Decreto cautelare 30 maggio 2023
Sentenza 9 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Bari, sez. I, sentenza 09/01/2026, n. 31 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Bari |
| Numero : | 31 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00031/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00629/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la UG
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 629 del 2023, proposto da
Comune di Cerignola, in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dall'avvocato GI Frasca, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
AGER - Agenzia Territoriale della Regione UG per il Servizio di Gestione dei Rifiuti, in persona del legale rappresentante in carica, rappresentato e difeso dall'avvocato GI Dimonte, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
della nota di AGER UG, avente data 18 aprile 2023 e ricevuta dal Comune di Cerignola in data 19 aprile 2023, con la quale è stato comunicato il diniego alla revisione infra periodo del piano economico finanziario ex art. 8, V comma, della delibera ARERA - Autorità di regolazione per l'Energia Reti Ambiente --OMISSIS-, e di ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale a quello sopra indicato, ancorché non conosciuto.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’AGER - Agenzia Territoriale della Regione UG per il Servizio di Gestione dei Rifiuti;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 17 dicembre 2025 il dott. LF GI LE e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso notificato in data 19 maggio 2023 e depositato in Segreteria in data 26 maggio 2023, il Comune di Cerignola adiva il Tribunale Amministrativo Regionale per la UG, Sede di Bari, al fine di ottenere l’annullamento della nota/provvedimento del 18 aprile 2023 con cui l’Agenzia territoriale della Regione UG per il servizio di gestione dei rifiuti, AGER UG, negava la revisione infra periodo del piano economico finanziario (d’ora innanzi anche PEF) per il settore rifiuti relativo al biennio 2022-2023, ai sensi dell’articolo 8, comma V, della delibera ARERA-OMISSIS-.
Il Comune deduceva che la richiesta di revisione era occasionata dal verificarsi di una circostanza straordinaria, consistente in un significativo scostamento tra i ricavi presuntivi da RE (essenzialmente scaturenti da raccolta e riciclo degli imballaggi in plastica) inseriti nel PEF “grezzo” per il 2022-2023, stimati in € 438.939,00, e i ricavi effettivamente realizzati, che per il 2022, i quali ammontavano a € 897.000,00, con una previsione di ulteriore incremento per il 2023, a seguito dell’avvio a pieno regime della raccolta differenziata nel secondo semestre del 2021.
Tale scostamento, secondo il Comune, alterava l’equilibrio economico-finanziario del PEF, determinando un’eccessiva copertura tariffaria a carico dei cittadini rispetto al costo effettivo del servizio, in violazione del principio per cui la TARI deve coprire solo i costi del servizio stesso.
Il Comune sosteneva che la situazione rientrava tra le circostanze straordinarie previste dagli articoli 8.5 della delibera ARERA-OMISSIS- e -OMISSIS- dell’Allegato A MTR-2, in particolare come “intensa variazione dei livelli di qualità” e che il diniego di AGER era viziato da carenza di motivazione, violazione dell’obbligo di preavviso di rigetto ex art. 10-bis della legge n. 241/1990, e contrarietà al quadro normativo di riferimento, incluso l’art. 222 del d.lgs. n. 152/2006.
Con il ricorso, depositato insieme a istanza cautelare ex art. 55 e 56 c.p.a., il Comune chiedeva la sospensione del provvedimento impugnato e, nel merito, l’annullamento dello stesso, considerata la prossimità del termine del 31 maggio 2023 per l’esercizio della potestà tariffaria.
AGER UG si costituiva in giudizio in data 9 giugno 2023 eccependo l’infondatezza del ricorso e, in via prioritaria, la sua improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse.
Nelle sue memorie difensive e nelle note di udienza, l’Agenzia evidenziava come, con determinazione dirigenziale -OMISSIS-del 18 giugno 2024, avesse validato l’aggiornamento biennale del PEF per il periodo 2024-2025, recependo espressamente i proventi dei sistemi collettivi di compliance , ivi compresi i ricavi RE, quantificandoli in € 805.832 per il 2024 e € 771.131 per il 2025, come attestato nella relativa relazione di validazione.
