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Sentenza 30 settembre 2025
Sentenza 30 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 30/09/2025, n. 7282 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 7282 |
| Data del deposito : | 30 settembre 2025 |
Testo completo
Tribunale di Milano
TREDICESIMA CIVILE
VERBALE D'UDIENZA MEDIANTE COLLEGAMENTO DA REMOTO
DELLA CAUSA N. 24906 DELL'ANNO 2023 Part
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_2 C.F._1 Parte_2
ed elettivamente domiciliato in VIA ANFITEATRO, 15 20121 MILANO presso il difensore avv.
[...]
ATTORE Parte_2
E
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BERNARDINI Controparte_1 P.IVA_1
GIORGIO e dell'avv. RAVENNA STEFANO elettivamente domiciliato in PIAZZA BERTARELLI, 2
20122 MILANO presso il difensore avv. BERNARDINI GIORGIO CONVENUTO
Oggi 30/09/2025 innanzi al giudice unico dott. Pietro Paolo Pisani, alle ore 13,00 sono comparsi:
Per , l'avv.to Parte_2 Parte_2
Per l'avv.to BERNARDINI GIORGIO;
Controparte_1
Il giudice prende atto della dichiarazione di identità dei procuratori delle parti presenti identificando gli avvocati mediante esibizione dei loro tesserini dei Consigli dell'Ordine. I procuratori delle parti collegati da remoto dichiarano che non sono in atto da parte loro, collegamenti con soggetti non legittimati e che non sono presenti soggetti non legittimati nei luoghi da cui sono in collegamento con la stanza virtuale d'udienza.
Su invito del giudice, i difensori si impegnano a mantenere attivata la funzione video per tutta la durata dell'udienza ed a prendere la parola nel rispetto delle indicazioni del giudice, in modo da garantire l'ordinato svolgimento dell'udienza. Il giudice avverte che la registrazione dell'udienza è vietata.
I procuratori delle parti si riportano ai propri atti di causa, precisano le conclusioni e discutono in conformità
e l'avv. Bernardini in particolare eccepisce la tardività del deposito delle note di controparte e l'avv.
impugna e contesta eccependo che la udienza era stata rinviata con conseguente riapertura dei Parte_2 termini, così che anche la sua controparte ha depositato in ritardo le sue note. L'avv. Bernardini impugna e contesta asserendo la tempestività del suo deposito. Per quant'altro i procuratori si riportano ai propri atti e concordano e chiedono di essere esentati dalla presenza al momento della lettura della sentenza.
Il Giudice dato atto, si riserva in camera di consiglio.
Su invito del giudice, i difensori dichiarano di aver partecipato effettivamente all'udienza nel rispetto del contraddittorio e che lo svolgimento dell'udienza stessa mediante l'applicativo è avvenuto regolarmente.
In esito alla camera di consiglio il giudice alle ore 15,10, pronuncia l'allegata sentenza ai sensi dell'art.281 sexies cpc, mediante lettura del dispositivo e di sintetica motivazione ed allegazione a verbale e deposito contestuale. Verbale chiuso alle ore 15,15 .
Il Giudice Dott. Pietro Paolo Pisani REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Milano
TREDICESIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del giudice Dott. Pietro Paolo Pisani ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 24906/2023 R.G. promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_2 C.F._1 Parte_2
ed elettivamente domiciliato in VIA ANFITEATRO, 15 20121 MILANO presso il difensore avv.
[...]
ATTORE Parte_2 contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BERNARDINI Controparte_1 P.IVA_1
GIORGIO e dell'avv. RAVENNA STEFANO elettivamente domiciliato in PIAZZA BERTARELLI, 2
20122 MILANO presso il difensore avv. BERNARDINI GIORGIO CONVENUTO
- OGGETTO: Opposizione a decreto ingiuntivo n°8595/2023, emesso il 29/04/2023 dal Tribunale di Milano
e pubblicato l'8/05/2023 – Impugnativa di delibera condominiale ex art. 1137 cc.
- CONCLUSIONI DELLE PARTI: come rassegnate alla udienza del 30/09/2025 ed in formato digitale nel fascicolo telematico.
SVOLGIMENTO IN FATTO DEL PROCESSO omissis ex art. 58 co. 2 L. 69/2009 e art. 132 c.p.c. novellato
Si premette che la presente sentenza verrà redatta con motivazione stesa in forma concisa e sintetica in conformità anche con i criteri espressi dalla Corte di cassazione, SS.UU, con la sentenza n. 642 del
16/01/2015.
Ci si limiterà pertanto ad una succinta esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, specificando che tale esposizione potrà fondarsi su precedenti conformi.
Per quanto riguarda le domande, le eccezioni e le richieste conclusive delle parti, si rinvia agli atti processuali delle medesime ed ai verbali delle udienze, atteso il contenuto dell'art. 132 n° 4 c.p.c. e dell'art. 118 disp att. c.p.c., che esclude una lunga e particolareggiata esposizione di tutte le vicende processuali anteriori alla decisione.
La presente controversia trae origine dalla opposizione della signora al decreto Parte_2 provvisoriamente esecutivo n. 8595/2023, pubblicato in data 8.5.2023, regolarmente notificato, con il quale il
Tribunale di Milano, su istanza del sito in Milano alla di via Anfiteatro n. 15, le aveva ingiunto CP_1 il pagamento dell'importo di euro 19.257,41 oltre agli interessi legali e alle spese della procedura monitoria.
Il decreto ingiuntivo veniva concesso in virtù del mancato pagamento di una serie di spese condominiali di cui al consuntivo delle spese di gestione ordinaria 2021 e al preventivo delle spese di gestione ordinaria 2022, approvati dall'assemblea del Condominio opposto con delibera del 4.5.2022.
Parte attrice, in opposizione, chiede l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “in via pregiudiziale sospendere l'esecutività del decreto per difetto dei presupposti di legge. In via preliminare accertare la nullità del decreto ingiuntivo opposto emesso dal Tribunale di Milano n. 8595/23 del 08.05.23 rg n.9719/23 rep. n. 6654/23 G.U. dott. Idamaria Chieffo per difetto dei requisiti di legge ex artt.633, 634 ,638 c.p.c. Nel merito, in via riconvenzionale, accertare e dichiarare l'invalidità, nullità, annullabilità, inopponibilità ed inefficacia delle sedicente delibere assembleari assunte e dei riparti di spese prescritte, su cui è fondato il decreto ingiuntivo. Accertare e dichiarare l'inadempimento avverso ex artt. 1460 e 1461 c.c. per mancato adempimento del rimborso delle spese sostenute e risarcimento dei danni derivatene all'opponente a seguito di infiltrazione dalle condotte fognarie condominiali nell'appartamento di proprietà sito in Milano via
Anfiteatro 15, nella misura che risulterà accertata in corso di causa, oltre interessi e rivalutazione, disponendo in subordine compensazione totale o parziale con il credito azionato. Accertare e dichiarare la nullità del credito ex adverso azionato per violazione di norme imperative sulla lealtà e trasparenza del rapporto condominiale, sulla rituale convocazione dell'assemblea ordinaria e straordinaria, nonché comunicazione delle delibere assunte, oltre che per abuso illecito e ricattatorio di potere dominante dell'amministratore. In ogni caso dichiarare nullo, privo d'effetto e revocare il decreto ingiuntivo opposto, privando d'effetto ogni atto presupposto e conseguente. In via riconvenzionale ex art. 96 c.p.c. condannare la società opposta alla lite temeraria nella misura da valutarsi equitativamente, nei limiti del valore azionato, con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio. In via istruttoria si chiede ammettersi prove disponendo l'acquisizione dei documenti prodotti nonché l'interrogatorio formale e testimoniale sulle circostanze specificate nei capitoli esposti in proseguo: 1. Vero che all'inizio del mese di Giugno 2018 fui incaricato unitamente all'idraulico di installare 2 barriere antiesalazioni nelle condotte Testimone_1 fognarie e 2 cappe aspiranti nei due bagni dell'appartamento di proprietà dell'avv. in Parte_2
Milano via Anfiteatro 15; 2. Vero che per tale lavoro l'avvocato mi aveva rilasciato acconto per l'acquisto dei materiali di € 1000,00; 3. Vero che durante i lavori di apertura delle condotte fognarie rinvenni che le stesse erano pieni di materiali, esattamente detriti, e che vi erano perdite e dispersioni dai tubi sovrastanti che avevano invaso tutta la condotta dell'appartamento ed il locale boiserie dove vi era il guardaroba a fianco la colonna condominiale;
4. Vero che ho avvisato la proprietaria la quale è rientrata ha fatto la comunicazione all'amministratore geom sospendendo i lavori e che la stessa dovette Controparte_2 chiudere ed evacuare lo studio, con disagi per i coinquilini;
5. Vero che a seguito di ispezioni della ditta incaricata dall'amministratore condominiale fu riconosciuta l'infiltrazione ma i lavori di riparazione furono terminati il mese di luglio del 2018, perché i condomini del piano superiore erano in vacanza all'estero e la denuncia fu fatta il 16.07.18 come da RR doc. 15; 6. Vero che siamo stati ospiti a Milano dall'opponente il mese di Agosto 2018, e che vi erano ancora i lavori in corso nell'ala in fondo all'appartamento per i ritardi dovuti allo scarico della fogna;
7. Vero che le infiltrazioni si erano estese alla boiserie di acero, che rivestiva il guardaroba, rimasta ammuffita e che ne abbiamo divelto e buttato metà; 8. Vero che quell'armadiatura era stata fatta nel 2005 ed era stata pagata dalla proprietaria € 30000,00; 9. Vero che le foto del materiale rimosso nell'appartamento di proprietà dell'opponente furono inviate all'amministratore
e il materiale venne depositato nel cortile condominiale per l'ispezione; 10. Vero che l'ispettore assicurativo riconobbe il danno per l'ammontare di € 825,00, come da doc. 13, che venne rifiutato dalla proprietaria, riferendo all'amministratore di agire contro l'istituto assicurativo;
11. Vero che ho pagato al falegname la somma di € 2684,00, come da fattura, per la risistemazione di metà della boiserie, danneggiata da infiltrazione, per conto dell'avv. ; 12. Vero che l'avv. ha dovuto acquistare Parte_2 CP_3 un altro armadio in sostituzione della boiserie rovinata utilizzata come archivio nello studio, pagando la somma di € 1200,00 a e che tale armadio è stato messo in corridoio il mese di Settembre CP_4
2018; 13. Vero che per i lavori di risistemazione interni ai bagni dell' avv. ho ricevuto il CP_3 pagamento della somma di € 817,40 con assegno;
14. Vero che il mese di aprile 2019, abbiamo ritrovato nella cassetta postale una Busta che si mostra al teste, priva di spedizione per una convocazione di assemblea da tenersi in data antecedente al ritrovamento della stessa;
15. Vero che tale comunicazione venne contestata all'amministratore, come da doc.5, senza riscontro;
16. Vero che ho ricevuto l'invito a mediazione che mi si mostra, anche per il risarcimento dei danni da infiltrazioni, senza aderire come da docc.7 ed 8; 17. Vero che dal 2019 al 2023 nessun' altra convocazione di assemblea condominiale è pervenuta tramite rr o pec all'opponente; 18. Vero che i riparti che il ha trasmesso CP_1 riguardano anche spese condominiali straordinarie, come imbiancatura vano scala, sostituzione ascensore, etc. 19. Vero che tali riparti sono privi di corrispondenza alle tabelle millesimali e che le stesse sono difformi dalle estensioni di superficie goduta per i lavori abusivi effettuati all'ultimo piano senza autorizzazione condominiale. Si indicano a testi: via De Gasperi 14 Cerro Maggiore Testimone_2 capp. 1,2,3,4,5,7. Gian via Carlo dell'Acqua 38 Legnano Mi, capp 7,8,9,11,12, 13, 14, 15, Testimone_3
17,18. via Legnano 77 Marnate capp. 1,3, 5, 13. presso Unipol sai Testimone_1 Testimone_4
Milano cap 10, piazzale Loreto Milano capp.4, 5,7 e 12. e Testimone_5 Controparte_5 via Ugo Foscolo ang ronco Merano Avola cap.
