetto, condannare l'Ente al pagamento in favore di di ogni diversa somma che Controparte_3
fosse ritenuta dovuta a per: Controparte_3
− sorte capitale,
− interessi moratori maturati e maturandi sulla sorte capitale:
“determinati nella misura degli interessi legali di mora” ex artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, e
con decorrenza dal giorno successivo a quello di scadenza del termine di pagamento della sorte capitale,
− interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori maturati sulla sorte capitale: nella misura “degli interessi legali di mora” ai sensi degli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, e
con decorrenza dalla data di notifica del presente atto;
− importo dovuto a titolo di interessi di mora ulteriori rispetto a quelli maturati e maturandi sulla sorte capitale in quanto maturati a causa del tardivo pagamento di crediti diversi da quelli costituenti la sorte capitale;
− interessi anatocistici prodotti dagli interessi di mora oggetto delle
Note Debito: nella misura “degli interessi legali di mora” ai sensi degli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, e
con decorrenza dalla data di notifica del presente atto;
− importi dovuti ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12;
• IN ULTERIORMENTE SUBORDINATA: accertare e dichiarare il Cont diritto di ad ottenere il pagamento da parte dell'Ente CP_3
n. 20712/2022 r.g.a.c. Pag. 5 e, per l'effetto, condannare l'Ente al pagamento in favore di CP_3
di ogni diversa somma che fosse ritenuta dovuta a
[...] CP_3
per capitale, interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al
[...]
saldo a titolo di indennizzo per ingiustificato arricchimento ex art. 2041
c.c.;
• IN OGNI CASO: con vittoria di compensi e spese del giudizio, oltre rimborso forfettario nella misura del 15% ex D.M. n. 55/14, oltre CPA,
IVA, contributo unificato, marca e successive”.
A sostegno della propria domanda deduceva di essere cessionaria di crediti ceduti da svariate società indicate a p. 5 dell'atto di citazione pari ad € 947.523,83, per sorte capitale.
A tale importo dovevano poi aggiungersi gli interessi al tasso di cui al d.lgs. n. 231/02, gli interessi anatocistici ed il risarcimento danno di €
3.960,00 ex art. 6 d.lgs. n. 231/02, oltre ad 3.585,09 a titolo di interessi di mora – ulteriori rispetto a quelli maturati e maturandi sulla predetta sorte capitale – ed ulteriori anatocistici ed il risarcimento danno di €
4.423,76 ex art. 6 d.lgs. n. 231/02.
3. Si costituiva la convenuta, la quale eccepiva la nullità dell'atto di citazione, l'assenza dei contratti a monte e la prova della notifica della cessione alla PA, con relativa accettazione, l'inefficacia della cessione,
e la non debenza degli interessi domandati.
3.1. In prima udienza veniva rigettata l'eccezione di nullità dell'atto di citazione, “in quanto quest'ultimo, seppur con un richiamo per relationem, contiene tutti gli elementi per consentire a parte convenuta di comprendere per quale credito l'attrice stia agendo, e dunque di predisporre le adeguate difese”; motivazione che integralmente reiterata nella presente sede
4. Non sono state articolate richieste istruttorie (cfr. ordinanza dell'8.2.2024).
5. Sostituita l'udienza con note di trattazione scritta, ex art. 127-ter
c.p.c., in data odierna il giudizio viene deciso ai sensi dell'art. 281sexies
c.p.c..
6. La domanda principale è fondata solo in parte.
n. 20712/2022 r.g.a.c. Pag. 6 6.1. Com'è noto, “I contratti con la pubblica amministrazione (tra cui gli Ospedali pubblici) devono essere redatti, a pena di nullità, in forma scritta…non essendo comunque sufficiente che da atti scritti risultino comportamenti attuativi di un accordo solo verbale.
