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Sentenza 2 dicembre 2025
Sentenza 2 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 02/12/2025, n. 1610 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 1610 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 1067/2025 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI
TERMINI IMERESE nelle persone dei Magistrati: dott. Giuseppe Rini Presidente dott.ssa Maria Margiotta Giudice dott. Andrea Quintavalle Giudice dei quali il terzo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1067 dell'anno 2025 del ruolo generale degli affari civili contenziosi vertente
TRA
, nata a [...] il [...], C.F. , ed Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata in Palermo, Viale Delle Alpi n. 113, presso lo studio dell'avv. Maria
IA NI, che la rappresenta e difende giusta procura alle liti in atti
RICORRENTE
CONTRO
, nata a [...] il [...], C.F. , Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
oggetto: divorzio giudiziale conclusioni: come da verbale d'udienza del 09.10.2025
n. 1067/2025 r.g.a.c. Pag. 1 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 10.05.2025, esponeva: Parte_1
- di aver contratto matrimonio civile con il 12.09.1995 a Collesano Controparte_1
(PA);
- che, dalla suddetta unione, nascevano due figli, (11.02.1998) e Persona_1 Per_2
(10.09.2001);
[...]
- di essersi legalmente separata dal coniuge, giusta sentenza di omologazione n. 214/2025 emessa dal Tribunale di Termini Imerese il 18.02.2025;
- che entrambi i figli erano maggiorenni ed economicamente indipendenti;
- che i coniugi, in sede di separazione, rinunziavano reciprocamente a qualsiasi assegno di mantenimento e/o contributo al mantenimento in proprio favore.
Ciò esposto, chiedeva al Tribunale adito di:
- “1) dichiarare lo scioglimento degli effetti civili del matrimonio dei Sigg.ri
[...]
nata a [...] il [...], (Cod.Fisc. ed ivi Parte_1 C.F._1 residente in [...] e , nato a [...]_1 il 21/11/1969, Cod. Fisc. , residente in [...]
CO TI n. 24 - cittadino italiano , trascritto negli atti dello Stato Civile del Comune di Collesano (PA), dell'anno1995 , atto. N.
1 - P.I – S.A-; ordinando all'Ufficiale di Stato
Civile del Comune di Collesano (PA) , a mezzo di rituale comunicazione da parte della
Cancelleria, di eseguire le annotazioni di rito e di procedere alle ulteriori incombenze di cui al R.D. 07/07/1939 n°1238, ora d.p.r. n°396/2000;- dichiarare e confermare le statuizioni economiche statuite in sede di separazione ossia che non venga posto alcun obbligo a carico della ricorrente di contribuire al mantenimento nei confronti del Sig.
, per le motivazioni sopra argomentate;
- dichiarare e confermare le Controparte_1 statuizioni economiche statuite in sede di separazione ossia che non venga posto alcun obbligo a carico della ricorrente di contribuire al mantenimento nei confronti dei figli
e , maggiorenni ed indipendenti economicamente per Persona_2 Persona_1 le motivazioni ampiamente sopra argomentate;
Con ogni ulteriore provvedimento di legge e con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio.” (cfr. ricorso introduttivo).
Non si costituiva in giudizio , venendone così dichiarata la contumacia Controparte_1 all'udienza del 09.10.2025.
n. 1067/2025 r.g.a.c. Pag. 2 Alla stessa udienza, parte ricorrente rinunciava all'assegnazione dei termini per il deposito degli scritti conclusionali e la causa veniva assegnata in decisione con riserva di riferirne al Collegio.
*****
Tutto quanto sopra premesso in fatto, la domanda di scioglimento del matrimonio deve trovare accoglimento.
È, invero, provato il titolo addotto a sostegno di essa, cioè la separazione personale dei coniugi dichiarata dal Tribunale di Termini Imerese con la sentenza n. 214/2025 (proc. n. 673/2023 R.G.), depositata in atti.
Parimenti, deve ritenersi dimostrata la cessazione effettiva di ogni rapporto tra le parti nel periodo di legge anteriore alla proposizione della domanda divorzile, attesa la dichiarata interruzione della convivenza matrimoniale sin dalla data di comparizione dei coniugi innanzi al
Presidente del Tribunale di Termini Imerese, nella procedura di separazione, avvenuta il 07.03.2024, nonché l'impossibilità di ricostituire la comunione materiale e spirituale tra i coniugi.
Ricorre, pertanto, nella vicenda in esame, l'ipotesi prevista dall'art. 3 n. 2 lett. b) della L.
01.12.1970 n. 898, così come modificata dall'art. 5 della L. 06.03.1987 n. 74 e dalla L. 11.5.2015
n. 55.
Vanno disposte le formalità di cui all'art. 10 della succitata legge.
Sulle spese del procedimento
Quanto alle spese di lite, tenuto conto della peculiare natura del giudizio, ricorrono giustificati motivi per dichiararle non ripetibili.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
• accoglie la domanda principale di parte ricorrente e, per l'effetto, pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto da e in Parte_1 Controparte_1 data 12.09.1995, in Collesano (PA), trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del
Comune di Palermo, anno 1995, atto N. 19 – Parte II – Serie C;
n. 1067/2025 r.g.a.c. Pag. 3 • ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della Cancelleria al competente Ufficiale dello Stato Civile per la trascrizione, l'annotazione e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 10 L.
1.12.1970 n. 898 e 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e
69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile);
• dichiara non ripetibili le spese di lite.