6. Legale rappresentante pro tempore di Controparte_6
cap.12. Si chiede ammettersi CTU sulla regolarità delle tabelle millesimali in Controparte_7 rapporto alle superfici di proprietà ed alla conformità dei riparti effettuati dall'amministratore. Condannare
l'opposta al pagamento delle spese e competenze di giudizio”.
Si costituiva in giudizio il opposto chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “IN CP_1
VIA PRELIMINARE, rigettare eventuali richieste di sospensione della provvisoria esecuzione, non sussistendo né essendo stato dedotto alcun grave motivo come richiesto dall'art. 649 c.p.c.; IN VIA
PRINCIPALE, rigettare l'opposizione, confermando il decreto ingiuntivo opposto e dichiarandolo definitivo;
IN VIA ISTRUTTORIA, con riserva di formulare occorrendo specifiche istanze in sede di memorie autorizzate ex art. 171ter n° 1,2,3 c.p.c.. IN TUTTI I CASI, con condanna di controparte alla lite temeraria ex art. 96 c.p.c., ed alla rifusione dei compensi professionali di soccombenza. Con ogni riserva di modificare ed integrare le domande o proporre eventuali domande riconvenzionali, ovvero produrre ulteriori documenti, anche in relazione agli esiti difensivi delle convenute”.
Depositate le memorie ex art. 171 ter c.p.c., all'esito della riserva assunta all'udienza di prima comparizione delle parti del 16.1.2024 veniva sospesa la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto, veniva ammesso l'interrogatorio formale dell'amministratore pro-tempore del nonché la prova per CP_1 testimoni articolata dall'opponente limitatamente ai capitoli di prova da 1 a 9 e da 11 a 13 formulati nell'atto di citazione introduttivo e venivano rigettate le altre istanze istruttorie e veniva fissata l'udienza del
30.4.2024 per l'espletamento dell'interrogatorio formale.
Eseguito l'interrogatorio formale, all'esito della escussione dei testimoni avvenuta alle udienze del 9.7.2024
e del 18.2.2025 la causa veniva rinviata per tentare la conciliazione della lite all'udienza del 14.4.2025.
Rinviata la causa per i medesimi incombenti al 28.5.2025, all'esito di quest'ultima udienza, verificato che non sussistevano possibilità conciliative della lite, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e per la discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 24.9.2025 (successivamente differita al 30.9.2025) assegnando termine alle parti sino a 10 giorni prima per il deposito di note riassuntive.
Depositate da entrambe le parti le note conclusionali, parte opponente precisava le conclusioni come da prima memoria ex art. 1171 ter cpc, nella quale si rinvia a quelle precisate nella citazione introduttiva, sopra riportate integralmente, con le seguenti integrazioni delle stesse: “In estremo denegato subordine sottrarre da quanto ex adverso preteso le somme già pagate di € 3000,00 oltre quelle risarcitorie spettanti all'attrice opponente;
Disporre con ordinanza l'eliminazione delle seguenti frasi offensive a pag. 3 della avversa comparsa di costituzione “assoluta comicità” e “ confusamente” statuendo in sentenza una somma risarcitoria che riterrà opportuna a favore dell'opponente”.
Parte opposta precisava le conclusioni riportandosi a quelle rassegnate nelle note conclusive autorizzate, come segue: “IN VIA PRINCIPALE, accertato il credito condominiale, rigettare l'opposizione, confermando il decreto ingiuntivo opposto e dichiarandolo definitivo;
rigettare la domanda riconvenzionale di impugnazione della delibera assembleare per nullità in quanto genericamente formulata senza specificare l'assemblea o le assemblee impugnate, e comunque, per tardività della stessa, in quanto non proposta nei termini di cui all'art. 1137 c.c.; rigettare la domanda riconvenzionale di danni perché infondata e non provata. IN TUTTI
I CASI, con condanna di controparte alla lite temeraria ex art. 96 c.p.c., ed alla rifusione dei compensi professionali di soccombenza”.
All'esito della precisazione delle conclusioni la causa è stata discussa oralmente e viene decisa con la presente sentenza ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. con lettura, in udienza, del dispositivo e di sintetica motivazione.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Preliminarmente si dà atto che, essendo stata esperita la procedura di mediazione obbligatoria, conclusasi negativamente in data 8.7.2019, la condizione di procedibilità dell'azione prevista dalla legge è stata correttamente assolta. Sempre in via preliminare di rito vanno poi disattese le reciproche eccezioni formulate dalle parti in data odierna di tardività ed inammissibilità delle note conclusive dalle stesse depositate in atti a seguito di autorizzazione giudiziale, perché, atteso il dettato dell'art.152 cpc, il termine per il deposito delle memorie assegnato con provvedimento del 28/05/2025 non è perentorio, non rientrando tra quelli espressamente previsti o consentiti al giudice dalla legge come perentori.
Nel merito della controversia va osservato che l'opponente, proprietaria di una unità abitativa situata presso l'edificio del Condominio opposto, ha allegato:
- di non avere mai ricevuto dall'amministrazione condominiale (a decorrere dal lontano 2019) alcuna convocazione assembleare;
- che il credito azionato dal discende da una delibera assembleare nulla e/o annullabile in CP_1 quanto a) in violazione dell'art. 66 disp. att. c.c. non è stato ritualmente convocato all'assemblea in cui la stessa è stata assunta, b) la delibera non risulta esserle stata comunicata successivamente alla sua assunzione,
c) la delibera prevede l'approvazione di documenti contabili riportanti delle spese straordinarie assunte in sede ordinaria e dei riparti differenti dai millesimi spettanti oltre che maggiori di quelli dovuti;
- che nel giugno 2018 si è trovata costretta a chiudere sia il proprio studio che la propria abitazione a causa di esalazioni mal odoranti che la indusse ad incaricare una impresa edile che, da un lato, apponesse una barriera anti-esalazioni alle condotte fognarie e, dall'altro lato, sostituisse le cappe aspiranti nei bagni del proprio appartamento;
- che la impresa edile, durante lo svolgimento dei lavori, aveva scoperto una ingente perdita d'acqua dalla condotta fogniaria condominiale che aveva danneggiato in modo irrimediabile tutto il rivestimento in acero naturale e l'armadio della boiserie che rivestiva il guardaroba in prossimità della condotta condominiale;
- che per i danni riportati, nonostante avesse chiesto il rimborso delle spese sostenute per euro
4.673,00, aveva ricevuto un indennizzo dalla compagnia assicurativa del di soli euro 225,00 a CP_1 fronte di un importo complessivo liquidato in euro 825,00, distratto (per la differenza) in favore del
; CP_1
- di conseguenza la domanda riconvenzionale di risarcimento dei danni subiti e di mancato rimborso delle spese sostenute a seguito dei danni riportati nel proprio appartamento per le infiltrazioni derivanti dalle condotte di scarico delle fogne condominiali, facendo valere nella specie la eccezione di inadempimento avverso del Condominio ex artt. 1460 e 1461 c.c. ossia di inadimplenti non est adimplentum;
- la eccezione di lite temeraria del Condominio essendo la stessa incorsa nella responsabilità processuale aggravata prevista dall'art. 96 c.p.c..
Il condominio opposto si difende sottolineando:
- che il decreto ingiuntivo opposto si fonda su delle risultanze contabili condominiali corrette ormai divenute inoppugnabili;
- la infondatezza della domanda riconvenzionale di risarcimento dei danni subiti e di mancato rimborso delle spese sostenute a seguito delle infiltrazioni derivanti dalle condotte di scarico delle fogne condominiali in quanto per i fatti lamentati dalla opponente sarebbero stati aperti due sinistri, di cui a) il primo liquidato per euro 825,00, accettato dalla opponente, erroneamente accreditato al nel CP_1 rendiconto della gestione 2019, ma regolarizzato nel rendiconto della gestione 2022 a favore della stessa e b) il secondo liquidato per euro 2.500,00 a favore del e non spettante alla opponente alla luce della CP_1 mancata impugnazione a cura della stessa della delibera del 31.1.2019 di approvazione del rendiconto della gestione 2018 in cui si dava atto dell'avvenuta liquidazione da parte della compagnia assicurativa condominiale;
- la non pertinenza del richiamo della eccezione di inadempimento avverso del ex artt. CP_1
1460 e 1461 c.c.;
- che parte opponente, diversamente da quanto sostenuto, sarebbe stata a conoscenza delle propria situazione debitoria alla luce dello scambio di e-mail intercorse con l'amministrazione condominiale (cfr. doc. 4, 5);
- che in ogni caso l'orientamento giurisprudenziale della Corte di Appello di Milano e della Corte di
Cassazione precluderebbe ogni eccezione in merito alla validità della delibera di approvazione dello stato di ripartizione delle spese condominiali.