Deriva da quanto precede, pertanto, che, ad esempio, le fatture prodotte in giudizio dalla convenuta non possono rappresentare la forma scritta dell'accordo e non sono suscettibili di rappresentare la forma scritta dell'accordo e non sono suscettibili di rappresentare un comportamento processuale implicitamente ammissivo del diritto sorto dall'atto negoziale non esibito. Per i negozi giuridici per i quali la legge prescrive la forma scritta ad substantiam, infatti, la prova della loro esistenza e dei diritti che ne formano l'oggetto richiede necessariamente la produzione in giudizio della relativa scrittura, che non può essere sostituita da altri mezzi probatori e neanche dal comportamento processuale delle parti, che abbiano concordemente ammesso la esistenza del diritto costituito con l'atto non esibito. Ciò neanche nel caso che venga prodotto un documento confessorio attestante la pregressa stipulazione in forma scritta del contratto” (ex pluribus: Cass. n.16562/2018).
La S.C. a Sezioni Unite ha poi precisato con sentenza n. 9775/2022 che
“Per la valida stipulazione dei contratti della P.A., anche diversi da quelli conclusi a trattativa privata con ditte commerciali, il requisito della forma scritta “ad substantiam” non richiede necessariamente la redazione di un unico documento, sottoscritto contestualmente dalle parti, poiché l'art. 17 del r.d. n. 2440 del 1923 contempla ulteriori ipotesi in cui il vincolo contrattuale si forma mediante l'incontro di dichiarazioni scritte, manifestate separatamente, che per
l'amministrazione possono assumere anche la forma dell'atto amministrativo”.
Ne discende innanzitutto la non condivisibilità del precedente allegato Cont da secondo cui l'esistenza del contratto andrebbe desunta dall'indicazione della CIG, atteso che l'assenza del contratto non può essere sostituita da altro.
n. 20712/2022 r.g.a.c. Pag. 7 D'altra parte, deve ritenersi esclusa l'applicabilità del cd. “principio di non contestazione” di cui all'art. 115 comma 1 c.p.c., tenuto conto che questo non può determinare relevatio ab onere probandi con riferimento ai contratti per i quali è richiesta la forma scritta ad substantiam, rispetto ai quali la mancanza di forma determina una nullità del contratto rilevabile d'ufficio.
6.2. Ebbene, contrariamente a quanto dedotto da parte attrice con i depositi (denominati “contratti capitale”) eseguiti con la prima e seconda memoria ex previgente art. 183 comma 6 c.p.c., contenenti una pletora di documenti indiscriminati, in questi ultimi non è rinvenibile alcun contratto (per quanto sopra indicato), fatta eccezione per il rapporto contrattuale intercorso con IP ES MA, per il quale sono agli atti i contratti sottoscritti dalla convenuta l'11.1.2021, nonché
i relativi d.d.t., non oggetto di contestazione specifica, ex art. 115 c.p.c., da parte della debitrice.
Cont Del resto di tale circostanza appare consapevole la stessa implicitamente, atteso che soltanto per il rapporto con IP ES
MA vi è un allegato espressamente e correttamente definito
“Contratto”.
Le relative fatture sono due (doc. 2 prod. parte attrice):
P FT 058 1008 NIPPON GASE 2022 22507128 30/07/2022 00
30,078.38 30,078.38 31/05/2022 14/06/2022 48482
[...]
28/06/2022 2022 3041 CP_1
P FT 058 2022 22507129 30/07/2022 00 12.80 12.80 31/05/2022
14/06/2022 28/06/2022 2022 3041 per complessivi € 30.091,18.
Tale importo risulta essere già stato pagato, seppur in una data che le parti non hanno minimamente indicato, ma senz'altro prima del deposito della prima memoria ex art. 183 comma 6 c.p.c. da parte dell'attrice, 22.11.2023, posto che in quella data nell'elenco depositato
(doc. 12) le fatture di IP ES MA risultavano già saldate.
7. Con riferimento a tale credito le eccezioni sollevate dalla convenuta sono infondate.
n. 20712/2022 r.g.a.c. Pag. 8 7.1. Invero le cessioni di credito notarili risultano regolarmente notificate alla convenuta (cfr. documentazione depositata dall'attrice già al momento della costituzione in giudizio).
7.2. La convenuta ha altresì dedotto che non avendo accettato la cessione, la stessa dovrebbe intendersi come rinunciata, ex art. 117 del
DL n. 34/2020 (c.d. “Decreto Rilancio”), convertito in L. n. 77/2020.
Tale deduzione non è condivisibile.