Così deciso nella camera di consiglio del 02.12.2025
Il Presidente
Dott. Giuseppe Rini
Il Giudice relatore
Dott. Andrea Quintavalle
n. 1067/2025 r.g.a.c. Pag. 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI
TERMINI IMERESE nelle persone dei Magistrati: dott. Giuseppe Rini Presidente dott.ssa Maria Margiotta Giudice dott. Andrea Quintavalle Giudice dei quali il terzo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1067 dell'anno 2025 del ruolo generale degli affari civili contenziosi vertente
TRA
, nata a [...] il [...], C.F. , ed Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata in Palermo, Viale Delle Alpi n. 113, presso lo studio dell'avv. Maria
IA NI, che la rappresenta e difende giusta procura alle liti in atti
RICORRENTE
CONTRO
, nata a [...] il [...], C.F. , Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
oggetto: divorzio giudiziale conclusioni: come da verbale d'udienza del 09.10.2025
n. 1067/2025 r.g.a.c. Pag. 1 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 10.05.2025, esponeva: Parte_1
- di aver contratto matrimonio civile con il 12.09.1995 a Collesano Controparte_1
(PA);
- che, dalla suddetta unione, nascevano due figli, (11.02.1998) e Persona_1 Per_2
(10.09.2001);
[...]
- di essersi legalmente separata dal coniuge, giusta sentenza di omologazione n. 214/2025 emessa dal Tribunale di Termini Imerese il 18.02.2025;
- che entrambi i figli erano maggiorenni ed economicamente indipendenti;
- che i coniugi, in sede di separazione, rinunziavano reciprocamente a qualsiasi assegno di mantenimento e/o contributo al mantenimento in proprio favore.
Ciò esposto, chiedeva al Tribunale adito di:
- “1) dichiarare lo scioglimento degli effetti civili del matrimonio dei Sigg.ri
[...]
nata a [...] il [...], (Cod.Fisc. ed ivi Parte_1 C.F._1 residente in [...] e , nato a [...]_1 il 21/11/1969, Cod. Fisc. , residente in [...]
CO TI n. 24 - cittadino italiano , trascritto negli atti dello Stato Civile del Comune di Collesano (PA), dell'anno1995 , atto. N.
1 - P.I – S.A-; ordinando all'Ufficiale di Stato
Civile del Comune di Collesano (PA) , a mezzo di rituale comunicazione da parte della
Cancelleria, di eseguire le annotazioni di rito e di procedere alle ulteriori incombenze di cui al R.D. 07/07/1939 n°1238, ora d.p.r. n°396/2000;- dichiarare e confermare le statuizioni economiche statuite in sede di separazione ossia che non venga posto alcun obbligo a carico della ricorrente di contribuire al mantenimento nei confronti del Sig.
, per le motivazioni sopra argomentate;
- dichiarare e confermare le Controparte_1 statuizioni economiche statuite in sede di separazione ossia che non venga posto alcun obbligo a carico della ricorrente di contribuire al mantenimento nei confronti dei figli
e , maggiorenni ed indipendenti economicamente per Persona_2 Persona_1 le motivazioni ampiamente sopra argomentate;
Con ogni ulteriore provvedimento di legge e con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio.” (cfr. ricorso introduttivo).
Non si costituiva in giudizio , venendone così dichiarata la contumacia Controparte_1 all'udienza del 09.10.2025.
n. 1067/2025 r.g.a.c. Pag. 2 Alla stessa udienza, parte ricorrente rinunciava all'assegnazione dei termini per il deposito degli scritti conclusionali e la causa veniva assegnata in decisione con riserva di riferirne al Collegio.
*****
Tutto quanto sopra premesso in fatto, la domanda di scioglimento del matrimonio deve trovare accoglimento.
È, invero, provato il titolo addotto a sostegno di essa, cioè la separazione personale dei coniugi dichiarata dal Tribunale di Termini Imerese con la sentenza n. 214/2025 (proc. n. 673/2023 R.G.), depositata in atti.
Parimenti, deve ritenersi dimostrata la cessazione effettiva di ogni rapporto tra le parti nel periodo di legge anteriore alla proposizione della domanda divorzile, attesa la dichiarata interruzione della convivenza matrimoniale sin dalla data di comparizione dei coniugi innanzi al
Presidente del Tribunale di Termini Imerese, nella procedura di separazione, avvenuta il 07.03.2024, nonché l'impossibilità di ricostituire la comunione materiale e spirituale tra i coniugi.
Ricorre, pertanto, nella vicenda in esame, l'ipotesi prevista dall'art. 3 n. 2 lett. b) della L.
01.12.1970 n. 898, così come modificata dall'art. 5 della L. 06.03.1987 n. 74 e dalla L. 11.5.2015
n. 55.
Vanno disposte le formalità di cui all'art. 10 della succitata legge.
Sulle spese del procedimento
Quanto alle spese di lite, tenuto conto della peculiare natura del giudizio, ricorrono giustificati motivi per dichiararle non ripetibili.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
• accoglie la domanda principale di parte ricorrente e, per l'effetto, pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto da e in Parte_1 Controparte_1 data 12.09.1995, in Collesano (PA), trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del
Comune di Palermo, anno 1995, atto N. 19 – Parte II – Serie C;
n. 1067/2025 r.g.a.c. Pag. 3 • ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della Cancelleria al competente Ufficiale dello Stato Civile per la trascrizione, l'annotazione e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 10 L.
1.12.1970 n. 898 e 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e
69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile);
• dichiara non ripetibili le spese di lite.
Così deciso nella camera di consiglio del 02.12.2025
Il Presidente
Dott. Giuseppe Rini
Il Giudice relatore
Dott. Andrea Quintavalle
n. 1067/2025 r.g.a.c. Pag. 4