Con le memorie ex art. 171 ter le parti hanno sostanzialmente insistito nelle proprie domande, eccezioni e conclusioni e per quanto qui di interesse si rappresenta che:
- parte opponente, con memoria n. 1, ha rilevato che a) i fatti posti a fondamento della domanda di invalidità della delibera devono ritenersi non contestati e di conseguenza valutabili ex art. 115 c.p.c., b)
l'orientamento giurisprudenziale richiamato dal , diversamente da quanto sostenuto dallo stesso, CP_1 contrasta con l'orientamento maggioritario della Corte di Cassazione, c) che da quanto preteso dal andrebbe sottratto, oltre all'importo dovuto a titolo di risarcimento dei danni subiti e di CP_1 rimborso dei costi sostenuti, anche l'importo di euro 3.000,00 versato (come risultante dalla comunicazione prodotta dal in data 11.5.2021 come parziale pagamento del debito complessivo. CP_1
Va preliminarmente osservato che parte opposta, con nota non autorizzata depositata in data 26.5.2025, ha prodotto una memoria e dei documenti volti a contrastare la pretesa attorea di non aver contabilizzato e decurtato da quanto richiesto con il ricorso per decreto ingiuntivo l'importo di euro 3.000,00 versato dalla opponente in data 11.5.2021.
Tale deposito è irrituale e inammissibile e di tale memoria e documentazione non si terrà conto ai fini della presente decisione.
Ancora preliminarmente va osservato che le doglianze rivolte dall'attrice verso l'operato della amministrazione condominiale nell'esecuzione del suo mandato (cfr: pagg. 3, 5 6 e 8 della citazione) sono irrilevanti ed inammissibili in questa sede di impugnazione, al più potendo rilevare ai fini della sua revoca da domandarsi con la specifica azione che deve essere proposta con altro rito e davanti al Tribunale in composizione collegiale e non monocratica, come invece è la presente. Nel merito della controversia vanno esaminate pregiudizialmente la domanda attorea, spiegata in via riconvenzionale di “accertare e dichiarare l'invalidità, nullità, annullabilità, inopponibilità ed inefficacia delle sedicente delibere assembleari assunte e dei riparti di spese prescritte” e la opposta eccezione pregiudiziale di tardività della impugnazione formulata dal convenuta, relative alla delibera del 04/05/2022 con la quale sono stati approvati il consuntivo della gestione ordinaria 2021ed il preventivo della gestone ordinaria 2022 e relativi riparti posti a fondamento della ingiunzione alla odierna opponente come formulata dal opposto. CP_1
Posto che la eccezione di decadenza può avere rilievo solo per i motivi di impugnativa della delibera in esame che siano rilevanti sotto il profilo della sua annullabilità, va osservato che quello sollevato da parte attrice, riguardante la sua mancata convocazione per detta assemblea, rientra tra quelli di annullabilità ed è ammissibile nel presente giudizio di opposizione, essendo stato formulato come specifico motivo di impugnativa nell'atto di opposizione al decreto ingiuntivo fin dall'atto di citazione introduttivo (cfr: pagg. 3,
4 e 10 citazione introduttiva). (Corte di Cass., Sezz. UU. Sent. n°9839/2021 del 14/4/2021).
Ciò posto e ritenuta conseguentemente la ritualità della domanda riconvenzionale spiegata dalla opponente, va osservato che quest'ultima a sostegno della sua domanda ha eccepito di non aver mai avuto comunicazione dell'avviso di convocazione dell'assemblea condominiale suddetta né della relativa delibera.
Di contro il opposto, a sostegno della sua eccezione di decadenza, ha allegato che parte attrice a CP_1 seguito dello scambio di comunicazioni intervenuto in data 25/11/2022 02/12/2022 e della sua successiva costituzione in mora in data 15/12/2022 (cfr.: docc.5, 4 e 7 convenuto) avrebbe avuto conoscenza delle delibere antecedenti a quella data, che sarebbero quindi divenute inoppugnabili, rimanendo così preclusa al giudice dell'opposizione l'indagine sulla validità delle stesse.
L'eccezione è destituita di fondamento e va disattesa.
E' principio ormai pacifico nella giurisprudenza della Corte di cassazione che “In tema di condominio negli edifici, ai fini della decorrenza del termine per l'impugnazione delle delibere assembleari, in capo al condomino assente non può essere posto il dovere di attivarsi per conoscere le decisioni adottate dall'assemblea ove difetti la prova dell'avvenuto recapito, al suo indirizzo, del verbale che le contenga, giacché soltanto in forza di detto recapito sorge la presunzione, "iuris tantum", di conoscenza posta dall'art.
1335 cod. civ. e non già dal mancato esercizio, da parte dello stesso destinatario del verbale assembleare, della diligenza nel seguire l'andamento della gestione comune e nel documentarsi su di essa”. (Cass. 28 dicembre 2011 n. 29386).
Nel caso in esame manca la prova di tale recapito, che doveva essere fornita dal convenuto . CP_1
Né la mancanza di tale prova può essere ovviata altrimenti, atteso che neppure avrebbe rilievo alcuno che parte attrice abbia avuto conoscenza della esistenza delibera a seguito della notifica del decreto ingiuntivo emesso in forza della stessa, perchè l'onere di comunicazione della deliberazione agli assenti previsto dall'art. 1137 c.c. a carico del condominio si traduce indispensabilmente nell'adempimento del canone presuntivo di cui all'art. 1135 c.c., sicchè impone la trasmissione del verbale all'indirizzo del condomino assente (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 29386 del 28/12/2011; vedi sul punto anche Cass. civ. Sez. II, 02/08/2016,
n. 16081) e non è surrogabile nel senso di ampliare l'autoresponsabilità del condomino ricevente fino al punto di obbligarlo ad attivarsi per acquisire e conoscere il testo delle deliberazioni stesse in altro modo
(Cass. Sez. 2, Sentenza n. 29386 del 28/12/2011).
Con la conseguenza che, anche la conoscenza della semplice esistenza della delibera impugnata quale potrebbe apparire dalla corrispondenza citata da parte convenuta o dalla lettura che parte attrice abbia fatto del decreto ingiuntivo ottenuto dal Condominio sulla base della stessa, non potrà mai costituire conoscenza del suo contenuto e surrogare la sua trasmissione integrale presso l'indirizzo del condomino.
Ciò posto poiché, come è noto, in materia di delibere condominiali la convocazione di tutti i condomini è il mezzo attraverso il quale i partecipanti al condominio vengono invitati alla riunione e sono posti nella condizione di dare il loro apporto informato e consapevole alla formazione della volontà dell'ente condominiale, in vista di interessi comuni, ne consegue che, la mancata o tardiva comunicazione anche ad uno solo dei condomini dell'avviso di convocazione dell'assemblea condominiale, costituendo violazione di norme che disciplinano il procedimento, comporta l'annullabilità della delibera condominiale. (Cass. civ.
Sez. UU., 07/03/2005, n. 4806; Cass. civ., Sez. II, 24/07/2012, n. 12930).
Nel caso in esame non vi è prova della convocazione della attrice, quale condomina legittimata a partecipare alle assemblee condominiali ed assente alla assemblea del 04/05/2022 che ha emesso la delibera in esame
(cfr. doc. 5 procedimento monitorio), né della comunicazione del verbale assembleare.
Con la conseguenza che la delibera impugnata va annullata essendo emerso il profilo di illegittimità sollevato da parte attrice;
nonché che andrà revocato il decreto ingiuntivo opposto e disattesa la domanda di condanna al pagamento delle somme ingiunte perché non provate in assenza di un consuntivo e preventivo validamente approvati, né di alcuna altra allegazione e prova documentale delle stesse.
Passando poi all'esame della domanda attorea di accertamento de “l'inadempimento avverso ex artt. 1460 e
1461 c.c. per mancato adempimento del rimborso delle spese sostenute e risarcimento dei danni derivatene all'opponente a seguito di infiltrazione dalle condotte fognarie condominiali nell'appartamento di proprietà sito in Milano via Anfiteatro 15, nella misura che risulterà accertata in corso di causa, oltre interessi e rivalutazione, disponendo in subordine compensazione totale o parziale con il credito azionato” va osservato quanto segue.
La vicenda esaminata rientra nell'ambito delle fattispecie previste dall'art. 2051 c.c. che introduce una disciplina speciale per i danni arrecati dalle cose di cui si ha la custodia, applicabile anche ai beni comuni in condominio.
Come è noto, difatti, ogni fenomeno che, proveniente dalle parti comuni, arrechi danni alla proprietà relativa ad un bene immobile ricompreso in uno stabile condominiale, rappresenta un fenomeno di cui è comunque tenuto a rispondere il , in quanto quest'ultimo, quale custode dei beni e dei servizi comuni, è CP_1 obbligato ad adottare tutte le misure necessarie affinché le cose comuni non arrechino pregiudizio ad alcuno, dovendo pertanto rispondere in base all'art. 2051 c.c., dei danni da queste cagionati alla porzione di proprietà esclusiva di uno dei condomini salvo il caso fortuito.
Di conseguenza, sulla base delle medesime allegazioni in fatto e prove in atti, va riqualificata la domanda formulata da parte attrice come domanda di accertamento della responsabilità condominiale ex art.2051 cc.
Tanto in applicazione dei noti principi, pacifici nella giurisprudenza della Corte di Cassazione, per i quali
“La qualificazione della domanda spetta al giudice di merito, secondo giurisprudenza costante di questa
Corte (Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 30607 del 27/11/2018; Sez. L, Sentenza n. 12943 del 24/7/2012)”; nonché che: “L'applicazione del principio "iura novit curia", di cui all'art. 113, comma 1, cod.proc.civ., importa la possibilità per il giudice di assegnare una diversa qualificazione giuridica ai fatti ed ai rapporti dedotti in lite, nonché all'azione esercitata in causa, ricercando le norme giuridiche applicabili alla concreta fattispecie sottoposta al suo esame, potendo porre a fondamento della sua decisione princìpi di diritto diversi da quelli erroneamente richiamati dalle parti” (cfr. per tutte: Cass. Sez. 3, Sentenza n. 12107 del 2020).
Nel merito della domanda va osservato che, come è noto, la responsabilità ex art. 2051 c.c. può essere esclusa solo qualora il custode dia la prova positiva del caso fortuito, idoneo a rompere il legame di custodia e di controllo tra lui e la res, riuscendo così a dimostrare l'inidoneità della cosa in custodia a provocare il danno (Cass. civ. n. 26751/2009). Caso fortuito che può consistere in un fatto - eccezionale, imprevedibile ed inevitabile - naturale o anche nel fatto del terzo o dello stesso danneggiato.