Secondo AGER, tale atto superava ratione temporis le doglianze del Comune, rendendo priva di utilità concreta e attuale una pronuncia sul diniego del 2023, poiché i maggiori ricavi rivendicati erano ormai riconosciuti e assorbiti nel fisiologico ciclo tariffario successivo.
Sul merito, AGER contestava la sussistenza dei presupposti per la revisione infra periodo, qualificata come strumento eccezionale da attivarsi solo in caso di circostanze straordinarie e imprevedibili tali da pregiudicare gli obiettivi del PEF e la sostenibilità economico-finanziaria del servizio, con rischio per la sua continuità.
Sosteneva che il maggior gettito da RE, derivante dall’incremento della raccolta differenziata, non configurava uno squilibrio idoneo a giustificare la revisione straordinaria, trattandosi di un effetto positivo e imputabile nell’ambito dell’aggiornamento biennale obbligatorio.
Ribadiva che la propria motivazione, seppur sintetica, era adeguata, e che non sussisteva l’obbligo di preavviso di rigetto nella specie, negando altresì qualsiasi violazione di norme di legge superiori.
Con decreto presidenziale n. 212 del 29 maggio 2023, il Tribunale Amministrativo Regionale in epigrafe respingeva l’istanza cautelare monocratica per difetto dei presupposti di estrema gravità e urgenza, fissando la trattazione collegiale per il 14 giugno 2023.
In quella data, il Comune di Cerignola rinunciava alla domanda cautelare, e la causa veniva cancellata dal ruolo cautelare per poi essere riassegnata all’udienza pubblica del 17 dicembre 2025 per la discussione nel merito.
Previo scambio di memorie e di repliche, all’udienza pubblica del 17 dicembre 2025, sentite le parti come da verbale, la causa era definitivamente trattenuta in decisione.
Tutto ciò premesso, il ricorso è infondato, oltre che improcedibile.
Il Comune di Cerignola ha impugnato il diniego opposto da AGER UG alla richiesta di revisione infra periodo del piano economico finanziario per il settore rifiuti relativamente al biennio 2022-2023, deducendo una serie di profili di illegittimità che si rivelano tuttavia privi di fondamento alla luce di una disamina complessiva degli atti di causa e della normativa regolatoria applicabile.
In primo luogo, preliminarmente ed in rito, la resistente AGER UG ha evidenziato, con puntuale argomentazione, l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse, eccezione che risulta già di per sé pienamente condivisibile.
Con la determinazione dirigenziale -OMISSIS-del 18 giugno 2024, AGER ha infatti validato l’aggiornamento biennale del PEF per il periodo 2024-2025, provvedimento depositato in giudizio in data 5 novembre 2025, nel quale sono stati espressamente recepiti e quantificati i proventi derivanti dai sistemi collettivi di compliance , inclusi i ricavi RE oggetto della controversia.
Tale atto, che costituisce un aggiornamento obbligatorio e periodico del ciclo regolatorio successivo, ha incorporato ed inglobato i maggiori ricavi rivendicati dal Comune, determinando un concreto riequilibrio del piano economico-finanziario nell’ambito del quadriennio 2022-2025.
Ne consegue che ogni pretesa diseconomia lamentata dal Comune ricorrente è stata superata sul piano sostanziale, venendo meno qualsiasi effettiva utilità attuale e concreta di una pronuncia sul diniego del 2023, poiché l’obiettivo sostanziale perseguito dal Comune, ovvero la corretta imputazione tariffaria di quei ricavi, è già stato realizzato attraverso il regolare strumento dell’aggiornamento biennale.
Al netto di quanto sin qui evidenziato è, comunque, nel merito della controversia in esame che le argomentazioni del Comune di Cerignola si rivelano manifestamente infondate.
Il Comune sostiene che il significativo scostamento tra i ricavi RE presuntivi inseriti nel PEF 2022-2023 e quelli effettivamente conseguiti costituisca una circostanza straordinaria idonea ad attivare la revisione infra periodo ex art. 8.5 della delibera ARERA-OMISSIS-.