La disposizione in parole si riferisce esclusivamente ai contratti
“stipulati ai sensi dell'articolo 8-quinquies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502”, vale a dire quei contratti che siano stati stipulati da quei soggetti in regime di accreditamento/convenzionamento con il
SSN.
Nel caso in esame trattasi del corrispettivo della vendita di prodotti medicali/esecuzione delle prestazioni relative a prodotti medicali;
a fronte di tale affermazione, contenuta peraltro nella prima memoria ex art. 183 comma 6 c.p.c. di parte attrice, la convenuta nulla ha replicato nel corso del giudizio.
8. Sul suddetto importo pertanto sono dovuti gli interessi ex d.lgs. n.
231/02, essendo irrilevante l'esistenza di un rapporto concessorio, contrariamente a quanto eccepito dalla convenuta.
Come chiarito dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite (n.
35092/2023): “Le prestazioni sanitarie erogate ai fruitori del Servizio sanitario nazionale dalle strutture private con esso accreditate, sulla base di un contratto scritto, accessivo alla concessione che ne regola il rapporto di accreditamento, concluso dalle stesse con la pubblica amministrazione dopo l'8 agosto 2002, rientrano nella nozione di transazione commerciale di cui al d.lgs. n. 231 del 2002, art. 2 avendo le caratteristiche di un contratto a favore di terzo, ad esecuzione continuata, per il quale alla erogazione della prestazione in favore del privato da parte della struttura accreditata corrisponde la previsione dell'erogazione di un corrispettivo da parte dell'amministrazione pubblica. Ne consegue che, in caso di ritardo nella erogazione del corrispettivo dovuto da parte della amministrazione
n. 20712/2022 r.g.a.c. Pag. 9 obbligata, spettano alle strutture private accreditate gli interessi legali di mora ex d.lgs. n. 231 del 2002, art. 5”.
Il ragionamento della convenuta sarebbe condivisibile soltanto per le farmacie che erogano un servizio pubblico sostanzialmente come organi delle aziende sanitarie, limitatamente all'erogazione di farmaci di classe A e sulla base di accordi normativizzati (cfr. Cass. S.U. n.
26496/2020).
8.1. Sono altresì dovuti gli interessi anatocistici al tasso di cui al d.lgs.
n. 231/02, prodotti dagli interessi moratori maturati sulla predetta sorta capitale che, alla data di notifica dell'atto di citazione, sono scaduti da almeno sei mesi ex art. 1283 c.c..
9. Sono altresì dovuti € 80,00, ex art. 6 d.lgs. n. 231/02 per le due fatture pagate in ritardo.
10. E' invece inammissibile la domanda subordinata, proposta e ex art. 2041 c.c.
Occorre innanzitutto premettere che l'indebito arricchimento deve essere caratterizzato dall'arricchimento ingiusto, da un impoverimento altrui, da un nesso causale tra l'arricchimento e l'impoverimento (ossia che il fatto generatore sia unico: SS.UU. 24772/08) e dalla sussidiarietà dell'azione (da valutarsi in astratto: SS.UU. 28042/08), mentre, secondo la giurisprudenza di legittimità più recente, non appare più indispensabile il riconoscimento dell'utilitas, anche implicitamente, nel caso in cui l'arricchito sia una PA (“il riconoscimento dell'utilità non costituisce requisito dell'azione di indebito arricchimento, il privato attore ex art. 2041 cod. civ. nei confronti della P.A. deve provare - e il giudice accertare - il fatto oggettivo dell'arricchimento, senza che
l'amministrazione possa opporre il mancato riconoscimento dello stesso, potendo essa, piuttosto, eccepire e dimostrare che
l'arricchimento non fu voluto o non fu consapevole”: Cass. S.U. n.
10798/2015).
Si tratta, dunque, di una norma di chiusura per la quale l'indennità prevista dall'art. 2041 c.c., va liquidata nei limiti della diminuzione n. 20712/2022 r.g.a.c. Pag. 10 patrimoniale subita dall'esecutore della prestazione, ossia a titolo di danno emergente e non di lucro cessante.