Va poi ritenuto che, in ipotesi di responsabilità ex art. 2051 c.c., è onere del danneggiato provare il fatto dannoso ed il nesso causale tra la cosa in custodia ed il danno (Cass. civ. n. 11526/2017), perché in tema di risarcimento del danno vale il principio di ordine generale per il quale anche la domanda risarcitoria è regolata dal principio dell'onere della prova di cui all'art. 2697 c.c., consegue che grava sul danneggiato l'onere di provare tutti gli elementi costituivi della domanda di risarcimento del danno per fatto illecito
(danno, nesso causale e colpa), sia contrattuale che extracontrattuale.
Come è noto, la prova di tali elementi può essere articolata con ogni mezzo, ivi comprese le allegazioni e le presunzioni semplici, ma la relativa "demonstratio" deve comunque risultare idonea a consentire al giudice, in applicazione della "regula iuris" di cui all'art. 116 cod. proc. civ., una valutazione in concreto - e cioé caso per caso, anche a prescindere da mere regole statistiche - dell'assunto attoreo, rappresentato in termini conseguenziali di verificazione dell'evento di danno/conseguenza ingiustamente dannosa, secondo la regola di inferenza probatoria del "più probabile che non". (Cass. civ., Sez. III, 13/06/2008, n. 15986).
Ciò posto, per quanto in atti va ritenuto che nel caso in esame, nessun dubbio sussiste circa le circostanze poste da parte attrice a fondamento della sua domanda e, nello specifico, che:
- nel mese di Giugno 2018 la attrice fu costretta a chiudere sia lo studio che la sua abitazione site nel
Condominio via Anfiteatro 15, a causa di esalazioni nauseabonde, già in passato verificatesi;
- l'attrice incaricava una ditta edile per porre una barriera anti esalazioni alle condotte fognarie e sostituire le cappe aspiranti nei bagni all'interno del proprio appartamento;
- durante questi lavori venne scoperta la perdita di acque dalla condotta fognaria condominiale che aveva danneggiato il rivestimento in acero naturale e l'armadio della boiserie che rivestiva il guardaroba in prossimità della condotta condominiale;
- l'intervento riparatore del Condominio nel punto dal quale originava la perdita, avvenne solo successivamente ai fatti, a causa dell'assenza dei condomini proprietari degli appartamenti sovrastanti che si trovavano in vacanza all'estero, con la conseguenza che lo studio rimase chiuso fino a tutto luglio 2018;
- i danni alle armadiature del guardaroba e le spese sostenute per le maestranze, idraulici e muratori per la somma complessiva di € 4673,00, come da fatture allegate in atti.
Depone in tal senso, in primo luogo, il comportamento processuale del convenuto che non ha CP_1 contestato specificamente i fatti allegati da parte attrice, limitandosi ad evidenziare che (cfr. comparsa convenuto pagg.2):
“nella precedente amministrazione, erano stati denunciati 2 sinistri, e precisamente: sinistro 2018 liquidato in € 825,00, ammontare accettato dall'Avv. con email alla precedente Parte_2 amministrazione del 27.2.2019: tale importo fu erroneamente accreditato al Parte_3
nel rendiconto gestione 2019 e sistemato nel rendiconto gestione 2022 nella partita personale CP_1 della condomina opponente (doc. 01), tant'è che è specificamente menzionato nel ricorso per decreto ingiuntivo (pagina 1 terzultimo capoverso). Sinistro 2018 liquidato in € 2.500,00 che la precedente amministrazione ha accreditato al condominio nel rendiconto gestione 2018 (doc. 02)”. Parte_3
La prova testimoniale ha poi confermato le circostanze di fatto poste a fondamento della domanda attorea con le dichiarazioni dei testimoni e , che vanno ritenute Testimone_6 Testimone_7 sufficientemente attendibili, nonché precise e concordanti per quanto di ragione anche per quanto attiene la entità dei danni.
In merito a quest'ultima va quindi ritenuto provato che la attrice abbia sborsato una somma pari ad €
4673,00, come da fatture allegate in atti per i lavori e la sostituzione del mobilio.
Ma quanto dovuto alla stessa a titolo di risarcimento va ridotto ad una cifra pari ad €.3.500,00, così determinata equitativamente, atteso che:
- il mobilio sostituito, costituito da armadiature del guardaroba, risulta essere stato realizzato, usato e datato nel tempo (“era stato fatto nel 2005/2006 e non ricordo il suo costo” deposizione teste;
Tes_3
- lo studio non è stato evacuato (deposizione teste e non vi è prova che lo stesso non è stato Tes_3 utilizzato durante i lavori, atteso che la testimonianza del teste sul punto è contraddittoria;
Tes_3
- anche l'appartamento della attrice non è provato che sia stato inutilizzabile atteso che lo stesso risulta essere stato utilizzato anche nel periodo dei lavori fatti effettuare dall'attrice per rimediare ai danni subiti, per ospitare una coppia di amici della stessa attrice (deposizione teste . Tes_3
Parte attrice quindi ha provato la responsabilità del per le infiltrazioni nella sua proprietà CP_1 derivanti dalle condotte fognarie e le loro conseguenze, nei termini sopra precisati e la loro CP_8 riferibilità al CP_1
Ne consegue che va dichiarata la responsabilità del convenuto nel provocare i lamentati danni CP_1 patrimoniali alla proprietà ed ai beni mobili di parte attrice per effetto delle infiltrazioni oggetto di causa, che vanno quantificati nella misura di €.3.500,00, oltre interessi legali dalla domanda e fino all'effettivo soddisfo ai sensi dell'art.1284, I e IV comma, c.c., a ristoro degli esborsi sostenuti per porre rimedio agli stessi.
Non è dovuta invece la rivalutazione monetaria richiesta dall'attrice in mancanza di prova della esistenza dei presupposti per riconoscerla.
Vano poi rigettate le contrapposte domande di condanna della controparte al risarcimento del danno ex art.96 cpc in quanto: non è stato allegato né, a fortiori, provato da entrambe l'esistenza di un danno non suscettibile di ristoro con la condanna alla refusione delle spese di lite, come necessario ai sensi del primo comma dell'art. 96 c.p.c.; non si rileva la esistenza dei presupposti sanzionatori di cui al III comma della stessa norma, in quanto, tenuto conto delle statuizioni della presente sentenza e della durata e svolgimento del processo, non sono emersi in atti danni irreparabili in capo agli istanti dall'atteggiamento processuale della controparte e non si ravvisano sintomi di una grave negligenza della stessa nell'utilizzo dello strumento processuale azionato ai fini delle sue difese.
Infine va osservato che parte attrice ha lamentato che fossero affermazioni sconvenienti le seguenti espressioni contenute a pag. 3 della comparsa di costituzione della convenuta: “assoluta comicità” e “ confusamente”.
Ha conseguentemente chiesto ex art. 89 c.p.c., che fossero espunte dalla narrazione eccependone l'offensività e che fosse riconosciuta una somma risarcitoria da porre a carico di parte convenuta ed a suo favore.
Dall'esame delle stesse, non estrapolate dal contesto delle difese in punto di fatto svolte dal convenuto, va ritenuto che non sussistono i presupposti di cui all'art. 89 c.p.c. con riferimento alle doglianze rese dalla parte attrice, atteso che nelle espressioni oggetto di esame non si rileva un esclusivo intento offensivo nei confronti della controparte.
Tali espressioni, di conseguenza, appaiono semmai rivolte a dimostrare, attraverso una valutazione negativa del comportamento della controparte, la scarsa attendibilità delle sue affermazioni e costituiscono uno strumento per indirizzare la decisione del giudice, in accordo all'insegnamento giurisprudenziale espresso in materia dalla Corte di cassazione (Cass. civ., Sez. I, 26/11/2013, n. 26417; Cass. civ., Sez. III, 25/06/2013, n.
15885; Cass. civ., Sez. III, 06/12/2011, n. 26195; Cass. civ., Sez. III, 22/06/2009, n. 14552).
Ne consegue che va esclusa la cancellazione delle espressioni in questione e disattesa l'istanza di parte attrice sul punto, nonché rigettata la conseguente domanda risarcitoria.
Infine, ogni altra domanda ed eccezione, sollevata nel merito del giudizio rimane assorbita o disattesa, in applicazione del principio processuale della "ragione più liquida" (Cass. Sez. U, n. 9936 del 08/05/2014;
Cass. n. 12002 del 28/05/2014; Cass. civ. Sez. V Ord., 08/06/2018, n. 15008) .
Tenuto conto dell'esito del presente giudizio le spese e le competenze dello stesso e della procedura di mediazione vanno poste integralmente a carico del convenuto ed a favore di parte attrice, CP_1 secondo il principio della soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c..
Le stesse, determinate sulla scorta del valore della domanda, sono liquidate come in dispositivo.
Sentenza immediatamente esecutiva per legge
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, ogni altra istanza e domanda disattesa, rigettata o assorbita, così provvede, come in motivazione:
- Annulla la delibera del convenuto di Via Anfiteatro n°15 in Milano del 4/05/2022. CP_1
- Revoca il decreto ingiuntivo n°8595/2023, emesso il 29/04/2023 dal Tribunale di Milano e pubblicato l'8/05/2023.
- Accerta la responsabilità, ai sensi dell'art. 2051 cc, del convenuto nel provocare i danni CP_1 patrimoniali alla proprietà ed ai beni mobili della attrice per effetto delle infiltrazioni Parte_4 oggetto di causa, quantificati nella misura di €.3.500,00, oltre interessi legali dalla domanda e fino all'effettivo soddisfo ai sensi dell'art.1284, I e IV comma, c.c., a ristoro degli esborsi sostenuti per porre rimedio agli stessi.
- Rigetta ogni altra domanda dell'attrice . Parte_4
- Rigetta ogni domanda del convenuto in Milano. Controparte_9
- Condanna il convenuto , in persona dell'amministratore pro Controparte_10 tempore, a corrispondere alla attrice le spese e competenze di lite e di mediazione, nella Parte_4 misura di €.200,00 per spese ed €.5.000,00 per compensi oltre alle spese generali nella misura del 15% dei compensi ed a cpa e Iva di legge.
Sentenza immediatamente esecutiva, resa ex art. 281 sexies c.p.c. e pubblicata mediante lettura in udienza ed allegazione al verbale.