Tale assunto non regge ad un esame giuridico rigoroso, poiché la revisione infra periodo è istituto di carattere eccezionale, espressamente riservato dal regolatore al verificarsi di eventi imprevedibili e gravi che minaccino la sostenibilità economico-finanziaria della gestione e il raggiungimento degli obiettivi del PEF.
La normativa ARERA, ed in particolare l’art. 4 del MTR-2, delinea tassativamente le ipotesi che possono configurarsi come squilibrio rilevante, ipotesi che non includono il caso in esame, dove più che un problema di sostenibilità economico-finanziaria si è manifestata una sopravvenienza patrimoniale attiva.
Il maggiore gettito derivante da una raccolta differenziata più efficiente e dai corrispettivi dei consorzi di filiera, costituendo una posta contabile e patrimoniale positiva, non integra un’alterazione negativa dell’equilibrio gestionale tale da pregiudicare la continuità o l’efficienza del servizio, bensì costituisce un evento fisiologico e di buona funzionalità amministrativa nell’ambito di un sistema tariffario volto a premiare le performance qualitative.
La delibera ARERA-OMISSIS-del 2023 esclude espressamente che dinamiche di mercato o migliori performance di raccolta, pur rilevanti, possano di per sé giustificare una revisione straordinaria, rimandando, come è ovvio che sia, il loro assorbimento agli aggiornamenti periodici successivi per come ordinariamente previsti.
La memoria del Comune, pur insistendo sulla rilevanza dello scostamento, non dimostra come esso abbia cagionato uno squilibrio pregiudizievole, limitandosi ad evocare un generico principio di corrispettività tra tariffa e costo del servizio.
Al contrario, la documentazione prodotta da AGER attesta la congruità del costo riconosciuto e il pieno mantenimento dell’equilibrio gestionale, anche attraverso la rimodulazione del delta tariffario oltre il 2025.
Inoltre, il ricorso appare viziato da una prospettiva temporale scorretta, poiché confonde il diverso ambito applicativo dello strumento straordinario della revisione infra periodo, riferito al biennio 2022-2023, con la fisiologica procedura di aggiornamento del ciclo regolatorio successivo.
La produzione da parte di AGER degli atti relativi alla validazione del PEF 2024-2025 non è affatto irrilevante o fuorviante, come sostenuto dal Comune, bensì dimostra proprio come il sistema regolatorio preveda e abbia già attuato la canalizzazione dei maggiori ricavi nel computo tariffario, nel rispetto del principio di autonomia di ciascun esercizio e della programmazione pluriennale.
Riguardo ai profili procedurali sollevati dal Comune, essi si rivelano privi di effettivo rilievo.
Il presunto difetto di motivazione del diniego di AGER è inconsistente, poiché la nota impugnata, pur nella sua concisione, ha correttamente richiamato la mancanza dei presupposti normativi per la revisione, presupposti la cui sussistenza è valutata in via discrezionale dall’Ente territorialmente competente sulla base di parametri tecnici.
La censura relativa alla violazione dell’art. 10-bis della legge n. 241/1990, per mancata comunicazione del preavviso di rigetto, è anch’essa infondata, non essendo stata dimostrata dal Comune l’incidenza di tale omissione sulla legittimità sostanziale del provvedimento, il cui contenuto non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato alla luce della sussistente inammissibilità della richiesta.
Ne consegue l’integrale reiezione del gravame per infondatezza nel merito.
Da ultimo, la peculiarità del caso in esame, la natura pubblica di entrambe le parti coinvolte e l’oggettiva complessità in fatto delle questioni trattate permettono di ritenere sussistenti i presupposti di legge per disporre l’integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per la UG, Sede di Bari, Sezione I, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 17 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
NA NO, Presidente
LF GI LE, Consigliere, Estensore
Donatella Testini, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| LF GI LE | NA NO |
IL SEGRETARIO