TAR Bari, sez. I, sentenza 09/01/2026, n. 31
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Decreto cautelare 30 maggio 2023
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Sentenza 9 gennaio 2026

Argomenti

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  • Accolto
    Improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse

    Il Tribunale ritiene condivisibile l'eccezione di improcedibilità poiché il successivo atto di validazione del PEF per il periodo 2024-2025 ha incorporato i maggiori ricavi rivendicati dal Comune, determinando un riequilibrio sostanziale del piano economico-finanziario e venendo meno l'utilità concreta di una pronuncia sul diniego del 2023.

  • Rigettato
    Infondatezza nel merito della richiesta di revisione

    Il Tribunale ritiene che il maggior gettito derivante da una raccolta differenziata più efficiente e dai corrispettivi dei consorzi di filiera non configuri una circostanza straordinaria tale da giustificare la revisione infra periodo, trattandosi di un evento positivo e fisiologico. La revisione infra periodo è uno strumento eccezionale riservato a eventi imprevedibili e gravi che minaccino la sostenibilità economico-finanziaria della gestione.

  • Rigettato
    Vizio di motivazione

    Il Tribunale ritiene il difetto di motivazione inconsistente, poiché la nota impugnata ha correttamente richiamato la mancanza dei presupposti normativi per la revisione.

  • Rigettato
    Violazione dell'obbligo di preavviso di rigetto ex art. 10-bis L. 241/1990

    Il Tribunale ritiene la censura infondata, poiché non è stata dimostrata dal Comune l'incidenza di tale omissione sulla legittimità sostanziale del provvedimento, il cui contenuto non avrebbe potuto essere diverso data l'inammissibilità della richiesta.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Bari, sez. I, sentenza 09/01/2026, n. 31
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Bari
    Numero : 31
    Data del deposito : 9 gennaio 2026
    Fonte ufficiale :

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