Milano 30 settembre 2025.
Il Giudice
Dott. Pietro Paolo Pisani
TREDICESIMA CIVILE
VERBALE D'UDIENZA MEDIANTE COLLEGAMENTO DA REMOTO
DELLA CAUSA N. 24906 DELL'ANNO 2023 Part
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_2 C.F._1 Parte_2
ed elettivamente domiciliato in VIA ANFITEATRO, 15 20121 MILANO presso il difensore avv.
[...]
ATTORE Parte_2
E
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BERNARDINI Controparte_1 P.IVA_1
GIORGIO e dell'avv. RAVENNA STEFANO elettivamente domiciliato in PIAZZA BERTARELLI, 2
20122 MILANO presso il difensore avv. BERNARDINI GIORGIO CONVENUTO
Oggi 30/09/2025 innanzi al giudice unico dott. Pietro Paolo Pisani, alle ore 13,00 sono comparsi:
Per , l'avv.to Parte_2 Parte_2
Per l'avv.to BERNARDINI GIORGIO;
Controparte_1
Il giudice prende atto della dichiarazione di identità dei procuratori delle parti presenti identificando gli avvocati mediante esibizione dei loro tesserini dei Consigli dell'Ordine. I procuratori delle parti collegati da remoto dichiarano che non sono in atto da parte loro, collegamenti con soggetti non legittimati e che non sono presenti soggetti non legittimati nei luoghi da cui sono in collegamento con la stanza virtuale d'udienza.
Su invito del giudice, i difensori si impegnano a mantenere attivata la funzione video per tutta la durata dell'udienza ed a prendere la parola nel rispetto delle indicazioni del giudice, in modo da garantire l'ordinato svolgimento dell'udienza. Il giudice avverte che la registrazione dell'udienza è vietata.
I procuratori delle parti si riportano ai propri atti di causa, precisano le conclusioni e discutono in conformità
e l'avv. Bernardini in particolare eccepisce la tardività del deposito delle note di controparte e l'avv.
impugna e contesta eccependo che la udienza era stata rinviata con conseguente riapertura dei Parte_2 termini, così che anche la sua controparte ha depositato in ritardo le sue note. L'avv. Bernardini impugna e contesta asserendo la tempestività del suo deposito. Per quant'altro i procuratori si riportano ai propri atti e concordano e chiedono di essere esentati dalla presenza al momento della lettura della sentenza.
Il Giudice dato atto, si riserva in camera di consiglio.
Su invito del giudice, i difensori dichiarano di aver partecipato effettivamente all'udienza nel rispetto del contraddittorio e che lo svolgimento dell'udienza stessa mediante l'applicativo è avvenuto regolarmente.
In esito alla camera di consiglio il giudice alle ore 15,10, pronuncia l'allegata sentenza ai sensi dell'art.281 sexies cpc, mediante lettura del dispositivo e di sintetica motivazione ed allegazione a verbale e deposito contestuale. Verbale chiuso alle ore 15,15 .
Il Giudice Dott. Pietro Paolo Pisani REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Milano
TREDICESIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del giudice Dott. Pietro Paolo Pisani ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 24906/2023 R.G. promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_2 C.F._1 Parte_2
ed elettivamente domiciliato in VIA ANFITEATRO, 15 20121 MILANO presso il difensore avv.
[...]
ATTORE Parte_2 contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BERNARDINI Controparte_1 P.IVA_1
GIORGIO e dell'avv. RAVENNA STEFANO elettivamente domiciliato in PIAZZA BERTARELLI, 2
20122 MILANO presso il difensore avv. BERNARDINI GIORGIO CONVENUTO
- OGGETTO: Opposizione a decreto ingiuntivo n°8595/2023, emesso il 29/04/2023 dal Tribunale di Milano
e pubblicato l'8/05/2023 – Impugnativa di delibera condominiale ex art. 1137 cc.
- CONCLUSIONI DELLE PARTI: come rassegnate alla udienza del 30/09/2025 ed in formato digitale nel fascicolo telematico.
SVOLGIMENTO IN FATTO DEL PROCESSO omissis ex art. 58 co. 2 L. 69/2009 e art. 132 c.p.c. novellato
Si premette che la presente sentenza verrà redatta con motivazione stesa in forma concisa e sintetica in conformità anche con i criteri espressi dalla Corte di cassazione, SS.UU, con la sentenza n. 642 del
16/01/2015.
Ci si limiterà pertanto ad una succinta esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, specificando che tale esposizione potrà fondarsi su precedenti conformi.
Per quanto riguarda le domande, le eccezioni e le richieste conclusive delle parti, si rinvia agli atti processuali delle medesime ed ai verbali delle udienze, atteso il contenuto dell'art. 132 n° 4 c.p.c. e dell'art. 118 disp att. c.p.c., che esclude una lunga e particolareggiata esposizione di tutte le vicende processuali anteriori alla decisione.
La presente controversia trae origine dalla opposizione della signora al decreto Parte_2 provvisoriamente esecutivo n. 8595/2023, pubblicato in data 8.5.2023, regolarmente notificato, con il quale il
Tribunale di Milano, su istanza del sito in Milano alla di via Anfiteatro n. 15, le aveva ingiunto CP_1 il pagamento dell'importo di euro 19.257,41 oltre agli interessi legali e alle spese della procedura monitoria.
Il decreto ingiuntivo veniva concesso in virtù del mancato pagamento di una serie di spese condominiali di cui al consuntivo delle spese di gestione ordinaria 2021 e al preventivo delle spese di gestione ordinaria 2022, approvati dall'assemblea del Condominio opposto con delibera del 4.5.2022.
Parte attrice, in opposizione, chiede l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “in via pregiudiziale sospendere l'esecutività del decreto per difetto dei presupposti di legge. In via preliminare accertare la nullità del decreto ingiuntivo opposto emesso dal Tribunale di Milano n. 8595/23 del 08.05.23 rg n.9719/23 rep. n. 6654/23 G.U. dott. Idamaria Chieffo per difetto dei requisiti di legge ex artt.633, 634 ,638 c.p.c. Nel merito, in via riconvenzionale, accertare e dichiarare l'invalidità, nullità, annullabilità, inopponibilità ed inefficacia delle sedicente delibere assembleari assunte e dei riparti di spese prescritte, su cui è fondato il decreto ingiuntivo. Accertare e dichiarare l'inadempimento avverso ex artt. 1460 e 1461 c.c. per mancato adempimento del rimborso delle spese sostenute e risarcimento dei danni derivatene all'opponente a seguito di infiltrazione dalle condotte fognarie condominiali nell'appartamento di proprietà sito in Milano via
Anfiteatro 15, nella misura che risulterà accertata in corso di causa, oltre interessi e rivalutazione, disponendo in subordine compensazione totale o parziale con il credito azionato. Accertare e dichiarare la nullità del credito ex adverso azionato per violazione di norme imperative sulla lealtà e trasparenza del rapporto condominiale, sulla rituale convocazione dell'assemblea ordinaria e straordinaria, nonché comunicazione delle delibere assunte, oltre che per abuso illecito e ricattatorio di potere dominante dell'amministratore. In ogni caso dichiarare nullo, privo d'effetto e revocare il decreto ingiuntivo opposto, privando d'effetto ogni atto presupposto e conseguente. In via riconvenzionale ex art. 96 c.p.c. condannare la società opposta alla lite temeraria nella misura da valutarsi equitativamente, nei limiti del valore azionato, con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio. In via istruttoria si chiede ammettersi prove disponendo l'acquisizione dei documenti prodotti nonché l'interrogatorio formale e testimoniale sulle circostanze specificate nei capitoli esposti in proseguo: 1. Vero che all'inizio del mese di Giugno 2018 fui incaricato unitamente all'idraulico di installare 2 barriere antiesalazioni nelle condotte Testimone_1 fognarie e 2 cappe aspiranti nei due bagni dell'appartamento di proprietà dell'avv. in Parte_2
Milano via Anfiteatro 15; 2. Vero che per tale lavoro l'avvocato mi aveva rilasciato acconto per l'acquisto dei materiali di € 1000,00; 3. Vero che durante i lavori di apertura delle condotte fognarie rinvenni che le stesse erano pieni di materiali, esattamente detriti, e che vi erano perdite e dispersioni dai tubi sovrastanti che avevano invaso tutta la condotta dell'appartamento ed il locale boiserie dove vi era il guardaroba a fianco la colonna condominiale;
4. Vero che ho avvisato la proprietaria la quale è rientrata ha fatto la comunicazione all'amministratore geom sospendendo i lavori e che la stessa dovette Controparte_2 chiudere ed evacuare lo studio, con disagi per i coinquilini;
5. Vero che a seguito di ispezioni della ditta incaricata dall'amministratore condominiale fu riconosciuta l'infiltrazione ma i lavori di riparazione furono terminati il mese di luglio del 2018, perché i condomini del piano superiore erano in vacanza all'estero e la denuncia fu fatta il 16.07.18 come da RR doc. 15; 6. Vero che siamo stati ospiti a Milano dall'opponente il mese di Agosto 2018, e che vi erano ancora i lavori in corso nell'ala in fondo all'appartamento per i ritardi dovuti allo scarico della fogna;
7. Vero che le infiltrazioni si erano estese alla boiserie di acero, che rivestiva il guardaroba, rimasta ammuffita e che ne abbiamo divelto e buttato metà; 8. Vero che quell'armadiatura era stata fatta nel 2005 ed era stata pagata dalla proprietaria € 30000,00; 9. Vero che le foto del materiale rimosso nell'appartamento di proprietà dell'opponente furono inviate all'amministratore
e il materiale venne depositato nel cortile condominiale per l'ispezione; 10. Vero che l'ispettore assicurativo riconobbe il danno per l'ammontare di € 825,00, come da doc. 13, che venne rifiutato dalla proprietaria, riferendo all'amministratore di agire contro l'istituto assicurativo;
11. Vero che ho pagato al falegname la somma di € 2684,00, come da fattura, per la risistemazione di metà della boiserie, danneggiata da infiltrazione, per conto dell'avv. ; 12. Vero che l'avv. ha dovuto acquistare Parte_2 CP_3 un altro armadio in sostituzione della boiserie rovinata utilizzata come archivio nello studio, pagando la somma di € 1200,00 a e che tale armadio è stato messo in corridoio il mese di Settembre CP_4
2018; 13. Vero che per i lavori di risistemazione interni ai bagni dell' avv. ho ricevuto il CP_3 pagamento della somma di € 817,40 con assegno;
14. Vero che il mese di aprile 2019, abbiamo ritrovato nella cassetta postale una Busta che si mostra al teste, priva di spedizione per una convocazione di assemblea da tenersi in data antecedente al ritrovamento della stessa;
15. Vero che tale comunicazione venne contestata all'amministratore, come da doc.5, senza riscontro;
16. Vero che ho ricevuto l'invito a mediazione che mi si mostra, anche per il risarcimento dei danni da infiltrazioni, senza aderire come da docc.7 ed 8; 17. Vero che dal 2019 al 2023 nessun' altra convocazione di assemblea condominiale è pervenuta tramite rr o pec all'opponente; 18. Vero che i riparti che il ha trasmesso CP_1 riguardano anche spese condominiali straordinarie, come imbiancatura vano scala, sostituzione ascensore, etc. 19. Vero che tali riparti sono privi di corrispondenza alle tabelle millesimali e che le stesse sono difformi dalle estensioni di superficie goduta per i lavori abusivi effettuati all'ultimo piano senza autorizzazione condominiale. Si indicano a testi: via De Gasperi 14 Cerro Maggiore Testimone_2 capp. 1,2,3,4,5,7. Gian via Carlo dell'Acqua 38 Legnano Mi, capp 7,8,9,11,12, 13, 14, 15, Testimone_3
17,18. via Legnano 77 Marnate capp. 1,3, 5, 13. presso Unipol sai Testimone_1 Testimone_4
Milano cap 10, piazzale Loreto Milano capp.4, 5,7 e 12. e Testimone_5 Controparte_5 via Ugo Foscolo ang ronco Merano Avola cap.