Come ampiamente chiarito dalle SS.UU. n. 23385/2008, a questa conclusione induce innanzitutto la lettera della norma, che trova un significativo completamento nell'espressione "pregiudizio" utilizzata dall'art. 2042 c.c., a riprova dell'intento del legislatore di evitare qualsiasi confusione con il "danno ingiusto" di cui all'art. 2043 c.c. e con le sue componenti.
D'altra parte, l'invocata esigenza di sacrificare la lettera della norma alla asserita ratio che, intendendo eliminare ogni pregiudizio subito (nei limiti dell'altrui arricchimento) dall'impoverito, ne imporrebbe un'interpretazione estensiva, comprensiva anche del mancato guadagno per utile di impresa connesso a prestazioni erogate sine causa, non si sottrae alla critica di risolversi in una petizione di principio, posto che ciò che dovrebbe dimostrarsi è proprio che l'espressione "diminuzione patrimoniale", nel contesto del disposto dell'art. 2041 c.c., abbia, malgrado la diversa terminologia, la medesima estensione della nozione di risarcimento del danno di cui all'art. 1223 c.c. (recepita dall'art. 2043
c.c., e segg.).
Nel caso in esame manca il requisito della sussidiarietà.
Come chiarito dalla S.C. (per ultimo: Cass. n. 20871/2015): “Secondo la giurisprudenza di questa Corte (Cass. 20141 del 2007; Cass. 11067 del 2003; Cass. 16340 del 2002), l'azione generale di arricchimento ha natura complementare e sussidiaria, potendo essere esercitata solo quando manchi un'azione nei confronti dell'arricchito, o di altre persone, che trovi titolo in un contratto o nella legge, talché si differenzia da ogni altra azione sia per presupposti che per limiti oggettivi ed integra un'azione autonoma per diversità di petitum e causa petendi rispetto alle azioni fondate su titolo negoziale o di altro genere…”.
Ebbene, nella fattispecie in esame, l'attrice ben può agire nei confronti dei creditori cedenti in virtù dei contratti di cessione del crediti, ai sensi dell'art. 1266 c.c..
n. 20712/2022 r.g.a.c. Pag. 11 Peraltro, come già anticipato, l'indennità prevista dall'art. 2041 c.c., va liquidata nei limiti della diminuzione patrimoniale subita dall'esecutore della prestazione, ossia a titolo di danno emergente e non di lucro cessante.
Pertanto, ai fini dell'accoglimento della domanda proposta ex art. 2041
c.c., ben avrebbe dovuto l'attrice provare l'effettivo impoverimento subito, e tale prova non è stata fornita, limitandosi parte attrice a domandare l'indennizzo ex art. 2041 c.c. del tutto genericamente, senza neppure indicare un importo.
11. Restano assorbite le altre questioni.
9. Le spese di lite, seguono la soccombenza e si liquidano, d'ufficio, in base ai parametri introdotti dal DM 55/14, come modificato dal DM
147/22, ai valori minimi, stante la non particolare difficoltà della controversia (scaglione fino ad € 52.000,00).
P. Q. M.
Il Tribunale di Napoli, undicesima sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sulla controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
1) accoglie parzialmente la domanda e, per l'effetto, condanna l Controparte_1
al pagamento, in favore di
[...] [...]
degli interessi al tasso ed alle decorrenze di Parte_1
cui al d.lgs. n. 231/02 (fino all'avvenuto pagamento) sulla somma di € 30.091,18, ed ulteriori interessi anatocistici, al medesimo tasso, prodotti dagli interessi moratori maturati sulla predetta sorta capitale che, alla data di notifica dell'atto di citazione, sono scaduti da almeno sei mesi ex art. 1283 c.c., ed € 80,00 ex art. 6 d.lgs. n.
231/02;
2) dichiara inammissibile la domanda ex art. 2041 c.c.;
3) condanna l' Controparte_1
al pagamento, in favore di
[...]
delle spese di giudizio che liquida in Parte_1
n. 20712/2022 r.g.a.c. Pag. 12 euro in € 3.809,00 per compensi ed € 1.713,00 per esborsi, oltre rimborso spese forf. (nella misura del 15% del compenso), I.V.A. e
C.P.A. come per legge.
Il Giudice dott. Fabio Perrella
La presente sentenza è sottoscritta con firma digitale.
n. 20712/2022 r.g.a.c. Pag. 13