6. Legale rappresentante pro tempore di Controparte_6
cap.12. Si chiede ammettersi CTU sulla regolarità delle tabelle millesimali in Controparte_7 rapporto alle superfici di proprietà ed alla conformità dei riparti effettuati dall'amministratore. Condannare
l'opposta al pagamento delle spese e competenze di giudizio”.
Si costituiva in giudizio il opposto chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “IN CP_1
VIA PRELIMINARE, rigettare eventuali richieste di sospensione della provvisoria esecuzione, non sussistendo né essendo stato dedotto alcun grave motivo come richiesto dall'art. 649 c.p.c.; IN VIA
PRINCIPALE, rigettare l'opposizione, confermando il decreto ingiuntivo opposto e dichiarandolo definitivo;
IN VIA ISTRUTTORIA, con riserva di formulare occorrendo specifiche istanze in sede di memorie autorizzate ex art. 171ter n° 1,2,3 c.p.c.. IN TUTTI I CASI, con condanna di controparte alla lite temeraria ex art. 96 c.p.c., ed alla rifusione dei compensi professionali di soccombenza. Con ogni riserva di modificare ed integrare le domande o proporre eventuali domande riconvenzionali, ovvero produrre ulteriori documenti, anche in relazione agli esiti difensivi delle convenute”.
Depositate le memorie ex art. 171 ter c.p.c., all'esito della riserva assunta all'udienza di prima comparizione delle parti del 16.1.2024 veniva sospesa la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto, veniva ammesso l'interrogatorio formale dell'amministratore pro-tempore del nonché la prova per CP_1 testimoni articolata dall'opponente limitatamente ai capitoli di prova da 1 a 9 e da 11 a 13 formulati nell'atto di citazione introduttivo e venivano rigettate le altre istanze istruttorie e veniva fissata l'udienza del
30.4.2024 per l'espletamento dell'interrogatorio formale.
Eseguito l'interrogatorio formale, all'esito della escussione dei testimoni avvenuta alle udienze del 9.7.2024
e del 18.2.2025 la causa veniva rinviata per tentare la conciliazione della lite all'udienza del 14.4.2025.
Rinviata la causa per i medesimi incombenti al 28.5.2025, all'esito di quest'ultima udienza, verificato che non sussistevano possibilità conciliative della lite, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e per la discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 24.9.2025 (successivamente differita al 30.9.2025) assegnando termine alle parti sino a 10 giorni prima per il deposito di note riassuntive.
Depositate da entrambe le parti le note conclusionali, parte opponente precisava le conclusioni come da prima memoria ex art. 1171 ter cpc, nella quale si rinvia a quelle precisate nella citazione introduttiva, sopra riportate integralmente, con le seguenti integrazioni delle stesse: “In estremo denegato subordine sottrarre da quanto ex adverso preteso le somme già pagate di € 3000,00 oltre quelle risarcitorie spettanti all'attrice opponente;
Disporre con ordinanza l'eliminazione delle seguenti frasi offensive a pag. 3 della avversa comparsa di costituzione “assoluta comicità” e “ confusamente” statuendo in sentenza una somma risarcitoria che riterrà opportuna a favore dell'opponente”.
Parte opposta precisava le conclusioni riportandosi a quelle rassegnate nelle note conclusive autorizzate, come segue: “IN VIA PRINCIPALE, accertato il credito condominiale, rigettare l'opposizione, confermando il decreto ingiuntivo opposto e dichiarandolo definitivo;
rigettare la domanda riconvenzionale di impugnazione della delibera assembleare per nullità in quanto genericamente formulata senza specificare l'assemblea o le assemblee impugnate, e comunque, per tardività della stessa, in quanto non proposta nei termini di cui all'art. 1137 c.c.; rigettare la domanda riconvenzionale di danni perché infondata e non provata. IN TUTTI
I CASI, con condanna di controparte alla lite temeraria ex art. 96 c.p.c., ed alla rifusione dei compensi professionali di soccombenza”.
All'esito della precisazione delle conclusioni la causa è stata discussa oralmente e viene decisa con la presente sentenza ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. con lettura, in udienza, del dispositivo e di sintetica motivazione.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Preliminarmente si dà atto che, essendo stata esperita la procedura di mediazione obbligatoria, conclusasi negativamente in data 8.7.2019, la condizione di procedibilità dell'azione prevista dalla legge è stata correttamente assolta. Sempre in via preliminare di rito vanno poi disattese le reciproche eccezioni formulate dalle parti in data odierna di tardività ed inammissibilità delle note conclusive dalle stesse depositate in atti a seguito di autorizzazione giudiziale, perché, atteso il dettato dell'art.152 cpc, il termine per il deposito delle memorie assegnato con provvedimento del 28/05/2025 non è perentorio, non rientrando tra quelli espressamente previsti o consentiti al giudice dalla legge come perentori.
Nel merito della controversia va osservato che l'opponente, proprietaria di una unità abitativa situata presso l'edificio del Condominio opposto, ha allegato:
- di non avere mai ricevuto dall'amministrazione condominiale (a decorrere dal lontano 2019) alcuna convocazione assembleare;
- che il credito azionato dal discende da una delibera assembleare nulla e/o annullabile in CP_1 quanto a) in violazione dell'art. 66 disp. att. c.c. non è stato ritualmente convocato all'assemblea in cui la stessa è stata assunta, b) la delibera non risulta esserle stata comunicata successivamente alla sua assunzione,
c) la delibera prevede l'approvazione di documenti contabili riportanti delle spese straordinarie assunte in sede ordinaria e dei riparti differenti dai millesimi spettanti oltre che maggiori di quelli dovuti;
- che nel giugno 2018 si è trovata costretta a chiudere sia il proprio studio che la propria abitazione a causa di esalazioni mal odoranti che la indusse ad incaricare una impresa edile che, da un lato, apponesse una barriera anti-esalazioni alle condotte fognarie e, dall'altro lato, sostituisse le cappe aspiranti nei bagni del proprio appartamento;
- che la impresa edile, durante lo svolgimento dei lavori, aveva scoperto una ingente perdita d'acqua dalla condotta fogniaria condominiale che aveva danneggiato in modo irrimediabile tutto il rivestimento in acero naturale e l'armadio della boiserie che rivestiva il guardaroba in prossimità della condotta condominiale;
- che per i danni riportati, nonostante avesse chiesto il rimborso delle spese sostenute per euro
4.673,00, aveva ricevuto un indennizzo dalla compagnia assicurativa del di soli euro 225,00 a CP_1 fronte di un importo complessivo liquidato in euro 825,00, distratto (per la differenza) in favore del
; CP_1
- di conseguenza la domanda riconvenzionale di risarcimento dei danni subiti e di mancato rimborso delle spese sostenute a seguito dei danni riportati nel proprio appartamento per le infiltrazioni derivanti dalle condotte di scarico delle fogne condominiali, facendo valere nella specie la eccezione di inadempimento avverso del Condominio ex artt. 1460 e 1461 c.c. ossia di inadimplenti non est adimplentum;
- la eccezione di lite temeraria del Condominio essendo la stessa incorsa nella responsabilità processuale aggravata prevista dall'art. 96 c.p.c..
Il condominio opposto si difende sottolineando:
- che il decreto ingiuntivo opposto si fonda su delle risultanze contabili condominiali corrette ormai divenute inoppugnabili;
- la infondatezza della domanda riconvenzionale di risarcimento dei danni subiti e di mancato rimborso delle spese sostenute a seguito delle infiltrazioni derivanti dalle condotte di scarico delle fogne condominiali in quanto per i fatti lamentati dalla opponente sarebbero stati aperti due sinistri, di cui a) il primo liquidato per euro 825,00, accettato dalla opponente, erroneamente accreditato al nel CP_1 rendiconto della gestione 2019, ma regolarizzato nel rendiconto della gestione 2022 a favore della stessa e b) il secondo liquidato per euro 2.500,00 a favore del e non spettante alla opponente alla luce della CP_1 mancata impugnazione a cura della stessa della delibera del 31.1.2019 di approvazione del rendiconto della gestione 2018 in cui si dava atto dell'avvenuta liquidazione da parte della compagnia assicurativa condominiale;
- la non pertinenza del richiamo della eccezione di inadempimento avverso del ex artt. CP_1
1460 e 1461 c.c.;
- che parte opponente, diversamente da quanto sostenuto, sarebbe stata a conoscenza delle propria situazione debitoria alla luce dello scambio di e-mail intercorse con l'amministrazione condominiale (cfr. doc. 4, 5);
- che in ogni caso l'orientamento giurisprudenziale della Corte di Appello di Milano e della Corte di
Cassazione precluderebbe ogni eccezione in merito alla validità della delibera di approvazione dello stato di ripartizione delle spese condominiali.
Con le memorie ex art. 171 ter le parti hanno sostanzialmente insistito nelle proprie domande, eccezioni e conclusioni e per quanto qui di interesse si rappresenta che:
- parte opponente, con memoria n. 1, ha rilevato che a) i fatti posti a fondamento della domanda di invalidità della delibera devono ritenersi non contestati e di conseguenza valutabili ex art. 115 c.p.c., b)
l'orientamento giurisprudenziale richiamato dal , diversamente da quanto sostenuto dallo stesso, CP_1 contrasta con l'orientamento maggioritario della Corte di Cassazione, c) che da quanto preteso dal andrebbe sottratto, oltre all'importo dovuto a titolo di risarcimento dei danni subiti e di CP_1 rimborso dei costi sostenuti, anche l'importo di euro 3.000,00 versato (come risultante dalla comunicazione prodotta dal in data 11.5.2021 come parziale pagamento del debito complessivo. CP_1
Va preliminarmente osservato che parte opposta, con nota non autorizzata depositata in data 26.5.2025, ha prodotto una memoria e dei documenti volti a contrastare la pretesa attorea di non aver contabilizzato e decurtato da quanto richiesto con il ricorso per decreto ingiuntivo l'importo di euro 3.000,00 versato dalla opponente in data 11.5.2021.
Tale deposito è irrituale e inammissibile e di tale memoria e documentazione non si terrà conto ai fini della presente decisione.
Ancora preliminarmente va osservato che le doglianze rivolte dall'attrice verso l'operato della amministrazione condominiale nell'esecuzione del suo mandato (cfr: pagg. 3, 5 6 e 8 della citazione) sono irrilevanti ed inammissibili in questa sede di impugnazione, al più potendo rilevare ai fini della sua revoca da domandarsi con la specifica azione che deve essere proposta con altro rito e davanti al Tribunale in composizione collegiale e non monocratica, come invece è la presente. Nel merito della controversia vanno esaminate pregiudizialmente la domanda attorea, spiegata in via riconvenzionale di “accertare e dichiarare l'invalidità, nullità, annullabilità, inopponibilità ed inefficacia delle sedicente delibere assembleari assunte e dei riparti di spese prescritte” e la opposta eccezione pregiudiziale di tardività della impugnazione formulata dal convenuta, relative alla delibera del 04/05/2022 con la quale sono stati approvati il consuntivo della gestione ordinaria 2021ed il preventivo della gestone ordinaria 2022 e relativi riparti posti a fondamento della ingiunzione alla odierna opponente come formulata dal opposto. CP_1
Posto che la eccezione di decadenza può avere rilievo solo per i motivi di impugnativa della delibera in esame che siano rilevanti sotto il profilo della sua annullabilità, va osservato che quello sollevato da parte attrice, riguardante la sua mancata convocazione per detta assemblea, rientra tra quelli di annullabilità ed è ammissibile nel presente giudizio di opposizione, essendo stato formulato come specifico motivo di impugnativa nell'atto di opposizione al decreto ingiuntivo fin dall'atto di citazione introduttivo (cfr: pagg. 3,
4 e 10 citazione introduttiva). (Corte di Cass., Sezz. UU. Sent. n°9839/2021 del 14/4/2021).
Ciò posto e ritenuta conseguentemente la ritualità della domanda riconvenzionale spiegata dalla opponente, va osservato che quest'ultima a sostegno della sua domanda ha eccepito di non aver mai avuto comunicazione dell'avviso di convocazione dell'assemblea condominiale suddetta né della relativa delibera.
Di contro il opposto, a sostegno della sua eccezione di decadenza, ha allegato che parte attrice a CP_1 seguito dello scambio di comunicazioni intervenuto in data 25/11/2022 02/12/2022 e della sua successiva costituzione in mora in data 15/12/2022 (cfr.: docc.5, 4 e 7 convenuto) avrebbe avuto conoscenza delle delibere antecedenti a quella data, che sarebbero quindi divenute inoppugnabili, rimanendo così preclusa al giudice dell'opposizione l'indagine sulla validità delle stesse.
L'eccezione è destituita di fondamento e va disattesa.
E' principio ormai pacifico nella giurisprudenza della Corte di cassazione che “In tema di condominio negli edifici, ai fini della decorrenza del termine per l'impugnazione delle delibere assembleari, in capo al condomino assente non può essere posto il dovere di attivarsi per conoscere le decisioni adottate dall'assemblea ove difetti la prova dell'avvenuto recapito, al suo indirizzo, del verbale che le contenga, giacché soltanto in forza di detto recapito sorge la presunzione, "iuris tantum", di conoscenza posta dall'art.
1335 cod. civ. e non già dal mancato esercizio, da parte dello stesso destinatario del verbale assembleare, della diligenza nel seguire l'andamento della gestione comune e nel documentarsi su di essa”. (Cass. 28 dicembre 2011 n. 29386).
Nel caso in esame manca la prova di tale recapito, che doveva essere fornita dal convenuto . CP_1
Né la mancanza di tale prova può essere ovviata altrimenti, atteso che neppure avrebbe rilievo alcuno che parte attrice abbia avuto conoscenza della esistenza delibera a seguito della notifica del decreto ingiuntivo emesso in forza della stessa, perchè l'onere di comunicazione della deliberazione agli assenti previsto dall'art. 1137 c.c. a carico del condominio si traduce indispensabilmente nell'adempimento del canone presuntivo di cui all'art. 1135 c.c., sicchè impone la trasmissione del verbale all'indirizzo del condomino assente (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 29386 del 28/12/2011; vedi sul punto anche Cass. civ. Sez. II, 02/08/2016,
n. 16081) e non è surrogabile nel senso di ampliare l'autoresponsabilità del condomino ricevente fino al punto di obbligarlo ad attivarsi per acquisire e conoscere il testo delle deliberazioni stesse in altro modo
(Cass. Sez. 2, Sentenza n. 29386 del 28/12/2011).
Con la conseguenza che, anche la conoscenza della semplice esistenza della delibera impugnata quale potrebbe apparire dalla corrispondenza citata da parte convenuta o dalla lettura che parte attrice abbia fatto del decreto ingiuntivo ottenuto dal Condominio sulla base della stessa, non potrà mai costituire conoscenza del suo contenuto e surrogare la sua trasmissione integrale presso l'indirizzo del condomino.
Ciò posto poiché, come è noto, in materia di delibere condominiali la convocazione di tutti i condomini è il mezzo attraverso il quale i partecipanti al condominio vengono invitati alla riunione e sono posti nella condizione di dare il loro apporto informato e consapevole alla formazione della volontà dell'ente condominiale, in vista di interessi comuni, ne consegue che, la mancata o tardiva comunicazione anche ad uno solo dei condomini dell'avviso di convocazione dell'assemblea condominiale, costituendo violazione di norme che disciplinano il procedimento, comporta l'annullabilità della delibera condominiale. (Cass. civ.
Sez. UU., 07/03/2005, n. 4806; Cass. civ., Sez. II, 24/07/2012, n. 12930).
Nel caso in esame non vi è prova della convocazione della attrice, quale condomina legittimata a partecipare alle assemblee condominiali ed assente alla assemblea del 04/05/2022 che ha emesso la delibera in esame
(cfr. doc. 5 procedimento monitorio), né della comunicazione del verbale assembleare.
Con la conseguenza che la delibera impugnata va annullata essendo emerso il profilo di illegittimità sollevato da parte attrice;
nonché che andrà revocato il decreto ingiuntivo opposto e disattesa la domanda di condanna al pagamento delle somme ingiunte perché non provate in assenza di un consuntivo e preventivo validamente approvati, né di alcuna altra allegazione e prova documentale delle stesse.
Passando poi all'esame della domanda attorea di accertamento de “l'inadempimento avverso ex artt. 1460 e
1461 c.c. per mancato adempimento del rimborso delle spese sostenute e risarcimento dei danni derivatene all'opponente a seguito di infiltrazione dalle condotte fognarie condominiali nell'appartamento di proprietà sito in Milano via Anfiteatro 15, nella misura che risulterà accertata in corso di causa, oltre interessi e rivalutazione, disponendo in subordine compensazione totale o parziale con il credito azionato” va osservato quanto segue.
La vicenda esaminata rientra nell'ambito delle fattispecie previste dall'art. 2051 c.c. che introduce una disciplina speciale per i danni arrecati dalle cose di cui si ha la custodia, applicabile anche ai beni comuni in condominio.
Come è noto, difatti, ogni fenomeno che, proveniente dalle parti comuni, arrechi danni alla proprietà relativa ad un bene immobile ricompreso in uno stabile condominiale, rappresenta un fenomeno di cui è comunque tenuto a rispondere il , in quanto quest'ultimo, quale custode dei beni e dei servizi comuni, è CP_1 obbligato ad adottare tutte le misure necessarie affinché le cose comuni non arrechino pregiudizio ad alcuno, dovendo pertanto rispondere in base all'art. 2051 c.c., dei danni da queste cagionati alla porzione di proprietà esclusiva di uno dei condomini salvo il caso fortuito.
Di conseguenza, sulla base delle medesime allegazioni in fatto e prove in atti, va riqualificata la domanda formulata da parte attrice come domanda di accertamento della responsabilità condominiale ex art.2051 cc.
Tanto in applicazione dei noti principi, pacifici nella giurisprudenza della Corte di Cassazione, per i quali
“La qualificazione della domanda spetta al giudice di merito, secondo giurisprudenza costante di questa
Corte (Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 30607 del 27/11/2018; Sez. L, Sentenza n. 12943 del 24/7/2012)”; nonché che: “L'applicazione del principio "iura novit curia", di cui all'art. 113, comma 1, cod.proc.civ., importa la possibilità per il giudice di assegnare una diversa qualificazione giuridica ai fatti ed ai rapporti dedotti in lite, nonché all'azione esercitata in causa, ricercando le norme giuridiche applicabili alla concreta fattispecie sottoposta al suo esame, potendo porre a fondamento della sua decisione princìpi di diritto diversi da quelli erroneamente richiamati dalle parti” (cfr. per tutte: Cass. Sez. 3, Sentenza n. 12107 del 2020).
Nel merito della domanda va osservato che, come è noto, la responsabilità ex art. 2051 c.c. può essere esclusa solo qualora il custode dia la prova positiva del caso fortuito, idoneo a rompere il legame di custodia e di controllo tra lui e la res, riuscendo così a dimostrare l'inidoneità della cosa in custodia a provocare il danno (Cass. civ. n. 26751/2009). Caso fortuito che può consistere in un fatto - eccezionale, imprevedibile ed inevitabile - naturale o anche nel fatto del terzo o dello stesso danneggiato.
Va poi ritenuto che, in ipotesi di responsabilità ex art. 2051 c.c., è onere del danneggiato provare il fatto dannoso ed il nesso causale tra la cosa in custodia ed il danno (Cass. civ. n. 11526/2017), perché in tema di risarcimento del danno vale il principio di ordine generale per il quale anche la domanda risarcitoria è regolata dal principio dell'onere della prova di cui all'art. 2697 c.c., consegue che grava sul danneggiato l'onere di provare tutti gli elementi costituivi della domanda di risarcimento del danno per fatto illecito
(danno, nesso causale e colpa), sia contrattuale che extracontrattuale.
Come è noto, la prova di tali elementi può essere articolata con ogni mezzo, ivi comprese le allegazioni e le presunzioni semplici, ma la relativa "demonstratio" deve comunque risultare idonea a consentire al giudice, in applicazione della "regula iuris" di cui all'art. 116 cod. proc. civ., una valutazione in concreto - e cioé caso per caso, anche a prescindere da mere regole statistiche - dell'assunto attoreo, rappresentato in termini conseguenziali di verificazione dell'evento di danno/conseguenza ingiustamente dannosa, secondo la regola di inferenza probatoria del "più probabile che non". (Cass. civ., Sez. III, 13/06/2008, n. 15986).
Ciò posto, per quanto in atti va ritenuto che nel caso in esame, nessun dubbio sussiste circa le circostanze poste da parte attrice a fondamento della sua domanda e, nello specifico, che:
- nel mese di Giugno 2018 la attrice fu costretta a chiudere sia lo studio che la sua abitazione site nel
Condominio via Anfiteatro 15, a causa di esalazioni nauseabonde, già in passato verificatesi;
- l'attrice incaricava una ditta edile per porre una barriera anti esalazioni alle condotte fognarie e sostituire le cappe aspiranti nei bagni all'interno del proprio appartamento;
- durante questi lavori venne scoperta la perdita di acque dalla condotta fognaria condominiale che aveva danneggiato il rivestimento in acero naturale e l'armadio della boiserie che rivestiva il guardaroba in prossimità della condotta condominiale;
- l'intervento riparatore del Condominio nel punto dal quale originava la perdita, avvenne solo successivamente ai fatti, a causa dell'assenza dei condomini proprietari degli appartamenti sovrastanti che si trovavano in vacanza all'estero, con la conseguenza che lo studio rimase chiuso fino a tutto luglio 2018;
- i danni alle armadiature del guardaroba e le spese sostenute per le maestranze, idraulici e muratori per la somma complessiva di € 4673,00, come da fatture allegate in atti.
Depone in tal senso, in primo luogo, il comportamento processuale del convenuto che non ha CP_1 contestato specificamente i fatti allegati da parte attrice, limitandosi ad evidenziare che (cfr. comparsa convenuto pagg.2):
“nella precedente amministrazione, erano stati denunciati 2 sinistri, e precisamente: sinistro 2018 liquidato in € 825,00, ammontare accettato dall'Avv. con email alla precedente Parte_2 amministrazione del 27.2.2019: tale importo fu erroneamente accreditato al Parte_3
nel rendiconto gestione 2019 e sistemato nel rendiconto gestione 2022 nella partita personale CP_1 della condomina opponente (doc. 01), tant'è che è specificamente menzionato nel ricorso per decreto ingiuntivo (pagina 1 terzultimo capoverso). Sinistro 2018 liquidato in € 2.500,00 che la precedente amministrazione ha accreditato al condominio nel rendiconto gestione 2018 (doc. 02)”. Parte_3
La prova testimoniale ha poi confermato le circostanze di fatto poste a fondamento della domanda attorea con le dichiarazioni dei testimoni e , che vanno ritenute Testimone_6 Testimone_7 sufficientemente attendibili, nonché precise e concordanti per quanto di ragione anche per quanto attiene la entità dei danni.
In merito a quest'ultima va quindi ritenuto provato che la attrice abbia sborsato una somma pari ad €
4673,00, come da fatture allegate in atti per i lavori e la sostituzione del mobilio.
Ma quanto dovuto alla stessa a titolo di risarcimento va ridotto ad una cifra pari ad €.3.500,00, così determinata equitativamente, atteso che:
- il mobilio sostituito, costituito da armadiature del guardaroba, risulta essere stato realizzato, usato e datato nel tempo (“era stato fatto nel 2005/2006 e non ricordo il suo costo” deposizione teste;
Tes_3
- lo studio non è stato evacuato (deposizione teste e non vi è prova che lo stesso non è stato Tes_3 utilizzato durante i lavori, atteso che la testimonianza del teste sul punto è contraddittoria;
Tes_3
- anche l'appartamento della attrice non è provato che sia stato inutilizzabile atteso che lo stesso risulta essere stato utilizzato anche nel periodo dei lavori fatti effettuare dall'attrice per rimediare ai danni subiti, per ospitare una coppia di amici della stessa attrice (deposizione teste . Tes_3
Parte attrice quindi ha provato la responsabilità del per le infiltrazioni nella sua proprietà CP_1 derivanti dalle condotte fognarie e le loro conseguenze, nei termini sopra precisati e la loro CP_8 riferibilità al CP_1
Ne consegue che va dichiarata la responsabilità del convenuto nel provocare i lamentati danni CP_1 patrimoniali alla proprietà ed ai beni mobili di parte attrice per effetto delle infiltrazioni oggetto di causa, che vanno quantificati nella misura di €.3.500,00, oltre interessi legali dalla domanda e fino all'effettivo soddisfo ai sensi dell'art.1284, I e IV comma, c.c., a ristoro degli esborsi sostenuti per porre rimedio agli stessi.
Non è dovuta invece la rivalutazione monetaria richiesta dall'attrice in mancanza di prova della esistenza dei presupposti per riconoscerla.
Vano poi rigettate le contrapposte domande di condanna della controparte al risarcimento del danno ex art.96 cpc in quanto: non è stato allegato né, a fortiori, provato da entrambe l'esistenza di un danno non suscettibile di ristoro con la condanna alla refusione delle spese di lite, come necessario ai sensi del primo comma dell'art. 96 c.p.c.; non si rileva la esistenza dei presupposti sanzionatori di cui al III comma della stessa norma, in quanto, tenuto conto delle statuizioni della presente sentenza e della durata e svolgimento del processo, non sono emersi in atti danni irreparabili in capo agli istanti dall'atteggiamento processuale della controparte e non si ravvisano sintomi di una grave negligenza della stessa nell'utilizzo dello strumento processuale azionato ai fini delle sue difese.
Infine va osservato che parte attrice ha lamentato che fossero affermazioni sconvenienti le seguenti espressioni contenute a pag. 3 della comparsa di costituzione della convenuta: “assoluta comicità” e “ confusamente”.
Ha conseguentemente chiesto ex art. 89 c.p.c., che fossero espunte dalla narrazione eccependone l'offensività e che fosse riconosciuta una somma risarcitoria da porre a carico di parte convenuta ed a suo favore.
Dall'esame delle stesse, non estrapolate dal contesto delle difese in punto di fatto svolte dal convenuto, va ritenuto che non sussistono i presupposti di cui all'art. 89 c.p.c. con riferimento alle doglianze rese dalla parte attrice, atteso che nelle espressioni oggetto di esame non si rileva un esclusivo intento offensivo nei confronti della controparte.
Tali espressioni, di conseguenza, appaiono semmai rivolte a dimostrare, attraverso una valutazione negativa del comportamento della controparte, la scarsa attendibilità delle sue affermazioni e costituiscono uno strumento per indirizzare la decisione del giudice, in accordo all'insegnamento giurisprudenziale espresso in materia dalla Corte di cassazione (Cass. civ., Sez. I, 26/11/2013, n. 26417; Cass. civ., Sez. III, 25/06/2013, n.
15885; Cass. civ., Sez. III, 06/12/2011, n. 26195; Cass. civ., Sez. III, 22/06/2009, n. 14552).
Ne consegue che va esclusa la cancellazione delle espressioni in questione e disattesa l'istanza di parte attrice sul punto, nonché rigettata la conseguente domanda risarcitoria.
Infine, ogni altra domanda ed eccezione, sollevata nel merito del giudizio rimane assorbita o disattesa, in applicazione del principio processuale della "ragione più liquida" (Cass. Sez. U, n. 9936 del 08/05/2014;
Cass. n. 12002 del 28/05/2014; Cass. civ. Sez. V Ord., 08/06/2018, n. 15008) .
Tenuto conto dell'esito del presente giudizio le spese e le competenze dello stesso e della procedura di mediazione vanno poste integralmente a carico del convenuto ed a favore di parte attrice, CP_1 secondo il principio della soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c..
Le stesse, determinate sulla scorta del valore della domanda, sono liquidate come in dispositivo.
Sentenza immediatamente esecutiva per legge
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, ogni altra istanza e domanda disattesa, rigettata o assorbita, così provvede, come in motivazione:
- Annulla la delibera del convenuto di Via Anfiteatro n°15 in Milano del 4/05/2022. CP_1
- Revoca il decreto ingiuntivo n°8595/2023, emesso il 29/04/2023 dal Tribunale di Milano e pubblicato l'8/05/2023.
- Accerta la responsabilità, ai sensi dell'art. 2051 cc, del convenuto nel provocare i danni CP_1 patrimoniali alla proprietà ed ai beni mobili della attrice per effetto delle infiltrazioni Parte_4 oggetto di causa, quantificati nella misura di €.3.500,00, oltre interessi legali dalla domanda e fino all'effettivo soddisfo ai sensi dell'art.1284, I e IV comma, c.c., a ristoro degli esborsi sostenuti per porre rimedio agli stessi.
- Rigetta ogni altra domanda dell'attrice . Parte_4
- Rigetta ogni domanda del convenuto in Milano. Controparte_9
- Condanna il convenuto , in persona dell'amministratore pro Controparte_10 tempore, a corrispondere alla attrice le spese e competenze di lite e di mediazione, nella Parte_4 misura di €.200,00 per spese ed €.5.000,00 per compensi oltre alle spese generali nella misura del 15% dei compensi ed a cpa e Iva di legge.
Sentenza immediatamente esecutiva, resa ex art. 281 sexies c.p.c. e pubblicata mediante lettura in udienza ed allegazione al verbale.
Milano 30 settembre 2025.
Il Giudice
Dott. Pietro Paolo Pisani